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decreto, 28/4/2023
Decreto 28/04/2023, recante Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
(GU n.100 del 29-4-2023)
decreto
Materia: servizi pubblici / disciplina

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 aprile 2023
Misure incentivanti in favore degli enti locali che  aderiscono  alle
riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici  locali  ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23  dicembre  2022,  n.
201.
(GU n.100 del 29-4-2023)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
                                  e
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
                           E LE AUTONOMIE
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
  Visto  il  regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,   2021/241,   che
istituisce il dispositivo per  la  ripresa  e  la  resilienza  e,  in
particolare, l'art. 22, che impone  agli  Stati  membri  di  adottare
tutte le misure  atte  a  garantire  che  l'utilizzo  dei  fondi,  in
relazione  alle  misure  sostenute  dal  predetto  dispositivo,   sia
conforme al diritto dell'unione e nazionale applicabile;
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
dal  Consiglio  dei  ministri  il  29  aprile  2021  trasmesso   alla
Commissione europea e la  proposta  di  decisione  della  Commissione
europea COM (2021) 344  final  del  22  giugno  2021,  relativa  alla
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del  Piano  per
la ripresa e la resilienza dell'Italia,  sulla  base  della  proposta
della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021;
  Visto     l'accordo,     denominato     Operational     Arrangement
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione  europea
e lo Stato italiano  il  22  dicembre  2021  ed  in  particolare  gli
allegati I e II;
  Viste le Milestone PNRR  M1C2-6  «Entrata  in  vigore  della  legge
annuale sulla concorrenza 2021» e M1C2-8 «Entrata in vigore di  tutti
gli strumenti attuativi per  l'effettiva  attuazione  e  applicazione
delle misure derivanti dalla legge annuale sulla  concorrenza  2021»,
nel cui contesto e' inserita la riformulazione della  disciplina  dei
servizi pubblici locali, nel contesto delle riforme PNRR;
  Visto in particolare che, nell'ambito delle c.d.  «condizionalita'»
previste dall'Allegato alla CID dell'8 luglio 2021, si  prevede  che,
nel riformare i servizi pubblici locali, «le norme e i meccanismi  di
aggregazione incentivano le unioni tra  Comuni  volte  a  ridurre  il
numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici,  collegandoli  ad
ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350.000 abitanti»;
  Visto l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina  l'organizzazione   territoriale   del   servizio   idrico
integrato, nonche' l'art. 172, comma 2,  del  decreto  medesimo,  che
prevede il subentro del gestore  del  servizio  idrico  integrato  ai
soggetti operanti all'interno del medesimo  ambito  territoriale,  al
fine di  garantire  il  rispetto  del  principio  di  unicita'  della
gestione;
  Visto l'art. 200 del decreto legislativo n. 152 del  2006  inerente
all'organizzazione territoriale del servizio  di  gestione  integrata
dei  rifiuti  attraverso  Ambiti  territoriali  ottimali  (ATO)   che
consente il superamento della frammentazione delle gestioni;
  Visto l'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1, del  PNRR,  per
la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  e
l'ammodernamento degli impianti esistenti, che  prevede  l'erogazione
di finanziamenti, in prima istanza, in  favore  di  enti  di  governo
d'Ambito territoriali ottimale operativi, per essi  intendendosi  gli
EGATO costituiti che  abbiano  gia'  provveduto  all'affidamento  dei
servizi di settore;
  Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  (ora
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) del  24  giugno
2022, n. 257, che ha adottato il Programma nazionale di gestione  dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 198-bis del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, che contiene, tra  le  altre,  «l'indicazione  dei  criteri
generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite  accordi
tra  regioni  ai   sensi   dell'art.   117,   ottavo   comma,   della
Costituzione»,  al  fine  di  razionalizzare  la  rete  impiantistica
nazionale;
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  9  agosto  2022,   n.   115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
che per il rafforzamento della governance della gestione del servizio
idrico integrato prevede poteri sostitutivi  in  capo  al  Presidente
della Regione e al Presidente del Consiglio dei ministri;
  Visto l'art. 22, del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
che,  nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni
impiantistici individuati dal PNGR e  dal  PNRR,  attribuisce  poteri
sostituivi al Presidente del Consiglio dei ministri, ove  l'autorita'
competente non provveda entro i termini prescritti;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  e,  in
particolare, l'art. 14, comma 5, concernente il divieto  di  soccorso
finanziario;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
successive modificazioni, che dispone, al comma 4, che «Ai fini dello
svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di
trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo  di
promuovere la piu' ampia partecipazione alle medesime,  articolano  i
bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto di procedure di gara e  di
contratti di  servizio,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  della
domanda e salvo eccezioni motivate da economie di  scala  proprie  di
ciascuna modalita'  e  da  altre  ragioni  di  efficienza  economica,
nonche' relative alla specificita'  territoriale  dell'area  soggetta
alle disposizioni di  cui  alla  legge  16  aprile  1973,  n.  171  e
successive  modificazioni.  Tali  eccezioni  sono  disciplinate   con
delibera  dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  ai  sensi
dell'art. 37, comma 2, lettera f) del decreto -legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, come  modificato  dal  comma  6,  lettera  a),  del  presente
articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari  l'Autorita'  puo'
prevedere eccezioni relative anche  a  lotti  comprendenti  territori
appartenenti  a  piu'  regioni,  previa   intesa   tra   le   regioni
interessate»;
  Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al
Governo in materia di servizi pubblici locali;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201  di  riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,  ai
sensi dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
  Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto  legislativo  n.  201  del
2022 che dispone che nelle citta' metropolitane, anche  nel  rispetto
delle  leggi  regionali,  e'  sviluppata  e  potenziata  la  gestione
integrata sul territorio dei servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli
impianti funzionali. A tal fine,  il  comune  capoluogo  puo'  essere
delegato  dai  comuni  ricompresi  nella   citta'   metropolitana   a
esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali
di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni;
  Visto il comma 2 dell'art. 5 del decreto  legislativo  n.  201  del
2022 che prevede che le regioni incentivano,  con  il  coinvolgimento
degli enti locali interessati, la  riorganizzazione  degli  ambiti  o
bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete  di  propria
competenza,  anche   tramite   aggregazioni   volontarie,   superando
l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente  su
scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala  o
di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3  dell'art.  5  del   decreto
legislativo n. 201 del 2022 che dispone che con decreto del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sono stabilite le misure incentivanti in  favore  degli  enti
locali che aderiscono alla riorganizzazione di cui ai commi  l  e  2,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
  Visti il comma 4 dell'art. 5 e il comma 1 dell'art. 9  del  decreto
legislativo n. 201 del 2022  in  cui  e'  previsto  che  le  province
esercitano   funzioni   di    supporto    tecnico-amministrativo    e
coordinamento in relazione ai provvedimenti e  alle  attivita'  nella
materia disciplinata dal presente decreto,  nonche'  le  funzioni  di
raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed  amministrativa
agli enti locali del territorio, in attuazione dell'art. 1, comma 85,
lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56;
  Considerato il comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo  n.  201
del  2022  che   prevede   che,   al   fine   di   contribuire   alla
razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore  dei
rifiuti, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul  rispetto
delle prescrizioni stabilite  dalla  disciplina  di  settore  per  la
definizione  del  perimetro  degli  ambiti  territoriali  e  per   la
costituzione degli enti di governo dell'ambito;
  Considerato il comma 3-bis dell'art. 172 del decreto legislativo n.
152 del 2006, che demanda all'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico il compito  di  presentare  alle  Camere  una
relazione sul rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dallo  stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, a carico delle
regioni, per la costituzione degli enti  di  governo  dell'ambito,  a
carico degli enti  di  governo  dell'ambito,  per  l'affidamento  del
servizio idrico integrato e a carico degli enti locali, in  relazione
alla partecipazione agli enti di  governo  dell'ambito  e  in  merito
all'affidamento in concessione d'uso  gratuito  delle  infrastrutture
del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio;
  Vista l'intesa della Conferenza unificata sancita nella seduta  del
27 aprile 2023;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                         Misure incentivanti
 
  1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno  aderito,  ai
sensi della normativa di settore vigente, alla  riorganizzazione  dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,  n.  201,
rispettando i livelli minimi previsti  per  legge,  anche  attraverso
aggregazioni volte a garantire il potenziamento,  l'operativita'  e/o
l'efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini  di
mobilita', fermi  restando  le  discipline  di  settore  nonche'  gli
incentivi di cui al  comma  2  dello  stesso  art.  5,  eventualmente
previsti  dalle  regioni  interessate,  assicurando  in   ogni   caso
l'assenza  di  duplicazioni,  sono  previste   le   seguenti   misure
incentivanti:
    a) nel caso  di  finanziamenti  a  carico  del  bilancio  statale
relativi  al  servizio  oggetto  di  aggregazione,   fermo   restando
l'ammontare complessivo degli stessi, introduzione  della  previsione
che  la  ripartizione  delle  risorse  preveda,  tra  i  criteri,  un
incremento percentuale a  favore  degli  enti  che  partecipano  alle
aggregazioni;
    b) riconoscimento di una  riserva  sino  al  10  per  cento,  nel
rispetto del vincolo di coesione  territoriale,  nelle  procedure  di
assegnazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate  a  carico   del
bilancio dello Stato per gli  interventi  a  titolarita'  degli  enti
locali  relativi  al  PNRR  per  attivita'  di   assistenza   tecnica
finalizzate all'efficace attuazione dei medesimi interventi  o  anche
inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027;
    c)  previsione  di  linee  progettuali  dedicate  nell'ambito  di
iniziative di rafforzamento della  capacita'  amministrativa  rivolte
agli enti locali e finanziate con  risorse  a  valere  sui  Programmi
comunitari 2021-2027 o  sui  relativi  Programmi  complementari,  nel
rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure previste dai
regolamenti europei  e  dall'Accordo  di  partenariato  con  l'Unione
europea;
    d) riconoscimento di una priorita' nell'accesso  alle  iniziative
di  supporto  tecnico  specialistico  per  il   rafforzamento   della
capacita'  amministrativa  degli  enti  locali  poste  in  essere  da
societa'  a  partecipazione  pubblica  sulla  base   di   accordi   e
convenzioni stipulate con le amministrazioni  centrali  dello  Stato,
senza oneri a carico degli enti locali;
    e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non  superiore
a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  non  oltre  le
economie di spesa conseguenti all'adesione alla riorganizzazione  dei
servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall'organo  di
revisione economico-finanziario, fermo  restando  il  rispetto  degli
equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto  dall'art.
23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con  riferimento
alle unita' di personale a tempo determinato assunte in  applicazione
della presente lettera, e' adeguato per  garantire  l'invarianza  del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,  del  Fondo  per  la
contrattazione integrativa;
    f) previsione, sentita l'Autorita' di regolazione dei  trasporti,
di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai  livelli  adeguati
di servizio di trasporto pubblico locale e  regionale  a  livello  di
ambito o lotto di riferimento;
    g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10
per cento rispetto ai criteri definiti nell'ambito del riparto di cui
al comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  fermo
restando il concorso complessivo di 150 milioni annui;
    h) considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della
spesa, dell'efficientamento  conseguente  alla  riorganizzazione  dei
servizi pubblici locali a rete;
    i)  possibilita'  di  ripianare  le  perdite  delle  preesistenti
societa' in presenza di un piano industriale del soggetto  risultante
dall'aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il  recupero
dell'equilibrio economico e finanziario.
  2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si  applicano  a  tutti
gli enti locali  aderenti  a  forme  aggregate  in  ambiti  o  bacini
ottimali anche se gia'  costituiti,  in  relazione  al  potenziamento
delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per
legge.
                               Art. 2
 
                      Obblighi di comunicazione
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  misure  incentivanti  di  cui
all'art. 1:
    a) le citta' metropolitane, entro trenta giorni  successivi  alla
chiusura di ciascun semestre,  comunicano  l'elenco  dei  comuni  che
hanno  delegato  al  comune  capoluogo  l'esercizio  delle   funzioni
comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
nonche' le eventuali variazioni successive;
    b) le regioni a statuto ordinario,  la  Regione  Siciliana  e  la
Regione Sardegna sono tenute a  comunicare,  in  caso  di  variazione
dell'organizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei  servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica di propria  competenza,
l'elenco degli enti locali coinvolti  nella  riorganizzazione,  entro
trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre;
    c) le province, entro trenta giorni successivi alla  chiusura  di
ciascun semestre, sono tenute a comunicare  l'elenco  degli  enti  di
governo, degli enti locali in essi coinvolti e dei  soggetti  gestori
dei servizi pubblici di rilevanza economica locale presenti nel  loro
territorio, nonche' le eventuali variazioni successive.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata  all'ANAC
e resa accessibile attraverso la piattaforma unica gestita  da  ANAC,
ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo  23  dicembre
2022, n. 201.
 
    Roma, 28 aprile 2023
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Giorgetti
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Piantedosi
 
                Il Ministro per gli affari regionali
                           e le autonomie
                              Calderoli
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 695

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