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decreto legge, 22/6/2023
DL 22 giugno 2023, n. 75, recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
(GU n.144 del 22-6-2023)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
 
(GU n.144 del 22-6-2023)
  Vigente al: 23-6-2023  
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire il rafforzamento della capacita'  amministrativa  e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello  sport
e delle politiche del lavoro, nonche' misure per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa Cattolica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e  i  giovani,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e  del
merito,  dell'universita'  e  della  ricerca,  della  cultura,  della
salute, del turismo, dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e
delle infrastrutture e dei trasporti;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
  Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione   e   l'editoria   e   il
Dipartimento per le  politiche  della  famiglia,  in  relazione  agli
incrementi di dotazione organica di cui all'allegato  1,  tabella  A,
note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, possono
procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il  31
dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  in  deroga  ai  relativi  limiti  quantitativi
previsti a legislazione vigente.
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.  68,  il
comma 10 e' sostituito dal seguente:
    «10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo  di  due
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  da  inserire  nell'ambito  del
Nucleo di valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
medesimo  Dipartimento  che,  pertanto,  e'  riorganizzato   mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante
anche i criteri di designazione e le  modalita'  di  selezione  delle
professionalita' necessitate, cui  compete  un  compenso  fino  a  un
importo  massimo  annuo  di  euro  75.000  al  lordo  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a   carico
dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e' autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.».
  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 801, e' inserito il seguente:
    «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se  nominato,
il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del  Nucleo  PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233.».
  4. Ai fini della declassificazione automatica di  cui  all'articolo
42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la  disposizione  ivi
recata si interpreta, in caso  di  apposizione  della  classifica  di
segretezza di riservato, nel senso che, quando  sono  decorsi  cinque
anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.
  5. All'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al  30
giugno 2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre
2023». Resta, comunque, fermo il  termine  del  30  giugno  2023  per
l'adozione dei regolamenti  di  riorganizzazione  delle  strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
                               Art. 2
 
      Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili
 
  1.  Al  fine  di   potenziare   la   propria   organizzazione,   le
amministrazioni  pubbliche  hanno  facolta'  di  assumere   a   tempo
indeterminato i lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  280,  nonche'  i
lavoratori gia'  rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del  decreto
legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  i  lavoratori  impegnati  in
attivita' di pubblica utilita', nonche'  i  lavoratori  impegnati  in
attivita'  socialmente  utili  della   Regione   Siciliana   di   cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  della  Regione  Siciliana  28
gennaio 2014, n. 5,  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, tramite procedure di reclutamento conformi  all'articolo
35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  adeguate  alla
tipologia della professionalita' da reclutare e con  valutazione  dei
titoli che tengano conto della anzianita' di servizio.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede
alle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
                               Art. 3
 
Politiche  attive   del   lavoro,   rafforzamento   della   capacita'
  amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
  misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro
 
  1. Al fine di garantire  l'efficace  coordinamento  dei  servizi  e
delle  politiche  attive  del   lavoro,   incluso   quello   relativo
all'utilizzo delle risorse  europee  e  all'effettivo  raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le  funzioni  dell'Agenzia  nazionale  politiche  attive  del
lavoro  (ANPAL),  come  disciplinate  dal  decreto   legislativo   14
settembre 2015, n. 150 e da ogni  altra  previsione  di  legge,  sono
attribuite al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del
Ministero, da adottare con le modalita' di cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a
decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le  medesime
procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo,  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede,  altresi',  alla
riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro,
per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova  organizzazione
ministeriale.
  2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  subentra  nella  titolarita'  di  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL  e
le risorse umane, strumentali e  finanziarie  dell'Agenzia  soppressa
sono trasferite al medesimo Ministero,  nei  cui  ruoli  transita  il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad  eccezione
del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito,
unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale
per l'analisi delle  politiche  pubbliche,  di  seguito  «INAPP».  Al
personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente  articolo
si applica il  trattamento  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto  un
assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale  differenza  fra
le   voci   fisse   e   continuative   del   trattamento    economico
dell'amministrazione  di  provenienza,  ove   superiore,   e   quelle
riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.  Al  personale
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano  ad
applicarsi i contratti  individuali  di  lavoro  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
nelle more dell'entrata in vigore del regolamento  di  organizzazione
di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma
1 e' disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali da ANPAL  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, ivi compreso il subentro  nei  contratti  ancora  in  corso,
nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il  decreto
di cui al comma 1 e', altresi',  disciplinato  il  trasferimento  del
personale  dell'ANPAL,  afferente  al  comparto  ricerca,  all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse  finanziarie.  E'  conseguentemente
rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'INAPP. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Al  fine  di   garantire   la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca
in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi di  interesse
comune di analisi, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche  del
lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino  a  un
numero massimo di  unita'  di  personale  pari  a  quello  trasferito
dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente  di  personale  interessato
sono regolati da apposita convenzione non onerosa  tra  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri  restano  a
carico dell'ente di appartenenza.
  3. Il bilancio di chiusura di ANPAL e' deliberato dagli  organi  in
carica  alla  data  di  cessazione  dell'Agenzia,   corredato   della
relazione redatta dall'organo interno di  controllo  in  carica  alla
medesima   data   di   cessazione   dell'ANPAL   e   trasmesso,   per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in  norme  di  legge  o  in
norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre
2015,  n.  150,  e'  abrogato  nelle  parti  incompatibili   con   le
disposizioni del presente decreto.
  5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie
di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026,  di
personale  non  dirigenziale  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato  proveniente  dagli   enti   dallo   stesso   vigilati,
attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o  altri  analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri  relativi  al
trattamento economico, compresi quelli accessori,  restano  a  carico
degli enti di provenienza.
  6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza  statale  nelle  seguenti
aree funzionali:
        a) politiche sociali, di inclusione,  coesione  e  protezione
sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori  per  motivi
di lavoro e  politiche  per  l'inclusione  dei  cittadini  stranieri;
coordinamento e raccordo con gli organismi europei e  internazionali,
nelle materie di competenza;
        b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in  ottica
di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di  lavoro
e tutela dei lavoratori; tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro;  mediazione  per  la  soluzione  di  controversie
collettive  di  lavoro;   rappresentativita'   sindacale;   politiche
previdenziali  e  assicurative;  coordinamento  e  raccordo  con  gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
        c) amministrazione generale; servizi comuni  e  indivisibili;
affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione
generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita'
in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della  parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione  di  banche  dati,
delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e
gestione logistica; coordinamento della comunicazione  istituzionale;
attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di  competenza
del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi  europei  e
internazionali, nelle materie di competenza.
      2. Il Ministero svolge, altresi', i  compiti  di  vigilanza  su
enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente  e  assicura  il
coordinamento e la gestione delle risorse e programmi  a  valere  sul
bilancio comunitario o a questo complementari.»;
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti.    All'individuazione    e    all'organizzazione    dei
dipartimenti e  delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
  7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma
1, la societa'  ANPAL  Servizi  S.p.a.  assume  la  denominazione  di
«Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e  tutte  le  disposizioni  normative
riferite ad ANPAL Servizi  S.p.a.  devono  intendersi  riferite  alla
suddetta societa'.
  8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e' soggetto in house del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  esercita  in
via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla societa'. Gli
indirizzi di carattere  generale  sono  proposti  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'  composto  da
cinque membri, di  cui  tre,  incluso  il  Presidente,  nominati  dal
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  uno  nominato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  11. La societa' si avvale,  altresi',  di  un  comitato  consultivo
strategico composto di dieci membri, in  rappresentanza  delle  parti
sociali  piu'  rappresentative.  Il  comitato   e'   presieduto   dal
presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
  12. Le regioni e le province autonome,  nell'ambito  delle  proprie
competenze costituzionali e delle risorse disponibili a  legislazione
vigente,  favoriscono  la  collaborazione  e  ogni  forma  utile   di
integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e  i
propri uffici e le  strutture  di  promozione  dell'occupazione,  dei
servizi e delle politiche attive del lavoro.
  13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.
  14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL»  sono
soppresse.
  15.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«A   decorrere   dal   1°   luglio   2023   la   dotazione   organica
dell'Ispettorato, non superiore  a  7.846  unita'  ripartite  tra  le
diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita  con
provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  nei  limiti  delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2  e
dall'articolo 6 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.
Nell'ambito della predetta  dotazione  organica  sono  ricompresi  un
numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di
cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali
di livello non generale.».
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
di cui al comma 15 sono abrogate  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2016,  recante
«Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e  strumentali
per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo
provvedimento.
                               Art. 4
 
   Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al libro primo, titolo III, capo II:
      1) all'articolo 16, comma 2, le parole:  «articolata  in»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «articolata  nella  Direzione  nazionale
degli armamenti, nelle» e le parole:  «e  gli  uffici  centrali  sono
disciplinati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  negli   uffici
centrali, e' disciplinata»;
    b) al libro primo, titolo III, capo III:
      1) all'articolo 25, comma  2,  lettera  b),  il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente:
        «3) al  Segretario  generale  della  difesa  e  al  Direttore
nazionale degli armamenti in  relazione  alle  funzioni  agli  stessi
affidate;»;
      2) all'articolo 28:
        2.1) al comma 1, dopo  le  parole:  «il  Segretario  generale
della difesa,» sono inserite le  seguenti:  «il  Direttore  nazionale
degli armamenti,»;
        2.2) al comma 2, dopo le parole:  «limitatamente  ai  compiti
militari dell'Arma,» sono inserite le  seguenti:  «per  il  Direttore
nazionale degli armamenti»;
        3) all'articolo 33,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «e
direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle  seguenti:
«coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione
nazionale degli armamenti»;
    c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
      1) la rubrica della sezione I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Direttore nazionale degli armamenti»;
      2) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
        «Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore  nazionale
degli armamenti). - 1. Il  Direttore  nazionale  degli  armamenti  e'
scelto tra gli ufficiali in  servizio  permanente  con  il  grado  di
generale di corpo  d'armata,  o  grado  corrispondente,  delle  Forze
armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa o  delle  altre  amministrazioni
dello Stato o  anche  tra  personale  estraneo  alle  stesse,  se  il
Segretario generale della difesa e' un generale di corpo d'armata,  o
grado corrispondente,  delle  Forze  armate.  E'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
        2.  Il  Direttore  nazionale  degli  armamenti  dipende   dal
Ministro  della  difesa  e,  per  le  attribuzioni  tecnico-operative
connesse all'efficientamento tecnologico  e  capacitivo  dei  sistemi
destinati allo strumento militare, dal Capo di stato  maggiore  della
difesa. In caso di assenza, impedimento o  vacanza  della  carica  e'
sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
        3. Le ulteriori attribuzioni del  Direttore  nazionale  degli
armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
      3) all'articolo 41:
        3.1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Attribuzioni
del Direttore nazionale degli armamenti»;
        3.2) al comma 1:
          3.2.1) all'alinea, le parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»;
          3.2.2)    alla    lettera     b),     le     parole:     «e
tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle  seguenti:
«, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e  di
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
          3.2.3) la lettera c) e' abrogata;
          3.2.4)   alla   lettera   d),   le    parole:    «nell'area
tecnico-amministrativa e» sono soppresse  e  le  parole:  «Segretario
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale  degli
armamenti»;
          3.3) al comma 2,  le  parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»;
      4) all'articolo 42:
        4.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Organi  di
supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
        4.2) al comma 1:
          4.2.1) all'alinea, le parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»;
          4.2.2) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «i  direttori
generali del Ministero» sono inserite  le  seguenti:  «facenti  parte
della Direzione nazionale degli armamenti»;
          4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
          «b)  si  avvale  di  un  Vice  direttore  nazionale   degli
armamenti, scelto tra gli ufficiali in  servizio  permanente  con  il
grado di generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,  delle
Forze armate, se il Direttore nazionale degli  armamenti  riveste  la
qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima
fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero  della  difesa  o  delle
altre amministrazioni dello Stato, se il  Direttore  nazionale  degli
armamenti e' un generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,
delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale  degli  armamenti  e'
nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il  Direttore
nazionale degli armamenti, ai  sensi  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;
          4.2.4)  alla  lettera  c)  le  parole:  «del   Segretariato
generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
    d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
      1) la rubrica della sezione II e'  sostituita  dalla  seguente:
«Direzione nazionale degli armamenti»;
      2) all'articolo 43:
        2.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze
della Direzione nazionale degli armamenti»;
        2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli
armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle  seguenti:
«l'innovazione e ricerca tecnologica»;
        2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «della  Direzione  nazionale
degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite
dalla seguente: «dal»;
      3) all'articolo  44,  comma  1,  le  parole:  «il  Segretariato
generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la  Direzione
nazionale degli armamenti»;
    e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo  la  sezione  II  e'
inserita la seguente:
      «Sezione II-bis
      Segretario generale della difesa
        Art.  44-bis  (Configurazione  della  carica  di   Segretario
generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della  difesa  e'
scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello  Stato
o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli  ufficiali
in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata,  o
grado corrispondente, delle Forze armate, se il  Direttore  nazionale
degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
        2.  Il  Segretario  generale  assicura  l'espletamento  delle
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, dipende  direttamente  dal  Ministro  della  difesa  e,
limitatamente alle funzioni  tecnico-operative,  dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa. In caso  di  assenza,  impedimento  o  vacanza
della carica e' sostituito dal Vice segretario generale.
        3. Le ulteriori attribuzioni del  Segretario  generale  della
difesa sono disciplinate dal regolamento.
        Art. 44-ter (Organi di supporto del Segretario generale della
difesa).  - 1. Il Segretario generale della  difesa  per  l'esercizio
delle sue attribuzioni si avvale:
          a) di un Vice segretario generale scelto  tra  i  dirigenti
civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa o delle altre amministrazioni dello Stato,  se  il  Segretario
generale e' un generale di corpo d'armata,  o  grado  corrispondente,
delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio  permanente
con il grado di generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,
delle Forze armate, se il Segretario generale  riveste  la  qualifica
dirigenziale civile. Il  Vice  segretario  generale  e'  nominato  su
proposta del Ministro della difesa, sentito il  Segretario  generale,
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165;
          b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal
regolamento.»;
    f) al libro primo, titolo III, capo V:
      1) all'articolo 47:
        1.1) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «dal  Segretariato
generale  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»;
        1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «dalla   Direzione   nazionale   degli
armamenti»;
      2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto
del Ministro della difesa,» sono soppresse;
    g) al libro primo, titolo III, capo VI:
      1) all'articolo 54, comma 2, lettera c),  numero  3),  dopo  le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»;
      2) all'articolo 57, comma 4, lettera c),  numero  3),  dopo  le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»;
    h) al libro secondo:
      1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario
generale della difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Direttore
nazionale degli armamenti»;
      2) all'articolo 306:
        2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei  lavori  e  del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
        2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori  e  del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «Ufficio centrale competente»;
      3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori
e del  demanio  del  Segretariato  generale  della  difesa»,  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ufficio   centrale
competente»;
      4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla  Direzione  dei
lavori e del demanio del Segretariato  generale  della  difesa»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
      5) all'articolo 357, comma 1, le parole:  «segretario  generale
della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio
centrale competente»;
    i) al libro terzo:
      1) all'articolo 553, comma 1,  dopo  le  parole:  «Segretariato
generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e  alla  Direzione
nazionale degli armamenti»;
    l) al libro quarto:
      1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di
interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale  degli
armamenti e»;
      2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole:  «della  Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono
sostituite dalle seguenti:  «della  Direzione  generale  dei  lavori,
dell'Ufficio centrale competente»;
      3) all'articolo 909, comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:
«Segretario generale» sono inserite  le  seguenti:  «e  il  Direttore
nazionale degli armamenti»;
      4) all'articolo 1041:
        4.1) al comma 1, le parole:  «partecipa,  quale  componente,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «e  il  Direttore  nazionale  degli
armamenti,  ovvero  il  Vice  direttore  nazionale  degli   armamenti
militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste  qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
        4.2) al comma 2:
          4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario  generale
militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Vice Segretario generale e  il  Vice  Direttore  nazionale  degli
armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
          4.2.2) alla lettera a),  le  parole:  «il  Vice  Segretario
generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite  dalle
seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore  nazionale
degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
      5) all'articolo 1094:
        5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  Segretario  generale  o   Direttore
nazionale degli armamenti»;
        5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario  generale»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Segretario  generale  ovvero  il
Direttore nazionale degli armamenti»;
      6) all'articolo 1378, comma 1,  la  lettera  c)  e'  sostituita
dalla  seguente:  «c)  al  Segretario  generale  della  difesa  o  al
Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando  gli
stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario
generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti
del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e
dell'area tecnico-industriale;»;
      7) all'articolo 1380, comma 3,  lettera  d),  dopo  le  parole:
«Segretario  generale,»  sono  inserite   le   seguenti:   «Direttore
nazionale degli armamenti,»;
      8) all'articolo 1473, comma 1:
        8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
          «e-bis) per i militari  in  servizio  presso  la  Direzione
nazionale degli armamenti e i  dipendenti  enti  e  organismi,  dalla
Direzione nazionale degli armamenti;»;
        8.2) alla lettera f), le  parole:  «ed  e)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
    m) al libro nono:
      1)  all'articolo  2186,  comma  2,   dopo   le   parole:   «del
Segretariato generale  della  difesa,»  sono  inserite  le  seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti,»;
      2) all'articolo 2190, comma 2,  le  parole:  «dal  Segretariato
generale  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»;
      3) all'articolo 2259-ter:
        3.1) al comma 2, le  parole:  «per  l'area»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e il Direttore  nazionale  degli  armamenti  per  le
aree»;
        3.2) al comma 3, dopo le  parole:  «del  Segretario  generale
della difesa,» sono inserite le seguenti:  «del  Direttore  nazionale
degli armamenti,».
  2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero
della difesa sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del  Consiglio  di
Stato, entro il 30 giugno 2024.
  3.   Nelle   more    dell'attuazione    delle    disposizioni    di
riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario  generale
della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore  nazionale  degli
armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
                               Art. 5
 
  Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei
 
  1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b)  50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2022
finalizzati alla valorizzazione del personale  tecnico-amministrativo
delle  universita'  statali  e  al  raggiungimento,  da  parte  delle
universita', di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della  didattica,
della  ricerca  e  della  terza  missione.  Le  singole   universita'
provvedono  all'assegnazione  del  50  per  cento  delle  risorse  al
personale di cui al primo periodo  in  ragione  della  partecipazione
dello stesso ad appositi progetti finalizzati  al  raggiungimento  di
piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della  ricerca  e
della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per  cento
del trattamento tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri  stabiliti
mediante la contrattazione collettiva  integrativa  nel  rispetto  di
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.  Il  restante  50
per  cento  e'  destinato  all'integrazione  delle   componenti   del
trattamento fondamentale diverse dallo stipendio,  negli  importi  da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
                               Art. 6
 
 Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
 
  1.  Il  Fondo  risorse  decentrate  del  Ministero  della   salute,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  76  del   contratto   collettivo
nazionale di lavoro per il  personale  del  comparto  delle  funzioni
centrali 2016-2018, e' incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023
e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024,  in  deroga  ai
limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 7
 
Ente Strumentale alla Croce Rossa  Italiana  in  liquidazione  coatta
                           amministrativa
 
  1. A  decorrere  dal  1°  luglio  2023,  la  Siciliana  Servizi  di
Emergenza spa  (SISE)  partecipata  in  forma  totalitaria  dall'Ente
Strumentale  alla  Croce  Rossa  Italiana  in   liquidazione   coatta
amministrativa (ESACRI) e' estinta ed  e'  cancellata  d'ufficio  dal
registro  delle  imprese,   con   contestuale   trasferimento   delle
attivita', delle passivita' e dei giudizi pendenti, attivi e passivi,
a ESACRI.
  2.  Le  attivita'  e  le  passivita'  trasferite  a  ESACRI  devono
risultare da un apposito bilancio  di  liquidazione  che  gli  organi
della societa' partecipata sono tenuti  a  redigere  e  a  pubblicare
presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.
  3. Il trasferimento di cui al comma 1  determina  l'estinzione  per
confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE e la
conseguente cessazione  della  materia  del  contendere  nei  giudizi
pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento e' esente da  tasse,
imposte o tributi.
                               Art. 8
 
Disposizioni  in  materia  di  Piano  oncologico  nazionale   e   per
                l'attuazione del Registro dei tumori
 
  1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti:  «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
    b)  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Al
finanziamento con oneri  a  carico  dello  Stato  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  compartecipazione
della spesa sanitaria, nonche' alle condizioni di erogabilita'  delle
somme ivi previste.».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le  risorse  ivi
previste  sono  ripartite,  secondo  le  modalita'  individuate   dal
medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie  speciali,  il
concorso della regione o della provincia  autonoma  al  finanziamento
sanitario corrente.
                               Art. 9
 
Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento   dell'operativita'   e
dell'organizzazione  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
                              trasporti
 
  1. Al fine di  rafforzare  l'operativita'  e  l'organizzazione  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzato
l'incremento di una posizione di dirigente generale  della  dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  dicembre
2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,  pari  a  euro
130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere  dall'anno
2024,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 10
 
Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale  per
  la sicurezza delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
  autostradali
 
  1.  Al  fine   di   consentire   l'immediata   operativita'   degli
investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche  in  attuazione
delle relative misure del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi
e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA), il personale trasferito alla medesima  Agenzia,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156, gia' inquadrato  presso  l'Amministrazione  di  provenienza  con
qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo
svolgimento delle citate attivita' di verifica e  di  autorizzazione,
puo' essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del  presente  articolo,
nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione  economica
prima, della medesima Agenzia.
  2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalita'
di  inquadramento,  nel  rispetto  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  i  relativi  criteri  e
requisiti per l'inquadramento in conformita' alla vigente  disciplina
contrattuale  per  l'accesso  all'area   dei   professionisti,   sono
determinati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento  di
cui  al  primo  periodo  si  procede  mediante  rimodulazione   della
dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui  al  presente  comma
stabilisce anche la variazione dei fondi  per  il  finanziamento  del
trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla
rimodulazione  della  dotazione  organica,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'Agenzia provvede, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, e nei limiti delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 11
 
Semplificazione delle procedure  per  l'attuazione  delle  misure  di
                     contrasto "caro materiali"
 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche
a campione.»;
    b) al comma 6-quater, dopo  le  parole  «limite  di  spesa»  sono
aggiunte le  seguenti:  «e  su  tali  richieste  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».
  2. Alle attivita' di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 12
 
  Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  rafforzamento   della   capacita'
organizzativa del Ministero della  cultura  e  garantire  l'efficacia
delle relative azioni, la dotazione organica del  medesimo  Ministero
e' incrementata di cento unita' di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare nell'ambito dell'area delle  elevate  professionalita'.  A
tali fini, il Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a cento unita' di  personale  non  dirigenziale,  da  inquadrare
nell'ambito dell'area delle  elevate  professionalita',  mediante  lo
svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo
esperimento delle procedure di mobilita', per una quota non inferiore
al cinquanta per cento, e per la  restante  quota  tramite  procedure
comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e,  in
ogni caso, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nei  contratti
collettivi nazionali di lavoro.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 52, comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una  spesa  pari  a
600.000 euro per l'anno  2023  per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Ai
relativi oneri, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 13
 
Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia  e
  di  misure  organizzative  finalizzate   al   rafforzamento   delle
  competenze in  materia  di  analisi,  valutazione  delle  politiche
  pubbliche e revisione della spesa
 
  1. All'articolo 14, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per  titoli  e  prova  scritta»
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  in  deroga  all'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  2. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
efficientamento e innovazione, in coerenza con le  linee  progettuali
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  attraverso  la
parziale  copertura  delle  vacanze  della  dotazione  organica   del
personale di livello dirigenziale non generale,  il  Ministero  della
giustizia  e'  autorizzato,  in  deroga   alle   ordinarie   facolta'
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato e nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica, settanta unita' di personale dirigenziale  di  livello  non
generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti  messi  a
bando e' ricoperta attraverso procedure  concorsuali  pubbliche.  Una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui  e'  riservata,
attraverso procedure comparative che  tengono  conto  dei  criteri  e
requisiti previsti dall'articolo 28, comma  1-ter,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al   personale
appartenente ai ruoli dell'amministrazione  giudiziaria  in  possesso
dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che  abbia
maturato  almeno  cinque  anni   di   servizio   nella   terza   area
professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento  dei
medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di  cui  al
periodo  precedente,  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  che  ha
ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la  gestione
delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui  euro  315.000
per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di  euro  8.791.337
annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
  4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento  delle  competenze
del Ministero della giustizia  in  materia  di  analisi,  valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo
specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 891 a 893, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e
nell'ottica  di  un  progressivo  efficientamento  del  processo   di
programmazione delle  risorse  finanziarie  e  degli  investimenti  a
supporto delle scelte allocative, e' istituito, a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della
giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione  organica  ministeriale,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di
studio e  di  analisi  in  materia  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per   coadiuvare   e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio.
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4,  il  direttore
generale  si  avvale  delle  specifiche   professionalita'   indicate
all'articolo 7, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno  2019,  n.  100,  dei
delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai
processi di revisione della spesa nonche' di esperti  in  materia  di
analisi, valutazione delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della
spesa anche attraverso  convenzioni  con  universita'  e  formazione,
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  891,
della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  ripartite  a  favore  del
Ministero della giustizia, secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b)  con  riferimento
alla destinazione delle citate risorse per  assunzioni  di  personale
non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi
a  esperti  in  materia  di  analisi,  valutazione  delle   politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  a  convenzioni   con
universita' e formazione.
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere  dal
2024,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
bilancio.
                               Art. 14
 
                    Amministrazione penitenziaria
 
  1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle  more  dell'adozione
del decreto del Presidente  della  Repubblica  di  recepimento  degli
accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma  5,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n.  63,  al  personale  della  carriera
dirigenziale penitenziaria in servizio  nei  ruoli  del  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  e  del   Dipartimento   per   la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della  giustizia,  al
fine di riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione  alle
responsabilita'   e   peculiarita'    connesse    allo    svolgimento
dell'incarico di direzione conferito,  e'  corrisposta  un'indennita'
annua lorda aggiuntiva rispetto agli  attuali  istituti  retributivi,
determinata nelle seguenti misure:
    a)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di primo livello con incarico  superiore:  euro
13.565;
    b)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
    c)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
    d)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.
  2. Al fine di assicurare il regolare  espletamento  delle  funzioni
istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e  del  Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' e far fronte alla scopertura
degli organici nei ruoli di livello  dirigenziale  non  generale,  il
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio  2023-2025,  nei
limiti delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo di
sette unita' di personale dirigenziale non  generale,  area  funzioni
centrali, per la copertura dei posti  vacanti,  mediante  scorrimento
delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici   di   cui   al   decreto
direttoriale 5  maggio  2020  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria e di cui al decreto direttoriale  28  agosto  2020  del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per  l'anno  2023  e  di  euro
3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale  2023-2025  nell'ambito  del
Programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria,  la  dotazione  organica
del personale  dirigenziale  penitenziario  e'  aumentata  di  trenta
unita' di dirigente penitenziario.
  5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata  ai
sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia e'  autorizzato,  nel
triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali  pubbliche  e  ad
assumere a tempo  indeterminato,  anche  mediante  scorrimento  delle
graduatorie dei concorsi gia' banditi, un corrispondente  contingente
di  personale  dirigenziale  in  aggiunta   alle   normali   facolta'
assunzionali  dell'amministrazione   penitenziaria   previste   dalla
normativa vigente.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  4  e  5  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno  2023,  di
euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di
euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di
euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di
euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di
euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno  2033  e
di euro 3.465.347 annui a  decorrere  dall'anno  2034,  di  cui  euro
135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui  a  decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento.
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per  519.442  euro  per
l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro  3.465.347
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria ed il  potenziamento  dei
relativi servizi istituzionali, la dotazione organica  del  personale
dirigenziale penitenziario e' aumentata  di  1  unita'  di  dirigente
generale penitenziario.
  9. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8  e'
autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per
l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro  224.792  per  l'anno
2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro  228.650  per  l'anno  2028,
euro 229.614 per l'anno 2029, euro  232.507  per  l'anno  2030,  euro
233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro  237.329
annui a decorrere dall'anno 2033.
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro  55.234  euro
per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro  237.329
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  11.  All'adeguamento  delle  tabelle   concernenti   le   dotazioni
organiche  di  personale  dirigenziale  penitenziario,  indicate  nel
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.
84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del  presente
decreto.
                               Art. 15
 
         Disposizioni in materia di accesso in magistratura
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola: «nei»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'»;
    b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito»  e'  inserita  la
seguente: «almeno»;
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
      «1-ter. Con il decreto di cui al comma 1  sono  nominati  anche
componenti supplenti in misura pari a dieci  magistrati  che  abbiano
conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',  a  tre
professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti  nelle
materie  oggetto  di  esame,  nominati  su  proposta  del   Consiglio
universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo  speciale
dei patrocinanti dinanzi alle  magistrature  superiori,  nominati  su
proposta del Consiglio nazionale forense.
      1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine  la  prova
scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata  nella  sua
composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero
di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di  quattro
avvocati, oltre il presidente.»
    d) al comma 2, dopo le  parole:  «componenti  della  commissione»
sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;
    e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite
le seguenti: «nel definire i  criteri  per  la  valutazione  omogenea
degli elaborati scritti deve essere  dato  particolare  rilievo  alla
chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla  capacita'  di
inquadramento teorico-sistematico.» e le parole  «i  criteri  per  la
valutazione delle prove orali»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «I
criteri per la valutazione delle prove orali»;
    f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti»  sono  inserite
le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      «6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il  presidente  forma
per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola: «nove» e'  sostituita  dalla  seguente:
«otto»;
    b) al comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla  seguente:
«dieci»;
    c) al comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
presidente trasmette mensilmente al Ministro  della  giustizia  e  al
Consiglio superiore  della  magistratura  una  relazione  riassuntiva
contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se
e' rispettata l'indicazione del comma  3  e,  in  caso  negativo,  le
ragioni  del  mancato  rispetto,  nonche'  il  numero  dei  candidati
esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del  comma  7,
e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Qualora dalla
relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate  le  indicazioni
di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere  di  apprestare  ogni
intervento idoneo a garantirne  il  rispetto,  anche  provvedendo  ai
sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma  6  oppure,  nel
caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni.
In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata,  con  le
modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  attingendo  ai  membri
supplenti individuati a sensi all'articolo 5,  comma  1-ter  che  non
siano gia' stati nominati  componenti  della  commissione.  I  membri
supplenti sono informati dal presidente dei  criteri  di  valutazione
adottati.»
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 89.000 annui a decorrere dal  2023,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
                               Art. 16
 
   Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura
 
  1. All'articolo 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  gennaio
2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte  le
seguenti: «e, in attesa di  specifica  disposizione  contrattuale  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' costituito da un'indennita'  di  funzione  in  quota
fissa,  da  corrispondersi  mensilmente  e  in  quota  variabile,  da
corrispondersi annualmente, all'esito  del  processo  di  valutazione
della  performance   individuale,   da   considerarsi   integralmente
sostitutiva  degli  emolumenti  accessori  attualmente  previsti,  ad
eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della  giustizia,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure  nonche'
le modalita' di erogazione della predetta  indennita',  nel  rispetto
dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia  di
trattamento  economico   accessorio   dei   dipendenti   pubblici   e
nell'ambito delle risorse  disponibili  nel  bilancio  annuale  della
Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia  e'
proporzionalmente  ridotto  in  relazione  al  numero  di  unita'  di
personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a  regime  cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi  istituzionali
del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto
Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno  o
piu'  decreti  ministeriali,  ai  cui  oneri  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.
26.
                               Art. 17
 
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
  150  in  materia  di  disciplina  transitoria  per  i  giudizi   di
  impugnazione
 
  1. All'articolo 94, del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.
150, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «Per  le  impugnazioni
proposte sino al quindicesimo giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo  87
continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  agli  articoli  23,
commi 8, primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto  periodo,  e  9,  e
23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176. Se sono proposte  ulteriori  impugnazioni  avverso  il  medesimo
provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo,
si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».
                               Art. 18
 
              Misure in materia di giustizia tributaria
 
  1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le
parole da «, e 68 unita'» a «del presente articolo.» sono  sostituite
dalle seguenti: «. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con   le   procedure   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  le
seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari: nell'anno 2024, le
unita' di magistrati non assunte ai  sensi  del  precedente  periodo,
aumentate di 68 unita'; nell'anno 2026, 204 unita';  nell'anno  2029,
204 unita'.».
  2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al comma 3 le parole: «di  diritto  processuale  tributario»
sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione  di  una
sentenza in materia tributaria»;
      2) al comma 4:
        2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» e' aggiunta la
seguente: «tributario»;
        2.2  nella  lettera  e)  le  parole:  «e  fallimentare»  sono
soppresse;
        2.3 la lettera g) e' soppressa;
    b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto  il  seguente:
«2-bis. La domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  esami  per
magistrato tributario e' presentata,  telematicamente,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze secondo  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza  della
Giustizia  Tributaria  non  ammette  a  partecipare  al  concorso   i
candidati le cui  domande  sono  inviate  in  difformita'  da  quanto
stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento  di  esclusione  e'
comunicato  agli  interessati  almeno  trenta  giorni   prima   dello
svolgimento della prova scritta.»;
    c) all'articolo 4-quater:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione di
concorso e'  composta  dal  presidente  di  una  corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado, che la  presiede,  da  venti  magistrati
scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi,  contabili
e militari  con  almeno  quindici  anni  di  anzianita',  da  quattro
professori   universitari   di   ruolo,   di   cui    uno    titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri  titolari  di  uno
degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame,  nonche'  da
due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio  nazionale
forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici  anni  di
anzianita', nominati su proposta del Consiglio nazionale dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori  universitari
componenti della commissione  si  applicano,  a  loro  richiesta,  le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al  presidente  e
ai magistrati componenti della commissione si applica  la  disciplina
dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,  ai  sensi
del comma 9  del  presente  articolo.  Non  possono  essere  nominati
componenti della commissione coloro che, nei dieci  anni  precedenti,
hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle
scuole  di  preparazione  al  concorso  per  magistrato   tributario,
ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma
1  possono  essere  nominati  i  commissari  supplenti  destinati   a
sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.»;
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Se  i  candidati
che hanno portato a termine la prova scritta sono piu'  di  trecento,
il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno  venti
candidati in  seduta  plenaria  con  la  partecipazione  di  tutti  i
componenti   della   commissione,   forma   per   ogni   seduta   due
sottocommissioni, a ciascuna delle  quali  assegna,  secondo  criteri
obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare.  Le  sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato  piu'
anziano presenti, a loro volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o
impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera  su  ogni  oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni.  Per  la  valutazione
degli   elaborati   scritti   il   presidente   suddivide    ciascuna
sottocommissione in tre collegi,  composti  ciascuno  di  almeno  tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu'  anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi  presiede.  Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
      3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per  i  requisiti
di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della  commissione
e  delle  sottocommissioni  se  istituite  si  applicano,  in  quanto
compatibili e per quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente
decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5  aprile
2006, n. 160.»;
    d) all'articolo 4-quinquies:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio
del magistrato tributario»;
      2)  prima  del  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «01.   I
concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami  sono
classificati secondo il punteggio  complessivo  conseguito  e,  nello
stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi  a
concorso.  I  documenti  comprovanti  il  possesso   di   titoli   di
preferenza, a parita'  di  punteggio,  ai  fini  della  nomina,  sono
presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della
prova orale.».
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo  pari
a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026,  4,97  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno  2030,  0,77  milioni  di
euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di  euro  per  l'anno  2039,  0,02
milioni di euro per l'anno 2042, 0,04  milioni  di  euro  per  l'anno
2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro  per
l'anno 2046 e 1,61 milioni di  euro  per  l'anno  2048,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  gli  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 19
 
  Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6:
      1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi  e
al trasporto aereo»  sono  soppresse  e  le  parole  «una  Segreteria
tecnica composta da cinque  funzionari  di  ruolo  appartenenti  alla
stessa Direzione, uno dei quali con funzioni  di  coordinatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica  di  cui  al  comma
7-bis»;
      2) al secondo periodo, dopo le parole «ISPRA,» sono inserite le
seguenti: «nonche' di Unioncamere per  l'implementazione  informatica
del Portale di cui al comma 8,»;
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
      «7-bis.  Il   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, ai  fini  di  cui  al  comma  6,  istituisce,  presso  la
Direzione generale competente per  materia,  una  Segreteria  tecnica
composta da cinque membri e da un coordinatore nominati  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.  Dei  cinque
membri, uno e' designato da ISPRA, uno da  ENAC,  uno  dal  GSE,  uno
dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere.  Il
coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza  nel
settore  ETS,  e'  designato  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.»;
    c) al comma 12:
      1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le
seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
      2) il secondo periodo e' soppresso.
                               Art. 20
 
Disposizioni in materia di reclutamento del  personale  scolastico  e
                   acceleratorie dei concorsi PNRR
 
  1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10:
      1)  alla  lettera  a)  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto  il
periodo di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla  volta  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del  candidato  in  ambito  pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche' sull'informatica  e
sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, possibilita'  di  optare  per  una
prova  scritta   con   piu'   quesiti   a   risposta   aperta   volta
all'accertamento delle medesime competenze di cui al  primo  periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della  presente  lettera,  con
decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  l'accesso  alla
prova scritta puo' essere riservato a coloro che superano  una  prova
preselettiva.»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) prova  orale
volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del
candidato sulla disciplina della classe di concorso  o  tipologia  di
posto per la quale partecipa,  nonche'  le  competenze  didattiche  e
l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
      3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi
a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta  salva  l'integrazione,
nel limite dei posti banditi, della graduatoria  nella  misura  delle
eventuali rinunce intervenute, con i candidati  che  hanno  raggiunto
almeno il punteggio minimo previsto per il  superamento  delle  prove
concorsuali»;
      4) la lettera d-bis) e' abrogata;
    b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu' universita'» sono
inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero  enti  pubblici
di ricerca nonche' al Formez PA» e il secondo periodo e' abrogato;
    c) il comma 10-ter e' abrogato.
  2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo le parole: «decreto-legge n.  73  del  2021»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e sono prorogate sino al  loro  esaurimento.  A  decorrere
dall'anno scolastico  2024/2025,  le  graduatorie  di  cui  al  primo
periodo  sono  utilizzate  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
residuali  rispetto  alle   immissioni   in   ruolo   necessarie   al
raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione  di  cui
al primo periodo non si applica ai concorsi  banditi  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  2-bis,  comma  2,  le  parole:  «senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse;
    b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20  CFU/CFA»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate  alla  disciplina
di riferimento. I percorsi di cui al presente  comma  possono  essere
svolti anche mediante modalita' telematiche, comunque sincrone, anche
in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis,  comma  1,  secondo
periodo,  esclusivamente  presso   i   Centri   che   organizzano   e
impartiscono percorsi accreditati  ai  sensi  del  medesimo  articolo
2-bis, comma 1.»;
    c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la  prova  finale
del percorso universitario e accademico, svolta con le  modalita'  di
cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per  non  piu'
di due volte. Il  secondo  mancato  superamento  della  prova  finale
determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla  relativa
graduatoria.»;
    d) all'articolo 18-bis:
      1) al comma 4:
        1.1 al  primo  periodo,  le  parole:  «completano  il»,  sono
sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il
completamento del»;
        1.2 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Con  il
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che  i  vincitori
del concorso di cui al comma 1, ultimo  periodo,  conseguono  per  il
completamento del percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale ai sensi del primo periodo.»;
        1.3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti
di cui al presente comma, la prova finale del percorso  universitario
e accademico, svolta con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2-bis,
comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il  secondo
mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del
vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il  seguente:  «6-bis.  Per  gli
anni accademici 2023/2024  e  2024/2025  i  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione
delle  attivita'  di  tirocinio  e  di  laboratorio,  con   modalita'
telematiche, comunque sincrone, anche in deroga  al  limite  previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo,  e  in  ogni  caso  in
misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche
negli anni accademici  di  cui  al  primo  periodo,  i  requisiti  di
accreditamento  dei  percorsi  individuati   dal   decreto   di   cui
all'articolo 2-bis, comma 4.»;
    e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno
scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «dopo  il  31
dicembre 2024».
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6,  comma  3,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  i  compensi  da
corrispondere  al  presidente,  ai  membri  e  al  segretario   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal  Ministero
dell'istruzione e  del  merito  per  il  reclutamento  del  personale
dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni  scolastiche  di  ogni
ordine e grado, nonche' al personale  addetto  alla  vigilanza  delle
medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in  caso
di procedure informatizzate, nonche' gli ulteriori compensi  premiali
a  favore  dei  membri  delle  commissioni  dei   concorsi   connessi
all'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  al
conseguimento del target  PNRR  M4C1-14  al  fine  di  assicurare  la
conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche  stabiliti
dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. L'onere complessivo per  ogni  procedura  concorsuale  derivante
dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non  deve  superare
quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
  6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «del 50  per  cento»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»;
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «il  50  per  cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
                               Art. 21
 
            Rafforzamento della capacita' amministrativa
             del Ministero dell'istruzione e del merito
 
  1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del  Ministero
dell'istruzione e del merito e, in particolare,  alla  necessita'  di
garantire l'organizzazione e il funzionamento del  sistema  terziario
di istruzione tecnologica superiore e del  sistema  di  istruzione  e
formazione  professionale  (IeF.P.),  nonche'  alla   necessita'   di
rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le  istituzioni
scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  la  vigente  dotazione  organica  del
Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e'  incrementata  di  due
posizioni dirigenziali  di  livello  generale  e  di  otto  posizioni
dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro  523.711  per  l'anno  2023  e  di  euro
1.571.133   a   decorrere   dall'anno    2024.    Alla    conseguente
riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge  11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5,  del
presente decreto.
  2. Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato nei limiti della  vigente
dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro  subordinato
a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita'  di  personale
da inquadrare nell'Area dei funzionari  del  CCNL  Comparto  Funzioni
Centrali 2019-2021  mediante  l'indizione  di  procedure  concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
594.646 per l'anno 2023 e di euro  1.783.937  a  decorrere  dall'anno
2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto  Ministero,  per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000  per
la gestione delle predette procedure concorsuali e  di  euro  167.754
per le maggiori spese di funzionamento connesse  all'istituzione  dei
posti di  dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere
dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
  3. La  consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del  Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai  limiti  e
ai termini finanziari  previsti  dalla  legislazione  vigente,  di  6
milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di  euro  per  l'anno
2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a  euro
7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro
12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 22
 
            Rafforzamento della capacita' amministrativa
                     del Ministero dell'interno
 
  1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze
acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti  nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di  agevolare
i percorsi di carriera del personale civile di  livello  dirigenziale
che ha acquisito specifiche professionalita',  fino  al  31  dicembre
2027, gli incarichi di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno  possono
essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli
dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale
di cui all'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unita' ulteriori.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 23
 
Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attivita' sociali,  sportive
  e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza
 
  1. Allo  scopo  di  assicurare  l'immediato  svolgimento  in  forma
coordinata ed  efficace  dei  compiti  in  materia  di  assistenza  e
attivita' sociali in favore del personale della Polizia  di  Stato  e
dei relativi  familiari,  di  attivita'  dei  Gruppi  sportivi  della
Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e
lavori, di monitoraggio e  gestione  delle  risorse  delle  Direzioni
Centrali ed Uffici  di  livello  equiparato  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza e degli altri  uffici  dell'Amministrazione  della
Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi  sede  nel
territorio di  Roma  Capitale,  nonche'  al  fine  di  assicurare  il
supporto  strumentale  per  soddisfare  le  esigenze   generali   del
Ministero  dell'interno  e'   istituito   l'Ispettorato   assistenza,
attivita' sociali, sportive e di supporto logistico  al  Dipartimento
della pubblica sicurezza cui e' preposto  un  dirigente  generale  di
pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.
  2.  Con   decreto   del   Ministro   dell'interno   sono   definite
l'articolazione,   le   competenze   e    la    dotazione    organica
dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  dalle   competenti   articolazioni   del
Dipartimento della pubblica sicurezza che  attualmente  assolvono  ai
summenzionati compiti.
  3. Ai fini  dell'esercizio  in  forma  coordinata  di  funzioni  di
carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della
Polizia di  Stato,  posti  alle  dipendenze  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza.
  4. Conseguentemente, alla tabella  A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa  alle
funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale  di
pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente  di  ispettorato  o  di
ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le  seguenti:
«dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato;».
  5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 marzo  2001,  n.  208,  conseguenti  a
quanto previsto dal comma 3.
  6. Con  successivi  provvedimenti  sono  apportate  le  conseguenti
modificazioni  alle  disposizioni  concernenti  l'organizzazione  del
Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 24
 
                  Disposizioni per la funzionalita'
          delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  131,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino  all'anno
2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma  1
e' riassegnata ad apposito programma dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.».
  2.  Allo  scopo  di  garantire  supporto   alle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo delle province interessate  dallo  stato  di
emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data
4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad
assumere a decorrere dal 1°settembre 2023, con contratti di lavoro  a
tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore  al  31
agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo
degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023
ed  euro  942.691  per  l'anno  2024,  30  unita'  di  personale  non
dirigenziale,   con    professionalita'    di    tipo    tecnico    o
amministrativo-contabile,  appartenente   all'Area   funzionari,   da
destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A
tal  fine,  il  Ministero  dell'interno  puo'  ricorrere  anche  allo
scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da  altre
amministrazioni, per la  medesima  Area  professionale.  Il  Ministro
dell'interno individua con  proprio  provvedimento  il  numero  delle
unita' di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
  3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  2,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato  all'acquisto  di  strumenti  e  prodotti
informatici  destinati  a  potenziare  la  funzionalita'  delle  sale
operative  di  protezione  civile,  per  il  supporto  tecnico   alle
decisioni dei Centri coordinamento soccorsi  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo e dei Centri operativi misti  istituiti  dai
Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  4.  Al  fine  di  rafforzare   l'azione   delle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo di cui al comma 2, e'  altresi'  autorizzata
la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di  euro  376.920
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal  personale  in  servizio
presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
  5.  All'articolo  6,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello  straniero»,  le  parole:  «nell'ambito  delle
quote  stabilite  a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da  2  a  4  del
presente articolo, pari a euro 1.108.266  per  l'anno  2023  ed  euro
1.579.611  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'interno.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 25
 
Disposizioni in materia di  personale  proveniente  dai  ruoli  delle
  soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
  comunali e provinciali e Scuola superiore per la  formazione  e  la
  specializzazione  dei  dirigenti  della  pubblica   amministrazione
  locale
 
  1. Il  personale,  di  livello  dirigenziale  e  non  dirigenziale,
proveniente  dai  ruoli  delle  soppresse  Agenzia  autonoma  per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  e  Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale, che risulta  inquadrato,  alla  data
del 1° gennaio 2023, nell'elenco  allegato  al  ruolo  del  personale
civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce  definitivamente,
in ordine di anzianita' di  servizio,  nel  rispetto  delle  aree  di
appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento,  contestualmente
istituita  nei  ruoli  del  personale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  L'amministrazione
provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione
delle strutture del Ministero dell'interno mediante le  procedure  di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
come modificato dall'articolo  1,  comma  5,  del  presente  decreto.
L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, e' soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 26
 
Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
  pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e
  disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1.  Al  fine  di  un   piu'   efficace   riassetto   organizzativo,
maggiormente corrispondente alle esigenze delle  strutture  cui  sono
affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile  e  prevenzione
incendi,  presso   il   Ministero   dell'interno,   nell'ambito   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, sono istituiti  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale,  uno  dei  quali  a  competenza  generale  per  l'attivita'
ispettiva e per gli affari legali, al quale e' preposto un  prefetto,
l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di  sicurezza  sul
lavoro e di salute fisica individuale del personale  appartenente  ai
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale e'  preposto
un dirigente generale del predetto Corpo.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione  organica  del
Ministero dell'interno e' incrementata, non prima  del  1°  settembre
2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui  oneri,  pari
ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Per  l'ulteriore  posizione  di  dirigente
generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19,
lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
  4. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  mediante   la   pronta
operativita', la funzionalita'  e  l'efficienza  del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto
previsto dall'articolo  12,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del  corso  di  formazione  della
procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e  capi
reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un  numero  di  posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, e'  ridotta,  in
via eccezionale, a cinque settimane.
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in deroga a  quanto
previsto dagli articoli 38, comma 1,  e  55,  comma  1,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  durata  dei  corsi  di
formazione delle selezioni interne per la promozione alle  qualifiche
di pilota di aeromobile capo squadra,  di  nautico  di  coperta  capo
squadra, di nautico di macchina capo squadra e di  sommozzatore  capo
squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio
2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020  e  al  31  dicembre
2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 27
 
Disposizioni  per   il   potenziamento   dell'organico   dell'Agenzia
  Nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
 
  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  la  parola:  «duecento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trecento» e le parole: «con  il  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 113, comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei   fabbisogni   di
personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»;
    b) al comma 2, la parola:  «centosettanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita  dalla
seguente: «duecento»;
    c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
  2. Per l'incremento della dotazione organica di  cui  al  comma  1,
lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area  dei  funzionari,
da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572  annui  a
decorrere dall'anno 2024.
  3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui
al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023  e  di
608.195 annui a decorrere dal 2024.
  4. Per la corresponsione dei compensi per il  lavoro  straordinario
e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753
annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e  4,  pari  a  euro
2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 28
 
Disposizioni di modifica del decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44
  recante disposizioni urgenti per il rafforzamento  della  capacita'
  amministrativa delle amministrazioni pubbliche
 
  1. Al decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di
una prova selettiva,» sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, previo superamento di una procedura  concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore  dei
predetti tirocinanti»;
    b) all'articolo 3-ter:
      1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il  reclutamento»
sono aggiunte le seguenti:  «,  nel  rispetto  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
      2) al comma 2, dopo le parole: «le modalita' di cui al medesimo
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo  35
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
  2.  Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,  n.  109,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma
2, lettera b),» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  del  personale
proveniente  dalle   societa'   a   controllo   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 8.1,»;
    b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per  il
personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico,».
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura

                               Art. 29
 
            Misure di contrasto alla peste suina africana
 
  1. All'articolo 2,  del  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere  ed  eradicare
la  peste  suina  africana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante  misure
di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
        a) coordina i  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie
locali competenti per territorio, per le finalita' eradicative  della
peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;
        b)  definisce,  sentite  le  regioni  interessate,  il  piano
straordinario delle catture  a  livello  nazionale  e  regionale  con
tempistica,  obiettivi  numerici  di  cattura   e,   sentita   ISPRA,
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
        c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b)  le
aree  di  stoccaggio  degli   animali   catturati   o   abbattuti   e
dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
        d) ordina alle competenti Autorita'  regionali  di  procedere
all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le  modalita'
previste;
        e)  monitora  le  attivita'  delle  regioni  e  verifica   il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
        f) verifica la regolarita' delle procedure  dell'abbattimento
e della distruzione degli animali infetti e dello  smaltimento  delle
carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione  svolte  sotto
il controllo della ASL competente;
        g)  in  caso  di  inerzia  o  mancato  raggiungimento   degli
obiettivi da parte delle competenti  autorita'  regionali  attiva  la
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative  e
strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il  servizio
utilizzando  i  fondi  di  cui  al  comma  2-quinquies  del  presente
articolo.».
                               Art. 30
 
            Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  27  ottobre  1986,  n.  701,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  898,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti  attivita'
in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:
      a) esecuzione  dei  controlli  di  conformita'  alle  norme  di
commercializzazione  dei  prodotti  ortofrutticoli  freschi  e  delle
banane  sia  per  il  mercato  interno  sia  per   l'importazione   e
l'esportazione;
      b)  gestione  della  banca  dati  nazionale   degli   operatori
ortofrutticoli (BDNOO);
      c) esercizio della  potesta'  sanzionatoria  per  gli  illeciti
amministrativi di cui al decreto legislativo  10  dicembre  2002,  n.
306, fatte  salve  le  competenze  attribuite  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano;
      d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento  (UE)
n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  2  dicembre
2021;
      e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei  settori  di
intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre  2021,  nonche'
sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e  prodotti
lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento  (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre
2013;
      f)  esecuzione   dei   controlli   sulle   attivita'   delegate
dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura   ai   sensi   del
regolamento  delegato  (UE)  n.  2022/127  della  Commissione  del  7
dicembre 2021;
      g) ogni altra attivita' di  controllo  affidata  dal  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  dalle
regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base  di  appositi
accordi ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.
241.».
  2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio  statuto  al
fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze  di  cui  al
comma 1.
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono  abrogati  il
comma 1 e il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 e  l'articolo
16.
                               Art. 31
 
  Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
 
  1. Nelle more della realizzazione di  un  efficiente  coordinamento
informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale  che
garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio  2018,
n. 52, al fine di assicurare la disponibilita',  senza  soluzione  di
continuita' ed in forma digitale ed organizzata, dei dati  di  natura
produttiva e riproduttiva, riconducibili  all'ambito  identificativo,
di  benessere  animale,  qualitativo,  fisiologico  e  sanitario   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  5
milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto  LEO
Livestock Environment Opendata.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 32
 
           Implementazione della carta dell'uso dei suoli
 
  1. Per consentire la completa realizzazione  della  Carta  dell'uso
dei Suoli, nell'ambito del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN) e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e 18  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di sport

                               Art. 33
 
           Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze
 
  1. All'articolo 86, comma 4, del  testo  unico  delle  imposte  sul
reddito, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «o  a  un  anno  per  le  societa'
sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due
anni per le societa' sportive professionistiche,»;
    b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le  societa'  sportive  professionistiche
concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del  primo
periodo e alle condizioni indicate nel  secondo  periodo  nei  limiti
della  parte  proporzionalmente   corrispondente   al   corrispettivo
eventualmente  conseguito  in  denaro;   la   residua   parte   della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio  in  cui  e'
stata realizzata.».
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  34,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di  2.740.000  euro  nell'anno
2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026,
di 100.000 euro nell'anno 2027.
  4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  2.740.000
euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro  per
l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000  euro
per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno
2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze  indifferibili  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 34
 
    Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
 
  1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione  di  sanzioni  comportanti  penalizzazioni  che  hanno
l'effetto  di  mutare  la  classifica  finale  delle  competizioni  a
squadre, quale  definitasi  sulla  base  dei  risultati  dei  singoli
incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le  discipline
sportive associate, adeguano  i  propri  statuti  e  regolamenti  con
l'obiettivo di  rendere  applicabili  le  penalita'  solo  una  volta
esauriti i gradi della giustizia sportiva e  favorire  la  formazione
del giudicato prima della scadenza del termine  per  l'iscrizione  al
campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere  la
penalizzazione, nel rispetto  dei  principi  dell'equa  competizione,
della tempestivita' delle decisioni  e  del  giusto  processo.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le  norme
che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo.
Entro i successivi quarantacinque  giorni,  le  federazioni  sportive
nazionali e  le  discipline  sportive  associate  adeguano  i  propri
statuti e regolamenti ai predetti principi e norme.  In  difetto,  il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta  e  ne  riferisce
all'Autorita' vigilante. Il commissario vi  provvede  entro  sessanta
giorni dalla nomina.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni
inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento  degli
emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro
                               Art. 35
 
Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei
                          processi sportivi
 
  1. All'articolo  5-quaterdecies,  comma  1,  del  decreto-legge  31
ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse.
                               Art. 36
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  controlli  finanziari   sulle
                 societa' sportive professionistiche
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
    «10-bis. Allo scopo di garantire la possibilita' di iscrizione ai
prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi  e
l'equa competizione,  le  societa'  sportive  professionistiche  sono
sottoposte,  al  fine  di  verificarne   l'equilibrio   economico   e
finanziario, a tempestivi,  efficaci  ed  esaustivi  controlli  e  ai
conseguenti  provvedimenti  stabiliti  dalle   federazioni   sportive
nazionali  nei  rispettivi  statuti,  secondo  modalita'  e  principi
approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.».
                               Art. 37
 
Misure  urgenti  in  materia  di   credito   d'imposta   a   sostegno
                    dell'associazionismo sportivo
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «dalla  legge  18  febbraio
2022, n. 11,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  contrastare
l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;
    b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023  al  31
marzo  2023»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  quelli
effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
    c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' a 1 milione di euro per il trimestre
compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
  2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura.
  3. L'investimento di cui al  comma  1  in  campagne  pubblicitarie,
relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio  2023  e  il  30
settembre 2023, deve essere di importo complessivo  non  inferiore  a
10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  150.000  euro  e
fino a  un  massimo  di  15  milioni  di  euro.  Per  le  societa'  e
associazioni sportive costituite a partire dall'anno  2022,  ai  fini
del riconoscimento del credito d'imposta,  deve  ritenersi  rilevante
esclusivamente la soglia  dell'investimento  complessivo  minimo  non
inferiore a 10.000 euro e non anche  la  soglia  relativa  ai  ricavi
delle  medesime  societa'  e  associazioni.  Le   societa'   sportive
professionistiche    e    societa'    e     associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2023 si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 38
 
Misure  urgenti  per  la  corretta  realizzazione   dei   Giochi   di
                        «Milano-Cortina 2026»
 
  1.  Al  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  l6,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      «2-bis. Alle assunzioni a tempo  determinato  effettuate  dalla
Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2,  non
si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non
si applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli  23  e  31
del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  comunque  entro  il
limite dei trentasei mesi.»;
    b)  all'articolo  3,  dopo  il  comma  2-quater  e'  inserito  il
seguente:
      «2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di
cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle  opere
di cui ai commi 2 e 2-quater.».
                               Art. 39
 
Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in
  ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»
 
  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione  delle
attivita' connesse ai XXV Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali
"Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023  e
fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di  Anterselva,  Bormio,  Cortina
d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i
limiti di spesa per lavoro flessibile di cui  all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  la  quota  di
spesa finalizzata alla realizzazione  delle  relative  attivita'.  Le
assunzioni   nei   predetti   comuni   sono   comunque    subordinate
all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  2. Al fine di accelerare le procedure di  reclutamento  di  cui  al
comma 1, i  suddetti  comuni  possono  anche  procedere  a  procedure
selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei  titoli
e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di  cui  al
presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo
comunque  non  eccedente  il  termine  del  31  dicembre   2026.   Le
graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono
utilizzabili esclusivamente per  le  attivita'  di  cui  al  presente
articolo.
  3. La spesa di personale derivante dall'applicazione  del  presente
articolo non rileva ai fini  dell'articolo  1,  commi  557,  557-bis,
557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                               Art. 40
 
Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico  in  materia  di
         concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
 
  1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei,» sono
inserite le seguenti: «del Ministro per lo sport e i giovani,».
                               Art. 41
 
         Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al  fine  di  tutelare  i  vivai
giovanili e i relativi  investimenti  operati  dalle  associazioni  e
societa' sportive  dilettantistiche,  l'articolo  31,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,  non  si  applica  agli
atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per  i  quali
le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive  associate
possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per  una  durata
massima  di  due  anni.  I  regolamenti  delle  federazioni  sportive
nazionali e le discipline sportive associate  prevedono  altresi'  le
modalita' e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui  al
primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica
sulla base dei criteri  stabiliti  dall'articolo  31,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 36 del 2021.
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro

                               Art. 42
 
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga
 
  1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con  un  numero
di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che  hanno  in  corso
piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la
complessita' degli stessi, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze puo' essere autorizzato, a domanda, in via  eccezionale
e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, in continuita'  con  le  tutele  gia'  autorizzate,  un
ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una  durata
massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31  dicembre
2023,  al  fine  di  salvaguardare  il  livello  occupazionale  e  il
patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
  2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure
e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148.
  3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno  2023.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande.
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  3,  pari  a  46,1
milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a  valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Capo V
Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali

                               Art. 43
 
 Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
 
  1. Per la realizzazione di  investimenti  di  digitalizzazione  dei
cammini giubilari e di una applicazione  informatica  sul  patrimonio
sacro di Roma, funzionali all'ospitalita'  e  alle  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della  Santa
Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato  italiano
e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, e'  autorizzata  la
spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa
Sede.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e  realizzati  a
seguito della stipulazione, tra la Santa  Sede  e  il  Ministero  del
turismo per l'Italia, di una intesa, con la  quale  sono  individuati
gli indirizzi e le azioni, nonche' il piano degli interventi e  delle
opere necessari, e definiti i  reciproci  impegni  nell'ambito  delle
risorse di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo
1, comma 368, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 427-bis e' inserito il seguente:
    «427-ter. La societa' «Giubileo  2025»  e'  iscritta  di  diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di  lavori,  di  servizi  e  di
forniture funzionali ai compiti ad essa  assegnati  dall'articolo  1,
commi da 420 a 443.».
                               Art. 44
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Garnero  Santanche',  Ministro  del
                                  turismo
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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