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legge, 10/3/2023
L. 10 marzo 2023, n. 23, di conv., con mod., del d.l. 14/01/2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche'...
(GU n.63 del 15-3-2023)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 10 marzo 2023, n. 23

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio
2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in  materia  di  trasparenza
dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di  controllo
del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di  sostegno  per
la fruizione del trasporto pubblico.
(GU n.63 del 15-3-2023)
  Vigente al: 16-3-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 14 gennaio 2023,  n.  5,  recante  disposizioni
urgenti in materia di trasparenza dei  prezzi  dei  carburanti  e  di
rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza
dei prezzi, nonche'  di  sostegno  per  la  fruizione  del  trasporto
pubblico, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 10 marzo 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5

Testo del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 11 del 14  gennaio  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione 10 marzo 2023, n. 23 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento  dei  poteri
di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi,  nonche'  di
sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.». (23A01712)
(GU n.63 del 15-3-2023)
  Vigente al: 15-3-2023  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e
  controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per
  autotrazione
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a
euro 200 per lavoratore. ((L'esclusione dal concorso alla  formazione
del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai
fini  contributivi.))  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 ((e in 1,2 milioni di
euro nell'anno 2024, si provvede,)) quanto  a  7,3  milioni  di  euro
nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  ((a))
6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni  di  euro  nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,))
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.
  2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ricevute  le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009((, n. 99,))  provvede  all'elaborazione
dei dati, calcola la media aritmetica,  su  base  regionale  e  delle
province  autonome,   dei   prezzi   comunicati   ((dagli   esercenti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione  in
impianti situati fuori  della  rete  autostradale  nonche'  la  media
aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati  dagli  esercenti
operanti lungo la rete autostradale))  e  ne  cura  la  pubblicazione
((nel proprio sito internet istituzionale)). I dati  sono  pubblicati
in formato aperto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  ((lettera
l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  al  fine  di   consentire   la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili. ((La modalita'  delle  comunicazioni,
da effettuarsi al variare, in aumento o in  diminuzione,  del  prezzo
praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza  di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di  esposizione
dei cartelloni contenenti le informazioni di  cui  al  comma  3  sono
definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
da adottare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.))
  ((3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per  autotrazione,   compresi   quelli   operanti   lungo   la   rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.
  3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso  l'utenza
dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero
delle imprese e del made in  Italy,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sviluppa   e   rende   disponibile
gratuitamente, mediante un soggetto in house  ovvero  sulla  base  di
convenzioni  stipulate  con  amministrazioni  pubbliche   dotate   di
specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo
di dispositivi portatili, che consenta la  consultazione  dei  prezzi
medi di cui al comma 2  nonche'  dei  prezzi  praticati  dai  singoli
esercenti, tramite apposite funzioni  di  selezione,  anche  su  base
geografica, a disposizione degli utenti. A. tal fine  e'  autorizzata
la spesa di  500.000  euro,  per  l'anno  2023,  per  lo  sviluppo  e
l'implementazione dell'applicazione informatica, e  di  100.000  euro
annui,   a   decorrere    dall'anno    2024,    per    il    supporto
tecnico-specialistico   e   i   servizi   connessi   alla    gestione
dell'applicazione.
  4. In caso di violazione  degli  obblighi  di  comunicazione,  come
specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro  2.000,  tenuto
conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in
cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione  degli  obblighi
di comunicazione sia reiterata per almeno quattro  volte,  anche  non
consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni.  La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione  dell'obbligo  di  esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento  delle  violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy  e  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni  provvede  il
prefetto.)) Ai relativi procedimenti amministrativi  si  applica,  in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n.  689.  Il  presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo  15,  comma
5, del ((codice del  consumo,  di  cui  al))  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di  omessa  comunicazione  ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
quando il prezzo effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello
comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
  5. Una quota pari al 50 per  cento  delle  sanzioni  amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi ((di cui ai commi 2 e  3))
e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnata  ad
apposito capitolo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle imprese e del  made  in  Italy,  per  essere  destinata  ((allo
sviluppo))  dell'infrastruttura  informatica  e  telematica  per   la
rilevazione dei  prezzi  dei  carburanti  per  autotrazione  per  uso
civile, nonche' ad iniziative  in  favore  dei  consumatori  volte  a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a  diffondere  il
consumo consapevole e  informato.  Con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le  modalita'   di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
  ((5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti  nelle
banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto
2017, n.  124.  Nelle  more  della  piena  interoperabilita'  tra  le
suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione  o  modifica
nell'anagrafe degli impianti di distribuzione  di  benzina,  gasolio,
GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui  al  medesimo
articolo 1, comma 100, della legge n. 124  del  2017,  e'  comunicato
all'Osservatorio  sui  prezzi  dei  carburanti.  Le   amministrazioni
competenti  provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))
  6. All'articolo 17, comma 1, del ((codice del consumo, di cui  al))
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  le  parole:  «Chiunque
omette di indicare il prezzo per unita' di  misura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo  quanto  previsto  dalla  disciplina  di
settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque  omette
di indicare il prezzo per unita' di misura».
  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e'
abrogato.
  ((7-bis.  Il  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi,  di  cui
all'articolo 2, comma 198, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
predispone trimestralmente una relazione  sull'andamento  dei  prezzi
medi di cui al comma 2, in  cui  sono  specificamente  illustrate  le
variazioni  rilevate  nella  filiera  del  prezzo;  la  relazione  e'
pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio  dei  prezzi  e  delle
tariffe del Ministero delle imprese e del made in ltaly.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede:
  a)  per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in ltaly;
  b) a decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in ltaly.))
                            ((Art. 1 bis
 
Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato  come
  carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto  mediante  autobus
turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e  il  31  agosto
2023  alle  imprese  esercenti,   in   ambito   sia   nazionale   sia
internazionale, attivita' di trasporto turistico di persone  mediante
autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,  che  utilizzano
veicoli aventi classi di emissione «euro VI»  si  applica  l'aliquota
agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato  come  carburante
prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo  unico  di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro  per
l'anno 2023 e a 3,58  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e,  quanto  a  1
milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 -  2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo.))
                               Art. 2
 
Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della  legge  24  dicembre
                            2007, n. 244
 
  1. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 290, le parole: «Ministro dello  sviluppo  economico»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»;
    b) il comma 291 e' sostituito dal seguente:
      «((291. Il decreto)) di cui al comma 290 puo'  essere  adottato
se il prezzo di cui  al  medesimo  comma  aumenta,  sulla  media  del
precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento,  espresso  in
euro, indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o  nella
relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere;))  il  decreto
tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del  quadrimestre
precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo  di  cui  al
comma 290, rispetto a  quello  indicato  ((nell'ultimo  Documento  di
economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento  presentati
alle Camere)).».
                               Art. 3
 
 Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi
 
  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove  necessario  ai  fini
dei propri  interventi  di  sorveglianza  sul  territorio,  opera  in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali  dei  prezzi,
((comunque denominati,)) qualora istituiti con legge regionale.»;
    b) al comma 199:
      1) al primo periodo, le parole: «si avvale  dei  dati  rilevati
dall'ISTAT,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvale  ((della
collaborazione dell'ISTAT e dei dati da  esso  rilevati,  che))  sono
messi a disposizione del Garante per la sorveglianza  dei  prezzi  su
specifica istanza,»;
      2) il quinto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e  di
bilancio  eventualmente  comunicati  dalle  imprese,  ferma  restando
l'attivazione dei successivi poteri di  indagine  e  controllo  della
Guardia di finanza per i  profili  di  cui  al  secondo  periodo.  Le
informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante
((non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo  unico))  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.»;
      3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente:  «Salvo  che
il fatto ((costituisca reato)), le sanzioni amministrative di cui  al
presente comma sono irrogate dalla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  territorialmente  competente  ((per   il
luogo)) in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;
    c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:
      «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni
di largo consumo derivanti  dall'andamento  dei  costi  dei  prodotti
energetici e delle materie prime sui mercati internazionali((,  anche
con  riferimento  alla  filiera  dei  prezzi   dei   carburanti   per
automazione,)) e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, la Commissione di allerta  rapida  di  sorveglianza
dei prezzi. Il Garante puo' convocare la Commissione  per  coordinare
l'attivazione  degli  strumenti  di   monitoraggio   necessari   alla
individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi ((nella
filiera)) di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle  riunioni
della  Commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di   presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
      199-ter. Alla Commissione di cui al comma  199-bis  partecipano
un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al  comma  199,  i
responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si  avvale
ai  sensi  del  comma  200,   un   rappresentante   delle   autorita'
indipendenti  competenti  per  settore,  tre   rappresentanti   delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 137 del  Codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  nominati  dal   Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e un  rappresentante  delle
regioni e delle province autonome.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  2  del  decreto-legge  9  settembre  2005,   n.   182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
ove vengano in rilievo fenomeni relativi  all'anomalo  andamento  dei
prezzi delle  filiere  agroalimentari,  alla  Commissione  partecipa,
altresi', un  rappresentante  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste.
      199-quater. Il  Garante,  compatibilmente  con  le  ragioni  di
urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo'  invitare  alle  riunioni
della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie
economiche e sociali interessate, nonche'  esperti  del  settore  per
acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati.
      199-quinquies. Qualora dalle  analisi  condotte  in  seno  alla
Commissione  o   dalle   indagini   conoscitive   emergano   fenomeni
speculativi lungo la filiera di  origine  e  produzione,  ingrosso  e
distribuzione, nonche' vendita e consumo, il  Garante  riferisce  gli
esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made  in  Italy
che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
      199-sexies. Le  funzioni  di  segreteria  e  di  supporto  alle
attivita' di cui ai commi da  199-bis  a  199-quinquies  sono  svolte
dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51.
  ((199-septies. Per il  supporto  specialistico  alle  attivita'  di
analisi e monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  nelle  filiere  di
mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies,  nonche'  di  quelle
svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.
51,  compreso  il  potenziamento  degli   strumenti   informatici   a
disposizione  del  Garante  per  la  sorveglianza  dei   prezzi,   e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025».
  1-bis. Agli  oneri  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  capoverso
199-septies, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.))
  2.  All'articolo  7  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le  attivita'
di raccordo e collaborazione amministrativa tra  il  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e degli  altri  Ministeri,  nonche'  gli  uffici  delle
autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al  fine  di
garantire il  coordinamento  delle  iniziative  di  sorveglianza  dei
prezzi con le attivita' di indagine e controllo  gia'  avviate  dagli
uffici delle predette  istituzioni  ed  autorita'  nelle  materie  di
competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire
e condividere con gli uffici  dei  Ministeri  e  delle  autorita'  di
settore i  dati  e  le  informazioni  utili  alla  conclusione  delle
indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte senza nuovi  ((o  maggiori  oneri))
per la finanza pubblica».
                               Art. 4
 
Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
 
  1. Al fine di mitigare  l'impatto  ((del  rincaro  dei  prezzi  dei
prodotti energetici)) sulle famiglie, in particolare in relazione  ai
costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito  un  fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro  per  l'anno  2023,
finalizzato a riconoscere, nei limiti della  dotazione  del  fondo  e
fino ad  esaurimento  delle  risorse,  un  buono  da  utilizzare  per
l'acquisto, a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma  2  e
fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi  di  trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i  servizi  di
trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al  primo
periodo e' pari al  100  per  cento  della  spesa  da  sostenere  per
l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare  l'importo
di 60 euro. Il buono di cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto  in
favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno  conseguito  un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.  Il  buono  reca  il
nominativo del beneficiario, e' utilizzabile  per  l'acquisto  di  un
solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile
del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini  del  computo  del  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.  Resta  ferma
la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-decies),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sulla  spesa
rimasta a carico del beneficiario del buono.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con  il
Ministro)) delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definite le modalita' di  presentazione  delle  domande  per  il
rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello
stesso, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa,  nonche'  di
rendicontazione  da  parte  delle  aziende  di  trasporto  dei  buoni
utilizzati,  nel  periodo  di  cui  al  medesimo  comma  1,  ai  fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo
di  cui  al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata   alla
manutenzione  della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo  delle
risorse destinate alla piattaforma di cui  al  secondo  periodo  sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
((Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,)) versata dal Gestore
dei servizi energetici (GSE) ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato  ((nell'anno  2023,))  che   resta   acquisita
definitivamente all'erario.
                               Art. 5
 
                       Disposizioni contabili
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


 

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