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decreto, 14/4/2023
decreto 14/04/2023, recante Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti loclali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
(GU n.100 del 29-4-2023)
decreto
Materia: enti locali / attivitą

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 aprile 2023
Individuazione delle misure relative al costo  della  notifica  degli
atti  degli  enti  locali  correlata  all'attivazione  di   procedure
esecutive e cautelari a carico del debitore.

Capo I
Disposizioni in materia di ripetibilitą delle spese di notifica

 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti
degli enti  locali  e  quelli  delle  successive  fasi  cautelari  ed
esecutive sono posti a carico del debitore;
  Visto l'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del  2019
il quale prevede, tra l'altro, che con decreto non regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono  individuate  le  misure
concernenti  il   costo   della   notifica   degli   atti   correlata
all'attivazione di procedure  esecutive  e  cautelari  a  carico  del
debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti  di
vendite  giudiziarie  e  i  diritti,  oneri  ed  eventuali  spese  di
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di  recupero,
nonche' le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che  nelle  more
dell'adozione  del  provvedimento,  con  specifico  riferimento  alla
riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le  tipologie
di spesa di cui ai decreti del Ministero delle  finanze  21  novembre
2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012;
  Visto l'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019  secondo  il
quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano  alle
province,  alle  citta'  metropolitane,  ai  comuni,  alle  comunita'
montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali,  di
seguito complessivamente denominati «enti»;
  Visto l'art. 52, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facolta' di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei  tributi  e
di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della  gestione
dei servizi pubblici locali;
  Visto  l'art.  26  del  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
concernente la Piattaforma per la notificazione digitale  degli  atti
della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma  402,  della
legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2,  lettera  c),  stabilisce
che   per   «amministrazioni»   devono   intendersi   le    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e,  limitatamente
agli atti emessi nell'esercizio di  attivita'  ad  essi  affidate  ai
sensi dell'art. 52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  i
soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e
4), del medesimo decreto legislativo;
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale 30 maggio 2022 sull'«individuazione dei costi  e
dei criteri e modalita' di ripartizione e ripetizione delle spese  di
notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26,  comma
14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»;
  Ritenuto che per la determinazione  della  misura  delle  spese  di
notifica si possa procedere a una rivalutazione  di  quelle  previste
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  settembre
2012 tenuto  conto  dell'incremento  dei  costi  applicati  da  Poste
Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio;
  Ritenuto  che  per  la  determinazione  della  misura  delle  spese
esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi
indicati nella tabella A allegata  al  decreto  del  Ministero  delle
finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi
registrati dall'indice  Istat-  indice  dei  prezzi  al  consumo  per
famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001  al  mese  di
dicembre 2021;
  Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese  per  le  procedure
esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori  a
euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere  applicato
un coefficiente di maggiorazione, graduato in  funzione  dell'entita'
del  credito,   atto   a   rappresentare   la   maggiore   onerosita'
riconducibile al corretto svolgimento di attivita' esecutive ai  fini
del recupero di crediti di rilevante importo;
  Considerato che oltre al rimborso  delle  spese  per  le  procedure
esecutive svolte  direttamente,  agli  enti  e  ai  soggetti  di  cui
all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n.  446  del
1997 compete anche il rimborso delle  spese  vive  sostenute  per  le
attivita' necessariamente svolte da soggetti esterni,  funzionalmente
connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da
rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base
di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;
  Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei  regolamenti  di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre
2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.
109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto
riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie  che
pertanto continuano a trovare applicazione in forza della  previsione
dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019;
 
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
 
                               Art. 1
 
                Ripetibilita' delle spese di notifica
 
  1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica  degli  atti
impositivi e degli atti  di  contestazione  e  di  irrogazione  delle
sanzioni e di sollecito, stabiliti in  applicazione  della  legge  20
novembre  1982,  n.  890,  quelle  derivanti  dall'esecuzione   degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art.  1,
commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le
spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita'  di  notifica
previste da specifiche disposizioni normative.
  2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la
piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale 30 maggio 2022.
                               Art. 2
 
                        Costo della notifica
 
  1. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  1,  ripetibile  nei
confronti del destinatario dell'atto  notificato,  e'  fissato  nella
misura unitaria di euro 7,83 per  le  notifiche  effettuate  mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per  le
raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante
l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55  per  le
notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge
20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per  i  solleciti  inviati  a
mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge  n.
160 del 2019.
  2. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  1,  escluse  quelle
relative alla traduzione degli atti,  ripetibili  nei  confronti  del
destinatario degli atti stessi, e' fissato nella misura  unitaria  di
euro 12,19 per le notifiche eseguite all'estero, ai  sensi  dell'art.
60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, degli articoli 37  e
77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dell'art. 142 del
codice di procedura civile, fatto salvo quanto diversamente  previsto
dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
                               Art. 3
 
                             Esclusioni
 
  1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti  istruttori
e di atti amministrativi alla  cui  emanazione  l'amministrazione  e'
tenuta su richiesta.
  2. E' esclusa, altresi', la ripetizione relativamente all'invio  di
qualsiasi atto mediante  comunicazione,  fatta  salva  l'applicazione
dell'art. 2, comma 1.
                               Art. 4
 
                             Decorrenza
 
  1. Le spese di cui al presente  Capo  si  applicano  per  gli  atti
emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva

                               Art. 5
 
              Misure del rimborso delle spese esecutive
                        a carico dei debitori
 
  1. E' approvata la tabella, riportata in allegato A, che  fa  parte
integrante del presente decreto, concernente la misura  del  rimborso
delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all'attivazione
di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 1,  comma  803,
lettera b), della legge n. 160 del 2019.
  2. Il valore riportato nella tabella in allegato A, rimborsa  tutti
i costi e gli  oneri  sostenuti  per  l'attivazione  delle  procedure
cautelari ed esecutive.
  3. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto  previsto
dal Capo I del presente decreto.
                               Art. 6
 
                    Coefficienti di maggiorazione
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione,  la
misura del rimborso  delle  spese  relative  alle  singole  procedure
esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto,  si
calcola prendendo per base l'importo complessivo del credito per  cui
si procede.
  2. Per l'esecuzione mobiliare il diritto a  percepire  il  rimborso
della spesa sorge all'atto in cui il funzionario  responsabile  della
riscossione si presenta per eseguire il  pignoramento,  anche  se  il
contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.
                               Art. 7
 
Rimborso  delle  spese  sostenute  per  le  attivita'  funzionalmente
  connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva
 
  1. Oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete  anche  il
rimborso delle spese vive, diritti  ed  oneri  sostenuti  per  quelle
attivita', riportate nella  tabella  in  allegato  B,  che  fa  parte
integrante  del  presente  decreto,  funzionalmente   connesse   allo
svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il  rimborso  di
tali spese spetta sulla base di atti  di  liquidazione  corredati  da
idonea documentazione.
  2. Per lo svolgimento delle attivita'  comprese  nella  tabella  in
allegato  B  la  liquidazione  del  relativo  rimborso  e'  calcolata
utilizzando i parametri forensi previsti dalle  tabelle  allegate  al
decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,  n.  55,  con  la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
  3. E', altresi', rimborsabile ogni ulteriore  ed  eventuale  spesa,
diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato
B, strettamente attinente  al  tentativo  di  recupero  coattivo  del
credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.
                               Art. 8
 
         Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari
 
  1. Le imposte di registro e quelle sugli  atti  giudiziari  sono  a
carico  dell'aggiudicatario  o  dell'acquirente   ove   sia   seguita
l'aggiudicazione o l'acquisto; in caso contrario  le  stesse  sono  a
carico del contribuente.
                               Art. 9
 
                             Decorrenza
 
  1. Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso  delle
spese relative agli atti emessi successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 10
 
              Annullamento o inesigibilita' del credito
 
  1. Nel caso di annullamento o  inesigibilita'  del  credito,  fatte
salve le diverse pattuizioni contrattuali,  al  soggetto  affidatario
spetta il rimborso delle spese a  carico  dell'ente  creditore  nella
misura  della  spesa  effettivamente  sopportata  e   addebitata   al
debitore.
                               Art. 11
 
         Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie
 
  1.  Gli  oneri  connessi  agli  istituti  di  vendite   giudiziarie
continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455,  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15
maggio 2009, n. 80, in forza dell'art.  1,  comma  803,  lettera  b),
della legge n. 160 del 2019.
                               Art. 12
 
         Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive
 
  1. Le misure previste  per  le  spese  di  notifica  e  per  quelle
esecutive di cui ai capi I e II possono essere aggiornate con cadenza
triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. L'aggiornamento e' effettuato ai sensi  dell'art.  1,  comma
803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
                               Art. 13
 
                            Pubblicazione
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 14 aprile 2023
 
                       Il direttore generale delle finanze: Spalletta

                         TABELLA ALLEGATO A
                           SPESE ESECUTIVE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                         TABELLA ALLEGATO B
         TABELLA ATTIVITA' SVOLTE SOGGETTE A RIMBORSO SPESE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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