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decreto legge, 22/4/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 , recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche."
(GU n.95 del 22-4-2023)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Disposizioni   urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00054)
(GU n.95 del 22-4-2023)
  Vigente al: 23-4-2023  
Capo I
Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  il  potenziamento  e  la
riorganizzazione delle associazioni e delle societa' a partecipazione
pubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
           Disposizioni in materia di rafforzamento della
       capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al  31  dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per  la  copertura  dei  posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19,  comma  6,
del medesimo decreto legislativo  n.  165  del  2001,  riferite  agli
incarichi dirigenziali generali e non generali,  si  applicano  nella
misura del 12 per cento.».
  2.  Al  fine  di   rafforzare   l'organizzazione   della   pubblica
amministrazione, sono  autorizzati  gli  incrementi  delle  dotazioni
organiche di cui  alla  tabella  A  dell'allegato  1,  che  e'  parte
integrante del presente decreto,  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono,   entro   il   30   ottobre   2023,   alla    conseguente
riorganizzazione mediante le procedure di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,
fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di
riorganizzazione delle strutture e delle unita' di  missione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
  3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che e'
parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad  assumere,
anche senza il previo esperimento delle procedure  di  mobilita',  le
unita' di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A
tal fine, le  predette  amministrazioni  possono  procedere  mediante
procedure   concorsuali   anche   indette   unitamente    ad    altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento  delle  graduatorie  di
concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni  per  la  medesima
area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato, per le unita' di personale  dirigenziale  di  seconda
fascia  di  cui  alla  citata  tabella  B,  a  bandire  concorsi  per
professionalita'  tecniche  in  materia  di   ingegneria   civile   e
ingegneria dei trasporti e meccanica  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
  4. Per garantire la  necessaria  speditezza  del  reclutamento  del
personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM  di  avviare
procedure di reclutamento mediante concorso  pubblico  per  titoli  e
prova scritta e orale. Ferme restando, a  parita'  di  requisiti,  le
riserve previste dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e  dal  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di  un  punteggio
doppio per il titolo di studio richiesto per  l'accesso,  qualora  il
predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima  del
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di reclutamento;
    b) il Ministero dell'interno  puo'  richiedere  alla  Commissione
RIPAM di avviare procedure  di  reclutamento  per  il  personale  non
dirigenziale  dell'amministrazione   civile   dell'interno   mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale  e
svolto anche mediante l'uso di tecnologie  digitali.  Ogni  candidato
puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola
posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora   una   graduatoria
provinciale risulti incapiente rispetto ai posti  messi  a  concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione di lavoro  in  altri  ambiti  provinciali,  previo
interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,  relativamente
ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
punteggio doppio per il titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso,
qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni
prima del termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
  5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  le  necessita'
assunzionali del  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' e' autorizzata,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire  concorsi,
per i quali con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sono stabilite procedure e requisiti  di  partecipazione,  prevedendo
una riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  destinata  ai
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  prevedendo,  in
ogni  caso,  una  adeguata  valorizzazione   della   professionalita'
specifica  dei  soggetti  ad  elevata  specializzazione  tecnica   in
possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data  del  1°
aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303,  per  almeno  un  triennio,  attivita'  di   supporto   tecnico,
specialistico e operativo in materia di  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'.
  6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi'
come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e  nella  tabella  B
dell'allegato  2,  i  bandi  di  concorso  per   il   personale   non
dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore  al
50 per  cento  destinata  al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso ENIT - Agenzia nazionale  per  il  turismo,  che
abbia maturato per almeno  nove  mesi  un'adeguata  esperienza  nelle
attivita'   strettamente   collegate   all'esercizio   dei    compiti
istituzionali del predetto Ministero.
  7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 23».
  8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
      «Articolo  46  (Aree  funzionali).  - 1.   Il   Ministero,   in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle  seguenti
aree funzionali:
        a) politiche sociali e previdenziali: principi  ed  obiettivi
della politica sociale, criteri generali per la programmazione  della
rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi
delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle  fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a  richiesta  degli
enti   locali   e   territoriali;   rapporti   con   gli    organismi
internazionali,  coordinamento  dei  rapporti   con   gli   organismi
dell'Unione europea; requisiti  per  la  determinazione  dei  profili
professionali degli operatori sociali e per la  relativa  formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
        b) politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela  dei
lavoratori:  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione delle politiche del lavoro e  dell'occupazione;  gestione
degli incentivi alle persone a sostegno  dell'occupabilita'  e  della
nuova occupazione;  politiche  della  formazione  professionale  come
strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
coordinamento in materia  di  collocamento  e  politiche  attive  del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari;  raccordo  con  organismi  internazionali;  conciliazione
delle controversie di lavoro  individuali  e  plurime  e  risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti
di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di  macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di  quelli  destinati
ad attivita' sanitarie e ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione
stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
italiani all'estero;
        c)  amministrazione  generale  del  Ministero:  gestione  dei
servizi  indivisibili  e  comuni,  con  particolare   riguardo   alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita'  dei
processi  e  dell'organizzazione  e  alla  gestione  delle   risorse;
programmazione  del  fabbisogno   finanziario;   linee   generali   e
coordinamento  delle  attivita'  concernenti  il  personale;   affari
generali e attivita' di  gestione  del  personale  del  Ministero  di
carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione   generale   del
fabbisogno e reclutamento del personale;  formazione  del  personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;  gestione
della banca dati del personale, del ruolo e del  sistema  informativo
del personale; anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
gestione delle spese  e  degli  acquisti  e  conduzione  dei  sistemi
informatici di interesse comune.»;
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i  capi  dei
dipartimenti.    All'individuazione    e    all'organizzazione    dei
dipartimenti e  delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.››.
    c)  all'articolo  54-quater,  le  parole:  «e'  pari  a  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
  9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le  parole:  «di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
    b) al secondo periodo, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge  n.  44  del  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
  10. All'articolo 17  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia  si  avvale  altresi',
sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale  nel  limite
di cinquanta unita' appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni  e
autorita' indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia  stessa  su
specifica richiesta e secondo modalita' individuate con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.  I  relativi  oneri  sono  a  carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo  si  applicano  le
disposizioni del regolamento di cui  all'articolo  12,  comma  1.  Il
citato personale puo' essere inquadrato nel ruolo  del  personale  di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui
al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni  di  cui
al comma 9, primo periodo,  nonche'  quelle  del  citato  regolamento
previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il  predetto
personale  rientra  nel  numero  dei  posti  previsti  per  la  prima
operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.».
  11. All'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   al   comma   7,   lettera   c),   dopo   le    parole:    «e
dell'amministrazione penitenziaria» sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche' per  i  titolari  di  incarichi  di  vertice  e  di  funzione
dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
    b) al comma 7-bis, le  parole:  «del  Ministro  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente».
  12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15
unita' di personale collocato in posizione di fuori  ruolo,  comando,
distacco o altra analoga  posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche.  Il  predetto
personale conserva il trattamento economico in  godimento  presso  le
amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  2  e  3  e'  autorizzata  la
spesa:
    a)  per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  euro
5.768.260 per l'anno 2023 e  di  euro  8.652.390  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di  euro  3.749.446
annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato e di euro 674.945 per l'anno  2024  e  di  euro  37.495
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
    c) per il Ministero dell'interno, di euro  8.724.863  per  l'anno
2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno  2023
e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le  spese  di
funzionamento;
    d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023
e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le  assunzioni
a tempo indeterminato e di euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro
2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
    e) per il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  euro
1.135.888 per l'anno 2023 e  di  euro  1.703.832  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    f) per il Ministero delle imprese e del made in  Italy,  di  euro
175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato,  di  euro  175.391  per
l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni  2024,  2025  e
2026 per le assunzioni a tempo  determinato  e  di  euro  39.463  per
l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
di euro 2.631 annui a  decorrere  dall'anno  2027  per  le  spese  di
funzionamento;
    g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste,  di  euro  3.558.216  per  l'anno  2023  e  di  euro
5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
indeterminato e di euro 833.733 per l'anno  2023  e  di  euro  53.374
annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
    h) per il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903  a  decorrere  dall'anno  2024
annui per le spese di funzionamento;
    i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro
2.126.117 per l'anno 2023 e  di  euro  3.189.175  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e  di  euro  2.176.061  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo  indeterminato,  e  di  euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
    m) per il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  euro
561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e  di  euro  84.179  per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le
spese di funzionamento;
    n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936  per  l'anno
2023 e di euro 2.234.904 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023  e
di euro 22.350 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le  spese  di
funzionamento;
    o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023
e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026  per  le
assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e  di
euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le  spese  di
funzionamento;
    p) per il Ministero del turismo, di  euro  4.741.284  per  l'anno
2023 e di euro 7.111.925 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno  2023
e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento;
    q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro  2.781.565  per
l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024  per
le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023
e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento;
    r)  per  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di  euro  476.477  per  l'anno
2023 e di euro 714.715  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato;
    s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  -
AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  43.234.619
euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro  per  l'anno  2024,  59.519.205
euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno  2026  e  58.817.940
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
    a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro  per
l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno  2025,  58.757.301  euro  per
l'anno 2026 e 58.062.980  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    b) quanto a 822.718  euro  per  l'anno  2023  e  86.524  annui  a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190;
    c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,  1.312.830  euro  per
l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando:
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023  e  58.763  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024;
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui  a
decorrere dall'anno 2024;
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
      4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024  e
37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024;
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a  5.903  euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
      7) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno  2023  e  a  31.892  euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
      8) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui  a
decorrere dall'anno 2024;
      9) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  difesa  per
26.351 euro per  l'anno  2023  e  a  2.636  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024;
      10) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  833.733  euro  per
l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
      11) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a  decorrere  dall'anno
2024;
      12) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
21.562 euro per  l'anno  2023  e  a  4.313  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024;
      13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
1.021.001 euro per l'anno 2023 e a  64.101  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024.
                               Art. 2
 
                     Monitoraggio delle riforme
                   per la pubblica amministrazione
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «8-bis. Presso il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  pubblico  con  il  compito  di  promuovere  lo
sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative  di  indirizzo
in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione  e
valutazione  della  performance,  formazione  e  valorizzazione   del
capitale umano, nonche' di  garantire  la  piena  applicazione  delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita'  degli  adempimenti
richiesti dai piani  non  inclusi  nel  Piano,  anche  con  specifico
riguardo  all'impatto  delle   riforme   in   materia   di   pubblica
amministrazione.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione  e
al funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  rimborsi   di   spesa,   o   altri   emolumenti   comunque
denominati.».
  2. Sono abrogati:
    a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015,  n.
124;
    b) l'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 2016, n. 105.
                               Art. 3
 
              Disposizioni in materia di rafforzamento
       della capacita' amministrativa degli enti territoriali
 
  1.  Le  regioni  possono  applicare,  senza  aggravio   di   spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  secondo
i principi di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.
Resta fermo  il  divieto  per  il  personale  addetto  di  effettuare
qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il  trattamento
economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale  di
livello dirigenziale.
  2. Le  risorse  relative  all'annualita'  2022  del  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, assegnate ai comuni  beneficiari  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  medesimo  comma  5,
pari a 9.593.409 euro,  possono  essere  utilizzate,  con  esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute  nell'anno
2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti
risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a  20
milioni di euro, sono mantenute in bilancio,  per  essere  trasferite
per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno
2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'  dell'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  nei
limiti di spesa di cui all'Allegato 1».
  4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)  interessate
dalla progettazione e dalla  realizzazione  delle  grandi  opere,  le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di  lavoro  a
tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  9,
comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta  per  le  medesime
finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio  pluriennale  asseverato  dall'organo  di
revisione.».
  5. Le regioni, le province, i comuni  e  le  citta'  metropolitane,
fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,  nei  limiti  dei  posti
disponibili  della  vigente  dotazione  organica,  previo   colloquio
selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella  qualifica  ricoperta,
del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche  non  continuativi,
negli  ultimi  otto  anni,  presso  l'amministrazione   che   procede
all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato  a  seguito
di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e  b),  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale
di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente all'atto della stabilizzazione.
  6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni  sprovvisti  di  segretario
comunale alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non
rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  1,
commi 557-quater e 562, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, la spesa per il segretario  comunale  considerata  al  netto  del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233.
                               Art. 4
 
                Scuola nazionale dell'amministrazione
                     e conclusione dei concorsi
 
  1. All'articolo 250  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  la  parola:  «lavoro»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«tirocinio»;
      2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti  di  tale
fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica  sottoscrivono
con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa  volti
a regolamentare la formazione specialistica,  assicurando  pluralita'
di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando  o  presso
altre  amministrazioni,  italiane  o  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, aziende pubbliche o private;»;
    b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30
settembre 2023,  si  provvede  all'aggiornamento  delle  disposizioni
regolamentari di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli  coerenti  con  le  misure
introdotte dal presente articolo.
                               Art. 5
 
                Disposizioni in materia di personale
             del Ministero dell'istruzione e del merito
 
  1. Al fine  di  rafforzare  la  funzione  ispettiva  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 420:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
          a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  ed
educative statali;
          b) il personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel  profilo  di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni.»;
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti  di  cui  al
comma 2 devono essere in possesso di uno tra  i  seguenti  titoli  di
studio:
          a) laurea magistrale;
          b) laurea specialistica;
          c) diploma di laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000;
          d) diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
          e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto  con
diploma di istituto secondario superiore.»;
      3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
        «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono definite:
          a)   le   modalita'   di   svolgimento   del   concorso   e
dell'eventuale preselezione, nonche' le  modalita'  di  pubblicazione
del bando e dei successivi adempimenti informativi;
          b) le prove e i programmi  concorsuali,  nonche'  i  titoli
valutabili;
          c)  le  modalita'  di  individuazione  e  di  nomina  delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
          d) la valutazione della eventuale preselezione;
          e) la valutazione delle prove e dei titoli;
          f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione e del merito;
          g) le modalita' attuative  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.
        7.1. Le singole prove scritte e la prova orale  si  intendono
superate  con  una  valutazione  pari  ad  almeno  sette   decimi   o
equivalente. Il decreto di cui al comma 7  puo'  definire,  altresi',
una eventuale soglia di superamento della prova  preselettiva,  anche
diversa da quella di cui  al  primo  periodo,  nonche'  un  eventuale
numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;
    b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Le commissioni dei concorsi a posti  di  dirigente  tecnico
con funzioni  ispettive  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente
generale competente e sono composte da:
        a) tre membri scelti tra i dirigenti  appartenenti  ai  ruoli
del Ministero dell'istruzione e del merito che  ricoprano  o  abbiano
ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra  i
professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e  non
statali,  i  magistrati  amministrativi,  i  magistrati  ordinari,  i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;
        b) due  membri  scelti  fra  i  dirigenti  non  generali  del
comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del  Ministero
dell'istruzione e del merito;
        c) i membri di cui alle  lettere  a)  e  b),  nonche'  quelli
eventualmente previsti nell'ambito del decreto  di  cui  all'articolo
420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso.»;
    c) all'articolo 422, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di
cui:
        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove
scritte;
        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei
titoli.»;
    d) all'articolo 423:
      1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente generale»;
      2) al comma 2, le parole: «,  nel  limite  dei  posti  messi  a
concorso» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».
  3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022
e 2022/2023».
  4. Dall'attuazione  dei  commi  2  e  3,  per  ciascuna  fascia  di
complessita' delle  istituzioni  scolastiche,  non  possono  derivare
aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a
quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui  all'articolo  4
del contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009. Qualora, sulla base  degli  esiti  della  rilevazione  del
Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio  scolastico
regionale, emergano  nuovi  o  maggiori  oneri  anche  per  gli  anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e  2021/2022,  alla  copertura  degli
stessi si provvede mediante  corrispondente  riduzione,  nell'ordine,
dei risparmi accertati ai sensi del secondo  periodo  del  comma  558
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2023/2024, i posti di sostegno vacanti e  disponibili  che  residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione  vigente,  sono
assegnati   con   contratto   a   tempo   determinato,   nel   limite
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella  prima
fascia  delle  graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di   cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi  elenchi  aggiuntivi  alla  prima
fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono  il  titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno 2023.
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5  e'  proposto
esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso
a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie  provinciali  per
le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo  comma  5,
salvo quanto previsto dal comma 12.
  7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui
al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione  e
prova di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, con  le  integrazioni  di  cui  al  comma  8  del
presente articolo.
  8. Il personale docente in periodo di prova svolge,  altresi',  una
lezione  simulata  dinanzi  al  comitato  di   valutazione   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297.  Il
comitato  di  valutazione  e'  integrato  da  un  componente  esterno
individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico  regionale
tra  dirigenti  scolastici,  dirigenti  amministrativi  e   dirigenti
tecnici.
  9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7  e
8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica  dalla  data  di  inizio  del  servizio  con
contratto a tempo determinato di  cui  al  comma  5,  nella  medesima
istituzione scolastica  presso  cui  ha  prestato  servizio  a  tempo
determinato.
  10.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2023/2024,   i   docenti
destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5  e  6,
possono  chiedere  il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o
l'utilizzazione in  altra  istituzione  scolastica  ovvero  ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe
di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di  effettivo  servizio
nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso  annuale  di
formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve  le  situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero.
  11. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con
riferimento alla procedura di cui al comma 5,  sono  disciplinate  le
modalita' di attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle
graduatorie provinciali per  le  supplenze  e  dai  relativi  elenchi
aggiuntivi nel limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al
medesimo comma 5, e le modalita' di svolgimento delle prove di cui ai
commi 7 e 8.
  12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al
comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e  disponibili,
ai docenti di cui  al  medesimo  comma  5  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis  a  17-septies
dell'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   2019,   n.   126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
  13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le  supplenze  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999,  n.  124,  con  riserva  di  riconoscimento   del   titolo   di
abilitazione  ovvero  di  specializzazione  sul  sostegno  conseguito
all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima
fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo  riconoscimento
del titolo di accesso.
  14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo
determinato, con clausola risolutiva espressa,  per  il  conferimento
delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo  nella
prima fascia o negli elenchi  aggiuntivi  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999, n. 124.
  15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto nel corso di
vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo
contratto prosegue sino al termine della sua  durata.  Se  nel  corso
della vigenza del  contratto  sottoscritto  ai  sensi  del  comma  14
interviene il mancato riconoscimento  del  titolo,  il  contratto  e'
immediatamente risolto.
  16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la
procedura di cui al comma 5.
  17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso  annuale
di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato  e'
integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo  sui  posti  di
sostegno  vacanti  e  disponibili  nel   limite   dell'autorizzazione
concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449 nella provincia della graduatoria  di  appartenenza  a  decorrere
dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento
del titolo di specializzazione sul  sostegno  conseguito  all'estero,
con  priorita'  rispetto  a  ogni  altra  procedura  di  reclutamento
prevista per il medesimo anno,  se  risultano,  nell'anno  scolastico
2023/2024, utilmente collocati  nelle  graduatorie  per  i  posti  di
sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.
  18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla  base  di  una
convenzione triennale, si avvale del  Centro  di  informazione  sulla
mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita'  connesse  al
riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero  di
specializzazione  sul  sostegno  conseguiti  all'estero.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  1.460.000  euro
per ciascuno degli anni 2023,  2024  e  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.
  19. Al comma 2 dell'articolo  18-bis  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e»
sono soppresse.
  20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Ai  docenti  della  scuola   dell'infanzia,   primaria   e
secondaria,  a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a   tempo
indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano,  a  decorrere
dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno  scolastico  2023/2024,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
    b) il comma 3-bis e' abrogato.
  21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al terzo  periodo,  le  parole:  «l'attuazione  delle  riforme
legate al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  relative»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'attuazione  delle  riforme  e  degli
investimenti legati al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,»  sono  soppresse  e  le  parole:
«materie inerenti al sistema nazionale di  istruzione  e  formazione,
anche con riferimento alla legislazione in  materia  di  istruzione,»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' coinvolte  nell'attuazione
degli interventi del PNRR»;
    b)  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Il
contingente di cui al terzo periodo  e'  da  considerarsi  aggiuntivo
rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;
    c) al  quarto  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di  cui
al  terzo  periodo  possono  essere  utilizzate,  altresi',  per   le
finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.».
                               Art. 6
 
         Disposizioni in materia di personale del Ministero
       degli affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale per il biennio 2023-2024  puo'  riservare  il  50  per
cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione  di
personale  a  tempo   indeterminato   appartenenti   all'area   degli
assistenti, di cui alla tabella  B  dell'allegato  2  a  impiegati  a
contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  in  possesso
della cittadinanza italiana e dei requisiti  previsti  per  l'accesso
all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito  almeno
tre anni di servizio, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
160, primo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967  e  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 167 del medesimo decreto.
  2. L'incremento di 100  unita'  di  personale  della  seconda  area
funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1,  comma
714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si  applica  a
decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024,  nella
quarta colonna della tabella 1  annessa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica
del personale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale,  come  rideterminata  dall'articolo  1,  comma   714,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre:  «1.911»,
«3.823» e «5.133» sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento
sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali»  sono
soppresse.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  34  le  parole  da:  «La  destinazione»  a  «con
l'estero.» sono soppresse;
    b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi»  sono
inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, i cinque mezzi».
  5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno  2024  per  l'incremento
del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri  inviati  negli
uffici  all'estero,   ai   sensi   dell'articolo   158   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo  personale
in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4
milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2  milioni  a  decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
                               Art. 7
 
                Disposizioni in materia di personale
                     del Ministero della difesa
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al  comma   2   sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa  pari  a  euro
180.760 per il 2023 e  a  euro  271.140  a  decorrere  dal  2024,  si
provvede a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del Ministero
della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente.».
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 16:
      1) al comma 1:
        1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici  centrali»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;
        1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale  per
le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti:  «Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
        2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale e'
disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria
della difesa e' disciplinato dal  presente  capo,  dal  capo  VI  del
titolo II del Libro secondo, dal capo II del  Titolo  III  del  Libro
terzo e dal regolamento»;
    b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1  e  2,  le  parole:
«Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti:  «capo  dell'Ufficio  per  la  tutela
della  cultura  e  della  memoria  della   difesa»   e   la   parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»;
    c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato  generale  per  le
onoranze  ai  Caduti»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria  della
difesa»;
    d) all'articolo 266:
      1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze
ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per  la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      2) al comma 2, le parole: «del Commissariato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Ufficio» e  la  parola  «Commissario»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      3) al comma 3, la parola:  «Commissario»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      4) al comma 4, le parole: «il  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
    e) all'articolo 267:
      1) la parola: «Commissario»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
      2) al comma 5, le parole: «del Commissariato  generale  per  le
onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
    f) agli articoli 268, 269,  271,  272,  273  e  276,  la  parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»;
    g) all'articolo 567:
      1) al comma 1, le parole: «al  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «Commissario   generale»   sono
sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
    h) all'articolo 689:
      1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le
seguenti: «ovvero, in aggiunta  o  in  alternativa,  all'esame  delle
materie di interesse professionale»;
      2) al comma 2:
        2.1) le parole: «prove  di  lingua  estera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;
        2.2) dopo le parole: «insegnante della  lingua  estera»  sono
inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;
        2.3)  dopo  le  parole:  «della  lingua»  sono  inserite   le
seguenti: «o della materia»;
      3) al comma 3, dopo  la  parola:  «assegna»  sono  inserite  le
seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;
    i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a),  le  parole:  «dal
generale   di   divisione»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano».
  3. Per la costituzione dell'ufficio  centrale  aggiuntivo  previsto
dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi
di riorganizzazione strutturale  e  funzionale  del  Ministero  della
difesa volti a  potenziare  i  settori  strategici  della  ricerca  e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement  militare
nonche' a valorizzare le professionalita'  del  personale  civile  di
livello dirigenziale mediante l'accesso agli  incarichi  apicali,  la
dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di  due
posizioni dirigenziali di livello generale cosi' come indicato  dalla
tabelle A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato
2.
  4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento  di
una delle due posizioni dirigenziali di livello generale  di  cui  al
comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un
numero di posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa  e  di
un corrispondente ammontare di facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente.
  5.  Il  Ministero  della  difesa,  ferma   restando   la   garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno  per  le  medesime  categorie,  e'
autorizzato a bandire  concorsi  straordinari  per  il  reclutamento,
nell'anno  2023,  di  ufficiali  medici  e  sottufficiali  infermieri
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in  servizio  permanente,  nelle
misure di seguito stabilite:
    a) n. 16 ufficiali medici  con  il  grado  di  tenente,  e  gradi
corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652,
comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e
gradi   corrispondenti,   mediante   concorsi   banditi   ai    sensi
dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto  legislativo  n.
66 del 2010.
  6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere  a)  e  b),  sono
ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei  carabinieri  con  decreto
del Ministro della difesa.
  7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5,  nell'ambito  della
categoria e della Forza armata di  appartenenza,  e'  assicurata  una
riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  in  favore  degli
ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio
a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   1,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma
1, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  che  abbiano
contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i  limiti
di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma  1,  lettera
a), e 682, comma  5-bis,  lettera  b),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
                               Art. 8
 
        Sub-commissario per la realizzazione degli interventi
             nelle aree di rilevante interesse nazionale
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 13-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «13-sexies.  Per  il  coordinamento  e   la   realizzazione   degli
interventi e delle opere di cui al comma  3,  nell'ex  area  militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua  molo  carbone,
situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario puo'
nominare un sub-commissario, responsabile di uno o  piu'  interventi.
La remunerazione del sub-commissario  e'  pari  ad  euro  80.000  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
                               Art. 9
 
           Riorganizzazione del Ministero dell'universita'
      e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca
 
  1. In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le  parole:  «finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle  attivita'  per  la  diffusione
della cultura scientifica e artistica;» sono  inserite  le  seguenti:
«supporto alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli  43  e
44 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  alle
attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di
cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
coordinamento delle attivita' di  ricerca  delle  universita',  degli
enti pubblici di ricerca e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di  eccellenza
e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il
sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione
dei progetti di ricerca;»;
    b)  all'articolo  51-quater,  le  parole:  «pari  a   sei»   sono
sostituite dalle seguenti: «pari a otto».
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto:
    a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e'
abrogato;
    b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, il primo periodo e' soppresso;
    c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;
    d) all'articolo 28 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 2-bis, la lettera b) e' soppressa;
      2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la
valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse  derivanti  da
progetti di ricerca, europei o  internazionali,  non  ricompresi  nel
Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  ammessi  al  finanziamento
sulla  base  di   bandi   competitivi,   limitatamente   alla   parte
riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a  puntuale
rendicontazione. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca sono definite le modalita' di erogazione della quota premiale
in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato,  in
relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche  nel  caso
di partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30  per  cento  del
trattamento  economico  individuale,   per   il   solo   periodo   di
realizzazione dei progetti da cui derivano i  fondi  e  comunque  nel
limite della disponibilita' delle risorse di cui  al  primo  periodo,
tenendo conto dell'impegno individuale  nella  elaborazione  e  nella
realizzazione degli interventi proposti  e  finanziati,  nonche'  dei
principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.».
  4. All'articolo 15 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «2-bis.  Il  trattamento   accessorio   di   ricercatori,   primi
ricercatori e dirigenti  di  ricerca,  nonche'  di  tecnologi,  primi
tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo'  essere
integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei
o internazionali, non ricompresi nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,
limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o  comunque
non destinata a puntuale rendicontazione. Con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo,
per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui  derivano  i
fondi e comunque  nel  limite  della  disponibilita'  delle  relative
risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione  e
nella realizzazione degli interventi proposti e  finanziati,  nonche'
dei principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I  compensi
aggiuntivi di cui  al  primo  periodo  non  possono  comunque  essere
superiori al 30 per  cento  del  trattamento  economico  fondamentale
individuale, anche nel caso di  partecipazione  a  piu'  progetti  di
ricerca.».
                               Art. 10
 
                Disposizioni in materia di attivita'
                   ad alto contenuto specialistico
 
  1. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno  2023,  delle
attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese
e del made in Italy, anche  con  riguardo  ai  controlli  obbligatori
sulle apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai
fini della salvaguardia della vita e  della  sicurezza  in  mare,  e'
autorizzata per l'anno 2023, la spesa di  euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero delle imprese e del made in Italy,  addetto  alle  relative
attivita'.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
                               Art. 11
 
Disposizioni in materia di  servizio  di  pubblica  utilita'  1500  e
  salvaguardia   dei   livelli   occupazionali   necessari   al   suo
  funzionamento.
 
  1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore  economico,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2023,  il  servizio  di  pubblica
utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  8
marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del  9
marzo 2020, e'  garantito  dal  Ministero  della  salute  secondo  le
medesime  modalita',  ove  compatibili,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400  per  l'anno
2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy; quanto ad euro 1.500.000,  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di parte corrente iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 12
 
           Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale
                    per il cambiamento climatico
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Al  fine  di  consentire  una  piu'  efficace  partecipazione
italiana  agli  eventi  e  ai  negoziati  internazionali   sui   temi
ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   nominano   l'inviato
speciale per il cambiamento climatico.
    2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui  al
comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
    3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione e in possesso di  adeguata  professionalita'
ed esperienza per ricoprire l'incarico, e'  corrisposto  un  compenso
determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo  23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  comunque  nel
limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si  tratti  di  un
dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica  amministrazione  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
e' collocato presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o  altra
analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per  tutta  la  durata
del  collocamento  un  numero  di  posti  nella  dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. L'inviato di cui al comma  1,  anche  se  estraneo  alla
pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La  durata
dell'incarico e' fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma  2,
terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata da parte  dei  Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  per  cessazione   del   rapporto
fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e'  autorizzata,
per la corresponsione del compenso, la  spesa  di  238.380  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024  e
2025 e' autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli oneri
di  missione.  Alla   relativa   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025,  nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della  sicurezza
energetica.
                               Art. 13
 
Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
  energetica di personale di ENEA e ISPRA per attivita' di  interesse
  comune
 
  1. All'articolo 17-septies, comma 1,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di
rafforzare le attivita' volte al raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per  le
nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente  di
trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori  ruolo  o
in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.»;
    b) al secondo periodo, le parole: «della  transizione  ecologica»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a  decorrere  dal  24
giugno 2021» sono soppresse.
                               Art. 14
 
Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione  finalizzate  al
  potenziamento della capacita' amministrativa delle  amministrazioni
  centrali
 
  1. All'articolo  30  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
      «1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita,  presso  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita'  di
missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono  assegnati
due dirigenti di  livello  non  generale.  L'Unita'  di  missione  e'
coordinata dal dirigente di livello generale gia'  individuato  quale
coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo  25,  comma
2. L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui all'articolo
1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;
    b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
      «1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma  1-bis  svolge  la
propria attivita' anche con il supporto delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza  dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee   misure
informatiche.».
  2. I due dirigenti di livello non  generale  di  cui  al  comma  1,
lettera a), assegnati all'Unita' di  missione  attrazione  e  sblocco
degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Fino al 31 dicembre  2026  e'  istituita,  presso  la  Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti europei e  internazionali
del Ministero della salute, una  struttura  di  missione  di  livello
dirigenziale non generale,  denominata  Unita'  per  la  cooperazione
internazionale a tutela del diritto alla salute  a  livello  globale.
All'Unita'  sono  assegnati  un  dirigente  sanitario,  un  dirigente
amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale  inquadrate
nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della
salute, cosi' come indicate  nella  tabella  A  dell'Allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unita'  fornisce
supporto  tecnico  in  ambito  sanitario  ai  progetti   dell'Agenzia
italiana per la cooperazione  allo  sviluppo  (AICS)  e  coordina  le
attivita' di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione
di linee strategiche sulla salute globale a sostegno  della  politica
di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in
ambito sanitario e le  linee  strategiche  della  politica  sanitaria
internazionale dell'Italia.
  4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole da: «e'  autorizzato,  per  l'anno
2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti  non  sanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli  anni  2021,
2022, 2023 e 2024, ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi  pubblici,  anche  su  base
regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10
veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico  sanitario,  1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale,  da
imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita'  dirigenziali
non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti
sanitari».
  5. Al fine di rafforzare le  capacita'  di  supporto  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  l'Istituto  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31
dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione,  un'apposita
unita'  di   missione   di   livello   dirigenziale   generale.   Per
l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale  e'
autorizzata la spesa di euro  107.317  per  l'anno  2023  e  di  euro
214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6. L'ISPRA conferisce gli incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6-quater,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente  sulla  base  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia  di
cui alla tabella 26 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al
primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026.
                               Art. 15
 
Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la  rideterminazione   degli
  organici delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni  in  materia  di
  personale  appartenente  alla  Polizia  di  Stato  e  alla  Polizia
  penitenziaria
 
  1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di
Stato:
    a)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 3, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    b)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 4, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    c)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 5, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    d) secondo le modifiche delle dotazioni  organiche  di  cui  alle
lettere a), b) e c), e' conseguentemente  rielaborato,  entro  l'anno
2023,  il  piano  programmatico   pluriennale   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge  30  dicembre
2021, n. 234.
  2. Alle Questure di  Ancona,  L'Aquila,  Perugia  e  Potenza,  sono
preposti, con funzioni di questore, dirigenti  generali  di  pubblica
sicurezza,  nell'ambito  della  relativa  dotazione  organica,   come
modificata dal comma 1, lettera a).
  3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono apportate, in  relazione  al  comma  2,  le
necessarie modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22
marzo 2001, n. 208. Il  medesimo  regolamento  prevede,  con  effetto
dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni  di
cui allo stesso comma 2.
  4. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  la  Polizia  di   Stato   e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  302  unita'  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita'  nella  carriera
dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
    b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8  unita'  nella  carriera
dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario  tecnico,
di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo  fisici
e n. 2 unita' del ruolo psicologi;
    c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo  degli
ispettori tecnici;
    d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
ispettori che espletano funzioni di polizia;
    e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
    f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel  ruolo  degli
agenti e assistenti tecnici;
    g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
    h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
    i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  4,
pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023,  pari  a  euro  8.634.295  per
l'anno 2024, pari a euro 9.883.009  per  l'anno  2025,  pari  a  euro
13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per  l'anno  2027,
pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a  euro  22.685.985  per
l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per  l'anno  2032,
pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a  euro  24.010.181  per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per  l'anno  2037,
pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa  fronte  ai  sensi
del comma 22.
  6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per
l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040
per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno  2027,  pari  a  euro
783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari  a
euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900  per  l'anno  2031,
pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400  per  l'anno
2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a  euro  668.400  per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900
per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a  decorrere  dal  2038,  si  fa
fronte ai sensi del comma 22.
  7. Per le esigenze di potenziamento degli  organici  dell'Arma  dei
carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 800:
      1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «30.975 unita'»;
      2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «60.959 unita'»;
    b) all'articolo 829, comma 1:
      1) all'alinea, le parole: «94  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «124 unita'»;
      2) la lettera b-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b-bis)
ispettori: 103»;
      3) dopo la lettera b-bis), e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)
appuntati e carabinieri: 3».
  8. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  l'Arma  dei  carabinieri  e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  371  unita'  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella  categoria
ufficiali, ruolo tecnico;
    b) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  27  unita'  nel  ruolo
ispettori del contingente per la tutela della salute;
    c) non prima del  1°  settembre  2023,  n.  3  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;
    d) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  19  unita'  nel  ruolo
ispettori;
    e) non prima del 1° settembre  2023,  n.  306  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri.
  9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di  cui  al
comma 8,  pari  a  euro  2.811.991  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per  l'anno  2025,
pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a  euro  17.421.576  per
l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per  l'anno  2030,
pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a  euro  18.557.289  per
l'anno 2032, pari a euro 18.642.097  a  decorrere  dal  2033,  si  fa
fronte ai sensi del comma 22.
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro  259.700
a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della
guardia di finanza:
    a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
      «1-quater. A decorrere dal  1°  gennaio  2023,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»;
    b)  al  fine  di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia
di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  12. Per incrementare i servizi di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto delle  attivita'  criminali,  il  Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
un contingente massimo di complessive  289  unita'  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
    b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
    c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
    d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri.
  13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro  3.070.518
per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari  a  euro
9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026  per  l'anno  2027,
pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a  euro  12.955.416  per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per  l'anno  2032,
pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a  euro  14.130.833  per
l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395  a  decorrere  dal
2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  14. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959
per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno  2025,  pari  a  euro
356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si
fa fronte ai sensi del comma 22.
  15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al  decreto
legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
      «Capo II-bis.
      Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria
      Art.  19-bis  (Carriera  dei  medici  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria) - 1. La carriera  dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
        a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di
formazione;
        b) medico principale;
        c) medico capo;
        d) medico superiore;
        e) primo dirigente medico;
        f) dirigente superiore medico.
      2.  La  dotazione  organica  e'  fissata  nella  tabella  D-bis
allegata al presente decreto.
      3. Il trattamento economico del personale  della  carriera  dei
medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta
i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e 6 del decreto legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  secondo  la
tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
      4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso
di formazione iniziale, la progressione in carriera,  l'aggiornamento
professionale,  la  formazione   specialistica   e   la   regolazione
dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate,  nel  rispetto
del  principio  di  equiordinazione  del  personale  delle  Forze  di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
      Art. 19-ter (Attribuzioni  dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria) - 1. I medici  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma,  lettera
z), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  indipendentemente  dal
diploma di  specializzazione  di  cui  sono  in  possesso,  hanno  le
seguenti attribuzioni:
        a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai   ruoli   della   polizia
penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale,  della  persistenza
dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
        b)  provvedono  all'assistenza  sanitaria   e   di   medicina
preventiva del personale della polizia penitenziaria;
        c)  svolgono  attivita'  di  medico   competente   ai   sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  ed
attivita'    di     vigilanza     nell'ambito     delle     strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del
medesimo decreto;
        d)  svolgono   attivita'   di   vigilanza   in   materia   di
manipolazione, preparazione e distribuzione  di  alimenti  e  bevande
nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,  ferme  restando  le
attribuzioni  riservate  in   materia   ad   altri   soggetti   dalla
legislazione vigente;
        e) fermo restando le previsioni di cui  all'articolo  56  del
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443,  e  le  attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti  dalla  legislazione  vigente,
rilasciano certificazioni  di  idoneita'  psicofisica  anche  con  le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate  e  del
settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
        f) provvedono all'istruttoria  delle  pratiche  medico-legali
del  personale  della  polizia  penitenziaria  e  fanno  parte  delle
Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono  prese  in  esame
pratiche relative a personale appartenente  ai  ruoli  della  polizia
penitenziaria;
        g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti  di
istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia
penitenziaria attivita' didattica nel settore di competenza.
      2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo
di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche  di  sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale  di  polizia  giudiziaria
fino alla qualifica di primo dirigente medico.
      3. I medici del Corpo  di  polizia  penitenziaria  svolgono  le
proprie attribuzioni  presso  articolazioni  centrali  o  periferiche
dell'Amministrazione. Con provvedimento  del  capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate  le  funzioni  da
attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
      4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma
1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'  stipulare
convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e  con
singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;
    b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis  e  D-ter  di
cui agli allegati 6 e  7,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto.
  16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  15,
capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro  178.000  per  l'anno
2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si  fa  fronte
ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica  del
ruolo  dei  medici  del  Corpo  della  polizia   penitenziaria   come
rideterminata ai sensi delle  lettere  a)  e  b)  del  comma  15,  il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato  in  deroga
ai   limiti   delle   facolta'   assunzionali    dell'amministrazione
penitenziaria previste  dalla  normativa  vigente,  come  di  seguito
indicato:
    a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita'  nella  qualifica
di medico;
    b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita'  nella  qualifica
di medico;
    c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita'  nella  qualifica
di medico;
    d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di
medico.
  17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023,  pari
a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro  3.381.262  per  l'anno
2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari  a  euro  5.485.630
per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari  a  euro
5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro  5.598.493  per  l'anno  2030,
pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031,  pari  a  euro  6.266.675  per
l'anno 2032, pari a euro 6.272.727  per  l'anno  2033,  pari  a  euro
6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro  6.446.629  per  l'anno  2035,
pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036,  pari  a  euro  7.769.140  per
l'anno 2037, pari a euro 7.839.726  per  l'anno  2038,  pari  a  euro
7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro  7.968.337  per  l'anno  2040,
pari a euro 8.583.900 per  l'anno  2041,  pari  a  euro  8.594.481  a
decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  18. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500  per  l'anno  2023,
pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a  euro  49.725  per  l'anno
2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari  a  euro  80.925  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per  l'anno
2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal  2036  al  2039,
pari a euro 104.025 per l'anno 2040, pari a euro 99.450  a  decorrere
dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  19. Al fine di incrementare i  servizi  di  soccorso  pubblico,  di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:
    a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  di  un  contingente  massimo  di  616
unita', come di seguito indicato:
      1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di  cui  110
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del  fuoco,  100
unita' nel ruolo dei capi squadra e capi  reparto,  30  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori  antincendi,  66  unita'
nelle    qualifiche    iniziali    dei    ruoli    degli    ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale  del  ruolo
dei direttivi che  espletano  funzioni  operative,  80  unita'  nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1
unita' nella qualifica di dirigente generale  proveniente  dai  ruoli
dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero  dei  dirigenti
tecnico-professionali;
      2) non prima del 1° gennaio 2026, n.  169  unita',  di  cui  12
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei  piloti  di  aeromobile
vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50  unita'
nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli del ruolo degli  ispettori  tecnico-professionali,
29  unita'  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli   ispettori
antincendio,  7  unita'  nelle  qualifiche  iniziali  dei  ruoli  dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione
di un corrispondente numero di unita' del  ruolo  dei  direttivi  che
espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica  iniziale  del
ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale  riduzione
di un  corrispondente  numero  di  unita'  del  ruolo  dei  direttivi
tecnico-professionali,  1  unita'  nella   qualifica   di   dirigente
superiore del ruolo dei dirigenti che espletano  funzioni  operative,
con contestuale riduzione  di  1  unita'  nella  qualifica  di  primo
dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella  qualifica  di
dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7  unita'  nella
qualifica  di   dirigente   superiore   dei   ruoli   dei   dirigenti
tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente
numero   di   unita'   nella    qualifica    di    primo    dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di  dirigente
superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e  196
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    b) in conseguenza delle assunzioni di cui  alla  lettera  a),  la
dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata  di  un  numero
corrispondente di unita';
    c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005,  n.  217,  dopo  le  parole:  «Dirigenti  con  funzioni
operative»  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   «e   funzioni
tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di  funzione»  nella
declaratoria relativa alla  qualifica  di  dirigente  generale,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Comandante  dei  vigili  del
fuoco di Roma.»;
    d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  possono
applicarsi   anche   al   personale   del   ruolo    dei    dirigenti
tecnico-professionali,  in  relazione  alle   specifiche   competenze
svolte,  ai  fini  dell'attribuzione   dell'incarico   di   direttore
centrale.»;
    e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il  70  per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4Ş serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016  e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero  dell'interno  n.  34  del  21  febbraio  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4Ş serie speciale, n. 16 del  25
febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso  alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    f) per il personale che espleta funzioni  specialistiche  di  cui
alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento
nella dotazione organica  delle  qualifiche  iniziali  di  pilota  di
aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco  avviene,   prioritariamente,   mediante   concorso   pubblico,
rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  33  e  34  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    g) qualora ad esito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  f)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di
aeromobile  vigile  del  fuoco  puo'  avvenire   mediante   procedura
selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel  limite
della  dotazione  organica,  l'assunzione   straordinaria,   con   le
decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),  numero  2),  di  un   numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco;
    h) la copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero  2),
avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi  dell'articolo
35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  Conseguentemente
e' autorizzata, nel limite  della  dotazione  organica,  l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),  numero  2),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
    i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera a), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
    l) le assunzioni  straordinarie  nelle  qualifiche  iniziali  dei
ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui  alla  lettera  a)
avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste  dagli  articoli
78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  i  contingenti  relativi  ai
rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,  nel  limite
della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla  lettera  a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli operatori e degli assistenti;
    m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di
cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco;
    n) e' inoltre autorizzata,  non  prima  del  1°  settembre  2023,
l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
di un contingente massimo di  404  unita'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui 136  unita'  nella  qualifica  iniziale  del
ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella  qualifica  iniziale  del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale
del  ruolo  degli  ispettori  logistico-gestionali,  8  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60  unita'
nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli   operatori   e   degli
assistenti;
    o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4Ş serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
del Ministero dell'interno n. 34 del  21  febbraio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4Ş serie speciale, n. 16  del  25  febbraio
2022, e, per  il  rimanente  30  per  cento,  mediante  ricorso  alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera n), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
    q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli  ispettori  logistico-gestionali,  di  cui  alla  lettera   n),
avvengono per  128  unita'  mediante  concorso  pubblico  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso  interno  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo
degli operatori e degli assistenti;
    r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori  informatici,  di  cui  alla  lettera  n),  avvengono
secondo le modalita' di  cui  agli  articoli  91  e  94  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
per il contingente relativo al concorso  interno,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera  n),  di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.
  20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 19, pari a  euro  13.867.218  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per  l'anno  2025,
pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a  euro  54.215.381  per
l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per  l'anno  2030,
pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a  euro  55.906.449  per
l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per  l'anno  2033,  pari  a  euro
56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per  l'anno  2035,
pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa  fronte  ai  sensi
del comma 22.
  21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 19, pari a euro 1.052.110  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari  a
euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal
2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1  a
21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023,  a  euro  74.423.179  per
l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025,  a  euro  100.364.542
per  l'anno  2026,  a  euro  108.238.994  per  l'anno  2027,  a  euro
114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per  l'anno  2029,  a
euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031,
a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a  euro  121.617.150  per  l'anno
2033, a euro 121.828.429 per l'anno  2034,  a  euro  121.759.052  per
l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a  euro  123.174.795
per  l'anno  2037,  a  euro  123.272.066  per  l'anno  2038,  a  euro
123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per  l'anno  2040,  a
euro  124.019.165  per  l'anno  2041,  a  euro  124.029.746  annui  a
decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
  23. All'articolo 61, comma 1, del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267»
sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti  di  cui  all'articolo
10, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235».
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15:
      1) al primo comma, le parole: «dai sindacati  di  polizia  piu'
rappresentativi della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalle   articolazioni   provinciali   dei   sindacati   di   polizia
rappresentativi sul piano nazionale»;
      2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa;
    b) all'articolo 16:
      1) al quarto comma, alla  lettera  c),  la  parola:  «piu'»  e'
soppressa;
      2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati
di  polizia  piu'  rappresentativi  sul   piano   provinciale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  articolazioni  provinciali  dei
sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».
  25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del  Corpo  della
guardia di finanza, e'  autorizzata  per  l'anno  2023,  l'assunzione
straordinaria di complessive 10  unita'  di  ispettori  del  medesimo
Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel  2027,
576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel  2030,
582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui  a
decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di  euro  24.000
per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
  26. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  29,  le  assunzioni
straordinarie  di  cui  al  comma  25  avvengono,  con  il  grado  di
maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle  armi,  in  possesso
dei seguenti requisiti:
    a) eta' non superiore ad anni 28;
    b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  di  una
laurea   triennale   abilitante   all'esercizio   delle   professioni
sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste  dal  bando  di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione  al  relativo  albo
professionale.
  27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
    a)  nominati  marescialli  con  anzianita'   relativa   stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale  di  concorso,  con
decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo  dopo  i
parigrado del contingente di appartenenza in possesso della  medesima
anzianita' giuridica di grado;
    b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita'  relativa
e'  rideterminata  nell'ordine  della  graduatoria  finale,  con   la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del  Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita'  di  svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i  relativi
programmi didattici,  nonche'  la  disciplina  dei  casi  di  mancato
superamento del medesimo corso;
    c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera  b),  allo
svolgimento di incarichi propri  del  Servizio  sanitario  del  Corpo
della  guardia  di  finanza,  con  vincolo  di  impiego,  presso   le
articolazioni del medesimo Servizio sanitario.
  28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale  arruolato
ai  sensi  del  comma  25  del  presente   articolo,   collocato   in
soprannumero agli  organici  del  ruolo  ispettori  del  Corpo  della
guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di  pubblica
sicurezza e in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b),  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  il  medesimo  personale
contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza  dalla  data
di arruolamento.
  29. Si applicano,  ove  non  diversamente  stabilito  dal  presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori  del
Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo  n.  199
del 1995.
  30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'  del  Corpo
della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«venticinque unita'»;
    b) le parole  «531.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«790.000 euro».
  31. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  19,  al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
    b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni operative  e'  ridotta  di  trenta  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative  e'
incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente;
      2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni logistico-gestionali  e'  ridotta  di  sedici  unita'  e  la
dotazione organica del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica
di primo dirigente;
      3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la  dotazione  organica
del  ruolo  dei  dirigenti  che  espletano  funzioni   sanitarie   e'
incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente;
      4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni informatiche  e'  ridotta  di  tre  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni  informatiche
e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente;
    c) alla tabella B, alla colonna  «incarichi  di  funzione»  nella
declaratoria   relativa   alla   qualifica   di    primo    dirigente
logistico-gestionale,  le  parole:   «nell'ambito   delle   direzioni
regionali  o  interregionali  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e  della  difesa  civile  di  particolare  rilevanza,»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
  32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
97, il comma 20 e' soppresso.
  33. Le disposizioni di  cui  ai  commi  31  e  32  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2023.
  34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa  di  euro
1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024  all'anno
2026, di euro 3.804.897  per  l'anno  2027  e  di  euro  3.810.062  a
decorrere dall'anno 2028.
  35. Le risorse destinate alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma  6-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
sono incrementate di 450.000 euro per  l'anno  2023  e  900.000  euro
annui a decorrere dal 2024, fermo restando  il  contingente  previsto
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo  2016,
n. 104.
  36. Agli oneri derivanti  dai  commi  25,  30,  31  e  35,  pari  a
2.874.175 euro per l'anno  2023,  5.515.528  euro  per  l'anno  2024,
5.526.642 euro per l'anno  2025,  5.537.756  euro  per  l'anno  2026,
5.548.172 euro per l'anno  2027,  5.553.337  euro  per  l'anno  2028,
5.553.337 euro  per  l'anno  2029,5.553.337  euro  per  l'anno  2030,
5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528
euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756  euro
per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337  euro  per
l'anno 2028, 4.645.337 euro  per  l'anno  2029,  4.645.337  euro  per
l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui  a
decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234
e, quanto a 474.000 euro per l'anno  2023  e  908.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro  per  l'anno  2023  e
900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento  del
Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000  euro  per  l'anno
2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
                               Art. 16
 
        Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo
         e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostitute  dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»;
    b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) all'alinea, le parole: «,  pari,  complessivamente,  a  euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;
      2) alla lettera a), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2024»;
      3) alla lettera b), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dall'anno
2023»;
      4) alla lettera c), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «a
decorrere dall'anno 2023»;
      5)  alla  lettera  d),  le  parole:  «per  l'anno  2032»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»;
      6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031  e
2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2031».
                               Art. 17
 
Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie  di
  porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:
    a) all'articolo 585, comma 1:
      1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite
dalle seguenti:
        «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;
        h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;
        h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;
        h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;
        h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;
        h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;
        h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;
        h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;
        h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;
        h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;
        h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;
        h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;
        h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;
        h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;
      2) dopo la lettera h-vicies semel), e' aggiunta la seguente:
        «h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;
    b) all'articolo 812-bis, comma 1, la  lettera  d)  e'  sostituita
dalla seguente: «d) capitani di vascello: 455»;
    c) all'articolo 814:
      1) al comma 1, le parole: «979 unita', di  cui  706  del  ruolo
normale e 273 del ruolo speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1019 unita', di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;
      2) al comma 1-bis), la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) capitani di vascello: 119»;
      3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unita'» sono aggiunte  le
seguenti: «sino all'anno 2023, 2120  unita'  per  l'anno  2024,  2140
unita' per l'anno 2025, 2160 unita' per l'anno 2026, 2180 unita'  per
l'anno 2027 e 2200 unita' dall'anno 2028»;
    d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,  3.730
per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024,  4.280
per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027,  4.500
dall'anno 2028 in servizio permanente»;
    e) il Quadro X della Tabella 2 e' sostituito dal Quadro X di  cui
all'allegato 8, che e' parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,
lettere b), c) e d), e' autorizzata la spesa di  euro  6.672.011  per
l'anno 2024, euro 9.858.697 per  l'anno  2025,  euro  13.045.384  per
l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno  2027,  euro  19.458.811  per
l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno  2029,  euro  19.736.022  per
l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno  2031,  euro  20.008.131  per
l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno  2033,  euro  20.740.733  per
l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno  2035,  euro  21.565.201  per
l'anno 2036, euro 21.996.488  per  l'anno  2037,  euro  22.299.409  a
decorrere dall'anno 2038. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno  2024,  euro  367.080
per l'anno 2025, euro 469.000  per  l'anno  2026,  euro  570.920  per
l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, euro 567.840  a  decorrere
dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per
euro 325.160 per  l'anno  2024  e  euro  672.840  annui  a  decorrere
dall'anno  2025,  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e  speciali
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 18
 
     Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidita'
        e altre disposizioni in materia di enti territoriali
 
  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono
soppresse,  le  parole:  «rendiconto  2022»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «rendiconto 2023» e le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    c) al comma 6-quinquies,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2023»,   le   parole:
«dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;
    d) al comma 6-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Il comma 6-quinquies si  applica,  altresi',  agli  enti  locali  in
occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione  del
rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma
11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il
31 dicembre 2024.».
  2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di
cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
e' ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8  marzo  2023  nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le  regioni  a
statuto ordinario regolano in via  definitiva  i  reciproci  rapporti
finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle
perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19
secondo le modalita'  previste  nel  medesimo  Accordo.  Rispetto  ai
suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non  sono  tenute  ad
effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli  previsti
dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge  del  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n.  77,  e  lo  Stato  non  e'  tenuto  a  ulteriori  forme  di
compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
  4. Le  risorse  ricevute  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  in
attuazione del comma 3  sono  vincolate  al  ripiano  anticipato  del
disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi
delle aziende del servizio sanitario regionale.
                               Art. 19
 
          Disposizioni in materia di trattamenti accessori
 
  1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori  del  personale
del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  143,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  55  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre
2021, n.  234.  La  consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del
personale delle aree di cui  al  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale del Comparto funzioni  centrali  per  il
triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca  di
cui  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementato di  2
milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno  2024
e  3  milioni  di  euro   a   decorrere   dall'anno   2025   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro  del
personale  appartenente  ai  ruoli  non   dirigenziali   dell'Agenzia
nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  di  cui  al
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per  il
triennio 2019-2021, e' incrementata, a decorrere dall'anno  2023,  di
2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3.  Fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   7,   comma
31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
le risorse finanziarie  afferenti  la  contrattazione  del  personale
proveniente  dalle  soppresse  Agenzia  autonoma  per   la   gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per
la  pubblica  amministrazione  locale  confluite,   anche   ai   fini
dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del  citato  decreto-legge
n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione  integrativa
del  personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   del   Ministero
dell'interno possono essere destinate, con i criteri e  nella  misura
previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa,   al
predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna  delle
amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies,
del decreto-legge n.  78  del  2010.  .  In  caso  di  riduzione  del
personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui
al periodo precedente confluiscono  per  la  parte  corrispondente  a
favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.
  4. A decorrere dall'anno 2023 al  personale  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  appartenente  alle  aree  previste   dal   sistema   di
classificazione professionale ad  essi  applicabile  e'  riconosciuta
l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti  al  personale
del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate
secondo i criteri stabiliti dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  2019-2021  -  comparto  Funzioni  centrali.  Per  lo   stesso
personale e con  la  decorrenza  di  cui  al  precedente  periodo  il
differenziale stipendiale previsto dall'articolo  52,  comma  4,  del
citato contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  e'  rideterminato
considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione
spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste
alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234.
  5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione»  a  «della
didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto  di
quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.
  6. A decorrere dall'anno 2023 la quota  del  trattamento  economico
fondamentale  di  cui  all'articolo  28  del   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento
annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi  degli  oneri  riflessi  a
carico  dell'amministrazione.  Con   la   medesima   decorrenza,   la
corrispondente quota rientra nella  disponibilita'  del  Fondo  unico
della Presidenza, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente
comma non si  estendono  alle  categorie  di  personale  a  cui  sono
riconosciuti i trattamenti economici accessori  del  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  fatta  eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  7. Ferma restando la costituzione del fondo  per  il  finanziamento
della retribuzione di posizione  e  di  risultato  del  personale  di
livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative
e contrattuali di riferimento, anche in relazione a  quanto  previsto
dall'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  al
fine di assicurare adeguati livelli di  valorizzazione  del  medesimo
personale, il predetto fondo e' incrementato,  in  deroga  ai  limiti
stabiliti dall'articolo 23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e  a  decorrere
dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi  a
carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma
non si estendono alle categorie di personale a cui sono  riconosciuti
i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, fatta  eccezione  per  il  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 303.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495  per
l'anno  2023  e  a  euro  3.862.482  a  decorrere   dall'anno   2024,
comprensivi degli effetti indotti sul personale di  cui  all'articolo
9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
                               Art. 20
 
           Disposizioni per la funzionalita' del Ministero
                    dell'economia e delle finanze
 
  1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1,  2  e
2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  quelli  di  cui
all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16  giugno  2022,  n.
68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022,  n.  108,
nonche'  quelli  riferiti  alle  attivita'  di  audit  dei  programmi
cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel
caso in cui le procedure di nomina sono avviate  prima  dell'adozione
del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  purche'  in
conformita' ai  compiti  e  all'organizzazione  del  Ministero  e  in
coerenza con le predette disposizioni.
  2.  Al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  alle  disposizioni
contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  9,  comma  10,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi  7
e 11, del decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi  1-ter  e
1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.  68,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  adeguata  in  misura
corrispondente  alle  autorizzazioni  ad   assumere   ivi   previste.
Dall'attuazione del presente comma  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  3. All'articolo 1,  comma  728,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  le  parole  «Ministro  dell'interno»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole «, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,» sono soppresse.
                               Art. 21
 
        Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale
        e di esclusione opzionale del massimale contributivo
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda  di  cui  al
primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o  entro
dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni  caso,  gli  effetti  delle
procedure attivate ai sensi dell'articolo 116,  commi  8  e  9  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio  2023  all'entrata  in
vigore del presente provvedimento.
                               Art. 22
 
      Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
             della Presidenza del Consiglio dei ministri
 
  1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e  monitoraggio
nei confronti di enti pubblici, a fronte dei  contributi  concessi  e
degli interventi  finanziati,  nonche'  per  garantire  il  controllo
analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri  opera,  con
relativo  incremento  della  dotazione  organica  del  personale   di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un  contingente
di  personale  non  dirigenziale  di  dieci  unita'  equiparato  alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto,  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine e'
autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per  l'anno  2023  e  di
euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge  8  luglio  2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «tre  membri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque membri»;
    b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di  cui
e' componente e svolge le funzioni di amministratore  delegato»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «e   presiede   il   consiglio    di
amministrazione di cui e' componente»;
    c)   il   quarto   periodo   e'    sostituito    dai    seguenti:
«L'amministratore delegato  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente  in  materia  di  sport,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono  nominati,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti,  uno  dal  Ministro  della
salute, uno dal  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  uno  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca».
  3. I componenti del consiglio di  amministrazione  in  carica  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  cessano   con
l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2,  lettera
c).
  4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici  previsti
dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  dal  fondo
sviluppo e coesione  e  da  tutti  gli  altri  fondi  di  provenienza
nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata
a   fornire   supporto   tecnico   operativo   alle   amministrazioni
interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli
d'intesa.
  5. Al  fine  di  assicurare  il  rafforzamento  delle  funzioni  di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle  politiche  e  degli
interventi adottati dal Governo in favore  della  famiglia,  anche  a
sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia
di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia  e
della pedopornografia, anche on line, lotta  al  cyberbullismo  e  di
attuazione e implementazione dell'assegno unico e  universale  per  i
figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non piu' di tre
uffici, inclusa la Segreteria  tecnica  di  cui  all'articolo  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108,  e  in
non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata
la  medesima  Segreteria  tecnica.  Contestualmente,   la   dotazione
organica dei ruoli della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'
incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato  1
al presente decreto.
  6.  Presso  il  Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del
Consiglio    dei    ministri    e'    istituita    una     segreteria
tecnico-amministrativa, composta da un contingente  di  personale  in
possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un
adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti  istituzionali
in materia di contrasto al  dissesto  idrogeologico  attribuiti  alla
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. Il contingente di cui al comma 6, e' cosi' composto:
    a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
    b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con corrispondente  incremento  della  dotazione
organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei
ministri.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine e'
autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per  l'anno  2023  e  di
euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri che  modifica  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288,  sono  adottati  i
decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport,  del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento  Casa
Italia.
  9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  del  comparto  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018,
il Fondo unico della Presidenza  continua  a  essere  alimentato  dai
risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma non derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti  dall'articolo
23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
                               Art. 23
 
Disposizioni per la funzionalita' del servizio fitosanitario centrale
  del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
  foreste,  per  l'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione   e   la
  trasformazione fondiaria  in  Puglia,  Lucania  ed  Irpinia  e  per
  l'imprenditoria giovanile in agricoltura.
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Il Servizio  fitosanitario  centrale  dispone  di  addetti,
adeguatamente qualificati ed  esperti,  nell'ambito  della  dotazione
organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste e del Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo  svolgimento
dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla  dotazione  di  cui
all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti  ambiti
di competenze:
        a)  predisposizione  e  adozione  degli  atti  del   Comitato
fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria;
        b)  funzionamento   del   Segretariato   per   le   emergenze
fitosanitarie;
        c) coordinamento dei controlli all'importazione;
        d)  coordinamento  dei  controlli   alla   certificazione   e
commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi,  vite,
ortive e ornamentali;
        e)  coordinamento  dei  controlli   alla   certificazione   e
commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;
        f) coordinamento dei controlli all'esportazione  e  rimozione
delle barriere fitosanitarie all'export;
        g) formazione, audit e comunicazione;
        h) adempimenti connessi al settore dei prodotti  fitosanitari
e al loro uso sostenibile (PAN).».
    b) all' articolo 18:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.».
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della
natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,»  e  le
parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e»  sono
sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente  e  il
territorio ed e' titolo preferenziale».
    c) all'articolo 19:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1.  Gli  agenti  fitosanitari  sono  tecnici  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.».
      2) al comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «oppure  aver
conseguito un titolo di laurea in una  delle  seguenti  classi»  sono
inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche»  e  dopo  le  parole:
«L-32 Scienze e  tecnologie  per  l'ambiente  e  la  natura  e  LP-02
Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con»
e' sostituita dalle seguenti: «ed e' titolo preferenziale».
      d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE  MINIMA  PERSONALE  DEL
SFC», del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  19,  la  sezione
denominata «Indici» e' sostituita dalla seguente:
        «INDICI:
          1. Unita' per la predisposizione e  l'adozione  degli  atti
del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria:
          Sub-unita'  1.1:  Predisposizione  degli   atti   e   della
documentazione propedeutiche alle riunioni;
          Sub-unita' 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;
          Sub-unita' 1.3: Attivita' di Segreteria.
          2. Unita' per il  funzionamento  del  Segretariato  per  le
emergenze fitosanitarie:
          Sub-unita' 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure
fitosanitarie;
          Sub-unita' 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di
comunicazione;
          Sub-unita' 2.3: Organizzazione delle verifiche;
          Sub-unita' 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;
          Sub-unita' 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali.
          3.   Unita'   per   il    coordinamento    dei    controlli
all'importazione:
          Sub-unita' 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti  di  controllo
frontaliero e dei centri di ispezione,  verifica  e  aggiornamento  e
coordinamento delle attivita' in ambito nazionale;
          Sub-unita' 3.2: coordinamento  attivita'  istituzionali  in
ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.
          4.  Unita'  per  il  coordinamento   dei   controlli   alla
certificazione e commercializzazione e gestione della  disciplina  di
fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:
          Sub-unita' 4.1: Coordinamento controlli  ufficiali  per  il
passaporto delle piante e per i Piani di emergenza
          Sub-unita'  4.2:  Coordinamento   controlli   ufficiali   e
gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.
          Sub-unita'  4.3:  Coordinamento   controlli   ufficiali   e
gestione della disciplina della vite.
          5.   Unita'   per   il    coordinamento    dei    controlli
all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export:
          Sub-unita'  5.1:  Protocolli  di  esportazione  e   accordi
internazionali;
          Sub-unita' 5.2:  Procedure  di  controllo  e  redazione  di
manuali.
          6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione:
          Sub-unita'  6.1:  Predisposizione  e  organizzazione  delle
attivita' formative;
          Sub-unita' 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.
          Sub-unita' 6.3: Predisposizione piani  di  comunicazione  e
gestione Sistema informativo protezione delle piante.
          7.  Unita'  per  il  coordinamento   dei   controlli   alla
certificazione e  commercializzazione  e  gestione  della  disciplina
delle sementi:
          Sub-unita' 7.1: tenuta dei registri varietali e e  gestione
della disciplina delle sementi;
          Sub-unita'  7.2:  Coordinamento   controlli   ufficiali   e
certificazione delle sementi;
          8. Unita' per  gli  adempimenti  connessi  al  settore  dei
prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):
          Sub-unita' 8.1: art. 53 reg 1107/2010 e PAN;
          Sub-unita'  8.2:   Centri   di   saggio,   usi   minori   e
corroboranti.
    Attivita' amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.
    Al  fine  di  poter  svolgere  i  compiti  assegnati  si  ritiene
indispensabile prevedere  un  numero  di  unita'  di  personale  (AM)
impegnato nell'attivita' amministrativa stimato su  base  percentuale
rispetto al personale individuato per le unita' da 1 a 8
    Criterio: 30% personale FTE  rispetto  al  totale  del  personale
impegnato nelle Unita' da 1 a 8.».
  2. Al  fine  di  assicurare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento
idrico dei territori serviti  da  parte  dell'Ente  per  lo  sviluppo
dell'Irrigazione per la Puglia Lucania  e  Irpinia  (E.I.P.L.I.),  il
Commissario del  predetto  Ente,  e'  autorizzato  a  procedere  alla
stabilizzazione nella qualifica  ricoperta,  del  personale  a  tempo
determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure  concorsuali
conformi ai principi di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  abbia  maturato  i  requisiti  di  legge  richiesti
dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  vigente   dotazione
organica, previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. A tal fine e'  autorizzata
la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro  1.167.196  annui  a
decorrere dall'anno 2024, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste.
  3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in  agricoltura,
le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera  di  cui
all'articolo  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino
fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge  15  dicembre
1998, n. 441.
Capo II
Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle
associazioni e delle societa' a partecipazione pubblica

                               Art. 24
 
                    Riorganizzazione di Formez PA
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1) al comma 1:
        1.1) alla lettera a), dopo  il  numero  1),  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la  qualificazione
del  personale  preposto  all'incarico  di  responsabile  unico   del
procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), e'  inserito  il  seguente:
«2-bis) elaborare moduli formativi  destinati  al  personale  assunto
anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;
        1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole:  «,  in  particolare  per  i  comuni  fino  a  5.000
abitanti»;
      2) al comma 4-bis, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2020  e
fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le  parole:  «sulla
base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete  per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
    b) all'articolo 3:
      1)  al  comma  2,   le   parole:   «esperti   con   qualificata
professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione
e   dell'organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «tra   soggetti   con    qualificata
professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque
anni nel settore pubblico o privato e con  comprovata  esperienza  in
ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;
      2) al comma 3 le parole: «di cui tre designati dal Ministro per
la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui
due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo
stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari  europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR».
  2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi
del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  gli  organi  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
n. 6 del 2010 decadono.  A  decorrere  dalla  predetta  data  e  fino
all'insediamento dei nuovi organi, al  Capo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
altresi' attribuita la  funzione  di  commissario  straordinario,  da
svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto
dipartimento.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni   il   predetto
commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e
migliorarne la qualita' dei servizi resi,  modifica  lo  statuto,  il
regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura  interna
anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni  dalla
data di entrata in  vigore  dello  statuto  e  del  regolamento  sono
ricostituiti i nuovi organi.
                               Art. 25
 
       Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero
          del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.
 
  1. Il  Ministero  del  turismo  e'  autorizzato  a  costituire  una
societa' per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale  sociale
iniziale di 7 milioni di  euro,  avente  ad  oggetto  l'attivita'  di
supporto e promozione  dell'offerta  turistica  nazionale,  cosi'  da
potenziarne la attrattivita',  anche  attraverso  adeguate  forme  di
destagionalizzazione, diversificazione  dell'offerta,  valorizzazione
mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica,  nonche'
tramite la formazione specialistica degli addetti  ai  servizi  e  lo
sviluppo di un ecosistema digitale per la piu' efficiente e razionale
fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni  sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita  i
diritti dell'azionista.
  2.  ENIT  S.p.A.  costituisce  una  societa'  in  house  ai   sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  ed
e' sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo  del  Ministero  del
turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo,  il  Ministero
del turismo:
    a) assegna annualmente all'organo amministrativo  della  societa'
direttive  pluriennali  in  ordine   al   programma   di   attivita',
all'organizzazione,  alle  politiche  economiche,  finanziarie  e  di
sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
    b) effettua la pianificazione e  il  monitoraggio  delle  singole
iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e  dei  progetti
speciali autorizzati;
    c)  ha  diritto  ad  avere   dagli   amministratori   notizie   e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della societa';
    d) al fine di esercitare un'influenza determinante,  e'  titolare
di  poteri  di  indirizzo,  direttiva  e  controllo   nei   confronti
dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo
per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria  della
societa'.
  3. La societa' e' amministrata da un consiglio  di  amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente  e  uno
con funzioni di amministratore delegato. Il presidente  del  collegio
sindacale della societa' e' designato dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
  4. ENIT S.p.A. puo' stipulare convenzioni anche con le regioni e le
province autonome, che possono apportare  loro  risorse  al  capitale
della societa' tenuto conto del piano industriale  della  societa'  e
previa  autorizzazione  del  Ministero  del  turismo,  che   comunque
conserva il controllo e i poteri di direzione e  coordinamento  della
societa'.
  5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte  dei  conti
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. La societa' puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi  e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  6. Contestualmente alla costituzione  della  societa'  ENIT  S.p.A.
l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo e'  soppresso  e
le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A.  La  costituzione
della societa' ENIT S.p.A. e' disposta con decreto del  Ministro  del
turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Il  decreto  del  Ministro  del  turismo
determina scopi, patrimonio e organizzazione della societa',  nonche'
lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno  l'80  per  cento
del fatturato della societa' sia  effettuato  nello  svolgimento  dei
compiti ad essa affidati  dal  Ministero  del  turismo.  Fatto  salvo
quanto previsto al  comma  8,  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, come  risultanti  dalle  scritture  contabili,
nonche' tutte le relative  risorse  finanziarie  e  strumentali  sono
trasferiti al Ministero del turismo. A tale  fine,  il  Ministro  del
turismo nomina con proprio decreto un  commissario  liquidatore  che,
entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT  -  Agenzia
nazionale  del  turismo,  predispone  un  inventario  del  patrimonio
dell'ente  soppresso.  Il  Ministero  del  turismo,  con   successive
determinazioni,  assegna  alla  societa'  ENIT  S.p.A.   le   risorse
strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
  7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale  per  ciascun
esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il
presidente della societa' ENIT S.p.A., sono definiti:
    a) gli obiettivi specificamente  attribuiti  alla  societa'  ENIT
S.p.A.;
    b) le  modalita'  di  finanziamento  statale  da  accordare  alla
societa' ENIT S.p.A.;
    c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero del turismo
la conoscenza dei  fattori  gestionali  interni  alla  societa'  ENIT
S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
  8. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A., il
personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT -
Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto transita nella societa' ENIT S.p.A. in ragione delle
medesime  funzioni  esercitate  dall'ente,   con   mantenimento   del
trattamento economico complessivo in godimento.
  9.  All'articolo  7  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.  Ferma  l'operativita'  del  Segretariato  generale  per   il
coordinamento delle direzioni generali e dei  rapporti  con  l'Unione
europea e con gli organismi internazionali, la  pianificazione  e  la
programmazione   strategica,   il   monitoraggio   e   la    verifica
dell'attuazione e della gestione, mediante  tre  uffici  dirigenziali
non  generali,  le  competenti   articolazioni   amministrative   del
Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
      a)  politiche  delle  risorse  umane  e  relazioni   sindacali;
trattamento giuridico del personale  e  dei  collaboratori;  supporto
giuridico per gli affari di  competenza  delle  unita'  organizzative
preposte a compiti di gestione;
      b) controllo su enti,  associazioni  e  fondazioni  vigilati  e
finanziati; assistenza e tutela dei turisti;  formazione  e  carriere
professionali turistiche con i  connessi  poteri  di  accertamento  e
controllo; acquisti di beni e servizi e  gestione  degli  adempimenti
del responsabile unico del procedimento (RUP);
      c) promozione  turistica,  degli  investimenti  e  delle  altre
misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali;
gestione dei programmi cofinanziati da  fondi  di  coesione,  inclusa
l'integrazione  tra  programmi  regionali  e  nazionali   nell'ambito
turismo  e  di  progetti  di   innovazione,   anche   attraverso   la
partecipazione a programmi internazionali;
      d) in raccordo con  l'unita'  organizzativa  cui  competono  le
missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo  e  gestione
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle  infrastrutture
tecnologiche del Ministero, definizione e gestione  dell'architettura
delle banche dati  di  settore,  cura  della  sicurezza  dei  sistemi
informatici del Ministero, supporto tecnologico  e  informatico  alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e  servizi
per  le  materie  di  pertinenza;  elaborazione  dati  statistici  ed
economici nonche' coordinamento, in raccordo con  le  regioni  e  con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di
interesse  per  il  settore  turistico;  gestione  degli  adempimenti
economici e retributivi delle risorse umane».
  10. In relazione alla modifica  delle  funzioni  degli  uffici,  il
Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento  di
organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo  1.  Gli  incarichi
dirigenziali generali  e  non  generali  in  corso  decadono  con  la
conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1  a
10, pari a euro 7 milioni  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo.
                               Art. 26
 
                  Disposizioni per il funzionamento
          della Lega italiana per la lotta contro i tumori
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'implementazione  dell'attivita'  di
prevenzione oncologica  unitamente  all'attivita'  socio-sanitaria  e
riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro
552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 275, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  riconosciuto  in
favore della Lega italiana per la lotta contro  i  tumori  (LILT)  e'
destinata al potenziamento della struttura organizzativa  della  LILT
medesima.  A  tal  fine,  l'ente  e'  autorizzato,  per  il   biennio
2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e  ad  assumere,
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  un
contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico
di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari  e  tre
assistenti,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente.  La  dotazione  organica  e'  rideterminata  in
ventuno posizioni complessive, di cui un medico  di  I  livello,  due
professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e  un
operatore.
                               Art. 27
 
                       Fondazione Ugo Bordoni
 
  1. All'articolo  41  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto  periodo
sono  sostituiti  dai  seguenti:  «La  Fondazione  Ugo   Bordoni   e'
riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con  lo  scopo  di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e  l'alta
formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema  produttivo
nazionale, ed  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy. La Fondazione  e'  un  ente  finalizzato
alla ricerca,  all'innovazione  tecnologica  e  alla  prestazione  di
servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy  e  altre  amministrazioni  pubbliche  nella  soluzione
organica  ed  interdisciplinare   di   problematiche   di   carattere
scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio  connesse  alle   attivita'   del   Ministero   e   delle
amministrazioni  pubbliche.  Per  il  perseguimento   della   propria
missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e  valuta,  anche
utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero,  attivita'  di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di  telecomunicazioni
di nuova generazione, delle tecnologie emergenti,  dell'economia  dei
dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente
con altri enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  con  i  centri  di
competenza ad alta specializzazione e con la  rete  territoriale  del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in   Italy,   al   fine   di
razionalizzare le attivita'  legate  ai  processi  di  trasformazione
digitale,  canalizzare  le  risorse  sulla  base  della   domanda   e
massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La  Fondazione,
nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese
puo' instaurare rapporti con le  Universita',  con  enti  pubblici  e
privati, con le imprese, sia a livello nazionale che  internazionale.
La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca  finanziati
dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle  tecnologie  di
frontiera, pubblica su  riviste  scientifiche  di  settore  i  propri
risultati e partecipa a  convegni  e  conferenze  sia  nazionali  che
internazionali. La Fondazione, su  richiesta  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative
indipendenti, svolge  attivita'  di  ricerca  ed  approfondimento  su
argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita'
di collaborazione con il  Ministero,  con  le  altre  amministrazioni
pubbliche e con l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e
altre  Autorita'  amministrative  indipendenti  sono  stabilite,  nei
limiti  delle  disponibilita'   delle   amministrazioni,   attraverso
apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono
le condizioni anche economiche  cui  la  Fondazione  Ugo  Bordoni  e'
tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»;
    b) al comma 6 il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Lo
statuto, l'organizzazione e i ruoli  organici  della  Fondazione  Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza  con  le  attivita'  indicate  al
comma 5 e con la finalita',  prevalente  e  dedicata,  di  ricerca  e
assistenza tecnica di alto profilo  in  favore  del  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy,  di  altre  amministrazioni  pubbliche,
nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo  statuto,  da
approvare con decreto del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
Italy, disciplina  i  compiti  e  la  struttura  organizzativa  della
Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi  di
amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione  e  i
relativi poteri,  la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
controlli  di  gestione  e  di  risultato.  La  Fondazione  sostiene,
d'intesa con le universita',  l'attivazione  di  almeno  1  borsa  di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.».
  2. In conseguenza di quanto disposto al comma  1  il  Consiglio  di
amministrazione della Fondazione  Ugo  Bordoni  decade  trascorsi  30
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  si
procede al relativo rinnovo.
  3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 28
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
                               Art. 29
 
                       Disposizioni contabili
 
  1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 30
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 22 aprile 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                                           Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 2)
 
TABELLA A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
                                                (articolo 1, comma 3)
 
TABELLA B
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
                                    (articolo 15, comma 1, lettera a)
          Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
                              della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4
                                    (articolo 15, comma 1, lettera b)
          Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
                              della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5
                                    (articolo 15, comma 1, lettera c)
          Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
                              della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338
 
«Tabella A
CARRIERA DEI MEDICI
 
Medico, limitatamente alla frequenza del corso               
di formazione iniziale                                       130
Medico principale
 
=====================================================================
|Livello di|           | Posti di |                                 |
| funzione | Qualifica |qualifica |            Funzioni             |
+==========+===========+==========+=================================+
|          | Dirigente |          |                                 |
|          | generale  |          |                                 |
|C         |  medico   |    1     |Direttore centrale di sanita'    |
+----------+-----------+----------+---------------------------------+
|          |           |          |Consigliere ministeriale         |
|          |           |          |aggiunto; direttore di servizio  |
|          |           |          |della direzione centrale di      |
|          |           |          |sanita' e di ufficio di vigilanza|
|          |           |          |a livello centrale; Direttore di |
|          |           |          |ufficio di coordinamento         |
|          |           |          |sanitario interregionale;        |
|          | Dirigente |          |responsabile di attivita'        |
|          | superiore |          |complessa nell'ambito di uffici  |
|D         |  medico   |    11    |di particolare rilevanza.        |
+----------+-----------+----------+---------------------------------+
|          |           |          |Direttore di divisione o di      |
|          |           |          |ufficio equiparato nella         |
|          |           |          |direzione centrale di sanita';   |
|          |           |          |dirigente di ufficio sanitario   |
|          |           |          |periferico di particolare        |
|          |           | 36 (38 a |rilevanza e di ufficio di        |
|          |           |decorrere |vigilanza periferico; vice       |
|          |   Primo   |  dal 1°  |direttore di ufficio di vigilanza|
|          | dirigente | gennaio  |a livello centrale vice          |
|E         |  medico   |  2023)   |consigliere ministeriale.        |
+----------+-----------+----------+---------------------------------+
|          |           |          |Vice direttore di ufficio di     |
|          |           |          |rango divisionale o - di ufficio |
|          |           |          |equiparato; direttore di ufficio |
|          |  Medico   |          |sanitario periferico;            |
|          | superiore |          |coordinatore di attivita'        |
|          |Medico capo|   185    |sanitaria complessa.             |
+----------+-----------+----------+---------------------------------+
|          |           |  (195 a  |                                 |
|          |           |decorrere |                                 |
|          |           |  dal 1°  |                                 |
|          |           | gennaio  |                                 |
|          |           |2023, 200 |                                 |
|          |           |    a     |                                 |
|          |           |decorrere |                                 |
|          |           |  dal 31  |                                 |
|          |           | dicembre |                                 |
|          |           |  2025)   |                                 |
+----------+-----------+----------+---------------------------------+
 
 
CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI
 
Medico veterinario, limitatamente alla frequenza              
del corso di formazione iniziale                               5
Medico veterinario principale
 
=====================================================================
|Livello |             |           |                                |
|   di   |             | Posti di  |                                |
|funzione|  Qualifica  | qualifica |            Funzioni            |
+========+=============+===========+================================+
|        |    Primo    |           |Vice consigliere ministeriale   |
|        |  dirigente  |           |con funzioni di coordinamento   |
|        |   medico    |           |dell'attivita' medicoveterinaria|
|E       | veterinario |     1     |sul territorio                  |
+--------+-------------+-----------+--------------------------------+
|        |   Medico    |           |                                |
|        | veterinario |           |                                |
|        |  superiore  |           |Direttore di ufficio di medicina|
|        |   Medico    |           |veterinaria territoriale;       |
|        | veterinario |           |coordinatore di attivita' medico|
|        |    capo     |     7     |veterinarie complesse.          |
+--------+-------------+-----------+--------------------------------+
 
                                                                    »
 
                                                           Allegato 6
                                   (articolo 15, comma 15, lettera a)
                     Aggiunge la tabella D-bis al decreto legislativo
                                               21 maggio 2000, n. 146
 
«Tabella D-bis
(articolo 19-bis)
 
DOTAZIONE  ORGANICA  CARRIERA  DEI  MEDICI  DEL  CORPO   DI   POLIZIA
                            PENITENZIARIA
   

       =======================================================
       |   RUOLI   |     QUALIFICHE      |DOTAZIONE ORGANICA |
       +===========+=====================+===================+
       |           |                     |                   |
       +-----------+---------------------+                   |
       |           |DIRIGENTE SUPERIORE  |                   |
       |           |MEDICO               |         3         |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |                     |                   |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |PRIMO DIRIGENTE      |                   |
       |           |MEDICO               |        16         |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |                     |                   |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |MEDICO SUPERIORE     |                   |
       |           |MEDICO CAPO          |        32         |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |                     |                   |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |MEDICO PRINCIPALE    |                   |
       |           |MEDICO               |        51         |
       +-----------+---------------------+-------------------+
       |           |TOTALE               |        102        |
       +-----------+---------------------+-------------------+

   
                                                                    »
 
                                                           Allegato 7
                                   (articolo 15, comma 15, lettera a)
                     Aggiunge la tabella D-ter al decreto legislativo
                                               21 maggio 2000, n. 146
 
«Tabella D-ter
(articolo 19-bis)
 
Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di
      polizia e quelle del personale della carriera dei medici
 
=====================================================================
|                                              |   QUALIFICHE DEL   |
|                                              |   PERSONALE CHE    |
|QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI | ESPLETA ATTIVITA'  |
|                  DI POLIZIA                  |TECNICO-SCIENTIFICA |
+==============================================+====================+
| DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITENZIARIA  |        ---         |
+----------------------------------------------+--------------------+
|                                              |DIRIGENTE SUPERIORE |
| DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITENZIARIA |       MEDICO       |
+----------------------------------------------+--------------------+
|                                              |  PRIMO DIRIGENTE   |
|   PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA   |       MEDICO       |
+----------------------------------------------+--------------------+
|      DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA      |  MEDICO SUPERIORE  |
+----------------------------------------------+--------------------+
| DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITENZIARIA  |    MEDICO CAPO     |
+----------------------------------------------+--------------------+
|               COMMISSARIO CAPO               | MEDICO PRINCIPALE  |
+----------------------------------------------+--------------------+
|                 COMMISSARIO                  |       MEDICO       |
+----------------------------------------------+--------------------+
 
                                                                    »
 
                                                           Allegato 8
                                    (articolo 17, comma 1, lettera e)
                          sostituisce il Quadro X della Tabella 2 del
                             decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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