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legge, 26/5/2023
L. 26 maggio 2023, n. 56, di conv. con mod., del d.l. 30/03/2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchč in materia di salute e adempimenti fiscali.
(GU n.124 del 29-5-2023)
legge
Materia: energia / disciplina

LEGGE 26 maggio 2023, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  30  marzo
2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle
imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas  naturale,  nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali.
(GU n.124 del 29-5-2023)

Vigente al: 30-5-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
  la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti  a
sostegno delle famiglie e delle imprese  per  l'acquisto  di  energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e  adempimenti
fiscali, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 26 maggio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio
                                   

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34

Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di
conversione  26  maggio  2023,  n.  56  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti  a  sostegno  delle
famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia  elettrica  e  gas
naturale, nonche' in  materia  di  salute  e  adempimenti  fiscali.».
(23A03195)
(GU n.124 del 29-5-2023)
  Vigente al: 29-5-2023  
Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI
PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
     Rafforzamento del ((bonus)) sociale per elettricita' e gas
 
  1.  Per  il  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  le  agevolazioni
relative  alle  tariffe  per  la  fornitura  di   energia   elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati  ed  ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41  del  18  febbraio
2008, e la compensazione per la fornitura  di  gas  naturale  di  cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sulla base del valore ISEE di cui all'articolo  1,  comma  17,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dalla medesima Autorita'  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197,  nel  limite
di 400 milioni di euro.
  2. Dal secondo trimestre 2023  e  fino  al  31  dicembre  2023,  le
agevolazioni relative alle  tariffe  di  cui  all'articolo  3,  comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
sulla base dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel  limite  di  5
milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  405  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della ((Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA))) per l'anno 2023. Con riferimento  all'anno  2022,
l'Autorita' predispone entro  il  31  maggio  2023  la  relazione  di
rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, ((dalla  legge))
27 aprile 2022, n. 34.
                               Art. 2
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                  secondo trimestre dell'anno 2023
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  4. In considerazione della riduzione dei prezzi  del  gas  naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente  tariffaria  UG2C
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi  all'anno
sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari
al 35% del valore applicato nel  trimestre  precedente.  Le  aliquote
delle componenti tariffarie relative agli  altri  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati  in  280  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo  24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
  ((5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti  a  35.000
abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato
dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con  durata
fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 18 del  2019,  subiscono  un  maggiore  onere
finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione
delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono  ripartite
risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023  a  copertura  dei
maggiori oneri derivanti  dall'incremento  della  spesa  per  energia
elettrica e gas.))
                               Art. 3
 
     Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  da  adottare
in favore delle  famiglie,  da  finanziare  nell'ambito  ((del  piano
REPowerEU)), a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31  dicembre  2023,
ai  clienti  domestici  residenti  diversi  da  quelli  titolari   di
((bonus)) sociale e' riconosciuto un  contributo,  erogato  in  quota
fissa  e  differenziato  in  base  alle  zone   climatiche   definite
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre
2023 in cui la media dei prezzi  giornalieri  del  gas  naturale  sul
mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La  rilevazione
relativa al mese  di  novembre  si  applica  anche  per  il  mese  di
dicembre.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al
predetto decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente  definisce  le  modalita'  applicative  e  la   misura   del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
                               Art. 4
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica  e  gas  naturale
  ((nonche' garanzia su crediti concessi alle imprese agricole  e  di
  pesca))
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  di  sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al  30  giugno  2023,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo.
  2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui
all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle
imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale
compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica
acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre
dell'anno  2023.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  anche  in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al primo periodo e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per  kWh
di energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'  calcolato  con
riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,
relativa al  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  del  prezzo  unico
nazionale dell'energia elettrica.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento
della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo
trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi  energetici  diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal  Gestore  dei  mercati  energetici,  abbia  subito  un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019.
  6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,  su  sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono  riportati  il  calcolo
dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno
2023.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
  9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  ((10-bis.  Sono  ammissibili  alla  garanzia   diretta   rilasciata
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),
a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per  cento  del  valore
del finanziamento, comunque nel  limite  di  euro  250.000,  i  nuovi
finanziamenti concessi dalle banche e dagli  intermediari  finanziari
di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti abilitati alla concessione
del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese  agricole  e
della pesca  e  destinati  alla  realizzazione  di  impianti  per  la
produzione  di  energia  rinnovabile,  purche'   tali   finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi
dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.  L'efficacia
delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea.))
  ((10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili sul conto corrente di  tesoreria  centrale,
intestato  all'ISMEA,  istituito  ai  sensi  dell'articolo   20   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in  base  al
fabbisogno  finanziario  derivante  dalla  gestione  delle   garanzie
stesse.))
                             Art. 4 bis
 
((Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel
                         settore sportivo))
 
  ((1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore
sportivo, all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro  per  l'anno  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro  per  l'anno
2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota  delle
risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni  di  euro,
e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa'  sportive  iscritte  nel  registro  nazionale
delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  di  cui   al   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,  che  gestiscono  in  esclusiva
impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva».))
                               Art. 5
 
  Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo
 
  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 ((dell'articolo
1 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197)),  non  concorrono  alla
determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di
riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione  d'imposta  o
vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi  dell'articolo
109, comma 4,  lettera  b),  ((del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917)),  nel  testo  previgente  alle   modifiche
apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera  q),  della  ((legge  24
dicembre 2007, n. 244)), nel limite del 30 per  cento  del  complesso
delle  medesime  riserve   risultanti   al   termine   dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio
netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti
essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  404
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
                               Art. 6
 
                   Tassazione ((dell'agroenergia))
 
  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai  fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti  indicati  dal
secondo periodo del medesimo comma la componente  riconducibile  alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia, ((reti e ambiente)) in  attuazione  dell'articolo  19  ((del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla)) Gazzetta Ufficiale
((n. 159 del 10 luglio 2012)), e il valore di 120 euro/MWh.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
                               Art. 7
 
Disposizioni in materia di agevolazioni  fiscali  per  interventi  di
                        risparmio energetico
 
  1. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  agevolazioni
fiscali   per   interventi   di   risparmio   energetico   ((previste
dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.
90)), si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte  di
spesa a fronte  della  quale  sia  concesso  altro  contributo  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  a  condizione
che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle  disposizioni  che
lo regolano, con le agevolazioni  fiscali.  In  ogni  caso  la  somma
dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il  100%
della  spesa  ammissibile  all'agevolazione  o  al  contributo.  ((Le
disposizioni del presente comma si  applicano))  con  riferimento  ai
contributi istituiti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
                             Art. 7 bis
 
((Semplificazione  temporanea   per   l'installazione   di   impianti
                           fotovoltaici))
 
  ((1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  ((a) al primo periodo, dopo le parole:  «collocati  a  terra»  sono
inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;))
  ((b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e che i manti delle coperture non sono realizzati con  prodotti  che
hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale».))
                             Art. 7 ter
 
((Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma  581,  della
                  legge 30 dicembre 2021, n. 234))
 
  ((1. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:))
  ((a) al comma 581, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono  inserite
le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2023»;))
  ((b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per
l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023».))
                            Art. 7 quater
 
((Credito d'imposta per le start-up innovative operanti  nei  settori
  dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita'))
 
  ((1. Alle  start-up  innovative,  costituite  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, operanti nei  settori  dell'ambiente,  dell'energia  da
fonti rinnovabili e della sanita' e' concesso, nel limite complessivo
di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto  forma  di
credito d'imposta, fino a un importo  massimo  di  200.000  euro,  in
misura non superiore al  20  per  cento  delle  spese  sostenute  per
attivita' di ricerca e sviluppo volte  alla  creazione  di  soluzioni
innovative per la realizzazione di strumenti  e  servizi  tecnologici
avanzati al fine di  garantire  la  sostenibilita'  ambientale  e  la
riduzione dei consumi energetici. Il  credito  d'imposta  di  cui  al
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e deve essere indicato nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta  nel  quale  lo  stesso  e'  riconosciuto  e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi
fino a quello  nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  d'impresa,  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli  articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si  applicano  i
limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge  24  dicembre
2007, n. 244,  e  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine  del
rispetto del limite di spesa autorizzato,  nonche'  le  modalita'  di
verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese  sostenute,  le
cause di decadenza e di  revoca  del  beneficio  e  le  modalita'  di
restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.))
                          Art. 7 quinquies
 
((Contributo  alla  fondazione  «Istituto   di   Ricerche   Tecnopolo
             Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»))
 
  ((1.  Al  fine  di  assicurare  l'operativita'   della   fondazione
«Istituto  di  Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo  per   lo   Sviluppo
Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' concesso un contributo pari a 3  milioni
di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.))
Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

                               Art. 8
 
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di  spesa
                       dei dispositivi medici
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata  una  quota
del fondo di cui al comma  1,  secondo  gli  importi  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto,  determinati  in  proporzione
agli importi  complessivamente  spettanti  alle  medesime  regioni  e
province autonome per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro  della  salute  6
luglio 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15
settembre 2022.  Gli  importi  della  quota  del  fondo  assegnati  a
ciascuna ((regione e provincia autonoma)) possono  essere  utilizzati
per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.
  3. Le aziende fornitrici  di  dispositivi  medici,  che  non  hanno
attivato contenzioso ((o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti
avverso i provvedimenti regionali e provinciali di  cui  all'articolo
9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e
contro i relativi  atti  e  provvedimenti  presupposti)),  versano  a
ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30  giugno  2023,  la
restante  quota  rispetto  a  quella  determinata  dai  provvedimenti
regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, ((del
citato decreto-legge n. 78 del 2015)) nella misura  pari  al  48  per
cento dell'importo indicato nei predetti  provvedimenti  regionali  e
provinciali. Per le aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  che
((non si avvalgono della facolta' di cui al  primo  periodo)),  resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a  loro  carico,
come   determinata   dai   richiamati   provvedimenti   regionali   o
provinciali. ((L'integrale e tempestivo versamento dell'importo  pari
alla quota ridotta di cui al primo  periodo  estingue  l'obbligazione
gravante sulle aziende fornitrici per gli anni  2015,  2016,  2017  e
2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa
con l'obbligo di corresponsione  degli  importi  relativi  agli  anni
predetti. Le regioni e le province autonome accertano  il  tempestivo
versamento dell'importo pari alla  quota  ridotta  di  cui  al  primo
periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti
internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,   determinando   la
cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui  al  primo
periodo,  con  compensazione  delle  spese  di  lite.))  In  caso  di
inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici
a quanto disposto  dal  primo  periodo  e  dal  secondo  periodo  del
presente comma, restano ferme le disposizioni  di  cui  al  quinto  e
sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi  6  e  8,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  in   merito
all'obbligo di  indicare  nella  fattura  elettronica  riguardante  i
dispositivi medici:
    a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
    b) il codice di repertorio di cui al decreto del  Ministro  della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  17
del 22 gennaio 2010.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario,  verificano  la
corretta  compilazione  della  fattura  elettronica   e   mettono   a
disposizione del  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente,  una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita' poste in essere ((per la sua attuazione.))
  6.   Per   esigenze   di   liquidita'   connesse   all'assolvimento
dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse  finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie  imprese  possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie  nazionali
e internazionali e ad  altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  suscettibili  di   essere   assistiti,   previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
                               Art. 9
 
((Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo  ai))  dispositivi
                               medici
 
  1. In relazione ai versamenti effettuati dalle  aziende  fornitrici
di dispositivi medici, ai  fini  del  contenimento  della  spesa  per
dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,
considerato che i tetti regionali e  nazionale  sono  calcolati  ((al
lordo dell'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA))),  i  commi  2  e  5
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i  versamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi  8,  9  e  9-bis,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  ai  fini  del  ripiano  dello
sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici,  le  aziende
fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione  l'IVA
determinata scorporando la medesima, secondo  le  modalita'  indicate
dall'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.
  ((1-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
sono tenute a  comunicare  alle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici  l'ammontare  dell'IVA  sull'importo  oggetto  di  versamento,
computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende
nei confronti del Servizio  sanitario  nazionale  e  considerando  le
diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.))
  ((1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma  1-bis
del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo
8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in  modo
separato l'importo  del  costo  del  bene  e  quello  del  costo  del
servizio.))
  2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge  nel  momento
in cui sono effettuati  i  versamenti.  Ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  i  costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel  periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
  3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma  1,  le  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici
emettono un apposito  documento  contabile  da  conservare  ai  sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  dei
provvedimenti regionali e provinciali da  cui  deriva  l'obbligo  del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9  e  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
                               Art. 10
 
Disposizioni  in  materia  di  appalto,  di  reinternalizzazione  dei
  servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di  prestazioni
  lavorative, nonche' di avvio  di  procedure  selettive  comprensive
  della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta
 
  1. Le aziende e gli enti del Servizio ((sanitario nazionale)),  per
fronteggiare lo stato di grave  carenza  di  organico  del  personale
sanitario,  possono  affidare   a   terzi   i   servizi   medici   ed
infermieristici solo in caso di necessita'  e  urgenza,  in  un'unica
occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata
impossibilita'  di  utilizzare  personale  gia'  in  servizio,  ((sia
dipendente sia in regime di convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale ai sensi del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502)), di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in
vigore  ((relative  all'assunzione  di  personale  dipendente  e   di
avvalersi in regime  di  convenzione  del  personale  iscritto  nelle
graduatorie per l'assistenza specialistica  ambulatoriale  interna)),
nonche' di espletare  le  procedure  di  reclutamento  del  personale
medico e infermieristico autorizzate.
  2. I servizi di cui al comma 1  possono  essere  affidati,  per  un
periodo non superiore a dodici mesi, ((anche nei casi di  proroga  di
contratti gia' in corso di esecuzione)), ad operatori  economici  che
si avvalgono di personale medico ed infermieristico in  possesso  dei
requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni  vigenti
per l'accesso a posizioni  equivalenti  all'interno  degli  enti  del
Servizio ((sanitario nazionale)) e che dimostrano il  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  d'orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  3.  Al  fine  di  favorire  l'economicita'  dei  contratti   e   la
trasparenza delle condizioni di acquisto  e  di  garantire  l'equita'
retributiva a parita' di  prestazioni  lavorative,  con  decreto  del
Ministro    della    salute,    sentita    ((l'Autorita'    nazionale
anticorruzione)), da adottarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata
in vigore  ((del  presente  decreto)),  sono  elaborate  linee  guida
recanti le  specifiche  tecniche,  i  prezzi  di  riferimento  e  gli
standard di qualita' dei servizi medici  ed  infermieristici  oggetto
degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
  4. La stazione appaltante, nella ((decisione di contrarre)), motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni  e  delle  condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
  5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e'
valutata anche ai fini  della  responsabilita'  del  dirigente  della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
  ((5-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  4  e  5  non  si
applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in
corso  di  svolgimento  o  per  le  quali  sia  stata  pubblicata  la
determinazione di contrarre, o altro atto equivalente,  entro  dodici
mesi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di  cui
al presente comma non puo' in ogni caso eccedere  dodici  mesi  dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti
in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto.))
  ((5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si  applicano
ai contratti e  alle  procedure  che  prevedono  l'affidamento  della
gestione di attivita' e di servizi  sanitari  a  operatori  economici
allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o
di presidi ospedalieri pubblici.))
  6.  Il  personale  sanitario  che  interrompe  volontariamente   il
rapporto di lavoro dipendente con una  struttura  sanitaria  pubblica
per prestare la  propria  attivita'  presso  un  operatore  economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime  di
esternalizzazione,   non    puo'    chiedere    successivamente    la
ricostituzione del rapporto di lavoro  con  il  Servizio  ((sanitario
nazionale.))
  7. Le aziende ((e gli  enti))  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
reinternalizzare i  servizi  appaltati,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  fermo  rimanendo   quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il  reclutamento  del
personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la  valorizzazione,  anche
attraverso una riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni  sanitarie  e
socio-sanitarie   corrispondenti   nelle   attivita'   dei    servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per  almeno
sei  mesi  di  servizio.  Non  possono  partecipare  alle   procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza  di  un  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato con il ((Servizio sanitario nazionale)),
si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.
                               Art. 11
 
Incremento  della  tariffa  oraria  delle  prestazioni  aggiuntive  e
  anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza
 
  1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del  Servizio  ((sanitario
nazionale)),  per  affrontare  la  carenza  di  personale  medico   e
infermieristico presso i servizi di ((emergenza-urgenza)) ospedalieri
del Servizio ((sanitario nazionale)) e al fine di ridurre  l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale  medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo  115,  comma  2,  del
((contratto collettivo nazionale di lavoro)) dell'Area sanita' del 19
dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria  fissata  dall'articolo
24,  comma  6,  del  medesimo  ((contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro)), in deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata fino a
100 euro lordi omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico    dell'amministrazione,    nonche'    per    il     personale
infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  7,
comma  1,  lettera  d),  del  ((contratto  collettivo  nazionale   di
lavoro))-triennio  2019-2021  relativo  al  personale  del   comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino  a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella  B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni  di  euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni  di  euro  per  il
personale  infermieristico  per  l'anno  2023.   Restano   ferme   le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive,  con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  sono  applicabili,  in
quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche
al personale medico e infermieristico operante  nei  pronto  soccorso
pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e
ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I  e  II
livello del Servizio sanitario nazionale.))
  2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le  regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente.
  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
((dopo le parole)): «sono incrementati,» sono inserite  le  seguenti:
«dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre  2023,  di  100  milioni  di  euro
complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica  e  70
milioni di euro per il personale del ((comparto sanita', e,».))
  4. Alla copertura degli oneri di cui ((ai commi 1, 1-bis e  3))  si
provvede a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
                               Art. 12
 
      Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
 
  1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico,  che  alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, con contratti di convenzione o altre  forme  di  lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto  un  documentato  numero  di  ore  di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio  del  personale
medico del ((Servizio sanitario nazionale)) a tempo pieno, anche  non
continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a partecipare  ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del ((Servizio sanitario
nazionale)) nella  disciplina  di  ((Medicina  d'emergenza-urgenza)),
ancorche' non in possesso di alcun diploma  di  specializzazione.  Il
servizio prestato ai sensi del  presente  comma  e'  certificato,  su
istanza dell'interessato, dalla struttura presso la  quale  e'  stato
svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
  2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,  in  deroga  alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  368  ed  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fermo
rimanendo  quanto   previsto   dall'articolo   11,   comma   1,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60,  i  medici   in   formazione
specialistica  regolarmente  iscritti  al  relativo  corso  di  studi
possono assumere, su  base  volontaria  e  al  di  fuori  dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi  libero-professionali,  anche  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  presso  i  servizi   di
emergenza-urgenza ospedalieri del ((Servizio  sanitario  nazionale)),
per un massimo di 8 ore settimanali.
  ((2-bis. Fino all'adozione del regolamento  previsto  dall'articolo
19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, in  via  sperimentale,  il  personale  medico  in
formazione puo'  prestare  la  propria  collaborazione  volontaria  e
occasionale, con contratto libero-professionale,  agli  enti  e  alle
associazioni  che,  senza  scopo  di  lucro,  svolgono  attivita'  di
raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attivita' e' prestata al di
fuori dell'orario dedicato  alla  formazione  specialistica  e  fermo
restando l'assolvimento degli obblighi formativi.))
  3. L'attivita' libero-professionale  che  i  medici  in  formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e'  coerente  con
((il livello di competenze  e  di  autonomia  raggiunto  e  correlato
all'ordinamento    didattico     di     corso,     alle     attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno
di corso di studi superato.)) Per ((tale attivita'))  e'  corrisposto
un compenso orario, che integra  la  remunerazione  prevista  per  la
formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi  di  tutti
gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere  eventualmente
previsto  a  carico  dell'azienda  o  dell'ente  che   ha   conferito
l'incarico.
  4.  L'attivita'  svolta  ai  sensi  del  comma  3   e'   valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  5.  Fino  al  31  dicembre  2025   il   personale,   dipendente   e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza  degli  enti
del Servizio sanitario ((nazionale, in possesso)) dei  requisiti  per
il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento  vigente,  puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da  impegno  orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga  ai  contingenti
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  fino  al  raggiungimento  del
limite di eta' previsto  dall'ordinamento  vigente,  fermi  rimanendo
l'autorizzazione  degli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale
competenti  e  il  riconoscimento   del   trattamento   pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al personale sanitario  per  cui  il  primo  accredito
contributivo  decorre  successivamente  al  1°   gennaio   1996,   e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e  alla
pensione  anticipata,   l'incremento   dell'eta'   anagrafica   ((per
l'applicazione  del))   coefficiente   di   trasformazione   previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  pari  a
due mesi per ogni anno di attivita' effettivamente svolta nei servizi
di urgenza ed emergenza presso ((le aziende e gli enti)) del Servizio
sanitario nazionale, nel limite  massimo  di  ventiquattro  mesi.  La
disposizione di cui al primo periodo  si  applica  esclusivamente  ai
pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo  periodo
fino al 30 giugno 2032.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in  60.000  euro  per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,  400.000  euro  per  il  2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000  euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il  2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
                               Art. 13
 
Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie   di   cui
  all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
 
  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli  operatori  delle  professioni
sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n.  43,
appartenenti  al  personale  del  comparto  sanita',  al   di   fuori
dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita'  di  cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  ((Il
Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque  ogni  due
anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione  di  cui  al
primo periodo».))
  ((1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24  febbraio  2023,  n.  14,  le  parole:  «e  amministrativo»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,   amministrativo,    tecnico    e
professionale».))
                               Art. 14
 
Modifiche all'articolo 1, comma  548-bis,  della  legge  30  dicembre
                            2018, n. 145
 
  1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ((al primo periodo, le parole)): «fino al  31  dicembre  2025»
sono soppresse;
    b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contratto non
puo'  avere  durata  superiore  alla  durata  residua  del  corso  di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,  primo
periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e  puo'
essere prorogato fino  al  conseguimento  del  titolo  di  formazione
specialistica.».
  ((b-bis)  dopo  l'ottavo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «I
suddetti accordi con  le  universita'  sono  adottati  entro  novanta
giorni dalla richiesta dei soggetti  di  cui  al  primo  periodo.  In
mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di  cui
all'ottavo periodo».))
                               Art. 15
 
Disposizioni  in  materia  di  esercizio  temporaneo   di   attivita'
  lavorativa   in   deroga   al   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali sanitarie conseguite all'estero
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al
31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e  50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  a  coloro  che   intendono
esercitare  presso   strutture   sanitarie   ((o   socio-sanitarie)),
pubbliche o private ((o  private  accreditate,  comprese  quelle  del
Terzo settore, una professione medica  o))  sanitaria  o  l'attivita'
prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006,  n.  43,  in  base  ad  una
qualifica professionale conseguita all'estero.
  ((2. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto)), con intesa da  adottarsi
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e' definita  la
disciplina per l'esercizio temporaneo  dell'attivita'  lavorativa  di
cui al comma 1.
  3. ((Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonche'
dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni  e  delle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano)),  si  applicano   le
disposizioni  recate  all'articolo  6-bis  ((del  decreto-legge))  23
luglio 2021, n. 105, ((convertito)), con modificazioni,  dalla  legge
16 settembre 2021, n. 126 e  all'articolo  13  del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla  legge
24 aprile 2020, n. 27.
  4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al   personale   medico   e
infermieristico assunto  ai  sensi  del  comma  1,  presso  strutture
sanitarie ((o socio-sanitarie)), pubbliche o private, sulla base  del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,  entrambi  anche  di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
  ((5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo  4-ter
del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.))
                             Art. 15 bis
 
((Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di
                        interesse sanitario))
 
  ((1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  dell'articolo  15
del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave  carenza  di
operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia
in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento
al settore della medicina sportiva, all'articolo  4  della  legge  26
febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:))
  ((«4-ter. Fermo restando quanto previsto dal  presente  articolo  e
fatta salva la posizione di  coloro  che  sono  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della  salute
9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  10
settembre 2019, possono iscriversi  nel  citato  elenco  speciale  ad
esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati  entro
il   31   dicembre   2018,   abbiano   conseguito   il   titolo    di
massofisioterapista,   anche   se   abbiano    svolto    un'attivita'
professionale  per   un   periodo   inferiore   a   trentasei   mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il  30  giugno  2023,  avviene  con
riserva  e  diviene  definitiva  solo  a   seguito   del   comprovato
svolgimento di un'attivita' professionale per un  periodo  minimo  di
trentasei mesi, anche non continuativi, da  completare  entro  il  30
giugno 2026».))
                             Art. 15 ter
 
((Disposizioni  in  materia  di  accesso  ai  concorsi  pubblici  per
  dirigente  medico  odontoiatra  e  alle  funzioni  di   specialista
  odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale  nonche'
  di attivita' di medicina estetica))
 
  ((1. Per i laureati in odontoiatria e  protesi  dentaria  e  per  i
laureati  in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio  della
professione  di  odontoiatra,   e'   abolito   il   requisito   della
specializzazione ai fini della partecipazione  ai  concorsi  pubblici
per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni
di  specialista  odontoiatra  ambulatoriale  del  Servizio  sanitario
nazionale.))
  ((2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2  dell'articolo  28  del
regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  dicembre  1997,   n.   483,   sono
abrogati.))
  ((3.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  h-ter),   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «.  Il  requisito  della  specializzazione  non  e'
richiesto per l'accesso  alle  funzioni  di  specialista  odontoiatra
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».))
  ((4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le  seguenti
modificazioni:))
  ((a) all'articolo 2, secondo comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e  possono  esercitare  le  attivita'  di  medicina
estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e
terzo inferiore del viso»;))
  ((b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato.))
                               Art. 16
 
Disposizioni in materia di ((contrasto degli atti di  violenza))  nei
                  confronti del personale sanitario
 
  1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
    b) ((il secondo comma)) e' sostituito dal seguente:
      «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale  esercente  una
professione sanitaria o  socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa
delle funzioni o del servizio, nonche' a  chiunque  svolga  attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali  allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa  di  tali
attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso  di
lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di  cui  al
comma primo.».
  ((1-bis. Al  fine  di  garantire  la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica  e  le  esigenze  di  prevenzione  generale  e  di
repressione dei  reati  nonche'  di  assicurare  l'incolumita'  degli
esercenti  le  professioni   sanitarie   operanti   nelle   strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un  reparto  di
emergenza-urgenza, presso le strutture  medesime,  in  considerazione
del bacino di utenza e del livello di rischio  della  struttura,  con
ordinanza del questore possono essere costituiti  posti  fissi  della
Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere
normativo e ordinamentale in materia  di  articolazioni  territoriali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Capo III

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

                               Art. 17
 
Adesione  agevolata  e   definizione   agevolata   degli   atti   del
                    procedimento di accertamento
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione  e  gli  atti  di  recupero  non  impugnati   e   ancora
impugnabili al 1°  gennaio  2023,  divenuti  definitivi  per  mancata
impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15  febbraio
2023, sono definibili ai sensi dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore ((del presente decreto.))
  2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da  206  a  211,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie  pendenti
al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti  di  giustizia  tributaria  di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate.
  3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di  rettifica  e  di
liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso  tra
il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di  entrata
in vigore della  presente  disposizione  e'  in  corso  il  pagamento
rateale, gli importi ancora dovuti, a  titolo  di  sanzione,  possono
essere rideterminati,  su  istanza  ((presentata  dal  contribuente))
entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di  cui
all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge  29  dicembre  2022,  n.
197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono,
in ogni caso, rimborsabili o  rideterminabili  le  maggiori  sanzioni
gia' versate.
                             Art. 17 bis
 
((Disposizioni in materia  di  definizione  agevolata  delle  entrate
                   regionali e degli enti locali))
 
  ((1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione  diretta  e  di
affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  possono  stabilire,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  le  forme  previste  dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri  atti,  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis  e  231,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
  ((2.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1   che   dispone
l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1,  comma  231,
della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono
anche:))
  ((a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento  e
la relativa scadenza;))
  ((b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata;))
  ((c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi;))
  ((d)  il  termine  entro  il  quale  l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse.))
  ((3. A seguito della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza.))
  ((4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.))
  ((5.  Si  applicano  i  commi  240,  ove  compatibile,  246  e  247
dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.))
  ((6. Per le regioni a statuto speciale e per le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le  condizioni  di  speciale  autonomia   previste   dai   rispettivi
statuti.))
  ((7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti  locali,
in  deroga  all'articolo  13,   commi   15,   15-ter,   15-quater   e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
31 luglio  2023,  ai  soli  fini  statistici  nonche',  nel  caso  di
affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo  52  del  citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il
30 giugno 2023.))
                               Art. 18
 
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a  seguito  di
  acquiescenza, accertamento con adesione,  reclamo  o  mediazione  e
  conciliazione giudiziale
 
  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole «e per le quali» sono aggiunte
le seguenti: «, alla medesima data,»;
    b) alla lettera b), dopo le parole «e per i quali» sono  aggiunte
le seguenti: «, alla medesima data,».
                               Art. 19
 
Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni  formali
                     e del ravvedimento speciale
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  167  le  parole  «entro  il  31  marzo  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
    b) al comma 174:
      1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» e'  soppressa  e
le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «al  30
settembre 2023»;
      2) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Sulle  rate
successive alla prima,  da  versare,  rispettivamente,  entro  il  31
ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il  31  marzo
2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre  2024,
sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;
    c) al comma 175, le parole «31 marzo  2023»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati  in  3,25
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
                               Art. 20
 
Modifica dei  termini  in  materia  di  definizione  agevolata  delle
  controversie  tributarie,  conciliazione   agevolata   e   rinuncia
  agevolata dei giudizi tributari  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
  cassazione
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 194, il primo periodo ((e' sostituito dai seguenti)):
«La definizione agevolata si perfeziona con  la  presentazione  della
domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli  importi  dovuti
ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel  caso
in cui gli importi dovuti ((superino l'ammontare di)) mille  euro  e'
ammesso  il  pagamento   rateale,   con   applicazione,   in   quanto
compatibili,  delle  disposizioni   dell'articolo   8   del   decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di  venti  rate  di
pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,  entro
il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023  e  le
successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e  20  dicembre
di ciascun anno. ((A scelta del contribuente, le rate di cui al primo
periodo successive alle  prime  tre  possono  essere  versate  in  un
massimo di cinquantuno rate mensili di  pari  importo,  con  scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di
gennaio 2024, fatta eccezione per il  mese  di  dicembre  di  ciascun
anno, per il quale il termine di versamento resta fissato  al  giorno
20 del mese».)) Al quarto periodo, le parole «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
    b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
    c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le
seguenti: «10 ottobre 2023»;
    d) al comma 199 le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  con  le
parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con
le parole «31 ottobre 2023»;
    e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2024»;
    f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
    g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023».
  2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le parole «31 luglio 2023» sono  sostituite  con  le  parole  «31
ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di  procedura
civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391  del  codice
di procedura civile».
  3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1  e  2)),  valutati  in  11,49
milioni di euro per  l'anno  2023,  590.000  euro  per  l'anno  2024,
620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno  2026,  680.000
euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 24.
                               Art. 21
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1,  commi  174,  176  e  179,
                della legge 29 dicembre 2022, n. 197
 
  1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «le violazioni diverse da quelle definibili  ai  sensi  dei
commi da 153 a 159 e da  166  a  173,  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si  interpretano  nel
senso che:
    a) sono escluse dalla regolarizzazione le  violazioni  rilevabili
ai sensi degli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  le
violazioni di natura formale definibili  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre ((2022, n. 197));
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che
possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse  relativamente
al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2021  e  a  periodi
d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del  relativo  periodo
d'imposta sia stata validamente presentata.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
    a)  sono  escluse  dalla  regolarizzazione  le  violazioni  degli
obblighi di  monitoraggio  fiscale  di  cui  ((all'articolo  4  del))
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni  relative
ai redditi di fonte estera, all'imposta sul  valore  delle  attivita'
finanziarie estere e all'imposta sul valore  degli  immobili  situati
all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  non  rilevabili  ai  sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del ((Presidente della  Repubblica))
29 settembre 1973, n. 600,  nonostante  la  violazione  dei  predetti
obblighi di monitoraggio.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29
dicembre 2022,  n.  197,  con  riferimento  ai  processi  verbali  di
constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano  nel
senso che la definizione agevolata  ivi  prevista  si  applica  anche
all'accertamento con adesione relativo agli  avvisi  di  accertamento
notificati successivamente a tale data sulla  base  delle  risultanze
dei predetti processi verbali.
                               Art. 22
 
Modifiche alle disposizioni concernenti  il  contenzioso  in  materia
                             tributaria
 
  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
dopo la parola «demanio»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'
((all'Agenzia delle entrate-Riscossione»)).
                               Art. 23
 
        Causa speciale di non punibilita' dei reati tributari
 
  1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e  10-quater,  comma
1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  non  sono  punibili
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le  somme
dovute  sono  versate  integralmente  dal  contribuente  secondo   le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a  158
e da 166 a 252, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  purche'  le
relative  procedure  siano  definite  prima  della  pronuncia   della
sentenza di appello.
  2.  Il  contribuente  da'  immediata  comunicazione,  all'Autorita'
giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme  dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima  rata  e,
contestualmente, informa l'Agenzia  delle  entrate  dell'invio  della
predetta  comunicazione,  indicando  i   riferimenti   del   relativo
procedimento penale.
  3.  Il  processo  di  merito  e'  sospeso  dalla  ricezione   delle
comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e'
informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della
procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della
mancata  definizione  della   procedura   o   della   decadenza   del
contribuente dal beneficio della rateazione.
  4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere  assunte  le
prove nei casi previsti dall'articolo 392  del  codice  di  procedura
penale.
Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 24
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo  4,  comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni  di
euro per l'anno 2023.
  2. Per l'anno 2023 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione  di
20 milioni di  euro,  il  Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  che
interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche
che   hanno   contratto   patologie   ((asbesto-correlate))   durante
l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i  quali
hanno trovato applicazione le  disposizioni  dell'articolo  13  della
legge 27 marzo 1992,  n.  257,  nonche',  in  caso  di  decesso,  nei
confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al  primo  periodo  possono
accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  determina,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
le tabelle di liquidazione dell'indennizzo ((a carico  del  Fondo  di
cui al primo periodo)) da riconoscere in favore dei soggetti  di  cui
al presente comma, nonche' i requisiti, i termini,  gli  effetti,  le
procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel  limite  delle
risorse annue disponibili ((nel medesimo Fondo)).
  3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di ((4,5 milioni))  di  euro  per
l'anno 2023.
  4. Il Fondo di parte capitale  per  il  sostegno  delle  eccellenze
della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui  all'articolo
1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'  incrementato
di 200.000 euro per l'anno 2023.
  5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a  forte  consumo
di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ((della  cui  adozione  e'
stata data comunicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  27
dicembre 2017)), localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e'
istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto  Ministero.
Con decreto del Ministro ((delle imprese)) e del made  in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia
assicurata la compatibilita' ((con la disciplina in materia di  aiuti
di Stato)).
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  3,  4,  4-  bis,  5,  6,
7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai ((commi da 1  a
5)) del presente articolo, determinati in 4.942,76  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024,  1,02  milioni
di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno  2026,  1,78
milioni di euro per l'anno 2027, 1,88  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
    a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte   in
bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a  5,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197;
    b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole «per i periodi d'imposta dal  2021  al  2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  periodi  d'imposta  2021  e
2022»;
    c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a ((0,79 milioni)) di euro per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo ((di quota  parte))  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 6.
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                             Art. 24 bis
 
                    ((Clausola di salvaguardia))
 
  ((1. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.))
                               Art. 25
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Tabella A
(Articolo 8, comma 2)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Tabella B
(Articolo 11, comma 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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