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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13/6/2023
Dpcm 13/07/2023, recante Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023.
(GU n.156 del 6-7-2023 - Suppl. Ordinario n. 24)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: enti locali / contabilità

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

13 giugno 2023

Criteri di formazione  e  di  riparto  delle  risorse  del  Fondo  di
solidarieta' comunale per l'anno 2023.
(GU n.156 del 6-7-2023 - Suppl. Ordinario n. 24)

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria  (IMU),  di  spettanza  dei
comuni, di cui all'art. 1,  commi  738  e  seguenti  della  legge  27
dicembre 2019, n.  160,  definita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali;
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232  del  2016,  come  da
ultimo modificato dall'art. 1, comma 774, lettera a), della legge  29
dicembre 2022, n. 197, secondo il quale la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui  al  comma  380-ter  dell'art.  1  della
citata  legge  n.  228  del  2012,  al  netto  dell'eventuale   quota
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei   comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  e'  stabilita  in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, di cui  2.768.800.000  assicurata
attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente
variata  della  quota  derivante  dalla  regolazione   dei   rapporti
finanziari connessi con  la  metodologia  di  riparto  tra  i  comuni
interessati del Fondo stesso;
  Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla  d-octies),  della
legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art.  1,  comma
774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  in  base  al
quale il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e':
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.753.279.000,  tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54  dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni  2018  e  2019,  da  distribuire  tra  i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita'  fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento. La quota  di  cui  al  periodo  precedente  e'
incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020,  sino  raggiungere
il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione
della  componente  rifiuti,  anche  attraverso   l'esclusione   della
predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'   fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma  451  del  presente  articolo.
L'ammontare  complessivo  della  capacita'  fiscale  perequabile  dei
comuni delle regioni a statuto ordinario  e'  determinata  in  misura
pari al 50  per  cento  dell'ammontare  complessivo  della  capacita'
fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere  dall'anno  2020
la predetta quota e' incrementata del  5  per  cento  annuo,  sino  a
raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere  dall'anno  2029.
La restante  quota,  sino  all'anno  2029,  e',  invece,  distribuita
assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare  algebrico
della  medesima  componente  del  Fondo  di   solidarieta'   comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificata,  variato  in  misura
corrispondente alla variazione della quota  di  fondo  non  ripartita
secondo i criteri di cui al primo periodo;
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a   ciascun   comune   una   somma   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo;
    d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui,
tra i  comuni  che  presentano,  successivamente  all'attuazione  del
correttivo di  cui  al  comma  450,  una  variazione  negativa  della
dotazione  del   Fondo   di   solidarieta'   comunale   per   effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
    d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis) presentino un valore negativo del fondo  di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e'  destinata  a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
    d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel  2020,  200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022,  380  milioni
di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,  a
specifiche  esigenze  di  correzione  nel  riparto   del   Fondo   di
solidarieta' comunale. I comuni beneficiari nonche' i  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente  sono
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016;
    d-quinquies) destinato, quanto  a  215.923.000  euro  per  l'anno
2021, a 254.923.000 euro per l'anno  2022,  a  299.923.000  euro  per
l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a  390.923.000  euro
per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno  2026,  a  501.923.000
euro  per  l'anno  2027,  a  559.923.000  euro  per  l'anno  2028,  a
618.923.000 euro per  l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti  in
forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario. I contributi di cui al periodo precedente  sono  ripartiti
in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del  fabbisogno
standard calcolato per la  funzione  «Servizi  sociali»  e  approvato
dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  anche  in
osservanza  del  livello  essenziale   delle   prestazioni   definito
dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in modo che venga gradualmente raggiunto entro  il  2026,  alla  luce
dell'istruttoria condotta dalla predetta commissione, l'obiettivo  di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei  servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato, per un importo  di  44  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni  di
euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno  2025,  di  77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni  di  euro
per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana  e  della  Regione
Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  tenendo  conto  dei
fabbisogni standard, sulla base di  un'istruttoria  tecnica  condotta
dalla Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  allo  scopo
integrata con  i  rappresentanti  della  Regione  Siciliana  e  della
Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri
per la finanza pubblica,  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui  al  precedente
periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto  sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio
ed eventuale recupero dei  contributi  assegnati.  Per  l'anno  2022,
nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la  funzione
«Servizi sociali» dei comuni della Regione Sardegna  da  parte  della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo  scopo  integrata
con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per
i soli  comuni  della  Regione  Sardegna,  non  si  tiene  conto  dei
fabbisogni standard. Gli obiettivi di  servizio  e  le  modalita'  di
monitoraggio,  per  definire  il  livello  dei  servizi   offerti   e
l'utilizzo  delle  risorse  da  destinare  al  finanziamento  e  allo
sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno  2021
e successivamente entro il 31  marzo  dell'anno  di  riferimento  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre  il
quindicesimo  giorno  dalla   presentazione   della   proposta   alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il  decreto  di  cui  al
periodo precedente puo' essere comunque  emanato.  Le  somme  che,  a
seguito  del  monitoraggio  di  cui  al  quinto  e  settimo  periodo,
risultassero non destinate  ad  assicurare  il  livello  dei  servizi
definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui  al  quinto  e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo  di  solidarieta'
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in  caso  di  insufficienza
dello stesso, secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto  ordinario,
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna quanto a 120 milioni
di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230
milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse  finalizzata
a incrementare in percentuale, nel limite delle  risorse  disponibili
per ciascun anno, il numero  dei  posti  nei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'art.  2,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  sino  al  raggiungimento  di  un
livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e'  tenuto  a
garantire.  Il  livello  minimo  da  garantire  di  cui  al   periodo
precedente e' definito quale numero dei posti  dei  predetti  servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei  nidi,  in  proporzione  alla  popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale  nel  33  per  cento,  inclusivo  del  servizio  privato.   In
considerazione delle risorse di cui al primo  periodo  i  comuni,  in
forma singola o associata,  garantiscono,  secondo  una  progressione
differenziata  per  fascia  demografica  tenendo  anche  conto,   ove
istituibile,   del   bacino   territoriale   di   appartenenza,    il
raggiungimento del livello essenziale  della  prestazione  attraverso
obiettivi  di  servizio  annuali.  Dall'anno  2022   l'obiettivo   di
servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto  periodo,
dando priorita' ai bacini territoriali piu'  svantaggiati  e  tenendo
conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando
anche tutti i comuni  svantaggiati  non  abbiano  raggiunto  un  pari
livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio  e'  progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027,  del
livello minimo garantito del 33  per  cento  su  base  locale,  anche
attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento  per  gli  anni
successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il  Ministro  per
le pari  opportunita'  e  la  famiglia,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta  della
Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove
disponibili,  dei  costi  standard  per  la  funzione  «Asili   nido»
approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei
posti di asili nido da conseguire, per  ciascuna  fascia  demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate,  e
le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse  stesse.  Le
somme che a seguito del monitoraggio,  di  cui  al  settimo  periodo,
risultassero  non  destinate  ad  assicurare  il  potenziamento   del
servizio  asili  nido  sono  recuperate  a  valere   sul   fondo   di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.  I  comuni
possono  procedere  all'assunzione  del  personale  necessario   alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando  le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle  stesse.  Si
applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126;
    d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a   decorrere
dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico  del
Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e  aggregato  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di  Udine,
ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 marzo 2018, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;
    d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto  ordinario,
della Regione Siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni
di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023,  a  80
milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse  finalizzata  a  incrementare,
nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), il numero  di  studenti  disabili
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la  scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito  il
trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al
primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022
ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di  riferimento
per gli anni successivi, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale,
il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,  dei  costi
standard relativi alla componente trasporto disabili  della  funzione
«Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione.  Fino  alla
definizione  dei  LEP,  con  il  suddetto   decreto   sono   altresi'
disciplinati  gli  obiettivi  di  incremento  della  percentuale   di
studenti  disabili  trasportati,  da  conseguire   con   le   risorse
assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di  cui  al  periodo
precedente, risultassero  non  destinate  ad  assicurare  l'obiettivo
stabilito  di  incremento   degli   studenti   disabili   trasportati
gratuitamente sono recuperate a  valere  sul  fondo  di  solidarieta'
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in  caso  di  insufficienza
dello stesso, secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale stabilisce che la lettera e) del comma 449  dell'art.  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la  quota
del Fondo di solidarieta' comunale  e'  ripartita  sulla  base  della
differenza tra capacita'  fiscali  e  fabbisogni  standard  approvati
entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il
30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
  Considerato che le quote del fondo  di  solidarieta'  comunale  con
riferimento alle finalita'  di  cui  alle  lettere  d)-quinquies,  di
spettanza dei comuni delle Regione Siciliana e Sardegna, d)-sexies  e
d)-octies sono ripartite  con  autonomi  provvedimenti  in  corso  di
adozione;
  Considerato, pertanto, che  la  quota  del  fondo  di  solidarieta'
comunale da  ripartire  con  il  presente  provvedimento  e'  pari  a
6.880.513.368;
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232  del  2016  il  quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di
cui alla lettera c) del comma  449  determini  una  variazione  delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro,  superiore  a  +4  per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono
definite dai gettiti dell'IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  calcolata
considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo  proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  del  4  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  al  4  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate»;
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo  parere
tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita
ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo  da  sancire
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  entro  il  15
ottobre dell'anno precedente a quello di  riferimento  e  da  emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,
sono stabiliti  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al   periodo
precedente e', comunque,  emanato  entro  il  15  novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento;
  Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di  euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti  di  cui
al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all'incremento  dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il
versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno;
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata  legge  n.
160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai  comuni  per
il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione  dei  commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e  che  restano  altresi'  fermi   gli   effetti   delle   previgenti
disposizioni in materia di IMU  e  TASI  sul  Fondo  di  solidarieta'
comunale;
  Vista la legge della Regione Siciliana 10 febbraio 2021, n. 3,  con
la quale e' stato istituito il nuovo Comune di  Misiliscemi  mediante
scorporo dal Comune di Trapani;
  Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023;
  Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente
«raccolta  e  smaltimento  rifiuti»  nel   calcolo   del   Fondo   di
solidarieta' comunale approvata nella  seduta  del  13  ottobre  2020
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
  Vista la  metodologia  concernente  l'adozione  della  stima  della
capacita' fiscali per l'anno 2023 dei comuni delle regioni a  statuto
ordinario, approvata  dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard nella seduta del 27 febbraio 2023;
  Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard del 27 febbraio 2023 relativo  all'approvazione  della  nota
metodologica concernente il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2023;
  Preso  atto  che  nella  seduta  della  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali del 18 aprile 2023 non e' stato raggiunto  l'accordo
ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
  Considerato, tuttavia, che il medesimo comma 451  prevede  che,  in
caso di  mancato  accordo,  il  presente  provvedimento  e'  comunque
emanato;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
               Composizione del Fondo di solidarieta'
                      comunale per l'anno 2023
 
  1. Per l'anno 2023 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
    a) dalla  quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale  propria  (IMU),  di  spettanza   dei   comuni,   pari   a
2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232,  incrementata  dell'ulteriore  quota  dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
    b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  a),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al  netto
della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della  diminuita
esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
    c) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera  d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel  limite  massimo  di  euro
25.000.000;
    d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter),  della
citata legge 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
    e) dalla quota di cui l'art. 1,  comma  449,  lettera  d-quater),
della citata legge 232 del 2016, pari a euro 380.000.000;
    f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera  d-quinquies),
della citata legge 232 del 2016, pari a euro 299.923.000;
    g) dalla quota di cui l'art. 1, comma  449,  lettera  d-septies),
della citata legge 232 del 2016, pari a euro 1.077.000.
  2. Per l'anno 2023 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera
a) e' prededotto il contributo,  sino  all'importo  massimo  di  euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge n. 232 del 2016.
                               Art. 2
 
                   Determinazione della dotazione
         del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023
 
  1. Il Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno  2023,  di  cui
all'art. 1, comma 1, compresa la quota proveniente di cui all'art. 7,
comma 2 del presente decreto, e' stabilito nel complessivo importo di
euro  6.880.513.368  al  netto  di  euro   297.625.354,34   derivanti
dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza  dei  comuni  dovuta  alla
regolazione dei rapporti finanziari dei comuni  di  cui  all'art.  7,
comma 4, di cui  euro  250.000.000  gia'  iscritti  in  bilancio  sul
capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno  e
la restante quota da riassegnare al medesimo  capitolo  di  bilancio,
previo versamento all'entrata  delle  somme  recuperate  dall'Agenzia
delle entrate  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  129  della  legge  di
stabilita' 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge  n.
228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo  di  solidarieta'
comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa  al
capitolo  3697  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  una  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario,
della   Regione   Siciliana   e   della   Regione   Sardegna    pari,
complessivamente,  a  euro  2.768.416.596,61  euro,  determinata  per
ciascun comune in proporzione alle stime di gettito  dell'IMU  valide
per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e  delle
finanze, Dipartimento delle finanze. Il  valore  relativo  a  ciascun
comune e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
                               Art. 3
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2023 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
 
  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2023 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2022  come
definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
maggio 2022. Il valore di cui al periodo  precedente  e'  rettificato
degli  importi  derivanti  dagli  effetti,  per  l'anno  2023,  delle
correzioni puntuali di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  30
dicembre 2022.
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 65 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2023,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, ed i fabbisogni
standard  entrambi  approvati  dalla  Commissione   tecnica   per   i
fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023, e assoggettati
alla  metodologia  di  esclusione  della   componente   «raccolta   e
smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della  medesima  Commissione
del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del  Fondo  di  solidarieta'
comunale 2023 la  capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura  del  70  per
cento.
  3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  2  e'
riportato nell'allegato 2 (colonna 6).
                               Art. 4
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2023 per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
 
  1. Il riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per
l'anno 2023 per i comuni della  Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna e' effettuato  prendendo  come  valore  di  riferimento  per
ciascun comune il valore  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
l'anno 2022, come definito dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri  del  3  maggio  2022.  Il  valore  di  cui  al  periodo
precedente e' rettificato degli importi derivanti dagli effetti,  per
l'anno 2023, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 30 dicembre 2022.
  2. Per i singoli comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di  cui  al
comma 1 e' riportato nell'allegato 2 (colonna 6).
                               Art. 5
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2023 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) con attribuzione  della
  quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2
 
  1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno  2023  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a  3.753.279.000  euro,  al
netto della riduzione di 14.171.000  di  euro  in  conseguenza  della
diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle  minori  entrate  TASI,
congiuntamente alla quota  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  di  euro
64.740.376,50 destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma  449,
lettera b), della legge n. 232 del 2016 sono ripartite tra  i  comuni
delle regioni a statuto  ordinario  e  tra  i  comuni  della  Regione
Siciliana e  della  Regione  Sardegna  secondo  gli  importi  di  cui
all'allegato 2 (colonne da 7 a 11).
  2. Al risultato di cui  al  comma  1  si  applicano  le  correzioni
puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze emanati fino all'anno  2022
secondo gli importi riportati nell'allegato 2 (colonna 12).
  3. Ai risultati di cui ai commi 1 e 2, il cui  totale  e'  indicato
nell'allegato 2, (colonna 13)  e  viene  riportato  nell'allegato  3,
(colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art.  1,  comma  450
della  legge  n.  232  del  2016,  secondo  gli   importi   riportati
nell'allegato 3 (colonna 2).
  4. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1,  2  e  3  e'
rettificato con l'applicazione del  correttivo  di  cui  all'art.  1,
comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del  2016,  secondo  gli
importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3).
  5.  Per  i  comuni  fino  a  5.000  abitanti  l'importo  risultante
dall'applicazione  dei  commi  da  1   a   4   e'   rettificato   con
l'applicazione  dell'integrazione  di  cui  all'art.  1,  comma  449,
lettera d-ter) della legge n.  232  del  2016,  secondo  gli  importi
riportati nell'allegato 3 (colonna 4).
  6. Per i soli comuni delle regioni a  statuto  ordinario  l'importo
risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 e' incrementato della
dotazione di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  d-quinquies)  della
legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato  3
(colonna 5).
  7. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da  1  a  6  e'
incrementato della dotazione di cui all'art. 1,  comma  449,  lettera
d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi  riportati
nell'allegato 3 (colonna 6).
  8. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  il   valore   totale
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  7  e'
riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 7).
                               Art. 6
 
                   Accantonamento per l'anno 2023
 
  1.  Per  l'anno  2023  e'  costituito  un  accantonamento  di  euro
7.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
  2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli  ai  singoli
comuni derivanti da  rettifiche  dei  valori  ai  fini  del  presente
decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali.
  3.   La   quota   da   imputare   ai   singoli   comuni   ai   fini
dell'accantonamento  e'  calcolata  per  ciascun   comune   in   modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2023,  di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2023 e la  quota
disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma  1  e'
destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui  all'art.
15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267.
                               Art. 7
 
Determinazione della quota del Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
               l'anno 2023 relativa ai singoli comuni
 
  1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna, la  somma  algebrica  del
valore di cui all'allegato 3, (colonna 7) e' riportato  nell'allegato
4 (colonna 1).
  2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al  comma  1
sono corretti in relazione all'accantonamento di cui  all'art.  6,  i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato  4  (colonna
2).
  3. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, (colonne 1  e  2)  determina  per  i  singoli  comuni
l'importo spettante per l'anno 2023 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato nell'allegato 4 (colonna 3).
  4. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4 (colonne  1  e  2)  determina  per  i  singoli  comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei
comuni dovuta per l'anno 2023 a titolo di alimentazione del Fondo  di
solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato  nell'allegato  4,
(colonna 4). In tal caso  l'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura  di
gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari al predetto importo.
  5. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di  cui  al  comma  4,  i
comuni  interessati  sono  tenuti  a   versare   la   somma   residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso  di
mancato versamento da parte del comune  entro  il  31  dicembre  2023
l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al  recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a  qualunque
titolo dovuti al comune.
                               Art. 8
 
              Compensazioni finanziarie per l'anno 2023
 
  1. Per l'anno 2023 sugli importi a credito o a debito  relativi  ai
singoli  comuni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.   7,   sono
applicate le detrazioni  conseguenti  all'applicazione  dell'art.  7,
comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
                               Art. 9
 
                Erogazioni di risorse per l'anno 2023
 
  1. Per l'anno 2023, il Ministero dell'interno,  Direzione  centrale
della finanza locale, provvede a  erogare  a  ciascun  comune  quanto
attribuito a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  in  base
all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due  rate
da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre  2023,  di  cui  la
prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della  disponibilita'
di cassa  del  capitolo  1365,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'
comunale,  iscritto  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.
                               Art. 10
 
           Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate
 
  1. Per l'anno 2023 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4),  o  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  8   sono   comunicati   dal   Ministero
dell'interno all'Agenzia delle entrate - Struttura  di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti  unitari,  di  cui
all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
trattenuta  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate -  Struttura   di
gestione e' effettuata in due rate di pari  importo  a  valere  sulle
somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16  giugno  e
del 16 dicembre  2023.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate - Struttura di gestione sono  versati  ad  appositi  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2023
 
                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei ministri
                              Mantovano
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Giorgetti
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Piantedosi
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1815
                                                           Allegato 1
 
QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  2023  TRATTENUTA  DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE AI COMUNI DELLE  REGIONI  A  STATUTO  ORDINARIO,  DELLA
REGIONE SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA PER ALIMENTARE IL FONDO DI
        SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 Art. 2, comma 2, D.P.C.M.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 RISULTANTE DALL'ART. 3,
COMMA 1 E 2, DEL D.P.C.M.  PER  I  COMUNI  DELLE  REGIONI  A  STATUTO
ORDINARIO (RSO) E DALL'ART. 4, COMMA 1, PER I  COMUNI  DELLA  REGIONE
SICILIANA E DELLA REGIONE SARDEGNA E DALL'ART. 5  COMMA  1  E  2  PER
                TUTTI I COMUNI DELLE PREDETTE REGIONI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
 
QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 RISULTANTE DALL'ART. 5,
COMMI DAL 3 AL 7 DEL D.P.C.M. PER I COMUNI DELLE  REGIONI  A  STATUTO
  ORDINARIO (RSO), DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE SARDEGNA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4
 
IMPORTO FINDALE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023  PER  SINGOLO
                   COMUNE Art. 7 e 8 del D.P.C.M.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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