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decreto legge, 14/4/2023
D.L. 14 aprile 2023, n. 39, recante Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
(GU n.88 del 14-4-2023)
decreto legge
Materia: acqua / servizio idrico

DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento   e   l'adeguamento   delle   infrastrutture   idriche.
(GU n.88 del 14-4-2023)
  Vigente al: 15-4-2023  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»;
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
  Considerato che  la  persistente  situazione  di  scarsita'  idrica
determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile  e  in  quello
irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese;
  Considerato che il citato fenomeno siccitoso  potrebbe  determinare
gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
coordinamento di tutte le iniziative e le attivita' finalizzate  alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'  idrica  e
al potenziamento  e  all'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,
aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti  climatici
e riducendo le dispersioni di risorse idriche;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  della  crisi  nel  settore  idrico  connessa  alla
situazione metereologica in atto, prevedendo  misure  finalizzate  ad
individuare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle  infrastrutture
idriche primarie nonche' degli interventi di ammodernamento volti  al
contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, per la protezione civile  e  le  politiche  del
mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il
PNRR, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della salute;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                 Cabina di regia per la crisi idrica
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di
regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero,  su  delega   di   questi,   dal   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  composto  dal  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali
e le autonomie e dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Alle
sedute della Cabina di regia  possono  essere  invitati,  in  ragione
della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  possono  essere  invitati  altresi'  il  presidente   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di
regione o provincia autonoma da lui delegato. Il  Sottosegretario  di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  con  delega  in  materia  di
coordinamento della politica  economica  e  di  programmazione  degli
investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina  di  regia
con funzioni di segretario.
  2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi  idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle  opere  e
degli interventi di urgente realizzazione per far  fronte  nel  breve
termine alla crisi idrica, individuando  quelli  che  possono  essere
realizzati da parte del Commissario, ai  sensi  dell'articolo  3.  La
ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno  totale  o
residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine
di priorita' di finanziamento.
  4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  le  amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di  regia  le  risorse  disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di  interventi  nel
settore idrico per i quali non siano  gia'  intervenute  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il  carattere  di
urgenza dell'intervento per la  crisi  idrica.  Le  predette  risorse
previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo  restando  il  finanziamento  della
progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
  5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui  al  comma  3  e
delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili  e  dei
relativi interventi, come individuati ai sensi del comma  4,  nonche'
all'approvazione del programma  degli  interventi  individuati  dalla
Cabina di regia ai sensi  del  comma  3,  nel  limite  delle  risorse
disponibili.
  6. Il decreto di cui al comma  5  ripartisce  le  risorse  tra  gli
interventi identificati con codice unico di progetto,  indicando  per
ogni  intervento  il  cronoprogramma  procedurale,  l'amministrazione
responsabile  ovvero  il  soggetto  attuatore,   nonche'   il   costo
complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma  5
ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.  Il
medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse  da
destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e  al
recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione
delle operazioni di sghiaiamento e  sfangamento  delle  dighe,  sulla
base dei progetti di gestione di cui  all'articolo  114  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di  decreto  di  cui  al
presente comma e' trasmesso, corredato  di  relazione  tecnica,  alle
Camere per l'espressione del parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il  termine  di
sette giorni dalla  data  della  trasmissione,  decorsi  i  quali  il
decreto puo' comunque essere adottato.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche  nel  conto  dei
residui  e,  ove  necessario,  mediante  versamento   all'entrata   e
successiva riassegnazione alla spesa.
  8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui  al  comma  2,  la
Cabina di regia:
    a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in  merito  alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni;
    b) ferme restando le competenze e le  procedure  di  approvazione
previste a legislazione  vigente,  monitora  la  realizzazione  delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito  delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle  finanziate  nell'ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita';
    d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio  svolte  ai  sensi
del presente  articolo,  promuove,  in  caso  di  dissenso,  diniego,
opposizione  o  altro  atto  equivalente  idoneo  a   precludere   la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella  progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,
anche in via prospettica, il rispetto  del  relativo  cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;
    e) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine
alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita'  speciali  e  nei  fondi  destinati  alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti.
  9. Per le funzioni di cui ai commi  2  e  8,  la  Cabina  di  regia
acquisisce  dagli  enti  e  dai  soggetti  attuatori  i   monitoraggi
periodici  sullo  stato  di  attuazione  dei   predetti   interventi,
predisposti  anche  sulla  base  delle  informazioni  ricavabili  dai
sistemi informativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina  di  regia  sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un  massimo  di  tre
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 303 del 1999,  cui  compete  un  compenso  fino  a  un
importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico
dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine e'  autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1,  i
Commissari di cui  all'articolo  3,  comma  7,  primo  periodo,  e  i
Commissari  eventualmente   nominati   ai   sensi   dell'articolo   2
riferiscono  periodicamente  alla  Cabina  di   regia   mediante   la
trasmissione  di  una  relazione  sulle  attivita'   espletate,   con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi  ad  essi
affidati sulla base delle informazioni di cui  al  comma  9  e  delle
iniziative adottate e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle
eventuali criticita'  riscontrate.  I  Commissari  delegati  per  gli
interventi  urgenti  per  la  gestione  della  crisi  idrica  di  cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono  periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
                               Art. 2
 
            Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera  d),  alla
gestione delle situazioni di inerzia,  ritardo  o  difformita'  nella
progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali  e  per
la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina
di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui
all'articolo  12,  commi  1,  5,  5-bis  e  6,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1,  comma  8,  lettera  d),  rilevi  casi  di  dissenso,
diniego, opposizione o  altro  atto  equivalente  proveniente  da  un
organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi
3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti  disposizioni
un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato,  che
si esprime entro  sette  giorni,  di  sottoporre  la  questione  alla
Conferenza unificata per concordare le iniziative  da  assumere,  che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza.  Decorso  il  predetto  termine  di
quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio
dei  ministri  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  3. Gli eventuali oneri derivanti  dalla  nomina  di  Commissari  ai
sensi del presente articolo sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori
inadempienti sostituiti.
                               Art. 3
 
Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi
         urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica
 
  1. Al fine di provvedere alla mitigazione  dei  danni  connessi  al
fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della  risorsa
idrica, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
nominato il Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di
interventi urgenti connessi al fenomeno della  scarsita'  idrica,  di
seguito «Commissario». Il Commissario resta  in  carica  fino  al  31
dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31  dicembre  2024.  Il
Commissario  esercita  le  proprie  funzioni  sull'intero  territorio
nazionale,  sulla  base  dei  dati  degli  osservatori   distrettuali
permanenti  per  gli  utilizzi   idrici   istituiti   nei   distretti
idrografici di  cui  all'articolo  11.  Al  Commissario  puo'  essere
riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto  di  nomina,
in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Agli  oneri
derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro  77.409  per
l'anno 2023 e di euro 132.700  per  l'anno  2024,  comprensivi  degli
oneri   a   carico   dell'amministrazione,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Commissario provvede, in via  d'urgenza,  alla  realizzazione
degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi
dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Al  Commissario  straordinario   e'   intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  statale,
nella  quale  confluiscono  le  risorse  rese  disponibili  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione  degli  interventi  di
cui al primo periodo.
  3. Il Commissario, inoltre:
    a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita'  idrica  su
scala nazionale;
    b) acquisisce dalle  autorita'  concedenti  il  censimento  delle
concessioni  di  derivazione  rilasciate  su  tutto   il   territorio
nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed  idroelettrici  e
delle domande di concessione  presentate  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto;
    c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti
dagli invasi e alla riduzione temporanea dei  volumi  riservati  alla
laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
    d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato  di  attuazione
del programma degli interventi indicati nei piani di ambito  adottati
ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152;
    e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni,  delle
misure previste dall'articolo 146 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare  gli  sprechi
della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei  poteri  sostitutivi
di cui al comma 4;
    f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei
progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  finalizzato  alle  operazioni  di
sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione  degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di
cui  al  comma  4,  in  caso   di   inerzia   o   ritardo;   provvede
all'individuazione delle dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e
urgente l'adozione di  interventi  per  la  rimozione  dei  sedimenti
accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
    g)  effettua  una  ricognizione  degli  invasi  fuori   esercizio
temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero  in
alternativa alla dismissione;
    h) collabora con le regioni e le  supporta  nell'esercizio  delle
relative competenze in materia.
  4.  In  caso  di  inerzia  o  ritardo  nella  realizzazione   degli
interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su
richiesta delle regioni, informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere
non superiore a quindici giorni. In caso di  perdurante  inerzia,  il
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   soggetto
inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce
al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti  o
i provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi.
  5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario  puo'
adottare in via  d'urgenza,  i  provvedimenti  motivati  necessari  a
fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno  della
scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione  civile
che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione  civile,  in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti  sono  immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle  singole  regioni  su
cui il provvedimento incide. Il Commissario puo' operare con i poteri
di cui al comma 2, secondo periodo.
  6.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri e composta  da  un  contingente
massimo di personale pari a dodici  unita',  di  cui  due  unita'  di
livello  dirigenziale  non  generale   reclutate   in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dieci unita' di personale non  dirigenziale,
dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  centrali  e  degli   enti
territoriali, previa intesa con  questi  ultimi,  in  possesso  delle
competenze  e  dei  requisiti  di  professionalita'   richiesti   dal
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni,
con esclusione  del  personale  docente  educativo  e  amministrativo
tecnico  ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,   nonche'   del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
distacco  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto   di   vista   finanziario.   Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui  al  presente  comma
puo' avvalersi altresi'  fino  a  un  massimo  di  cinque  esperti  o
consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a  un  importo  massimo
annuo di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per
singolo incarico. Il compenso e' definito  con  il  provvedimento  di
nomina.  La  struttura  cessa   alla   scadenza   dell'incarico   del
Commissario straordinario. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
873.591 per l'anno 2023 e di  euro  1.497.584  per  l'anno  2024.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti
e  le  funzioni  attribuiti  ai  Commissari  straordinari,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  per  la
realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui  al
comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico  e
dei Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi  idrici  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
del  Commissario  unico  nazionale  per   la   depurazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
qualora gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Restano,  altresi',  fermi  i  compiti  e  le  funzioni  dei
Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione  della
crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit  idrico,  ai  sensi
degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi  1  e
3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori  delle
regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lombardia,  Piemonte,
Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31  dicembre
2023.
                               Art. 4
 
Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione,  il  potenziamento   e
             l'adeguamento delle infrastrutture idriche
 
  1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma  8,  lettera
b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il  relativo  stato
di  avanzamento,  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   48   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai  predetti  interventi  non  si
applicano  le  previsioni  di  cui  all'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Laddove  previsto,  sui  predetti
interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  di
cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine  di  sessanta  giorni.  I
termini  per  l'approvazione  dei  progetti  di   gestione   di   cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,
sono ridotti della meta'.
  2. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati al  miglioramento  del  rendimento  e  delle  prestazioni
ambientali delle  infrastrutture  idriche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste
di controllo di cui all'articolo  6,  comma  9,  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006.  L'autorita'  competente,  entro  trenta
giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  comunica  al  proponente
l'esito delle proprie valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le
estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  alla
procedura di VIA.  L'esito  della  valutazione  e  la  documentazione
trasmessa   dal   proponente    sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio  sito  internet  istituzionale.
Qualora l'autorita' competente  non  provveda  entro  il  termine  di
trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
della Cabina di regia, assegna all'autorita'  competente  un  termine
per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante
inerzia,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio  per  l'adozione  del
provvedimento di verifica di assoggettabilita'.
  3. Al fine di promuovere il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche,  nonche'  l'incremento  delle  condizioni  di
sicurezza e il recupero della capacita' di  invaso,  il  Commissario,
sentite le regioni interessate, individua, entro il 30  giugno  2023,
sulla base anche dei progetti di gestione  degli  invasi  redatti  ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di
interventi per la rimozione dei sedimenti  accumulati  nei  serbatoi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono  le
dighe di cui al primo periodo  individuano  le  modalita'  idonee  di
gestione  dei  sedimenti  asportati  in   attuazione   dei   suddetti
interventi, nonche' i siti idonei per lo  stoccaggio  definitivo.  In
caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al
secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 3.
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle  risorse
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
  5. Al fine di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti  di
acquisizione al demanio dello Stato delle  opere  idrauliche  la  cui
realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e  93  del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della  legge
22 marzo 1952, n. 166, anche  in  ipotesi  di  mancata  adozione  dei
provvedimenti  di  espropriazione  definitiva,   le   amministrazioni
procedenti sono autorizzate a concludere i  procedimenti,  in  deroga
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
180 giorni dall'avvio del procedimento.
                               Art. 5
 
Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei  volumi  degli  invasi
                 per il contrasto alla crisi idrica
 
  1. Al fine di garantire un efficiente  utilizzo  dei  volumi  degli
invasi a scopo potabile, irriguo, industriale  ed  idroelettrico,  il
Commissario, d'intesa con  la  regione  territorialmente  competente,
provvede alla regolazione dei volumi e delle portate  derivati  dagli
invasi, nei limiti  delle  quote  autorizzate  dalle  concessioni  di
derivazione e dagli atti adottati dalle autorita'  di  vigilanza,  in
funzione dell'uso della risorsa.  Per  le  attivita'  di  regolazione
relative ai  volumi  degli  invasi  di  cui  al  presente  comma,  il
Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma  1,
del  decreto-legge  8  agosto   1994,   n.   507,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.  584,  il  parere
vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si
esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro  dieci  giorni
dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  non  provveda  entro  il  predetto   termine,   il
Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non
superiore a dieci giorni.
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario,  previo
parere  della  regione  territorialmente  competente  e  sentito   il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli  aspetti
inerenti  la  sicurezza,  puo'  altresi'  autorizzare  la   riduzione
temporanea  dei  volumi  riservati  alla  laminazione  delle   piene,
disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le
limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla  sicurezza
dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche  conto  dei  Piani  di
emergenza delle dighe  di  cui  alla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,  recante  «Indirizzi  operativi
inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei  bacini  in
cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256,  e  dei  piani  di
laminazione di cui alla direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27  febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la
gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di  allertamento
nazionale, statale  e  regionale  per  il  rischio  idrogeologico  ed
idraulico ai fini di protezione civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
  3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,
il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione  da  parte
dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche  di  cui
al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte
e delle reti idriche, nonche' di interventi  di  miglioramento  della
capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati  a  rimuovere  le
cause  delle  eventuali  limitazioni  di  esercizio,  individuati  in
coerenza con gli obblighi di  legge  o  derivanti  dalla  concessione
dalle autorita' concedenti o dalle  amministrazioni  vigilanti  sulla
sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data
ottemperanza a quanto  disposto  ai  sensi  del  presente  comma,  il
Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento
di revoca della concessione per grave  inadempimento  degli  obblighi
previsti per il  concessionario  e  puo'  procedere  all'espletamento
delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione  della
concessione.
                               Art. 6
 
        Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
 
  1. All'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la  lettera  e-quinquies)  e'
aggiunta la seguente:
    «e-sexies) le vasche di raccolta  di  acque  meteoriche  per  uso
agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per  ogni
ettaro di terreno coltivato».
                               Art. 7
 
        Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
 
  1. Al fine  di  fronteggiare  la  crisi  idrica,  garantendone  una
gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a  scopi  irrigui  in
agricoltura delle acque reflue depurate prodotte  dagli  impianti  di
depurazione gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel  rispetto  delle  prescrizioni  minime  di  cui
all'Allegato A  al  presente  decreto,  e'  autorizzato  fino  al  31
dicembre   2023   dalla   regione   o   dalla   provincia    autonoma
territorialmente competente ai sensi del  regolamento  (UE)  2020/741
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione e secondo le modalita' di cui  alla  legge  7  agosto
1990, n.  241,  al  quale  partecipano  l'agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale   e   l'azienda   sanitaria   territorialmente
competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio
dell'autorizzazione unica di cui al primo  periodo  sostituisce  ogni
autorizzazione, parere,  concerto,  nulla  osta  e  atto  di  assenso
necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e'
presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui  al  comma
1, sentiti i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle
acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e'
pari a quarantacinque giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza.
Decorso inutilmente il termine per la  conclusione  del  procedimento
unico di cui  al  terzo  periodo,  il  Commissario,  d'ufficio  o  su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude
il procedimento entro il termine di trenta giorni.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  il
piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui
all'articolo 5 del  regolamento  (UE)  2020/741  e'  predisposto  dal
gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1,  in  collaborazione
con i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle  acque
reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato  A
al presente decreto.
  4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste  dal  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
legislazione vigente.
                               Art. 8
 
      Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione
degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo  2,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere»  sono
aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;
    b) alla lettera c):
      1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere  in
terra» sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  i  sedimenti  derivanti  da
operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;
      2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «additivi  per  scavo
meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».
                               Art. 9
 
      Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
 
  1.  All'articolo  127,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti
alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile  e»,  sono  inserite  le
seguenti: «comunque solo».
                               Art. 10
 
    Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
 
  1. All'articolo  12  della  legge  17  maggio  2022,  n.  60,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli  impianti  di
desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di  impatto
ambientale,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  impianti   di
desalinizzazione di capacita' pari o superiore  alla  soglia  di  cui
alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte  seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sottoposti  a
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA»  e  il  secondo  periodo  e'
soppresso;
    b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
    c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;
    d) al comma 4, dopo le parole:  «Ministro  della  salute,»,  sono
inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e  le
parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla  valutazione  di
impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) alla parte seconda:
      1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;
      2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita
la seguente:
        «s-bis) Impianti di desalinizzazione  con  capacita'  pari  o
superiore a 200 l/s;»;
    b) alla parte terza, all'Allegato  5,  dopo  il  punto  1.2.3  e'
inserito il seguente:
      «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI  SCARICHI  DI  ACQUE
REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
      (1)  Con  riferimento   agli   scarichi   degli   impianti   di
desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17  maggio  2022,
n. 60, a integrazione delle prescrizioni e  dei  criteri  di  cui  ai
punti precedenti  del  presente  Allegato,  l'incremento  percentuale
massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri
dallo scarico (zona di mescolamento),  rispetto  alla  concentrazione
salina media dell'acqua marina nell'area  di  interesse,  e'  pari  a
?Salmax<5%.
      (2) Si applicano i valori  limite  di  emissione  di  cui  alla
tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite
di emissione (VLE) di cui all'articolo  101  per  le  altre  sostanze
eventualmente   presenti   nello   scarico,   fermo    restando    il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale   di   cui
all'articolo 76.
      (3)  Per  le  acque  reflue  derivanti  dai   procedimenti   di
dissalazione e' permesso il solo scarico nei corpi  idrici  marini  e
nelle acque costiere.».
                               Art. 11
 
Misure per l'istituzione degli  Osservatori  distrettuali  permanenti
sugli utilizzi idrici e per il contrasto  ai  fenomeni  di  scarsita'
                               idrica
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «la
conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti:  «,  l'osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;
    b) dopo l'articolo 63, e' aggiunto il seguente:
      «Art.  63-bis  (Osservatorio  distrettuale   permanente   sugli
utilizzi  idrici).  -  1.  Presso  ciascuna   Autorita'   di   bacino
distrettuale e' istituito  un  osservatorio  distrettuale  permanente
sugli utilizzi idrici, nel seguito anche  "osservatorio  permanente",
che costituisce un organo dell'Autorita' e  opera  sulla  base  degli
indirizzi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  63,  commi  2   e   5.
L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il  governo
integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e
la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e  all'uso  della
risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi  il  riuso
delle  acque  reflue,  i  trasferimenti  di  risorsa   e   i   volumi
eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari
settori  d'impiego,  con  riferimento  alle  risorse  superficiali  e
sotterranee,  allo  scopo  di  elaborare  e  aggiornare   il   quadro
conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente,
coordinandolo  con  il  quadro  conoscitivo  dei  piani   di   bacino
distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino  di
esprimere pareri e formulare indirizzi per  la  regolamentazione  dei
prelievi e degli usi e delle  possibili  compensazioni,  in  funzione
degli   obiettivi   fissati   dagli   strumenti   di   pianificazione
distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli  della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi  di  bonifica,
le societa' di gestione del servizio  idrico  e  gli  altri  soggetti
competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto
sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto
i dati e le informazioni in loro  possesso  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale territorialmente competente.
  3. L'osservatorio assicura, anche nei  confronti  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione  dei
livelli della severita' idrica in atto,  della  relativa  evoluzione,
dei prelievi  in  atto,  nonche'  per  la  definizione  delle  azioni
emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei
casi di cui  al  primo  periodo,  l'osservatorio  permanente  elabora
scenari previsionali e formula proposte anche relative  a  temporanee
limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla  base  degli  scenari  e
delle proposte di cui al  secondo  periodo,  il  segretario  generale
dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto,  le  misure
di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.
  4. L'osservatorio permanente e' composto dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed
e'  presieduto  dal  segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale. Per la  partecipazione  all'osservatorio  non  spettano
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato,  per  le
sole attivita'  istruttorie,  da  esperti,  senza  diritto  di  voto,
appartenenti ad enti, ivi compresi quelli  firmatari  dei  protocolli
d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso
le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa'  pubbliche,
competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono  nominati  con  decreto
del capo dipartimento competente in materia di  utilizzi  idrici  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5.  L'osservatorio  delibera  a  maggioranza  dei  tre  quinti  dei
componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita'  di
organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate
con apposito regolamento, approvato  dalla  Conferenza  istituzionale
permanente  che  prevede,  altresi',  le  modalita'   di   cessazione
dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi  degli
osservatori permanenti sugli utilizzi idrici  presso  l'Autorita'  di
bacino distrettuale.».
                               Art. 12
 
Misure  per  il   rafforzamento   del   sistema   sanzionatorio   per
l'estrazione illecita di acqua e per  gli  inadempimenti  nell'ambito
       delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe
 
  1. All'articolo 17 del Regio decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a  40.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»;
      2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro  a  2.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»;
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
      «3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in  merito
alle  violazioni  accertate  ai   sensi   del   comma   3   nell'anno
precedente.».
  2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.
507, convertito, con modificazioni dalla legge 21  ottobre  1994,  n.
584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Se  il  concessionario  o  il  gestore  delle   opere   di
sbarramento e' una societa' od ente  con  personalita'  giuridica  le
sanzioni amministrative di cui al presente comma sono  esclusivamente
a carico della persona giuridica e sono fissate in  misura  variabile
da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».
                               Art. 13
 
          Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'
approvato un piano di comunicazione nei limiti delle  risorse  a  tal
fine destinate  nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione  del  pubblico
sulla persistente situazione di crisi idrica in atto  nel  territorio
nazionale e sulle gravi  ripercussioni  che  tale  fenomeno  potrebbe
determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a  garantire  ai
cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie  sul
corretto utilizzo della risorsa idrica.
  2. Il piano di cui al comma 1, e' predisposto dal Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  sentite  le  amministrazioni  centrali   coinvolte   nella
programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a
fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.
                               Art. 14
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 aprile 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
                                                           ALLEGATO A
                                                     (all'articolo 7)
 
                               PARTE A
                   UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME
 
                              Sezione 1
                   Utilizzi irrigui in agricoltura
 
Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione  dei  seguenti
tipi di colture:
    . Colture alimentari da consumare crude, ossia colture  destinate
      al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
    . Colture alimentari trasformate, ossia colture  i  cui  prodotti
      sono  destinati  al  consumo  umano   dopo   un   processo   di
      trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
    . Colture  per  alimentazione  animale  (pascoli  e  colture   da
      foraggio);
    . Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti  non  sono
      destinati al consumo umano (da fibra, da sementi,  da  energia,
      da ornamento, per tappeto erboso).
 
                              Sezione 2
        Prescrizioni minime di qualita' delle acque affinate
             per usi irrigui in agricoltura e controlli
 
Tabella 1. Classi di qualita' delle  acque  affinate  e  tecniche  di
irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2)
 
=====================================================================
|  Classe di   |                               |                    |
|qualita' delle|                               |    Tecniche di     |
|acque affinate|   Categoria di coltura (*)    |    irrigazione     |
+==============+===============================+====================+
|              |Colture alimentari da consumare|                    |
|              |crude la cui parte commestibile|                    |
|              |e' a diretto contatto con le   |                    |
|              |acque affinate e le piante da  |                    |
|      A       |radice da consumare crude.     |Tutte.              |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
|              |Colture alimentari da consumare|                    |
|              |crude la cui parte commestibile|                    |
|              |e' prodotta al di sopra del    |                    |
|              |livello del terreno e non e' a |                    |
|              |diretto contatto con le acque  |                    |
|              |affinate; colture alimentari   |                    |
|              |trasformate; colture per       |                    |
|              |alimentazione animale (pascolo |                    |
|              |e colture da foraggio); colture|                    |
|      B       |non alimentari.                |Tutte               |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
|              |Colture alimentari da consumare|                    |
|              |crude la cui parte commestibile|                    |
|              |e' prodotta al di sopra del    |                    |
|              |livello del terreno e non e' a |                    |
|              |diretto contatto con le acque  |Irrigazione a goccia|
|              |affinate; colture alimentari   |(**) o altra tecnica|
|              |trasformate; colture alimentari|di irrigazione che  |
|              |non trasformate, comprese le   |eviti il contatto   |
|              |colture utilizzate per         |diretto con la parte|
|              |l'alimentazione di animali da  |commestibile della  |
|      C       |latte o da carne.              |coltura             |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
|              |Colture industriali, da energia|Tutte le tecniche di|
|      D       |e da sementi                   |irrigazione (***)   |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
 
    (*)   Se lo stesso tipo di  coltura  rientra  in  piu'  categorie
          della  Tabella  1,  si  applicano  le  prescrizioni   della
          categoria piu' rigorosa.
    (**)  L'irrigazione a goccia (o irrigazione  localizzata)  e'  un
          sistema di microirrigazione capace di  somministrare  acqua
          alle piante sotto  forma  di  gocce  o  di  sottili  flussi
          d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima  portata  (2-20
          L/ora) sul terreno o direttamente al  di  sotto  della  sua
          superficie da un sistema di tubi  di  plastica  di  piccolo
          diametro  dotati  di  ugelli  denominati   "emettitori"   o
          "gocciolatori"
    (***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia,
          occorre prestare  particolare  attenzione  alla  protezione
          della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine  si
          devono porre in essere le adeguate misure preventive.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               PARTE B
 
   PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA
 
                              Sezione 1
            Principali elementi della gestione dei rischi
 
La gestione dei  rischi  comprende  l'individuazione  e  la  gestione
proattiva dei rischi al fine di  assicurare  che  le  acque  affinate
siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio
per l'ambiente o per la  salute  umana  o  animale.  A  tal  fine  e'
istituito un piano di gestione  dei  rischi  connessi  al  riutilizzo
dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:
   
+---+--------------------+------------------------------------------+
|A) |Descrizione del     |Una descrizione dettagliata del sistema e'|
|   |sistema di          |il punto di partenza per la               |
|   |riutilizzo delle    |caratterizzazione completa dell'intero    |
|   |acque               |sistema di riutilizzo delle acque ed ha   |
|   |                    |inizio con l'individuazione del confine di|
|   |                    |sistema che deve includere il punto di    |
|   |                    |ingresso delle acque reflue urbane e/o    |
|   |                    |industriali nell'impianto di trattamento  |
|   |                    |delle acque reflue e/o nell'impianto di   |
|   |                    |affinamento e gli usi finali delle acque  |
|   |                    |affinate. Deve prevedere una descrizione  |
|   |                    |dettagliata dell'impianto di trattamento  |
|   |                    |e/o affinamento e di qualsiasi            |
|   |                    |infrastruttura relativa a pompaggio,      |
|   |                    |stoccaggio e distribuzione entro il       |
|   |                    |confine di sistema individuato. Per       |
|   |                    |raccogliere i dati necessari per la       |
|   |                    |valutazione del rischio, la descrizione   |
|   |                    |del sistema deve comprendere anche una    |
|   |                    |caratterizzazione della qualita'          |
|   |                    |dell'acqua per le sorgenti di acque reflue|
|   |                    |in ingresso all'impianto di trattamento   |
|   |                    |delle acque reflue e/o all'impianto di    |
|   |                    |affinamento, le fasi di trattamento e/o   |
|   |                    |affinamento e le relative tecnologie      |
|   |                    |utilizzate presso l'impianto di           |
|   |                    |affinamento, l'utilizzo finale previsto,  |
|   |                    |il luogo e il periodo di utilizzo (ad     |
|   |                    |esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le |
|   |                    |tecniche di irrigazione, il tipo di       |
|   |                    |coltura, le altre fonti idriche se sono   |
|   |                    |previste miscelazioni e i volumi di acque |
|   |                    |affinate da erogare(6). A cio' si aggiunge|
|   |                    |una descrizione delle matrici ambientali  |
|   |                    |circostanti (suolo, acque sotterranee e   |
|   |                    |superficiali, ecosistemi).                |
+---+--------------------+------------------------------------------+
|B) |Attori e ruoli      |Tutti gli attori coinvolti e i loro ruoli |
|   |                    |e responsabilita' devono essere           |
|   |                    |identificati per ciascun elemento del     |
|   |                    |sistema di riutilizzo dell'acqua. Cio'    |
|   |                    |deve includere gli attori responsabili    |
|   |                    |della (i) gestione dell'impianto di       |
|   |                    |affinamento, (ii) del trasporto e dello   |
|   |                    |stoccaggio, se del caso, e (iii)          |
|   |                    |dell'utilizzo finale. Devono includere    |
|   |                    |anche eventuali autorita' o organismi     |
|   |                    |pertinenti (ad esempio autorita' idriche, |
|   |                    |autorita' sanitarie pubbliche, autorita'  |
|   |                    |ambientali) o altri soggetti come         |
|   |                    |associazioni di agricoltori e consorzi di |
|   |                    |irrigatori.                               |
+---+--------------------+------------------------------------------+
|C) |Identificazione dei |Devono essere individuati tutti gli       |
|   |pericoli e ambienti |eventuali pericoli (inquinanti e patogeni)|
|   |e popolazioni a     |o eventi pericolosi (mancati trattamenti, |
|   |rischio             |fuoriuscite accidentali, contaminazioni)  |
|   |                    |che hanno origine dal sistema di          |
|   |                    |riutilizzo dell'acqua e possono           |
|   |                    |rappresentare un rischio per la salute    |
|   |                    |pubblica e/o l'ambiente. Devono essere    |
|   |                    |caratterizzate le potenziali vie di       |
|   |                    |esposizione per ciascun pericolo per i    |
|   |                    |recettori umani, animali o ambientali     |
|   |                    |identificati (popolazioni e ambienti      |
|   |                    |esposti). Questi elementi sono necessari  |
|   |                    |per poter valutare successivamente i      |
|   |                    |rischi per la salute e l'ambiente.        |
+---+--------------------+------------------------------------------+
|D) |Metodi di           |La valutazione del rischio ambientale e   |
|   |valutazione del     |sanitario deve essere condotta tenendo    |
|   |rischio sanitario   |conto dei pericoli precedentemente        |
|   |e ambientale        |identificati (individualmente o in gruppi)|
|   |                    |e degli eventi pericolosi, delle          |
|   |                    |potenziali vie di esposizione e dei       |
|   |                    |recettori identificati all'interno del    |
|   |                    |sistema di riutilizzo dell'acqua. La      |
|   |                    |valutazione del rischio puo' essere       |
|   |                    |condotta con metodi qualitativi o         |
|   |                    |semiquantitativi. La valutazione          |
|   |                    |qualitativa del rischio e' suggerita come |
|   |                    |la metodologia piu' appropriata ed        |
|   |                    |economicamente fattibile. La valutazione  |
|   |                    |quantitativa del rischio potrebbe essere  |
|   |                    |utilizzata per progetti ad alto rischio e |
|   |                    |quando sono disponibili dati sufficienti  |
|   |                    |per la loro attuazione. La valutazione del|
|   |                    |rischio per la salute valuta qualsiasi    |
|   |                    |rischio per la salute umana e animale,    |
|   |                    |mentre la valutazione del rischio         |
|   |                    |ambientale mira a determinare se i        |
|   |                    |contaminanti identificati nell'acqua      |
|   |                    |affinata influiscono sullo stato di       |
|   |                    |qualita' delle matrici ambientali.        |
|   +----+---------------+------------------------------------------+
|   |1(7)|La valutazione |a) la conferma della natura dei pericoli, |
|   |    |dei rischi     |compresa, se del caso, la previsione del  |
|   |    |ambientali     |livello senza effetto;                    |
|   |    |comprende tutti|b) la valutazione del grado potenziale di |
|   |    |gli aspetti    |esposizione;                              |
|   |    |seguenti:      |c) la caratterizzazione dei rischi.       |
|   +----+---------------+------------------------------------------+
|   |2(7)|La valutazione |a) la conferma della natura dei pericoli, |
|   |    |dei rischi per |compresa, se del caso, la relazione       |
|   |    |la salute umana|dose-risposta;                            |
|   |    |e animale      |b) la valutazione del grado potenziale di |
|   |    |comprende tutti|esposizione;                              |
|   |    |gli aspetti    |c) la caratterizzazione del rischio.      |
|   |    |seguenti:      |                                          |
|   +----+---------------+------------------------------------------+
|   |3(7)|Nella          |a) la prescrizione di ridurre e prevenire |
|   |    |valutazione del|l'inquinamento delle acque causato da     |
|   |    |rischio sono   |nitrati, ai sensi della direttiva         |
|   |    |tenuti in      |91/676/CEE;                               |
|   |    |considerazione,|b) l'obbligo che le aree protette di acqua|
|   |    |come minimo, i |destinate al consumo umano rispettino le  |
|   |    |seguenti       |prescrizioni della direttiva 2020/2184;   |
|   |    |obblighi e     |c) la prescrizione di soddisfare gli      |
|   |    |prescrizioni:  |obiettivi ambientali di cui alla direttiva|
|   |    |               |2000/60/CE;                               |
|   |    |               |d) la prescrizione di prevenire           |
|   |    |               |l'inquinamento delle acque sotterranee, ai|
|   |    |               |sensi della direttiva 2006/118/CE;        |
|   |    |               |e) la prescrizione di soddisfare gli      |
|   |    |               |standard di qualita' ambientale per le    |
|   |    |               |sostanze prioritarie e per alcuni altri   |
|   |    |               |inquinanti di cui alla direttiva          |
|   |    |               |2008/105/CE;                              |
|   |    |               |f) la prescrizione di rispettare gli      |
|   |    |               |standard di qualita' ambientale per gli   |
|   |    |               |inquinanti rilevanti a livello nazionale, |
|   |    |               |vale a dire inquinanti specifici dei      |
|   |    |               |bacini idrografici, di cui alla direttiva |
|   |    |               |2000/60/CE;                               |
|   |    |               |g) la prescrizione di soddisfare gli      |
|   |    |               |standard di qualita' delle acque di       |
|   |    |               |balneazione di cui alla direttiva         |
|   |    |               |2006/7/CE;                                |
|   |    |               |h) le prescrizioni concernenti la         |
|   |    |               |protezione dell'ambiente, in particolare  |
|   |    |               |del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi  |
|   |    |               |di depurazione in agricoltura, ai sensi   |
|   |    |               |della direttiva 86/278/CEE;               |
|   |    |               |i) le prescrizioni in materia di igiene   |
|   |    |               |dei prodotti alimentari stabilite dal     |
|   |    |               |regolamento (CE) n. 852/2004 e gli        |
|   |    |               |orientamenti forniti nella comunicazione  |
|   |    |               |della Commissione relativa agli           |
|   |    |               |orientamenti per la gestione dei rischi   |
|   |    |               |microbiologici nei prodotti ortofrutticoli|
|   |    |               |freschi a livello di produzione primaria  |
|   |    |               |mediante una corretta igiene;             |
|   |    |               |j) le prescrizioni per l'igiene dei       |
|   |    |               |mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. |
|   |    |               |183/2005;                                 |
|   |    |               |k) la prescrizione di rispettare i criteri|
|   |    |               |microbiologici pertinenti di cui al       |
|   |    |               |regolamento (CE) n. 2073/2005;            |
|   |    |               |l) la prescrizione di rispettare i tenori |
|   |    |               |massimi di alcuni contaminanti nei        |
|   |    |               |prodotti alimentari di cui al regolamento |
|   |    |               |(CE) n. 1881/2006;                        |
|   |    |               |m) le prescrizioni relative ai livelli    |
|   |    |               |massimi di residui di antiparassitari nei |
|   |    |               |o sui prodotti alimentari e mangimi di cui|
|   |    |               |al regolamento (CE) n. 396/2005;          |
|   |    |               |n) le prescrizioni in materia di salute   |
|   |    |               |degli animali di cui ai regolamenti (CE)  |
|   |    |               |n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.          |
|   +----+---------------+------------------------------------------+
|   |4(8)|L'autorita'    |In base all'esito della valutazione del   |
|   |    |competente puo'|rischio di cui alla lettera d) del        |
|   |    |decidere di    |presente allegato, tali prescrizioni      |
|   |    |prendere in    |supplementari possono in particolare      |
|   |    |considerazione |riguardare:                               |
|   |    |ulteriori      |a) i metalli pesanti;                     |
|   |    |prescrizioni   |b) gli antiparassitari;                   |
|   |    |per la qualita'|c) i sottoprodotti di disinfezione;       |
|   |    |e il           |d) i medicinali;                          |
|   |    |monitoraggio   |e) altre sostanze che destano crescente   |
|   |    |dell'acqua, che|preoccupazione, tra cui i microinquinanti |
|   |    |si aggiungono a|e le microplastiche;                      |
|   |    |quelle indicate|f) la resistenza agli agenti              |
|   |    |nell'allegato  |antimicrobici.                            |
|   |    |I, ove         |                                          |
|   |    |necessario e   |                                          |
|   |    |opportuno per  |                                          |
|   |    |garantire un   |                                          |
|   |    |livello        |                                          |
|   |    |adeguato di    |                                          |
|   |    |protezione     |                                          |
|   |    |dell'ambiente e|                                          |
|   |    |della salute   |                                          |
|   |    |umana e        |                                          |
|   |    |animale, in    |                                          |
|   |    |particolare    |                                          |
|   |    |quando vi sono |                                          |
|   |    |chiare prove   |                                          |
|   |    |scientifiche   |                                          |
|   |    |del fatto che i|                                          |
|   |    |rischi derivino|                                          |
|   |    |dalle acque    |                                          |
|   |    |affinate e non |                                          |
|   |    |da altre fonti.|                                          |
+---+----+---------------+------------------------------------------+
   
                              Sezione 2
                          Misure preventive
 
All'interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere  individuato
i rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, e' necessario individuare
le relative misure di prevenzione e barriere che sono gia' in atto  o
che dovrebbero essere adottate per limitare  i  rischi  in  modo  che
tutti i rischi individuati possano essere  adeguatamente  gestiti.  A
tal fine il  piano  di  gestione  dei  rischi  deve  comprendere  gli
elementi seguenti.
   
+---+--------------------+------------------------------------------+
|E) |Misure preventive   |Devono essere individuate le misure       |
|   |                    |preventive e le barriere applicabili al   |
|   |                    |sistema di riutilizzo dell'acqua, per     |
|   |                    |rimuovere o ridurre a un livello          |
|   |                    |accettabile i rischi derivanti dai        |
|   |                    |pericoli identificati nel piano di        |
|   |                    |gestione dei rischi.                      |
|   |                    |Le misure preventive sono trattamenti,    |
|   |                    |azioni o procedure, gia' attuate o        |
|   |                    |individuate durante la valutazione del    |
|   |                    |rischio, che possono essere applicate in  |
|   |                    |diverse parti del sistema di riutilizzo   |
|   |                    |delle acque. Tali misure di prevenzione   |
|   |                    |possono comprendere: (9)                  |
|   |                    |a) il controllo dell'accesso;             |
|   |                    |b) misure supplementari di disinfezione o |
|   |                    |di eliminazione degli inquinanti;         |
|   |                    |c) tecnologie specifiche di irrigazione   |
|   |                    |che attenuano il rischio di formazione di |
|   |                    |aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);|
|   |                    |d) prescrizioni specifiche per            |
|   |                    |l'irrigazione a pioggia (ad esempio       |
|   |                    |velocita' massima del vento, distanza tra |
|   |                    |l'impianto di irrigazione a pioggia e le  |
|   |                    |aree sensibili);                          |
|   |                    |e) prescrizioni specifiche per i campi    |
|   |                    |agricoli (ad esempio inclinazione del     |
|   |                    |terreno, saturazione idrica del suolo e   |
|   |                    |zone carsiche);                           |
|   |                    |f) il sostegno alla soppressione degli    |
|   |                    |agenti patogeni prima della raccolta;     |
|   |                    |g) la definizione di distanze minime di   |
|   |                    |sicurezza (ad esempio rispetto alle acque |
|   |                    |superficiali, comprese le sorgenti        |
|   |                    |destinate alla zootecnia, o ad attivita'  |
|   |                    |quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la |
|   |                    |molluschicoltura, il nuoto e altre        |
|   |                    |attivita' acquatiche);                    |
|   |                    |h) pannelli segnaletici presso i siti di  |
|   |                    |irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua |
|   |                    |affinata e non potabile.                  |
+---+--------------------+------------------------------------------+
|F) |Sistemi di controllo|I sistemi di controllo qualita' e         |
|   |qualita' e          |monitoraggio ambientale devono comprendere|
|   |monitoraggio        |tutte le attivita' di monitoraggio        |
|   |ambientale          |previste per il sistema di riutilizzo     |
|   |                    |delle acque: individuazione di procedure e|
|   |                    |protocolli per il controllo della qualita'|
|   |                    |del sistema e per il sistema di           |
|   |                    |monitoraggio ambientale. I programmi di   |
|   |                    |monitoraggio operativo e ambientale       |
|   |                    |forniscono garanzie di adeguate           |
|   |                    |prestazioni del sistema ai lavoratori, al |
|   |                    |pubblico e alle autorita'. Devono         |
|   |                    |includere protocolli, programmi e         |
|   |                    |procedure almeno per le prescrizioni di   |
|   |                    |qualita' e per i requisiti sul            |
|   |                    |monitoraggio per le acque affinate a fini |
|   |                    |irrigui in agricoltura, per le acque      |
|   |                    |affinate a fini industriali, per le acque |
|   |                    |affinate a fini civili, per le acque      |
|   |                    |affinate a fini ambientali.               |
+---+--------------------+------------------------------------------+
|G) |Gestione e          |La gestione e il coordinamento delle      |
|   |coordinamento delle |emergenze comprendono protocolli          |
|   |emergenze           |gestionali, di emergenza e di             |
|   |                    |comunicazione. Questi programmi           |
|   |                    |costituiscono la base per una             |
|   |                    |comunicazione efficace tra la parte o le  |
|   |                    |parti responsabili di un piano di gestione|
|   |                    |del rischio e gli attori coinvolti. In    |
|   |                    |particolare, il coordinamento deve        |
|   |                    |includere i protocolli su come le         |
|   |                    |informazioni saranno comunicate tra gli   |
|   |                    |attori, le procedure per la segnalazione  |
|   |                    |di incidenti ed emergenze, le procedure di|
|   |                    |notifica, le fonti di informazione e i    |
|   |                    |processi di consultazione.                |
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                              Sezione 3
 Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi
 
Sulla base delle Linee Guida  pubblicate  dalla  Commissione  Europea
sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle  successive  specifiche  tecniche
degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito
comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione  di
un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi  al  riutilizzo  delle
acque affinate, criteri che anticipano le linee guida  nazionali  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR)
La gestione del  rischio  relativa  alla  produzione,  distribuzione,
stoccaggio e  utilizzo  delle  acque  affinate  si  attua  attraverso
l'elaborazione del piano di gestione  dei  rischi  che  definisce  il
confine  di  sistema;  individua,  descrive  e  valuta  i  principali
elementi  della  gestione  dei  rischi  e  le  relative   misure   di
prevenzione e barriere ed individua  altresi'  in  maniera  chiara  e
univoca i ruoli e le responsabilita' delle parti responsabili e degli
utilizzatori finali.
 
Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi
Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della  gestione  del
rischio (Key Risk Management) cosi' ripartiti:
Elementi chiave:
  • KRM1: descrizione dell'intero sistema di  riutilizzo  dell'acqua,
dal punto di ingresso nell'impianto di affinamento fino  all'utilizzo
finale;
  • KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti  nel  sistema
di riutilizzo dell'acqua, compresi i loro ruoli e responsabilita';
  • KRM3: identificazione dei potenziali  pericoli  (es.  patogeni  e
inquinanti)  e  dei  potenziali  eventi  pericolosi  (es.  errori  di
affinamento) associati sistema di riutilizzo dell'acqua;
  • KRM4:  Identificazione  degli  ambienti  a  rischio,  dei  gruppi
esposti e delle vie di esposizione per  ciascun  pericolo  ed  evento
pericoloso precedentemente individuato al fine di  poter  valutare  i
rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
  • KRM5: valutazione del  rischio  ambientale  e  sanitario  tenendo
conto dei pericoli  e  degli  eventi  pericolosi,  degli  ambienti  a
rischio, dei gruppi esposti e delle  potenziali  vie  di  esposizione
precedentemente identificati.
Prescrizioni supplementari:
  •  KRM6:  possibilita'  di  identificare  ulteriori  requisiti   di
monitoraggio e di qualita' dell'acqua  per  le  sostanze  individuate
nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE)  2020/741
(metalli pesanti;  antiparassitari;  sottoprodotti  di  disinfezione,
medicinali, microinquinanti e microplastiche).
Misure preventive:
  • KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive
o gia' in atto) che devono essere applicate a parti  del  sistema  di
riutilizzo  dell'acqua,  per  mitigare   i   rischi   precedentemente
identificati;
  • KRM8: Identificazione delle misure di controllo  della  qualita',
compresi i protocolli per il monitoraggio  dell'acqua  affinata  e  i
programmi  di  manutenzione  delle  apparecchiature,  per   garantire
l'efficacia dei  processi  di  affinamento  e  le  misure  preventive
adottate;
  • KRM9: predisposizione di un sistema  di  monitoraggio  ambientale
per controllare  il  rilascio  degli  inquinanti  identificati  negli
ambienti a rischio precedentemente individuati;
  • KRM10:  impostazione  di  protocolli  per  gestire  incidenti  ed
emergenze;
  •  KRM11:   impostazione   di   meccanismi   di   coordinamento   e
comunicazione  tra  i  diversi  soggetti  coinvolti  nel  sistema  di
riutilizzo dell'acqua.

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