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decreto legge, 24/2/2023
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 127
(GU n.104 del 5-5-2023 - Suppl. Ordinario n. 17)
decreto legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 127

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 127,
coordinato con la  legge  di  conversione  21  aprile  2023,  n.  41,
recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano   nazionale   degli
investimenti complementari al PNRR (PNC),  nonche'  per  l'attuazione
delle politiche di  coesione  e  della  politica  agricola  comune.»,
corredato delle relative note.  (Testo  coordinato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  94  del  21  aprile  2023).
(23A02522)
(GU n.104 del 5-5-2023 - Suppl. Ordinario n. 17)
  Vigente al: 5-5-2023  

Parte I
Governance per il PNRR e il PNC

Titolo I
(Soppresso) SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE,
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC (Soppresso)

 
Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, coordinato con  la  legge  di  conversione  24
febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica  agricola
comune.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle  pubbliche
           amministrazioni titolari degli interventi PNRR
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle
amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,
altresi', prevedere, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di
livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di
livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del  decreto-legge  n.  77
del 2021, anche mediante il  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
attivita'  attribuite  all'unita'  di  missione  istituita  ad  altra
struttura di livello dirigenziale  generale  individuata  tra  quelle
gia' esistenti. In caso  di  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti  ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  alla  corrispondente
assegnazione alla struttura dirigenziale di  livello  generale  delle
risorse umane, finanziarie e  strumentali  attribuite  all'unita'  di
missione.
  2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione
riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi
dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di
titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  si
procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite
presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge
n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata
ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si  applicano  le
previsioni di cui al comma 2.
  4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 4:
      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono
soppresse;
      2) la lettera p) e' abrogata;
    b) all'articolo 2:
      1) al comma 2:
        1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo  permanente  di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente
aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo
stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'
attuative»;
        1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    «i) assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale e  territoriale  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma
3-bis;»;
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. In relazione allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani  e  il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il  sindaco  di  Roma
capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive  e  sociali,   del   settore   bancario,   finanziario   e
assicurativo, del sistema dell'universita'  e  della  ricerca,  della
societa' civile e delle  organizzazioni  della  cittadinanza  attiva,
individuati,  sulla  base  della  maggiore  rappresentativita',   con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13.   Fino
all'adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  alla  cabina  di
regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti  sociali,   delle
categorie produttive e sociali, del settore bancario,  finanziario  e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della  ricerca  e  della
societa' civile,  nonche'  delle  organizzazioni  della  cittadinanza
attiva, individuati con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti  sociali,
delle  categorie  produttive  e  sociali,   del   settore   bancario,
finanziario e assicurativo,  del  sistema  dell'universita'  e  della
ricerca,  della  societa'  civile  e   delle   organizzazioni   della
cittadinanza attiva, che partecipano  alle  sedute  della  cabina  di
regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati.»;
    c) l'articolo 3 e' abrogato;
    d) all'articolo 4:
      1) al comma 1,  le  parole:  «e  del  Tavolo  permanente»  sono
soppresse;
      2) al comma 2:
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente
nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
        2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) elabora  e  trasmette  alla  Cabina  di  regia,  con  cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,
anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni
rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12;»;
        2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
    «b-bis) vigila sull'osservanza  da  parte  delle  amministrazioni
centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8,
degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi
del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
        2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per
materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera
b-bis)»;
    e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,  raccordo  e
sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle  finanze
coinvolte nel processo di attuazione del  programma  Next  Generation
EU, oltre a quanto previsto dal comma 2,  sono  istituite  presso  il
medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di  livello
generale  di  consulenza,  studio  e  ricerca,   con   corrispondente
incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e
soppressione di un numero di posizioni dirigenziali  di  livello  non
generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo
Ministero e di un corrispondente ammontare di  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
  2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale di livello  dirigenziale  generale,  denominato  Ispettorato
generale  per  il  PNRR  con  compiti  di   coordinamento   operativo
sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e  sul  monitoraggio  del
PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione  all'Unione  europea  ai
sensi  degli  articoli  22  e  24  del  regolamento  (UE)   2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di  comunicazione
e  di  pubblicita'.  L'Ispettorato  e'  inoltre  responsabile   della
gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia  e  dei
connessi flussi finanziari, nonche' della  gestione  del  sistema  di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli  investimenti  del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8,   nonche'   alle   amministrazioni    territoriali    responsabili
dell'attuazione degli interventi del  PNRR  di  cui  all'articolo  9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale  non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti,  puo'  avvalersi  del
supporto  di  societa'  partecipate  dallo   Stato,   come   previsto
all'articolo 9. Per  gli  interventi  di  titolarita'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo  con
le  altre  strutture  del  Ministero  e  nel  rispetto   delle   loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo
periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il  supporto  per  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita'  attribuite  all'Autorita'  politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  ove
nominata, anche raccordandosi  con  la  Struttura  di  missione  PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
coordinamento delle attivita' necessarie alle  finalita'  di  cui  al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello  Stato  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
  2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad   esso   assegnate,
l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con  le  altre  strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste
ultime  concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi,   al
monitoraggio  anche  finanziario  degli  interventi  del  PNRR  e  al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per
gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  sei  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;
    f) all'articolo 7:
      1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla
stipula   di   convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «con
amministrazioni pubbliche e»;
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di
livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
      3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali
titolari di inter-venti previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
  «8-bis. Al fine di assicurare  il  coordinamento  dei  controlli  e
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  promuove  misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di interventi del PNRR, nonche' con  le  istituzioni  e  gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per  la
rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso  il  medesimo
Dipartimento.»;
    f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: «con
il Servizio centrale per il PNRR»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al  secondo  periodo,  le
parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle  seguenti:
«predetto Ispettorato generale».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in
euro 549.980 per l'anno 2023 e in  euro  659.980  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».
                               Art. 2
 
                     Struttura di missione PNRR
           presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  una  struttura  di   missione,   denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto  un  coordinatore,
articolata in quattro direzioni generali. La  Struttura  di  missione
PNRR  provvede,  in  particolare,  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita':
    a)  assicura  il  supporto  all'Autorita'  politica  delegata  in
materia di  PNRR  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'azione  strategica  del   Governo   relativamente
all'attuazione del Piano;
    b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea
quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR,  nonche'
per   la   verifica   della   coerenza   dei   risultati    derivanti
dall'attuazione del Piano rispetto  agli  obiettivi  e  ai  traguardi
concordati a livello europeo, fermo quanto previsto  dall'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
    c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il  PNRR  di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del  2021,  verifica
la  coerenza  della  fase  di  attuazione  del  PNRR,  rispetto  agli
obiettivi programmati, e provvede alla  definizione  delle  eventuali
misure correttive ritenute necessarie;
    d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di
modifica del PNRR ai sensi  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)
2021/241;
    e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il
PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo
svolgimento delle  attivita'  di  comunicazione  istituzionale  e  di
pubblicita' del PNRR, anche avvalendosi delle altre  strutture  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla  Struttura  di  missione
PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e  le  funzioni  attribuiti
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021,  come  modificato  dal  presente  decreto,  nonche'  quelli
previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   lettera   a),   del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026.
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  e'
assicurato alla Struttura di  missione  PNRR  l'accesso  a  tutte  le
informazioni e  le  funzionalita'  del  sistema  informatico  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'  composta  da
un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale  e
di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato  anche
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,  organi,
enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  nel  limite  di
spesa complessivo di  euro  5.051.076  per  l'anno  2023  e  di  euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026.  Alla  predetta
Struttura  e'  assegnato  un  contingente   di   esperti   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per  singolo  incarico  e
nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e  di
euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione  di  comando  o  fuori
ruolo o  altro  analogo  istituto  ai  sensi  del  primo  periodo  e'
corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo n. 303 del  1999.  Il  contingente  di
personale non dirigenziale  puo'  essere  composto  da  personale  di
societa' pubbliche controllate o  partecipate  dalle  Amministrazioni
centrali dello Stato, in base a rapporto regolato  mediante  apposite
convenzioni, ovvero  da  personale  non  appartenente  alla  pubblica
amministrazione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  303  del  1999,  il  cui  trattamento  economico  e'
stabilito all'atto del  conferimento  dell'incarico.  Alle  posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113.  Gli  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non
superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di  rinnovo  degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del  personale
assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la  spesa
di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2026.
  5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,
altresi', nei limiti di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  6  e  nei  limiti  del
contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per una durata non  eccedente  il  31
dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie  del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del  personale  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto
secondo le modalita' di cui al primo  periodo  viene  inquadrato  nel
livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura  di  missione
PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma  7,
le modalita' di formazione del contingente di cui al  comma  4  e  di
chiamata  del  personale  nonche'  le   specifiche   professionalita'
richieste. La  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale, ivi compresi  quelli  dei  coordinatori,  e  non  generale,
relativi  alla  Segreteria  tecnica  di  cui   all'articolo   4   del
decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con  la  conclusione  delle
procedure di  conferimento  dei  nuovi  incarichi  nell'ambito  della
Struttura di missione PNRR.
  7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 si provvede:
    a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di  cui  all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
    b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal  2023  al
2026  mediante  utilizzo  delle  risorse  assegnate  alla  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge  n.  77  del  2021  a
valere sul bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;
    c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad  euro  6.921.303
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 3
 
            Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
                    e di superamento del dissenso
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari  al  PNRR,  di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi di mancato rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del  PNRR  e
assunti in qualita' di soggetti attuatori,  consistenti  anche  nella
mancata adozione di atti  e  provvedimenti  necessari  all'avvio  dei
progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,  nell'inerzia  o   nella
difformita' nell'esecuzione  dei  progetti  o  degli  interventi,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento  degli  obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR,  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a quindici  giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente,  sentito  il  soggetto  attuatore  anche   al   fine   di
individuare tutte  le  cause  di  detta  inerzia,  il  Consiglio  dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo  o  l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti
o provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di  societa'  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  o  di
altre  amministrazioni  specificamente  indicate,  assicurando,   ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie  amministrazioni,
enti o organi coinvolti.»;
      2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
      3) al comma 5,  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le  seguenti:  «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia  gia'  autorizzato  detta
deroga con  la  delibera  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  ultimo
periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  caso  di
esercizio dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le  previsioni  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.»;
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche qualora il ritardo  o  l'inerzia  riguardi  una  pluralita'  di
interventi  ovvero   l'attuazione   di   un   intero   programma   di
interventi.»;
    b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del  Servizio  centrale  per  il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica  delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,  anche  su  impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per  il  PNRR
di cui all'articolo 6».
                               Art. 4
 
      Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale
               assegnato alle Unita' di missione PNRR
 
  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto
personale possono procedere, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  nei
limiti dei posti disponibili della vigente dotazione  organica,  alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo  personale,  che  abbia
prestato  servizio  continuativo  per  almeno  quindici  mesi   nella
qualifica ricoperta, previo colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione   positiva   dell'attivita'   lavorativa    svolta.    Le
amministrazioni  assegnatarie,  ai   fini   del   completamento   del
contingente del suddetto  personale  di  propria  spettanza,  possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a  graduatorie  in  corso  di  validita',  per  i  profili
professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni  comunicano
le assunzioni effettuate al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le  assunzioni
di personale di cui al presente articolo  sono  effettuate  a  valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente.»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di  personale  a
tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma  1
negli anni  dal  2023  al  2026  sono  destinate  alle  attivita'  di
assistenza  tecnica   finalizzate   all'efficace   attuazione   degli
interventi PNRR  di  competenza  di  ciascuna  amministrazione.  Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari  a  euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
                             Art. 4 bis
 
Disposizioni in materia di riduzione dei  tempi  di  pagamento  delle
                      pubbliche amministrazioni
 
  1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi
di  pagamento  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  autorita'
sanitarie»,  della  Missione   1,   componente   1,   del   PNRR   le
Amministrazioni centrali  dello  Stato  adottano  specifiche  misure,
anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei
rispettivi processi di spesa, dandone conto  nell'ambito  della  nota
integrativa  al  rendiconto   secondo   gli   schemi   indicati   dal
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul
rendiconto generale dello Stato.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di
valutazione della performance previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
provvedono  ad   assegnare,   integrando   i   rispettivi   contratti
individuali, ai dirigenti responsabili dei  pagamenti  delle  fatture
commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle  rispettive  strutture
specifici  obiettivi  annuali  relativi  al  rispetto  dei  tempi  di
pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del
riconoscimento  della  retribuzione  di  risultato,  in  misura   non
inferiore  al  30  per  cento.  Ai  fini  dell'individuazione   degli
obiettivi  annuali,  si  fa  riferimento  all'indicatore  di  ritardo
annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b),  e  861,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento  degli
obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento  e'  effettuata
dal competente organo di controllo di  regolarita'  amministrativa  e
contabile  sulla  base  degli  indicatori   elaborati   mediante   la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64.
  3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi
della Riforma di cui al comma 1,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, la base di  calcolo  e  le
modalita' di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si  applicano  agli
enti del Servizio sanitario nazionale.
                               Art. 5
 
Disposizioni in materia di controllo e  monitoraggio  dell'attuazione
  degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
 
  1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di  attuazione  degli
interventi  e  per  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti   dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni  competenti  alimentano  i
sistemi  informativi  gestiti  dal  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei  soggetti  destinatari  o  aggiudicatari  o  degli  altri
soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,  ricevano  benefici  economici.
L'acquisizione dei dati di cui  al  primo  periodo  puo'  comprendere
anche  i  dati  relativi  alla  salute,  ai  minori  d'eta'  e   agli
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, esclusivamente nel  caso  in  cui  l'acquisizione  si
renda  strettamente  necessaria  per  la  rilevazione  di  specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause  di  impedimento  e  con
modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita.  Con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  acquisito  il
preventivo parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
  2. In relazione ai dati di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di  cui
al  regolamento  (UE)  2016/679  e  al  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche  di   coesione
comunitarie e  nazionali,  nonche'  del  PNC  e  delle  politiche  di
investimento nazionali, necessarie ai fini di  controllo,  ispezione,
valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attivita' di  incrocio  e
raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.  Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende  accessibili
i dati di cui al primo periodo alle  Amministrazioni  centrali  dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche  e  dei  singoli
fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR,  nonche'  agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed  europei,  nell'ambito
delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.
  3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
    a) ai sensi del  regolamento  (UE)  2021/241,  nell'ambito  delle
informazioni di cui  all'articolo  1,  comma  1044,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178;
    b) sul portale web  unico  nazionale  per  la  trasparenza  delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46,
lettera b), del regolamento (UE) 2021/ 1060 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo  115,  paragrafo  1,
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  4. E' in ogni  caso  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui
all'articolo  9,  paragrafo  1,  e  all'articolo  10   del   predetto
regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma  4,
del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  nonche'  dei  dati
relativi a soggetti minori di eta'.
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei  dati  e  delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre  richiesta,
anche   ai   fini   del   trasferimento   delle   risorse    relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice  identificativo  di  gara
(CIG) ordinario.
  6.  A  partire   dal   1°   giugno   2023   le   fatture   relative
all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi  pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in  qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)  di
cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  riportato
nell'atto di concessione o  comunicato  al  momento  di  assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo  non  si  applica  per  le  istanze  di  concessione  di
incentivi presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  7. In relazione alle procedure  di  assegnazione  di  incentivi  in
corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  che,  nel
rispetto  della  disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle  spese  a  valere  sugli
incentivi di cui al comma 6  anteriormente  all'atto  di  concessione
dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico  di
progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari  delle  misure,
anche   nell'ambito   delle   disposizioni   che   disciplinano    il
funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai  beneficiari  le
necessarie  istruzioni  per   garantire   la   dimostrazione,   anche
attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di
spesa, della correlazione  tra  la  spesa  sostenuta  e  il  progetto
finanziato con risorse pubbliche.
  8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle  fatture  elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca  dati  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati  sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni  concedenti  gli
incentivi di cui al comma 6 anche  per  semplificare  i  processi  di
concessione, assegnazione e  gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «In   alternativa
all'assegnazione delle risorse  in  favore  dei  singoli  Comuni,  il
supporto tecnico potra'  essere  assicurato  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e  privata,  ordini  professionali  o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate  dallo  Stato,
sulla base di Convenzioni,  Accordi  o  Protocolli  in  essere  o  da
stipulare.».
                               Art. 6
 
                   Semplificazione delle procedure
           di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
 
  1. Al fine di semplificare le  procedure  di  gestione  finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6. Al fine di consentire l'avvio  e  l'esecuzione  tempestivi  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  fondo  perduto»,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
puo'  disporre  anticipazioni  in  favore   dei   relativi   soggetti
attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate
richieste  dagli  stessi  presentate,  sentite   le   amministrazioni
centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.
Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al  presente  comma
costituiscono trasferimenti di risorse vincolati  alla  realizzazione
tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti
attuatori sono tenuti  a  riversare  nel  citato  conto  corrente  di
tesoreria l'importo  dell'anticipazione  non  utilizzata  a  chiusura
degli interventi».
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  all'articolo  10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le  assegnazioni  e
le  rimodulazioni  delle  risorse   finanziarie   in   favore   delle
amministrazioni centrali titolari  degli  interventi  del  PNRR  sono
disposte con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
                             Art. 6 bis
 
Flessibilita' per l'utilizzo degli avanzi per investimenti  locali  e
             per la gestione dei fondi correnti del PNRR
 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui  al
periodo precedente si applica anche ai finanziamenti  di  derivazione
statale ed europea assegnati  per  spese  correnti  finalizzate  alla
realizzazione di interventi afferenti al PNRR».
                             Art. 6 ter
 
Disposizioni     per     il      rafforzamento      dell'operativita'
                  dell'Amministrazione finanziaria
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche', per favorire l'introduzione  del  concordato  preventivo  e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di  cui  al  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita'  di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione  dell'interoperabilita'
delle banche dati, relativamente  agli  aspetti  metodologici,  fermi
restando il coordinamento e l'indirizzo da parte  dell'Agenzia  delle
entrate e la cura dei connessi aspetti  tecnologici  da  parte  della
Sogei S.p.A.».
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, dopo  le  parole:  «mediante  la  stipulazione  di
apposite convenzioni,» e' inserita la seguente: «anche»;
    b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e  7»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo
7  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,».
                               Art. 7
 
                Disposizioni in materia di attuazione
                 e monitoraggio degli interventi PNC
 
  1. In  considerazione  del  perdurare  della  situazione  di  crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei
prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del  decreto
legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare di  concerto  con  l'Autorita'  politica
delegata in materia di PNRR  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali  dei  programmi  e  degli
interventi  del  Piano,  ferma  restando  la  necessita'  che   siano
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo  periodo,  per  gli  interventi  del  PNC  per  i  quali  il
cronoprogramma  procedurale  prevede  l'avvio  delle   procedure   di
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022  e  per  i  quali  i
soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine
ai  relativi  adempimenti,  e'  comunque  consentito,  per  il  primo
semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo  26,  comma  7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  come  incrementato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle
condizioni  previste   al   comma   1,   primo   periodo,   ai   fini
dell'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali,  in   sede   di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1  la  scheda  progetto
relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus,  treni
e navi verdi - Bus» puo' prevedere un aggiornamento  della  tipologia
di  alimentazione  degli  autobus  adibiti  al   trasporto   pubblico
regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I  termini  per  il
conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,
individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di
notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non
compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in
linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la
necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del
medesimo Piano.».
                             Art. 7 bis
 
       Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
 
  1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, e'  da  intendersi  nel  senso  che  le  stazioni
appaltanti, per l'anno 2023, possono fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26,  purche'  la
richiesta  non  riguardi   le   medesime   lavorazioni   eseguite   e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia gia'  stato  accesso  ai
Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.
                             Art. 7 ter
 
Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli  appalti
                              pubblici
 
  1. Al fine di favorire la partecipazione  alle  procedure  di  gara
afferenti  agli  investimenti  pubblici,  anche  suddivisi  in  lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse  previste
dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi  strutturali
dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo  103,  comma
5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  ai
contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla medesima data.
Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacita' amministrativa

Titolo I
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA

                               Art. 8
 
Misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
  amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
 
  1. Al fine di  consentire  agli  enti  locali  di  fronteggiare  le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR  e,  in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure  di  gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione  delle  risorse
del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31  dicembre  2026,  la
percentuale di cui all'articolo 110, comma 1,  secondo  periodo,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e'  elevata  al  50  per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati  dell'attuazione  di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «per  il  reclutamento  del
personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti:  «,  ovvero
con contratto di somministrazione di lavoro,»;
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,  i  contratti
di lavoro a tempo determinato sono inserite le seguenti: «, ovvero  i
contratti di somministrazione di lavoro,».
  2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
o in parte, con le  risorse  del  PNRR  ovvero  con  le  risorse  dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi  operativi
complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021- 2027,  ai
rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 non  si  applicano,  fino  al  31
dicembre 2026, le  disposizioni  di  cui  al  comma  4  del  medesimo
articolo 110. Per le medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  e
fino al 31 dicembre 2026, non si applica  nei  confronti  degli  enti
locali  dichiarati  in  dissesto  o  che  si  trovino  in  situazioni
strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90,  comma
1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione  dei  rilevanti  impegni
derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e  degli  adempimenti
connessi, per gli  anni  dal  2023  al  2026,  gli  enti  locali  che
rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare,  oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei  fondi
per  la  contrattazione  integrativa  destinata  al  per-  sonale  in
servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5
per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi  certificati
nel 2016.  Per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  la  medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento  accessorio  oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori  della  retribuzione  di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita',  come  definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dell'area  delle  funzioni   locali,
sottoscritto in data 17  dicembre  2020,  nonche'  sul  valore  della
retribuzione di risultato come risultante  dai  contratti  collettivi
vigenti.
  4. Possono procedere all'incremento di cui  al  comma  3  gli  enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti:
    a)  nell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,   rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1,  comma  821,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  con  riferimento  al  saldo  «Equilibrio  di
bilancio»;
    b) nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  rispetto  dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859  e  869  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    c) incidenza del salario accessorio ed incentivante  rispetto  al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano  degli
indicatori  e  dei  risultati   di   bilancio   adottato   ai   sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del  2000,
dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
    d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del  rendiconto
dell'anno precedente a quello di  riferimento  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente.
  5. Per le medesime finalita' di cui ai commi 3 e 4,  per  gli  anni
dal 2023 al 2026, gli enti  locali  e  gli  enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario  nazionale  prevedono  nei  propri  regolamenti  e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione  decentrata,
la possibilita' di  erogare,  relativamente  ai  progetti  del  PNRR,
l'incentivo  di  cui  all'articolo  113  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche
al  personale  di  qualifica  dirigenziale  coinvolto  nei   predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma  4,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non  si
applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101.
  7.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle   riforme   e   la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
«Turismo e Cultura»  del  PNRR,  di  titolarita'  del  Ministero  del
turismo e' costituita  una  direzione  generale,  articolata  in  due
uffici di livello dirigenziale  non  generale.  Conseguentemente,  la
dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata  di  una
posizione  dirigenziale  di  livello  generale  e  di  due  posizioni
dirigenziali di livello non generale.
  8. All'articolo 54-quater, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' pari a 5».
  9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 19».
  10. Al fine  di  assicurare  il  supporto  e  l'assistenza  tecnica
necessari  per  la  realizzazione  degli  investimenti  di  cui  alla
Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR di  titolarita'
del  Ministero  del  turismo,   al   comma   13,   secondo   periodo,
dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,  n.  55,  le  parole:
«nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2026».
  11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari  a  euro  497.630
per l'anno 2023 e a euro  597.150  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo.
  12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
del turismo, non utilizzate  al  termine  dell'esercizio  finanziario
2022, sono conservate nel conto dei residui  per  l'anno  2023  nella
misura  di  191.813,00  euro.  Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  pari  a
98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo  5,
comma 9 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  non  trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e  istituti  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
conferiti da organi costituzionali  previo  parere  favorevole  delle
competenti   Commissioni   parlamentari   o,   qualora   previsto   a
legislazione vigente, previa informativa alle stesse.
  13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui  all'articolo
145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,  si  applicano  anche  ai  finanziamenti  e  contributi
previsti per gli enti  locali  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                             Art. 8 bis
 
              Fondo per l'avvio di opere indifferibili
 
  1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2  si  provvede,  nei  limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  gli  interventi
finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli  obblighi
e le condizionalita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
  5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento  relativo
all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola  della  Linea  1
della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa  di  1.200.000
euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 56 e' sostituito dal  seguente:  «56.  L'ente  locale
beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad  assumere
l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla  stipula  del
contratto di affidamento dell'incarico di progettazione  oggetto  del
contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 53. Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'
definite  le  modalita'  di  monitoraggio   e   di   verifica   delle
informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto  di
affidamento   dell'incarico   di   progettazione   e   dell'effettiva
conclusione dell'attivita' di progettazione. Ai fini  dell'erogazione
del  contributo  di  cui  al  presente  comma,  e'  sempre  richiesta
l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I
contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli  enti  beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa
verifica  dell'avvenuta  stipula   del   contratto   di   affidamento
dell'incarico di progettazione e,  per  il  restante  20  per  cento,
previa  verifica   dell'effettiva   conclusione   dell'attivita'   di
progettazione   e   comunque   fino   a   concorrenza   della   spesa
effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine  di
cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A  decorrere
dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei
contributi relativi al biennio precedente possono presentare  istanza
di  finanziamento  delle  spese  di  progettazione,  solo  dopo  aver
dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57,  di
aver completato le relative attivita'  di  progettazione  oggetto  di
contributo nel biennio precedente»;
    b) al comma 57, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».
                               Art. 9
 
Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione
  energetica e per la gestione dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti
  climatici
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   57-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed  accelerare
lo svolgimento delle  attivita'  relative  alla  realizzazione  delle
misure  previste  dal  PNRR,  e'  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo  e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle  a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni  adottate  per  il  contrasto  al  rischio  legato  ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
    a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita'  dei  progetti  di  fattibilita'  alle  norme  e  agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in  considerazione  dei  rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
    b)  propone  e  coordina  l'effettuazione  di  studi,   ricerche,
progetti  e  sperimentazioni  nonche'  l'elaborazione  di   atti   di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo
internazionale.
  3. Il Comitato e' presieduto  dal  Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composto,  oltre  che  da  rappresentanti  del
Ministero    dell'interno,    da    rappresentanti    dei    seguenti
amministrazioni  e  organismi:  Ministero   dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della  ricerca,
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  Consiglio  nazionale
delle ricerche  (CNR).  In  relazione  alle  tematiche  trattate,  al
Comitato possono essere invitati a partecipare  anche  rappresentanti
degli  or-  dini  e  collegi  professionali,  delle  associazioni  di
categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
  4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo  dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le  Direzioni  regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
26 giugno 2015, n. 105.
  6. Per le  attivita'  svolte  nell'ambito  del  Comitato  non  sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati.
                               Art. 10
 
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto  Giustizia  -
                  Missione 1, componente 1, Asse 2
 
  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
alla Missione 1, componente 1, Asse 2 «Giustizia» del PNRR, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  in  relazione  ai  concorsi  per
magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia
del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4Ş serie speciale, rispettivamente, n. 98 del  10  dicembre
2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro  della  giustizia  puo'
chiedere al Consiglio superiore della magistratura  di  assegnare  ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non  superiore  al  doppio  del  decimo  di
quelli messi a concorso.
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti  all'ufficio  per  il
processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il
primo scaglione e di due anni per il secondo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500
unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima  di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
a)»;
    b) al  terzo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un
contingente massimo di 326  unita'  di  addetti  all'ufficio  per  il
processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima  di  due  anni  e  sei  mesi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'assunzione  di  un  contingente
massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con
contratto di lavoro  a  tempo  determinato,  non  rinnovabile,  della
durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo  di  cui
al comma 7, lettera b)».
  2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, dopo le  parole:  «con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabile,».
  3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  382,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro  836.169  per
l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
                               Art. 11
 
             Attuazione delle misure PNRR di titolarita'
           del Ministero delle imprese e del made in Italy
 
  1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo  e
di  assistenza  tecnica  per  l'attuazione,  il  monitoraggio  e   il
controllo delle misure di competenza del Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy e' istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno
degli anni dal  2023  al  2025,  il  «Fondo  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese  e  del
made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy.
  2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di controllo  e
rendicontazione    previste    nell'ambito    dell'Investimento    1,
«Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione,  innovazione,
competitivita', cultura e turismo», componente 2,  «Digitalizzazione,
innovazione e competitivita' nel sistema  produttivo»,  il  Ministero
delle imprese e del made in  Italy  e'  autorizzato  a  stipulare,  a
titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al  fine
di  disciplinare,  anche  in  deroga   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 68  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalita' per  la  messa  a
disposizione e lo  scambio  dei  dati,  delle  informazioni  e  della
documentazione   rilevanti   per   le   attivita'    di    controllo,
l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli
nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonche' le
modalita' e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e  del
made in Italy deve assicurare, coerentemente con le  tempistiche  dei
controlli, l'emanazione dei  pareri  tecnici  richiesti  dall'Agenzia
delle entrate nell'ambito delle attivita' istruttorie. Nell'ambito di
tale convenzione deve essere indicato il numero  delle  attivita'  di
controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve
essere limitato a quelle necessarie a garantire  il  controllo  e  la
rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello
svolgimento delle predette attivita' e' assicurato il rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.
                               Art. 12
 
          Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA
 
  1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Con
decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al  medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e  quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli  avvisi  di  selezione  di  professionisti  ed  esperti,  ivi
compresi le comunicazioni  ai  candidati  e  la  pubblicazione  delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o  comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita'  e  la  riservatezza
dei  dati  personali,  nonche'  le  modalita'  per  l'adeguamento   e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione
alle procedure per  il  reclutamento  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto  delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di
cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui  all'articolo  19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia,  previa  acquisizione  del  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali.  La  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni  e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti  ai  sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
    b) il comma 3 e' abrogato;
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo  da  parte  di  Regioni  ed  enti  locali  sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
di cui al comma 2.».
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
comma  1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina   contenuta   nei
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata  in
vigore del decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
indicato nel primo  periodo  del  presente  comma,  le  modalita'  di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni  e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  15  settembre  2022,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.
                               Art. 13
 
Disposizioni per assicurare la funzionalita'  dell'Autorita'  garante
                   della concorrenza e del mercato
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi  previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla  concorrenza»,
del PNRR,  mediante  l'efficace  esercizio  da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato  dei  poteri  di  promozione
della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287  alla
luce delle nuove disposizioni in materia  di  concessioni  e  servizi
pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n.  118,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' aumentata in  misura  di  otto  unita'  di
ruolo della carriera  direttiva  e  di  due  unita'  di  ruolo  nella
carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per
l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per
l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per
l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per
l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di  euro  1.789.502  a  decorrere  dall'anno  2032,  si
provvede mediante corrispondente incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre  1990,
n. 287, tale da garantire la copertura integrale  dell'onere  per  le
assunzioni.
Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure

Capo I
Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione

                               Art. 14
 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti
  amministrativi
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei  casi
di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi
di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8  e  13,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
    b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il
seguente:
  «6-quinquies. Gli atti normativi o i  provvedimenti  attuativi  dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
    c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
  «Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione in  materia
di VIA in casi eccezionali). - 1. Nei  casi  eccezionali  in  cui  e'
necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi  di
competenza  statale  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,
il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'
proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle
disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;
    d) all'articolo 48:
      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate
con dette risorse»;
      2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016,  a  condizione  che  detto  progetto  sia
redatto secondo le modalita' e le indicazioni  di  cui  al  comma  7,
quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di
servizi  di  cui  all'articolo  27,  comma  3,  del  citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' svolta  dalla  stazione  appaltante  in
forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva  il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla  osta  e
autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione
dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e    paesaggistica
dell'intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle
relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza
il previo espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383.
  5-bis. Ai fini di cui al  comma  5,  il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1
del medesimo articolo 23.
  5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo  articolo  25.  Nei  casi  in  cui  dalla   valutazione   di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il
soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,
comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le
modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
  5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale  sono
trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'   competente   alle   altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il
provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte
alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni
culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto
presentato.
  La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi',
ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione  o
provincia autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo
14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della  fase
partecipativa  di  cui  all'articolo  11  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche  ai
procedimenti di localizzazione delle opere  in  relazione  ai  quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  sia
stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui  all'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
383 del 1994.
  5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura
di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  6,  del
predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle  prescrizioni
impartite in sede di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di
impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione  appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli  progettuali.
»;
    e) all'articolo 53-bis:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR,  i
tempi di realizzazione degli interventi relativi alle  infrastrutture
ferroviarie,  nonche'  degli  interventi   relativi   alla   edilizia
giudiziaria  e  penitenziaria  e  alle  relative  infrastrutture   di
supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse  diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e  dai  programmi  cofinanziati
dai  fondi  strutturali  dell'Unione   europea,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter,  5-quater
e 5-quinquies.»;
      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 48, comma 5,»;
      3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
      4) il comma 5 e' abrogato.
  2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per
l' affidamento dei servizi tecnici e dei  lavori  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti
l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le
prestazioni  ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  4,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato
decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),
del medesimo decreto legislativo».
  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di
assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore.
  4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,
con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino  al  31
dicembre 2023, salvo che sia  previsto  un  termine  piu'  lungo,  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,
6 e 8 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica  anche
alle  procedure  espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e   dai   soggetti
aggregatori,  ivi  comprese   quelle   in   corso,   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle  acquisizioni  delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con
le dette risorse.
  4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con  il  decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione   del   presente   decreto,   possono   essere
individuate, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze
antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4-ter.  Ferma  restando  la  somma  complessivamente  destinata   a
concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC.
  5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241».
  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
all'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e  5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico.
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di
emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
  8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024» e le parole:  «e'
in  facolta'  delle   amministrazioni   procedenti   adottare»   sono
sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea;».
  9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 451 e' inserito il seguente:
  «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui  al
comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo
58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126.   Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000  euro  per  l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
  9-bis.  La  presentazione  dell'istanza  telematica  da  parte  dei
soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento.
                             Art. 14 bis
 
Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo  34  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 e'  sostituito
dal seguente:
  «4. L'accordo, consistente  nel  consenso  unanime  del  presidente
della regione, del presidente della provincia, dei  sindaci  e  delle
altre amministrazioni interessate,  deve  essere  sottoscritto  entro
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito   positivo   della
conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato  con  atto  formale  del
presidente della regione o  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco  e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   della   regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo  81  del  decreto
del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti  urbanistici  e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato».
                               Art. 15
 
Contributo dell'Agenzia del demanio  e  del  Ministero  della  difesa
  nonche'  delle  regioni  e  degli  enti  locali  all'attuazione  di
  progetti finanziati con risorse del PNRR
 
  1. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  individua  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere  destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito  delle  misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi  dalle  previsioni  di  cui  al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di  uso  per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma  222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'  i  beni  per  i  quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o  suscettibili  di  essere  inseriti  in
operazioni di permuta, valorizzazione  o  dismissione  di  competenza
della medesima Agenzia.
  2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  specifiche  disposizioni
normative   in   materia   di   residenze   universitarie,   per   il
raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  autorizzata  a  utilizzare  le   risorse   previste   a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire,  entro  il  limite  non  superiore  al  30%  del  quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione  e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei  relativi  oneri,  anche  in
concorso con le risorse  messe  a  disposizione  da  altre  pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR.
  3. Gli  immobili  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati
dall'Agenzia  del  demanio  anche  alla  realizzazione  di   impianti
sportivi recanti apposito  finanziamento,  ovvero  idonei  ad  essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del  PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e'  autorizzata  ad  utilizzare  le
risorse previste a legislazione vigente per  gli  investimenti  della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per  cento  del  quadro  economico  degli  interventi  necessari   di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a  disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il  credito  sportivo,  nonche'  con  le  suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo,  istituito  con
legge   24   dicembre    1957,    n.    1295,    assiste    l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti   sportivi    supportandola    nella    valutazione    della
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dei   progetti   e   nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
  3-bis. L'Istituto per il credito sportivo puo' proporre all'Agenzia
del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, l'elenco degli  immobili  di  cui  al  comma  3  che
possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione
e rifunzionalizzazione a valere, anche  parzialmente,  sulle  risorse
del PNRR, purche' ne ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza
con gli obiettivi specifici e di conformita' ai relativi principi  di
attuazione, con beni di proprieta' del medesimo  Istituto,  destinati
ad impianti sportivi o a finalita' istituzionali o  strumentali.  Per
la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto
per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di
cui  al  periodo  precedente  nell'ambito  della  propria   autonomia
finanziaria.
  4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata  ad  apportare  le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per  gli  investimenti
di  competenza,   e   puo'   avviare   iniziative   di   partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole di  Eurostat,
in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari
dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso  l'affidamento  in
concessione di beni immobili,  ovvero  mediante  l'affidamento  delle
attivita' di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e
gestione delle residenze universitarie e degli impianti  sportivi  da
realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi  della
normativa  vigente  e  previa  verifica  della  disponibilita'  delle
risorse finanziarie sui relativi  bilanci  pluriennali.  Al  fine  di
favorire  lo  sviluppo  e  l'efficienza  della  progettazione   degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni  pubbliche
e  gli  enti  pubblici,  qualora  siano  soggetti  attuatori,  ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al  presente
articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,
dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare  intese  con  l'Istituto  per  il  credito   sportivo   per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della
difesa individua beni del demanio militare o a  qualunque  titolo  in
uso al medesimo Ministero da destinare, anche per  il  tramite  della
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione  di  opere
di protezione ambientale, opere  di  edilizia  residenziale  pubblica
destinate  al  personale  e  impianti  sportivi,  utilizzando,  anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni
in termini di coerenza con gli obiettivi  specifici  del  PNRR  e  di
conformita' ai relativi principi di attuazione.  Il  Ministero  della
difesa comunica le attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  comma
all'Agenzia del demanio.  Il  Ministero  della  difesa  e  la  Difesa
Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza  ulteriori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa  intesa  con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  dell'Istituto  per  il
credito sportivo per l'individuazione degli immobili  destinati  alla
realizzazione  e  valorizzazione  di  impianti  sportivi  e  per   la
valutazione della sostenibilita'  economica  e  finanziaria  e  della
fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.  Il  Ministero  della
difesa e la  Difesa  Servizi  S.p.A.  possono  stipulare  intese  con
l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il  cofinanziamento
degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.
  5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e  fermo  quanto
previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio
individua, sentiti gli enti  locali  competenti  e  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili  di  proprieta'
dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere  inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o  dismissione  che  possano
essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture  ovvero
ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le
apposite risorse previste  nell'ambito  delle  misure  del  PNRR.  Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate  senza
conguagli in denaro a carico dello Stato e  non  comportano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva  in
tutte le sue forme, le regioni e  gli  enti  locali  provvedono  alla
ricognizione degli immobili e impianti sportivi  di  loro  proprieta'
che  possono   essere   oggetto   di   interventi   di   recupero   o
ristrutturazione  ovvero  adibiti   alle   predette   attivita'.   La
ricognizione e' operata sulla base di criteri  definiti  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, in coerenza con quanto  disposto  dal  presente
articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.
                             Art. 15 bis
 
Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno  degli  interventi  di
  rigenerazione urbana, di  rifunzionalizzazione,  efficientamento  e
  messa in sicurezza di spazi  e  immobili  pubblici  finanziati  con
  risorse PNRR, PNC e PNIEC
 
  1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero
al patrimonio disponibile dello Stato, in  gestione  all'Agenzia  del
demanio,  interessati  da  progetti  di  riqualificazione  per  scopi
istituzionali  o  sociali  recanti  apposito  finanziamento,   ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in  tutto  o
in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui  al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano  nazionale
per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano  nazionale
integrato per l'energia e  il  clima  (PNIEC),  possono,  su  domanda
presentata da  regioni,  comuni,  province  e  citta'  metropolitane,
essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti  enti
che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il  31
dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene  e  i  tempi
stimati di realizzazione degli interventi.
  2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni  in  uso
per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo  2,  comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i  quali  siano
in  corso  procedure  volte  a  consentirne  l'uso  per  le  medesime
finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di  essere  inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione  ai  sensi  di
legge.
  3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze  e  di  concerto  con  la  competente  amministrazione
titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle  condizioni
e dei presupposti per  l'accoglimento  della  stessa  e  ne  comunica
l'esito  all'ente  interessato  che,  in  caso  di  esito   positivo,
acquisisce la disponibilita' del bene, nelle more  del  completamento
del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e  di  ogni
altra attivita' propedeutica.
  4. Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'accoglimento
della richiesta, il trasferimento del bene e'  disposto  con  decreto
dell'Agenzia del demanio che prevede:
    a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato  avvio
o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento;
    b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti  per  un
periodo di  cinque  anni  decorrenti  dal  collaudo,  dalla  regolare
esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento  sugli
stessi realizzati. Il decreto  di  trasferimento  dei  beni  immobili
appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti
uffici del Ministero  della  cultura  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e i  beni  medesimi  restano  assoggettati  alla
disciplina di tutela di cui al predetto codice.
  5. I beni  di  cui  al  comma  1  sono  trasferiti,  con  tutte  le
pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con  contestuale  immissione
di  ciascun  ente   territoriale,   a   decorrere   dalla   data   di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui  al
comma 4, nel possesso giuridico  degli  stessi  e  con  subentro  del
medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi  al  bene
trasferito.
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in  proprieta',  ai  sensi  del  presente  articolo,
immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in  misura
pari  alla  riduzione   delle   entrate   erariali   conseguente   al
trasferimento  di  cui  al  comma  5.  Qualora  non   sia   possibile
l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della
riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia
delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato.
  7.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   e   l'efficienza   della
progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli  enti
richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi
dei  servizi  di  progettazione  gratuiti  della  Struttura  per   la
progettazione di beni ed edifici  pubblici  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano.
                               Art. 16
 
Contributo  dell'Agenzia  del  demanio  alla  resilienza   energetica
                              nazionale
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza  energetica  nazionale  mediante  una  gestione  del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi  di
risparmio energetico, l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  beni   immobili   di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o
dismissione di  propria  competenza,  nonche',  di  concerto  con  le
amministrazioni usuarie, i beni  statali  in  uso  alle  stesse,  per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022,  n.  34.  Alla  realizzazione  dei  predetti  interventi
possono concorrere le risorse contenute  nei  piani  di  investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da  altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate  dal  PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima  Agenzia  e  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne  ricorrano  le
condizioni in termini di coerenza con  gli  obiettivi  specifici  del
PNRR e di conformita' ai relativi  principi  di  attuazione.  Per  il
conseguimento  dei  suddetti  scopi  l'Agenzia  del  demanio,  previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle  risorse  finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avviare
iniziative  di   partenariato   pubblico-privato,   da   attuare   in
conformita'  alle  regole  di  Eurostat,  per   l'affidamento   delle
attivita' di progettazione, costruzione e  gestione  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili da  realizzarsi  sui  beni
immobili di cui al presente comma.
  2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici  e  le  aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
  3. Al  fine  di  promuovere  forme  di  razionalizzazione  tra  gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di  finanziamenti  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,   per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e  contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,  previo
atto di intesa  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  per
l'installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni  centrali  che
forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale
ai sensi della normativa vigente.
  3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga  ai  requisiti
di cui all'articolo 31,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
costituire  comunita'  energetiche  rinnovabili  nazionali,  in   via
prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  con  le
altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti
superiori a 1 MW, con facolta' di  accedere  ai  regimi  di  sostegno
previsti dal medesimo decreto  legislativo  anche  per  la  quota  di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse  sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi  rapporti  con  i
clienti finali nell'atto costitutivo  della  comunita',  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, e  dall'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175.
                               Art. 17
 
Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle
                       centrali di committenza
 
  1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali
precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della
convenzione o dell'accordo quadro.
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche'  ricorrendo  alle
stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del  2016  ovvero  alle
societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  titolari  degli
interventi».
  3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1  Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati dalla  Consip  S.p.A.  e  funzionali
alla realizzazione delle  condizionalita'  previste  dalla  milestone
M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore
iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'
autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,
diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da
precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento
disposto  ai  sensi  del  primo  periodo,  l'aggiudicatario,   previa
autorizzazione da parte della  Consip  S.p.A.,  puo'  eseguire  parte
della prestazione oggetto delle convenzioni e  degli  accordi  quadro
stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori
economici, a prescindere dalla  loro  eventuale  partecipazione  alla
medesima  procedura,  purche'  all'atto  dell'offerta   siano   stati
indicati i  servizi  e  le  forniture  da  subappaltare  e  che  tali
operatori  economici  siano  in  possesso  dei   requisiti   previsti
all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  nonche'  dei
requisiti previsti all'articolo 80  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   o,   in   alternativa,
l'aggiudicatario puo' esercitare il diritto di recesso  entro  e  non
oltre quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.
  4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui
al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole
amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   «M6C2-1.1.1
Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero   -
Digitalizzazione», nel limite della misura massima del  finanziamento
riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della
salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.
  5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione
previsti dalla Missione 6  «Salute»,  gli  accordi  quadro  stipulati
dalla Consip S.p.A.  aventi  ad  oggetto  servizi  applicativi  e  di
supporto  in  ambito  «Sanita'   digitale   -   sistemi   informativi
clinico-assistenziali» sono resi disponibili, dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,
esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei
relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.
                               Art. 18
 
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,
  nonche' di digitalizzazione dei procedimenti
 
  1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
1.».
  2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono  conservati,
ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente  necessario  per  le
finalita' di cui  al  comma  1,  i  dati,  che  possono  essere  resi
disponibili, attinenti  a  ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa  e
sicurezza nazionale, difesa  civile  e  soccorso  pubblico,  indagini
preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne'  trattati  i  dati
coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate  al
periodo precedente.»;
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».
  2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole:  «alle  pubbliche  amministrazioni,
agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai  soggetti
pubblici e privati» e  le  parole:  «attraverso  lo  strumento  della
Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso  l'utilizzo  anche
in via telematica dello strumento della Carta».
  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare  ai
soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta,
in formato digitale e mediante  posta  elettronica  certificata,  per
l'adozione  dei   provvedimenti   per   la   regolamentazione   della
circolazione stradale che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre
dieci giorni dalla ricezione della domanda.  Decorso  inutilmente  il
termine   di   dieci   giorni   l'operatore,    dandone    preventiva
comunicazione, in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  almeno  cinque  giorni
prima, puo' dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e  secondo  le  specifiche
tecniche definite  dettagliatamente  nella  comunicazione  di  avvio.
Resta in ogni caso salva la possibilita' per gli organi competenti di
comunicare, prima dell'avvio dei lavori e  comunque  nel  termine  di
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali
ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme  relative
alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali  motivi
ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
del citato articolo 10-septies.
  4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale
per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
  5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 44:
      1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»;
      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte  le  amministrazioni,  gli
enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento  ed  interessati
dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o  i  rappresentanti  dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22
febbraio 2001, n. 36»;
      2-bis) al comma 10, la parola: «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sessanta»;
    b) all'articolo 45:
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
elettronica certificata»;
      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»;
      2-bis) il comma 5 e' abrogato;
    c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
    d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
interessi pubblici».
  6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni  elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito  il
seguente:
  «Art. 49-bis (Misure di semplificazione per  impianti  relativi  ad
opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di  cui  agli
articoli 44 e 45 del presente codice, relativi  agli  impianti  delle
opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui  agli  articoli
94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  gli  interventi  di  cui  agli
articoli  46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono   soggetti
all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380.
  2. Sono interventi privi di rilevanza,  a  titolo  esemplificativo:
microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in  galleria  e   le
infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza  inferiore  o
uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno  minore  rilevanza  e
prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche
individuate ai sensi dell'articolo 83  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono
soggetti al preventivo deposito  in  formato  digitale  del  progetto
strutturale presso l'Ufficio del  genio  civile,  accompagnato  dalla
dichiarazione del progettista che assevera il  rispetto  delle  norme
tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il  progetto  esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il  rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. L'avvenuto  deposito  abilita  all'inizio
dei relativi lavori».
  7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
  «Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica  ad  alta
velocita').  -  1.  Per  la  realizzazione   di   infrastrutture   di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
  8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
  9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021,  il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
  10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
  10-bis. Al fine di contenere l'incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020,  n.  8,  e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.
  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le  parole:
«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
comma 3, secondo periodo, e»;
    b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,».
  11-bis.  All'articolo  65  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo  la  parola:  «(PEC)»  o  «PEC»,  ovunque  ricorre,  sono
inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. La PEC  di  consegna  o  la  ricevuta  rilasciata  dal  portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia».
  11-ter.  Al  fine  di  garantire  il  perseguimento  del   pubblico
interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e  «Italia
5G  densificazione»  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
  11-quater. Per consentire la rendicontazione  del  Grande  progetto
nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con  la  decisione
di esecuzione C(2019) 2652 final della  Commissione  europea,  del  3
aprile  2019,  sui  programmi  operativi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
di euro per l'anno 2023.
                             Art. 18 bis
 
   Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identita' digitale
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla
Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR,  in  sede
di rinnovo degli accreditamenti da parte  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter,  del  codice  di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   i   gestori
dell'identita' digitale garantiscono, oltre ai servizi gia'  erogati,
la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale  della
popolazione residente(ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato
articolo  64,  nonche'  gli  adeguamenti  tecnologici  necessari   ad
assicurare l'innalzamento del  livello  dei  servizi,  nonche'  della
qualita', sicurezza  ed  interoperabilita'  degli  stessi,  stabiliti
dalle linee  guida  dell'AgID.  Ai  fini  dell'accreditamento  e  per
l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo  e  nelle  more
dell'incremento qualitativo del  sistema  di  identita'  digitale,  i
gestori dell'identita' digitale stipulano  apposita  convenzione  con
l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei  gestori,  ivi  compresi
quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonche'  i
criteri e le modalita'  per  la  verifica  del  conseguimento  e  del
mantenimento degli  obiettivi  prestazionali  stabiliti  dalle  norme
vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida  dell'AgID.  La
predetta  convenzione  disciplina,  altresi',  le  modalita'   e   il
cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai  gestori
dell'identita'  digitale,  le  regole  tecniche  e  le  modalita'  di
funzionamento dell'accesso ai servizi garantito  tramite  il  sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),  nonche'  la
misura e le modalita' di erogazione del  finanziamento  del  progetto
sulla base  dei  costi  sostenuti,  dell'adempimento  degli  obblighi
convenzionali  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati,
monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR
presso  il  Dipartimento  per  la   trasformazione   digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub- Investimento
della Missione di cui al primo periodo. La predetta  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale
al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale
per  il  PNRR,  anche  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni
ricavabili dai sistemi di monitoraggio,  le  risorse  utilizzate,  lo
stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  2. Al raggiungimento degli obiettivi  convenzionali  prefissati  in
coerenza con  il  PNRR,  monitorati  e  verificati  per  approvazione
dall'Unita'  di  missione  PNRR  presso  il   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai  sensi  del  comma  1,  ai  gestori  dell'identita'  digitale   e'
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni
di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' politica delegata per il PNRR, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  contributo  e'  ripartito  in
proporzione al  numero  di  identita'  digitali  gestite  da  ciascun
gestore,  degli  accessi   ai   servizi   erogati   dalle   pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei  dati  nell'ANPR,  tenuto  conto
dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle  transizioni
registrate, nonche'  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e
sono stabiliti le modalita' e il cronoprogramma di  erogazione  delle
somme erogabili, nel limite di spesa  sopra  indicato,  previo  esito
positivo delle verifiche  sul  rispetto  delle  convenzioni  e  degli
obiettivi del PNRR.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 40 milioni di euro, si provvede a valere  sulle  risorse  assegnate
alla Missione 1, componente 1,  sub-Investimento  1.4.4.,  del  PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
                               Art. 19
 
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione
  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale
 
  1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro
componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei
procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo  periodo  e'  unica  e
soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:
«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024»;  al  citato  comma  2-bis,  il  quattordicesimo   periodo   e'
sostituito dal seguente:  «La  Commissione  opera  con  le  modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del  presente
decreto»;
    a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'annualita'  2023,  per  i  componenti
della Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  si
applicano i compensi previsti per i membri della Commissione  tecnica
PNRR-PNIEC»;
    b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;
    c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il
seguente:
  «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e  del  provvedimento
di VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle  attivita'  di
verifica   preventiva   dell'interesse    archeologico    ai    sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
    c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo  le  parole:  «sono  svolte
direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «,
che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni.  In  caso  di
inerzia da parte dell'autorita' competente,  allo  svolgimento  delle
attivita' di verifica provvede il titolare  del  potere  sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
  3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
      2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2025»;
      2-bis) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
la composizione del contingente, i profili degli esperti da  inserire
nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del
presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
    a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli  esperti  di
cui al comma 1 avviene  a  seguito  di  avviso  pubblicato  nel  sito
internet del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse  alla  nomina
di esperto. Al fine di  garantire  il  costante  aggiornamento  della
short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui  al  primo  periodo
rimane pubblicato nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
  2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti  di  cui
al comma 1, e' redatta  una  short  list  recante  i  nominativi  dei
soggetti valutati come idonei. Il Capo del  dipartimento  competente,
sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma
2-ter, attingendo alla short list di cui  al  primo  periodo,  tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello
generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'
ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
  «2-ter. Gli incarichi di esperto ai  sensi  del  presente  articolo
sono conferiti, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  7,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
con decreto del  Capo  del  dipartimento  competente,  che  definisce
l'oggetto  dell'attivita'  da  svolgere  e  la  durata  dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il  curriculum
vitae dell'esperto, comprovante il  possesso  della  professionalita'
richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;
    c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,
2024 e 2025».
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
                               Art. 20
 
              Disposizioni in materia di funzionamento
              della Soprintendenza speciale per il PNRR
 
  1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva  attuazione
degli interventi del  PNRR,  all'articolo  29  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di  tutela  dei
beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.».
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  agli  esperti  della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo
riconoscibile per singolo incarico  e'  incrementato  a  80.000  euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di cui all'articolo  3  del
medesimo   decreto   legislativo,   si   applica   quanto    previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione  dei  compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
relativo  parere   finale.   Gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,  nonche'
quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del  decreto-legge  n.  50
del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore  a  trentasei
mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  agli  incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50  del  2022.
Le previsioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  2  si  applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno  2023  e  quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del  2022
e' incrementato di ulteriori  900.000  euro  per  l'anno  2023  e  di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime  finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000  per  l'anno  2025
per  il  conferimento  di  incarichi   ad   esperti   di   comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  a  supporto  della  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,  3  e  4,   quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.
                               Art. 21
 
Misure per il monitoraggio e  la  programmazione  delle  politiche  e
  delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita'
 
  1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in
attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108,  agli  esperti  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e'  riconosciuta
un'indennita' nel limite di spesa  complessivo  di  80.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma  7,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97.
  2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'INPS
fornisce altresi'  all'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita' e al  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
secondo le  indicazioni  della  medesima  Autorita'  o  del  medesimo
Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei  dati  e  delle
informazioni presenti nel sistema informativo  di  cui  al  comma  3,
lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la  programmazione
degli interventi e delle politiche  in  materia  di  disabilita',  di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia
di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca  e
di studio»;
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma  7  e  delle
informazioni  integrate  ai   sensi   del   comma   10   e'   fornita
rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'  politica  delegata
in materia di disabilita' e  al  Dipartimento  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo».
                               Art. 22
 
Semplificazione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  impianti
  energetici delle sedi di servizio del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, nonche' in materia di antincendio
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  degli  interventi  di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli  impianti  fotovoltaici
destinati ad  alimentare  le  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a
trazione elettrica del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita  al  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero  dell'interno,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  fatta  salva  la
possibilita' di avvalersi dei Provveditorati  interregionali  per  le
opere pubbliche.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  al  primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in  parte
con le risorse del PNRR, afferenti alle attivita' e alle funzioni  di
competenza  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   qualora
necessario e previa comunicazione  ai  Provveditorati  interregionali
per le opere pubbliche, i  direttori  regionali  del  medesimo  Corpo
possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383.
  2.  Per  assicurare   il   rispetto   della   tempistica   prevista
dall'articolo 3, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  lo  sportello
unico per le attivita' produttive che riceve l'istanza di  esame  dei
progetti  relativi  agli  interventi  di  cui  al  comma  1  ai  fini
antincendio e' tenuto a trasmettere al Comando  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco territorialmente  competente  entro  tre  giorni
dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.
  3. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione  del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo  esame
dei progetti PNRR  ai  fini  antincendio,  assicurando  nel  contempo
l'espletamento dei  servizi  di  soccorso  pubblico,  di  prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'  autorizzata,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a  decorrere  dal  1°  marzo
2023, per un numero massimo di:
    a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative;
    b) 36 unita' nella qualifica  inziale  del  ruolo  dei  direttivi
logistico-gestionali;
    c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
antincendi;
    d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
logistico-gestionali.
  4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la  dotazione
organica dei rispettivi ruoli di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  incrementata  di  un
numero corrispondente di unita'.
  5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di  cui  al  comma  3,
nonche' alle assunzioni  nel  ruolo  degli  ispettori  antincendi  da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle  graduatorie
dei concorsi anche interni gia' espletati o da concludersi nel  corso
del 2023.
  6. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  5.625.741  per  l'anno  2023,  euro
6.734.535 per l'anno 2024,  euro  6.963.358  per  l'anno  2025,  euro
7.006.346 per l'anno 2026,  euro  7.031.637  per  l'anno  2027,  euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed
euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234.
  7.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

                               Art. 23
 
                    Equipe formative territoriali
 
  1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle
linee di  investimento  per  la  digitalizzazione  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Per le finalita' di cui al primo periodo, come integrate ai  sensi
dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
negli anni scolastici 2023/2024  e  2024/2025  sono  individuate  dal
Ministero  dell'istruzione  e  del   merito   le   equipe   formative
territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in
posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e  presso
l'amministrazione centrale e un numero  massimo  di  100  docenti  da
porre in esonero dall'esercizio delle attivita'  didattiche,  con  il
coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il  PNRR.».  Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno  2023,  di  euro
3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno  2025,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023,
2024 e 2025, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
                               Art. 24
 
          Disposizioni di semplificazione degli interventi
         di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
  2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Per il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, nonche' per tutti gli interventi di edilizia  scolastica  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province
e  delle  citta'  metropolitane  possono  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale  interessata,  di  altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse controllate;  i
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare o completare in misura non  superiore  al  3
per cento del relativo quadro economico.».
  3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
scolastica,  i  soggetti  attuatori  degli  interventi,  le  stazioni
appaltanti, ove  diverse  dai  soggetti  attuatori,  le  centrali  di
committenza e i contraenti generali:
    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
dal comma 2 del presente articolo;
    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione.
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
di cui alla legge 15 luglio  2022,  n.  99,  per  l'attuazione  degli
interventi rientranti nel PNRR.
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe  al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte
della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2023  finalizzata  alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad  uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65.
  6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,  ai  suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi,  la  cui
verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli
stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
dall'incarico.».
  6-bis. All'articolo 14 della legge 15  luglio  2022,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciassette mesi»;
      2)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)   le
fondazioni  ITS  Academy  per  le  quali   sia   intervenuta   almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31  marzo
2023»;
    b) al comma 2, le parole: «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciassette mesi».
                               Art. 25
 
Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli  obiettivi  di  cui
alla  Missione  4,  Componente  1,  Riforma  2.2.  «Scuola  di   Alta
Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti  e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6  e'  sostituito
dal seguente:
  «6. Presso la  Scuola  e'  istituita  una  Direzione  generale.  Il
direttore  generale  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e
del merito, tra i dirigenti di prima e seconda  fascia  del  medesimo
Ministero, con collocamento  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  tra
dirigenti di altre amministrazioni  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta  e,  se
conferito a dirigenti di seconda fascia,  concorre  alla  maturazione
del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.  L'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Direzione  generale  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito.».
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca

                               Art. 26
 
          Disposizioni in materia di universita' e ricerca
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi  previsti  dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di attuazione del  Piano,  alle  imprese  che
partecipano al finanziamento  delle  borse  di  dottorato  innovativo
previste dal medesimo investimento e'  riconosciuto  un  esonero  dal
versamento dei complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  dei
datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a  3.750  euro  su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o che e'  o  e'  stato  titolare  di
contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010,
n.  240.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche.
  2. Ciascuna impresa puo' far richiesta  del  beneficio  di  cui  al
comma 1 nel limite di due posizioni attivate  a  tempo  indeterminato
per ciascuna borsa di dottorato finanziata,  e  comunque  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica,  per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data  dal  1°  gennaio
2024 e comunque non oltre il 31  dicembre  2026,  fermo  restando  il
limite massimo di importo pari a 7.500 euro per  ciascuna  unita'  di
personale  assunta  a  tempo  indeterminato  e  comunque  nei  limiti
complessivi delle risorse di cui al comma 4.
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  si  provvede  a
disciplinare le modalita' di riconoscimento del beneficio di  cui  al
comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni  di  euro  per  il
periodo 2024-2026.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  3,  si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento  3.3  della
Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021,
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del  24
settembre 2021.
  5. All'articolo 14, comma  6-septiesdecies,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
    b) le parole: «nei tre anni antecedenti la  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «, per  una  durata  non  inferiore  a  un
anno».
  5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «Nei  trentasei  mesi  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2026»;
    b) al terzo periodo, le parole: «Nei  trentasei  mesi  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2026».
  6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di  spesa  di  cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, non si applica alle  risorse  rivenienti  dal  medesimo
Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali,  ammessi  al  finanziamento  sulla  base   di   bandi
competitivi.
  6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo  determinato
di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti  con  regime  di
tempo pieno, i quali possono  transitare,  per  gli  anni  accademici
successivi a quello della  presa  di  servizio,  al  regime  a  tempo
definito, previa domanda da presentare  al  rettore  sei  mesi  prima
dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione  e
con obbligo di mantenere il  regime  prescelto  per  almeno  un  anno
accademico.
  7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  dopo  il
comma 4-bis e' inserito il seguente:
  «4-ter.  Ciascuna  universita',  nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di  prima  fascia  alla  chiamata  di
studiosi   in    possesso    dell'abilitazione    per    il    gruppo
scientifico-disciplinare. A tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a
partecipare i  professori  di  prima  fascia  gia'  in  servizio.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  alle  Scuole
superiori a ordinamento speciale».
  8. Al fine di agevolare il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'investimento 1.2  della  Missione  4,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,  le  universita'  statali  possono
destinare una quota delle risorse derivanti da progetti  di  ricerca,
europei o internazionali, ammessi  al  finanziamento  sulla  base  di
bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  riconosciuta  a  tassi
forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione,  per
la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale in favore  di  personale  docente  e
della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2  per  cento
della spesa sostenuta annualmente per il  predetto  personale,  sulla
base  delle  indicazioni   stabilite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca.
  9. All'articolo 12 del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,  dopo  le
parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite  le  seguenti  «,
scelto fra i componenti in possesso  di  requisiti  non  inferiori  a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli  obiettivi
della Missione 4, Componente 2, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    «a-bis) previsione dell'abilitazione  artistica  nazionale  quale
attestazione della qualificazione didattica, artistica e  scientifica
dei docenti nonche' quale requisito  necessario  per  l'accesso  alle
procedure di reclutamento a  tempo  indeterminato  dei  docenti,  con
decentramento delle procedure di nomina delle  relative  commissioni,
di valutazione dei candidati,  di  pubblicazione  degli  esiti  e  di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione
non da' diritto all'assunzione in ruolo».
                               Art. 27
 
Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza
  del Ministero dell'universita' e della ricerca
 
  1.  Al  fine  di  promuovere   il   miglior   coordinamento   nella
realizzazione  degli   interventi   di   competenza   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente
2, del PNRR, nonche' del relativo PNC, i  soggetti  a  partecipazione
pubblica   appositamente   costituiti   a   tal    fine    assicurano
l'integrazione dei propri organi statutari di  gestione  e  controllo
con uno o piu' rappresentanti designati  dal  Ministero  nonche',  su
indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in  ragione  del
tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalita' per  l'attuazione
del  primo  periodo  sono   definite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni
effettuate ai sensi del presente comma non determinano la  cessazione
dall'incarico dei componenti in  carica.  I  relativi  compensi  sono
integralmente a carico dei soggetti di cui al  primo  periodo  e  non
comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di  rendere  tempestiva  l'attuazione  del  PNRR  e  del
relativo PNC, le universita' statali, gli enti pubblici  di  ricerca,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
2016,  n.  218,  e  le  Istituzioni  statali   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e
rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con  sistemi
interni di gestione e controllo  idonei  ad  assicurare  il  corretto
impiego  delle  risorse  finanziarie  loro  assegnate,   nonche'   il
raggiungimento  degli  obiettivi  in  conformita'  alle  disposizioni
generali  di   contabilita'   pubblica,   attestando   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca, ove previsto anche per  il  tramite
dei soggetti di cui al comma 1, gli  esiti  conseguenti  al  fine  di
consentire  al  medesimo  Ministero  di  adempiere   agli   eventuali
ulteriori obblighi a suo carico.
  3. I soggetti di cui al comma 2  adempiono  alle  disposizioni  del
presente   articolo   nell'esercizio    della    propria    autonomia
responsabile. Resta ferma la facolta' del Ministero  dell'universita'
e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione,
sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
  4. Le universita' statali e non statali,  legalmente  riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale,  gli
enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  le  Istituzioni   statali
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i  soggetti  a
partecipazione pubblica di cui  al  comma  1  possono  fornire  quale
idoneo strumento di garanzia delle risorse  ricevute  ai  fini  della
realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione  del
PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  in  relazione  al  funzionamento
ordinario.
  5. Per i soggetti di cui al  comma  1,  i  fondi  di  funzionamento
ordinario costituiscono idoneo  strumento  di  garanzia  a  copertura
delle  erogazioni  ricevute  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
progettuali connesse alla realizzazione di interventi  di  attuazione
del PNRR, nonche' del relativo PNC.
                             Art. 27 bis
 
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici  per
  le  universita'  statali,  le  istituzioni  dell'AFAM  e  gli  enti
  pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi
  del PNRR e del PNC di competenza del Ministero  dell'universita'  e
  della ricerca
 
  1. All'articolo  48  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle  universita'
statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, nonche' agli enti pubblici di ricerca di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218,  per  tutte  le
procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca di  importo
fino a 215.000 euro».
                               Art. 28
 
     Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
 
  1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022,  n.
197, agli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  gli  studenti
universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14  novembre
2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti
dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dai  relativi
organismi  preposti  al   diritto   allo   studio   universitario   o
all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
  1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis
della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente:
  «Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura
residenziale  universitaria).  -  1.  Al  fine  di   contribuire   al
raggiungimento degli obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, l'esercizio di una struttura  residenziale  universitaria
beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis e'  soggetto  al
regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
  2. Gli standard minimi nazionali  per  la  classificazione  di  una
struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di
cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le regioni disciplinano le modalita' operative
per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture
che rispettano i  requisiti  di  cui  al  comma  2  e  provvedono  al
conseguente   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio    della
struttura residenziale universitaria.
  4.  Le  normative  relative  all'autorizzazione  all'esercizio   di
strutture  residenziali   universitarie   approvate   dalle   regioni
precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione mantengono la loro efficacia fino  all'emanazione  delle
disposizioni di cui al comma 3.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
fa rinvio alla normativa  vigente  in  materia,  in  particolare  per
quanto concerne gli aspetti di natura  fiscale.  Dall'attuazione  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
  6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni  caso,  gli  interventi
che alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione
risultano gia' assegnatari dei finanziamenti  di  cui  alla  presente
legge e delle risorse a valere sul PNRR».
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

                               Art. 29
 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
 
  1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con  gli
obiettivi del  PNRR,  le  amministrazioni  attuatrici  e  i  soggetti
attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma
1, del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.  233,  applicano  la
disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
fatta salva la possibilita' di applicare  le  disposizioni  di  legge
vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi
di realizzazione dei citati interventi. Per le province  autonome  di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma
1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.
  2.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   1,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini
della  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma   1,   e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle  contabilita'
speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  sulle  quali  affluiscono  le
risorse a tal fine assegnate.
  3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano
ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
284 del 5 dicembre 2022, adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  nonche'  dei
piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione  civile,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
  4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  n.  152
del 2021,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei
mesi i termini previsti dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonche' di un anno i termini di
cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto. 
                             Art. 29 bis
 
Disposizioni urgenti  contro  il  dissesto  idrogeologico  e  per  lo
                sviluppo delle infrastrutture idriche
 
  1. Per garantire  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il coordinamento e il raccordo necessari per  affrontare  le
situazioni  di  criticita'  ambientale  delle  aree  urbanizzate  del
territorio nazionale interessate da  fenomeni  di  esondazione  e  di
alluvione, il Ministro per la protezione civile e  le  politiche  del
mare si avvale del Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il
Dipartimento  Casa  Italia  assicura  in  particolare   il   supporto
necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione
civile  e  le  politiche  del  mare  delle  attivita'  di  impulso  e
coordinamento  in  ordine  alla  realizzazione  degli  interventi  di
prevenzione o  di  messa  in  sicurezza  relativi  al  contrasto  del
dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del  suolo,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «con  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite
le seguenti: «e con  il  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare».
  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro  della
transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto  con
il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
    b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta  del  Ministro
della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del
territorio e efficienza energetica dei comuni

                               Art. 30
 
            Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    0a)  al  comma  136,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «opere
pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»;
    0b) al comma 136-bis:
      1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  forniture  o  lavori  pubblici
cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135»;
      2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori»  sono  inserite
le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15  dicembre  di  ciascun
anno»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «30   aprile   dell'anno
successivo»;
    0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente:
  «136-ter. Nel  caso  di  interventi  a  copertura  pluriennale,  il
mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini  di  cui
al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per  la  sola
quota relativa alla prima  annualita';  la  regione  ha  facolta'  di
confermare la programmazione dello  stesso  intervento  per  le  sole
annualita' successive, procedendo al cofinanziamento  dell'intervento
con risorse proprie o del soggetto beneficiario»;
    a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente:
  «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target  associati
alla Missione  2  -  Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica  -
Componente  4-Tutela  del  territorio  e  della  risorsa   idrica   -
Investimento 2.2 - Interventi per la  resilienza,  la  valorizzazione
del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  Comuni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  le  risorse  assegnate  ai
comuni ai sensi del comma 139 per le  annualita'  2024  e  2025  sono
finalizzate  allo   scorrimento   della   graduatoria   delle   opere
ammissibili per l'anno  2023.  I  comuni  beneficiari  delle  risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori  entro
il 31 marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione  in  materia  di
attuazione del PNRR per la gestione, il controllo  e  la  valutazione
della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;
    a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le  parole:  «tre  mesi»
sono  inserite  le  seguenti:  «e,   per   il   contributo   riferito
all'annualita' 2022, di sei mesi»;
    b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio  delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso  il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»;
    c) al  comma  148-ter,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e  i  contributi  riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che  risultano  affidate  entro  la
data del 31 gennaio 2023».
                               Art. 31
 
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
  l'attuazione di «Caput Mundi- Next Generation EU per grandi  eventi
  turistici»
 
  1. All'articolo 1, comma  427,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n.  234,  la  parola:  «agisce»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' agire».
  2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico-economica,  della  progettazione  ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:
arresto del  degrado,  messa  in  sicurezza  di  aree  e  ogni  altra
attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera
realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;
regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area
verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le
finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  77  del  2021  per  l'affidamento  di  servizi  di
ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234.
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie
previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
delle attivita' di cui  al  comma  2,  il  Commissario  straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge  30
dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le
necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
individuati alla scheda n. 25 -  «Completamento  area  eventi  a  Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport», di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
  5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
investimenti.
  6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  422,   al   Commissario
straordinario per la realizzazione di interventi  di  parte  corrente
connessi alle attivita' giubilari.»;
    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
  «425-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  e  in  ragione  della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al  completamento  del
rinnovo dell'armamento della metropolitana  linea  A,  indicati  come
essenziali e indifferibili nel  Programma  dettagliato  del  Giubileo
della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15   dicembre   2022,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre  2022  al  numero
3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza
adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  dispone  che  la
realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai  soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:
    a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza
di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le  amministrazioni
interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte   alla   tutela
ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e  della  salute.
Nel corso della  conferenza  e'  acquisita  e  valutata  la  verifica
preventiva dell'interesse archeologico  ove  prevista,  tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di  certezza
dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude  nel
termine di trenta giorni  dalla  sua  convocazione,  prorogabile,  su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla  tutela  degli
interessi di cui all'articolo 14-quinquies,  comma  1,  della  citata
legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di  dieci  giorni.
Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni  che  non  si
sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di  quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito  a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
  La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione
di tutte le opere e attivita' previste  nel  progetto  approvato.  Le
determinazioni  di  dissenso,  ivi  incluse  quelle  espresse   dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
    b) in  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni;
    c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase  di  affidamento  e,  in  caso  di  esito
positivo,  produce   i   medesimi   effetti   degli   adempimenti   e
dell'autorizzazione previsti dagli  articoli  93,  94  e  94-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,   corredati   dell'attestazione   dell'avvenuta    positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-  AINOP,  ai  sensi  dell'articolo   13,   comma   4,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  16  novembre  2018,  n.  130.  In  deroga
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  la
verifica  puo'  essere  effettuata   dal   responsabile   unico   del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
stato redatto da progettisti esterni;
    d) ai  fini  dell'affidamento  dei  lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
      1) e' autorizzato il ricorso alle  riduzioni  dei  termini  per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
      2) e' autorizzato, alla scadenza del termine  di  presentazione
delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui  all'articolo
85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno   manifestato
interesse a partecipare alla procedura;
      3) il termine di cui all'articolo  83,  comma  9,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni;
      4) la verifica di congruita' delle offerte  anormalmente  basse
puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo
97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  in  base
ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi  del  comma  6  del
medesimo articolo;
      5) e' autorizzata la  consegna  delle  prestazioni  in  via  di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
del contratto;
      6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere  ad
un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106,  comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
  425-ter.  In  relazione  agli  interventi  previsti  dal  programma
dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del  comma  422,  si
applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe
previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto  o
in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
(PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 12 febbraio 2021.
  425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e  9
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui
al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e  delle  regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su  base  di
uguaglianza  con  gli  altri,   l'accessibilita',   l'autonomia,   la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
persone con disabilita'»;
    b-bis) al comma 427:
      1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in  sicurezza  e
la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse;
      2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,»
sono soppresse;
      3) al settimo periodo, le parole:  «di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione  straordinaria  delle  strade»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,».
  6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli
interventi finanziati  dai  commi  precedenti,  puo'  ricorrere,  nei
limiti delle procedure disciplinate dal presente  articolo  e  previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al  supporto  e
alla fornitura di servizi  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6-ter. In occasione delle celebrazioni del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2
adotta  un  piano  per   la   realizzazione   di   un   progetto   di
cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116.
  6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definite le modalita'  di  posizionamento  dei
dispositivi di cui al comma 6-ter.
  6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui  al  presente
comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

                             Art. 31 bis
 
Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei  territori
                     colpiti dal sisma del 2016
 
  1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare l'efficace  e  tempestiva  attuazione
degli interventi di cui al comma 1, per  il  supporto  tecnico  e  le
attivita'  connesse  alla  realizzazione  delle  opere,  al  soggetto
attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3
e 5,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli
oneri connessi al supporto tecnico e  alle  attivita'  connesse  alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111».
                             Art. 31 ter
 
Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico
                     della diga di Ripaspaccata
 
  1. Al fine di  garantire  la  realizzazione  dell'Investimento  4.1
della Missione 2, componente 4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  in  relazione   alle   manutenzioni   impiantistiche   e
strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo
armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di
Ripaspaccata in agro  del  comune  di  Montaquila,  in  provincia  di
Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise  la  spesa  di
7,1 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024  e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  22,
comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
                               Art. 32
 
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
  ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge
  18 aprile 2019, n. 32
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie,
l'approvazione di cui al comma 2  puo'  avere  ad  oggetto  anche  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita'  e  le
indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto
previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a  base  di  gara
direttamente  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica
approvato dal Commissario straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti
delle regioni territorialmente competenti.».
                               Art. 33
 
Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 44:
    1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonche' agli
interventi di competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste  dal
PNRR, dal PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture  di  supporto  ad
essi  connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette  risorse,  si
applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonche' ai  commi
1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis,  7  e  8.  In  relazione  a  tali
interventi,  il  progetto  e'  trasmesso,  a  cura   della   stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Tenuto conto  delle  preminenti  esigenze  di  appaltabilita'  delle
opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo'
disporre che  l'attivita'  di  verifica  dell'esistenza  di  evidenti
carenze progettuali, con le medesime  modalita'  di  cui  al  periodo
precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»;
      1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
  «1-quater. Le procedure di approvazione degli  interventi  relativi
alle infrastrutture ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i  quali  sia
stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo  4
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente
suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario
straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso  in  cui  la
disponibilita' dei finanziamenti sia limitata  al  solo  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica. In tale  ipotesi,  fermi  restando
gli effetti dell'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio,
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, decade qualora,  entro  sei  mesi  dalla  data  in  cui
diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica  utilita',  il
Commissario straordinario non adotti  apposita  ordinanza  attestante
l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono  considerati
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei  finanziamenti  per  i
successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione.  In  caso
di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita',
restano valide le autorizzazioni e le intese gia' acquisite,  purche'
il  Commissario  straordinario  attesti  l'assenza  di  modifiche  al
progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese
sono stati rilasciati»;
    2) al comma 2:
      2.1) al primo periodo, le parole: «di cui  all'Allegato  IV  al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»;
      2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La  verifica
preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita'
di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
    3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato  IV  del  presente
decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di  cui
al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo  del  comma  1»,  e
dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Ai  fini  della
presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 48,  comma  5-bis,  secondo  periodo,  del  presente
decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;
    4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo  del  comma
1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»  e  il
quarto, quinto e sesto periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  48,  comma  5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo.»;
    5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, la questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche  in  deroga
alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo  le
modalita' di cui al comma 6 del presente articolo.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo  e  quarto
periodo»;
    6) al comma 6:
      6.1 al primo periodo,  le  parole:  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
      6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso  di
approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle posizioni
prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui  al
comma 4,  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni  successivi  alla
trasmissione della  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di
servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
      6.3 al terzo periodo,  le  parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
      6.4 al settimo periodo, le  parole:  «terzo,  quarto  e  quinto
periodo» sono soppresse;
    7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
      «6-ter.  I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione   e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all'allegato
IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del
quadro  economico  dell'opera.  I   programmi   e   i   progetti   di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6»;
    8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7. Ai fini della verifica  del  progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.»;
    9) il comma 7-bis e' abrogato;
    b) all'articolo 44-bis:
      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
progetto  e'  trasmesso  unitamente  a  una  relazione   sul   quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
al secondo periodo.»;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Il Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»;
    c) all'articolo 45:
      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;
      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato  speciale
e' corrisposta» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  Presidente,  al
dirigente di livello generale di cui al successivo  comma  4  e  agli
altri componenti del  Comitato  speciale  sono  corrisposti»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso  per  le  spese
documentate  sostenute,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente e di quanto previsto  per  i  componenti  e  gli
esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'».
  2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica.».
  3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».
  4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».
  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.
  5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi  alle
infrastrutture ferroviarie di cui  agli  articoli  44  e  53-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
  5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5-bis:
      1) al secondo periodo, le parole: «La titolarita' della  misura
e' in capo all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  al»  sono
sostituite dalla seguente: «Al»;
      2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Al  fine
di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi  necessari
allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo  di  Taranto  2026,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato,  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111.
  Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla  realizzazione
dei progetti e degli interventi, il  Commissario  straordinario  puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
periodo»;
    b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti
dai seguenti:
  «Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro  novanta
giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  a  tale  scopo
destinate e sentito il  Comitato  organizzatore  dei  XX  Giochi  del
Mediterraneo, della proposta del programma  dettagliato  delle  opere
infrastrutturali    occorrenti,    ivi    comprese     quelle     per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico  di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita'
del finanziamento concedibile, delle  altre  fonti  di  finanziamento
disponibili e del cronoprogramma di realizzazione  degli  interventi.
Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu'  decreti
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR e del Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,  adottati  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti
di cui al secondo  periodo  sono  altresi'  stabiliti,  per  ciascuna
opera,  il  cronoprogramma  procedurale,   suddiviso   in   obiettivi
iniziali, intermedi  e  finali,  il  cronoprogramma  finanziario,  le
modalita' di attuazione, le modalita'  di  monitoraggio  delle  opere
indicate nel predetto elenco, nonche'  le  modalita'  di  revoca  del
finanziamento  in  caso  di  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di
monitoraggio o di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  procedurale
degli interventi»;
    c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
  «5-quater.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposita  contabilita'
speciale intestata al  Commissario  straordinario  di  cui  al  comma
5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei  progetti
e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante  i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti   degli   interventi.   Il
Commissario, nei  limiti  delle  risorse  impegnate  nell'ambito  dei
bilanci delle amministrazioni interessate, puo' avviare le  procedure
di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle
risorse sulla contabilita' speciale.
  5-quinquies.  Alle  controversie  relative  all'approvazione  degli
elenchi degli interventi di cui al comma  5-ter,  alle  procedure  di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle  procedure  di  progettazione,
approvazione e realizzazione degli  interventi  come  individuati  ai
sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
  5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della
metropolitana della citta' di Torino, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario con i poteri e le  funzioni  di
cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e  comma  5,  primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,   come
modificato  dal  presente  decreto.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione dell'opera  nonche'  le
modalita' di monitoraggio, da effettuare  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio  delle  opere   pubbliche   della   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca delle risorse  e  le
attivita' connesse  alla  realizzazione  dell'opera.  Il  Commissario
straordinario, entro novanta giorni  dall'atto  di  nomina,  provvede
all'espletamento delle attivita' di progettazione, di  affidamento  e
di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per  assicurare
la  realizzazione  degli  interventi  e   la   messa   in   esercizio
dell'impianto. Al  Commissario  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse  alla  realizzazione
dell'opera, il Commissario puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la  finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonche' di societa'  controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009,   n.   196.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 34
 
Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili  da  parte  degli
  enti  previdenziali  per  soddisfare  esigenze   logistiche   delle
  Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di  nuove  sedi  per
  esigenze connesse al PNRR
 
  1.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   logistiche   delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate  anche  all'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma  15
gli  Enti  Previdenziali  possono  destinare  parte   delle   risorse
finanziarie  all'acquisto  di  immobili,  anche  di   proprieta'   di
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio
in locazione  passiva  alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano  di
razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;
    b)  il  terzo,  quarto  e  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili  acquistati  ai
sensi del presente comma  si  applica  un  canone  annuo  determinato
dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del  costo  di  acquisto
contrattualizzato e delle spese sostenute  dagli  enti  previdenziali
pubblici  per  gli  interventi  di  messa  a  norma   e   adeguamento
dell'immobile alle esigenze  della  amministrazione  conduttrice.  La
tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e'  stabilita
in via definitiva dagli enti previdenziali  e  dalle  amministrazioni
dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto  e
non  puo'   essere   oggetto   di   modifica,   ferma   restando   la
quantificazione degli stessi  anche  in  un  momento  successivo.  Ai
canoni di locazione di cui al presente  comma  non  si  applicano  le
riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza  dei
saldi di finanza pubblica.»;
    c) il settimo periodo e' soppresso.
  2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio  2010,
n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, il secondo periodo e' soppresso.
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le  parole:  «il
nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;
    b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente:
  «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 417, lettera b), l'INAIL  puo'  istituire,  fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo
alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al  primo  periodo
della citata lettera b).».
Capo VII
Disposizioni urgenti in materia di giustizia

                               Art. 35
 
             Disposizioni in materia di digitalizzazione
            del processo civile e degli atti processuali
 
  1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Le copie per immagine su supporto  informatico  di  atti  e
documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,
depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno,  sono  idonee  ad  assolvere  agli  obblighi  di  conservazione
previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la  firma  digitale,
ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel  fascicolo
informatico  nel  rispetto  della   normativa   anche   regolamentare
concernente il processo civile telematico.
  In tali casi, si puo' procedere alla  distruzione  degli  originali
analogici, secondo le modalita' previste  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;
    b) al comma  5,  le  parole:  «Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri».
  2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis
dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n.  82  del
2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.
  3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo  comma,  le  parole:  «Nei  procedimenti  davanti  al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte  di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza
ha luogo con modalita' telematiche.».
  4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  le
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto  a
decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia'
pendenti a quella data.
                               Art. 36
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  deposito   telematico   nei
              procedimenti di volontaria giurisdizione
 
  1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le  persone
fisiche che stanno in giudizio personalmente possono  depositare  gli
atti processuali e i documenti con modalita' telematiche  avvalendosi
del portale dedicato  gestito  dal  Ministero  della  giustizia,  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche  adottate  ai
sensi del comma 4 dal direttore generale per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il  deposito
si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali
e i documenti depositati per il tramite del  portale  sono  trasmessi
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
giudiziario destinatario mediante l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata a tale scopo messo a  disposizione  dal  Ministero  della
giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli
indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.
  2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per  il  deposito
in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il
cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non  risulta  da
pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per
gli effetti di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.
  3. Con uno o  piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare  il
Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e
gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
  4. Con successivo decreto del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  adottate  le
specifiche tecniche di cui al comma 1.
                               Art. 37
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
                                 149
 
  1. All'articolo 41, comma 1, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono  inserite
le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».
                               Art. 38
 
             Disposizioni in materia di crisi di impresa
 
  1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo  25-bis,  comma  4,  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'
concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate  in  caso  di
comprovata   e   grave   situazione   di   difficolta'   dell'impresa
rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo  articolo
25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.
  2. Dalla data della pubblicazione nel registro  delle  imprese  dei
contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a)
e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
n. 14, si  applica  l'articolo  26,  comma  3-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata,  al
momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo  17  del
decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  l'imprenditore  puo'
depositare, in luogo  delle  certificazioni  previste  dal  comma  3,
lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale
attesta  di  avere  richiesto,  almeno  dieci  giorni   prima   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le  certificazioni
medesime. Le disposizioni di cui al  primo  periodo  si  applicano  a
tutte le istanze presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
  4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria
prevista dall'articolo 199,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto  mesi  a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 39
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
 
  1. All'articolo 51 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
  b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle  risorse
materiali, dei beni e dei servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il Ministero della giustizia» e le parole «,  sentito  il  Direttore
generale della giustizia penale,» sono soppresse.
                               Art. 40
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria
 
  1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi  dalla  data
di pubblicazione  del  bando  per  la  procedura  di  interpello,  il
Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  pubblica  la
graduatoria finale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  15
marzo 2023 il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;
  b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. In sede di prima applicazione della  presente  legge,  ai  fini
della  sua  migliore  implementazione,  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7,  sono
indette le elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria che, in ogni caso, hanno luogo  non  oltre  il  31  maggio
2023.  Sono  eleggibili  nella  componente  togata  i  soli   giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che  siano
magistrati tributari sono, per la durata del  mandato  in  Consiglio,
collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta,  a
maggioranza assoluta dei  componenti  del  Consiglio,  fra  i  membri
eletti dal Parlamento».
  2.  All'articolo  4-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:  «3.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La  disposizione  del  primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere  dal  1°  luglio
2023.
  3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero  dei
giudizi pendenti dinnanzi  alla  Corte  di  Cassazione  di  cui  alla
Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione  1,  Componente  1,
Asse 2, del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  mediante  la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1,  comma  198,  della  legge  29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo  291  del  codice  di  procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri  posti  a
carico del contribuente, provvede a depositare  entro  il  31  luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco  delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197  del
medesimo articolo 1.
  4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di  cui  al  comma  3
mediante la riduzione dei tempi per la  dichiarazione  di  estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130,  e  dell'articolo  391  del  codice  di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al  comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31  marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti,  nonche'  dell'assenza  di
provvedimento di diniego.
  4-bis. In sede di  prima  applicazione,  gli  incarichi  in  essere
all'atto del definitivo transito, se  svolti  presso  amministrazioni
che realizzano o autorizzano interventi  finanziati  in  tutto  o  in
parte con le risorse previste dal  PNRR,  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  europea,  restano  in
ogni  caso   ultimabili   sino   alla   scadenza   naturale,   previa
autorizzazione del relativo organo di autogoverno.
  5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza
energetica

                               Art. 41
 
  Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' i  progetti  concernenti  impianti  di
produzione di idrogeno verde  ovvero  rinnovabile  di  cui  al  punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da
fonti rinnovabili, ove previsti»;
  b) all'allegato II  alla  parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'
inserito il seguente:
    «6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di  idrogeno
verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione  su  scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno
verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate  varie  unita'
produttive funzionalmente connesse tra loro.».
                               Art. 42
 
Interventi  di  rinaturazione  dell'area  del   Po   e   misure   per
                     l'approvvigionamento idrico
 
  1.  Gli  interventi  di  cui  alla  Missione   2,   Componente   4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel  Programma  d'azione  per  la
rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto  del  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del
2 agosto 2022 sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
  1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di  tutela  del
territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
                               Art. 43
 
 Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
 
  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle
commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione
agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e
attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi
beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
                               Art. 44
 
Estensione dello stanziamento per le annualita'  2025  e  2026  delle
              risorse di assistenza tecnica per il PNRR
 
  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  pari  a  4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
                               Art. 45
 
Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO˛  e  supporto
  al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  per  la
  gestione  del  Fondo  per  il  programma  nazionale  di   controllo
  dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni  in  materia
  di contrasto all'inquinamento atmosferico
 
  1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo  9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi  di  cui  all'articolo
46, comma 5» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  le  spese,  nel
limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per  il  supporto  tecnico
operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica
ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui  al  presente
comma».
  2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente
a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle
risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle  risorse
medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e  nel  limite  dell'uno  per
cento per gli anni successivi.».
  2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, per il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale  dei
quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge  n.  234
del 2021, dopo il comma 488 e' inserito  il  seguente:  «488-bis.  Le
risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e  pertanto,
in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita'  di  gestore  del
Fondo,  quest'ultima  rende  una  dichiarazione  negativa  ai   sensi
dell'articolo 547 del codice di procedura civile».
  2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari  a
ricondurre la situazione di inquinamento  dell'aria  entro  i  limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  nonche'
per  sostenere  gli  investimenti  per   far   fronte   all'emergenza
energetica in atto per impianti a  fonti  di  energia  rinnovabili  e
biocarburanti e  per  infrastrutture  di  ricarica  elettrica  per  i
veicoli anche del trasporto  pubblico  locale  ovvero  utilizzati  in
agricoltura, le risorse  previste  dall'articolo  30,  comma  14-ter,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.   58,   sono
incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e
forestali  sostenibili,  in  grado  di  migliorare  le  capacita'  di
assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a  quelle
prescritte  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di
conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati
su base volontaria dal settore agroforestale  nazionale,  di  seguito
denominato «Registro». I  crediti  di  cui  al  presente  comma  sono
utilizzabili nell'ambito  di  un  mercato  volontario  nazionale,  in
coerenza con le  disposizioni  relative  al  Registro  nazionale  dei
serbatoi di carbonio agroforestali di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  1°  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.
  2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono  essere
utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9  giugno
2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE)  2017/2392
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e,  pur
contribuendo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   nazionali   di
assorbimento delle emissioni di gas a  effetto  serra  contabilizzati
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai  fini
dell'impiego su  base  volontaria,  esclusivamente  per  le  pratiche
aggiuntive di  gestione  sostenibile  realizzate  in  base  a  quanto
disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza  dell'ISPRA
per le attivita' connesse all'Inventario nazionale  delle  foreste  e
dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
  2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti  di
carbonio generati e certificati ai  sensi  del  comma  2-septies,  su
richiesta  dei  soggetti  proprietari  ovvero  gestori  di  superfici
agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e  4
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e
dal Piano  strategico  della  politica  agricola  comune  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 2 dicembre  2021,  che  realizzano  attivita'  di  imboschimento,
rimboschimento  e  gestione   sostenibile   agricola   e   forestale,
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea
e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e
dal Gruppo intergovernativo  di  esperti  sul  cambiamento  climatico
(IPCC).
  2-septies.  Con  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare  i
criteri per  l'attuazione  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  e  a
definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del
Registro  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), in coerenza con le  informazioni  territoriali  e  produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le  modalita'  di
iscrizione,  aggiornamento  e  controllo  dei   crediti   registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei  commi  da  2-quater  a  2-septies  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello  stesso  il
CREA  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
                             Art. 45 bis
 
Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  per  l'attuazione
  degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e
  della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  per
l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti
alla gestione degli  interventi  della  Missione  2  del  PNRR,  puo'
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  (GSE),  mediante
la  sottoscrizione   di   appositi   accordi,   fermo   restando   il
mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni  responsabilita'
in  merito  all'attuazione  degli  interventi  stessi  nonche'  delle
attivita'  da  svolgere  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108.  Alle  attivita'  previste  dal
presente comma si provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  le  parole:  «Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle  seguenti:  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica» e «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica»;
  b) al comma 6, secondo periodo, dopo le  parole:  «in  house»  sono
inserite le seguenti: «, del GSE».
Capo IX
Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

                               Art. 46
 
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in  materia  di  beni
                              culturali
 
  1. Con riferimento agli  immobili  di  proprieta'  pubblica  e  con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi  della  parte  seconda
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  interessati  da  interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  le  opere  di
manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  che  non  comportino
modifiche delle  caratteristiche  architettoniche,  morfotipologiche,
dei materiali o delle  finiture  esistenti,  sono  consentite  previa
segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.
  2.  La  soprintendenza  competente  per  territorio,  in  caso   di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento  della  segnalazione  di
cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi di essa.
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti previsti dal  medesimo  comma  2  in  presenza  delle
condizioni previste dall'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241.
  4.  Nel  caso  di  attestazioni   false   e   non   veritiere,   la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei  lavori  e
ordinare l'eliminazione delle opere gia'  eseguite  e  il  ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di  cui  al
comma 2, fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali  nonche'
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 3, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le funzioni  di  tutela  sono  esercitate  conformemente  a
criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero della cultura»;
  b) all'articolo 12:
    1) al comma 10, le parole: «centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti:
      «novanta giorni»;
    2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis.  In  caso  di  inerzia,  il  potere  di  adottare   il
provvedimento e' attribuito  al  Direttore  generale  competente  per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i  successivi
trenta giorni.».
  10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis
e'  valutabile  ai  fini   della   responsabilita'   disciplinare   e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241».
Capo X
Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili

                               Art. 47
 
Disposizioni in materia di installazione di  impianti  alimentati  da
                          fonti rinnovabili
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  0a) all'articolo 11, comma 2,  dopo  le  parole:  «ivi  inclusa  la
produzione di idrogeno originato dalle  biomasse»  sono  inserite  le
seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione  delle
biomasse»;
  0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto  delle  aree  idonee  ai
sensi del comma 8»;
  a) all'articolo 20, comma 8:
  01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa  fonte  e
in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche  sostanziale,
per   rifacimento,   potenziamento   o    integrale    ricostruzione,
eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino  una
variazione dell'area occupata superiore al 20 per  cento.  Il  limite
percentuale di cui al primo periodo non si applica per  gli  impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area  occupata
e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;
  1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro  di  pertinenza
degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei  sedimi  aeroportuali,  ivi  inclusi  quelli   all'interno   del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;
  2) alla lettera c-quater):
  2.01) al primo periodo, dopo le  parole:  «decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «,  incluse  le  zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1,  lettera  h),
del medesimo decreto»;
    2.1) al secondo periodo, le parole: «di  sette  chilometri»  sono
sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le  parole:  «di  un
chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;
    2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Resta  ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero  della
cultura a esprimersi in relazione ai  soli  progetti  localizzati  in
aree sottoposte a tutela secondo  quanto  previsto  all'articolo  12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;
  a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di  cui
al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e
garantire  la  sicurezza  del   traffico   limitando   le   possibili
interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la
concessione delle aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza  pubblica,  avviate  anche   a   istanza   di   parte,   con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di
concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle
subconcessioni  ai  sensi  del  comma  8-ter.  Se  si  verificano  le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  8,
lettera c-bis), mediante subconcessione,  a  societa'  controllate  o
collegate in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,  i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
  8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione  di  cui  al  comma
8-bis e' determinata in funzione della vita utile  degli  impianti  e
degli investimenti necessari per la realizzazione  e  gestione  degli
stessi  e  puo'  essere  superiore  alla  durata  della   concessione
autostradale,  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario   che
subentra nella gestione di risolvere il contratto  di  subconcessione
riconoscendo un indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non
integralmente ammortizzati»;
  a-ter)  all'articolo  22,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente:
  «1-ter. La disciplina di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi',
indipendentemente  dalla   loro   ubicazione,   alle   infrastrutture
elettriche interrate di connessione degli impianti  di  cui  medesimo
comma 1»;
  b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
    «Art.  22-bis  (Procedure  semplificate  per  l'installazione  di
impianti  fotovoltaici).  -   1.   L'installazione,   con   qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e
non e' subordinata all'acquisizione  di  permessi,  autorizzazioni  o
atti di assenso  comunque  denominati,  fatte  salve  le  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.
  2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in  zona  sottoposta  a
vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato
alla competente soprintendenza.
  3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti
di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel  termine  di  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo  comma,
un  provvedimento  motivato  di  diniego  alla  realizzazione   degli
interventi di cui al presente articolo.»;
  c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole:  «fisiche,
PMI,» sono  inserite  le  seguenti:  «associazioni  con  personalita'
giuridica di diritto privato,»;
  d) all'articolo 45, comma 3:
    1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «unica  nazionale,»  sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di
alimentazione,»;
    2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo  4,  comma
7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145».
  1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  6  del
regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del  22  dicembre  2022,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024,  sono  esentati  dalle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino
a 30 MW, anche comprensivi  delle  opere  connesse,  dei  sistemi  di
accumulo e delle infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, contemplate nell'ambito di piani  o  programmi  gia'  sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia  elettrica
da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e  delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  contemplate
nell'ambito di piani o  programmi  gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  c)  i  progetti   di   rifacimento,   potenziamento   o   integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti,  eventualmente
comprensivi di sistemi di  accumulo,  che  non  prevedano  variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei  predetti
interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle  aree  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
contemplate  nell'ambito  di  piani  o  programmi   gia'   sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti,  che
non  prevedano  variazione   dell'area   occupata   e   con   potenza
complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a  50  MW,  che
ricadano nelle aree idonee ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani
o programmi gia' sottoposti positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica ai sensi del titolo II della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  e) i progetti di impianti  di  produzione  di  energia  rinnovabile
offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che  ricadano,
ai sensi  dell'articolo  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano  di  gestione
dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente  a  valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-ter. L'esenzione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  anche  ai
progetti di infrastrutture elettriche di connessione  degli  impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili  o  di  sviluppo  della
rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  necessari  a  integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero  ai  progetti  di
impianti di stoccaggio di  energia  da  fonti  rinnovabili  ricadenti
nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-quater. I  commi  1-bis  e  1-ter  si  applicano,  a  scelta  del
proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai  sensi  del
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
  2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi   provvedimenti   applicativi    a    contenuto    generale,
incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma  3-bis,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di
cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del
provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso
delle acque»;
    b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  non   sottoposti   alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito  di
un procedimento unico, comprensivo, ove previste,  delle  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comprende,   ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al  titolo
III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato e  deve  contenere  l'obbligo  alla
rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico  del  soggetto
esercente a  seguito  della  dismissione  dell'impianto  o,  per  gli
impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di   misure   di
reinserimento e  recupero  ambientale.  Il  termine  massimo  per  la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel  caso
dei progetti di cui al comma 3-bis  che  non  siano  sottoposti  alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di  cui  al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti  per  le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento  unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche  in  pendenza  del
procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA».
  3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera b),  primo  periodo,  le  parole:  «rilasciata  dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «rilasciata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
  b) alla lettera c):
  1)  al  numero  1),  le  parole:  «dal  Ministero  dello   sviluppo
economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dal   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
  2)  il  numero  3)  e'  sostituito  dal  seguente:  «3)   procedura
abilitativa  semplificata  di  cui   all'articolo   6   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  se  l'impianto  di  produzione  di
energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  e'  in  esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso.
  4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei  cui
territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati  a
valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,   Componente   2,
Investimento 1.2, del PNRR,  possono  affidare  in  concessione,  nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',
pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione
degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle
comunita' energetiche rinnovabili.
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al
medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono
alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle
aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per
l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della
concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in
ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti
partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e
dell'entita' del canone di concessione offerto.
  6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo
di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo
puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti
istruttori   ovvero   di   apportare   modifiche   al   progetto   di
installazione».
  6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione  di  energia
da  fonti  rinnovabili  necessaria  per  raggiungere   l'indipendenza
energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  marzo  2018,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi  alla  realizzazione  o
conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti
diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022  sia
stato  rilasciato  il  provvedimento  favorevole  di  valutazione  di
impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento  a
tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad
evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
  7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta
tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che
risultano    direttamente    funzionali    all'alimentazione    delle
sottostazioni  elettriche  della  rete  ferroviaria,  possono  essere
utilizzate da Ferrovie dello Stato  Italiane  S.p.A.  o  da  societa'
dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione
a fonti rinnovabili con le  modalita'  di  cui  all'articolo  16  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».
  8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano
di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi  del
titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali  e'  prevista
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma  7,
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiscono  dati
acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o  comunque
desumibili dal Piano stesso.
  9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano
destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o
impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse».
  9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere
dall'anno 2023 l'impegno massimo  di  spesa  annua  cumulata  di  cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni  di  euro  per  gli
interventi da realizzare o realizzati da parte dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto  e  in  500
milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui  al
medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).
  9-ter. Ai fini del pieno  conseguimento  degli  obiettivi  previsti
dall'Investimento 3.1 della  Missione  4,  componente  2,  del  PNRR,
all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano  agli
impianti la  cui  realizzazione  e'  prevista  in  aree  sulle  quali
insistono  progetti  di  infrastrutture  di  ricerca  indicate  nella
tabella 7  del  Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca  (PNIR)
2021-2027, finanziate in tutto o  in  parte  con  risorse  statali  o
dell'Unione  europea,  che  richiedano,  ai   fini   della   relativa
realizzazione  o  del  corretto  funzionamento  delle  infrastrutture
medesime, la preservazione  ambientale  delle  aree  medesime  e  dei
territori    circostanti,    secondo    criteri    di    prossimita',
proporzionalita' e precauzione».
  9-quater. Le autorizzazioni relative agli  impianti  che  insistono
sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso  1-bis,  gia'  rilasciate
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.
  9-quinquies. In relazione agli obiettivi di  cui  al  comma  9-ter,
alinea,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione   e   il   pieno
funzionamento dell'infrastruttura  di  ricerca  denominata  «Einstein
Telescope», inclusa nel Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca
(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale,
e la cui collocazione sul territorio italiano  e'  identificata  come
idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement
n. 211743, gli ulteriori  titoli  abilitativi,  comunque  denominati,
all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede  di  prima
applicazione,  dall'allegato   1   annesso   al   presente   decreto,
nell'ambito dei comuni  indicati,  in  sede  di  prima  applicazione,
nell'allegato 2 annesso al presente decreto,  sono  rilasciati  dalle
amministrazioni   competenti   di   concerto   con    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN).
  9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i  territori  comunali  di
cui al comma 9-quinquies possono essere  modificati,  sulla  base  di
esigenze  oggettive   connesse   alla   preservazione   della   piena
funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla  riduzione  delle
potenziali  interferenze  con  essa,   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN.
  10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano
esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in
forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro
organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative
o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da
impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina
primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e  b),
del medesimo articolo 8 del citato decreto  legislativo  n.  199  del
2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli  impianti
ricompresi nelle predette comunita'  energetiche  rimane  nella  loro
disponibilita'.
  11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si
applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da:
    a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
    c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati.
  11-bis.  I  limiti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2)  dell'allegato  II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
alla lettera b) del punto 2  dell'allegato  IV  alla  medesima  parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche':
  a) l'impianto si trovi nelle  aree  classificate  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
  b) l'impianto si trovi nelle aree di cui  all'articolo  22-bis  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto  non  sia
situato  all'interno  di  aree  comprese  tra  quelle  specificamente
elencate e individuate ai sensi  della  lettera  f)  dell'allegato  3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010.
  11-ter. All'articolo 6, comma  9-bis,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso.
  11-quater. Al punto 2, lettera  h),  dell'allegato  IV  alla  parte
seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dopo  le
parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per  i
soli impianti idroelettrici realizzati su  condotte  esistenti  senza
incremento ne' della portata esistente ne'  del  periodo  in  cui  ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre  che  non
alterino i volumi e  le  superfici,  non  comportino  modifiche  alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti  strutturali  dell'edificio,
non comportino aumento delle  unita'  immobiliari  e  non  implichino
incremento dei parametri urbanistici».
                             Art. 47 bis
 
Introduzione di una regolazione cost  reflective  delle  tariffe  del
                    servizio di teleriscaldamento
 
  1. All'articolo 10, comma 17,  del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole:
«Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
  b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) stabilisce le tariffe  di  cessione  del  calore,  in  modo  da
armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti
il servizio con gli  obiettivi  generali  di  carattere  sociale,  di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».
                               Art. 48
 
  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche   di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle  opere
e delle infrastrutture ivi previste,  nonche'  per  la  realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il  Ministro  della  salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo,  con  particolare
riferimento:
    a) alla gestione delle terre e delle rocce da  scavo  qualificate
come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non
assoggettati a  VIA  o  ad  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
    b) ai casi di cui all'articolo 185,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione  dalla  disciplina
di  cui  alla  parte  quarta  del  medesimo  decreto  del  suolo  non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
    c) alla disciplina del deposito temporaneo delle  terre  e  delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti;
    d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle  rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
    e) alla gestione delle terre e delle  rocce  da  scavo  nei  siti
oggetto di bonifica;
  e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i  cantieri
di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di terre  e
rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
    f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
  2. Il decreto di cui al comma 1, in  attuazione  e  adeguamento  ai
principi  e  alle  disposizioni  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le  attivita'  di  gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle  stesse,
anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
  3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e
ammodernamento».
                               Art. 49
 
Semplificazioni normative  in  materia  di  energie  rinnovabili,  di
  impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 6, dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:
«7-bis. Decorso il termine  di  cui  al  comma  4,  secondo  periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia
della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi
dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;
  b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. La disciplina di  cui  al  comma  5,  primo  periodo,  si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete  Natura  2000.  Qualora  gli  impianti
ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a  condizione  che  gli
impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e  altezza
non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero  immobili  di
cui  all'articolo  136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  individuati  mediante  apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di  installazione
e'  consentita   previo   rilascio   dell'autorizzazione   da   parte
dell'autorita'  paesaggistica  competente,  entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al  terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta  e  per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'  paesaggistica   competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto
di installazione. Le disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di  vincoli
ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 42  del  2004,  ai  soli  fini  dell'installazione  di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai  punti  di
vista panoramici.».
  2. (Soppresso).
  3.  All'articolo  11  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Gli  impianti
fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori  di  aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione  delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 199, e  nei  limiti  consentiti  dalle  eventuali
prescrizioni ove posti  in  aree  soggette  a  vincoli  paesaggistici
diretti  o  indiretti,   sono   considerati   manufatti   strumentali
all'attivita'  agricola  e  sono  liberamente  installabili  se  sono
realizzati direttamente da imprenditori  agricoli  o  da  societa'  a
partecipazione congiunta con i produttori di energia  elettrica  alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo  di  azienda  da  parte  degli
stessi imprenditori agricoli ai quali  e'  riservata  l'attivita'  di
gestione  imprenditoriale  salvo  che  per  gli  aspetti  tecnici  di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni:  a)  i  pannelli  solari  sono  posti  sopra  le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,  senza
fondazioni in cemento o  difficilmente  amovibili;  b)  le  modalita'
realizzative  prevedono   una   loro   effettiva   compatibilita'   e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per  le  piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata  e  di  protezione  o
ombreggiatura parziale o mobile  delle  coltivazioni  sottostanti  ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di  monitoraggio,  da
attuare sulla base di linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la
ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia   agraria,   in
collaborazione  con  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata  al  previo  assenso  del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo  purche'  oneroso,
del fondo.».
  4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di  cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,  nonche'
all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico  produttore  nazionale  di
zinco  e  piombo  primari,  in   considerazione   delle   eccezionali
criticita' riguardanti le  condizioni  di  approvvigionamento  e  del
rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.
  5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, le parole «in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle  condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C  426/01)  recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei
prezzi del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica»  del  medesimo
Quadro.
  6. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14  marzo  2014,
n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  La  garanzia  finanziaria  da  versare  nel  trust,   pari
all'importo determinato secondo quanto  stabilito  al  comma  1,  per
ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,  nel  caso  di  opzione
verso  uno  dei  sistemi   collettivi   riconosciuti,   puo'   essere
interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data  di
sottoscrizione del relativo contratto,  che  ne  definisce  la  quota
annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita'  non  versate
provvede il  GSE  mediante  corrispondente  riduzione  delle  tariffe
incentivanti  e  contestuale  trasferimento   al   medesimo   sistema
collettivo segnalante secondo le modalita' e le tempistiche  definite
nell'ambito delle istruzioni operative del GSE  di  cui  all'articolo
40, comma 3».
                             Art. 49 bis
 
                Impianti alimentati a biomassa solida
 
  1. Al  fine  di  aumentare  la  sicurezza  del  sistema  energetico
nazionale,  all'articolo  5-bis,  comma   4,   primo   periodo,   del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022,  n.  28,  la  parola:  «,  prevedendo»  e'
sostituita dalle seguenti: «nonche' impianti alimentati  da  biomassa
solida, prevedendo per  i  soli  impianti  alimentati  da  bioliquidi
sostenibili».
Parte III
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di
politica agricola comune

Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

                               Art. 50
 
Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione  e  per
                     l'integrazione con il PNRR
 
  1. Al fine di  assicurare  un  piu'  efficace  perseguimento  delle
finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della  Costituzione,
di rafforzare l'attivita' di programmazione, di  coordinamento  e  di
supporto all'attuazione,  al  monitoraggio,  alla  valutazione  e  al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
risorse nazionali ed europee, nonche' di favorire l'integrazione  tra
le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data  stabilita
con il  decreto  di  cui  al  comma  2,  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  e'  soppressa  e  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'
attribuito  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  succede   a   titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono  il  personale  di
ruolo dirigenziale e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto
in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per  la  coesione
territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e  alla
definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime
risorse, individuando  altresi'  la  data  a  decorrere  dalla  quale
transitano i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni  gia'  di   titolarita'   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto
si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese  e
del made in Italy, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della
cultura, all'individuazione delle unita' di personale di livello  non
dirigenziale, trasferite  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi del  comma  2  da  assegnare  temporaneamente,  nel
numero   massimo   complessivo   di   trenta   unita',   presso    le
Amministrazioni  centrali  per  il  rafforzamento   delle   strutture
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita'
responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento  economico
del predetto personale resta a carico della Presidenza del  Consiglio
dei ministri.
  4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si
applica  il  trattamento  economico,  compreso   quello   accessorio,
previsto presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  viene
corrisposto un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo   conseguiti   pari
all'eventuale  differenza  fra  le  voci  fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi
i contratti individuali di lavoro stipulati  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma  2  e  per
gli  anni  2023,  2024  e  2025,  il  conferimento  degli   incarichi
dirigenziali  puo'  avvenire  in  deroga  alle  percentuali  di   cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni  di  bilancio,  in
termini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,   ivi   comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
  6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai  contratti  di
collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita'  dei
rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza,  se  confermati
entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui  al  comma
2.
  7.  Gli  organi  dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di cessazione  delle  attivita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale indicata nel decreto di  cui  al  comma  2,  le
funzioni attribuite dalle vigenti  disposizioni  al  Direttore  della
medesima Agenzia sono svolte da  un  dirigente  di  livello  generale
dell'Agenzia individuato con decreto  del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  le  funzioni
attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono  svolte  dal  Capo
del Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  Gli  organi  di  amministrazione  in  carica
deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, il bilancio  di  chiusura  dell'Agenzia,  corredato
della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti,  che  e'
trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle  finanze,  per
l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I
compensi, le indennita' o gli altri  emolumenti  comunque  denominati
spettanti ai componenti del Collegio  dei  revisori  dei  conti  sono
corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.
  8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai  componenti  del
Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19  novembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono  mantenuti
fino alla data di cessazione  delle  attivita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2,  ovvero
fino alla loro naturale  scadenza,  se  anteriore.  Limitatamente  ai
componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
allo svolgimento delle attivita' di controllo di programmi e progetti
di investimento pubblici e di Autorita' di audit, gli incarichi  sono
mantenuti  fino  alla  data  di  conclusione   delle   procedure   di
conferimento dei nuovi incarichi in attuazione  delle  previsioni  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8,  quantificati  in  euro
24.302.914 per l'anno 2023 e in euro  28.702.914  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a copertura
delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli
del bilancio  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di  spesa  della
Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al  comma
5.
  10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,  a
supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  tenuto  conto  delle
previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla  riorganizzazione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di
valutazione  e  analisi  per  la  programmazione   (NUVAP)   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  300  del  29  dicembre  2014,   che   viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al  quale
sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite  dalle  vigenti
disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
  11. Il Nucleo per le politiche di  coesione  e'  costituito  da  un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti del  Nucleo  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita' politica delegata per le politiche  di  coesione,  ove
nominata, e sono scelti, nel  rispetto  della  parita'  di  genere  e
secondo le modalita' di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  fra  i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici
ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti
a Paesi dell'Unione europea, in possesso di  specifica  e  comprovata
specializzazione professionale nel settore  della  valutazione  delle
politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti
di  sviluppo  socio-economico  ovvero  nel  campo   delle   verifiche
sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti  d'investimento  delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre
anni, rinnovabile una sola volta. I componenti  del  Nucleo,  qualora
dipendenti di  una  pubblica  amministrazione,  sono  collocati,  per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando  o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva  del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi  a  titolo  non  esclusivo  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione in numero  non  superiore  a  dieci  per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi  dei
componenti  del  Nucleo  non  si  applicano  le  previsioni  di   cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le  politiche  di
coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo
compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di  euro  140.000,
esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti  di
cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo e'  fino  ad
euro 30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con  il
decreto di nomina per ciascun componente e', altresi', determinato il
trattamento  economico  in  base   alla   fascia   professionale   di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di  provenienza  e  agli
stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico
di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di
provenienza.
  13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare,
in particolare:
    a)  la  composizione  e  le  modalita'  di   individuazione   dei
componenti del NUPC;
    b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC;
    c) le modalita' organizzative e di funzionamento del NUPC;
    d)  le  attivita'  del  NUPC  di  supporto  alle  strutture   del
Dipartimento per le politiche di coesione, con  particolare  riguardo
ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e  dei
progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di  programmazione
e riprogrammazione afferenti alla politica  di  coesione,  europea  e
nazionale, ricadenti nella responsabilita' del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione  tra  politica
di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica
e  l'accelerazione   dell'attuazione   dei   programmi   cofinanziati
nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e
coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione
del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,   anche   attraverso
l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti,  indicatori  e
basi informative; svolgimento di tutte le altre attivita'  attribuite
dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per  la
programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e  controllo  (NUVEC),
ad eccezione delle funzioni  di  Autorita'  di  audit  dei  programmi
2021-2027  cofinanziati  nell'ambito  della  politica   di   coesione
europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  Europea
(IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero  dalle
Autorita'  di  audit  individuate  dalle   amministrazioni   centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di  audit
sia in una  posizione  di  indipendenza  funzionale  e  organizzativa
rispetto all'Autorita' di gestione.
  14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli
individuati dal comma 5 del  medesimo  articolo  2,  cessano  con  la
conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  in
attuazione delle previsioni di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
  15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
«Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e  «NUVAP»  e
le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».
  16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a  valere
sulle disponibilita' finanziarie allocate nei pertinenti capitoli  di
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate
con le risorse finanziarie, gia' destinate al funzionamento del NUVEC
e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma  2,  fino  a  copertura  del  fabbisogno
finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.
  17. Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali  assegnatarie  del
suddetto personale possono  procedere,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione  organica,  alla  stabilizzazione
nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato  servizio
continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica  ricoperta,
previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione  positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale  di  cui
al  presente  articolo  sono  effettuate  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente.
  17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17, le regioni,  le
province, le citta' metropolitane e gli enti locali, ivi comprese  le
unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con  rapporto  di
lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso  pubblico  bandito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima  legge  n.  178  del
2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti
dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del  medesimo
personale che abbia prestato servizio per  almeno  ventiquattro  mesi
nella qualifica ricoperta, previo  colloquio  selettivo  e  all'esito
della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta.  Per  le
assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di  servizio
possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti
a tempo determinato presso  amministrazioni  diverse  da  quella  che
procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente
comma  sono  effettuate  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente  all'atto
della stabilizzazione.
  18. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo  di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione  del  sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n.  178,  nonche'  di  implementazione,  estensione  e
sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  al
Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato  l'accesso  a
tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema  informatico  di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 51
 
Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei  e
  altre misure in materia di fondi strutturali europei
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 56 e' inserito il seguente:
  «56-bis.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto   dall'articolo   71,
paragrafi 2 e 4,  del  regolamento  (UE)  2021/1060,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  24  giugno  2021,  e  in  attuazione
dell'Accordo di partenariato tra l'Unione  europea  e  la  Repubblica
italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le  funzioni  di
Autorita' di audit dei Programmi  nazionali  cofinanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027  o  da
altri fondi europei, a  titolarita'  delle  Amministrazioni  Centrali
dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per i  rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE)
ovvero dalle Autorita' di  audit  individuate  dalle  amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che  l'Autorita'
di  audit  sia  in  una  posizione  di  indipendenza   funzionale   e
organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.».
  1-bis. A  partire  dal  periodo  contabile  2023-2024,  i  rimborsi
riconosciuti dalla Commissione europea a fronte  di  spese  sostenute
con  risorse  nazionali  e  rendicontate  nell'ambito  dei  programmi
nazionali e regionali, cofinanziati dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale
europeo  plus  (FSE+),  sono  trasferiti  in  una  o  piu'  linee  di
intervento codificate sul conto corrente di tesoreria  n.  25051  del
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  europee  di  cui
all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di
cofinanziamento  nazionale  e  alle  risorse  del  citato  fondo   di
rotazione che si rendono disponibili per effetto  di  variazioni  del
tasso di cofinanziamento. Contestualmente  alla  presentazione  delle
domande di pagamento alla  Commissione  europea,  le  Amministrazioni
titolari  dei  programmi  provvedono  a   comunicare   al   Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte  di  spese
sostenute  con  risorse  nazionali.  Restano  salve   le   specifiche
destinazioni delle risorse stabilite  per  legge  e  le  disposizioni
previste dal comma 1-quater.
  1-ter.  Con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata  su
proposta  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche   di
coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e  di
coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse
utilizzate, e sono disciplinate le modalita' di  utilizzazione  delle
risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  comma
1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle  stesse.  Il
monitoraggio degli interventi e' assicurato con le modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  1-quater. I  rimborsi  riconosciuti  dalla  Commissione  europea  a
fronte di spese anticipate dalla Stato per misure  di  riduzione  dei
costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito  dei  programmi
nazionali  cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE  per  il  periodo  di
programmazione  2014-2020,  ai  sensi  dell'articolo   25   ter   del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  sono  trasferiti,  unitamente  alle  quote  di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche europee  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per  effetto
di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i  servizi
energetici e  ambientali  per  il  finanziamento,  nei  limiti  delle
relative risorse disponibili,  di  iniziative  normative  volte  alla
previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di
gas riconosciute in particolare ai clienti  domestici  economicamente
svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo  1,
comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
                             Art. 51 bis
 
     Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
 
  1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge  di  bilancio
per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle  finanze
trasmette alle Camere, entro trenta giorni  dalla  presentazione  del
disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei  quali,  per
il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, e'  data
evidenza delle spese:
  a) relative alla promozione della parita' di genere  attraverso  le
politiche pubbliche;
  b) aventi natura ambientale, riguardanti attivita'  di  protezione,
conservazione, ripristino,  gestione  e  utilizzo  sostenibile  delle
risorse e del patrimonio naturale.
  2. Per le finalita' di cui al presente  articolo  si  applicano  le
procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 52
 
   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
 
  1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di
risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di
Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed
approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore
generale della direzione per il risanamento ambientale del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel
2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027.
  2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento alla vigente normativa  della  discarica  di  Malagrotta,
ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata la spesa,  in
favore del  Commissario  di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000  nell'anno  2023,  di  euro
55.000.000 nell'anno 2024, di euro  100.000.000  nell'anno  2025,  di
euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e
in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del
Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,
le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».
  5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5,  comma  6,  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,  in
relazione alle aree e agli immobili di cui queste  sono  titolari  di
diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio nazionale,
nonche'  in  relazione  alle  aree  e  agli  immobili  dalle   stesse
apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti  dalle
societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo  e  di
recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o  di  recupero
ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la societa'
Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei soggetti indicati  al  primo
periodo attivita' di centralizzazione delle committenze  e  attivita'
di   committenza   ausiliarie   sull'intero   territorio   nazionale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  comma
con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli  interventi  di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015,  con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile sono  assegnati  alla  regione  Toscana  euro  5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed  euro  16
milioni per l'anno 2027, a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  a
titolo  di  anticipazione  riconosciuta  a  detta  regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178
del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il  cronoprogramma
di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi.
  5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei
fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni  possono  avviare  programmi  sperimentali  di  controllo   e
tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello  spurgo
dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui  al  periodo
precedente le regioni provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
rispettivi bilanci, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  5-quater. Le azioni ordinarie  della  societa'  Arexpo  S.p.A.,  di
proprieta' del  socio  regione  Lombardia,  sono  convertite,  previo
adeguamento dello statuto sociale, in  azioni  speciali  privilegiate
nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice
civile, secondo le modalita' da  stabilire  da  parte  dell'assemblea
straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici,  in
termini  di  minori  oneri  finanziari  documentati,  ascrivibili  al
contributo riconosciuto  ad  Arexpo  S.p.A.  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n.
17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare
secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice  civile.
5-quinquies. All'articolo  26,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge15
luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonche' alle concessioni  di  lavori
in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate  in
un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;
  b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i  citati  appalti»  e'
inserita la seguente: «, concessioni»;
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le  concessioni
di lavori di  cui  al  primo  periodo,  l'accesso  al  Fondo  per  la
prosecuzione delle opere  pubbliche  di  cui  al  comma  6-quater  e'
ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e,  nelle
ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma  l'applicazione  delle
regole di  Eurostat  ai  fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
concessione sui saldi di finanza pubblica».
                               Art. 53
 
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle
           risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
infrastrutturali,   con   un   maggiore   livello   di   avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44,  comma  7-quater,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per  le  politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti  nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo  1,  comma  245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147  e  delle  informazioni  fornite
dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione  in  cui
sono  inseriti,  provvede  all'individuazione  degli  interventi   in
relazione ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  risultino
pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei  lavori  ovvero
per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o
di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per
l'affidamento dei lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
  2.   Con   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla
base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento  di  detti
interventi a valere  sulle  risorse  disponibili  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  nei
limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

                               Art. 54
 
   Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
 
  1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del  PNRR  di
titolarita'  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  al  fine  di  assicurare  continuita'
all'attuazione  della  politica  agricola  comune  per   il   periodo
2023-2027 e rafforzare  le  strutture  amministrative  preposte  alla
gestione del Piano strategico della PAC approvato  con  decisione  di
esecuzione della  Commissione  europea  del  2  dicembre  2022  e  in
esecuzione dell'articolo  123,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021,  e'  istituita  presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  l'Autorita'  di  gestione
nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
  2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
si articola in due uffici di livello dirigenziale non  generale,  cui
sono preposti dirigenti con  incarico  di  livello  dirigenziale  non
generale conferito anche in deroga  ai  limiti  percentuali  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.
  3. Agli uffici di  cui  al  comma  2  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti:
    a)  supporto  al  coordinamento  tra  le  autorita'  di  gestione
regionali e gli organismi intermedi di  cui  all'articolo  3,  numero
16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
    b) supporto al comitato di monitoraggio di cui  all'articolo  124
del citato regolamento (UE) 2021/2115.
  4. Per il funzionamento dell'Autorita' di  gestione  nazionale  del
piano  strategico  della  PAC  e  il  potenziamento  delle  direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste, la dotazione organica del  personale  della  sezione
Agricoltura del medesimo Ministero e' rideterminata in  10  posizioni
dirigenziali  di  livello  generale,  41  posizioni  dirigenziali  di
livello non generale, 461 unita' nell'area dei funzionari, 365 unita'
nell'area degli assistenti e 8 unita' nell'area degli  operatori.  In
relazione   alla   nuova    dotazione    organica,    il    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024
e' autorizzato a reclutare, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato,  nei  limiti  della  dotazione  organica,  come
rideterminata ai sensi del  presente  comma,  un  contingente  di  50
unita' di personale, di cui 40 unita'  da  inquadrare  nell'area  dei
funzionari e 10  unita'  da  inquadrare  nell'area  degli  assistenti
previste dal sistema di classificazione professionale  del  personale
introdotto   dal   contratto   collettivo   nazionale    di    lavoro
2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al  reclutamento  del  predetto
contingente di personale  si  provvede  mediante  concorsi  pubblici,
anche  attraverso  l'avvalimento  della  Commissione  RIPAM  di   cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi  pubblici
o  attraverso  procedure  di  passaggio  diretto  di  personale   tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del  presente  comma  e
del comma 2 e' autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023
e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1  sono  istituiti
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione
per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi  informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito  della
Direzione  Organismo  di  coordinamento,  un   ufficio   di   livello
dirigenziale non generale  con  funzioni  di  supporto  all'esercizio
delle  attivita'  per  la  presentazione  della   relazione   annuale
sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui
all'articolo 54, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre   2021,   e
all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo  e  la  sicurezza  dei
sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di  livello
dirigenziale non generale,  preposti  alla  strategia  evolutiva  del
sistema  informativo  agricolo  nazionale,  alla  valorizzazione  del
patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio  del  piano
strategico della  PAC  e  alla  sicurezza  dei  sistemi  informativi,
certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO  27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e  del  regolamento  di
organizzazione,  provvede  all'adeguamento  della  propria  struttura
organizzativa e dei propri uffici.
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi  5  e
6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata
la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente,  la  vigente  dotazione
organica dell'AGEA e' incrementata di 5  posizioni  dirigenziali,  di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita'  di  cui  ai  predetti
commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, in  incremento  rispetto  alla  vigente
dotazione organica,  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,  mediante
l'espletamento  di  procedure   concorsuali   pubbliche   o   tramite
scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi   pubblici.   Per
l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024.
  8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  4  e  7,  pari  a
4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede, per  gli  anni  2023  e  2024,  mediante
riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi
del  PNRR  di  competenza  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al  capitolo  di  parte
corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo  1,  comma  457,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere  dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.
Titolo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

                               Art. 55
 
                  Agenzia italiana per la gioventu'
 
  1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente  pubblico
non  economico  dotato  di  personalita'  giuridica  e  di  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma  14,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
  2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti
nelle  funzioni  attualmente  svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei
e in  attuazione  della  decisione  n.  1719/2006/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del  regolamento  (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2021,
e  del  regolamento  (UE)  2021/888  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021. A  tal  fine,  coopera  con  le  altre
Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione  e
svolge attivita' di cooperazione nei settori  delle  politiche  della
gioventu' e dello sport, anche a  livello  internazionale  e  con  le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche'  attivita'
di coordinamento, promozione e  realizzazione  di  studi  e  ricerche
sulla  cittadinanza  europea,  sulla  cittadinanza  attiva  e   sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di  autorita'  abilitata  alla
formazione di animatori socioeducativi. A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  trasferite  all'Agenzia
italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e  di
personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  febbraio  2007,  n.  15,  che  viene
conseguentemente  soppressa.  L'Agenzia  italiana  per  la  gioventu'
succede alla soppressa Agenzia nazionale per i  giovani  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi  e  al  personale  trasferito  continua  ad
applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione
Ministeri.  La  dotazione  organica  dell'Agenzia  italiana  per   la
gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3  posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti  e
1 operatore.
  3.  Le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza   sull'Agenzia   sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili.  L'Agenzia
italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire  supporto  tecnico
operativo al Dipartimento per le politiche giovanili  e  il  servizio
civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.
  4. Entro trenta giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto,
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili
provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente
dotato di comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da  tre  membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da
un dirigente  di  livello  non  generale,  scelto  dal  Consiglio  di
amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al  comma
2.  Sino   all'insediamento   dei   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione di cui al primo  periodo,  la  gestione  corrente  e'
assicurata da un  commissario  straordinario,  nominato  con  decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
  5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per
la  gioventu',  da  emanarsi  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata  in  materia
di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  continua
ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007,  n.  156.  Il
collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane  in
carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la
gioventu'.
  6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Parte IV
Disposizioni finali

                               Art. 56
 
                      Disposizione finanziaria
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 57
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
                               Art. 58
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
 
                                     (articolo 47, comma 9-quinquies)
 
    Codici ATECO delle attivita' i cui titoli  abilitativi,  comunque
denominati,  sono   rilasciati   di   concerto   con   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN):
      B Estrazione di minerali da cave e miniere
      23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
      23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
      23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
      D  Fornitura  di  energia  elettrica,  gas,   vapore   e   aria
condizionata
      35.11 Produzione di energia elettrica
      F Costruzioni
      42.1 Costruzione di strade e ferrovie
                                                           Allegato 2
 
                                     (articolo 47, comma 9-quinquies)
 
    Comuni interessati:
      Ala' dei sardi
      Benetutti
      Bitti
      Budduso'
      Dorgali
      Galtelli
      Irgoli
      Loculi
      Lode'
      Lula
      Nule
      Nuoro
      Oliena
      Onani'
      Orune
      Osidda
      Padru
      Pattada
      Siniscola
      Torpe'

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