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DECRETO-LEGGE, 29/9/2023
D.l. 29/09/2023, n. 132, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(GU n.228 del 29-9-2023)
DECRETO-LEGGE
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di proroga  di  termini  normativi  e
versamenti fiscali. (23G00142)
(GU n.228 del 29-9-2023)
  Vigente al: 30-9-2023  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
  Visto  il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»;
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)»;
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»;
  Visto l'articolo 31, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51,  recante  «Misure  urgenti  per  contrastare  gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
  Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'  delega  al  Governo
per il coordinamento normativo»;
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»;
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi»;
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2023,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   46,   recante
«Disposizioni  urgenti  di  protezione  temporanea  per  le   persone
provenienti dall'Ucraina»;
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2023,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   luglio   2023,   n.   87,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale»;
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali»;
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025»;
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini legislativi, di  consentire  la
rimessione in termini per il versamento di tributi e  contributi  dei
soggetti aventi  residenza,  sede  legale  o  operativa,  nei  Comuni
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito
il territorio della Regione Lombardia per i quali e' stato dichiarato
lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del  28
agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del
fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i  lavoratori  dipendenti
cosiddetti «fragili», nonche' al fine di garantire la  continuita'  e
l'efficacia  dell'azione   amministrativa   in   materia   sanitaria,
universitaria,  di   istruzione,   di   giustizia   militare   e   di
organizzazione amministrativa;
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prorogare  i
termini per assicurare il soccorso e  l'assistenza  alla  popolazione
Ucraina, nonche' di prorogare lo stato di  emergenza  per  intervento
all'estero in conseguenza degli accadimenti in  atto  nel  territorio
dell'Ucraina;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
consentire agli uffici competenti di gestire in modo  ottimale  tutte
le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale  introdotte  con
la legge di bilancio per il 2023;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
          Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto
                      della casa di abitazione
 
  1. Il termine di cui all'articolo 64,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' differito al
31 dicembre 2023.
                               Art. 2
 
         Rideterminazione del valore delle cripto-attivita'
 
  1. All'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  10  maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 87, le parole: «al 30 settembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «al 15 novembre 2023».
                               Art. 3
 
           Rimessione in termini concernente il versamento
                       di tributi e contributi
 
  1.  I  versamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria,  in
scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio  2023,  dovuti  dai  soggetti
che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede
legale o la sede operativa nei Comuni interessati  dagli  eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione
Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  del
28 agosto  2023,  si  considerano  tempestivi  se  effettuati,  senza
l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro  il
31 ottobre 2023.
  2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione  delle  somme  che,
nelle  more,  siano  state  versate  in   adempimento   del   dovuto,
eventualmente per effetto di versamento tardivo con  applicazione  di
sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.
                               Art. 4
 
                   Assegnazione agevolata ai soci
 
  1. All'articolo 1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  100,  le  parole:  «30  settembre  2023»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
    b) al comma 105, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a
104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30  novembre  2023,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
                               Art. 5
 
                   Fondo indennizzi risparmiatori
 
  1. Il  termine  di  decadenza  per  la  comunicazione  in  caso  di
variazione del codice IBAN tramite il portale  del  Fondo  indennizzo
risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis,  del  decreto-legge
10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87, e' differito al 15 ottobre 2023.
                               Art. 6
 
                     Proroga termini finanziari
 
  1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative  di
cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
con i principi della legge 9 agosto  2023,  n.  111,  in  materia  di
concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi  di  cui  al
predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014,  relativi
al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
                               Art. 7
 
Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di
  credito d'imposta,  in  favore  delle  imprese  per  l'acquisto  di
  energia elettrica e gas naturale
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
  3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui  all'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e  di  cui
all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
dovessero emergere minori esigenze finanziarie  rispetto  alla  spesa
autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono
destinate, per l'anno  2023,  al  rifinanziamento  di  interventi  in
favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di  cui
all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023,  n.
100,  al  fine  di  attribuire  misure  di  sostegno   alle   imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni
Emilia, Toscana  e  Marche.  L'integrazione  di  risorse  di  cui  al
presente comma puo' avvenire anche  mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.
                               Art. 8
 
           Proroga del termine in materia di lavoro agile
                      per i lavoratori fragili
 
  1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
finalita' di cui al primo periodo, il personale docente  del  sistema
nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalita'  agile
e'  adibito  ad  attivita'  di  supporto  all'attuazione  del   Piano
triennale dell'offerta formativa.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  euro  1.674.243  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 607,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234.
                               Art. 9
 
               Proroga di termini in materia sanitaria
 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1°
dicembre 2023».
                               Art. 10
 
            Proroga di termini in materia di universita'
                           e di istruzione
 
  1. Al fine di assicurare  il  regolare  ed  efficiente  svolgimento
delle attivita' relative al  sesto  quadrimestre,  nell'ambito  della
tornata   dell'Abilitazione    scientifica    nazionale    2021-2023,
all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le  parole:  «7  ottobre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «7 dicembre 2023».
  2. Fino al 31 dicembre  2023,  e'  autorizzata  la  spesa  di  55,6
milioni di euro al fine di consentire  il  tempestivo  pagamento  dei
contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   utilizzo   delle   risorse
disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b),  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
                               Art. 11
 
Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei
  membri togati del Consiglio della magistratura militare
  1. Il  termine  previsto  dall'articolo  14  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per  il  rinnovo
dei  componenti  del  Consiglio  della  magistratura   militare,   e'
prorogato al 31 gennaio 2024.
                               Art. 12
 
Proroga  del  termine  in   materia   di   rappresentativita'   delle
  Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
  1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui  all'articolo
13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e'  prorogato  al  31
gennaio 2024.
                               Art. 13
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prosecuzione  delle  attivita'
              emergenziali connesse alla crisi ucraina
 
  1. Per l'anno 2023, il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato a garantire la prosecuzione  delle  forme  di  assistenza
coordinate dai presidenti delle regioni  in  qualita'  di  commissari
delegati e dai presidenti delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  872  del  4  marzo  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e  delle
ulteriori attivita' emergenziali connesse  alla  crisi  ucraina,  nel
limite  di  spesa  di  36  milioni   di   euro,   da   erogare   alle
amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita'.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  36  milioni  euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
                               Art. 14
 
Proroga di termini in materia di riorganizzazione del  Ministero  del
  lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.
112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con  le  modalita'
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».
  2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma  2,
primo  periodo,  del  decreto-legge  del  22  aprile  2023,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'
prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.
                               Art. 15
 
Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi
                   imprese in stato di insolvenza
 
  1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma  4-septies,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' prorogato fino
ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui  risulti  pendente
un contenzioso giurisdizionale avente  a  oggetto  la  validita',  in
tutto o  in  parte,  della  cessione  dei  complessi  aziendali,  con
provvedimento del  Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,
adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  4,   comma   4-ter   del   predetto
decreto-legge n. 347 del 2003.
                               Art. 16
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 17
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 settembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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