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decreto legge, 4/5/2023
D.l. 04/05/2023, n. 48, recante Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
(GU n.103 del 4-5-2023)
decreto legge
Materia: lavoro / disciplina

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

  Vigente al: 5-5-2023  
Capo I
Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali»;
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  recante
«Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo  55,  comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»;
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e in  particolare  l'articolo
1, commi 318 e 321;
  Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  dicembre
2013, n. 159, recante «Regolamento  concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre  nuove
misure nazionali di contrasto alla poverta' e all'esclusione  sociale
delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di  formazione,  di
istruzione, di politica attiva, nonche' di inserimento sociale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di  infortuni  sul
lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema
di tutele, anche economiche, dei lavoratori;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   orientare
l'azione  di  Governo  in  materia  di  rafforzamento  dell'attivita'
ispettiva, per garantire il contrasto  alle  frodi  nell'applicazione
delle  nuove  misure  di  contrasto   all'esclusione   sociale,   per
implementare il sistema di controllo  in  materia  di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro e per una efficace lotta al  lavoro  sommerso  e  al
caporalato;
  Ritenuta infine la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
norme di regolazione della materia dei contratti e  dei  rapporti  di
lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro,  semplificare  le
procedure   contrattuali   e   risolvere   criticita'   in    materia
pensionistica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° maggio 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito,
dell'universita'  e  della  ricerca,  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e  i  giovani,
del turismo, della salute, per la pubblica  amministrazione,  per  la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita';
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                        Assegno di inclusione
 
  1. E' istituito, a decorrere dal  1°  gennaio  2024,  l'Assegno  di
inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla  poverta',  alla
fragilita' e all'esclusione sociale  delle  fasce  deboli  attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di  lavoro  e
di politica attiva del lavoro.
  2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico e di
inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi
e all'adesione a un  percorso  personalizzato  di  attivazione  e  di
inclusione sociale e lavorativa.
                               Art. 2
 
                             Beneficiari
 
  1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno  dei
componenti del nucleo  familiare,  a  garanzia  delle  necessita'  di
inclusione dei componenti di nuclei familiari con  disabilita',  come
definita ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5  dicembre  2013,  n.  159,  nonche'  dei
componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta'.
  2. I nuclei familiari di cui  al  comma  1,  devono  risultare,  al
momento della presentazione della richiesta e  per  tutta  la  durata
dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
    a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di  residenza  e
di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
      1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia  titolare  del
diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di  lungo  periodo,  ovvero  titolare  dello  status  di
protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251;
      2) al momento della presentazione della domanda,  residente  in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi  due  anni  in  modo
continuativo;
      3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai  componenti
del nucleo familiare che  rientrano  nel  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui al comma 4;
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
      1)  un   valore   dell'indicatore   di   situazione   economica
equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore  a
euro 9.360; nel caso di nuclei familiari  con  minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato  ai  sensi  dell'articolo  7  del  medesimo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
      2) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di cui al comma 4. Se  il  nucleo  familiare  e'
composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67  anni  ovvero
da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e  da  altri  familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la
soglia  di  reddito  familiare  e'  fissata  in  euro  7.560   annui,
moltiplicata secondo la medesima scala di  equivalenza.  Il  predetto
requisito anagrafico di 67 anni e'  adeguato  agli  incrementi  della
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed e' da  intendersi  come  tale  ovunque  ricorra  nel
presente  Capo.  Dal  reddito   familiare,   determinato   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  n.  159  del  2013,  sono   detratti   i   trattamenti
assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli  in  corso  di
godimento, che saranno rilevati  nell'ISEE,  da  parte  degli  stessi
componenti, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla
prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui  al  presente  articolo
sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in  corso  di
godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza
successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita',
fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di  ISEE  corrente.
Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non  si
computa quanto percepito  a  titolo  di  Assegno  di  inclusione,  di
Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o  regionali
di contrasto alla poverta'. I compensi di lavoro  sportivo  nell'area
del dilettantismo che,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non  costituiscono  base
imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000, sono inclusi nel valore  del  reddito  familiare  di  cui  al
presente  articolo  ai  fini  della  valutazione   della   condizione
economica del nucleo familiare;
      3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai  fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione di  valore  ai  fini  IMU  non
superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
      4) un valore del patrimonio mobiliare, come  definito  ai  fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
fino a un massimo di euro  10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro
1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti  massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente  in
condizione di disabilita' e di euro  7.500  per  ogni  componente  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri
indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni:
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque  titolo  o  avere  piena  disponibilita'  di
autoveicoli di cilindrata superiore  a  1600  cc.  o  motoveicoli  di
cilindrata superiore a 250 cc.,  immatricolati  la  prima  volta  nei
trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e  i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto
di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti  dal
Codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.
327;
    d) per il beneficiario dell'Assegno  di  inclusione,  la  mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione,
nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate  ai
sensi dell'articolo 444 e seguenti del  codice  di  procedura  penale
intervenute nei dieci anni precedenti  la  richiesta,  come  indicate
nell'articolo 8, comma 3.
  3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare  in
cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4,
risulta disoccupato a seguito di dimissioni  volontarie,  nei  dodici
mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni
per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del  rapporto  di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo  7
della legge 15 luglio 1966, n. 604.
  4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  2,
lettera b), numero 2), corrispondente  a  una  base  di  garanzia  di
inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari  a
1  ed  e'  incrementato,  fino  a  un  massimo  complessivo  di  2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti  in  condizione
di disabilita' grave o non autosufficienza:
    a) di 0,5 per ciascun altro  componente  con  disabilita'  o  non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    b) di 0,4 per ciascun altro componente con eta' pari o  superiore
a 60 anni;
    c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi
di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
    d) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
    e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo.
  5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale  carico  pubblico.  Non  sono  conteggiati  nella   scala   di
equivalenza  i  componenti  del  nucleo  familiare  nei  periodi   di
interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.
  6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo
familiare e' definito  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano
le seguenti disposizioni:
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella  stessa
abitazione;
    b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo  familiare,  come
definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come  definito  ai  fini
anagrafici, continuano a farne parte anche a  seguito  di  variazioni
anagrafiche,  qualora   continuino   a   risiedere   nella   medesima
abitazione.
  7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di  cui  al  comma  2,
lettera b), numero 2), non rilevano:
    a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
    b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
    c) le specifiche e  motivate  misure  di  sostegno  economico  di
carattere   straordinario,   aggiuntive   al   beneficio    economico
dell'Assegno di  inclusione,  individuate  nell'ambito  del  progetto
personalizzato  a  valere  su  risorse  del  comune   o   dell'ambito
territoriale;
    d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per
le  componenti  espressamente  definite   aggiuntive   al   beneficio
economico dell'Assegno di inclusione;
    e) le riduzioni nella compartecipazione  al  costo  dei  servizi,
nonche' eventuali  esenzioni  e  agevolazioni  per  il  pagamento  di
tributi;
    f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di  spese  sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
  8. I redditi e  i  beni  patrimoniali  eventualmente  non  compresi
nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta  del  beneficio  e
valutati a tal fine.
  9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di  ogni
strumento di sostegno al reddito per la  disoccupazione  involontaria
ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini  del
diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo,
gli emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto  previsto  dalla
disciplina dell'ISEE.
  10. Ai  soli  fini  del  presente  decreto,  la  continuita'  della
residenza  si  intende  interrotta  nella  ipotesi  di  assenza   dal
territorio italiano per un  periodo  pari  o  superiore  a  due  mesi
continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano
un periodo pari o superiore a quattro  mesi  anche  non  continuativi
nell'arco di diciotto  mesi.  Non  interrompono  la  continuita'  del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro  mesi
complessivi nell'arco di  diciotto  mesi,  le  assenze  per  gravi  e
documentati motivi di salute.
                               Art. 3
 
                         Beneficio economico
 
  1. Il beneficio  economico  dell'Assegno  di  inclusione,  su  base
annua, e' composto da una integrazione del  reddito  familiare,  come
definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000  annui,
ovvero di euro 7.560 annui se il  nucleo  familiare  e'  composto  da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di
eta' pari o superiore a  67  anni  e  da  altri  familiari  tutti  in
condizioni  di  disabilita'   grave   o   di   non   autosufficienza,
moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro   della   scala   di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.  Il  beneficio  economico
e', altresi', composto da una integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto
ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del  canone
annuo previsto nel contratto in locazione,  come  dichiarato  a  fini
ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero  di  1.800  euro
annui se il nucleo familiare e' composto da  persone  tutte  di  eta'
pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore
a 67 anni e da altri familiari tutti  in  condizioni  di  disabilita'
grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai  fini
del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), numero 2).
  2. Il beneficio e' erogato mensilmente per un periodo  continuativo
non superiore  a  diciotto  mesi  e  puo'  essere  rinnovato,  previa
sospensione di un mese, per periodi ulteriori di  dodici  mesi.  Allo
scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre  prevista  la
sospensione di un mese.
  3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura
come sussidio di sostentamento a  persone  comprese  nell'elenco  dei
poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
  4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque,  inferiore  ad
euro 480  annui,  fatto  salvo  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2.
  5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente  da  parte
di  uno  o  piu'   componenti   il   nucleo   familiare   nel   corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione,  il  maggior  reddito  da
lavoro percepito  non  concorre  alla  determinazione  del  beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro  lordi  annui.  Sono
comunicati  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   di
seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite  massimo
con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro  eccedente
la soglia concorre alla determinazione  del  beneficio  economico,  a
decorrere dal mese successivo a quello  della  variazione  e  fino  a
quando il maggior reddito non  e'  recepito  nell'ISEE  per  l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro  dipendente  e'  desunto
dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita'
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS  entro  trenta  giorni
dall'avvio della medesima secondo modalita'  definite  dall'Istituto,
che mette l'informazione a disposizione del  sistema  informativo  di
cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di  trenta  giorni
dall'avvio  della  attivita',  come  desumibile  dalle  comunicazioni
obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore  sia
stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto  che  tale
obbligo non e' ottemperato e comunque non oltre tre  mesi  dall'avvio
dell'attivita', decorsi i quali la prestazione decade.
  6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro  autonomo,  svolta
sia in forma individuale che di partecipazione, da  parte  di  uno  o
piu'  componenti  il  nucleo  familiare  nel  corso   dell'erogazione
dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS  entro  il  giorno
antecedente  all'inizio  della  stessa  a  pena  di   decadenza   dal
beneficio,  secondo  modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette
l'informazione  a  disposizione  del  sistema  informativo   di   cui
all'articolo 5. Il reddito e' individuato  secondo  il  principio  di
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le  spese
sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed  e'  comunicato  entro  il
quindicesimo  giorno  successivo  al  termine  di  ciascun  trimestre
dell'anno. A titolo  di  incentivo,  il  beneficiario  fruisce  senza
variazioni  dell'Assegno  di  inclusione  per   le   due   mensilita'
successive a quella di  variazione  della  condizione  occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il  beneficio  e'
successivamente aggiornato ogni trimestre  avendo  a  riferimento  il
trimestre precedente, e il reddito concorre per  la  parte  eccedente
3.000 euro lordi annui.
  7. In caso di partecipazione a  percorsi  di  politica  attiva  del
lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque
denominati, o di accettazione di offerte di lavoro  anche  di  durata
inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio  previsto  dal
presente articolo e' riconosciuta entro il limite  massimo  annuo  di
3.000 euro lordi.
  8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni
caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare
ogni variazione riguardante le condizioni e i  requisiti  di  accesso
alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio,
entro quindici giorni dall'evento modificativo.
  9. In caso  di  trattamenti  pensionistici  intervenuti  nel  corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione  reddituale
degli interessati e' corrispondentemente  aggiornata  ai  fini  della
determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei  casi
di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
  10. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un  mese  dalla
variazione, a pena di  decadenza  dal  beneficio,  una  dichiarazione
sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni  in
ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio
e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.
  11. Ai beneficiari dell'Assegno  di  inclusione  si  applicano  gli
obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.
                               Art. 4
 
         Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio
 
  1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con  modalita'  telematiche
all'INPS,  che  lo  riconosce,  previa  verifica  del  possesso   dei
requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo,  sulla  base
delle informazioni disponibili sulle proprie banche  dati  o  tramite
quelle  messe  a  disposizione  dai  comuni,  dal   Ministero   della
giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito,  dall'Anagrafe
tributaria, dal  pubblico  registro  automobilistico  e  dalle  altre
pubbliche  amministrazioni  detentrici  dei  dati  necessari  per  la
verifica dei  requisiti,  attraverso  sistemi  di  interoperabilita',
fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7. L'INPS informa  il
richiedente  che,  per  ricevere  il  beneficio  economico   di   cui
all'articolo  3,  deve  effettuare  l'iscrizione  presso  il  sistema
informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa  (SIISL),  secondo
quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di
attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione
dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle  agenzie
per  il   lavoro   e   agli   enti   autorizzati   all'attivita'   di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi
per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150. La richiesta puo'  essere  presentata  presso
gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo  2001,  n.  152.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a  quello  di
sottoscrizione, da parte del richiedente, del  patto  di  attivazione
digitale.
  3. Il  percorso  di  attivazione  viene  attuato  per  mezzo  della
piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio  automatico  dei
dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza
per l'analisi e  la  presa  in  carico  dei  componenti  con  bisogni
complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
  4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari
devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale.  Successivamente,  ogni  novanta  giorni,  i   beneficiari,
diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui  al  comma  5,  sono
tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o  presso  gli  istituti  di
patronato, per aggiornare la propria posizione. In  caso  di  mancata
presentazione, il beneficio  economico  e'  sospeso.  Alle  attivita'
previste dal presente comma si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. I servizi sociali effettuano una  valutazione  multidimensionale
dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione  di
un  patto  per   l'inclusione.   Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  6,  comma  4,  nell'ambito  di  tale  valutazione,   i
componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18  e  59  anni
attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per  la
sottoscrizione  del  patto  di   servizio   personalizzato   di   cui
all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato  e'  sottoscritto
entro sessanta giorni da  quando  i  componenti  vengono  avviati  al
centro  per  l'impiego.  Successivamente,  ogni  novanta  giorni,   i
beneficiari di cui al presente comma sono  tenuti  a  presentarsi  ai
centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso  di
mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso.
  6. L'avvio del  componente  del  nucleo  familiare  al  centro  per
l'impiego puo' essere modificato e adeguato  in  base  alle  concrete
esigenze di  inclusione  o  di  attivazione  lavorativa  o  formativa
dell'interessato.
  7. Le modalita' di richiesta della misura,  di  sottoscrizione  del
patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di
servizio  personalizzato,  nonche'  le  attivita'   di   segretariato
sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale
e di definizione e di adesione al progetto personalizzato  attraverso
il sistema informativo di  cui  all'articolo  5  e  le  modalita'  di
conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno
o piu' decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Agenzia
nazionale per le politiche  attive  del  lavoro,  di  seguito  ANPAL,
previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  da  adottarsi  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.
  8. Il beneficio economico e' erogato attraverso  uno  strumento  di
pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
In sede di prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del  termine
contrattuale,  l'emissione  della  Carta  di  inclusione  avviene  in
esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35,
lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente  alla
carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per  il  numero
delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione  del  beneficio.
In sede di nuovo affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero
delle carte deve comunque essere tale da garantire  l'erogazione  del
beneficio suddivisa  per  ogni  singolo  componente  maggiorenne  del
nucleo familiare che concorre alla definizione del  beneficio.  Oltre
che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti,
la Carta di inclusione permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di  effettuare
un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto  di
locazione.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  possono
essere individuate ulteriori esigenze  da  soddisfare  attraverso  la
Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi
di contante, fermo restando il  divieto  di  utilizzo  del  beneficio
economico  per  giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre
utilita'.
  10. La consegna della Carta di inclusione  presso  gli  uffici  del
gestore del  servizio  integrato  avviene  dopo  sette  giorni  dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
                               Art. 5
 
  Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi  personalizzati
per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni,  e  per  favorire  percorsi
autonomi di ricerca di lavoro e  rafforzamento  delle  competenze  da
parte  dei   beneficiari,   nonche'   per   finalita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
Sistema informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa  -  SIISL,
realizzato    dall'INPS.    Il    Sistema    informativo     consente
l'interoperabilita' di tutte le  piattaforme  digitali  dei  soggetti
accreditati al sistema sociale  e  del  lavoro  che  concorrono  alle
finalita' di cui all'articolo 1.
  2.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo  opera  la   piattaforma
digitale  dedicata  ai  beneficiari  dell'Assegno  di  inclusione.  I
beneficiari  della  misura  attivabili  al  lavoro,  secondo   quanto
previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione  sulla
piattaforma, accedono a informazioni  e  proposte  sulle  offerte  di
lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento  e  formazione,
progetti utili alla  collettivita'  e  altri  strumenti  di  politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
nonche' a informazioni sullo stato  di  erogazione  del  beneficio  e
sulle attivita' previste dal progetto personalizzato. La  piattaforma
agevola la  ricerca  di  lavoro,  l'individuazione  di  attivita'  di
formazione e rafforzamento delle competenze  e  la  partecipazione  a
progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una  parte  delle
esperienze educative e formative  e  delle  competenze  professionali
pregresse  del  beneficiario,  dall'altra  della  disponibilita'   di
offerte di lavoro, di corsi di formazione,  di  progetti  utili  alla
collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con  il
Ministro  dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  predisposto  un  piano
tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme  e  sono
individuate  misure  appropriate  e   specifiche   a   tutela   degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni
necessarie e  adeguati  tempi  di  conservazione  dei  dati.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso
specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a  controllo  o  a
partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo  per
la ricerca di personale.
  4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3,
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, dopo la lettera d-bis) e'  aggiunta  la  seguente:  ‹‹d-ter):
Piattaforma digitale per l'inclusione sociale  e  lavorativa  per  la
presa in carico e  la  ricerca  attiva,  implementata  attraverso  il
sistema  di  cooperazione  applicativa  con  i  sistemi   informativi
regionali del lavoro.».
  5. Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 6
 
     Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
 
  1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di  inclusione,  una
volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono  tenuti  ad
aderire  ad  un  percorso  personalizzato  di  inclusione  sociale  o
lavorativa. Il percorso viene definito  nell'ambito  di  uno  o  piu'
progetti finalizzati a identificare i bisogni  del  nucleo  familiare
nel suo complesso e dei singoli componenti.
  2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5,
primo periodo,  e'  effettuata  da  operatori  del  servizio  sociale
competente  del  comune  o  dell'ambito  territoriale  sociale.   Ove
necessario, la valutazione multidimensionale e' svolta attraverso una
equipe multidisciplinare definita dal servizio  sociale  coinvolgendo
operatori  afferenti  alla  rete  dei   servizi   territoriali,   con
particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la  formazione,  le
politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
  3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo,  viene
sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui  all'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.  Il  patto  di
servizio  personalizzato  puo'  prevedere  l'adesione   ai   percorsi
formativi  previsti  dal  Programma  nazionale  per  la  Garanzia  di
occupabilita'  dei  Lavoratori  (GOL),  di  cui  alla  Missione   M5,
componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
  4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva
a tutte le attivita' formative, di lavoro,  nonche'  alle  misure  di
politica attiva, comunque denominate,  individuate  nel  progetto  di
inclusione sociale e  lavorativa  di  cui  al  presente  articolo,  i
componenti del  nucleo  familiare,  maggiorenni,  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti  un
regolare corso di studi, e che  non  abbiano  carichi  di  cura  come
indicati al comma 5.
  5. I componenti con disabilita'  o  di  eta'  pari  o  superiore  a
sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a  un
percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo
o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto  dal  primo  periodo,
sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:
    a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di  pensione
diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;
    b) i componenti con disabilita', ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
    c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
    d) i componenti con carichi di  cura,  valutati  con  riferimento
alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre  o  piu'
figli minori di eta', ovvero di componenti il  nucleo  familiare  con
disabilita' o non autosufficienza come indicati nell'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159.
  6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli  enti
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117.  L'attivita'  di  tali  enti  e'   riconosciuta,   agevolata   e
valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di  specifici
accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale  o  di  ambito
territoriale sociale, gli operatori  del  servizio  sociale  e  delle
equipe    multidisciplinari     includono     nella     progettazione
personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del  Terzo
settore o presso i medesimi.
  7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato,
e la relativa  presa  in  carico  del  beneficiario  dell'Assegno  di
inclusione attivabile al lavoro, sia  effettuata  presso  i  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo
di cui all'articolo 5.
  8. I servizi per la definizione dei  percorsi  personalizzati  e  i
sostegni in essi  previsti  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.
  9. Nei limiti della quota residua  del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma  386,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  attribuita  agli  ambiti
territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi  e
i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, riferibili,  a  decorrere  dalla  data  di  istituzione
dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di  tale  misura.  A
tale fine,  e'  destinata  una  quota  residua  del  predetto  Fondo,
definita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. Per le finalita' di cui al comma 9, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota  residua
del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee  guida
per  la  costruzione  di  Reti  di  servizi  connessi  all'attuazione
dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
periodo sono definite, altresi', le modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio delle risorse trasferite.
  11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo
utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma
1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo le parole: «n. 285,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche',  a
decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per  la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,  comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».
  12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni
coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a  legislazione
vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse  finanziarie  di
cui al comma 9.
                               Art. 7
 
                              Controlli
 
  1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito
INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente
all'esercizio delle funzioni  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro,
contribuzione  e  assicurazione  obbligatoria,  nonche'  legislazione
sociale, compresa la  materia  della  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 149, dal personale  ispettivo  dell'INPS,  nonche'
dalla Guardia di finanza  nell'ambito  delle  ordinarie  funzioni  di
polizia  economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi   del   decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita'  di
vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che   comportano   la
decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di  violazione  in
materia di lavoro e  legislazione  sociale,  il  personale  ispettivo
dell'INL  e  la  Guardia  di  finanza  hanno  accesso  a   tutte   le
informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che  aggregata,
trattate dall'INPS,  gia'  a  disposizione  del  personale  ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui al presente
comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sentiti  l'INL,
l'INPS e il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati le  categorie  di  dati,  le  modalita'  di  accesso,  da
effettuare anche  mediante  cooperazione  applicativa,  le  misure  a
tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
  4. Al  fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di  inclusione,
che svolgono attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni
legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un  piano  triennale  di
contrasto  all'irregolare  percezione  dell'Assegno  di   inclusione,
contenente le misure  di  contrasto  e  la  strategia  dell'attivita'
ispettiva,  i  criteri  per  il  monitoraggio  dei  suoi  esiti,  gli
obiettivi  annuali   da   conseguire,   nonche'   le   modalita'   di
collaborazione  con  le  parti  sociali  e  con  le   amministrazioni
territoriali.
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.
                               Art. 8
 
     Sanzioni e responsabilita' penale, contabile e disciplinare
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine  di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  economico  di   cui
all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni.
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini  del  mantenimento  del
beneficio indicato al comma 1, e' punita con la reclusione da  uno  a
tre anni.
  3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  di
cui ai commi 1 e  2  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti
l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,
anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo  20-bis,
primo  comma,  numeri  1),  2)  e  3),  del  codice  penale,  nonche'
all'applicazione  con  provvedimento  definitivo  di  una  misura  di
prevenzione  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,   consegue,   di
diritto, l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'
tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito.  La
disposizione di cui al primo periodo si  applica  anche  in  caso  di
sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di
procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445,  comma
1-bis,  del  medesimo  codice.  La   decadenza   e'   comunicata   al
beneficiario dall'INPS.  Il  beneficio  non  puo'  essere  nuovamente
richiesto prima che siano  decorsi  dieci  anni  dalla  definitivita'
della sentenza oppure dalla revoca,  o,  comunque,  dalla  perdita  o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura  di
prevenzione.
  4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso  la
dichiarazione di cui al comma 16, e  comunque  quando  risulta  dagli
atti che  il  destinatario  del  provvedimento  giudiziale  gode  del
beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza  o  dall'applicazione  della  misura  di   prevenzione   con
provvedimento definitivo.
  5.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   comma   3,   quando
l'amministrazione erogante accerta  la  non  corrispondenza  al  vero
delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni   poste   a   fondamento
dell'istanza ovvero l'omessa o mendace  successiva  comunicazione  di
qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e  della
composizione   del   nucleo   familiare   dell'istante,   la   stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio.  A  seguito
della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione  di  quanto
indebitamente percepito.
  6. Il nucleo  familiare  che  percepisce  l'Assegno  di  inclusione
decade dal  beneficio  se  un  componente  del  nucleo,  tenuto  agli
obblighi di cui all'articolo 6:
    a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per  il
lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
    b) non sottoscrive il  patto  per  l'inclusione  o  il  patto  di
servizio personalizzato, di cui  all'articolo  4,  salvi  i  casi  di
esonero;
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque  denominate,
nelle quali e' inserito dai servizi per  il  lavoro,  secondo  quanto
previsto dal patto di servizio personalizzato,  ovvero  non  rispetta
gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso
personalizzato;
    d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di  lavoro
ai sensi dell'articolo 9,  relativamente  ai  componenti  del  nucleo
attivabili al lavoro;
    e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7,  8,
10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da  determinare
un beneficio economico maggiore;
    f) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare;
    g) viene trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita'  di  lavoro,
senza  aver  provveduto  alle   prescritte   comunicazioni   di   cui
all'articolo 3.
  7. Gli indebiti recuperati con le modalita' di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  al  netto  delle
spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati al «Fondo  per  il  sostegno  alla
poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma  321,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»
  8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal  beneficio,  l'INPS
dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione  di  cui
all'articolo 4, comma 8.
  9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio  puo'
essere richiesto da un componente il nucleo  familiare  solo  decorsi
sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
  10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema  informativo  di  cui
all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non
oltre  dieci  giorni  dalla  data  dalla  quale  ne  sono  venuti   a
conoscenza,  attraverso   il   medesimo   sistema   informativo,   le
informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui
al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema  informativo
SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli
eventuali  conseguenti  provvedimenti  di  revoca  o  decadenza   dal
beneficio.  Nei  casi  di  dichiarazioni  mendaci  e  di  conseguente
accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai
controlli e alle  verifiche  trasmettono  all'autorita'  giudiziaria,
entro dieci  giorni  dall'accertamento,  la  documentazione  completa
relativa alla verifica.
  11. I comuni sono responsabili  delle  verifiche  e  dei  controlli
anagrafici, attraverso l'incrocio delle  informazioni  dichiarate  ai
fini ISEE con quelle  disponibili  presso  gli  uffici  anagrafici  e
quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra  informazione  utile
per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci
al fine del riconoscimento del beneficio. I  comuni  provvedono  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  12. Il mancato o non corretto espletamento dei  controlli  e  delle
verifiche di cui al presente capo, nonche' la  mancata  comunicazione
dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla  revoca  o
alla  decadenza  dal  beneficio,   determinano   la   responsabilita'
amministrativo-contabile   del   personale   delle    amministrazioni
interessate, degli altri soggetti incaricati  e,  comunque,  preposti
allo svolgimento delle citate  funzioni,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di  cui  al  presente
comma  sono  altresi'  valutate  ai  fini   dell'accertamento   della
responsabilita' disciplinare dell'autore.
  13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ovvero  di
lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto  per
la formazione e il lavoro».
  14. Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e'
applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti
non definitivi di cui al  comma  3,  l'erogazione  del  beneficio  e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del
beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi
dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il
soggetto  non  e'  calcolato  nella  scala  di  equivalenza  di   cui
all'articolo 2, comma 4.
  15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati
con effetto non retroattivo,  rispettivamente,  dal  giudice  che  ha
disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso  la  sentenza
di  condanna  non  definitiva,  dal  giudice  che  ha  dichiarato  la
latitanza, dal giudice  dell'esecuzione  su  richiesta  del  pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto ovvero  dal  giudice  che  ha  disposto  la
misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
  16.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o  l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
  17. Ai fini della loro immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 14 e 15  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 5 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato.
  18.   La   sospensione   del   beneficio   puo'   essere   revocata
dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha  disposta,  quando   risultano
mancare, anche per motivi sopravvenuti,  le  condizioni  che  l'hanno
determinata. Ai fini del  ripristino  dell'erogazione  degli  importi
dovuti, l'interessato deve  presentare  domanda  al  competente  ente
previdenziale allegando la copia  del  provvedimento  giudiziario  di
revoca della sospensione della prestazione.
  19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 14 sono accantonate dall'INPS fino  al  momento  in  cui  viene
accertata la  quota  delle  stesse  comunque  spettante  ai  soggetti
interessati dal provvedimento di  revoca.  La  restante  parte  delle
risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnata   ai   capitoli   di   spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali violenti,  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206.
  20. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  7  e  19,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9
 
   Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione
 
  1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno  di
inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,
preso in carico dai servizi per il lavoro competenti,  e'  tenuto  ad
accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
    a) si riferisce a un rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
    b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o  a  tempo
parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
    c) la retribuzione non e' inferiore ai minimi salariali  previsti
dai  contratti  collettivi  di  cui  all'articolo  51   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    d) si riferisce a un contratto di  lavoro  a  tempo  determinato,
anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti  piu'
di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  5,
relativamente alla compatibilita' tra il  beneficio  economico  e  il
reddito da lavoro percepito,  se  l'offerta  di  lavoro  riguarda  un
rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei  mesi,  l'Assegno
di inclusione e' sospeso d'ufficio per  la  durata  del  rapporto  di
lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il  beneficio  continua  a
essere erogato per il periodo  residuo  di  fruizione,  nel  rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 3, e  quanto  percepito  non  si
computa ai fini della determinazione del reddito per il  mantenimento
del beneficio.
                               Art. 10
 
                              Incentivi
 
  1.  Ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari
dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto  di
apprendistato, e' riconosciuto, per  un  periodo  massimo  di  dodici
mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite
massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni   pensionistiche.   Nel   caso   di   licenziamento   del
beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato  nei  ventiquattro
mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro  e'  tenuto  alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni  civili,
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo.  L'esonero  e'  riconosciuto  anche  per  le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato nel limite massimo  di  ventiquattro  mesi,  inclusi  i
periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
  2.  Ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari
dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato o stagionale, pieno o  parziale,  e'  riconosciuto,
per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la  durata
del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite
massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile.
  3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente
al datore di lavoro che inserisce l'offerta  di  lavoro  nel  sistema
informativo SIISL.
  4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari  dell'Assegno
di inclusione,  alle  agenzie  per  il  lavoro,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e'  riconosciuto,  per  ogni
soggetto assunto a  seguito  di  specifica  attivita'  di  mediazione
effettuata mediante l'utilizzo  della  piattaforma  digitale  per  la
presa in carico e la ricerca attiva, un contributo  pari  al  30  per
cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
  5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo  settore
che, per statuto, svolgono tra le  attivita'  di  interesse  generale
quelle  di  cui  all'articolo  5  comma  1  lettera  p)  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese  sociali  che,  per
statuto, svolgono tra le attivita' di impresa di  interesse  generale
quelle previste all'articolo 2,  comma  1,  lettera  p)  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati  all'attivita'  di
intermediazione, e' riconosciuto, per ogni  persona  con  disabilita'
assunta a seguito dell'attivita' di mediazione  svolta  dai  predetti
enti, secondo quanto indicato nel patto di  servizio  personalizzato,
un contributo  pari  al  sessanta  per  cento  dell'intero  incentivo
riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo
pari all'ottanta per  cento  dell'intero  incentivo  riconosciuto  ai
datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del
contributo, il  patto  di  servizio  personalizzato  definito  con  i
servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo
periodo  assicurano,  per  il  periodo  di  fruizione  dell'incentivo
riconosciuto al datore di lavoro  ai  sensi  dei  commi  1  e  2,  la
presenza  di  una  figura  professionale  che  svolga  il  ruolo   di
responsabile dell'inserimento lavorativo. Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non esclude  il  riconoscimento  al  datore  di  lavoro
dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4,  lettera  b)
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  6.  Ai  beneficiari  dell'Assegno   di   inclusione   che   avviano
un'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa  individuale  o  una
societa' cooperativa entro i  primi  dodici  mesi  di  fruizione  del
beneficio  e'  riconosciuto  in  un'unica  soluzione   un   beneficio
addizionale pari a sei mensilita'  dell'Assegno  di  inclusione,  nei
limiti di 500 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made
in Italy.
  7. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
  8. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
  9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi  297  e
298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e  dall'articolo  13,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
                               Art. 11
 
              Coordinamento, monitoraggio e valutazione
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare  e
responsabile  del  monitoraggio   sull'attuazione   dell'Assegno   di
inclusione  e  predispone,  annualmente,  sentita  l'ANPAL  per   gli
interventi di competenza,  un  rapporto  sulla  sua  attuazione,  che
comprenda indicatori di risultato del programma,  da  pubblicare  sul
proprio sito istituzionale.
  2.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile della  valutazione  dell'Assegno  di  inclusione  e  del
coordinamento   dell'attuazione   dei   livelli   essenziali    delle
prestazioni sociali.
  3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del  lavoro
e delle politiche  sociali  provvede  anche  attraverso  il  Comitato
scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e  di
Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e
strumentali gia' previste a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la
cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della  protezione  e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma  10-bis  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.
  5. Al fine di promuovere  forme  partecipate  di  programmazione  e
monitoraggio  dell'Assegno  di  inclusione,   nonche'   degli   altri
interventi di contrasto alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  e'
istituito un Osservatorio sulle poverta', presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche  sociali,  a  cui  partecipano,  oltre  alle
istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui
al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del  Terzo
settore ed esperti. La composizione e le modalita'  di  funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Per la partecipazione  all'Osservatorio  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati.
                               Art. 12
 
               Supporto per la formazione e il lavoro
 
  1. Al fine di favorire l'attivazione nel  mondo  del  lavoro  delle
persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,  e'  istituito,
dal 1° settembre 2023, il Supporto per  la  formazione  e  il  lavoro
quale misura di attivazione al lavoro, mediante la  partecipazione  a
progetti  di  formazione,  di   qualificazione   e   riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento  al  lavoro  e  di
politiche attive del lavoro  comunque  denominate.  Nelle  misure  di
Supporto per la formazione e il lavoro  rientra  il  servizio  civile
universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per  lo
svolgimento del quale  gli  enti  preposti  possono  riservare  quote
supplementari  in  deroga  ai  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui  all'articolo  16,
comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle  misure
di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettivita'.
  2. Il Supporto per la formazione e il lavoro  e'  utilizzabile  dai
componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e  59  anni,
con un  valore  dell'ISEE  familiare,  in  corso  di  validita',  non
superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il  lavoro
puo'  essere  utilizzato  anche  dai  componenti   dei   nuclei   che
percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano  calcolati  nella
scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non  siano
sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il  Supporto
per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il  Reddito  e  la
Pensione di cittadinanza e  con  ogni  altro  strumento  pubblico  di
integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
  3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e
il lavoro con le modalita' telematiche di cui  all'articolo  4  e  il
relativo  percorso  di  attivazione   viene   attuato   mediante   la
piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio  automatico  ai
servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta,  l'interessato  e'
tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro e  ad  autorizzare  espressamente  la  trasmissione  dei  dati
relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per  il
lavoro e agli enti autorizzati all'attivita'  di  intermediazione  ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il  lavoro  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150.
  4. Il richiedente deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e  10,
rimanendo  fermo  l'obbligo  di   assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione e formazione  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.
  5. Il richiedente e' convocato presso il  servizio  per  il  lavoro
competente, per la stipula del patto di  servizio  personalizzato  di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
150, dopo la sottoscrizione del patto di  attivazione  digitale.  Nel
patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la
formazione e il lavoro deve indicare, con idonea  documentazione,  di
essersi  rivolto  ad  almeno  tre  agenzie  per  il  lavoro  o   enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli  articoli
4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura
di attivazione al lavoro. Il patto di  servizio  personalizzato  puo'
prevedere l'adesione ai servizi al lavoro  e  ai  percorsi  formativi
previsti dal Programma nazionale per la  Garanzia  occupabilita'  dei
lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5,  Componente  1,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
  6. A seguito della stipulazione del patto di  servizio,  attraverso
la piattaforma di cui all'articolo  5,  l'interessato  puo'  ricevere
offerte di lavoro,  servizi  di  orientamento  e  accompagnamento  al
lavoro, ovvero essere inserito in specifici  progetti  di  formazione
erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla  formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici  interprofessionali  e  da
enti  bilaterali.  L'interessato   puo'   autonomamente   individuare
progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli  indicati  al
primo periodo, ai quali essere ammesso e, in  tal  caso,  deve  darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5.
  7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma
6, e a progetti utili alla collettivita', per tutta la loro durata  e
comunque per un periodo massimo di dodici  mensilita',  l'interessato
riceve un beneficio economico,  quale  indennita'  di  partecipazione
alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile  di
350  euro.  Il  beneficio  economico  e'  erogato  mediante  bonifico
mensile, da parte dell'INPS.
  8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di  formazione  e
di  attivazione   lavorativa   indicate   nel   patto   di   servizio
personalizzato,  dando  conferma,  almeno  ogni  novanta  giorni,  ai
servizi competenti, anche in via telematica, della  partecipazione  a
tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma
7 e' sospeso.
  9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione  e  il  lavoro  si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo  1,  comma  316,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  10. Al Supporto per la formazione  e  il  lavoro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  5,  6,  7,  8,  9  e  10,
all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7,
e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.  Le  cause  di  decadenza  indicate
all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
  11. Con uno dei decreti di cui  all'articolo  4,  comma  7,  per  i
beneficiari del  Supporto  per  la  formazione  e  il  lavoro  e  dei
componenti  dei  nuclei   familiari   beneficiari   dell'Assegno   di
inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni  attivabili  al  lavoro,
sono individuate  le  misure  per  il  coinvolgimento,  nei  percorsi
formativi e di attivazione lavorativa, dei  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione  e  le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con  il  coinvolgimento
di  ANPAL  e  di  Anpal  Servizi  S.p.A.,  nell'ambito  di  programmi
operativi nazionali finanziati con  il  Fondo  Sociale  Europeo  Plus
nella programmazione 2021-2027.
  12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati  di
avanzamento,  criticita'  nell'attuazione   del   Supporto   per   la
formazione e il lavoro, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali individua le regioni e le province  Autonome  che  presentano
particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa  con  le
medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva  specifici
interventi  di  tutoraggio,  fermi  restando  i  poteri   sostitutivi
previsti dalla normativa vigente.
  13. Con uno dei decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  sono
definite le modalita' di trasmissione delle liste  di  disponibilita'
dei beneficiari dell'Assegno  di  inclusione,  del  Supporto  per  la
formazione e il lavoro, della NASPI e di  eventuali  altre  forme  di
sussidio o di misure per l'inclusione  attiva  alle  agenzie  per  il
lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003,  n.  276,  ai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   delle
attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo e ai  soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.
  14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.
                               Art. 13
 
           Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
 
  1. I percettori del Reddito di cittadinanza  e  della  Pensione  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
mantengono il relativo beneficio sino alla sua  naturale  scadenza  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni
di cui al citato decreto-legge n. 4 del  2019.  E',  altresi',  fatto
salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  per  i  rapporti  di  lavoro
instaurati entro il 31 dicembre 2023.
  2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando  quanto
previsto ai commi 313 e  314,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2023  i
soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura  di  politica
attiva, ivi inclusi corsi di  aggiornamento  delle  competenze  o  di
riqualificazione professionale anche  erogati  attraverso  tecnologie
digitali, o nelle attivita' previste per il  percorso  personalizzato
di  accompagnamento  all'inserimento  lavorativo   e   all'inclusione
sociale individuate dai servizi competenti ai sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
  3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data  in  cui
il beneficio e' stato concesso, per  i  fatti  commessi  fino  al  31
dicembre 2023.
  4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n.  197,
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «ad  eccezione  degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies
e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis,  12,  commi
da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
  5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e'
sostituito dal seguente: «313.  Nelle  more  di  un'organica  riforma
delle misure di  sostegno  alla  poverta'  e  di  inclusione  attiva,
nell'anno 2023, la misura del reddito di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli  da  1  a  3  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita'  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2023.  Il  limite  temporale  di  cui  al  primo
periodo non si applica per i percettori del Reddito  di  cittadinanza
che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in  carico
dai servizi sociali,  in  quanto  non  attivabili  al  lavoro.  Nelle
ipotesi di cui al  secondo  periodo,  i  servizi  sociali  comunicano
all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta  presa  in  carico,  ai
fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza  fino
al 31 dicembre 2023».
  6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al  cui
interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  minorenni  o  persone  con  almeno
sessant'anni di eta', non si  applica  il  limite  massimo  di  sette
mensilita' previsto dal  comma  313,  fermo  restando  il  limite  di
fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».
  7. In fase di prima applicazione,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  attivazione  per
l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e  lavorativa,  ulteriori
rispetto a quelle gia' previste per  i  beneficiari  del  reddito  di
cittadinanza,  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, l'inosservanza delle modalita' di attivazione da  parte  del
beneficiario del  Reddito  di  cittadinanza  comporta  l'applicazione
delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione
del presente comma  non  comporta  oneri  ulteriori  a  carico  della
finanza pubblica.
  8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno  di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi  di
cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa  complessiva  di  5.615,2
milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro  per  l'anno
2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno  2026,  5.883,6  milioni  di
euro per l'anno 2027,  5.933,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,
5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro  per
l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni
di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
    a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione  di  cui
agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma  6:  5.528,2  milioni  di
euro per l'anno 2024,  5.685,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni
di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di  euro  per  l'anno  2030,
5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2033;
    b)  per  i  relativi  incentivi  di  cui  all'articolo  10,   con
esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di  euro  per  l'anno  2024,
140,8 milioni di euro per l'anno 2025,  143,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027,  146,5  milioni  di
euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per  l'anno  2029,  149,4
milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e  154  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
    c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi  4  e
5: 8,7 milioni di euro per l'anno  2024,  9,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro
per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni  di
euro per l'anno 2029, 9,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno  2032
e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per
la formazione e il lavoro di  cui  all'articolo  12  e  dei  relativi
incentivi di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa  complessiva  di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025,  981,7  milioni
di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2
milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7  milioni  di  euro
per l'anno 2031, 606,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2032  e  606,6
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  ripartita  nei
seguenti limiti di spesa:
    a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il
lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro  per
l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027;
    b)  per  i  relativi  incentivi  di  cui  all'articolo  10,   con
esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro  per  l'anno  2024,
104,2 milioni di euro per l'anno  2025,  44,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027,  45,5  milioni  di
euro per l'anno 2028, 46  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  46,4
milioni di euro per l'anno 2030, 46,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e  47,8  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
    c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12,  comma  10:
6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2030.
  10. Ai fini della prosecuzione della  prestazione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023  cui  si  provvede  a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  1,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
  11. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  annuali  di  cui  ai
commi  8,  9  e  10,  l'INPS  accantona,  a  valere  sulle   relative
disponibilita',  all'atto  della  concessione   di   ogni   beneficio
economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari
alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i
medesimi  sono  erogati.  In  caso  di  esaurimento   delle   risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9  e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo  17,  comma
10, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni  dall'esaurimento  di  dette
risorse,  e'  ristabilita  la  compatibilita'  finanziaria   mediante
rimodulazione dell'ammontare  dei  benefici  economici,  incentivi  o
contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al  secondo
periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese. La  rimodulazione  dell'ammontare  dei  benefici  economici,
degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente  nei  confronti
delle  erogazioni  successive  all'esaurimento  delle   risorse   non
accantonate.
  12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni  dei  benefici
economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10  di
ciascun mese  la  rendicontazione  con  riferimento  alla  mensilita'
precedente delle domande accolte, dei relativi oneri,  nonche'  delle
risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo  le  indicazioni  fornite  dai  medesimi  Ministeri.   L'INPS
comunica tempestivamente al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che  l'ammontare
degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha  raggiunto  il
90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
  13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio  relativa  ai
benefici, agli incentivi e ai  contributi  concessi  ai  sensi  degli
articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero  emergere  economie  rispetto
alle somme stanziate per una o piu' tipologie delle misure  previste,
le stesse possono essere utilizzate, con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  per  finanziare  eventuali  esigenze
finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai  predetti
articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1,
2, 3, 4, 10 e 12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in
termini di residui, competenza e cassa.
  14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5  milioni  di
euro per l'anno 2023,  7.076,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro  per
l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di  euro  per  l'anno  2029,
6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.792,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2032  e  6.864,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
    a) quanto a 122,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
    b) quanto a 7.076,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  7.067,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro  per  l'anno
2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno  2027,  6.495,1  milioni  di
euro per l'anno 2028,  6.557,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,
6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  6.819,4
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla  poverta'  e
per l'inclusione attiva» di cui  all'articolo  1,  comma  321,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197;
    c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di
euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  43,0
milioni di euro per l'anno 2028, 43,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro  per
l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a  45,3  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.
  15. Dall'attuazione di quanto previsto  dal  presente  capo,  salvo
quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  alle   attivita'   previste
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di
sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonche' di
aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

                               Art. 14
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «presente
decreto  legislativo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi
di cui all'articolo 28;»;
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
    c) all'articolo 25, comma 1:
      1) dopo la lettera e)  e'  inserita  la  seguente:  «e-bis)  in
occasione delle visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di
idoneita';»;
      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in  caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei
soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti
destinatari della stessa.»;
    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
      «12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di
incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»;
    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta
la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle
disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per
l'utilizzo.»;
    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
      «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e
sicuro.»;
    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».
                               Art. 15
 
Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione
                      dell'attivita' ispettiva
 
  1. Al fine di orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di
evasione od omissione contributiva, nonche'  di  poter  disporre  con
immediatezza di tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e
definizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del
Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo  sono  altresi'  rese
disponibili  alla  Guardia  di  finanza  per  lo  svolgimento   delle
attivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione
od omissione contributiva.
  2. Le informazioni, i dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  attraverso  gli  atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. Alle attivita' previste dai commi  1  e  2,  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 16
 
Attivita' di vigilanza  nella  Regione  siciliana  e  nelle  province
                   autonome di Trento e di Bolzano
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  polizia  giudiziaria  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  rapporti  di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un  contingente
di personale ispettivo  adeguatamente  qualificato  che,  avvalendosi
delle strutture messe  a  disposizione  dall'INPS  e  dall'INAIL,  e'
impiegato  sul  territorio  della  Regione  siciliana  nonche'  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
                               Art. 17
 
Fondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in
  occasione delle attivita' formative e interventi di  revisione  dei
  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
 
  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli
studenti delle scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e
grado, anche privati, comprese le strutture formative per i  percorsi
di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a
seguito di infortuni occorsi, successivamente  al  1°  gennaio  2018,
durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro  delle  politiche  sociali,  un  Fondo   con   una   dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2  milioni  di
euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il
comma 784 sono aggiunti i seguenti:
    «784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano
triennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le
istituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il  docente  coordinatore  di
progettazione.
    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito
sono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio
qualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per
l'orientamento.
    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione  dei
rischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'  allegata  alla
Convenzione.».
  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «percorsi  di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza
maturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento e  l'eventuale  partecipazione  a  forme  di  raccordo
organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento»»;
    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
      «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento.»
                               Art. 18
 
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale
  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione
  terziaria professionalizzante e della formazione superiore
 
  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela
assicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per
l'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica  anche
allo  svolgimento  delle  attivita'   di   insegnamento-apprendimento
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e  formazione,  della
formazione   terziaria   professionalizzante   e   della   formazione
superiore.
  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo
4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, le seguenti categorie:
    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di
istruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di
docenza;
    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali;
    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'
ausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e  dei  percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti  delle
universita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli  eventi  verificatisi
all'interno dei luoghi di svolgimento delle  attivita'  didattiche  o
laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti  nell'ambito
delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e
nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni  gia'
indicate;
    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,
pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4  milioni  di  euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno  2025
si provvede ai sensi dell'articolo 44.
  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate
nell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva
spesa.
Capo III
Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di
lavoro

                               Art. 19
 
                       Fondo nuove competenze
 
  1.  Il  Fondo  nuove  competenze,  di  cui  all'articolo   88   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato,  nel  periodo  di
programmazione 2021-2027 della politica di  coesione  europea,  dalle
risorse rinvenienti  dal  Piano  nazionale  Giovani,  donne,  lavoro,
cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede  di
programmazione.  Al  finanziamento  del  Fondo  possono   concorrere,
altresi', le risorse del Programma  operativo  complementare  Sistemi
per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti  della
relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalita'
di gestione e controllo.
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono  finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del
citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le  intese  sono
volte  a  favorire   l'aggiornamento   della   professionalita'   dei
lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con  le
risorse del Fondo sono finanziati parte  della  retribuzione  oraria,
nonche'  gli   oneri   relativi   ai   contributi   previdenziali   e
assistenziali delle ore di lavoro destinate  ai  percorsi  formativi,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche  sociali  di  cui  all'articolo  11-ter,   comma   2,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
                               Art. 20
 
Dotazione del  fondo  per  la  fruizione  dei  servizi  di  trasporto
                              pubblico
 
  1. Le risorse del fondo previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei  limiti  dell'importo  di  euro
2.730.660,28, possono essere utilizzate per il  riconoscimento  della
spesa  per  i  servizi  di  cui  all'articolo  35,   comma   1,   del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  in  deroga  ai  limiti  previsti
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31  dicembre  2022
ed entro il 28 febbraio 2023.
                               Art. 21
 
              Fondo di rotazione di cui all'articolo 25
                della legge 21 dicembre 1978, n. 845
 
  1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  dopo  il
sesto comma, e'  inserito  il  seguente  :«Al  fine  di  favorire  il
completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, le risorse di  cui  al  sesto  comma  possono
essere destinate anche alla copertura delle spese che gli  organi  di
controllo  abbiano  dichiarato,  anche  in  misura  forfettaria,  non
rimborsabili  a  valere  sui  suddetti  programmi  cofinanziati   dal
bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto della  normativa
nazionale  vigente.  Restano  ferme  le   eventuali   responsabilita'
amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione  dei
fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto  comma  possono
essere, altresi', utilizzate  anche  a  copertura  di  oneri  per  il
supporto tecnico e operativo all'attuazione del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro
e formazione».
                               Art. 22
 
            Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale
 
  1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo  4,  comma  8,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in  fine  il
seguente periodo: «La maggiorazione  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al
momento  della  presentazione  della  domanda,  ove  l'altro  risulti
deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
  2.  Per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  le  risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli  oneri
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo  29  dicembre
2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro  per
l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026,  12,6  milioni  di
euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di  13,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  11,9
milioni di euro per l'anno 2025, 12,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro  per
l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2029 si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
                               Art. 23
 
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative  in  caso  di
           omesso versamento delle ritenute previdenziali
 
  1. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla  legge  11  novembre
1983, n. 638,  le  parole:  «da  euro  10.000  a  euro  50.000»  sono
sostituite dalle parole: «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte
l'importo omesso».
  2. Per le violazioni  riferite  ai  periodi  di  omissione  dal  1°
gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere  notificati,
in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello  dell'annualita'
oggetto di violazione.
                               Art. 24
 
            Disciplina del contratto di lavoro a termine
 
  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti:
      «a)  nei  casi  previsti  dai  contratti  collettivi   di   cui
all'articolo 51;
      b) in assenza delle previsioni di  cui  alla  lettera  a),  nei
contratti collettivi applicati in azienda, e  comunque  entro  il  30
aprile  2024,  per  esigenze  di  natura  tecnica,  organizzativa   o
produttiva individuate dalle parti;
      b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
    b) il comma 1.1. e' abrogato;
    c)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.   Le
disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai  contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche'  ai  contratti  di
lavoro a  tempo  determinato  stipulati  dalle  universita'  private,
incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici  di
ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione
ovvero enti privati di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della  stessa,  ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.
87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
                               Art. 25
 
  Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
    «1-quater: Fino al 31 dicembre  2023,  per  consentire  la  piena
attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese  che  occupano
piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti  di  espansione  di  gruppo
stipulati entro il  31  dicembre  2022  e  non  ancora  conclusi,  e'
possibile, con accordo integrativo in sede  ministeriale,  rimodulare
le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro  un
arco temporale di  12  mesi  successivi  al  termine  originario  del
contratto di espansione. Restano fermi  in  ogni  caso  l'impegno  di
spesa complessivo e il numero  massimo  di  lavoratori  ammessi  alle
misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario  contratto  di
espansione.».
                               Art. 26
 
      Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi
          di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio  1997  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Le
informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p)  e
r), possono essere comunicate al  lavoratore,  e  il  relativo  onere
ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o  del
contratto  collettivo,  anche  aziendale,  che   ne   disciplina   le
materie.».
    b) dopo il comma 6, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
della semplificazione  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il  datore
di lavoro e' tenuto a consegnare  o  a  mettere  a  disposizione  del
personale, anche mediante pubblicazione sul  sito  web,  i  contratti
collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali
regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».
  2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo  26  maggio  1997  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro
o il  committente  pubblico  e  privato  e'  tenuto  a  informare  il
lavoratore dell'utilizzo di sistemi  decisionali  o  di  monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni  rilevanti
ai fini della assunzione  o  del  conferimento  dell'incarico,  della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione
di  compiti  o   mansioni   nonche'   indicazioni   incidenti   sulla
sorveglianza, la valutazione, le prestazioni  e  l'adempimento  delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
    b) il comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  Gli  obblighi
informativi di cui al presente articolo non si applicano  ai  sistemi
protetti da segreto industriale e commerciale».
                               Art. 27
 
                 Incentivi all'occupazione giovanile
 
  1. Al fine di sostenere  l'occupazione  giovanile  e  nel  rispetto
dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati  e'  riconosciuto,  a
domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60
per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda  imponibile  ai  fini
previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal  1
giugno e fino al 31 dicembre  2023,  di  giovani,  qualora  ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)  che  alla  data  dell'assunzione  non  abbiano  compiuto   il
trentesimo anno di eta';
    b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi  o  di
formazione («NEET»);
    c)  che  siano  registrati  al  Programma   Operativo   Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con  l'incentivo  di
cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,comma  114,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, limitatamente al periodo di  applicazione  degli  stessi,  e
comunque nel rispetto dei limiti  massimi  previsti  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. In caso  di  cumulo  con  altra
misura, l'incentivo di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nella  misura
del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini
previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
  3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse,  anche  in
relazione alla ripartizione regionale, di  cui  al  comma  5  per  le
assunzioni con contratto a tempo  indeterminato,  anche  a  scopo  di
somministrazione   e    per    il    contratto    di    apprendistato
professionalizzante o di mestiere.  L'incentivo  non  si  applica  ai
rapporti di lavoro domestico.
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive  mensili.  La  domanda
per la fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa  attraverso  apposita
procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
fornire  una  specifica  comunicazione  telematica  in  ordine   alla
sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per  l'accesso
all'incentivo. A  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  secondo
periodo, in favore del richiedente opera una riserva  di  somme  pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al  richiedente  e'
assegnato un termine perentorio di sette giorni per  provvedere  alla
stipula del contratto di lavoro che da' titolo  all'incentivo.  Entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza  delle  risorse,  l'INPS  non  prende  piu'  in
considerazione ulteriori  domande  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso il proprio sito istituzionale.
  5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata per  80
milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno
2024 a  valere  sul  Programma  Nazionale  Giovani,  donne  e  lavoro
2021-2027,  nel  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilita'  e  delle
procedure del predetto programma. Con decreto adottato  da  ANPAL  si
provvede alla ripartizione regionale delle risorse di  cui  al  primo
periodo, che costituisce limite di spesa.
  6.  Nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  Sistemi   di
Politiche  Attive  per  l'Occupazione  2014-2020  e   del   Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL
e'  autorizzata  a  riprogrammare,   in   coerenza   con   le   spese
effettivamente sostenute e comunque nel  limite  di  700  milioni  di
euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e  da  162  a
167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo  restando  l'importo
complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021  e  2022,
di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo  1  della
predetta legge n. 178 del 2020.
                               Art. 28
 
        Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'
 
  1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali
dei giovani con disabilita' e il loro  diretto  coinvolgimento  nelle
diverse  attivita'   statutarie   produttive   e   nelle   iniziative
imprenditoriali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
apposito fondo finalizzato al  riconoscimento  di  un  contributo  in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,   delle   organizzazioni   di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  predetto
decreto  legislativo  n.  117  del  2017,  delle  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa  anagrafe,  per  ogni
persona con disabilita',  di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni,
assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il  31  dicembre
2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo
di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione  in
spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle
somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma  3,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020,  n.  77  e  versate  nel  predetto  anno  dalle
amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
  2. Le modalita' di ammissione, quantificazione  ed  erogazione  del
contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle  domande,
nonche' le procedure di  controllo  sono  definiti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per  le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 1° marzo 2024.
  3. Per le operazioni relative alla gestione del  fondo  di  cui  al
comma  1   e   all'erogazione   dei   contributi,   l'amministrazione
interessata procede  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  e  con
eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
  4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.
                               Art. 29
 
                Estensione della clausola di salvezza
 
  1. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
2017, n. 117,  dopo  le  parole:  «da  calcolarsi  sulla  base  della
retribuzione  annua  lorda»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  salve
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di  interesse
generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)».
                               Art. 30
 
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di  crisi
                    aziendale e riorganizzazione
 
  1. Per le aziende che abbiano  dovuto  fronteggiare  situazioni  di
perdurante crisi aziendale e di  riorganizzazione  e  che  non  siano
riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani  di
riorganizzazione  e  ristrutturazione  originariamente  previsti  per
prolungata indisponibilita'  dei  locali  aziendali,  per  cause  non
imputabili al  datore  di  lavoro,  su  domanda  dell'azienda,  anche
qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo,  in  continuita'  di
tutele   gia'   autorizzate,   di   cassa   integrazione    salariale
straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di  salvaguardare  il
livello occupazionale e il patrimonio  di  competenze  acquisito  dai
lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma  non
si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli  24  e  25
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di  euro
per l'anno 2024.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  della  relativa
spesa, informando con cadenza periodica il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio  emerga,  anche  in
via prospettica, il raggiungimento del limite  di  spesa  di  cui  al
primo periodo, non potranno essere piu'  accolte  ulteriori  domande.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13  milioni
di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno  2024  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 31
 
         Completamento dell'attivita' liquidatoria Alitalia
 
  1.  L'esecuzione  del  programma,  nei  termini  rivenienti   dalla
decisione della Commissione europea di  cui  all'articolo  79,  comma
4-bis, del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.
  2. A far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'  d'impresa
dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia
Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria,   che   potra'
intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti  i  compendi
aziendali  di  cui  al   programma   autorizzato,   l'amministrazione
straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria,
i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e
degli    oneri    di    struttura,    gestione    e     funzionamento
dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti
prededucibili dell'Erario e degli enti  di  previdenza  e  assistenza
sociale, dei crediti prededucibili oggetto di  transazione  ai  sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n.  270  e  dell'indennizzo  ai
titolari di titoli di viaggio, di voucher o  analoghi  titoli  emessi
dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli
effetti del comma 6  del  presente  articolo,  sono  prioritariamente
destinati al soddisfacimento in prededuzione  dei  crediti  verso  lo
Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati
illegittimi dalla Commissione europea.
                               Art. 32
 
          Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale
 
  1. In considerazione dell'incremento dei  volumi  di  dichiarazioni
sostitutive uniche (DSU) ai fini del  calcolo  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) connesso  anche  al  riordino
delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico
e universale previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.
230, nonche'  all'introduzione  di  nuove  misure  a  sostegno  delle
famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  l'anno
2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge  27
dicembre 2019,  n.  160,  e'  incrementato  di  30  milioni  di  euro
limitatamente   alle   attivita'    legate    all'assistenza    nella
presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi  centri  di
assistenza  fiscale  ai  sensi  dell'articolo  11,   comma   1,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti  a  favore  dei
centri  di  assistenza  fiscale  previsti  per  le  attivita'  legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere
dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di  cui  all'articolo  1,
comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo,  non  possono  essere  utilizzate  per
remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU  successive  alla
prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno  di
riferimento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.
                               Art. 33
 
       Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori
      ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico
 
  1. Allo  scopo  di  potenziare  la  capacita'  produttiva,  nonche'
incrementare le competenze del personale presso le unita'  produttive
dell'Agenzia Industrie Difesa, di  cui  all'articolo  48  del  codice
dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensita'  tecnologica
e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive
attraverso la  realizzazione  di  interventi  di  ammodernamento,  e'
autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un  contributo  di
euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024."
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
1, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 34
 
              Modifiche alla disciplina dei contributi
          per il settore dell'autotrasporto merci e persone
 
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti:
      «da destinarsi:
        a) quanto a 85 milioni  di  euro,  al  riconoscimento  di  un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 2) del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504.  Il  predetto  contributo  e'
riconosciuto nella misura  massima  del  28  per  cento  della  spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite
massimo di spesa indicato al precedente periodo, per  l'acquisto  del
gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro
5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle  predette  attivita',
al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto. Le eventuali  risorse  che  residuino  a
seguito del  riconoscimento  delle  istanze  avanzate  ai  sensi  dei
periodi precedenti, possono essere utilizzate per  il  riconoscimento
di un contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  nella  misura
massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo  trimestre
del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in
Italia esercenti le  attivita'  di  trasporto  indicate  all'articolo
24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. per  l'acquisto  del  gasolio  impiegato  in
veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per  l'esercizio
delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
        b) quanto a 15 milioni  di  euro,  al  riconoscimento  di  un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese che effettuano  servizi  di  trasporto  di  persone  su
strada resi ai sensi e per gli effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e'  riconosciuto
nella misura massima del 12  per  cento  della  spesa  sostenuta  nel
secondo semestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite  massimo  di
spesa indicato al precedente  periodo,  per  l'acquisto  del  gasolio
impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di  categoria  euro  5  o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle  predette  attivita',  al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto.»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e  b)
sono  utilizzabili   esclusivamente   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388.  Essi  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito d'impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con  altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione
che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita'  produttive,  non  porti  al  superamento  del  costo
sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31
dicembre 2023.»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle
procedure di concessione  dei  contributi,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  previsti,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli.».
  2. L'articolo  7  del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  e'
abrogato.
  3. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti:
      «503. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti
dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1), del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel  limite  di
200 milioni di euro per l'anno  2023,  un  contributo  straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella misura massima  del  12  per
cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022  per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di  categoria  euro  5  o
superiore utilizzati dai  medesimi  soggetti  per  l'esercizio  delle
predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.  Le  disposizioni
del presente comma si applicano nel rispetto della normativa  europea
in materia di aiuti di Stato. Ai  relativi  adempimenti  provvede  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
      «503-bis.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  503   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte  le
seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del
contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  previsto,
pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno   2023,   nonche'   alla
documentazione   richiesta,   alle    condizioni    di    revoca    e
all'effettuazione dei controlli».
                               Art. 35
 
Esonero  dal  versamento  del   contributo   per   il   funzionamento
             dell'Autorita' di regolazione dei trasporti
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  carburanti  e  dei   prodotti
energetici,  per  l'esercizio  finanziario  2023,   le   imprese   di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  non
sono tenute al versamento del contributo,  di  cui  all'articolo  37,
comma 6, lettera b), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di  euro
per  l'anno  2023,  alla   cui   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle  risorse  di  cui  al  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 36
 
             Disposizioni in materia di lavoro marittimo
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
contingente carenza di  marittimi  comunitari  e  per  consentire  la
prosecuzione delle attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'
territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed
insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto  ro-ro  e  ro-ro
pax,  iscritte  nel  registro  internazionale,  adibite  a   traffici
commerciali  tra  porti   appartenenti   al   territorio   nazionale,
continentale e insulare, anche  a  seguito  o  in  precedenza  di  un
viaggio  proveniente  da  o  diretto  verso  un  altro  Stato,   puo'
derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle  limitazioni
di cui all'articolo  1,  comma  5  e  articolo  2,  comma  1-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso  accordi
collettivi nazionali stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentativi a livello nazionale.
                               Art. 37
 
       Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
 
  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «10.000  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per  gli  utilizzatori
che operano nei settori dei congressi,  delle  fiere,  degli  eventi,
degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;
    b)  al  comma  14,  lettera  a),  dopo  le   parole:   «a   tempo
indeterminato» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  degli
utilizzatori che operano nei  settori  dei  congressi,  delle  fiere,
degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento  e
che hanno alle  proprie  dipendenze  fino  a  venticinque  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato».
                               Art. 38
 
          Disposizioni in materia di trattamento giuridico
               ed economico degli ex lettori di lingua
 
  1. All'articolo 11 della legge  20  novembre  2017,  n.  167,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti  la  procedura  e  i
criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l  a  titolo  di
cofinanziamento, nonche' gli obblighi a carico degli  Atenei  statali
partecipanti.».
    b) dopo il comma 2, sono inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Ciascun
Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate
nel decreto di  cui  al  comma  2.  La  mancata  partecipazione  alla
procedura  determina,  a  carico  dell'Ateneo  statale  inadempiente,
l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del  Fondo  di
Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per  cento
di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata  al  singolo
Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita' e della  ricerca  24
giugno  2022,  recante  Criteri  di   ripartizione   del   Fondo   di
Finanziamento  Ordinario  (FFO)  delle  Universita'  Statali  e   dei
Consorzi  interuniversitari  per  l'anno  2022,  Tabella  1,   Quadro
assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in
data 25 luglio 2022, al numero 1968.
    2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresi' i casi  di
decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte
degli  Atenei  statali  ammessi  al  cofinanziamento  degli  obblighi
imposti dal suddetto decreto, nonche' le modalita'  di  recupero  dei
fondi gia' erogati.».
  2. Il decreto di cui all'articolo  11,  comma  2,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, come modificato  ai  sensi  del  comma  1,  e'
adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
Capo IV
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione
fiscale

                               Art. 39
 
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
                             dipendenti
 
  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023  al  31  dicembre  2023
l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore,  determinato  ai
sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza  ulteriori  effetti
sul rateo di tredicesima. Resta ferma  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064  milioni  di
euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per  l'anno  2024,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 4.876 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per  l'anno  2023  e  a  232
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto,
a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e a 760 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e,  in  termini  di
indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a  180
milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.
                               Art. 40
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2023,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,
del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  concorrono
a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il
valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori
dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai
medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle
utenze  domestiche  del  servizio  idrico   integrato,   dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale.  I  datori  di  lavoro   provvedono
all'attuazione   del   presente   comma   previa   informativa   alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
  2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato
testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti  e
ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti  per  i  quali
non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
  3. Il limite di  cui  al  comma  1  si  applica  se  il  lavoratore
dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi  diritto  indicando
il codice fiscale dei figli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  142,2
milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
                               Art. 41
 
   Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale
 
  1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione  fiscale
di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197 e' incrementata di 4.064 milioni di  euro  per  l'anno  2024.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.
                               Art. 42
 
Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei
                               minori
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare  la  conciliazione
fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche   della
famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a  favore  dei  minori,
destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche
in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  finalizzate  al
potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi   socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione  educativa  e  ricreativa  che
svolgono attivita' a favore dei minori.
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  la  famiglia,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato, citta' ed autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:
    a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni,  ad
esclusione di quelli che espressamente manifestano,  annualmente,  di
non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto  dei  dati  ISTAT
relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento
della popolazione residente;
    b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  interventi
finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite  nel  caso  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
                               Art. 43
 
Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento  dei
                                costi
 
  1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,  nonche'  i  gettoni  di
presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
personale dipendente di cui al comma 471».
  2.   Nell'esercizio    dei    diritti    dell'azionista    inerenti
all'approvazione della politica di remunerazione di cui  all'articolo
123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero
dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine  di
assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto  vengano  adottate  strategie
dirette a:
    a) contenere i costi di gestione;
    b) privilegiare le componenti  variabili  direttamente  collegate
alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto  a  quelle
fisse;
    c) escludere  o  comunque  limitare  i  casi  e  l'entita'  delle
indennita'  e  degli  emolumenti   in   qualunque   modo   denominati
corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto  di
lavoro riconducibile alla volonta' del lavoratore e nei casi di  fine
mandato.
Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 44
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  4,
lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023,  184
milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025,
325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro  per  l'anno
2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro
per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a  210
milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025,
335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro  per  l'anno
2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro
per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
      «b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in  corso
alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  allo  0,60  per
cento;»;
      b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la  seguente:  «b-ter)  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento.».
  3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma,  del  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno
2023.
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40,  41,  42  e  dai
commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni  di
euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  317
milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026,
347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro  per  l'anno
2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro
per l'anno 2032 e 495 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2033, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per  l'anno
2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro
per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni  di
euro per l'anno 2030, 457  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  480
milioni di euro per l'anno  2032  e  521  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, si provvede:
    a) quanto a  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
    b) quanto a 551,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2024  mediante
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
    c) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
    d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno  2023,  in  termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
    e) quanto a 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2025
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    f) quanto a  0,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  minori   spese
derivanti dall'articolo 40;
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
  6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
le parole «105.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  in  100.000
milioni di euro per l'anno 2024 e  in  95.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di  euro
per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  in
95.314 milioni di euro per l'anno 2025».
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge
11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2023, n. 21.
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 45
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani
 
                                  Garnero  Santanche',  Ministro  del
                                  turismo
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Roccella, Ministro per la famiglia,
                                  la natalita' e le pari opportunita'
 
                                  Locatelli,    Ministro    per    le
                                  disabilita'
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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