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decreto, 17/4/2023
D. 17 aprile 2023, n. 73, Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Cod. dei contratti pubblici)
(GU n.141 del 19-6-2023) Vigente al: 4-7-2023
decreto
Materia: appalti / disciplina

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 aprile 2023, n. 73
Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per
le funzioni tecniche al  personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici). (23G00081)
(GU n.141 del 19-6-2023)
  Vigente al: 4-7-2023  

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice
dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2  e
3;
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo
5, comma 10;
  Visto l'articolo 20, comma 32, della legge  29  dicembre  2022,  n.
197,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2023»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»;
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;
  Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in  particolare,  l'articolo
13;
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»  e,  in
particolare, l'articolo 23;
  Visto l'articolo 1, comma 1,  lettera  aa),  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici», i cui  effetti  sono  stati  fatti  salvi
dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013,  n.  66  (Regolamento
recante norme per la ripartizione dell'incentivo  economico,  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile);
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 9 maggio 2022;
  Visto l'accordo sindacale per il  triennio  economico  e  normativo
2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco,  recepito  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 giugno 2022, n 120;
  Visto l'accordo sindacale per il  triennio  economico  e  normativo
2019-2021 per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;
  Visto il  contratto  collettivo  nazionale  per  il  personale  non
dirigente della Polizia di Stato, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile  2022,  n.  57,  recante  il  «Recepimento
dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento  di  concertazione
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento
militare "Triennio 2019-2021"»;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore,
rispettivamente, ai sensi:
    del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al  personale  dipendente
del Comparto funzioni centrali;
    del decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.
164, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per  le
forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
    dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,
recanti,  rispettivamente,  il  recepimento  dell'accordo   sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi
della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12
aprile 2023;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1.  Il   presente   regolamento   disciplina   per   il   Ministero
dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del  fondo,  di
seguito «fondo»,  in  attuazione  dell'articolo  113,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  il  codice  dei
contratti pubblici, di seguito «codice», nonche'  le  modalita'  e  i
criteri di ripartizione  delle  risorse  finanziarie  destinate  agli
incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di  qualifica  non
dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che,
nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero,
svolge  funzioni  tecniche  nel  quadro  delle   procedure   di   cui
all'articolo 2.
  2. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni
contenute nel codice.
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il  presente  regolamento  si  applica,  salvi  i  casi  di  cui
all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del codice, ai  contratti
di:
    a) lavori, inclusi quelli di manutenzione straordinaria,  nonche'
quelli di manutenzione ordinaria qualora questi ultimi  risultino  di
particolare complessita';
    b) servizi  e  forniture,  nel  caso  in  cui,  anche  nel  corso
dell'esecuzione, ne sia nominato il direttore, sempreche' tale nomina
sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata  nel  rispetto
di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
  2. I lavori di manutenzione ordinaria di cui al  comma  1,  lettera
a), sono individuati, anche per  sopravvenute  esigenze  purche'  nei
limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del codice,  dal  dirigente
o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla  struttura
che opera come stazione appaltante.
  3. In  caso  di  contratti  misti,  si  applicano  le  disposizioni
relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del
contratto.
  4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del  presente
regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.
  5. Il presente regolamento si  applica  altresi'  agli  appalti  di
lavori, servizi e forniture affidati mediante  la  procedura  di  cui
all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice,  nonche'  a  quelli
affidati mediante le procedure negoziate di cui all'articolo  63  del
medesimo  codice.  Sono  esclusi   dall'applicazione   del   presente
regolamento gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma  2,
lettera a), del codice.
  6. Il presente regolamento  si  applica  agli  appalti  di  lavori,
servizi  e  forniture   le   cui   procedure   sono   state   avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del codice,  anche  se
eseguiti o non ancora  conclusi  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. Gli oneri per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del codice fanno carico
agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti  di  lavori,
servizi  e  forniture,  di  cui  al  primo  periodo  negli  stati  di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
                               Art. 3
 
                     Criteri per la costituzione
                     e la destinazione del fondo
 
  1. Le risorse del fondo fanno carico agli  stanziamenti  costituiti
negli stati di previsione della spesa o nei  bilanci  della  stazione
appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di
servizi e forniture  nel  caso  in  cui  sia  nominato  il  direttore
dell'esecuzione.
  2. Le risorse da  destinare  al  fondo  di  cui  al  comma  1  sono
individuate con provvedimento  del  dirigente  o,  in  mancanza,  del
responsabile di servizio  preposto  alla  struttura  che  opera  come
stazione appaltante.
  3. L'ottanta per cento del fondo e' destinato agli incentivi per le
funzioni tecniche svolte dal  personale  dipendente  di  livello  non
dirigenziale, appartenente  ai  diversi  ruoli,  delle  articolazioni
centrali e periferiche  dell'amministrazione  ed  e'  ripartito,  per
ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base  di  quanto
disposto dal presente regolamento e con  le  modalita'  e  i  criteri
previsti,  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del
personale, tra il responsabile unico  del  procedimento  (di  seguito
RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche  nonche'
tra i loro collaboratori, esclusivamente  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 113, comma 2, del codice. Ai  sensi  dell'articolo  113,
comma 3, secondo periodo, del codice, gli  importi  sono  comprensivi
degli    oneri    previdenziali    e    assistenziali    a     carico
dell'amministrazione. Il restante  venti  per  cento  del  fondo,  ad
esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o  da  altri
finanziamenti a destinazione vincolata, e' destinato  alle  finalita'
di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
  4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono
individuate in relazione all'importo del singolo contratto  attuativo
affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.
  5. Nel caso di appalti di lavori, come  definiti  dall'articolo  3,
comma  1,  lettera  nn),  del  codice,  la  percentuale  di   risorse
finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi  dell'articolo
113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base  di  gara  oppure
del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al  netto
dell'IVA e compresi gli oneri  per  la  sicurezza,  e'  modulata,  in
ragione dell'entita' dei lavori, come segue:
    a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
    b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e
fino a euro 10.000.000;
    c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e  fino
a euro 25.000.000;
    d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.
  6. Nel caso di appalti per  servizi  e  forniture,  come  definiti,
rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera ss) e lettera tt),
del codice, la percentuale di risorse  finanziarie  da  destinare  al
fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma  2,  del  codice,
sull'importo posto a base di gara oppure del contratto  nel  caso  di
procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA  e  compresi  gli
oneri per la sicurezza, e'  modulata,  in  ragione  dell'entita'  dei
servizi e delle forniture, come segue:
    a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
    b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e
fino a euro 1.000.000;
    c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a
euro 5.000.000;
    d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.
  7. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante
l'applicazione  della  relativa  aliquota   ad   ogni   quota   parte
dell'importo di gara, oppure del  contratto  nel  caso  di  procedure
comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.
                               Art. 4
 
            Procedura per l'individuazione del personale
                   e conferimento degli incarichi
 
  1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo  113,
comma 2, del codice, ivi  compresi  quelli  di  collaborazione,  sono
conferiti dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio
preposto alla struttura che opera come  stazione  appaltante,  tenuto
conto del  principio  di  rotazione  nonche'  delle  professionalita'
disponibili.
  2. L'atto di conferimento dell'incarico contiene l'indicazione  dei
compiti e  dei  tempi  assegnati  al  dipendente  incaricato  per  lo
svolgimento  delle  funzioni.  Il  dipendente   incaricato   rilascia
apposita dichiarazione, predisposta dall'amministrazione,  in  ordine
all'insussistenza a proprio carico di  cause  impeditive  o  ostative
allo  svolgimento  dell'incarico.  L'amministrazione  si  riserva  di
eseguire controlli a  campione  circa  il  contenuto  delle  predette
dichiarazioni.
  3. Partecipano alla ripartizione  degli  incentivi,  che  nel  loro
complesso ed anche se  corrisposti  da  amministrazioni  diverse  non
possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo, i dipendenti  che,  sulla  base  di  formale
incarico, svolgono funzioni tecniche di cui all'articolo  113,  comma
2, del codice.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  31,  comma  1,  terzo
periodo,  del  codice,  qualora  il  dirigente  o,  in  mancanza,  il
responsabile di servizio  preposto  alla  struttura  che  opera  come
stazione  appaltante,  ai  fini  dell'individuazione   delle   figure
professionali  necessarie,  non  possa  ricorrere  al  personale  del
proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per  difficolta'
oggettive,  ivi  comprese  l'accertata  carenza  in  organico   delle
professionalita' richieste ovvero l'impossibilita'  di  garantire  il
rispetto  del  principio   di   rotazione,   provvede   mediante   il
conferimento dell'incarico al personale di altre amministrazioni.  In
tale caso, gli  incentivi  connessi  all'incarico  sono  disciplinati
dalle norme del presente regolamento.
  5. Gli incentivi stabiliti in base all'articolo  3,  connessi  alle
prestazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del  codice,  svolte  a
favore  del  Ministero  da  altre  amministrazioni  pubbliche,   sono
trasferiti, secondo modalita' stabilite  in  appositi  accordi,  alle
stesse amministrazioni aggiudicatrici perche'  provvedano  alla  loro
corresponsione, nel limite di cui  all'articolo  113,  comma  2,  del
codice.
  6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice  ed  al  fine  di
consentire  la  verifica  del  rispetto  dei  principi  dallo  stesso
previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione
aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla
fine di ciascun anno, il consuntivo  degli  importi  complessivamente
attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal  dirigente  o,  in
mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla  struttura  che
opera come stazione appaltante.
                               Art. 5
 
              Modalita' e criteri per la determinazione
                  e la liquidazione dell'incentivo
 
  1. L'ottanta per cento del fondo e' ripartito dal dirigente  o,  in
mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla  struttura  che
opera  come  stazione  appaltante,  sulla  base   delle   percentuali
definitive e con le modalita'  e  i  criteri  stabiliti  in  sede  di
contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle  percentuali
individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte  integrante
del  presente  regolamento,  tenuto   conto   delle   responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche'
dell'entita' e della complessita' dell'opera, servizio  o  fornitura,
previo accertamento delle attivita' svolte dal dipendente incaricato.
Agli accordi di contrattazione  decentrata  integrativa,  di  cui  al
primo periodo, e' assicurata idonea forma di pubblicita'.
  2.  Per  gli  incarichi   conferiti,   nel   periodo   di   vigenza
dell'articolo 1, comma 1, lettera aa), del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, per attivita' di progettazione, di  coordinamento  della
sicurezza in fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e  di  verifica
preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1  e'
operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalita' e
i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa,
nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.
  3. Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento  delle  funzioni
tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori,
spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per
la relativa tipologia di attivita' tecnica. L'importo  percepito  dal
singolo collaboratore non puo'  essere  superiore  al  60  per  cento
dell'importo percepito dal responsabile delle attivita' per le  quali
e' prestata la collaborazione.
  4. Qualora i  beneficiari  degli  incentivi  appartengano  a  ruoli
diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche  del
Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli  accordi
conclusi, in sede di contrattazione  decentrata  integrativa,  con  i
rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   del   personale
dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico
e' un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni
centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco,  se  il  soggetto  che  conferisce  l'incarico  appartiene
all'uno o all'altro dei predetti ruoli.
  5. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a riduzione in funzione
del ribasso offerto in sede di gara.
  6. Fermo restando il rispetto del limite  massimo  degli  incentivi
che  possono  essere  corrisposti  nel  corso  dell'anno  al  singolo
dipendente,  anche  se   da   diverse   amministrazioni,   ai   sensi
dell'articolo 113, comma 3, quinto  periodo,  del  codice,  le  somme
erogate  ai   sensi   del   presente   regolamento   non   concorrono
nell'ammontare complessivo delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento   economico   accessorio   del   personale,   in   deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113,  comma  5-bis,
del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che
opera come stazione appaltante, accertato il diritto  dei  dipendenti
alla liquidazione dei predetti incentivi,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 6 del  presente  regolamento,  provvede  al  versamento
delle relative somme, al bilancio  dello  Stato,  sul  capitolo  2439
«entrate di pertinenza del Ministero  dell'interno»  nell'ambito  del
quale sono istituiti appositi articoli  distinti  per  il  versamento
delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al
personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ovvero  al
personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli
importi spettanti  a  titolo  di  incentivo  sono  comprensivi  anche
dell'Irap e  degli  oneri  previdenziali  e  assistenziali  a  carico
dell'amministrazione. Nel medesimo  capitolo  2439  sono  versate  le
risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
  8. Le Direzioni centrali competenti o  gli  Uffici  equiparati  del
Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al  comma  7,  ne
richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469,  la
riassegnazione  su  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato   di
previsione del Ministero. Con apposito provvedimento  si  procede  al
riparto del fondo di cui al primo periodo tra  i  capitoli  di  spesa
inerenti alle  competenze  fisse  ed  accessorie  del  personale  dei
diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti
destinatari dell'incentivo.
  9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni  non
svolte dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a  personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive  del
predetto  accertamento,  incrementano  la  quota  del  fondo  di  cui
all'articolo 113, comma 2, del codice.
                               Art. 6
 
               Termini per le prestazioni rese ai fini
                 della corresponsione dell'incentivo
 
  1.  La  corresponsione  dell'incentivo  e'  disposta,  secondo   le
modalita' indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile  di
servizio preposto alla struttura che opera come stazione  appaltante,
previo accertamento delle specifiche attivita' svolte, sulla base  di
motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione
in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state  correttamente
rese.
  2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
    a) per il RUP, con l'approvazione del  certificato  di  collaudo,
del certificato di verifica di conformita' o di regolare esecuzione;
    b) per  la  programmazione  della  spesa  per  investimenti,  con
l'adozione del relativo atto previsionale;
    c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP
della relazione finale di valutazione;
    d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara,
con la stipula del contratto;
    e) per la direzione lavori, con l'emissione  del  certificato  di
collaudo;
    f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture  e
servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformita';
    g) per il collaudo tecnico amministrativo dei  lavori  e  per  la
verifica di conformita' di servizi e forniture, con  l'emissione  del
relativo certificato;
    h)  per  il  collaudo  statico,  con  l'emissione  del   relativo
certificato;
    i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la
certificazione di regolare esecuzione del contratto;
    l)  per  l'attivita'  di  progettazione,  con  la  redazione  del
Documento di indirizzo alla  progettazione  o  con  la  consegna  dei
relativi elaborati progettuali;
    m) per l'attivita' di coordinamento della sicurezza  in  fase  di
progettazione,  con  la  redazione   del   Piano   di   sicurezza   e
coordinamento (PSC) e del fascicolo contenente le informazioni  utili
per la prevenzione e la protezione dei  rischi  cui  sono  esposti  i
lavoratori;
    n) per l'attivita' di coordinamento della sicurezza  in  fase  di
esecuzione, con il certificato di collaudo;
    o) per l'attivita' di verifica  preventiva  della  progettazione,
con il relativo verbale.
  3. L'incentivo e' liquidato:
    a) ai dipendenti  ai  quali  e'  stata  affidata  l'attivita'  di
programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione
preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione  e  controllo   delle
procedure di gara, al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione e  al  responsabile  della  verifica  preventiva  della
progettazione e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80 per
cento dopo la predisposizione degli atti di gara  o  affidamento  del
contratto e per il rimanente 20 per  cento  dopo  l'approvazione  del
certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' o
di regolare esecuzione;
    b) al RUP e ai suoi collaboratori per il 50  per  cento  dopo  la
predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e  per
il rimanente 50 per cento  dopo  l'approvazione  del  certificato  di
collaudo, o del certificato di verifica di conformita' o di  regolare
esecuzione; al progettista e ai suoi collaboratori,  per  il  50  per
cento dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2, lettera l), e
per il rimanente 50 per cento  dopo  l'approvazione  del  RUP  o  del
dirigente del servizio;
    c) al direttore dei lavori, al  direttore  dell'esecuzione,  agli
incaricati del collaudo  tecnico-amministrativo  o  statico  e  della
verifica di conformita', al coordinatore della sicurezza in  fase  di
esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per  cento  allo
stato di avanzamento che superi la meta' dell'importo contrattuale  e
per il  restante  50  per  cento  a  saldo  dopo  l'approvazione  del
certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformita'
o di regolare esecuzione.
  4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento
il relativo procedimento si arresti per ragioni  non  dipendenti  dal
personale  incaricato  delle  funzioni  tecniche,  con  provvedimento
motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del  servizio,
sentito  il  RUP,  determina  la  quota  di  incentivo  spettante  al
dipendente in relazione alle attivita' effettivamente svolte.
                               Art. 7
 
                       Modifica o sostituzione
                      del dipendente incaricato
 
  1. Nei  casi,  consentiti  dalla  normativa  vigente,  di  modifica
dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le  funzioni
tecniche, ai  predetti  spetta  l'incentivo  per  le  sole  attivita'
effettivamente svolte.
  2. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o, in
mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla  struttura  che
opera come stazione appaltante, previo accertamento  delle  attivita'
effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante,
nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.
                               Art. 8
 
Riduzione e  perdita  degli  incentivi  e  revoca  dell'incarico  per
                 ingiustificati incrementi dei tempi
 
  1.  Nell'ipotesi  in  cui,  previa   comunicazione   al   personale
interessato  ai  fini  dell'attivazione  del   contraddittorio,   sia
accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del
codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato
e da questi non validamente giustificato, l'importo da  corrispondere
quale incentivo e' ridotto con provvedimento motivato  del  dirigente
o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla  struttura
che opera come stazione appaltante.
  2. Per il caso in cui si verifichi  un  incremento  dei  tempi,  ai
singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori  dei  medesimi  viene
applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna  settimana  intera
di ritardo sull'importo complessivo spettante quale  incentivo,  fino
alla concorrenza massima del 10 per  cento  dell'incentivo  previsto,
oltre il quale il  dirigente  o,  in  mancanza,  il  responsabile  di
servizio preposto alla struttura che opera come  stazione  appaltante
dispone con provvedimento  motivato  la  revoca  dell'incarico  e  la
determinazione della quota di incentivo  eventualmente  spettante  in
relazione   alle   attivita'   effettivamente   svolte.   La   revoca
dell'incarico  e'  tempestivamente  comunicata   all'Anagrafe   delle
prestazioni.
  3. La perdita del diritto all'incentivo e', altresi', disposta  dal
dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto  alla
struttura che  opera  come  stazione  appaltante,  con  provvedimento
motivato, nel caso in cui non abbia  avuto  inizio  l'esecuzione  del
contratto  per  cause  imputabili,  almeno  a  titolo  di  colpa,  al
comportamento del dipendente incaricato.
  4.  In  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa,  di  cui
all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i
criteri  e  le  modalita'  di   accertamento   dei   presupposti   di
applicazione del comma 1 del presente articolo,  tenuto  conto  della
completezza   della   funzione    svolta,    della    competenza    e
professionalita'  dimostrate  e  degli  ulteriori  aspetti  volti  ad
assicurare la celerita' e l'efficienza delle varie fasi del processo.
                               Art. 9
 
               Penalita' per gravi errori od omissioni
                 incidenti sull'incremento dei costi
 
  1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti  incaricati
che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello
svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili  di  gravi
negligenze,  gravi  errori  od  omissioni,  suscettibili  di   creare
pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento
dei costi.
  2. L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1
e' di competenza del dirigente, o in mancanza, del  responsabile  del
servizio,  che  vi  provvede  con   provvedimento   motivato   previa
comunicazione  al  personale  interessato  al  fine  di  attivare  il
contradditorio.
                               Art. 10
 
                  Perizie di variante e suppletive
         e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia
 
  1. In caso di modifiche, nonche'  di  varianti,  dei  contratti  di
appalto in corso di validita', nelle ipotesi  previste  dall'articolo
106 del codice, autorizzate dal RUP,  che  comportino  un  incremento
dell'importo a  base  di  gara  oppure  del  contratto  nel  caso  di
procedure comparative  senza  gara,  il  fondo  di  cui  al  presente
regolamento e' riferito al  nuovo  importo  lordo  del  contratto  di
appalto.  L'incremento  del  fondo  a  seguito  della  variante  deve
corrispondere ad un incremento  dell'importo  rispetto  al  quale  e'
stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del
limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2,  del
codice.
  2. Nei casi di cui al comma 1,  la  liquidazione  degli  incentivi,
come  ricalcolati  a  seguito  dell'incremento   del   fondo,   viene
effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le  aliquote  di
cui all'articolo 3.
                               Art. 11
 
Attivita' svolte da centrali di  committenza  o  stazioni  appaltanti
  diverse dall'amministrazione dell'interno
  1.  Qualora  l'amministrazione  si  avvalga  di  una  centrale   di
committenza, il fondo e' destinato ai  dipendenti  di  tale  centrale
sulla   base   della   ripartizione    prevista    dal    regolamento
dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza
e,  ove  non  esistente,  dal   presente   regolamento,   salvo   che
l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in  ogni
caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.
  2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione  usuaria,
intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione  appaltante,
si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori
allo svolgimento di funzioni tecniche, il  regolamento  incentivi  di
quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 aprile 2023
 
                                              Il Ministro: Piantedosi
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 2145
                                                           Allegato A
                                                         (articolo 5)
   
=====================================================================
|     PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI       |
+===================================================================+
|                        Attivita'                        |    %    |
+=========================================================+=========+
|Programmazione della spesa per investimenti              | 2 - 4 % |
+---------------------------------------------------------+---------+
|R U P                                                    |20 - 24 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed   |         |
|esecuzione dei contratti pubblici                        |10 - 13 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Valutazione preventiva dei progetti                      |10 - 14 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Direzione dei lavori                                     |18 - 24 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Collaudo tecnico-amministrativo                          |17 - 22 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Collaudo statico                                         |8 - 14 % |
+---------------------------------------------------------+---------+
|                                                         |         |
+===================================================================+
|attivita' incentivate solo per il periodo di vigenza del d.l.      |
|32/2019, art. 1, comma 1, lett. aa)                                |
+=========================================================+=========+
|Attivita' di progettazione in tema di sicurezza          |         |
|(redazione del Documento di indirizzo alla progettazione)| 3 - 7%  |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   | 2 - 4%  |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione      | 2 - 4%  |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Verifica preventiva della progettazione                  | 8 - 12% |
+---------------------------------------------------------+---------+
   
Note operative:
 
    1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo e'
        ripartito  tra  RUP  e  collaboratori  secondo  il   seguente
        prospetto:
   
=====================================================================
|                          UFFICIO DEL RUP                          |
+===================================================================+
|   RESPONSABILE   |                                                |
| DEL PROCEDIMENTO |                  COLLABORATORI                 |
+==================+================================+===============+
|   % Incentivo    |    Numero di collaboratori     |  % Incentivo  |
+==================+================================+===============+
|     100,00 %     |               0                |     0,00 %    |
+------------------+--------------------------------+---------------+
|      90,00 %     |               1                |    10,00 %    |
+------------------+--------------------------------+---------------+
|      80,00 %     |               2                |    20,00 %    |
+------------------+--------------------------------+---------------+
|      70,00 %     |      Pari o superiore a 3      |    30,00 %    |
+------------------+--------------------------------+---------------+
   
    2) Qualora siano  nominati  i  collaboratori  del  Direttore  dei
        lavori, l'incentivo e' ripartito tra Direttore dei  lavori  e
        collaboratori secondo il seguente prospetto:
   
=====================================================================
|                   UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI                    |
=====================================================================
|  DIRETTORE  |                                                     |
| DEI LAVORI  | DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE|
+=============+=======================================+=============+
|             |     Numero di Direttori dei lavori    |             |
| % Incentivo |  operativi e di Ispettori di cantiere | % Incentivo |
+=============+=======================================+=============+
|  100,00%    |                   0                   |   0,00 %    |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
|  80,00 %    |                   1                   |   20,00 %   |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
|  60,00 %    |                   2                   |   40,00 %   |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
|  40,00 %    |          Pari o superiore a 3         |   60,00 %   |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
   
                                                           Allegato B
                                                         (Articolo 5)
   
=====================================================================
|            PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO           |
|                   PER SERVIZI E FORNITURE                         |
=====================================================================
|                        Attivita'                        |    %    |
+=========================================================+=========+
|Programmazione della spesa per investimenti              |  2 - 4 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|R U P                                                    |26 - 34 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed   |         |
|esecuzione dei contratti pubblici                        |18 - 26 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Direzione dell'esecuzione del contratto                  |21 - 27 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Verifica di conformita'                                  |18 - 24 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
   
Note operative:
 
    1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo e'
        ripartito  tra  RUP  e  collaboratori  secondo  il   seguente
        prospetto:
   
=====================================================================
|                           UFFICIO DEL RUP                         |
+===================================================================+
|RESPONSABILE DEL |                                                 |
|  PROCEDIMENTO   |                  COLLABORATORI                  |
+=================+=================================+===============+
|   % Incentivo   |     Numero di collaboratori     |  % Incentivo  |
+=================+=================================+===============+
|     100,00%     |                0                |    0,00 %     |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
|     90,00 %     |                1                |    10,00 %    |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
|     80,00 %     |                2                |    20,00 %    |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
|     70,00 %     |      Pari o superiore a 3       |    30,00 %    |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
   
    2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione
        del contratto (DEC),  l'incentivo  e'  ripartito  tra  DEC  e
        collaboratori secondo il seguente prospetto:
   
=====================================================================
|     UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)     |
=====================================================================
|      DEC       |                   COLLABORATORI                  |
+================+==================================+===============+
|  % Incentivo   |     Numero di collaboratori      |  % Incentivo  |
+================+==================================+===============+
|    100,00%     |                0                 |    0,00 %     |
+----------------+----------------------------------+---------------+
|    80,00 %     |                1                 |    20,00 %    |
+----------------+----------------------------------+---------------+
|    60,00 %     |                2                 |    40,00 %    |
+----------------+----------------------------------+---------------+
|    40,00 %     |       Pari o superiore a 3       |    60,00 %    |
+----------------+----------------------------------+---------------+
   

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