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legge, 3/7/2023
La l. 3 luglio 2023, n. 87,di conv., con mod., del d.l. 10/05/2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale.
(GU n.155 del 5-7-2023)
legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

LEGGE 3 luglio 2023, n. 87

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio
2023,  n.  51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di  enti  pubblici,  di  termini  legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale. (23G00096)
(GU n.155 del 5-7-2023)
  Vigente al: 6-7-2023  


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 10 maggio 2023,  n.  51,  recante  disposizioni
urgenti in materia di amministrazione di enti  pubblici,  di  termini
legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge  29  maggio  2023,  n.  57,
recante  misure  urgenti  per  gli  enti  territoriali,  nonche'  per
garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e
2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 luglio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  >Giorgetti, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51

Testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 108 del 10  maggio  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
amministrazione  di  enti  pubblici,  di  termini  legislativi  e  di
iniziative di solidarieta' sociale.». (23A03864)
(GU n.155 del 5-7-2023)
  Vigente al: 5-7-2023  
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
     Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  i   procedimenti
amministrativi degli enti previdenziali pubblici e  di  riordinare  e
potenziare  i  meccanismi  e  gli  strumenti  di  monitoraggio  e  di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera a-bis) e' abrogata;
    b) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «con  la  procedura  di  cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono  aggiunte  le
seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con  specifica  esperienza  nonche'   di   indiscussa   moralita'   e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia»;
    c) il comma 3-bis e' abrogato;
    d) al comma 5, dopo le parole:  «il  bilancio  preventivo  ed  il
conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti:  «propone  al  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  nomina  del  direttore
generale;» e  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo  presiede,
e  da  quattro  membri,  tutti  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e professionalita', con specifica  esperienza  nonche'  di
indiscussa moralita' e indipendenza,  nel  rispetto  dei  criteri  di
imparzialita' e garanzia.»;
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,   su   proposta   del    consiglio    di
amministrazione,   tra   persone   di   comprovata    competenza    e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza,  nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle
sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la  responsabilita'
dell'attivita'  diretta  al  conseguimento  dei  risultati  e   degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione;  sovraintende  al
personale e all'organizzazione dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di
cui agli articoli 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639((,)) e 48  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,
nonche' tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli organi  di  cui
al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere  dalla  data  di
insediamento((; l'incarico puo' essere rinnovato))  una  sola  volta,
anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati
nel corso di esso, in sostituzione di  altri  dimissionari,  decaduti
dalla carica o deceduti.».
  2. Nelle  more  dell'adozione  delle  modifiche  all'organizzazione
degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso,  fino  alla
nomina dei  nuovi  organi,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
amministrativa dell'INPS  e  dell'INAIL,  e'  nominato,  entro  venti
giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente  decreto,  un
commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.  Il  commissario
((straordinario)) e' scelto tra persone di  comprovata  competenza  e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza,  nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia((,)) e  assume,  per
il periodo in cui e' in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione  attribuiti  al  presidente   e   al   consiglio   di
amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina  del
((rispettivo)) commissario  straordinario,  il  presidente,  il  vice
presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e  dell'INAIL,
in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
decadono con effetto immediato.  I  direttori  generali  dell'INPS  e
dell'INAIL, in carica alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi  consigli
di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo.
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,  entro  il
termine   di   novanta   giorni   dall'insediamento,   i   commissari
straordinari  dell'INPS  e  dell'INAIL   apportano   le   conseguenti
modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a  tutti  gli
altri regolamenti interni.
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  ciascuno  degli   enti
interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle
modifiche all'organizzazione di cui al  presente  articolo  provvede,
entro quarantacinque giorni dal ((proprio)) insediamento, a  proporre
al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  nomina  del
direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
  5.  L'articolo  8,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639((,)) e' abrogato.
                               Art. 2
 
       Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
 
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
settimo periodo e' sostituito dal seguente:  «((Per  le  fondazioni))
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno  1996,  n.
367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,  n.  310,  il  divieto  di
conferimento di incarichi si applica ((ai soggetti di cui al presente
comma)) al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.».
  2. All'articolo 13, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:  «Il
sovrintendente cessa in ogni caso  dalla  carica  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'.».
  3. I sovrintendenti delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  hanno  compiuto  il
settantesimo anno di eta', cessano  anticipatamente  dalla  carica  a
decorrere  dal  1°  giugno  2023,  indipendentemente  dalla  data  di
scadenza degli eventuali contratti in corso.
  ((3-bis.  All'articolo  7,  comma  7-septies,  primo  periodo,  del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «n. 39
del 25 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 223  del  25
maggio 2022».))
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

                               Art. 3
 
               Proroga di termini in materia sanitaria
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre  2022,  n.
169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.
196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al
31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181,  gli  effetti
delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle
unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. I Commissari straordinari, nominati ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,  decadono,  ove
non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo  2,  ((il
sessantesimo giorno successivo alla data)) di entrata in  vigore  del
presente decreto.
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai  subcommissari
spetta un compenso non superiore a quello stabilito  dalla  normativa
regionale  per  i  direttori  generali  degli   enti   del   servizio
sanitario».
  4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo  2022,  n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
e' sostituito dal seguente: «2.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2023,
l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero  della  salute
subentra nelle funzioni e  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
facenti  capo  alla  stessa,  ivi  inclusa   la   titolarita'   della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al  comma
1. Al 31 dicembre  2023,  il  Ministero  della  salute  procede  alla
chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di  cui  al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in  parte,
anche  con  profilo  pluriennale,  mediante  decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.
Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario.».
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «1°
ottobre 2023».
  ((5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «secondo».
  5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del  decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre  2026»  e  le  parole:  «850  assistiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.000 assistiti».))
  6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre  2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2022,
n. 199, le parole: «fino al 30 giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
                            ((Art. 3 bis
 
Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo  della  spesa
                   relativa ai dispositivi medici
 
  1. Nelle more della definizione di  una  nuova  disciplina  per  la
gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le
evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore,  anche  tenendo
conto  delle  iniziative  dirette  a  promuovere   l'attuazione   del
programma  di  valutazione   delle   tecnologie   sanitarie   (Health
technology assessment) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026,  la  vigente
disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter,
commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
puo' essere  modificata  su  proposta  del  Ministero  della  salute,
d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla  base  di
specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
rispetto  degli  equilibri  programmati  di  finanza  pubblica  e  in
coerenza con il livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale.
  2. All'articolo 8, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  30
marzo 2023, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2023».))
                            ((Art. 3 ter
 
Disposizioni in materia di personale della  ricerca  sanitaria  degli
                     IRCCS pubblici e degli IZS
 
  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  pubblici  e  gli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  (IZS),  di  seguito   complessivamente
denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 al  31  dicembre  2025  gli
Istituti medesimi  possono  assumere  a  tempo  indeterminato,  nella
posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche
stabilite ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  423,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo  23
dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria  e  delle
attivita' di  supporto  alla  ricerca  sanitaria  reclutato  a  tempo
determinato  con  procedure  concorsuali,  comprese   le   assunzioni
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  429,  430  e  432,  della
legge n.  205  del  2017,  che,  coerentemente  con  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni  di  servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un
ente  del  Servizio  sanitario  nazionale,  con  rapporti  di  lavoro
flessibile o con  borse  di  studio,  rispettivamente,  instaurati  o
conferite a seguito  di  procedura  selettiva  pubblica,  nel  limite
complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse  disponibili
di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata  legge
n. 205 del 2017.
  2.  Per  gli  anni  2023,  2024  e  2025   l'assunzione   a   tempo
indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di
cui al comma 1 del presente  articolo  e'  effettuata  in  deroga  ai
requisiti di servizio previsti  dall'articolo  1,  comma  428,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  dall'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonche'  in  deroga  ai
limiti di spesa consentiti per il personale degli enti  del  Servizio
sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente  articolo
non  deve  avere  ottenuto  due  valutazioni  annuali  negative  come
definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo  1,  comma  427,
della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  secondo  le  modalita',  le
condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.))
                               Art. 4
 
                Proroga di termini in materia fiscale
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 232, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31
luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente  il  31
ottobre»;
    b) al comma 233, le parole:  «1°  agosto  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
    c) ai  commi  235  e  237,  le  parole:  «30  aprile  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    d) al comma 241, le parole:  «30  giugno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
    e) al comma 243, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  37,  comma  2-bis,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a
partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta  successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data,
i dati contenuti nelle schede relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche continuano a essere trasmessi con le modalita'  e  secondo  i
termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale ((n. 135 dell'11 giugno 1999)).
  ((2-bis. Nelle more della  revisione  del  sistema  tributario,  al
comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la parola: «15-quater» e' soppressa;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del  decreto-legge  n.
146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  215  del
2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».))
  3. Tenuto conto della  norma  di  cui  all'articolo  40,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni  di
cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo,  della  legge  31  agosto
2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di  presidenza
della giustizia  tributaria  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione ((del presente decreto))
e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.
  ((3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma
496, primo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
incrementata al  40  per  cento.  A  tal  fine  la  quota  aggiuntiva
dell'indennizzo  e'   determinata   sulla   base   delle   risultanze
istruttorie e dei dati gia' acquisiti dalla  Commissione  tecnica  di
cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in
relazione alle domande presentate entro i termini di legge.  Ai  fini
dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia'  indicato,
l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza,  entro
il 31 luglio 2023, il nuovo  codice  IBAN  con  modalita'  telematica
tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «31
ottobre 2023». A tal fine e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per
l'anno 2023, cui si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-quater.  All'articolo  3,  comma  7-bis,  del  decreto-legge   29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
  3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e  135  dell'articolo  1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30  settembre
2023.
  3-sexies. I soggetti che esercitano  attivita'  economiche  per  le
quali sono stati approvati  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
al limite stabilito, per ciascun  indice,  dal  relativo  decreto  di
approvazione del Ministro dell'economia e delle  finanze,  tenuti  ad
effettuare entro il 30 giugno  2023  i  versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto,  possono
provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza  alcuna  maggiorazione.  In
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, i versamenti di cui al primo periodo possono  essere  effettuati
entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in  ragione
di  giorno,  fino  allo  0,40  per  cento,  a  titolo  di   interesse
corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies  si  applicano,
oltre  che  ai  soggetti  che  adottano  gli  indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale o che  presentano  cause  di  esclusione  dagli
stessi, compresi quelli  che  si  avvalgono  del  regime  fiscale  di
vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il  regime  forfetario  di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni  e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati  nel
medesimo comma 3-sexies.
  3-octies. Agli oneri derivanti dal  comma  3-sexies,  pari  a  1,92
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.
  3-novies. Al fine di ristorare  i  comuni,  a  decorrere  dall'anno
2023, delle minori entrate  derivanti  dagli  atti  di  aggiornamento
presentati  dal  1°  gennaio  2017  al  31  dicembre  2022  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che
abbiano determinato per  ciascun  comune  una  riduzione  di  gettito
complessivamente  superiore  al  40  per  cento  rispetto  a   quello
derivante applicando le rendite relative agli  immobili  appartenenti
al gruppo catastale D, come risultanti  al  31  dicembre  2022  senza
tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma,  e
utilizzando le aliquote applicabili per l'anno  2022,  il  contributo
previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208  del  2015  e'
incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e'  ripartito  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre  2023,
secondo una metodologia adottata sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base  dei  dati  comunicati  entro  il  15
novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e
delle finanze, relativi,  per  ciascuna  unita'  immobiliare  oggetto
degli atti di aggiornamento di cui al comma  3-novies,  alle  rendite
proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n.  208  del
2015 oppure alle rendite definitive, se gia' determinate dall'Agenzia
delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte  in
catasto  immediatamente  prima  della  presentazione  degli  atti  di
aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione
l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo
delle  rendite  degli  immobili  appartenenti  a  ciascuna  categoria
catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.
  3-undecies. Agli oneri derivanti dai  commi  3-novies  e  3-decies,
pari a 1,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
                            ((Art. 4 bis
 
Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e  di
  monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali
 
  1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli  allegati  a)  e
a/2) annessi al rendiconto  della  gestione  degli  enti  locali  per
l'esercizio  finanziario  2022,  concernenti,   rispettivamente,   il
risultato di  amministrazione  e  l'elenco  analitico  delle  risorse
vincolate nel risultato di amministrazione, al  fine  di  adeguare  i
predetti  allegati  alle  risultanze  della  certificazione  di   cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
adottato dal responsabile del  servizio  finanziario,  previo  parere
dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria.  Qualora   risulti
necessario rettificare anche il valore complessivo del  risultato  di
amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo  rimane  di
competenza  dell'organo  consiliare,  previo  parere  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della  gestione  degli
enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del
presente comma, e' tempestivamente trasmesso alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.
  2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi
di servizio di cui all'articolo 1, comma 449,  lettere  d-quinquies),
d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  deve
essere  certificato  attraverso  la  compilazione  delle  schede   di
monitoraggio da trasmettere in via telematica alla societa' Soluzioni
per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.))
                            ((Art. 4 ter
 
Proroga in materia di disciplina delle notificazioni  eseguite  dagli
  avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio  1994,
  n. 53
 
  1. L'efficacia delle disposizioni dei commi  2  e  3  dell'articolo
3-ter della legge 21 gennaio 1994,  n.  53,  introdotto  dal  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e' sospesa fino al  31  dicembre
2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma  1
dell'articolo 3-ter  della  citata  legge  n.  53  del  1994  non  e'
possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le  modalita'
ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante,  nel  momento
in cui e' generata la ricevuta di  accettazione  della  notificazione
dallo  stesso  inviata  mediante  posta  elettronica  certificata   o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato.))
                           ((Art. 4 quater
 
Proroga  della  disciplina   speciale   dell'esame   di   Stato   per
  l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per
l'anno  2023,  e'  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle  disposizioni
del  presente  articolo.  I  termini  che,  nelle  norme   previgenti
richiamate dall'articolo 49 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati  dalla  data
di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto  del
Ministro della giustizia di cui al comma 9.
  2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova
orale.
  3. La prova scritta e' svolta sui temi formulati dal Ministro della
giustizia e ha ad oggetto la redazione di un  atto  giudiziario,  che
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di  diritto  processuale,
su un quesito  proposto  in  materia  scelta  dal  candidato  tra  il
diritto, il diritto penale e  il  diritto  amministrativo.  La  prova
scritta si svolge secondo le modalita' stabilite con il  decreto  del
Ministro della giustizia di cui al comma 9.
  4. Per la valutazione della prova  scritta  ogni  componente  della
sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di  merito.  Alla  prova
orale sono ammessi i  candidati  che  hanno  conseguito  nella  prova
scritta un punteggio di almeno 18 punti.
  5. La prova orale si svolge secondo le modalita' stabilite  con  il
decreto del Ministro della giustizia di cui  al  comma  9.  La  prova
orale si articola in tre fasi:
  a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa,  nella
forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze  di  diritto
sostanziale   e   di   diritto   processuale,   in   materia   scelta
preventivamente  dal  candidato  tra  le  seguenti:  diritto  civile,
diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun  candidato  comunica
la materia prescelta secondo le modalita' stabilite dal  decreto  del
Ministro della giustizia di cui al comma 9;
  b) discussione di  brevi  questioni  che  dimostrino  le  capacita'
argomentative e di analisi giuridica del  candidato  relative  a  tre
materie, di cui una di diritto  processuale,  scelte  preventivamente
dal candidato  tra  le  seguenti:  diritto  civile,  diritto  penale,
diritto   amministrativo,   diritto   processuale   civile,   diritto
processuale penale;
  c) dimostrazione  di  conoscenza  dell'ordinamento  forense  e  dei
diritti e doveri dell'avvocato.
  6. Per la valutazione  della  prova  orale  ogni  componente  della
sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di
cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie  di  cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.
  7. Sono giudicati idonei i  candidati  che  ottengono  nella  prova
orale un punteggio  complessivo  non  inferiore  a  105  punti  e  un
punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie  di  cui
al comma 5.
  8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo  2021,
n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021,  n.
50.
  9. Con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite  la  data  di  inizio
delle prove, le modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove
orali, la pubblicita' delle sedute di esame nonche' le  modalita'  di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta
e  per  la  prova  orale.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti  compensativi  per
le difficolta' di lettura, di scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici
di apprendimento.
  10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento  di
cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018,  n.  17,
sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta  della
banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento  di  cui
al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai  fini  del
rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45
della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
  a) le  verifiche  intermedie  non  sono  svolte  e  l'accesso  alla
verifica finale e' consentito a coloro che hanno  frequentato  almeno
l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
  b)  la  verifica  finale  e'  costituita  da  una   prova   scritta
consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti
relativi agli insegnamenti svolti  nel  corso  di  formazione  ed  e'
effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna  di
valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo  9  del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17  del
2018.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  per
l'espletamento  delle  procedure  dell'esame  di  Stato  si  provvede
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))
                         ((Art. 4 quinquies
 
Proroga del termine per l'utilizzazione delle  somme  depositate  nei
  conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione  delle
  imprese agricole e agroindustriali a seguito  del  sisma  del  2012
  nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio  Emilia
  e Rovigo
 
  1.  All'articolo   3-bis,   comma   4-bis,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))
                           ((Art. 4 sexies
 
Proroga di termini in materia di agevolazioni  per  l'acquisto  della
                         casa di abitazione
 
  1. Il termine di cui all'articolo 64,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' prorogato al
30 settembre 2023.))
                               Art. 5
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13  milioni  di
euro per ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026((,  puo'  essere
destinata)) alla realizzazione di interventi strettamente connessi  e
funzionali   allo   svolgimento   di   giochi    olimpici    relativi
all'allestimento del villaggio olimpico di  Cortina  d'Ampezzo.  Tali
interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire  ((ai
sensi dell'articolo)) 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «per i  mutui  relativi»  sono  sostituite  ((dalle
seguenti)):  «per  i  finanziamenti  sotto   qualsiasi   forma,   ivi
((compresi)) garanzie, fideiussioni e  altri  impegni  di  firma:  a)
relativi»;
    b)  dopo  le  parole:  «finalita'  sportive»  sono  aggiunte   le
seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le
attivita'   finalizzate   alla   promozione,   all'aggiudicazione   e
all'organizzazione di grandi  eventi  internazionali  in  svolgimento
entro il 30 giugno ((2026»)).
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3  ((non
devono derivare)) nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 6
 
((Termini  in  materia  di   infrastrutture,   trasporti,   contratti
  pubblici,  notificazione  digitale  degli   atti   della   pubblica
  amministrazione e  durata  delle  concessioni  di  coltivazione  di
  risorse geotermiche))
 
  1. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  le  parole  «di  ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
  ((2-bis. All'articolo  108,  comma  7,  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  il
quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al  fine  di
promuovere la parita' di genere, le  stazioni  appaltanti  prevedono,
nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior  punteggio
da attribuire alle  imprese  per  l'adozione  di  politiche  tese  al
raggiungimento della parita' di genere comprovata dal possesso  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
  2-ter. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  termini  per  il
raggiungimento  dell'obiettivo  intermedio  128  della  missione   1,
componente  1,  misura  1.4.5,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «22-bis.  Al  fine  di
garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di  domicilio
digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia
al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora  non
abbia gia' perfezionato la notifica tramite accesso alla  piattaforma
ai sensi del comma 9, lettera b),  numero  3),  una  copia  analogica
dell'atto  unitamente  all'avviso  di  avvenuta  ricezione  in  forma
cartacea.  I  contratti  di  appalto  stipulati  dal  gestore   della
piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti  gli  scaglioni
di peso previsti dal tariffario del servizio postale  universale.  Ai
maggiori oneri di stampa, imbustamento e  recapito,  pari  a  979.050
euro per l'anno 2023, si provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  Per
i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma
puo' individuare tramite avviso pubblico  i  soggetti  autorizzati  a
fornire il servizio di cui al  comma  20,  alle  medesime  condizioni
previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e  15,  curandone
la progressiva integrazione sulla base della diffusione  territoriale
dei punti di prossimita' dei fornitori individuati, ed  eroga,  nelle
more dell'avvio dei contratti con i  medesimi  fornitori,  i  servizi
necessari per consentire l'accesso universale alla  piattaforma,  con
diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei  destinatari
delle notificazioni».
  2-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale
dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo  212  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei  componenti
del Comitato  medesimo  e'  prorogato  fino  al  completamento  delle
procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2023.
  2-sexies.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  2-septies. All'articolo 16  del  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, dopo il comma 10 e' inserito il  seguente:  «10-bis.  Il
termine di scadenza delle concessioni di coltivazione  della  risorsa
geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre
2024,  e'  prorogato  per  il  tempo   strettamente   necessario   al
completamento del riordino della normativa di  settore  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento
degli importi dei canoni di cui al comma 2 che  verranno  corrisposti
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla
scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente  comma,  puo'
essere destinata dall'autorita' competente alla copertura degli oneri
derivanti dall'esecuzione, da parte  dell'autorita'  medesima,  delle
attivita' previste dal capo III del presente decreto».))
                            ((Art. 6 bis
 
Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per  interventi
  di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
 
  1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i  termini
di cui all'articolo 30, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono prorogati come segue:
    a) il temine di cui al terzo periodo e' prorogato  al  15  agosto
2023;
    b) il termine di  cui  al  quarto  periodo  e'  prorogato  al  15
settembre 2023;
    c) il termine di cui al sesto periodo e' prorogato al 15  gennaio
2024.))
                            ((Art. 6 ter
 
Modifica  di  termini  riguardanti  la  disciplina  in   materia   di
  approvvigionamento di materie prime critiche
  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  2,  le  parole:  «venti  giorni  prima  dell'avvio
dell'operazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sessanta  giorni
prima della data di esportazione»;
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))
                           ((Art. 6 quater
 
Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per  gli
  immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti
  siderurgici di Taranto del gruppo Ilva
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del  29
novembre 2022, recante le condizioni e le modalita' per l'accesso  al
fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo  77  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  Le  istanze
d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere
sulla  dotazione  finanziaria  del  fondo  prevista  per  l'anno   di
riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno».))
                         ((Art. 6 quinquies
 
Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle
  attivita' della pubblica amministrazione
  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi  di
connettivita' del Sistema pubblico di connettivita'» sono soppresse;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli importi e
i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto  e  di
negoziazione realizzati dalla societa'  Consip  Spa  e  dai  soggetti
aggregatori aventi ad oggetto servizi di  connettivita'  del  Sistema
pubblico di connettivita', il termine della cui  durata  contrattuale
non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024.  Al  raggiungimento
dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi  di
connettivita' del Sistema pubblico di  connettivita'  SPC2,  tutti  i
servizi che formano oggetto  dello  stesso  sono  incrementati,  alle
medesime condizioni, in misura pari  al  50  per  cento  dell'importo
complessivo massimo iniziale, fatta  salva  la  facolta'  di  recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da  esercitare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui,  i
contratti attuativi degli strumenti di  acquisto  e  di  negoziazione
realizzati dalla societa'  Consip  Spa  e  dai  soggetti  aggregatori
aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il  termine  della  cui
durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data  di  entrata  in
vigore della  presente  disposizione,  possono  essere  prorogati  su
richiesta della singola  amministrazione  contraente,  alle  medesime
condizioni, sino al 31 dicembre  2024  e  nella  misura  strettamente
necessaria a dare continuita' ai predetti  servizi,  fatta  salva  la
facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro  quindici
giorni  dalla  richiesta  dell'amministrazione.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica».))
                               Art. 7
 
Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili  nido
                       e scuole dell'infanzia
 
  1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «non oltre il 31 maggio  2023  al  fine  di  poter
rispettare gli obiettivi del Piano» sono sostituite  dalle  seguenti:
«non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi  del
Piano».
                            ((Art. 7 bis
 
                  Termini in materia di universita'
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  15  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  e'
istituita  la   tornata   dell'abilitazione   scientifica   nazionale
2023-2025,  alla  quale  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della citata  legge  di
conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.
  2. In deroga all'articolo 16, comma 3,  lettera  f),  della  citata
legge n. 240 del 2010, le  commissioni  nazionali  istituite  per  la
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale  2023-2025  hanno  la
durata  di  diciotto  mesi.  Il  procedimento  di  formazione   delle
commissioni nazionali e' avviato entro il 31 luglio  2023.  I  lavori
riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della  tornata  2023-2025  si
concludono entro il 30 aprile 2025.
  3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2  del
presente articolo non si applica il divieto di cui  all'articolo  16,
comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.
  4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, l'ultimo periodo e' soppresso.))
                            ((Art. 7 ter
 
Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per
  l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e  dei  tirocini
  professionalizzanti e curricolari
 
  1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31  dicembre  2023  anche  per  le  professioni  di   agrotecnico   e
agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario  e
perito agrario laureato,  perito  industriale  e  perito  industriale
laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per  le  quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.))
                               Art. 8
 
Termini  in  materia  di  occupazione  nel  settore  del   salvamento
                              acquatico
 
  1. Al fine di favorire l'occupazione  nel  settore  del  salvamento
acquatico:
    a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole:  «30  giugno  2023»,  ovunque  ((ricorrono)),  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
    b) all'articolo  10,  comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n.15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire
la  piena  osservanza»  fino  alle  parole  «per  l'ottenimento   del
brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per  garantire  la  salute
dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i  litorali
marittimi, lacustri,  fluviali  e  nelle  piscine  e  valorizzare  il
carattere  altamente  specialistico  che  comporta  l'attivita'   dei
soggetti abilitati  al  salvamento.  Per  le  suddette  finalita'  di
interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a  nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo  di
lucro, con presenza diffusa ((nel territorio)) nazionale.  Fino  alla
data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento  di
cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore  prima
dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
((n. 269 del 17 novembre 2016))».
                            ((Art. 8 bis
 
Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di  carburanti
  per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
 
  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2023».))
                            ((Art. 8 ter
 
      Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale
 
  1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8  ottobre  2021,  n.
139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2021,  n.
205, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2025».))
                               Art. 9
 
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
  giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
  di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
 
  1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004,  n.  92,  le
parole: «entro il  termine  di  venti  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di trenta anni».
                               Art. 10
 
        Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche
 
  1. Al fine di garantire  la  tutela  delle  minoranze  linguistiche
nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi
relativi  all'esercizio  finanziario   2023,   i   termini   previsti
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del ((regolamento di cui  al))  decreto
del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la
trasmissione dei  programmi  dettagliati  degli  interventi  previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  sono
differiti al 7 luglio 2023.  Conseguentemente,  il  termine  previsto
dall'articolo 8, comma  5,  del  citato  ((regolamento  di  cui  al))
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001,  concernente
la trasmissione da parte delle regioni interessate  dei  progetti  di
cui al comma 3 ((del medesimo articolo 8)), e' differito al 31 agosto
2023.
  ((1-bis.  Le  disposizioni   di   cui   all'articolo   34-ter   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei
segni e alle lingue dei segni tattili  delle  minoranze  linguistiche
riconosciute nei relativi territori.))
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale ((nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza))

                               Art. 11
 
  Emissioni filateliche con ((sovrapprezzo)) per finalita' sociali
 
  1. Le carte-valori  postali  possono  prevedere  una  maggiorazione
rispetto al valore facciale,  da  destinare  a  finalita'  di  natura
solidaristica in relazione ad emergenze  nazionali  o  internazionali
caratterizzate  da  effetti   gravemente   pregiudizievoli   per   le
popolazioni, per le citta' o per l'ambiente.
  2.  L'emissione  e'  in  tal  caso  autorizzata  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy.  Con  il
medesimo decreto sono definiti  il  valore  della  maggiorazione,  il
periodo  di  validita',  il  soggetto   beneficiario,   nonche'   gli
adempimenti che la societa' concessionaria deve  attuare  al  termine
del periodo di validita'.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di
cui al comma 1.
  4. La societa' concessionaria devolve interamente, in  nome  e  per
conto  dell'acquirente,   l'incasso   delle   somme   riferite   alla
maggiorazione  direttamente  al  soggetto  beneficiario,   ((mediante
trasferimento su un conto corrente postale aperto  a  tale  esclusivo
fine dal beneficiario medesimo)) ovvero, ove quest'ultimo non ne  sia
in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione  dalla
societa' concessionaria senza  oneri,  limitatamente  al  periodo  di
durata dell'iniziativa. Al termine del  periodo  di  validita'  delle
carte-valori postali di cui al comma 1,  la  societa'  concessionaria
rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non  rileva
ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque  denominati,
connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.
                            ((Art. 11 bis
 
Utilizzazione  delle  immagini  di  carte-valori  postali   a   scopo
                             commerciale
 
  1.  L'utilizzazione  da  parte  di  terzi  delle   immagini   delle
carte-valori postali per finalita' commerciali e' vietata.
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in  qualita'  di
autorita' emittente e  titolare  in  via  esclusiva  dei  diritti  di
utilizzazione, puo' autorizzare l'utilizzazione  da  parte  di  terzi
delle immagini delle carte-valori postali per finalita' che non siano
lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto  rappresentato  o  dei
valori culturali, sociali ed etici espressi.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma  2  nonche'  la  tariffa  per  la
concessione dei diritti di utilizzazione.  Con  il  medesimo  decreto
sono altresi' definite le modalita'  di  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato  di
previsione del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  dei
proventi derivanti dai diritti  di  utilizzazione,  da  destinare  al
sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso
le attivita' del Museo storico della comunicazione. In ragione  della
natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via  prioritaria
dai terzi utilizzatori, il decreto di  cui  al  presente  comma  puo'
prevedere  casi  di  esonero  dal  regime  autorizzatorio  ovvero  di
esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti
di utilizzazione.))
                               Art. 12
 
Disposizioni  in  materia  di   impugnazioni   delle   decisioni   di
  riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona  cui
  e' accordata la protezione sussidiaria
  1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n.  25,  la  parola:  «della»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono
soppresse.
                            ((Art. 12 bis
 
            Disposizioni in materia di enti territoriali
 
  1.  In  considerazione  delle   attivita'   in   corso   ai   sensi
dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere  b),  c),  f)  e  g),  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,  inerenti  alle  procedure  di
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e  alla
gestione del contenzioso, nonche' alle  procedure  di  controllo,  di
liquidazione e di pagamento delle  fatture,  gli  enti  del  servizio
sanitario  della  regione  Calabria,  a  partire  dalle  informazioni
contabili  aziendali  e  da  quelle  depositate  nel  Nuovo   sistema
informativo sanitario, oltre  che  dalle  risultanze  della  predetta
circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il
bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i  bilanci
aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro  il  31  dicembre
2024.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  che,
per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo
1, comma 495, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  non  essendo
soddisfatti i criteri  previsti  dal  medesimo  comma  495,  possono,
esclusivamente  con  risorse   del   bilancio   autonomo   regionale,
nell'ambito delle risorse previste a  legislazione  vigente  e  senza
gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere
un  contributo  una  tantum  alle  strutture   private   accreditate,
regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale  sottoscritto
tra  le  parti  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies   del   decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  al  fine  di  ristorare  le
predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti  a  seguito  di
eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno  2021
in  funzione  dell'andamento   dell'emergenza   da   COVID-19.   Tale
contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a
seguito  di  apposita  rendicontazione  da  parte   delle   strutture
interessate, incrementato della remunerazione relativa  all'attivita'
assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per  cento  del  budget
assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno
2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di  attivita'
assistenziale superiore  al  90  per  cento,  non  si  da'  luogo  al
contributo  e  il   riconoscimento   e'   commisurato   all'effettiva
produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
  3. Al fine di garantire  la  continuita'  nello  svolgimento  delle
proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma  12,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a  statuto  ordinario,
che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al  netto
del debito autorizzato e  non  contratto,  superiore  a  euro  1.500,
possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021,  al  netto  delle
quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari  di  ripiano
del disavanzo, in quote costanti  nei  nove  esercizi  successivi,  a
decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione
consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale  disavanzo  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  2023-2025,  o  a  una  successiva
legge regionale di variazione di tale bilancio di  previsione,  e  ai
bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte  integrante.  In
caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno  il  regime  di
ripiano pluriennale del disavanzo  di  cui  al  presente  comma.  Con
periodicita' almeno semestrale il presidente della  giunta  regionale
trasmette  al  consiglio  una  relazione  riguardante  lo  stato   di
attuazione del piano di rientro.))
                            ((Art. 12 ter
 
Ulteriore  disposizione  per  la  tempestiva  attuazione  del   Piano
                  nazionale di ripresa e resilienza
 
  1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n.
338, e' abrogato.))
Capo IV
Disposizioni finali

                               Art. 13
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1.   Dall'attuazione   del   presente   decreto((,   ad   eccezione
dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies  e  3-novies,))  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
delle disposizioni con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.  ((Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.))
                            ((Art. 13 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.))
                               Art. 14
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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