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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8/2/2023
DPCM 8 febbraio 2023, recante "Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore "
(GU n.85 del 11-4-2023)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: servizi sociali / disciplina

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

8 febbraio 2023

Riconoscimento di  un  contributo  a  favore  degli  enti  del  terzo
settore. (23A02203)
(GU n.85 del 11-4-2023)

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                           di concerto con
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
 
                                e con
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                                  e
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  «Riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
  Visto l'art.  8  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di  politica  energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti  di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del  citato  decreto-legge
n. 144  del  2022  che,  in  considerazione  dell'aumento  dei  costi
dell'energia termica ed  elettrica  registrato  nel  terzo  trimestre
dell'anno  2022,  prevede  il   riconoscimento   di   un   contributo
straordinario in favore degli enti del  terzo  settore  iscritti  nel
registro unico nazionale del terzo settore di  cui  all'art.  45  del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del predetto codice di cui al decreto legislativo n.  117  del  2017,
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa
anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti   in   regime
residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita';
  Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8,
comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili,  pari
a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione  all'incremento
dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021;
  Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1,  del
citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che  «una  quota
del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di
spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti  rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di  un  contributo  straordinario
destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del  terzo  settore
iscritti al  registro  unico  nazionale  del  terzo  settore  di  cui
all'art. 45 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  delle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,  delle
fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207,  e  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi  sociosanitari
e socioassistenziali in regime  semiresidenziale  e  residenziale  in
favore di anziani»;
  Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144  del  2002
che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti  al  registro  unico
nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice  del  terzo
settore , di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte  alla  relativa
anagrafe, diversi dai soggetti di cui al  comma  1,  per  i  maggiori
oneri  sostenuti  nell'anno  2022  per  l'acquisto  della  componente
energia e del gas naturale, e'  istituito  un  apposito  fondo  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022  per
il successivo trasferimento al conto  di  cui  al  comma  5,  per  il
riconoscimento  di   un   contributo   straordinario   calcolato   in
proporzione  all'incremento  dei  costi  sostenuti  nei   primi   tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno  2021
per la componente energia e il gas naturale»;
  Considerato che il  comma  3,  del  medesimo  art.  8,  demanda  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto l'autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita' e con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  del
lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza  con  i
criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.  8,  dei  criteri  ai
fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del  contributo
stesso e le procedure di controllo;
  Considerato che, ai sensi del citato  art.  8,  comma  5,  «per  le
operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e  2  e
all'erogazione dei  contributi,  le  amministrazioni  interessate  si
avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa  stipulazione  di  apposite
convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei
limiti individuati nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi  di  cui
ai commi 1 e 2  sono  trasferite,  entro  il  31  dicembre  2022,  su
appositi conti correnti infruttiferi  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione»;
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle
procedure operative  per  dare  attuazione  alle  previsioni  di  cui
all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente decreto individua  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1
e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  novembre  2022,  n.  175,  nonche'  i
criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo
anche successive all'erogazione.
                               Art. 2
 
                             Richiedenti
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto:
    a) in relazione alla quota di fondo pari a  120  milioni  di  cui
all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 da enti
che erogano prestazioni  socio-sanitarie  o  socio  assistenziali  in
regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita';
    a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo  settore
di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    a2) organizzazioni di  volontariato  coinvolte  nel  processo  di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117;
    a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo  di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117;
    a4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)  di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe;
    a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
    b) in relazione alla quota di fondo pari  a  50  milioni  di  cui
all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n.  144  del  2022,  da
enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in
regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
    b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo  settore
di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    b2) organizzazioni di  volontariato  coinvolte  nel  processo  di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117;
    b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo  di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117;
    b4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)  di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe;
    b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
    b6) associazioni;
    b7) fondazioni;
    b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo
4 maggio 2001, n. 207.
    c) in relazione al fondo pari a 100 milioni di  cui  all'art.  8,
comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del  2022,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da:
      c1) enti  iscritti  nel  registro  unico  nazionale  del  terzo
settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117;
      c2) organizzazioni di volontariato coinvolte  nel  processo  di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117;
      c3) associazioni di promozione sociale coinvolte  nel  processo
di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117;
      c4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe;
      c5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
  2. Il  contributo  per  ciascuno  degli  enti  e'  riconosciuto  in
relazione ad uno dei fondi o quota  di  fondo  di  cui  al  comma  1,
lettera a), b) e c).
  3. E' possibile presentare la richiesta di contributo  a  decorrere
dalla data di entrata in esercizio della piattaforma  informativa  di
cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.
                               Art. 3
 
                              Procedura
 
  1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua,  attraverso
il sistema pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale,  di
seguito «SPID» di cui all'art. 64 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 ovvero attraverso la carta  d'identita'  elettronica  (di
seguito CIE) ovvero la carta nazionale dei servizi (di seguito  CNS),
previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del  2005,
la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo  energia»,
di seguito denominata  «piattaforma»,  accessibile  direttamente  dal
sito del Ministero per le disabilita' e dal sito  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli interessati, qualora
non  ne   siano   gia'   in   possesso,   richiedono   l'attribuzione
dell'identita'  digitale  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. La piattaforma
entrera' in esercizio entro tre mesi  dalla  data  di  stipula  delle
convenzioni di cui all'art. 5, comma 1. Il richiedente, dopo  essersi
registrato, compila  l'istanza  disponibile  sulla  piattaforma.  Non
saranno ammesse domande presentate con modalita'  diverse  da  quelle
indicate nel  presente  decreto.  Ai  fini  del  completamento  della
compilazione dell'istanza di accesso  all'agevolazione,  al  soggetto
istante e' richiesto il possesso di una posta elettronica certificata
(PEC) attiva.
  2.  L'istanza  di  cui  al  comma  1  e'  corredata,  a   pena   di
inammissibilita', da una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto
segue:
    a) i dati identificativi  dell'ente  ovvero  denominazione,  sede
legale e codice fiscale nonche' l'indicazione  della  categoria,  tra
quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  in  cui
rientra;
    b) per le categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e  b),
gli  estremi  dell'autorizzazione   o   dell'accreditamento   o   del
convenzionamento;
    c) le generalita', i dati anagrafici  e  il  codice  fiscale  del
rappresentante legale dell'ente richiedente;
    d) il fondo o la quota di fondo tra quelli  previsti  all'art.  2
comma 1 lettera a), b) e c) in  relazione  al  quale  si  sceglie  di
richiedere il contributo;
    e) gli estremi del conto corrente bancario o  postale  ovvero  il
codice IBAN per  l'accredito,  che  deve  essere  intestato  all'ente
richiedente;
    f) ove richiesto  la  regolarita'  contributiva  e  l'assenza  di
inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    g) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e  b)  l'importo  totale  al  netto
dell'IVA  riportato  nelle  fatture  relative  al   terzo   trimestre
dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per  il  pagamento
del costo dell'energia termica ed elettrica;
    h) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) l'importo totale  al  netto  dell'IVA
riportato delle fatture relative ai  primi  tre  trimestri  dell'anno
2022 e  ai  primi  tre  trimestri  dell'anno  2021  per  i  pagamenti
all'acquisto di energia e gas naturale;
    i) che l'utenza in relazione alla quale e' inoltrata istanza  per
il riconoscimento del contributo e' intestata all'ente richiedente  o
alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;
    l) che  l'ente  richiedente  nel  periodo  cui  si  riferisce  la
richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
    m) che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;
    n)  l'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   a   cui
l'interessato   intende   ricevere   ogni   comunicazione    relativa
all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica;
  3. L'applicazione prevede il rilascio di  una  ricevuta  di  quanto
presentato sulla piattaforma.
                               Art. 4
 
            Quantificazione ed erogazione del contributo
 
  1. Il contributo e' calcolato applicando all'incremento del  costo,
registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e  h),  comma  2,
dell'art. 3 del presente decreto,  una  percentuale  di  liquidazione
determinata secondo il prospetto di seguito riportato:
 
=====================================================================
| Percentuale di incremento del costo  |Percentuale di liquidazione |
+======================================+============================+
|Pari al 100% o maggiore del 100%      |80% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 99,99 % e 1'80%       |70% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 79,99 % e il 60%      |60% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 59,99 % e il 40%      |50% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 39,99 % e il 20%      |40% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
 
  2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi  non  rientranti
in  quelli  per  i  quali   e'   riconosciuto   il   contributo,   la
quantificazione  del  costo  avviene  secondo  il  seguente  calcolo:
importo totale della fattura al netto dell'IVA  /(diviso)  il  numero
totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il
numero  di  giorni  rientranti  nel  periodo  utile   ai   fini   del
riconoscimento del contributo.
  3. Il contributo per le quote di fondo di cui all'art.  2  comma  1
lettera a) e b) e', in ogni caso, erogabile nella misura  massima  di
50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo
di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) e' in ogni caso erogabile  nella
misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.
  4.  Non  sono  erogabili  contributi  qualora  la  percentuale   di
incremento del costo e' inferiore al 20%.
  5. AI fine di procedere all'erogazione del contributo, la  societa'
di cui all'art. 5 predispone  tre  elenchi  dei  soggetti  ammessi  a
contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all'art.  2,  lettere
a), b) e c), secondo un ordine decrescente a partire  dalla  maggiore
percentuale di incremento dei costi, e dando priorita', nel  caso  di
percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
  6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo  per  la  presentazione
delle domande, il Ministero per le disabilita'  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  concedono,  con   provvedimento
cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi  a
ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i
contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5.
  7.  Il  contributo  e'  erogato  in  un'unica  soluzione  in   base
all'ordine  di  posizione  nell'elenco  redatto   a   seguito   delle
operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino  ad  esaurimento
delle risorse disponibili, al netto degli oneri di  cui  all'art.  6,
comma 3.
  8. I contributi di cui al presente decreto  sono  cumulabili  sugli
stessi costi con altra agevolazione sino  a  concorrenza  dell'intero
importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.
                               Art. 5
 
                  Attivita' istruttoria e controlli
 
  1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo,  il
Ministero per le disabilita'  e  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a.
che  procede  ad   implementare   la   piattaforma,   ad   effettuare
l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le  operazioni  di
quantificazione ed erogazione del contributo cui all'art. 4,  nonche'
ad espletare i controlli di cui al  comma  2  e  alle  operazioni  di
eventuali revoca del contributo.
  2. Fermo restando l'effettuazione delle operazioni di  controllo  a
campione nella misura del  10  per  cento  delle  domande  ammesse  a
contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le  modalita'  di
espletamento delle relative operazioni sono definite  con  successivo
decreto-direttoriale, da adottarsi entro trenta  giorni  dell'entrata
in esercizio della piattaforma.
                               Art. 6
 
                          Norme finanziarie
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
  2. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 5,  del  decreto-legge
n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilita' e il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni  responsabili
per l'attuazione del presente decreto, si  avvalgono  della  societa'
Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  3. Agli oneri e alle spese per l'attuazione  della  convenzione  si
provvede a valere sulle risorse di  cui  al  comma  1  e  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse.
  4. Eventuali economie conseguite in  sede  di  realizzazione  della
piattaforma  di  cui  all'art.  3  sono  in   ogni   caso   destinate
all'erogazione del contributo di cui all'art. 4.
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
 
    Roma, 8 febbraio 2023
 
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei ministri
                               Meloni
 
                   Il Ministro per le disabilita'
                              Locatelli
 
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                              Calderone
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Giorgetti
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 944

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