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legge, 21/4/2023
LEGGE 21 aprile 2023, n. 49, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
(GU n.104 del 5-5-2023)
legge
Materia: lavoro / disciplina

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Disposizioni  in  materia  di   equo   compenso   delle   prestazioni
professionali.
(GU n.104 del 5-5-2023)
  Vigente al: 20-5-2023  


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
                             Definizione
 
  1. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la
corresponsione di un compenso proporzionato  alla  quantita'  e  alla
qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale,  nonche'  conforme  ai  compensi  previsti
rispettivamente:
    a) per gli avvocati, dal decreto  del  Ministro  della  giustizia
emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre
2012, n. 247;
    b) per i professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi,  dai
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo  1  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e,  successivamente,  con
cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui
al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad
oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230
del codice civile  regolati  da  convenzioni  aventi  ad  oggetto  lo
svolgimento, anche in forma associata o societaria,  delle  attivita'
professionali svolte in favore di  imprese  bancarie  e  assicurative
nonche' delle loro societa'  controllate,  delle  loro  mandatarie  e
delle imprese che nell'anno precedente al conferimento  dell'incarico
hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o
hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di  euro,  fermo
restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di
accordo  preparatorio  o  definitivo,  purche'  vincolante   per   il
professionista,  le  cui  clausole  sono  comunque  utilizzate  dalle
imprese di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi'  alle
prestazioni  rese  dai  professionisti  in  favore   della   pubblica
amministrazione e delle societa'  disciplinate  dal  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si  applicano,  in  ogni
caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di  societa'
veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti
della  riscossione.  Gli  agenti   della   riscossione   garantiscono
comunque, all'atto del conferimento dell'incarico  professionale,  la
pattuizione di compensi adeguati all'importanza  dell'opera,  tenendo
conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita'  della  prestazione
richiesta.
                               Art. 3
 
                Nullita' delle clausole che prevedono
                        un compenso non equo
 
  l. Sono nulle le clausole che non  prevedono  un  compenso  equo  e
proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei
costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le  pattuizioni  di
un compenso inferiore agli importi stabiliti  dai  parametri  per  la
liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli  ordini  o
ai collegi professionali, fissati  con  decreto  ministeriale,  o  ai
parametri determinati con decreto del  Ministro  della  giustizia  ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, per la professione  forense,  o  ai  parametri  fissati  con  il
decreto del Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
  2.  Sono,  altresi',  nulle   le   pattuizioni   che   vietino   al
professionista di pretendere acconti nel corso  della  prestazione  o
che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano
al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla
qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e
le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti
dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente  e
il professionista, che consistano:
    a)  nella  riserva  al  cliente  della  facolta'  di   modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
    b) nell'attribuzione al cliente della facolta'  di  rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto;
    c) nell'attribuzione al  cliente  della  facolta'  di  pretendere
prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire  a  titolo
gratuito;
    d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
    e) nella previsione di clausole che impongono  al  professionista
la  rinuncia  al  rimborso  delle  spese  connesse  alla  prestazione
dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
    f) nella previsione di termini di pagamento superiori a  sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
    g) nel caso  di  un  incarico  conferito  a  un  avvocato,  nella
previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore
del cliente, all'avvocato sia riconosciuto  solo  il  minore  importo
previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese  liquidate
siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla
parte, ovvero solo il minore  importo  liquidato,  nel  caso  in  cui
l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
    h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo  sostitutivo
di un altro precedentemente stipulato con  il  medesimo  cliente,  la
nuova disciplina in materia di  compensi  si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti nel  precedente  accordo,  anche
agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
    i) nella previsione che il compenso pattuito per  l'assistenza  e
la  consulenza  in  materia  contrattuale  spetti  solo  in  caso  di
sottoscrizione del contratto;
    l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente
o a  soggetti  terzi  compensi,  corrispettivi  o  rimborsi  connessi
all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi
di assistenza tecnica, servizi di formazione e di  qualsiasi  bene  o
servizio  la  cui  utilizzazione  o   fruizione   nello   svolgimento
dell'incarico sia richiesta dal cliente.
  3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge
ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi  contenuti  in
convenzioni internazionali delle quali siano parti  contraenti  tutti
gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  4. La nullita' delle singole clausole non comporta la nullita'  del
contratto, che rimane valido ed efficace per il  resto.  La  nullita'
opera solo a vantaggio del professionista ed e' rilevabile d'ufficio.
  5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento,
la predisposizione di un elenco di  fiduciari  o  comunque  qualsiasi
accordo che preveda un compenso inferiore ai  valori  determinati  ai
sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi
al tribunale competente per il luogo ove egli ha la  residenza  o  il
domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione  e  di
chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per  l'attivita'
professionale prestata.
  6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo  i  parametri
previsti dai decreti ministeriali di cui al  comma  1  relativi  alle
attivita'  svolte  dal  professionista,  tenendo   conto   dell'opera
effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista
di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui e' iscritto  il  parere
sulla congruita'  del  compenso  o  degli  onorari,  che  costituisce
elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza  e  sul  pregio
dell'attivita'  prestata,  sull'importanza,   sulla   natura,   sulla
difficolta' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del
cliente, sui risultati conseguiti, sul numero  e  sulla  complessita'
delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale  procedimento
il  giudice  puo'  avvalersi  della  consulenza  tecnica,   ove   sia
indispensabile ai fini del giudizio.
                               Art. 4
 
               Indennizzo in favore del professionista
 
  1. Il giudice che  accerta  il  carattere  non  equo  del  compenso
pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto
al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza
tra l'equo compenso  cosi'  determinato  e  quanto  gia'  versato  al
professionista. Il giudice puo' altresi'  condannare  il  cliente  al
pagamento di un indennizzo  in  favore  del  professionista  fino  al
doppio della differenza di cui  al  primo  periodo,  fatto  salvo  il
risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
                               Art. 5
 
                    Disciplina dell'equo compenso
 
  1. Gli accordi preparatori o definitivi, purche' vincolanti per  il
professionista, conclusi tra i professionisti e  le  imprese  di  cui
all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese
stesse, salva prova contraria.
  2. La prescrizione del  diritto  del  professionista  al  pagamento
dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa,  cessa
il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.
In caso di una pluralita' di prestazioni rese a seguito di  un  unico
incarico, convenzione, contratto, esito di gara,  predisposizione  di
un  elenco  di  fiduciari  o  affidamento  e  non  aventi   carattere
periodico,  la  prescrizione  decorre  dal  giorno   del   compimento
dell'ultima  prestazione.  Per  quanto  non  previsto  dal   presente
articolo, alle convenzioni di cui  all'articolo  2  si  applicano  le
disposizioni del codice civile.
  3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali  sono
aggiornati ogni due anni su proposta  dei  Consigli  nazionali  degli
ordini o collegi professionali.
  4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi  professionali  sono
legittimati  ad  adire  l'autorita'  giudiziaria  competente  qualora
ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in  materia  di  equo
compenso.
  5. Gli ordini  e  i  collegi  professionali  adottano  disposizioni
deontologiche  volte  a  sanzionare  la  violazione,  da  parte   del
professionista,  dell'obbligo  di  convenire  o  di  preventivare  un
compenso che  sia  giusto,  equo  e  proporzionato  alla  prestazione
professionale richiesta e determinato in applicazione  dei  parametri
previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonche' a sanzionare la
violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in
cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con  il
cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista,  che  il
compenso per la prestazione professionale  deve  rispettare  in  ogni
caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri  stabiliti  dalle
disposizioni della presente legge.
                               Art. 6
 
                       Presunzione di equita'
 
  1. E' facolta' delle  imprese  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
adottare modelli standard di convenzione, concordati con  i  Consigli
nazionali degli ordini o collegi professionali.
  2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al  comma  1  si
presumono equi fino a prova contraria.
                               Art. 7
 
       Parere di congruita' con efficacia di titolo esecutivo
 
  1. In alternativa  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  633  e
seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  il  parere   di
congruita'  emesso  dall'ordine  o  dal  collegio  professionale  sul
compenso o sugli onorari  richiesti  dal  professionista  costituisce
titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute  e  documentate,
se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e  se  il  debitore  non  propone  opposizione  innanzi
all'autorita' giudiziaria, ai sensi  dell'articolo  281-undecies  del
codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione
del parere stesso a cura del professionista.
  2.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  davanti  al  giudice
competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario  ha
sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere  di
cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile,  nelle
forme di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150.
                               Art. 8
 
              Prescrizione per l'esercizio dell'azione
                  di responsabilita' professionale
 
  1. Il  termine  di  prescrizione  per  l'esercizio  dell'azione  di
responsabilita' professionale decorre dal giorno del compimento della
prestazione da parte del professionista.
                               Art. 9
 
                          Azione di classe
 
  1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere
tutelati anche attraverso l'azione di  classe  ai  sensi  del  titolo
VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini  di
cui al primo periodo, ferma restando  la  legittimazione  di  ciascun
professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal Consiglio
nazionale  dell'ordine  al  quale  sono  iscritti  i   professionisti
interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.
                               Art. 10
 
              Osservatorio nazionale sull'equo compenso
 
  1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle  disposizioni  di  cui
alla presente legge in materia di equo compenso e' istituito,  presso
il Ministero  della  giustizia,  l'Osservatorio  nazionale  sull'equo
compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. L'Osservatorio e' composto da  un  rappresentante  nominato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un  rappresentante
per ciascuno dei Consigli nazionali degli  ordini  professionali,  da
cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e  del
made in Italy, per le associazioni di professionisti non  iscritti  a
ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, ed e' presieduto dal Ministro della  giustizia  o
da un suo delegato.
  3. E' compito dell'Osservatorio:
    a)  esprimere  pareri,  ove  richiesto,  sugli  schemi  di   atti
normativi  che  riguardano  i  criteri  di  determinazione  dell'equo
compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
    b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);
    c) segnalare al Ministro della  giustizia  eventuali  condotte  o
prassi applicative o interpretative in contrasto con le  disposizioni
in materia di equo compenso e  di  tutela  dei  professionisti  dalle
clausole vessatorie.
  4. L'Osservatorio  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e dura in carica tre anni.
  5. Ai  componenti  dell'Osservatorio  non  spetta  alcun  compenso,
gettone di presenza, rimborso di spese o  altro  emolumento  comunque
denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
  6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il  30  settembre  di
ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza.
                               Art. 11
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  non  si  applicano  alle
convenzioni in corso, sottoscritte prima della  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge.
                               Art. 12
 
                             Abrogazioni
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 13-bis  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
                               Art. 13
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 aprile 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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