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decreto legge, 13/6/2023
D.l. 13 giugno 2023, n. 69, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
(GU n.136 del 13-6-2023)
decreto legge
Materia: comunità europea / legislazione

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti  da  atti
dell'Unione europea e da procedure  di  infrazione  e  pre-infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano.
(GU n.136 del 13-6-2023)
  Vigente al: 14-6-2023  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 37;
  Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione
avviate dalla Commissione  europea  nei  confronti  della  Repubblica
italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione
europea comparabili con la Repubblica italiana e  che,  pertanto,  e'
necessario adottare misure urgenti per ridurre  il  numero  di  dette
procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni  pecuniarie
ai  sensi  dell'articolo  260,  paragrafo   2,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
prevenire   l'apertura   di   nuove   procedure   di   infrazione   o
l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso
l'immediato  adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   agli   atti
normativi  dell'Unione  europea  e  alle  sentenze  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia  e
delle  finanze,  della  salute,  dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'istruzione  e  del  merito,  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
  Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 74, dopo il comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:
      «3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la
Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo  96-bis.2,
comma 01, entro il termine ivi indicato, che  decorre  da  quando  la
sospensione diventa efficace.»;
    b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
      1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2,  rimborsi»  sono
inserite le seguenti: «in caso di  provvedimento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;
      2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non
supera il  costo  che  il  sistema,  secondo  quanto  ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento, dovrebbe sostenere per  il  rimborso  dei  depositi»
sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo  quanto  ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il
sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al  netto  di
quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il  credito
di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n. 2)»;
    c) all'articolo 96-bis.1:
      1) al comma 1, dopo le parole: «banca  in  liquidazione  coatta
amministrativa» sono inserite le seguenti: «o verso la quale e' stato
adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;
      2) al  comma  5,  lettera  c),  le  parole:  «compensazione  di
eventuali debiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «compensazione
dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e  dopo
le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;
    d) all'articolo 96-bis.2:
      1) al comma 1 e' premesso il seguente:
        «01. Quando una banca si rende  inadempiente  all'obbligo  di
restituire i propri depositi per cause direttamente connesse  con  la
sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e'
al momento in grado di rimborsare  i  propri  depositi  o  se  ha  la
ragionevole prospettiva di ripristinare a breve  l'accessibilita'  ai
depositi  stessi.  Ove  entrambe  queste  condizioni  non   risultino
verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento  adottato
entro  cinque  giorni  lavorativi  dal   momento   in   cui   accerta
l'inadempimento. Il provvedimento e'  pubblicato  sul  sito  internet
della Banca d'Italia e nella Gazzetta  Ufficiale  e  i  suoi  effetti
decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento
stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia'
adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;
      2) al comma 1, dopo le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del
provvedimento di cui al comma 01»;
      3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del  provvedimento»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;
      4) al comma 5, le parole:  «rimborsi  effettuati,  beneficiando
della  preferenza»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rimborsi
effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa,
il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».
                               Art. 2
 
Imposta  di  registro  sulla  prima  casa.  Procedura  di  infrazione
                              2014/4075
 
  1. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte
prima, all'articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), le  parole:
«se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui  ha
sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui  dipende  ovvero,  nel
caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato  all'estero,
che  l'immobile  sia  acquistato  come  prima  casa  sul   territorio
italiano» sono sostituite dalle  seguenti:  «se  l'acquirente  si  e'
trasferito all'estero per ragioni  di  lavoro  e  abbia  risieduto  o
svolto la propria attivita' in Italia per  almeno  cinque  anni,  nel
comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la
propria attivita' prima del trasferimento».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
                               Art. 3
 
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  in  materia
  di revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati.
  Procedura di infrazione 2021/2170
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita'  competenti  di
un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori
legali o da imprese  di  revisione  contabile  abilitati  in  Italia,
nonche' relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni  in
esame  a  condizione  che  vengano  rispettati  i  requisiti  di  cui
all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2,
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 17 maggio 2006, cosi' come modificata dalla direttiva  2014/56/UE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014.  La
trasmissione  dei  dati  personali  e'  effettuata   ai   sensi   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016.».
                               Art. 4
 
Disposizioni per il completo adeguamento alla  direttiva  2013/48/UE,
  sul diritto al  difensore  e  a  comunicare  con  terzi  e  con  le
  autorita' consolari in caso di privazione della liberta'  personale
  - Procedura di infrazione n. 2021/2075
 
  1. All'articolo 18, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n.  448,  dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Quando risulta necessario a  salvaguardare  il
superiore  interesse  del  minorenne,  in  luogo  dell'esercente   la
responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del  fermo  e'  informata
altra persona idonea maggiorenne.».
                               Art. 5
 
Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei
  periodi   di   assicurazione   maturati    presso    organizzazioni
  internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl
 
  1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio  2015,  n.  115,
dopo la parola: «vecchiaia,» e' inserita la seguente: «anticipata,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di  euro  per
l'anno 2024, in 3,286 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  in  3,574
milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per  l'anno
2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258  milioni  di
euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per  l'anno  2030,  in
5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e  in  5,765  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi  dell'articolo
26. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  secondo  ed  al  terzo
periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge  29  luglio  2015,  n.
115.
                               Art. 6
 
Disposizioni in materia di pubblicita' nel  settore  sanitario.  Caso
                            NIF 2020/4008
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
525 e' sostituito dal seguente:
    «525. Le  comunicazioni  informative  da  parte  delle  strutture
sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini
delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio
2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attivita',
comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4
agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
funzionali a  garantire  il  diritto  ad  una  corretta  informazione
sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e  consapevole
determinazione dell'assistito, della dignita'  della  persona  e  del
principio di appropriatezza delle  prestazioni  sanitarie,  qualsiasi
elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui  comunicazioni
contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano  determinare  il
ricorso improprio a trattamenti sanitari.».
                               Art. 7
 
Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di
  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
  Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
 
  1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101,
e' istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  volto  a  finanziare  i
programmi specifici di misurazione della concentrazione  media  annua
di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, adottato  di  concerto  con  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma  1  da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche attraverso bandi e programmi di finanziamento  delle  attivita'
necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma
1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 26.
                               Art. 8
 
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor
  e per rendere compatibili le misure di efficientamento  energetico,
  di qualita' dell'aria in ambienti  chiusi  con  gli  interventi  di
  prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura  di  infrazione
  2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
 
  1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione  e
riduzione della concentrazione del radon indoor e  per  una  efficace
compatibilita' delle  misure  di  efficientamento  energetico  con  i
programmi di qualita' dell'aria  negli  ambienti  chiusi  e  con  gli
interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione  di  radon
indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato
a finanziare l'attuazione di interventi di  riduzione  e  prevenzione
della concentrazione di radon indoor  in  eventuale  sinergia  con  i
programmi di risparmio energetico e di qualita' dell'aria in ambienti
chiusi.
  2. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  dell'individuazione  delle  aree
prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  n.  101
del 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2031  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 26.
                               Art. 9
 
Misure  in  materia   di   circolazione   stradale   finalizzate   al
  miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione  n.
  2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
 
  1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare   le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
delle  sostanze  inquinanti  nell'aria,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i  prefetti   competenti   per
territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione
stradale,  gli  enti  proprietari   o   gestori   dell'infrastruttura
stradale, possono disporre riduzioni della velocita' di  circolazione
dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle  strade  extraurbane
di cui all'articolo 2, comma 2,  lettere  A  e  B,  limitatamente  ai
tratti stradali che  attraversano  centri  abitati  ovvero  che  sono
ubicati in prossimita' degli stessi.
      1-ter.  L'ente  proprietario  o   gestore   dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti  adottati
ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
      1-quater. Il controllo della velocita' nelle  aree  individuate
ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'   essere   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
      1-quinquies.  Chiunque  non  osserva  i  limiti  di   velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto  alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»;
    b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
      «9-ter.  I  comuni  possono  stabilire,  all'interno   di   una
determinata zona  a  traffico  limitato,  diversi  tempi  massimi  di
permanenza,  tra  l'ingresso  e  l'uscita,  anche  differenziati  per
categoria di veicoli o di utenti.».
                               Art. 10
 
Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali  nel
  luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  fatta  salva  la
possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi  sanitari  e  di
sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente,  nelle
zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna  e
Veneto in cui risultano  superati  i  valori  limite,  giornaliero  o
annuale, di qualita' dell'aria ambiente  previsti  per  il  materiale
particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo  n.
155 del 2010 , le pratiche agricole di cui al medesimo articolo  182,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152  del  2006  sono  ammesse
solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle  zone
interessate  da  superamenti  del  valore  limite   comunicati   alle
competenti  autorita'  europee  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo a quello di monitoraggio e per il periodo  che  intercorre
tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno  seguente.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le  regioni
pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco  di  tali
zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
  3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica  alle  zone
montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al  momento  dell'esercizio  delle
pratiche agricole oggetto del presente articolo.
  4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo  di  produzione  in
violazione di quanto previsto al comma 1 e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
  5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui
al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale
vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e
impiego  di  tale  materiale  per  fini   energetici   nel   rispetto
dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e  per  altre
finalita', come la produzione di materiali e prodotti.
  6. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e le  autorita'  competenti  possono  promuovere  accordi  di
programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di
categoria del settore, per le finalita' previste  dal  comma  5,  nei
quali possono essere individuati anche criteri e prassi  relativi  ai
pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.
  7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi  in
considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di
incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria  e
di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al  Programma  nazionale
di controllo dell'inquinamento atmosferico  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre  2021,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14  febbraio
2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola  comune
(PAC)  per  il  periodo  2023-2027  assicurano   una   priorita'   al
finanziamento di tali attivita'.
  8. La disposizione del comma 1 si applica per  la  prima  volta  al
periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento  alle
zone interessate da superamenti dei  valori  limite  comunicati  alle
competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 11
 
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio  agli  effetti
  della  carriera  per  il  personale  delle  Istituzioni   di   alta
  formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di  infrazione
  n. 2014/4231
 
  1. Al personale docente delle istituzioni  di  cui  all'articolo  1
della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  si  applica  l'articolo  485,
comma 1, del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come
modificato dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del  presente
decreto, ad eccezione delle parole: «a far data dall'anno  scolastico
2023-2024».
  2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  si  applica
l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
297, come modificato dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  c),  del
presente decreto, ad eccezione delle parole: «a  far  data  dall'anno
scolastico 2023-2024».
  3. Ai  fini  previdenziali  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per  l'anno
2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025  e
1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
                               Art. 12
 
Potenziamento delle  dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei
  vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231
 
  1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i  livelli
di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente  dal  territorio
nazionale, le dotazioni organiche  delle  qualifiche  di  vigile  del
fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di  350  e  di
200 unita'. Conseguentemente,  la  dotazione  organica  di  cui  alla
Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' rideterminata secondo i suddetti incrementi.
  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, e' autorizzata, in
deroga   alle   ordinarie   facolta'    assunzionali,    l'assunzione
straordinaria di un corrispondente  numero  di  unita'  del  predetto
Corpo, a decorrere  dal  1°  ottobre  2023.  Le  medesime  assunzioni
avvengono  mediante  ricorso  alla  graduatoria  formata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore,  le  modalita'
di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando  per
accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere  le  funzioni  proprie
della qualifica di operatore  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
legislativo n. 217 del 2005.
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa di euro  5.367.150  per  l'anno  2023,  di  euro
22.682.796 per l'anno 2024, di euro  23.994.775  per  ciascuno  degli
anni 2025 e 2026,  di  euro  24.264.310  per  l'anno  2027,  di  euro
24.719.840 per ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e  2030,  di  euro
24.918.421 per l'anno 2031 e di euro  25.512.928  annui  a  decorrere
dall'anno 2032.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al
comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, e'  autorizzata
la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro  550.000  annui  a
decorrere dall'anno 2024.
  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari
complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796
per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno  degli  anni  2025  e
2026, a euro 24.814.310  per  l'anno  2027,  a  euro  25.269.840  per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421  per  l'anno
2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26.
  6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione  annuale  di  spesa  pari  a  euro  10.600.000  a
decorrere dall'anno 2023.
  7. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del  fuoco
previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, relativa alla annualita' 2023, avvengono, per il  70  per  cento
dei posti disponibili, mediante  scorrimento  della  graduatoria  dei
concorsi pubblici  banditi  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per  cento
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,
comma 295,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
                               Art. 13
 
Disposizioni per il personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
  vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231
 
  1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al  quarto  periodo,  nella
qualifica di vigile del fuoco avvengono, per  il  30  per  cento  dei
posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»;
    b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
      «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario).  -  1.
Le  disposizioni  di  cui  alla   presente   sezione   si   applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto  nell'elenco  per  le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 6.
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,
comma 2, le disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76,  si  applicano  esclusivamente  al
personale volontario  iscritto  nell'elenco  per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
cui all'articolo 6.».
  2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti:
«iscritto nell'elenco per le necessita' dei  distaccamenti  volontari
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
  3. Sono fatti salvi l'elenco del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, istituito  per  le  necessita'  delle
strutture centrali  e  periferiche,  ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  ai
fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217, nonche' delle eventuali  assunzioni  in  deroga  previste  dalla
vigente normativa.
  4.  In  relazione  alle  assunzioni  effettuate   attingendo   alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 dicembre 2017, n.  205,  l'assenza  ingiustificata  o  la  mancata
partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento
dell'idoneita'  o  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale,   determinano   l'esclusione   del   candidato    dalla
graduatoria.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si  applicano
al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo  12  e
comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita'  dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del
corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo  di  vigile  del
fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile  del  fuoco,
continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali
acquisite come volontario.  Tale  periodo  viene  computato  ai  fini
dell'applicazione  pratica  prevista  dal  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 217 del 2005.
  6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto  nell'elenco  e  nella
graduatoria di cui al comma  3,  permane  nei  medesimi  se  iscritto
nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31
dicembre 2023.
                               Art. 14
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
  materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 485:
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «Al  personale  docente  delle
scuole di istruzione  secondaria  ed  artistica,»  sono  aggiunte  le
seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico  2023-2024
e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai  soli  fini
economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
      2) al comma 3, le parole «e negli stessi  limiti  fissati  dal»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
      3) il comma 4 e' abrogato;
      4)  al  comma  5,  le  parole  «e  negli  stessi  limiti»  sono
soppresse;
    b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Ai fini del riconoscimento di cui al  presente  capo,  si  valuta  il
servizio  di  insegnamento  effettivamente  prestato  e   non   trova
applicazione  la  disciplina  sulla  validita'  dell'anno  scolastico
prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
    c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a
far data dall'anno scolastico 2023-2024, il  servizio  non  di  ruolo
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto
per intero agli effetti giuridici ed economici.».
  2. Ai  fini  previdenziali  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo  a
decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo,  pari
a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed
euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al
comma 1, lettera c), per coloro che sono stati  immessi  in  ruolo  a
decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per  il
2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal  2024,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26.
                               Art. 15
 
Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la
  formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843
 
  1. La Carta elettronica per l'aggiornamento  e  la  formazione  del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di cui all'articolo 1, comma  121,  primo  periodo,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e'  riconosciuta,  per  l'anno  2023,  anche  ai
docenti con  contratto  di  supplenza  annuale  su  posto  vacante  e
disponibile".
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.  107  e'
incrementata di 10,9 milioni di  euro  nell'anno  2023.  Ai  maggiori
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede  ai
sensi dell'articolo 26.
                               Art. 16
 
Designazione dell'Autorita' per la verifica  dell'autenticita'  delle
  decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione  europea  per
  la  proprieta'  intellettuale  ai  sensi  dell'articolo   110   del
  regolamento (UE) 2017/1001
 
  1. Alle formalita' previste dall'articolo 110 del regolamento  (UE)
2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,
sul  marchio  dell'Unione  europea,  provvede  il   Ministero   della
giustizia. A tal  fine,  il  Ministero  della  giustizia,  verificata
l'autenticita'  delle  decisioni  sulle  spese  emesse   dall'Ufficio
dell'Unione europea per la proprieta'  intellettuale,  vi  appone  la
formula esecutiva.
                               Art. 17
 
Adeguamento al regolamento  UE  2019/1157,  sul  rafforzamento  della
  sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di soggiorno
 
  1. Gli attestati rilasciati ai cittadini  dell'Unione  europea,  ai
sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei
requisiti di sicurezza previsti dal regolamento  (UE)  2019/1157  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita'  dei  cittadini
dell'Unione  e  dei  titoli  di  soggiorno  rilasciati  ai  cittadini
dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto  di  libera
circolazione, sono carte  valori  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
  2. Gli attestati  di  cui  al  comma  1  sono  prodotti  e  forniti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.),  secondo
la normativa che disciplina la produzione delle carte  valori  e  dei
documenti di  sicurezza,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli 2, paragrafo  1,  lettera  b),  e  6  del  regolamento  (UE)
2019/1157.
  3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e  l'IPZS
S.p.A. sono definite le caratteristiche  tecniche  e  grafiche  degli
attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione
ai comuni e le relative modalita'.
  4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre1972,
n. 642, nonche' i diritti  fissi  e  di  segreteria  che  restano  di
spettanza del comune.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  120.000
per l'anno 2023 e a euro  200.000  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 26.
                               Art. 18
 
Disposizioni  per  l'adeguamento  ai  regolamenti   (UE)   2017/2225,
  2017/2226,  2018/1240,  2019/817   e   2019/818   in   materia   di
  interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  per   le   frontiere,
  l'immigrazione e la sicurezza
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito,  nel
rispetto delle condizioni  previste  dal  codice  frontiere  Schengen
istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  allo  straniero  in  possesso   del
passaporto o di un documento di  viaggio  equipollente  in  corso  di
validita', nonche' del  visto  d'ingresso  o  dell'autorizzazione  ai
viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del  regolamento
(UE) 2018/1240  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12
novembre  2018,  o  di  un  permesso  di  soggiorno,  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio,  del  13  giugno  2002,
anch'essi in corso di validita'.»;
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i  casi  di
forza maggiore e i casi di eccezione previsti  dal  regolamento  (UE)
2016/399, soltanto attraverso i valichi  di  frontiera  appositamente
istituiti.
        1-ter. Salvi  i  casi  di  esenzione,  e'  fatto  obbligo  ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il  regolamento
(UE) 2017/2226  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  30
novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini  delle
verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di  cui
al regolamento (UE) 2016/399. In caso di  rifiuto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
        1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione,
nel sistema di ingressi/uscite  (entry-exit  system-EES)  di  cui  al
regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del  controllo
e  provvede,  in  caso  di  ingresso  sul  territorio  nazionale,  ad
informare il cittadino straniero della durata massima  del  soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere  resa
anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera.  Ai
cittadini di  Paesi  terzi  titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
rilasciato  dalle  Autorita'  italiane  in  corso  di  validita',  il
personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad  apporre  sul
passaporto un timbro recante l'indicazione della data di  ingresso  o
di uscita.
        1-quinquies. Per  l'adempimento  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento  (UE)
2017/2226, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
          a) determinate le autorita' di  frontiera,  nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione;
          b) designate le autorita'  responsabili  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi;
          c)  disciplinate  le   modalita'   tecniche   di   accesso,
consultazione, inserimento, modifica e  cancellazione  dei  dati  nel
sistema  EES  a  cura  dei   soggetti   autorizzati,   di   eventuale
conservazione  negli  archivi  o  sistemi   nazionali,   nonche'   di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE)
2017/2226.»;
      3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. L'autorizzazione ai viaggi  di  cui  al  comma  1  e'
richiesta dai  cittadini  di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  1,
paragrafo 1, del regolamento (UE)  2018/1240,  secondo  le  modalita'
previste dagli  articoli  15,  17  e  18  del  medesimo  regolamento.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  rifiutata,  annullata  o  revocata
dall'Unita'  nazionale  ETIAS   (European   travel   information   ad
authorisation  system)  in  attuazione  del  Capo  VI,  del  medesimo
regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita'
nazionale  ETIAS  la  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
        2-ter.   Per   l'adempimento   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21)  e  22),  del  regolamento
(UE)  2018/1240,  con  uno  o  piu'  decreti  adottati  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale e della giustizia sono:
          a) determinate le autorita' di  frontiera,  nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione;
          b) designate le autorita'  responsabili  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi;
          c)  disciplinate  le   modalita'   tecniche   di   accesso,
consultazione, inserimento, modifica e  cancellazione  dei  dati  nel
sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi  (European
travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti
autorizzati, di  eventuale  conservazione  negli  archivi  o  sistemi
nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai  sensi  dell'articolo
65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
    b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffa'  o
altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le  seguenti:
«la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo
le parole: «al fine  di  determinare  il  rilascio  di  un  visto  di
ingresso   o   reingresso,»   sono   inserite   le   seguenti:    «di
un'autorizzazione ai viaggi»;
    c) all'articolo 10, al comma 1,  dopo  le  parole:  «i  requisiti
richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere  Schengen
di cui al regolamento (UE) 2016/399  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 marzo 2016 e»;
    d) all'articolo 13:
      1) al comma 2, lettera b), dopo le  parole:  «legge  28  maggio
2007,  n.   68»   sono   inserite   le   seguenti:   «ovvero   quando
l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo
straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo  3,
paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»;
      2) al comma 2-ter, dopo  il  primo  periodo,  sono  aggiunti  i
seguenti: «In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di  un
divieto di reingresso nel territorio dello Stato e  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 13  e  14-bis.  Il  divieto  di  cui  al
presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio  nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a  tre
anni.»;
      3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
        «2-quater. Salvi i casi di esenzione,  e'  fatto  obbligo  ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il  regolamento
(UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle
verifiche di  frontiera  previste  in  uscita  dal  codice  frontiere
Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano  le
disposizioni di cui al comma 2-ter.
        2-quinquies.  L'autorita'  di   frontiera,   all'atto   della
registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il
divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del  luogo  in
cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni,  tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorita'
di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in  cui,  in
occasione del controllo in uscita, non sia  dichiarato  un  domicilio
diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento  di
divieto  saranno  notificate,   anche   con   ricorso   a   modalita'
telematiche, all'indirizzo fornito in  occasione  della  compilazione
del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta  del
visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti,
del Paese limitrofo. Si applicano comunque  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma  7.  L'autorita'  di  frontiera  comunica  allo
straniero che entro il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far  pervenire  al  questore,
anche  a  mezzo  del  servizio  postale  o  per  il   tramite   della
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  all'estero,   le
proprie osservazioni o deduzioni.
        2-sexies. Contro il provvedimento di cui al  comma  2-ter  e'
ammesso ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il  provvedimento.
La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi  all'autorita'
consolare italiana competente per territorio.»;
      4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13»
sono inserite le seguenti «, anche nel caso  di  espulsione  disposta
dal giudice,».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato;
    b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo e' abrogato.
  3. L'accesso all'archivio comune di dati di identita' (CIR - Common
Identity Repository), istituito  dall'articolo  17,  dei  regolamenti
(UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
20 maggio 2019,  e'  consentito,  in  conformita'  alle  disposizioni
previste dai citati regolamenti, alle autorita'  di  polizia  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  numero  1,   del   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano  le  disposizioni  di
cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  4. I decreti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  2),  capoverso
1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettera a),  numero  2),  capoverso  1-bis,
nonche' alle lettere c)  e  d),  numeri  2)  e  4),  si  applicano  a
decorrere dalla data di  avvio  in  esercizio  dei  relativi  sistemi
informativi  per  le  frontiere,  l'immigrazione  e   la   sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.
                               Art. 19
 
Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della  legge  30  dicembre
                            2021, n. 234
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 185 e' sostituito dal seguente:
      «185.  Al  fine  di  favorire  il  diritto   allo   svolgimento
dell'attivita'  sportiva,  tenuto  conto   dei   contenuti   sociali,
educativi e formativi dello sport, con particolare  riferimento  alla
fase post-pandemica e in attesa  che  trovino  piena  applicazione  i
principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019,
n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023  e  2024,  per  le
federazioni sportive nazionali  riconosciute  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio  di  attivita'
commerciale non concorrono a formare il reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle societa'  (IRES)  e  il  valore  della
produzione netta  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP), a condizione che in ciascun  anno  le  federazioni
sportive destinino  integralmente  gli  stessi  allo  sviluppo  delle
attivita' statutarie non commerciali.»;
    b) il comma 187 e' abrogato.
                               Art. 20
 
Modifiche alla legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  in  materia  di
  rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724
 
  1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
      «b)  coloro  nei  confronti  dei   quali   sia   stata   emessa
l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;
    b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis.  1.  Il  giudice,  nel  rispetto   del   principio   di
proporzionalita'  e  avuto  riguardo  alla   normativa   unionale   e
internazionale   sulla   cooperazione   giudiziaria   in   tema    di
responsabilita' genitoriale, obbligazioni  alimentari  e  sottrazione
internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto  al
genitore avente  prole  minore,  quando  vi  e'  concreto  e  attuale
pericolo che  a  causa  del  trasferimento  all'estero  questo  possa
sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice
stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni.
      2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale
ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando
e'  pendente  tra  le  stesse  parti  uno  dei  procedimenti  di  cui
all'articolo 473-bis del codice di procedura civile,  la  domanda  si
propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero,
la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima  residenza  in
Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo  comune  di
iscrizione AIRE.
      3. Il ricorso puo' essere proposto  dal  pubblico  ministero  o
dall'altro genitore  o  da  colui  che  esercita  la  responsabilita'
genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice  di  procedura  civile  e  con  il
provvedimento che definisce il  giudizio  provvede  sulle  spese  del
procedimento. Copia del provvedimento che inibisce  il  rilascio  del
passaporto e' trasmessa,  a  cura  della  cancelleria,  al  Ministero
dell'interno-Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  all'autorita'
individuata  a  norma  dell'articolo  5  e  al  comune  di  residenza
dell'interessato.»;
    c) all'articolo 4, primo comma:
      1) le parole: «dal precedente articolo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 3»;
      2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto
legislativo  3  aprile  2011,  n.  71,  ferma  restando   l'esclusiva
competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei  provvedimenti
di cui all'articolo 3-bis»;
    d) all'articolo 12, secondo  comma,  dopo  le  parole:  «obblighi
alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno
divorzile o di  assegno  conseguente  allo  scioglimento  dell'unione
civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore  ovvero»  sono
inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».
                               Art. 21
 
Modifica all'articolo 30 della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in
  materia di regime di  interrompibilita'  elettrica.  Caso  SA.50274
  (2018/EO)
 
  1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. Anche  in  deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 32,  comma  8,  l'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente  definisce  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'assegnazione  delle  risorse   interrompibili,   da
assegnare con procedure di gara a ribasso,  sulla  base  dei  criteri
tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A. coerenti  alle  esigenze
di  immediatezza  del  servizio  e  nel  rispetto  dei  principi   di
neutralita' tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.».
    b) il comma 19 e' abrogato.
  2. La  societa'  Terna  S.p.A.,  sulla  base  degli  indirizzi  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei  criteri  e
delle modalita' definite dall'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente,  puo'  implementare  meccanismi  innovativi  per  la
gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante
il ricorso a  interruzioni  istantanee  dei  carichi,  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre
2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,  del  5  agosto
2022.
                               Art. 22
 
Verifica   dell'efficienza   degli   investimenti   nella   rete   di
  distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria.  Caso  EU
  Pilot 2022/10193/ENER
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
il comma 4-bis e' abrogato.
                               Art. 23
 
Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento  (UE)  2019/125
  in materia di commercio di merci  utilizzabili  per  infliggere  la
  pena di morte o la  tortura  e  al  regolamento  (UE)  2021/821  in
  materia  di  controllo  delle  esportazioni,  dell'intermediazione,
  dell'assistenza  tecnica,  del  transito  e  del  trasferimento  di
  prodotti a duplice uso
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
      1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario  di  controllo
delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazioni  e  del
transito di prodotti a duplice uso» sono sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo
delle esportazioni,  dell'intermediazione,  dell'assistenza  tecnica,
del  transito  e  del  trasferimento  di  prodotti  a   duplice   uso
(rifusione)»;
      2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del
27 giugno 2005,  relativo  al  commercio  di  determinate  merci  che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o
per altri trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo  al  commercio
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena  di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti (codificazione)»;
      3) il numero: «III-bis» e' sostituito dal seguente: «IV»;
    b) all'articolo 2, comma 1:
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
        «e) per  "prodotti  a  duplice  uso  listati"  s'intendono  i
prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»;
      2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le
seguenti: «di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  del  regolamento
duplice uso»;
      3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
        «n) per "operatore" s'intende  l'esportatore,  l'importatore,
l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;»";
    c) all'articolo 3, comma 2, il  numero:  «8»  e'  sostituito  dal
seguente: «9»;
    d) all'articolo 4:
      1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge  9  luglio  1990,  n.
185»;
      2) al comma  2,  le  parole:  «uso  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uso listati e»;
      3) al comma 2-bis e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
medesime attivita', l'Autorita' competente  puo'  altresi'  avvalersi
del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9  luglio
1990, n. 185.»;
    e) all'articolo 5:
      1)  al  comma   1,   le   parole:   «per   l'esportazione,   il
trasferimento, l'intermediazione  ed  il  transito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»;
      2) al comma 2, la parola: «individuali» e' soppressa;
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        «2-bis. Il Comitato,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della  richiesta  formulata  dall'Autorita'  competente,  esprime  un
parere  obbligatorio,  ma  non  vincolante,  sull'irrogazione   delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»;
      4) al comma 3, le parole: «dello  sviluppo  economico»  e  «dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e
«della cultura»;
      5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite  le
seguenti: «con modalita' telematiche o»;
    f) all'articolo 7:
      1)  al  comma  1,  le  parole  da:  «a  duplice  uso,»  fino  a
«cooperazione internazionale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di  merci
soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di
cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita'
competente,»;
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  altre
amministrazioni di cui al comma 1»;
    g) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per  effetto
di  misure  restrittive  unionali  sono   rilasciate   dall'Autorita'
competente nella  forma  di  autorizzazioni  specifiche  individuali,
salva diversa previsione  dei  regolamenti  (UE)  concernenti  misure
restrittive.»;
    h) all'articolo 9:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. L'Autorita' competente puo' subordinare  al  rilascio  di
un'autorizzazione  l'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso  non
listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la  fornitura
di  assistenza  tecnica  collegate  ai   medesimi   prodotti   ovvero
l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica  non  compresi
negli elenchi di cui all'allegato  I  del  regolamento  duplice  uso,
qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi  su  una   specifica
operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  10
del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal  presente
decreto. Con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale puo'  essere  vietata  o  subordinata  ad
autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso  non  listati
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»;
      2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,» sono soppresse;
      3) al comma 3, le parole  da:  «a  questi  collegati»  fino  a:
internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o  la  fornitura  di
assistenza tecnica collegate ai  medesimi  prodotti,  possono  essere
subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli
4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso,  anche  su  richiesta
specifica»;
      4)  al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole  da:  «e'   da
assoggettare»"  fino  a  «all'intermediario»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «o  di  assistenza   tecnica   e'   da   assoggettare   ad
autorizzazione  per  motivi  di   non   proliferazione,   l'Autorita'
competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»;
      5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» a  «esportazione
o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore  la  subordinazione
ad autorizzazione dell'operazione di esportazione,  di  fornitura  di
assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»";
      6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        «7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo  2,  5,
paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento  duplice
uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti  a  duplice
uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica  non  compresi
negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso  sono
o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli  usi  di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento  duplice  uso,  gli
operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero
alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di
intermediazione collegate ai  prodotti  stessi,  ne  informano  senza
indugio l'Autorita' competente.»;
      7)  al  comma  8,  le  parole  da:  «dell'esportatore»  fino  a
«internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7,
comunica la stessa», e le parole:  «l'esportatore  o  l'intermediario
interessati  devono  presentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'operatore presenta»;
    i) all'articolo 10:
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
        «L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo
parere del Comitato consultivo, ad un singolo  operatore  e  per  uno
specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o piu' beni  fisici
o intangibili o ad una o piu' operazioni di trasmissione di  software
e tecnologia o di assistenza tecnica. La  durata  dell'autorizzazione
non  e'  superiore  a  quella  indicata  dai   regolamenti   di   cui
all'articolo 1, comma 1.  Su  richiesta  motivata  dell'operatore  da
presentare  non  oltre  la  scadenza,  l'Autorita'  competente   puo'
accordare una o piu' proroghe.»;
      2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario
o  del  fornitore  di  assistenza  tecnica»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'operatore»;
      3) al comma 3, lettera d), le parole: «uso e per i  prodotti  a
duplice uso non listati» sono soppresse;
      4) al comma 4, la parola: «, timbrata» e' soppressa;
    l) all'articolo 11:
      1) al  comma  1,  le  parole:  «analoghe  autorizzazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il  secondo
periodo e' soppresso.;
      2) al comma 2, le parole da: «tre  anni»  a  «una  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai  regolamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 1.  Su  richiesta  motivata  dell'operatore  da
presentare  non  oltre  la  scadenza,  l'Autorita'  competente   puo'
accordare una o piu' proroghe.»;
      3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o»  sono  sostituite
dalle seguenti: «uso listati o»;
    m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «, dei prodotti a duplice
uso non» sono soppresse;
    n) all'articolo 13:
      1) al comma 1, le parole: «e di prodotti  a  duplice  uso  non»
sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato  II  octies»
sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:  «allegato   III,
sezione C,» e «allegato II, sezione I,»;
      2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e'  inserita  la
seguente: «listati»;
      3) al comma 5, le parole: «dei commi 4  e  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 4»;
    o) all'articolo 14:
      1) al comma 1 le parole: «alle lettere c)  e  d)  dell'articolo
12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  15,  paragrafo  1,
lettere c) e d),»,
      2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse;
    p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      «2-bis.  Per  la   cessione   di   materiali   o   informazioni
classificati  inclusi  in  prodotti  a  duplice  uso  da   trasferire
all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui  al
comma  1,  l'operatore  presenta   domanda   di   autorizzazione   al
Dipartimento delle informazioni  per  la  sicurezza  per  il  tramite
dell'Autorita'  competente,  la   quale   comunica   l'esito   e   le
prescrizioni imposte a tutela  dei  materiali  o  delle  informazioni
classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati  o  alle
organizzazioni internazionali di destinazione, entro  il  termine  di
cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»;
    q)  all'articolo  16,  comma  3,  le  parole:  «nella   parte   2
dell'Allegato II-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'allegato
II, sezione A, parte 2,»;
    r) all'articolo 17:
      1) al comma 1 le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'esportatore,  dell'importatore,
dell'intermediario»
      2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «dall'Autorita'
competente,» e' inserita la seguente: «anche»;
      3) al comma 4, il primo periodo  e'  soppresso  e,  al  secondo
periodo, dopo  la  parola:  «esportati,»  e'  aggiunta  la  seguente:
«importati,»;
    s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice  uso).  -  1.
Chiunque effettua operazioni di esportazione di  prodotti  a  duplice
uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche  in  forma
intangibile, di transito o di trasferimento  all'interno  dell'Unione
europea,  ovvero  presta  servizi  di  intermediazione  o  assistenza
tecnica  concernenti  i  prodotti   medesimi,   senza   la   relativa
autorizzazione   ovvero   con   autorizzazione   ottenuta    fornendo
dichiarazioni o documentazione false, e'  punito  con  la  reclusione
fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
      2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i  servizi  di
cui al  comma  1  in  difformita'  dagli  obblighi  prescritti  dalla
relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino  a  quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
      3.  L'operatore  che  nei  casi  previsti  dagli  articoli   4,
paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8,  paragrafo  2,  del
regolamento duplice uso, omette di informare  l'Autorita'  competente
e' punito con l'arresto fino a due  anni  e  con  l'ammenda  da  euro
15.000 a euro  90.000.  La  medesima  pena  si  applica  in  caso  di
violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo  9,  comma
7.
      4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  15.000  a  euro  90.000
l'operatore che:
        a)   omette   di    comunicare    all'Autorita'    competente
l'intervenuta variazione dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti
nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi
della variazione;
        b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed  esibizione
della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi
resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
        c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e
13, comma 5.»;
    t) all'articolo 19:
      1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
      2) al comma 1, lettera a) le parole da:  «4-bis»  a  «4-sexies»
sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»;
      3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» e' sostituito  dal
seguente: «5»;
      4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono
sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;
      5) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta  i  servizi
di cui al comma 1, lettere b) e d),  in  difformita'  dagli  obblighi
prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;
      6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        «4. Chiunque effettua  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro
15.000 a euro 90.000 quando:
          a)  omette  di  comunicare  all'Autorita'   competente   le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
          b) non provvede  alla  conservazione  della  documentazione
relativa alle  operazioni  effettuate  in  regime  di  autorizzazione
specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
          c)  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
          d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
        5.  Alla  stessa  sanzione  di  cui  al  comma   4   soggiace
l'esportatore   che   non   provvede   alla    conservazione    della
documentazione relativa alle esportazioni  effettuate  in  regime  di
autorizzazione  generale  dell'Unione  europea  negli  archivi  della
propria sede legale per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  a
decorrere dalla fine dell'anno nel quale le  operazioni  hanno  avuto
luogo e  di  esibizione  della  stessa  su  richiesta  dell'Autorita'
competente.»;
    u) all'articolo 20:
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
        «1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque,  in
violazione dei divieti contenuti  nei  regolamenti  (UE)  concernenti
misure restrittive:
          a) effettua operazioni di esportazione  o  importazione  di
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
          b) presta servizi di qualsiasi  natura  soggetti  a  misure
restrittive unionali;
          c)  partecipa  a   qualsiasi   titolo   a   procedure   per
l'affidamento di contratti  di  appalto  pubblico  o  di  concessione
soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte,
uno o piu' dei medesimi contratti.
        2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la
prescritta  autorizzazione,  ovvero   con   autorizzazione   ottenuta
fornendo dichiarazioni o  documentazione  false,  e'  punito  con  la
reclusione fino a sei anni e con la  multa  da  euro  25.000  a  euro
250.000.»
      2) al comma 3, le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1,» e le parole: da  uno  a  quattro  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
        «3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, e'
assoggettato alla sanzione  amministrativa  da  euro  15.000  a  euro
90.000 quando:
          a)  omette  di  comunicare  all'Autorita'   competente   le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
          b) non provvede  alla  conservazione  della  documentazione
relativa alle  operazioni  effettuate  in  regime  di  autorizzazione
specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
          c)  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»;
    v) all'articolo 21:
      1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
      2) al comma 2, le  parole  «da  uno  a  quattro  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
    z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
      «Art.  21-bis  (Confisca  obbligatoria).  -  1.  Fermo   quanto
previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del  codice
penale, nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre  ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a  commettere
i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o  20,
commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono  il
prodotto o il  profitto.  Quando  non  e'  possibile  procedere  alla
confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al  primo
periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di  denaro,  di
beni e di altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
equivalente, delle quali il condannato ha  la  disponibilita',  anche
per interposta persona.»;
    aa) sono abrogati gli articoli 10, comma  8,  11,  comma  8,  12,
comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4.
    bb) nelle premesse:
      1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n.  428/2009  del
Consiglio  del  5  maggio  2009  che  procede  alla   rifusione   del
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del  22  giugno  2000  ed
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazioni e  del  transito  di  prodotti  a
duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto  il  regolamento  (UE)
2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20  maggio  2021,
che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica,  del  transito  e  del
trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
      2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005  del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio  di  determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»
sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento  (UE)  2019/125  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019,  relativo  al
commercio di determinate merci che potrebbero essere  utilizzate  per
la pena di morte, per la tortura  o  per  altri  trattamenti  o  pene
crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».
                               Art. 24
 
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del
  Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la  direttiva  2006/1/CE
  relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati  senza  conducente
  per il trasporto di merci su strada
 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di  merci  su  strada
per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori,  rimorchi
e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati  senza  conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato  membro
dell'Unione europea, a condizione che i  suddetti  veicoli  risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
di qualsiasi Stato membro.»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.    L'impresa    italiana    iscritta     all'albo     degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in  conformita'  a  quanto
disposto dalla legge 6 giugno 1974,  n.  298,  e,  se  del  caso,  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di trasportatore su strada di  cui  all'articolo  16  del
regolamento (CE) n. 1071/2009 puo' utilizzare autocarri,  rimorchi  e
semirimorchi,   autotreni    ed    autoarticolati,    acquisiti    in
disponibilita' mediante contratto di locazione ed  in  proprieta'  di
impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»;
    c) al comma  4,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «ed  i  veicoli
destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto
proprio»;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta
di circolazione e' rilasciata sulla base  della  denuncia  di  inizio
attivita' di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
decreto adottato di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  puo'
stabilire  eventuali  ulteriori  criteri   limitativi,   nonche'   le
modalita'  per  il  rilascio  della  carta  di  circolazione  e   per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».
  2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di  cui
all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e' consentita a condizione che:
    a) il contratto  di  locazione  preveda  unicamente  la  messa  a
disposizione del veicolo senza conducente e non sia  abbinato  ad  un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento;
    b)  il  veicolo  locato   sia   esclusivamente   a   disposizione
dell'impresa  che  lo  utilizza,  per  la  durata  del  contratto  di
locazione;
    c)  il  veicolo  locato  sia  guidato   dal   personale   proprio
dell'impresa che lo utilizza.
  3. Al fine del rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  2,  e'
necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto  di
locazione,  della  seguente  documentazione  in  formato  cartaceo  o
elettronico:
    a) contratto di locazione o  estratto  autenticato  del  medesimo
contratto;
    b) qualora non sia il conducente a locare il  veicolo,  contratto
di  lavoro  del  conducente  o  estratto  autenticato  del   medesimo
contratto.
  4. I documenti di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b),  possono
eventualmente  essere  sostituiti   da   un   documento   equivalente
rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro.
  5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
iscrive il numero della  targa  di  immatricolazione  di  un  veicolo
locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti  di  merci  su
strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico
nazionale in conformita' all'articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009.
  6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della  direttiva
2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006,
presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   la
Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' individuata quale  punto
di contatto nazionale.
  7. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del  Ministro  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 25
 
Modifica al decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  198.  Caso  EU
                        Pilot 10375/22/AGRI.
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  alla
cessione di prodotti agricoli ed alimentari,  eseguite  da  fornitori
che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano
stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando  l'acquirente
e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori
e degli acquirenti.»;
    b) all'articolo 4, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «c)  l'annullamento  da  parte  dell'acquirente  di  ordini  di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un  preavviso  talmente
breve da far ragionevolmente presumere che  il  fornitore  non  possa
trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un  preavviso
inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve»;
    c) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente:
      «1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente  dal  luogo  di
stabilimento del soggetto sospettato  di  aver  attuato  una  pratica
commerciale vietata, oppure all'Autorita' di  contrasto  dello  Stato
membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una
pratica commerciale vietata. Le  denunce  possono  essere  presentate
altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri  o
Paesi  terzi  quando  l'acquirente  e'   stabilito   nel   territorio
nazionale.».
                               Art. 26
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12,  14,  15  e
17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023,  a  euro  88.141.617  per
l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per
l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245  per  l'anno
2031, a euro 71.364.752 annui a  decorrere  dal  2032  e  agli  oneri
derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per  l'anno  2023,  a
euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno  2025,  a
euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno  2027,  a
euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno  2029,  a
euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno  2031,  a
euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:
    a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno  2023  ed  euro  12.402.849
annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  mediante  la  riduzione  degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione
«Soccorso civile»;
    b) quanto a 120.000 euro per l'anno  2023  e  a  200.000  euro  a
decorrere dall'anno  2024  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno;
    c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023,  a  euro  44.997.000
per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750
per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815
per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815  per
l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e  a  euro  64.526.903
annui a decorrere dall'anno 2032  mediante  corrispondente  riduzione
del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea  di   cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
    d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per
l'anno  2024  e  a  euro  21.286.620   per   l'anno   2025   mediante
corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1,  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e
le autorita'  interessate  provvedono  alle  attivita'  ivi  previste
mediante utilizzo delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 27
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 13 giugno 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Fitto,  Ministro   per   gli   affari
                                europei,  il  Sud,  le  politiche  di
                                coesione e il PNRR
 
                                Nordio, Ministro della giustizia
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Schillaci, Ministro della salute
 
                                Bernini, Ministro dell'universita'  e
                                della ricerca
 
                                Valditara, Ministro dell'istruzione e
                                del merito
 
                                Pichetto       Fratin,       Ministro
                                dell'ambiente   e   della   sicurezza
                                energetica
 
                                Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                Calderone,  Ministro  del  lavoro   e
                                delle politiche sociali
 
                                Salvini,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti
 
                                Lollobrigida,                Ministro
                                dell'agricoltura,  della   sovranita'
                                alimentare e delle foreste
 
                                Abodi, Ministro  per  lo  sport  e  i
                                giovani
 
                                Tajani, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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