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legge, 26/7/2023
L. 26 luglio 2023, n. 95, di conv., con mod. del d.l. 29/05/2023, n. 57, recante misure urgenti pergli enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del PNRR e per il settore energetico.
(GU n.174 del 27-7-2023)
legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

LEGGE 26 luglio 2023, n. 95

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29  maggio
2023, n. 57,  recante  misure  urgenti  per  gli  enti  territoriali,
nonche' per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e per il settore energetico. (23G00105)
(GU n.174 del 27-7-2023)
  Vigente al: 28-7-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 
  la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante  misure  urgenti
per gli  enti  territoriali,  nonche'  per  garantire  la  tempestiva
attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e  per  il
settore energetico, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023,  n.  79,  recante
disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e  delle  imprese  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
termini legislativi,  e'  abrogato.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla  base  del  medesimo  articolo  1  del
decreto-legge n. 79 del 2023.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 26 luglio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57

Testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 124 del 29  maggio  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Misure  urgenti  per  il  settore
energetico.». (23A04324)
(GU n.174 del 27-7-2023)
  Vigente al: 27-7-2023  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video  tra  i
segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
   
                               Art. 2
 
   
                               Art. 3
 
Integrazioni della disciplina in materia di  realizzazione  di  nuova
                    capacita' di rigassificazione
 
  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono  proporre
nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91,  come  modificato  dal  comma  3  ((del  presente
articolo)), ai Commissari straordinari di Governo  gia'  nominati  ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo ((5 del decreto-legge  n.  50
del 2022)).
  2. A ((decorrere)) dalla data di entrata in vi  gore  del  presente
decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per  l'esercizio,
an  che  a  seguito  di   ricollocazione,   delle   opere   e   delle
infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  n.
50 del 2022 e' rilasciata dal Commissario  straordinario  di  Governo
competente a seguito di  un  procedimento  unico,  comprensivo  delle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della  durata  massima  di
duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
  3.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Per  la
realizzazione» sono inserite le seguenti:  «ovvero  per  l'esercizio,
anche a seguito di ricollocazione,»;
    b) al comma 5, le parole: «interessati alla  realizzazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «interessati,  anche   a   seguito   di
ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole:
«ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;
  ((b-bis) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  «11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente,
attraverso la  propria  struttura,  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;))
    c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si  applicano  alle  istanze
presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi
comprese  quelle   aventi   a   oggetto   la   realizzazione   ovvero
l'esercizio((, a seguito di ricollocazione,))  delle  opere  e  delle
infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte  a  un  commissario
diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;
    d) dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
  «14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per  consentire  il
collegamento delle unita' galleggianti di cui al comma  1  alla  rete
nazionale sono mantenute in loco, a  cura  e  spese  del  proponente,
anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita' galleggianti
medesime.»
  4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente:
  «3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della
capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita'  galleggianti
di stoccaggio e rigassificazione;».
                           ((Art. 3 - bis
 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
           prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
 
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti  domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della  spesa
per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  sulla  base
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui
all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  sono
rideterminate dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto  stabilito  dalla  medesima
Autorita' in attuazione dell'articolo 1,  comma  18,  della  medesima
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per
l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  30   marzo   2023,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro  per  l'anno
2023, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023,  gli  effetti
degli aumenti dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,  l'ARERA
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di  sistema
per il settore del gas. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,
valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
del comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,
determinati in 285 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili  nel  bilancio  della  Cassa  per  i
servizi  energetici  e  ambientali  per  l'anno  2023  derivanti   da
stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.
  4. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre  2023,  sono  assoggettate  all'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di
cui al primo periodo  siano  contabilizzate  sulla  base  di  consumi
stimati, l'aliquota IVA  del  5  per  cento  si  applica  anche  alla
differenza tra gli importi stimati e gli  importi  ricalcolati  sulla
base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi
di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma, valutati in  473,87  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede ai sensi del comma 6.
  5. La disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  parte
della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31  luglio
2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas.))
                           ((Art. 3 - ter
 
Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati  da
                          biogas e biomassa
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «8. Entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede  a
definire prezzi minimi  garantiti,  ovvero  integrazioni  dei  ricavi
conseguenti  alla  partecipazione  al  mercato  elettrico,   per   la
produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in  esercizio
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  che
beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027  ovvero
che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per  aderire
al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti  criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono
corrisposti a copertura  dei  costi  di  funzionamento,  al  fine  di
assicurare  la  prosecuzione  dell'esercizio   e   il   funzionamento
efficiente dell'impianto; b) i prezzi  minimi  garantiti,  ovvero  le
integrazioni dei ricavi, sono  differenziati  in  base  alla  potenza
dell'impianto;  c)  gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di   cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199;  d)
il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni  dei
ricavi, e' aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di  costo
delle materie prime e della necessita' di promuovere  la  progressiva
efficienza dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di  evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza  di
incentivi all'utilizzo energetico delle stesse».))
                          ((Art. 3 - quater
 
Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  in  materia
              di coltivazione delle risorse geotermiche
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.  22,
dopo il comma 3.bis.1 e' inserito il seguente:
  «3-bis.2. I soggetti  titolari  di  permessi  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni  dall'inizio  dei
lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in  termini  di  ore
annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta  della
concessione   possono   presentare   contestualmente    istanza    di
potenziamento con una variazione del  programma  dei  lavori  e  agli
stessi non  si  applica  il  limite  di  5  MW  di  potenza  nominale
installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1,  nonche'  il  limite  di
40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui  al
medesimo comma 3-bis.1».))
                        ((Art. 3 - quinquies
 
Misure urgenti per incrementare la produzione  di  biometano  nonche'
  l'impiego di prodotti energetici alternativi.
  1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
  «a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di
parziale o completa riconversione alla  produzione  di  biometano  di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,  gas
di discarica o gas residuati dai processi di depurazione»;
  2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
  «a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su
impianti  per  la  produzione  di  biometano  in  esercizio  che  non
comportino un incremento dell'area gia' oggetto di autorizzazione,  a
prescindere dalla quantita' risultante di biometano immesso in rete a
seguito  degli  interventi  medesimi,  nel  rispetto  delle  seguenti
condizioni:
  1)  nel  caso  di  impianti  collegati  alla  rete,   vi   sia   la
disponibilita' del gestore di rete a immettere  i  volumi  aggiuntivi
derivanti dalla realizzazione degli interventi;
  2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di
matrici gia' autorizzate;
  3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita'
produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
  4)  l'eventuale  aumento  delle  aree  dedicate   alla   digestione
anaerobica  non  sia  superiore  al  50  per  cento  di  quelle  gia'
autorizzate»;
  3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera  a)  e  a-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle  lettere  a),  a-bis)  e
a-ter);»;
  b) il comma 1-bis e' abrogato.
  2.  Il  trattamento  specifico  sul  gasolio  commerciale  di   cui
all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste  per  il
gasolio  nella  tabella  A  allegata  al  medesimo  testo  unico   si
applicano, nel rispetto  delle  norme  prescritte,  anche  ai  gasoli
paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati,  tal
quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.))
                          ((Art. 3 - sexies
 
Disposizioni in  materia  di  infrastrutture  strategiche  in  ambito
                             energetico
 
  1.  Per  il  perseguimento  di   finalita'   di   sicurezza   degli
approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture
strategiche le infrastrutture lineari energetiche  appartenenti  alla
rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nonche'  gli  oleodotti
facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione
ovvero   il   cui   efficientamento   siano   volti   ad   assicurare
l'approvvigionamento e il trasporto  lungo  la  direttrice  nazionale
Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici  europei
mediante  opere  rientranti  nell'elenco  dell'Unione   europea   dei
progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE)  n.  347/2013
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  aprile  2013.  Le
infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti  e  indifferibili  ai  sensi  delle
normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque ti tolo interessate
nelle  procedure  autorizzative  per  la  realizzazione  ovvero   per
l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di  cui  al  primo
periodo attribuiscono ad esse priorita' e urgenza  nel  quadro  degli
adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
  2.  Per  la  realizzazione  ovvero  per   l'efficientamento   delle
infrastrutture strategiche di cui  al  comma  1,  primo  periodo,  le
proroghe, per  casi  di  forza  maggiore  o  per  altre  giustificate
ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13,  commi  3  e  4,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropria zione per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  possono  essere
disposte, anche d'ufficio,  prima  della  scadenza  del  termine  per
l'emanazione del decreto di esproprio  e  per  un  periodo  di  tempo
complessivo non superiore a otto anni.
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di  opere
di minore entita'» sono inserite le seguenti:  «e  nei  casi  di  cui
all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;
  b) all'articolo 52-quinquies,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente:
  «2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  9-bis,
ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari  energetiche
di cui al comma 2 del presente  articolo,  l'autorita'  espropriante,
nei casi in cui l'avvio  dei  lavori  rivesta  carattere  di  urgenza
ovvero qualora  sussistano  particolari  ragioni  di  natura  tecnica
ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o  in  parte,  al  soggetto
proponente l'esercizio dei  poteri  espropriativi,  determinando  con
chiarezza l'ambito della  delega  nell'atto  di  affidamento,  i  cui
estremi devono essere specificati in ogni atto  del  procedimento  di
espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati  i  poteri
espropriativi possono avvalersi delle societa' controllate nonche' di
societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie».))
                         ((Art. 3 - septies
 
Attivita' di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e
                        dalle imprese sociali
 
  1. All'articolo 5, comma  1,  lettera  e),  del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  le
parole:  «nonche'  alla  tutela  degli  animali  e  prevenzione   del
randagismo, ai sensi  della  legge  14  agosto  1991,  n.  281»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «alla  tutela  degli  animali  e   alla
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto  1991,  n.
281, nonche' alla produzione, all'accumulo  e  alla  condivisione  di
energia da fonti rinnovabili a fini  di  autoconsumo,  ai  sensi  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di  energia
da fonti rinnovabili a fini di  autoconsumo,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199».))
                          ((Art. 3 - octies
 
Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da  fonti
                             rinnovabili
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle
tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1  al
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  luglio  2019
sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte
del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei
prezzi al  consumo  per  l'intera  collettivita',  per  tenere  conto
dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019  e  il  mese  di
pubblicazione del  bando  della  relativa  procedura.  All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».))
                               Art. 4
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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