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decreto legislativo, 10/3/2023
D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, Attuaz. della dir. (UE) 2019/1937 del Parlamento eur. e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguard. la protez.delle persone che segnalano violaz. del diritto dell'Ue e recante disp. riguardanti la protez.delle persone ...
(GU n.63 del 15-3-2023)
decreto legislativo
Materia: pubblica amministrazione / attività

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante
disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano
violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)
(GU n.63 del 15-3-2023)
  Vigente al: 30-3-2023  

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e,
in particolare, l'articolo 13;
  Vista la direttiva (UE) 2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300;
  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante  disposizioni  per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato;
  Sentita  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   (ANAC)   che   ha
rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023;
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
                  Ambito di applicazione oggettivo
 
  1. Il presente decreto disciplina la protezione delle  persone  che
segnalano  violazioni   di   disposizioni   normative   nazionali   o
dell'Unione europea che ledono l'interesse  pubblico  o  l'integrita'
dell'amministrazione pubblica  o  dell'ente  privato,  di  cui  siano
venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste  legate  ad  un
interesse di carattere personale della  persona  segnalante  o  della
persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali
di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti
di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente
sovraordinate;
    b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia'  disciplinate  in
via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali  indicati
nella parte II dell'allegato al presente  decreto  ovvero  da  quelli
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)  2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
    c) alle  segnalazioni  di  violazioni  in  materia  di  sicurezza
nazionale, nonche' di appalti relativi ad  aspetti  di  difesa  o  di
sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti  rientrino  nel  diritto
derivato pertinente dell'Unione europea.
  3.  Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  nazionali  o
dell'Unione europea in materia di:
    a) informazioni classificate;
    b) segreto professionale forense e medico;
    c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
  4.  Resta  altresi'  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di
procedura penale, di quelle in materia di  autonomia  e  indipendenza
della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e  attribuzioni
del Consiglio superiore  della  magistratura,  comprese  le  relative
procedure, per tutto quanto attiene alla  posizione  giuridica  degli
appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia  di  difesa
nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al  regio  decreto,
18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza.  Resta  altresi'  ferma   l'applicazione   delle
disposizioni in materia di esercizio del diritto  dei  lavoratori  di
consultare i propri  rappresentanti  o  i  sindacati,  di  protezione
contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione  di
tali consultazioni, di autonomia  delle  parti  sociali  e  del  loro
diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle
condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge  20  maggio
1970, n. 300.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
    a) «violazioni»: comportamenti,  atti  od  omissioni  che  ledono
l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione  pubblica  o
dell'ente privato e che consistono in:
      1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che  non
rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
      2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di  organizzazione  e
gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
      3) illeciti che rientrano  nell'ambito  di  applicazione  degli
atti  dell'Unione  europea  o  nazionali  indicati  nell'allegato  al
presente  decreto  ovvero  degli  atti  nazionali  che  costituiscono
attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla
direttiva  (UE)  2019/1937,  seppur  non  indicati  nell'allegato  al
presente decreto, relativi ai  seguenti  settori:  appalti  pubblici;
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del  riciclaggio
e del finanziamento  del  terrorismo;  sicurezza  e  conformita'  dei
prodotti;   sicurezza   dei    trasporti;    tutela    dell'ambiente;
radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e  dei
mangimi  e  salute  e  benessere  degli  animali;  salute   pubblica;
protezione dei consumatori; tutela della vita  privata  e  protezione
dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
      4) atti  od  omissioni  che  ledono  gli  interessi  finanziari
dell'Unione di cui all'articolo 325 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea  specificati  nel  diritto  derivato  pertinente
dell'Unione europea;
      5) atti od omissioni riguardanti il  mercato  interno,  di  cui
all'articolo  26,  paragrafo  2,  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, comprese le violazioni delle  norme  dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di aiuti  di  Stato,  nonche'  le
violazioni riguardanti  il  mercato  interno  connesse  ad  atti  che
violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i  meccanismi
il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o
la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta  sulle
societa';
      6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita'
delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori  indicati
nei numeri 3), 4) e 5);
    b) «informazioni  sulle  violazioni»:  informazioni,  compresi  i
fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che,  sulla  base
di elementi concreti, potrebbero essere commesse  nell'organizzazione
con  cui  la  persona  segnalante  o  colui   che   sporge   denuncia
all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  intrattiene   un   rapporto
giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonche' gli elementi
riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
    c) «segnalazione» o  «segnalare»:  la  comunicazione  scritta  od
orale di informazioni sulle violazioni;
    d) «segnalazione interna»: la comunicazione,  scritta  od  orale,
delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale  di
segnalazione interna di cui all'articolo 4;
    e) «segnalazione esterna»: la comunicazione,  scritta  od  orale,
delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale  di
segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
    f) «divulgazione pubblica» o «divulgare  pubblicamente»:  rendere
di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o
mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado  di
raggiungere un numero elevato di persone;
    g) «persona  segnalante»:  la  persona  fisica  che  effettua  la
segnalazione  o  la  divulgazione  pubblica  di  informazioni   sulle
violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
    h) «facilitatore»: una persona fisica  che  assiste  una  persona
segnalante nel processo di  segnalazione,  operante  all'interno  del
medesimo  contesto  lavorativo  e  la  cui  assistenza  deve   essere
mantenuta riservata;
    i)   «contesto   lavorativo»:   le   attivita'    lavorative    o
professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di
cui  all'articolo  3,   commi   3   o   4,   attraverso   le   quali,
indipendentemente  dalla  natura  di  tali  attivita',  una   persona
acquisisce informazioni sulle violazioni e nel  cui  ambito  potrebbe
rischiare  di  subire  ritorsioni  in  caso  di  segnalazione  o   di
divulgazione pubblica  o  di  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile;
    l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica  menzionata
nella  segnalazione  interna  o  esterna  ovvero  nella  divulgazione
pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita  o  come
persona comunque implicata nella  violazione  segnalata  o  divulgata
pubblicamente;
    m) «ritorsione»:  qualsiasi  comportamento,  atto  od  omissione,
anche solo tentato o minacciato, posto in  essere  in  ragione  della
segnalazione, della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile  o
della divulgazione pubblica e  che  provoca  o  puo'  provocare  alla
persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia,  in  via
diretta o indiretta, un danno ingiusto;
    n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la
gestione del canale di segnalazione per valutare la  sussistenza  dei
fatti  segnalati,  l'esito  delle  indagini  e  le  eventuali  misure
adottate;
    o)  «riscontro»:  comunicazione  alla   persona   segnalante   di
informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare
alla segnalazione;
    p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le autorita' amministrative indipendenti  di  garanzia,
vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici,  gli  organismi
di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  del
decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  i  concessionari  di
pubblico servizio, le societa' a controllo pubblico e le societa'  in
house, cosi' come definite, rispettivamente, dall'articolo  2,  comma
1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,
anche se quotate;
    q) «soggetti del settore privato»: soggetti,  diversi  da  quelli
rientranti nella definizione di  soggetti  del  settore  pubblico,  i
quali:
      1) hanno  impiegato,  nell'ultimo  anno,  la  media  di  almeno
cinquanta lavoratori subordinati con  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o determinato;
      2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione
di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se  nell'ultimo  anno
non hanno raggiunto la media di  lavoratori  subordinati  di  cui  al
numero 1);
      3) sono diversi dai soggetti di cui  al  numero  2),  rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e adottano modelli di organizzazione e  gestione  ivi  previsti,
anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di  lavoratori
subordinati di cui al numero 1).
                               Art. 3
 
                  Ambito di applicazione soggettivo
 
  1. Per  i  soggetti  del  settore  pubblico,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4  che
effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni  pubbliche  o
denunce all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  delle  informazioni
sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
  2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente
decreto si applicano:
    a) per i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  q),
numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o  4,  che  effettuano
segnalazioni interne o  esterne,  divulgazioni  pubbliche  o  denunce
all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  delle  informazioni   sulle
violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4),
5) e 6);
    b) per i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  q),
numero 3), alle persone  di  cui  ai  commi  3  o  4  che  effettuano
segnalazioni interne  delle  informazioni  sulle  violazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo
anno  hanno  raggiunto  la  media  di  almeno  cinquanta   lavoratori
subordinati  con  contratti  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   o
determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni  pubbliche
o  denunce  all'autorita'  giudiziaria  o   contabile   anche   delle
informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 3), 4), 5) e 6).
  3. Salvo quanto previsto nei commi  1  e  2,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle seguenti  persone  che  segnalano,
denunciano  all'autorita'  giudiziaria  o   contabile   o   divulgano
pubblicamente informazioni sulle violazioni  di  cui  sono  venute  a
conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:
    a)  i  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ivi compresi i dipendenti di cui  all'articolo  3  del  medesimo
decreto,  nonche'  i  dipendenti   delle   autorita'   amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
    b) i dipendenti degli enti  pubblici  economici,  degli  enti  di
diritto  privato   sottoposti   a   controllo   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' in house,  degli
organismi  di  diritto  pubblico  o  dei  concessionari  di  pubblico
servizio;
    c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato,  ivi
compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e'  disciplinato  dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo  I
della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonche' i titolari di un  rapporto
di collaborazione di cui all'articolo 409  del  codice  di  procedura
civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del  2015,  che
svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del  settore
pubblico o del settore privato;
    e) i lavoratori  o  i  collaboratori,  che  svolgono  la  propria
attivita' lavorativa presso  soggetti  del  settore  pubblico  o  del
settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano  opere
in favore di terzi;
    f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria
attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
    g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,  che
prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico  o
del settore privato;
    h) gli azionisti e le persone con  funzioni  di  amministrazione,
direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora  tali
funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso  soggetti  del
settore pubblico o del settore privato.
  4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si  applica
anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita'  giudiziaria
o contabile o la divulgazione pubblica di  informazioni  avvenga  nei
seguenti casi:
    a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non  e'  ancora
iniziato, se le informazioni sulle violazioni  sono  state  acquisite
durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
    b) durante il periodo di prova;
    c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le
informazioni sulle violazioni sono  state  acquisite  nel  corso  del
rapporto stesso.
  5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3,  le  misure
di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
    a) ai facilitatori;
    b) alle persone del medesimo contesto  lavorativo  della  persona
segnalante,  di  colui  che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione
pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo  o
di parentela entro il quarto grado;
    c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona
che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria  o  contabile  o
effettuato una  divulgazione  pubblica,  che  lavorano  nel  medesimo
contesto lavorativo della stessa e che hanno  con  detta  persona  un
rapporto abituale e corrente;
    d) agli enti di  proprieta'  della  persona  segnalante  o  della
persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali
le stesse  persone  lavorano,  nonche'  agli  enti  che  operano  nel
medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Capo II

Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche

                               Art. 4
 
                   Canali di segnalazione interna
 
  1. I soggetti  del  settore  pubblico  e  i  soggetti  del  settore
privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni  sindacali  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano,
ai sensi del presente articolo, propri canali  di  segnalazione,  che
garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti  di  crittografia,
la  riservatezza  dell'identita'  della  persona  segnalante,   della
persona  coinvolta  e  della  persona   comunque   menzionata   nella
segnalazione,  nonche'  del  contenuto  della  segnalazione  e  della
relativa documentazione. I modelli di organizzazione e  di  gestione,
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al
presente decreto.
  2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona
o  a  un  ufficio  interno  autonomo   dedicato   e   con   personale
specificamente formato per la gestione del  canale  di  segnalazione,
ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso  autonomo  e  con
personale specificamente formato.
  3. Le segnalazioni sono effettuate  in  forma  scritta,  anche  con
modalita'  informatiche,  oppure  in  forma  orale.  Le  segnalazioni
interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o
sistemi di messaggistica vocale ovvero, su  richiesta  della  persona
segnalante, mediante un incontro diretto  fissato  entro  un  termine
ragionevole.
  4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere
il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I  soggetti
del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una  media
di  lavoratori  subordinati,  con  contratti  di   lavoro   a   tempo
indeterminato o determinato, non  superiore  a  duecentoquarantanove,
possono condividere il canale di segnalazione interna e  la  relativa
gestione.
  5. I soggetti  del  settore  pubblico  cui  sia  fatto  obbligo  di
prevedere  la  figura  del  responsabile  della   prevenzione   della
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo,  anche  nelle
ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale  di
segnalazione interna.
  6. La segnalazione interna presentata ad  un  soggetto  diverso  da
quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro  sette  giorni
dal  suo  ricevimento,  al  soggetto  competente,  dando  contestuale
notizia della trasmissione alla persona segnalante.
                               Art. 5
 
                         Gestione del canale
                       di segnalazione interna
 
  1. Nell'ambito della gestione del canale di  segnalazione  interna,
la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno,  ai  quali
e' affidata la gestione del canale di segnalazione  interna  svolgono
le seguenti attivita':
    a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della
segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
    b) mantengono le  interlocuzioni  con  la  persona  segnalante  e
possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
    c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
    d) forniscono riscontro alla segnalazione entro  tre  mesi  dalla
data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso,  entro
tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di   sette   giorni   dalla
presentazione della segnalazione;
    e) mettono a disposizione informazioni chiare sul  canale,  sulle
procedure e sui presupposti per effettuare le  segnalazioni  interne,
nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per  effettuare
le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese
facilmente visibili nei luoghi di lavoro,  nonche'  accessibili  alle
persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono  un
rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi  3
o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i  soggetti  del  settore
pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla
presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
                               Art. 6
 
                   Condizioni per l'effettuazione
                     della segnalazione esterna
 
  1. La persona segnalante puo' effettuare una  segnalazione  esterna
se, al momento della sua presentazione, ricorre  una  delle  seguenti
condizioni:
    a) non e' prevista,  nell'ambito  del  suo  contesto  lavorativo,
l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna  ovvero
questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o,  anche  se  attivato,
non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
    b) la persona segnalante  ha  gia'  effettuato  una  segnalazione
interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
    c) la persona segnalante ha fondati motivi di  ritenere  che,  se
effettuasse una segnalazione interna, alla stessa  non  sarebbe  dato
efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa  determinare
il rischio di ritorsione;
    d) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il
pubblico interesse.
                               Art. 7
 
                   Canali di segnalazione esterna
 
  1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale  di
segnalazione esterna che  garantisca,  anche  tramite  il  ricorso  a
strumenti  di  crittografia,  la  riservatezza  dell'identita'  della
persona  segnalante,  della  persona  coinvolta   e   della   persona
menzionata  nella   segnalazione,   nonche'   del   contenuto   della
segnalazione e della relativa documentazione. La stessa  riservatezza
viene  garantita  anche  quando  la  segnalazione  viene   effettuata
attraverso canali diversi da quelli  indicati  nel  primo  periodo  o
perviene a personale diverso da quello addetto al  trattamento  delle
segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
  2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite
la piattaforma informatica oppure in  forma  orale  attraverso  linee
telefoniche o sistemi di messaggistica vocale  ovvero,  su  richiesta
della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato  entro
un termine ragionevole.
  3. La  segnalazione  esterna  presentata  ad  un  soggetto  diverso
dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla  data
del suo ricevimento, dando  contestuale  notizia  della  trasmissione
alla persona segnalante.
                               Art. 8
 
                     Attivita' svolte dall'ANAC
 
  1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la  gestione
del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le  seguenti
attivita':
    a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni  sull'uso
del canale di segnalazione  esterna  e  del  canale  di  segnalazione
interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III;
    b) dare avviso alla  persona  segnalante  del  ricevimento  della
segnalazione  esterna  entro  sette  giorni  dalla   data   del   suo
ricevimento,  salvo  esplicita  richiesta  contraria  della   persona
segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC  ritenga  che  l'avviso
pregiudicherebbe  la  protezione  della  riservatezza  dell'identita'
della persona segnalante;
    c) mantenere  le  interlocuzioni  con  la  persona  segnalante  e
richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
    d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
    e)  svolgere  l'istruttoria  necessaria  a  dare   seguito   alla
segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
    f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre  mesi  o,  se
ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei  mesi  dalla  data  di
avviso di ricevimento della segnalazione esterna o,  in  mancanza  di
detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
    g) comunicare alla persona segnalante l'esito  finale,  che  puo'
consistere  anche  nell'archiviazione  o  nella   trasmissione   alle
autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o  in
una sanzione amministrativa.
  2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle  segnalazioni  aventi  ad
oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria
competenza alla competente autorita'  amministrativa  o  giudiziaria,
ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli  organismi  dell'Unione
europea,  e  da'   contestuale   avviso   alla   persona   segnalante
dell'avvenuto rinvio. L'autorita'  amministrativa  competente  svolge
l'attivita' di cui al comma  1,  lettere  c),  d),  e),  f)  e  g)  e
garantisce, anche tramite ricorso a  strumenti  di  crittografia,  la
riservatezza dell'identita' della persona segnalante,  della  persona
coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche'  del
contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
  3.  L'ANAC  trasmette  annualmente  alla  Commissione  europea   le
seguenti informazioni:
    a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
    b) il numero e i tipi di procedimenti  avviati  a  seguito  delle
segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
    c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle  violazioni
oggetto di segnalazione esterna, nonche'  gli  importi  recuperati  a
seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).
  4. In caso  di  significativo  afflusso  di  segnalazioni  esterne,
l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni  esterne  che
hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una  grave
lesione dell'interesse pubblico ovvero  la  lesione  di  principi  di
rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.
  5. L'ANAC puo' non dare seguito  alle  segnalazioni  che  riportano
violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.
                               Art. 9
 
                       Informazioni pubblicate
                  sul sito istituzionale dell'ANAC
 
  1. L'ANAC pubblica  sul  proprio  sito  internet,  in  una  sezione
dedicata,  facilmente  identificabile  ed  accessibile,  le  seguenti
informazioni:
    a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
    b) i  propri  contatti,  quali,  in  particolare,  il  numero  di
telefono, indicando se  le  conversazioni  telefoniche  sono  o  meno
registrate, il recapito postale e l'indirizzo di  posta  elettronica,
ordinaria e certificata;
    c) le istruzioni sull'uso del canale di  segnalazione  esterna  e
dei canali di segnalazione interna;
    d) l'illustrazione del regime di  riservatezza  applicabile  alle
segnalazioni  esterne  e  alle  segnalazioni  interne  previsto   dal
presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27   aprile   2016,
dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  51,  e
dall'articolo  15  del  regolamento  (UE)  2018/1725  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
    e)  le  modalita'  con  le  quali  puo'  chiedere  alla   persona
segnalante di fornire integrazioni, i  termini  di  scadenza  per  il
riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro  e
di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;
    f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con  l'ANAC,  nonche'  i
loro contatti.
                               Art. 10
 
                       Adozione di linee guida
 
  1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, le linee guida relative alle procedure per la  presentazione
e la gestione delle segnalazioni esterne. Le  linee  guida  prevedono
l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso  a
strumenti   di   crittografia   per   garantire    la    riservatezza
dell'identita' della persona segnalante, della  persona  coinvolta  o
menzionata  nella   segnalazione,   nonche'   del   contenuto   delle
segnalazioni e della relativa documentazione.
  2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni,
le proprie procedure  per  il  ricevimento  e  il  trattamento  delle
segnalazioni e le adegua, ove necessario,  alla  luce  della  propria
esperienza  e  di  quella  di  altre  autorita'  competenti  per   le
segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.
                               Art. 11
 
            Disposizione relativa al personale dell'ANAC
                   ed alla piattaforma informatica
 
  1. Al fine di avviare un'azione di  rafforzamento  delle  strutture
coinvolte e di assicurare un  presidio  costante  delle  procedure  e
delle attivita' delineate dal presente decreto, la dotazione organica
dell'ANAC e' integrata di complessive ventidue unita'  di  personale,
di cui diciotto unita' del ruolo dei funzionari e quattro unita'  del
ruolo degli  operativi,  da  inquadrare  al  livello  iniziale  delle
rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal  regolamento
sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.
  2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e'
autorizzata la spesa quantificata come segue:
    a) il costo per il personale: euro  1.147.004  per  l'anno  2023,
euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025,  euro
2.398.788 per l'anno 2026,  euro  2.526.719  per  l'anno  2027,  euro
2.629.043 per l'anno 2028,  euro  2.790.224  per  l'anno  2029,  euro
2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per  l'anno  2031  ed  euro
3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;
    b)  il  costo  per  lo  sviluppo  della  piattaforma  informatica
necessaria per il trattamento dei dati, nonche' per i maggiori  costi
di funzionamento derivanti dalla  gestione  delle  nuove  competenze:
euro 250.000 per l'anno 2023, euro  250.000  per  l'anno  2024,  euro
250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno  2026,  euro  80.000
annui a decorrere dall'anno 2027.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 12
 
                       Obbligo di riservatezza
 
  1. Le segnalazioni  non  possono  essere  utilizzate  oltre  quanto
necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
  2.  L'identita'  della  persona  segnalante   e   qualsiasi   altra
informazione da cui puo' evincersi,  direttamente  o  indirettamente,
tale  identita'  non  possono  essere  rivelate,  senza  il  consenso
espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle
competenti  a  ricevere  o  a   dare   seguito   alle   segnalazioni,
espressamente  autorizzate  a  trattare  tali  dati  ai  sensi  degli
articoli 29 e 32,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione  dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita'  della  persona
segnalante e' coperta dal segreto nei  modi  e  nei  limiti  previsti
dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
  4. Nell'ambito del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,
l'identita' della persona segnalante non puo'  essere  rivelata  fino
alla chiusura della fase istruttoria.
  5. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  della
persona segnalante non puo' essere  rivelata,  ove  la  contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata  su  accertamenti  distinti  e
ulteriori rispetto  alla  segnalazione,  anche  se  conseguenti  alla
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto  o  in  parte,
sulla segnalazione  e  la  conoscenza  dell'identita'  della  persona
segnalante  sia  indispensabile  per  la  difesa  dell'incolpato,  la
segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante  alla
rivelazione della propria identita'.
  6. E' dato avviso alla persona  segnalante  mediante  comunicazione
scritta delle ragioni della rivelazione  dei  dati  riservati,  nella
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche'  nelle  procedure
di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando  la
rivelazione  della  identita'  della  persona  segnalante   e   delle
informazioni di cui al comma 2 e' indispensabile anche ai fini  della
difesa della persona coinvolta.
  7. I soggetti del settore pubblico e del settore  privato,  l'ANAC,
nonche'  le  autorita'  amministrative  cui   l'ANAC   trasmette   le
segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano  l'identita'  delle
persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione  fino
alla  conclusione  dei  procedimenti   avviati   in   ragione   della
segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in  favore
della persona segnalante.
  8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonche'  dagli
articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  9. Ferma la previsione dei commi da  1  a  8,  nelle  procedure  di
segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo,  la  persona
coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e'  sentita,
anche mediante procedimento cartolare  attraverso  l'acquisizione  di
osservazioni scritte e documenti.
                               Art. 13
 
                   Trattamento dei dati personali
 
  1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa  la  comunicazione
tra le autorita' competenti,  previsto  dal  presente  decreto,  deve
essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  del  decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi o degli organismi  dell'Unione  europea  e'
effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725.
  2.  I  dati  personali  che  manifestamente  non  sono   utili   al
trattamento di una specifica segnalazione non  sono  raccolti  o,  se
raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
  3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del  regolamento  (UE)
2016/679 possono essere esercitati  nei  limiti  di  quanto  previsto
dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196.
  4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento  e  alla
gestione delle segnalazioni  sono  effettuati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto
dei principi di cui  agli  articoli  5  e  25  del  regolamento  (UE)
2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto  legislativo  n.  51  del
2018, fornendo idonee informazioni alle  persone  segnalanti  e  alle
persone coinvolte ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del  medesimo
regolamento (UE) 2016/679  o  dell'articolo  11  del  citato  decreto
legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando  misure  appropriate  a
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
  5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato
che condividono risorse  per  il  ricevimento  e  la  gestione  delle
segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in  modo
trasparente,   mediante   un   accordo   interno,    le    rispettive
responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di
protezione  dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'articolo  26   del
regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto  legislativo
n. 51 del 2018.
  6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio  modello
di ricevimento e gestione delle  segnalazioni  interne,  individuando
misure tecniche e organizzative idonee  a  garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato agli specifici rischi  derivanti  dai  trattamenti
effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla  protezione
dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni
che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo  28
del  regolamento  (UE)  2016/679  o  dell'articolo  18  del   decreto
legislativo n. 51 del 2018.
                               Art. 14
 
                 Conservazione della documentazione
                     inerente alle segnalazioni
 
  1.  Le  segnalazioni,   interne   ed   esterne,   e   la   relativa
documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento
della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla
data  della  comunicazione  dell'esito  finale  della  procedura   di
segnalazione, nel rispetto degli  obblighi  di  riservatezza  di  cui
all'articolo 12 del presente decreto e  del  principio  di  cui  agli
articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679  e
3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
  2.  Se  per  la  segnalazione  si  utilizza  una  linea  telefonica
registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato,  la
segnalazione,  previo   consenso   della   persona   segnalante,   e'
documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un
dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto  oppure  mediante
trascrizione  integrale.  In  caso  di   trascrizione,   la   persona
segnalante puo' verificare, rettificare  o  confermare  il  contenuto
della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
  3. Se per la segnalazione si  utilizza  una  linea  telefonica  non
registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non  registrato
la  segnalazione  e'  documentata  per  iscritto  mediante  resoconto
dettagliato della conversazione a  cura  del  personale  addetto.  La
persona segnalante  puo'  verificare,  rettificare  e  confermare  il
contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
  4. Quando, su richiesta della persona segnalante,  la  segnalazione
e' effettuata oralmente nel corso di un  incontro  con  il  personale
addetto,  essa,  previo  consenso  della   persona   segnalante,   e'
documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un
dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto  oppure  mediante
verbale. In caso di verbale, la persona segnalante  puo'  verificare,
rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria
sottoscrizione.
                               Art. 15
 
                       Divulgazioni pubbliche
 
  1. La persona segnalante che  effettua  una  divulgazione  pubblica
beneficia della protezione  prevista  dal  presente  decreto  se,  al
momento della  divulgazione  pubblica,  ricorre  una  delle  seguenti
condizioni:
    a)  la  persona  segnalante   ha   previamente   effettuato   una
segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una
segnalazione esterna, alle condizioni e  con  le  modalita'  previste
dagli articoli 4 e 7 e  non  e'  stato  dato  riscontro  nei  termini
previsti dagli articoli 5 e  8  in  merito  alle  misure  previste  o
adottate per dare seguito alle segnalazioni;
    b) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il
pubblico interesse;
    c) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
segnalazione esterna possa comportare  il  rischio  di  ritorsioni  o
possa  non  avere  efficace  seguito  in  ragione  delle   specifiche
circostanze del caso concreto, come  quelle  in  cui  possano  essere
occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato  timore  che
chi ha ricevuto la segnalazione possa  essere  colluso  con  l'autore
della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
  2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la  professione  giornalistica,  con  riferimento  alla  fonte  della
notizia.
Capo III

Misure di protezione

                               Art. 16
 
                    Condizioni per la protezione
                      della persona segnalante
 
  1. Le misure di protezione previste nel presente capo si  applicano
alle persone di cui  all'articolo  3  quando  ricorrono  le  seguenti
condizioni:
    a) al momento della segnalazione o della  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile o della  divulgazione  pubblica,  la  persona
segnalante o denunciante aveva fondato  motivo  di  ritenere  che  le
informazioni sulle violazioni segnalate,  divulgate  pubblicamente  o
denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo  di  cui
all'articolo 1;
    b) la segnalazione o divulgazione pubblica  e'  stata  effettuata
sulla base di quanto previsto dal capo II.
  2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o
divulgare  pubblicamente  sono  irrilevanti   ai   fini   della   sua
protezione.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo  20,  quando  e'  accertata,
anche con sentenza di primo grado, la  responsabilita'  penale  della
persona segnalante per i  reati  di  diffamazione  o  di  calunnia  o
comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per  lo
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele  di  cui  al
presente  capo  non  sono  garantite  e  alla  persona  segnalante  o
denunciante e' irrogata una sanzione disciplinare.
  4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei
casi di segnalazione o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile
o divulgazione pubblica anonime, se la persona  segnalante  e'  stata
successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi
di segnalazione presentata  alle  istituzioni,  agli  organi  e  agli
organismi  competenti  dell'Unione  europea,  in   conformita'   alle
condizioni di cui all'articolo 6.
                               Art. 17
 
                        Divieto di ritorsione
 
  1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non  possono  subire
alcuna ritorsione.
  2.  Nell'ambito  di  procedimenti  giudiziari  o  amministrativi  o
comunque   di   controversie   stragiudiziali   aventi   ad   oggetto
l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati  ai  sensi
del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti  in
essere a causa della  segnalazione,  della  divulgazione  pubblica  o
della denuncia all'autorita'  giudiziaria  o  contabile.  L'onere  di
provare che tali condotte o atti sono motivati  da  ragioni  estranee
alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla  denuncia  e'  a
carico di colui che li ha posti in essere.
  3.  In  caso  di  domanda  risarcitoria  presentata   all'autorita'
giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3  e  4,
se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del  presente
decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o  una  denuncia
all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un  danno,  si
presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di  tale
segnalazione,  divulgazione   pubblica   o   denuncia   all'autorita'
giudiziaria o contabile.
  4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che,  qualora  siano
riconducibili all'articolo 2,  comma  1,  lettera  m),  costituiscono
ritorsioni:
    a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
    b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
    c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di  lavoro,
la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
    d)  la  sospensione  della  formazione  o  qualsiasi  restrizione
dell'accesso alla stessa;
    e) le note di merito negative o le referenze negative;
    f) l'adozione di misure disciplinari o di altra  sanzione,  anche
pecuniaria;
    g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
    h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
    i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine  in
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove  il  lavoratore
avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
    l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto
di lavoro a termine;
    m) i danni, anche alla reputazione della persona, in  particolare
sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese  la
perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;
    n) l'inserimento in elenchi impropri sulla  base  di  un  accordo
settoriale o industriale formale o  informale,  che  puo'  comportare
l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore
o nell'industria in futuro;
    o) la conclusione anticipata o l'annullamento  del  contratto  di
fornitura di beni o servizi;
    p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
    q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici  o
medici.
                               Art. 18
 
                         Misure di sostegno
 
  1. E' istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo  settore
che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.  L'elenco,
pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli  enti  del  Terzo
settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti,
le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  v)  e  w),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  e  che  hanno  stipulato
convenzioni con ANAC.
  2. Le misure di sostegno fornite dagli  enti  di  cui  al  comma  1
consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito
sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione  dalle  ritorsioni
offerta  dalle  disposizioni  normative   nazionali   e   da   quelle
dell'Unione europea, sui diritti  della  persona  coinvolta,  nonche'
sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a  spese  dello
Stato.
  3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la
persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle
ritorsioni puo'  richiedere  all'ANAC  informazioni  e  documenti  in
ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.  Nei  procedimenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui  agli
articoli 210 e seguenti del codice di procedura  civile,  nonche'  di
cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo  amministrativo
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
                               Art. 19
 
                     Protezione dalle ritorsioni
 
  1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3  possono  comunicare
all'ANAC le ritorsioni che ritengono di  avere  subito.  In  caso  di
ritorsioni commesse  nel  contesto  lavorativo  di  un  soggetto  del
settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della
funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
gli  eventuali  organismi  di  garanzia  o  di  disciplina,   per   i
provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse  nel
contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa
l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i  provvedimenti  di  propria
competenza.
  2.  Al  fine  di  acquisire  elementi   istruttori   indispensabili
all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per  quanto
di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della
funzione pubblica e  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  ferma
restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla  valutazione
degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle  sanzioni
amministrative di cui all'articolo  21.  Al  fine  di  regolare  tale
collaborazione,  l'ANAC  conclude   specifici   accordi,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato
della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
  3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono  nulli.  Le
persone di cui all'articolo 3 che  siano  state  licenziate  a  causa
della segnalazione, della  divulgazione  pubblica  o  della  denuncia
all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  hanno  diritto   a   essere
reintegrate nel posto di lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  18  della
legge  20  maggio  1970,  n.  300  o  dell'articolo  2  del   decreto
legislativo  4  marzo  2015,  n.  23,  in  ragione  della   specifica
disciplina applicabile al lavoratore.
  4. L'autorita' giudiziaria adita  adotta  tutte  le  misure,  anche
provvisorie, necessarie  ad  assicurare  la  tutela  alla  situazione
giuridica soggettiva  azionata,  ivi  compresi  il  risarcimento  del
danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di  cessazione
della condotta posta in essere in violazione dell'articolo  17  e  la
dichiarazione di nullita'  degli  atti  adottati  in  violazione  del
medesimo articolo.
                               Art. 20
 
                  Limitazioni della responsabilita'
 
  1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui  all'articolo  3  che
riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte  dall'obbligo
di segreto, diverso da quello di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  o
relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei  dati
personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni  che
offendono  la  reputazione  della  persona  coinvolta  o  denunciata,
quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati
motivi per ritenere che la  rivelazione  o  diffusione  delle  stesse
informazioni  fosse  necessaria  per  svelare  la  violazione  e   la
segnalazione, la divulgazione pubblica o  la  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile e' stata effettuata  ai  sensi  dell'articolo
16.
  2. Quando ricorrono le ipotesi  di  cui  al  comma  1,  e'  esclusa
altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche  di  natura  civile  o
amministrativa.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui
all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura
civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni  sulle
violazioni o per l'accesso alle stesse.
  4.  In  ogni  caso,  la  responsabilita'  penale   e   ogni   altra
responsabilita', anche di natura  civile  o  amministrativa,  non  e'
esclusa per i comportamenti, gli atti o le  omissioni  non  collegati
alla  segnalazione,  alla  denuncia   all'autorita'   giudiziaria   o
contabile o alla divulgazione pubblica o che  non  sono  strettamente
necessari a rivelare la violazione.
                               Art. 21
 
                              Sanzioni
 
  1. Fermi restando gli  altri  profili  di  responsabilita',  l'ANAC
applica  al  responsabile   le   seguenti   sanzioni   amministrative
pecuniarie:
    a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse
ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o
che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo  di
riservatezza di cui all'articolo 12;
    b) da 10.000 a 50.000 euro quando  accerta  che  non  sono  stati
istituiti  canali  di  segnalazione,  che  non  sono  state  adottate
procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero
che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli
articoli 4 e 5, nonche'  quando  accerta  che  non  e'  stata  svolta
l'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
    c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3,
salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in  primo
grado, per i reati di diffamazione o di calunnia  o  comunque  per  i
medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita'  giudiziaria  o
contabile.
  2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto  n.  231  del
2001,  sanzioni  nei  confronti  di  coloro  che   accertano   essere
responsabili degli illeciti di cui al comma 1.
                               Art. 22
 
                        Rinunce e transazioni
 
  1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per
oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non  sono
valide, salvo che siano effettuate nelle forme  e  nei  modi  di  cui
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Capo IV

Disposizioni finali

                               Art. 23
 
                        Abrogazioni di norme
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001  n.
165;
    b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto  legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
    c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.
                               Art. 24
 
                      Disposizioni transitorie
                         e di coordinamento
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 15  luglio  2023.  Alle  segnalazioni  o  alle  denunce
all'autorita' giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nonche'  a  quelle
effettuate fino al  14  luglio  2023,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 54-bis del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001, all'articolo 6, commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  del
decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della  legge  n.
179 del 2017.
  2.  Per  i  soggetti  del  settore  privato  che  hanno  impiegato,
nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con  contratti
di   lavoro   a   tempo   indeterminato   o   determinato,   fino   a
duecentoquarantanove,  l'obbligo  di  istituzione   del   canale   di
segnalazione interna ai sensi  del  presente  decreto  ha  effetto  a
decorrere dal 17  dicembre  2023  e,  fino  ad  allora,  continua  ad
applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e  b),  del  decreto
legislativo n. 231 del 2001, nella  formulazione  vigente  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n.  604  e'  sostituito
dal seguente:
    «Art. 4. - Il  licenziamento  determinato  da  ragioni  di  credo
politico o fede religiosa, dall'appartenenza a  un  sindacato,  dalla
partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio  di
un diritto ovvero  alla  segnalazione,  alla  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile o alla divulgazione  pubblica  effettuate  ai
sensi  del  decreto  legislativo  attuativo  della   direttiva   (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2019, e' nullo.».
  4. All'articolo 2-undecies, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
    «f) alla riservatezza dell'identita' della  persona  che  segnala
violazioni di cui sia venuta a  conoscenza  in  ragione  del  proprio
rapporto di lavoro o delle funzioni  svolte,  ai  sensi  del  decreto
legislativo recante attuazione della  direttiva  (UE)  2019/1937  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre  2019,  riguardante
la protezione delle persone  che  segnalano  violazioni  del  diritto
dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai  sensi  degli  articoli
52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o
degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;».
  5. All'articolo 6, del decreto legislativo  n.  231  del  2001,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
    «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera  a),  prevedono,  ai
sensi  del  decreto  legislativo  attuativo  della   direttiva   (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,
i canali di segnalazione interna,  il  divieto  di  ritorsione  e  il
sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».
                               Art. 25
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  fatta  eccezione  per
l'articolo 11, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse  umane  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                                             Allegato
 
                               Parte I
 
    A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:
      1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e
di concessioni, per l'aggiudicazione di  appalti  nei  settori  della
difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti  da
parte di enti erogatori nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi  altro  contratto,  di
cui a:
        i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici;
        ii) decreto legislativo15  novembre  2011,  n.  208,  recante
disciplina dei contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE;
      2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
        i) articolo 12, legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010,  n.  53,
recante  attuazione  della  direttiva  2007/66/CE  che  modifica   le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici.
    B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti
e  mercati  finanziari  e   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo:
      norme che istituiscono  un  quadro  di  regolamentazione  e  di
vigilanza e che prevedono una  protezione  dei  consumatori  e  degli
investitori  nei  mercati  dei  servizi  finanziari  e  dei  capitali
dell'Unione e nei settori bancario, del  credito,  dell'investimento,
dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali  o
dei prodotti pensionistici individuali,  dei  titoli,  dei  fondi  di
investimento, dei servizi di  pagamento  e  delle  attivita'  di  cui
all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso  all'attivita'  degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti  creditizi  e
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del  27.6.2013,
pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.  72,
recante  attuazione  della  direttiva  2013/36/UE,  che  modifica  la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,
per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la
vigilanza  prudenziale  sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese  di
investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:
        i)  decreto  legislativo  16  aprile  2012,  n.  45,  recante
attuazione  della   direttiva   2009/110/CE,   concernente   l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di  moneta  elettronica,  che  modifica  le  direttive  2005/60/CE  e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
        ii)  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  44,   recante
attuazione della  direttiva  2011/61/UE,  sui  gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che  modifica  le  direttive  2003/41/CE  e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
        iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto
e a taluni  aspetti  dei  contratti  derivati  aventi  a  oggetto  la
copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default
swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
        iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013,  relativo  ai  fondi  europei  per  il
venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
        v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2013,  relativo  ai  fondi  europei  per
l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
        vi) decreto  legislativo  21  aprile  2016,  n.  72,  recante
attuazione della direttiva 2014/17/UE,  in  merito  ai  contratti  di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali  nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli  agenti  in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi e del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
        vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti  specifici  relativi
alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico  e  che
abroga la decisione 2005/909/CE  della  Commissione  (GU  L  158  del
27.5.2014, pag. 77);
        viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  15  maggio  2014,  sui  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU  L  173
del 12.6.2014, pag. 84);
        ix) decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.  218,  recante
recepimento della direttiva (UE) 2015/2366  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
        x) decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  229,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/25/CE   concernente   le   offerte
pubbliche di acquisto;
        xi) decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,  recante
attuazione della  direttiva  2007/36/CE,  relativa  all'esercizio  di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
        xii) decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  195,  recante
Attuazione  della  direttiva  2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
        xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni  (GU  L
201 del 27.7.2012, pag. 1);
        xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli  indici  usati  come  indici  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento
(UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
        xv) decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  74,  recante
attuazione della direttiva  2009/138/CE  in  materia  di  accesso  ed
esercizio  delle  attivita'  di   assicurazione   e   riassicurazione
(solvibilita' II);
        xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  recante
attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante
modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
        xvii) decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare  in
tema di assicurazioni;
        xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  30,  recante
Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi  di  garanzia  dei
depositi;
        xix) decreto legislativo 23  luglio  1996,  n.  415,  recante
recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa  ai
servizi di investimento nel settore  dei  valori  mobiliari  e  della
direttiva  93/6/CEE  del  15  marzo  1993  relativa   all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e  degli  enti  creditizi;
decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 30 giugno 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  n.
191, 18  agosto  1998,  recante  approvazione  dello  statuto  e  del
regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per  la  tutela
dei crediti vantati dai  clienti  nei  confronti  delle  societa'  di
intermediazione  mobiliare  e  degli   altri   soggetti   autorizzati
all'esercizio di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare;  decreto
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13,
17 gennaio 1998, recante  la  disciplina  dell'organizzazione  e  del
funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma  2,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che  ha  recepito  la
direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento  nel  settore
dei valori mobiliari;
        xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
        xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre  2020,  relativo  ai  fornitori  europei  di
servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il  regolamento
(UE)  2017/1129  e  la  direttiva  (UE)  2019/1937  (GU  L  347   del
20.10.2020, pag. 1).
    C. Articolo 2, comma 1, lettera  a),  numero  3)  -  sicurezza  e
conformita' dei prodotti:
      1. requisiti di sicurezza e conformita' per i prodotti  immessi
nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:
        i) decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229;
        ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea  relativa
ai  prodotti  fabbricati,  compresi  i  requisiti   in   materia   di
etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano
e veterinario, piante e animali vivi, prodotti  di  origine  umana  e
prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro  futura
riproduzione, elencati negli allegati I e  II  del  regolamento  (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza  del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la  direttiva
2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU  L
169 del 25.6.2019, pag. 1);
      2. norme  sulla  commercializzazione  e  utilizzo  di  prodotti
sensibili e pericolosi, di cui a:
        i) decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  105,  recante
modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e  transito
dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE,
che  semplifica  le  modalita'  e  le  condizioni  dei  trasferimenti
all'interno  delle  Comunita'  di  prodotti  per  la   difesa,   come
modificata  dalle  direttive  2010/80/UE  e  2012/10/UE  per   quanto
riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
    D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero  3)  -  sicurezza  dei
trasporti:
      1.  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   50,   recante
attuazione della direttiva 2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
      2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile  di
cui al regolamento (UE) n. 996/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la  prevenzione  di
incidenti e inconvenienti nel settore  dell'aviazione  civile  e  che
abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
      3. requisiti di sicurezza nel  settore  stradale,  disciplinati
dai seguenti atti:
        i)  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,   recante
attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza
delle infrastrutture stradali;
        ii) decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea;
        iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300  del
14.11.2009, pag. 51);
    4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai
seguenti atti:
      i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009,  relativo  alle  disposizioni  e  alle
norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le
visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
      ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile  2009,  relativo  alla  responsabilita'  dei
vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente  (GU
L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
      iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  23  luglio  2014  sull'equipaggiamento
marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
      iv) decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  165,  recante
attuazione della  direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i  principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del
trasporto  marittimo  e  che  modifica  le  direttive  1999/35/CE   e
2002/59/CE;
      v) decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  13
ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25  ottobre
1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio  del
18 giugno 1998, relativa alla registrazione  delle  persone  a  bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti
degli Stati membri della Comunita';
      vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
16 dicembre 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43,  22
febbraio 2005, recante  recepimento  della  direttiva  2001/96/CE  in
materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza  delle
operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
    5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della  direttiva  2008/68/CE,
relativa al trasporto interno di merci pericolose.
    E.  Articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  numero  3)  -   tutela
dell'ambiente:
      1. qualunque tipo  di  reato  contro  la  tutela  dell'ambiente
disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n.  121,  recante
attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale
dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che
costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della
direttiva 2008/99/CE;
      2. norme su ambiente e clima, di cui a:
        i)  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,   recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
serra;
      ii)  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,   recante
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
      iii) decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
      3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui
a:
        i) decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive;
        ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo  al  riciclaggio  delle
navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e  la  direttiva
2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
        iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di
sostanze chimiche pericolose (GU  L  201  del  27.7.2012,  pag.  60);
decreto legislativo 10  febbraio  2017,  n.  28,  recante  disciplina
sanzionatoria  per  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   al
regolamento (UE) n. 649/2012  sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose;
      4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui
a:
        i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio  2003,
n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE  concernente  la
disponibilita' di informazioni sul risparmio di  carburante  e  sulle
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione di autovetture nuove;
        ii) decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione  e
alla gestione del rumore ambientale;
        iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto  dei  composti  organo
stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
        iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  norme
in materia ambientale;
        v) decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
        vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  18  gennaio  2006,  relativo  all'istituzione  di  un
registro europeo delle emissioni  e  dei  trasferimenti  di  sostanze
inquinanti e che modifica le  direttive  91/689/CEE  e  96/61/CE  del
Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
        vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono  lo
strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
        viii) decreto legislativo 30 luglio  2012,  n.  125,  recante
attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa  alla  fase  II  del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei  veicoli  a
motore nelle stazioni di servizio;
        ix) decreto legislativo 16 dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
        x) regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  29  aprile  2015,  concernente  il  monitoraggio,  la
comunicazione e la verifica delle  emissioni  di  anidride  carbonica
generate  dal  trasporto  marittimo  e  che  modifica  la   direttiva
2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
        xi) decreto legislativo 15 novembre  2017,  n.  183,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi, nonche' per il  riordino  del  quadro  normativo
degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
      5. norme su protezione e gestione delle acque e del  suolo,  di
cui a:
        i) decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
attuazione della direttiva 2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni;
        ii) decreto legislativo 10 dicembre  2010,  n.  219,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard   di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque;
        iii) articolo  15,  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea; decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  30  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la  verifica
di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti
di  competenza  delle   regioni   e   province   autonome,   previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
      6. norme su protezione della natura e della  biodiversita',  di
cui a:
        i) regolamento  (CE)  n.  1936/2001  del  Consiglio,  del  27
settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili
alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263
del 3.10.2001, pag. 1);
        ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 settembre  2009,  sul  commercio  dei  prodotti
derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
        iii) regolamento (CE)  n.  734/2008  del  Consiglio,  del  15
luglio  2008,  relativo  alla  protezione  degli  ecosistemi   marini
vulnerabili d'alto mare dagli  effetti  negativi  degli  attrezzi  da
pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
        iv)  articolo  42,  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009;
        v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati  (GU
L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
        vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 22 ottobre  2014,  recante  disposizioni  volte  a
prevenire e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie
esotiche  invasive  (GU  L  317  del  4.11.2014,  pag.  35);  decreto
legislativo 15 dicembre  2017,  n.  230,  recante  adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e  la
diffusione delle specie esotiche invasive;
      7. norme su sostanze chimiche, di cui a:  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  dicembre
2006, concernente la registrazione, la valutazione,  l'autorizzazione
e la restrizione delle  sostanze  chimiche  (REACH),  che  istituisce
un'Agenzia  europea  per  le  sostanze  chimiche,  che  modifica   la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93  del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche'
la  direttiva  76/769/CEE  del  Consiglio  e   le   direttive   della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU  L  396
del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14  settembre  2009,  n.
133,  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione   delle
disposizioni del Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i
principi  ed  i  requisiti  per  la  registrazione,  la  valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche;  decreto
del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano  di  attivita'  e
utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 6 aprile  2007,  n.  46,  riguardante  gli
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
      8. norme su prodotti biologici,  di  cui  al  regolamento  (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del  Consiglio
(GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
    F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e
sicurezza nucleare:
      norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
        i) decreto legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185,  recante
attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
        ii) decreto legislativo 15  febbraio  2016,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva  2013/51/EURATOM  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per  la  tutela  della  salute
della popolazione relativamente alle  sostanze  radioattive  presenti
nelle acque destinate al consumo umano;
        iii) decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.  101,  recante
attuazione della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1,  lettera  a),  della
legge 4 ottobre 2019, n. 117;
        iv)  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
        v) decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa    alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito;
        vi) regolamento  (Euratom)  2016/52  del  Consiglio,  del  15
gennaio  2016,  che  fissa   i   livelli   massimi   ammissibili   di
radioattivita' per i prodotti  alimentari  e  per  gli  alimenti  per
animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro  caso
di emergenza radiologica e che abroga  il  regolamento  (Euratom)  n.
3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom)
n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
        vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del  Consiglio,  dell'8
giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra  gli  Stati
membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).
    G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -  sicurezza  degli
alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:
      1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i  mangimi  cui
si applicano i principi e i requisiti generali di cui al  regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);
      2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:
        i) regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (GU L  84
del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.  134,
recante disposizioni in  materia  di  sistema  di  identificazione  e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE)  2016/429,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,
lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021,  n.  53;
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135,  recante  disposizioni  di
attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia  di  commercio,  importazione,
conservazione  di  animali  della  fauna  selvatica  ed   esotica   e
formazione per operatori e professionisti  degli  animali,  anche  al
fine  di  ridurre  il  rischio  di  focolai   di   zoonosi,   nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il  commercio  illegale
di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  lettere  a),
b), n), o), p) e q), della legge  22  aprile  2021,  n.  53;  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante  attuazione  dell'articolo
14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e  p),  della
legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e  raccordare  la  normativa
nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle  malattie
animali  che  sono  trasmissibili  agli  animali  o  all'uomo,   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 marzo 2016;
        ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative
ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai  prodotti  derivati  non
destinati al consumo umano  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine  animale)  (GU  L
300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre  2012,  n.
186,  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione   delle
disposizione di cui al regolamento (CE) n.  1069/2009  recante  norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga  il  regolamento
(CE) n.  1774/2002,  e  per  la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE  per  quanto
riguarda taluni  campioni  e  articoli  non  sottoposti  a  controlli
veterinari in frontiera;
      3. regolamento (UE)  2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
del Parlamento europeo e del Consiglio  (CE)  n.  999/2001,  (CE)  n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,
(UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del
Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e  delle  direttive  del
Consiglio   98/58/CE,   1999/74/CE,   2007/43/CE,    2008/119/CE    e
2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e  del
Consiglio (CE) n. 854/2004 e  (CE)  n.  882/2004,  le  direttive  del
Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,  91/496/CEE,  96/23/CE,
96/93/CE  e  97/78/CE  e  la  decisione  del   Consiglio   92/438/CEE
(regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1);
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
in  materia  di  controlli  ufficiali  sugli  animali  e   le   merci
provenienti dagli altri Stati membri  dell'Unione  e  delle  connesse
competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f)
e i) della legge 4  ottobre  2019,  n.  117;  decreto  legislativo  2
febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento  della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2017/625  in  materia  di
controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che  entrano
nell'Unione e istituzione dei  posti  di  controllo  frontalieri  del
Ministero  della  salute,  in  attuazione  della   delega   contenuta
nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e  i)  della  legge  4  ottobre
2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge  4  ottobre  2019,  n.  117;
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
      4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:
        i)  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa  alla  protezione  degli
animali negli allevamenti;
        ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, sulla protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU  L  3  del  5.1.2005,  pag.  1);
decreto legislativo 25 luglio  2007,  n.  151,  recante  disposizioni
sanzionatorie per la violazione delle  disposizioni  del  regolamento
(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto  e
le operazioni correlate;
        iii) regolamento (CE) n.  1099/2009  del  Consiglio,  del  24
settembre  2009,  relativo  alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo
6 novembre 2013, n. 131,  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009
relativo  alle  cautele  da  adottare  durante  la   macellazione   o
l'abbattimento degli animali;
        iv)  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73,  recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa  alla  custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici;
        v)  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.   26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici.
    H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:
      1. misure che stabiliscono  parametri  elevati  di  qualita'  e
sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate
dai seguenti atti:
        i) decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
revisione del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti; decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,
recante  attuazione  della  direttiva  2005/61/CE  che   applica   la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in  tema  di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della
direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un  sistema
di qualita' per i servizi trasfusionali;
        ii) decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  191,  recante
attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione  delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani;
        iii) decreto del Ministro  della  salute  19  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280,  del  1°  dicembre  2015,
recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n.  228,  nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;
      2. misure che stabiliscono  parametri  elevati  di  qualita'  e
sicurezza per i  prodotti  medicinali  e  i  dispositivi  di  impiego
medico, disciplinate dai seguenti atti:
        i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani  (GU
L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001,  n.
279, recante regolamento di istruzione  della  rete  nazionale  delle
malattie rare e di esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  delle
relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;  legge  10
novembre 2021,  n.  175,  recante  disposizioni  per  la  cura  delle
malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione  dei
farmaci orfani;
        ii) decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; articolo 40, legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009;
        iii) regolamento (UE) 2019/6 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e
che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
        iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali  (GU
L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
        v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
        vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13  novembre  2007,  sui  medicinali  per  terapie
avanzate  recante  modifica  della   direttiva   2001/83/CE   e   del
regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324  del  10.12.2007,  pag.  121);
art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile  2006,
n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni  in
materia di medicinali per terapie  avanzate  preparati  su  base  non
ripetitiva; decreto  del  Ministro  della  salute,  18  maggio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.  160,  del  12  luglio  2010,
recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione  del
14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie
avanzate;
        vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE  (GU  L
158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11  gennaio  2018,  n.  3,  recante
delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle  professioni  sanitarie  e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della  salute;  decreto  del
Ministro della salute, 19  aprile  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro
di coordinamento nazionale dei comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 3;  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,
recante attuazione della delega per il riassetto e la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11  gennaio
2018, n. 3;
      3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo  4  marzo
2014,  n.  38,  recante   attuazione   della   direttiva   2011/24/UE
concernente  l'applicazione  dei  diritti   dei   pazienti   relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera,  nonche'  della  direttiva
2012/52/UE,   comportante   misure   destinate   ad   agevolare    il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro;
decreto ministeriale 16 aprile 2018 n.  50,  recante  regolamento  in
materia  di  assistenza  sanitaria   transfrontaliera   soggetta   ad
autorizzazione preventiva;
      4.  lavorazione,  presentazione  e  vendita  dei  prodotti  del
tabacco  e  dei  prodotti   correlati,   disciplinate   dal   decreto
legislativo  12  gennaio  2016,  n.  6,  recante  recepimento   della
direttiva   2014/40/UE   sul   ravvicinamento   delle    disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE.
    I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3)  -  protezione  dei
consumatori:
      diritti  dei   consumatori   e   protezione   dei   consumatori
disciplinati dai seguenti atti:
        i) decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229;
        ii) decreto legislativo 4  novembre  2021,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
        iii) decreto legislativo 4 novembre  2021,  n.  170,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE.;
        iv) decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/29/CE   relativa   alle   pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel  mercato  interno  e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE,  2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
        v) decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
        vi) decreto legislativo 21  febbraio  2014,  n.  21,  recante
attuazione della direttiva 2011/83/UE sui  diritti  dei  consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che  abroga
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
        vii) decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  37,  recante
attuazione della direttiva  2014/92/UE,  sulla  comparabilita'  delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto  di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base.
    J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita
privata e dei dati personali e sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi
informativi:
      i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
      ii) regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla  protezione  dei  dati)  (GU  L  119  del
4.5.2016, pag. 1);  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
 
                              Parte II
 
    L'articolo 1, comma 2, lettera b),  fa  riferimento  ai  seguenti
atti:
      A. Articolo 2, comma  1,  lettera  a),  numero  3)  -  servizi,
prodotti e mercati finanziari e prevenzione  del  riciclaggio  e  del
finanziamento del terrorismo:
        1. servizi finanziari:
          i) decreto legislativo  16  aprile  2012,  n.  47,  recante
attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente  il  coordinamento
delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia di  taluni  organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n.  58,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
          ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.  147,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
          iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
          iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile  2014,  relati  agli  abusi  di  mercato
(regolamento abusi di mercato) e che abroga  la  direttiva  2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le  direttive  2003/124/CEE,
2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del  12.6.2014,
pag. 1);
          v) decreto legislativo  12  maggio  2015,  n.  72,  recante
attuazione della direttiva  2013/36/UE,  che  modifica  la  direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per  quanto
concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la  vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e  sulle  imprese  di  investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
          vi) decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  71,  recante
attuazione  della  direttiva  2014/91/UE,  recante   modifica   della
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
legislative, regolamentari e  amministrative  in  materia  di  taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),  per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche  retributive
e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad  alcune  disposizioni
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli
strumenti  finanziari  e  che  modifica  le  direttive  2002/92/CE  e
2011/61/UE.; decreto legislativo  3  agosto  2017,  n.  129,  recante
attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva  2016/1034/UE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e  di
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 giugno 2016;
          vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 23 luglio  2014,  relativo  al  miglioramento  del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
          viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  26  novembre  2014,  relativo  ai  documenti
contenenti le informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014,  pag.
1);
          ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza  delle  operazioni
di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
          x) decreto legislativo  21  maggio  2018,  n.  68,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione
assicurativa;
          xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al  prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  di
un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE  (GU  L
168 del 30.6.2017, pag. 12);
        2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del  finanziamento
del terrorismo:
          i) decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006;
          ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);
      B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -  sicurezza  dei
trasporti:
        i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione,  l'analisi
e il monitoraggio di eventi nel settore  dell'aviazione  civile,  che
modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n.  1330/2007
della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
        ii) decreto legislativo 15  febbraio  2016,  n.  32,  recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  20   novembre   2013,   n.   2013/54/UE,   relativa   a   talune
responsabilita' dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'
alla  convenzione  sul  lavoro  marittimo  del  2006  e   della   sua
applicazione;
        iii) decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri;
      C. Articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  numero  3)  -  tutela
dell'ambiente:
        i) decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145,  recante
attuazione  della  direttiva   2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE.

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