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decreto legge, 9/10/2023
L.9 ottobre 2023, n. 137, di conv. con mod., del d.l. 10/08/2023n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura.
(GU n.236 del 9-10-2023)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10  agosto
2023, n. 105, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  processo
penale, di processo civile, di contrasto agli  incendi  boschivi,  di
recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche'  in
materia  di   personale   della   magistratura   e   della   pubblica
amministrazione. (23G00149)
(GU n.236 del 9-10-2023)
  Vigente al: 10-10-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n.  105,  recante  disposizioni
urgenti in  materia  di  processo  penale,  di  processo  civile,  di
contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze,
di salute e  di  cultura,  nonche'  in  materia  di  personale  della
magistratura e della pubblica amministrazione, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 9 ottobre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105

Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 186 del 10  agosto  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione  9  ottobre  2023,  n.  137  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di processo penale, di processo  civile,  di  contrasto  agli
incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di
cultura, nonche' in materia di personale della magistratura  e  della
pubblica amministrazione.». (23A05601)
(GU n.236 del 9-10-2023)
  Vigente al: 9-10-2023  

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

 
Avvertenza:
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
             Disposizioni in materia di intercettazioni
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203,  si  applicano  anche  nei  procedimenti  per  i
delitti,   consumati   o    tentati,    previsti    dagli    articoli
452-quaterdeciese  630  del  codice  penale,  ovvero   commessi   con
finalita' di  terrorismo  o  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo 416-bis del  codice  penale  o  al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  ((2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del  codice
di  procedura  penale,  la  parola:  «indica»  e'  sostituita   dalle
seguenti:  «espone  con  autonoma  valutazione»  e  dopo  la  parola:
«necessaria» sono inserite le seguenti: «, in concreto,».
  2-ter.  All'articolo  268  del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Nel  verbale  e'
trascritto,  anche  sommariamente,  soltanto   il   contenuto   delle
comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche  a
favore  della  persona  sottoposta  ad  indagine.  Il  contenuto  non
rilevante  ai  fini  delle  indagini  non   e'   trascritto   neppure
sommariamente e nessuna menzione ne viene  riportata  nei  verbali  e
nelle annotazioni della polizia giudiziaria,  nei  quali  e'  apposta
l'espressa dicitura: "La  conversazione  omessa  non  e'  utile  alle
indagini"»;
  b)  al  comma  2-bis,  le  parole:  «affinche'  nei  verbali»  sono
sostituite dalle seguenti: «affinche'  i  verbali  siano  redatti  in
conformita' a quanto previsto dal  comma  2  e  negli  stessi»  e  le
parole:  «dati  personali  definiti  sensibili  dalla   legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «fatti e circostanze afferenti  alla  vita
privata degli interlocutori».
  2-quater. All'articolo  270,  comma  1,  del  codice  di  procedura
penale, le parole: «e dei reati di cui  all'articolo  266,  comma  1»
sono soppresse.
  2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai
procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.))
                               Art. 2
 
Istituzione  delle  infrastrutture  digitali  centralizzate  per   le
  intercettazioni ((nonche' modifica alla disciplina  in  materia  di
  registrazione delle spese per intercettazioni)).
 
  1. Al fine di assicurare i  piu'  elevati  e  uniformi  livelli  di
sicurezza,  aggiornamento  tecnologico,  efficienza,  economicita'  e
capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi  funzionali
alle attivita' di intercettazione eseguite  da  ciascun  ufficio  del
pubblico ministero, sono istituite apposite  infrastrutture  digitali
interdistrettuali.
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono  definiti
i requisiti tecnici essenziali al  fine  di  assicurare  la  migliore
capacita'  tecnologica,  il  piu'  elevato  livello  di  sicurezza  e
l'interoperabilita' dei sistemi.
  3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da  adottare
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la  gestione
dei  dati,  ((che  assicurino))  l'autenticita',  l'integrita'  e  la
riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al  conferimento  e
ai  sistemi  di  ripristino,  ed  e'  disciplinato  il   collegamento
telematico tra le infrastrutture di cui al comma  1  e  i  luoghi  di
ascolto presso le procure della  Repubblica,  garantendo  il  massimo
livello di sicurezza e riservatezza.
  4.  I   requisiti   tecnici   delle   infrastrutture   garantiscono
((l'autonomia del procuratore della Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni))  di  direzione,  organizzazione   e   sorveglianza   sulle
attivita' di intercettazione  e  sui  relativi  dati,  nonche'  sugli
accessi  e  sulle  operazioni  compiute  sui   dati   stessi.   Fermi
((restando)) il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e
sicurezza  dei  dati,   il   Ministero   della   giustizia   assicura
l'allestimento e la manutenzione delle  infrastrutture  nel  rispetto
delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione  dell'accesso
ai dati in chiaro.
  5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro  il  1°marzo  2024,  e'  disposta   l'attivazione   presso   le
infrastrutture di cui al comma  1,  previo  accertamento  della  loro
piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269,
comma 1, del codice di procedura penale e  89-bis  delle  ((norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)).
  6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma  5,
((sono autorizzati)) la migrazione dei  dati  dalle  singole  procure
della Repubblica e il  conferimento  dei  nuovi  dati.  I  tempi,  le
modalita'  e  i  requisiti  di  sicurezza  della  migrazione  e   del
conferimento sono definiti con decreto del Ministro della  giustizia.
Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i  sistemi
informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori  della
Repubblica.
  7. Le  attivita'  di  cui  all'articolo  89-bis  delle  ((norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,))  sono
effettuate presso la procura della  Repubblica  che  ha  disposto  le
operazioni di intercettazione.
  8. Le intercettazioni  relative  ai  procedimenti  penali  iscritti
successivamente alla  data  del  28  febbraio  2025  sono  effettuate
mediante ((le infrastrutture digitali di cui)) al comma 1.
  9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati  sentiti  il
Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la  protezione
dei  dati  personali  e  il   Comitato   interministeriale   per   la
cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso  entro  venti  giorni
dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il  provvedimento
puo' essere comunque adottato.
  ((9-bis. Dopo il comma 3  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle
spese relative alle operazioni di intercettazione  e'  specificamente
annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280».))
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno  2023  e  di
((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2024 e  2025,  per  la
realizzazione delle infrastrutture informatiche e  di  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  per   la   gestione,   la
manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica  dedicata,  cui  si
provvede:
    a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024  e  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
    b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                          
((Art. 2 - bis
 
            Disposizioni urgenti in materia di contrasto
         della criminalita' informatica e di cybersicurezza
 
  1. Per la medesima finalita', di cui all'articolo 2, comma  1,  del
presente decreto, di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli  di
sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicita'  dei
sistemi informativi, nonche' a fini di contrasto  della  criminalita'
informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17  del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109, e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo  restando
quanto previsto dal  comma  4,  l'Agenzia  trasmette  al  procuratore
nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  i  dati,  le  notizie  e  le
informazioni  rilevanti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   cui
all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
  «n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al  primo  periodo  della
lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e  al  supporto
per il contenimento e il  ripristino  dell'operativita'  dei  sistemi
compromessi, con la collaborazione dei soggetti  pubblici  o  privati
che hanno  subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o  attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui  al  primo  periodo  e'
valutata  ai   fini   dell'applicazione   delle   sanzioni   previste
dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge  perimetro,  per  i
soggetti  di  cui  all'articolo  1,   comma   2-bis,   del   medesimo
decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e
i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo  40,  comma  3,
alinea, del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259;  restano  esclusi  gli
organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla
repressione dei reati, alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4,  6
e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».
  3. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 54-ter, comma  1,  le  parole:  «nell'articolo  51,
commi 3-bis e  3-quater,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «negli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;
  b) all'articolo 371-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:
«4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  esercita
le funzioni di impulso di cui  al  comma  2  anche  in  relazione  ai
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma,
635-ter e 635-quinquies del codice penale  nonche',  quando  i  fatti
sono commessi  in  danno  di  un  sistema  informatico  o  telematico
utilizzato dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  da  impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione  ai
procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli   articoli   617-quater,
617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si  applicano  altresi'
le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo»;
  c) all'articolo 724, comma 9, le parole:  «all'articolo  51,  commi
3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  51,
commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;
  d) all'articolo 727, comma 8, le parole:  «all'articolo  51,  commi
3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51,
commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».
  4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
  1) alla lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero si  introducono  all'interno  di  un  sistema  informatico  o
telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono  su  un  sistema  informatico  o  telematico  ovvero  su
informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita',
anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche
attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono
il controllo o comunque si avvalgono  dell'altrui  dominio  e  spazio
informatico comunque denominato o compiono  attivita'  prodromiche  o
strumentali»;
  2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
  «b-ter)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  dell'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche  operazioni  di
polizia finalizzate al contrasto dei reati  informatici  commessi  ai
danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate  dalla
normativa nazionale e internazionale e, comunque,  al  solo  fine  di
acquisire elementi di prova, anche per interposta  persona,  compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno
di un sistema informatico  o  telematico,  danneggiano,  deteriorano,
cancellano,  alterano  o  comunque   intervengono   su   un   sistema
informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi  in
esso contenuti, attivano identita', anche digitali,  domini  e  spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il  trattamento  di
dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o  comunque  si
avvalgono  dell'altrui  dominio   e   spazio   informatico   comunque
denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali»;
  b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «nonche', nei casi di cui agli articoli  51,  commi  3-bis  e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale,  al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
  c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51,  comma
3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis
e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis».
  5. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51,  commi  3-bis  e  3-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli  51,  commi  3-bis  e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».
  6.  All'articolo  4,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 21 giugno 2017, n.  108,  le  parole:  «all'articolo  51,
commi 3-bis  e  3-quater,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».))

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

                               Art. 3
 
             Modifiche in materia di procedimenti civili
                davanti al tribunale per i minorenni
 
  1. Sino  al  ((30  aprile  2024)),  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 473-bis.1,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi
ad  oggetto  la   responsabilita'   genitoriale   il   giudice,   con
provvedimento  motivato,  puo'  delegare  ad  un   giudice   onorario
specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti  e  l'ascolto
del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento  e  le
circostanze oggetto dell'atto. Il  giudice  onorario  cui  sia  stato
delegato  l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento   di   attivita'
istruttoria  ((fa  parte  del  collegio))  chiamato  a  decidere  sul
procedimento  o  ad  adottare  provvedimenti  temporanei.  La   prima
udienza, l'udienza di  rimessione  della  causa  in  decisione  e  le
udienze all'esito delle quali sono assunti  provvedimenti  temporanei
sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA
 E DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA

                               Art. 4
 
           Disposizioni in materia di corsi di formazione
                  per il personale di magistratura
 
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 26-bis:
        1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono
aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;
        2) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «((5.  Possono))
concorrere   all'attribuzione    degli    incarichi    direttivi    e
semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia  di  primo  che  di
secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso
di formazione in data risalente a non piu' di cinque anni  prima  del
termine finale per la presentazione della domanda indicato nel  bando
di  concorso.  Sono  esonerati  dalla  partecipazione  al  corso   di
formazione i magistrati che  nel  medesimo  lasso  di  tempo  abbiano
svolto  funzioni  direttive  o  semidirettive,  anche  solo  per  una
porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della
magistratura  abbia  espresso  nei  loro  confronti  una  valutazione
negativa circa la conferma nelle funzioni.»;
      b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le  parole
«degli  incarichi  direttivi»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «e
semidirettivi».
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  alle
procedure per il conferimento di incarichi direttivi e  semidirettivi
bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.))
                               Art. 5
 
Disciplina transitoria per il  conferimento  di  incarichi  superiori
  dirigenziali dei ((ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto
  penale minorile))
 
  1. In deroga a quanto  previsto  ((dall'articolo  3  del))  decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai  dirigenti  penitenziari  del
ruolo di istituto penitenziario in possesso  dell'anzianita'  di  cui
all'articolo 7 dello stesso  decreto  legislativo  n.  63  del  2006,
prevista per  il  conferimento  degli  incarichi  superiori,  possono
essere conferiti gli incarichi  superiori  relativi  ai  ruoli  della
dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna  e  di  istituto
penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.
  2. Fino alla data indicata al comma 1,  ai  dirigenti  penitenziari
assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di  istituto  penale
minorile, non in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo n. 63 del 2006, puo' essere conferito  l'incarico
di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di  incarico
superiore.
  ((2-bis. Il  comma  1-bis  dell'articolo  3  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, e' abrogato.))
                          
((Art. 5 - bis
 
     Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria
 
  1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006,
n. 63, sezione II Ruolo  dei  dirigenti  di  istituto  penitenziario,
colonna «Dotazione organica», la  cifra:  «45»  e'  sostituita  dalla
seguente: «70».
  2. In conseguenza di quanto  disposto  dal  comma  1  del  presente
articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformita'  a
quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo  15
febbraio 2006, n. 63, si provvede  all'adeguamento  della  tabella  C
allegata al decreto del Ministro della giustizia 22  settembre  2016,
concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei  posti  di  funzione
che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti
con incarico superiore nell'ambito  degli  uffici  centrali  e  degli
uffici   territoriali   dell'amministrazione   penitenziaria   e   la
definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto  decreto
legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici  di  livello
dirigenziale non generale, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1  e  2,  ai
fini della corresponsione dell'indennita'  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di  euro  62.502
annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.))

Capo IV
((DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITA' DELLE
PERSONE GIURIDICHE))

                               Art. 6
 
            Modifiche ((agli articoli 32-quater, 423-bis
                    e 423-ter)) del codice penale
 
  1.  All'articolo  423-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a) al primo comma, ((le parole:  «o  foreste»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia  urbano-rurale»  e))
le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;
      b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite  dalle
seguenti: «da due»;
      c) dopo il quarto comma, e'  inserito  il  seguente:  «La  pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla  meta'  quando
il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o
con  abuso  dei  poteri  o  con  violazione   dei   doveri   inerenti
all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito
della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».
  ((1-bis. All'articolo 423-ter, secondo  comma,  del  codice  penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «nonche'  l'interdizione
dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni  di  un  pubblico
servizio, per la durata di cinque anni».
  1-ter.  All'articolo  32-quater  del  codice  penale,  le   parole:
«423-bis, primo comma,» sono soppresse.))
                           ((Art. 6 - bis
 
                Modifica all'articolo 30 della legge
                      11 febbraio 1992, n. 157
 
  1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, e' inserita la seguente:
  «c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro  4.000
a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene  esemplari  di  orso
bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».))
                           ((Art. 6 - ter
 
Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle
disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito  con  l'ammenda  da  mille
euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
pena e' aumentata fino al doppio».
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli  articoli
316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;
  b) all'articolo 25-octies.1:
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  In  relazione
alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis  del  codice
penale, si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria  da  250  a  600
quote»;
  2) al comma 3, le parole: «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
  3) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
trasferimento fraudolento di valori».
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 240-bis, primo comma, le  parole:  «dagli  articoli
452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,
primo comma, 452-quaterdecies»;
  b)  all'articolo  452-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'inquinamento  e'  prodotto  in  un'area  naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'.  Nel  caso  in  cui   l'inquinamento   causi   deterioramento,
compromissione o distruzione di un  habitat  all'interno  di  un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo  paesaggistico,  ambientale,
storico,  artistico,  architettonico  o  archeologico,  la  pena   e'
aumentata da un terzo a due terzi»;
  c) all'articolo 452-quater, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:  «Quando  il  disastro  e'  prodotto  in  un'area  naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'».))

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE
E DELLE ALTRE
DIPENDENZE PATOLOGICHE

                               Art. 7
 
Destinazione ((della  quota  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
  reddito delle persone fisiche)) relativa alle scelte effettuate dai
  contribuenti  a  favore  dello  Stato  senza  l'indicazione   della
  tipologia di intervento
 
  1. La quota dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, di cui ((all'articolo 47  della))  legge  20  maggio
1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione  statale,  riferita  a
scelte  non  espresse  dai  contribuenti,  oggetto  di   ripartizione
nell'anno 2023, e' utilizzata prioritariamente per  il  finanziamento
di   interventi   straordinari    relativi    al    recupero    dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze  patologiche,  sulla  base
delle domande  presentate  dagli  interessati  entro  il  31  ottobre
2023((,)) e, per la parte  eventualmente  rimanente,  in  proporzione
alle scelte espresse.
  2.  Con  decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023,  sono
individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze  della
tipologia di interventi «recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dalle
altre dipendenze patologiche» e le  modalita'  di  istituzione  della
Commissione  valutativa  e   di   monitoraggio,   composta   da   tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,  uno  dei
quali con  funzioni  di  Presidente,  da  cinque  rappresentanti  del
Ministero dell'economia e delle finanze e((, da cinque rappresentanti
delle  amministrazioni  statali  competenti  per  materia  e  da  due
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano)). Con decreto del Presidente del Consiglio ((dei ministri)),
da adottarsi entro il 30 novembre 2023, e' individuata  la  quota  da
rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai  componenti
della Commissione di cui al  primo  periodo  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti  comunque
denominati.
                               Art. 8
 
Modifiche agli articoli 47e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in
  tema di destinazione ((della quota dell'otto per mille dell'imposta
  sul reddito delle persone fisiche))
 
  1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le  parole
«scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la  quota  a  diretta
gestione statale e' ripartita tra gli interventi di cui  all'articolo
48, secondo le finalita' stabilite annualmente con deliberazione  del
Consiglio dei ministri o, in  assenza,  in  proporzione  alle  scelte
espresse»;
      b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono
aggiunte le seguenti: «nonche'  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
dalle altre dipendenze patologiche».
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettera  a),  ((producono
effetti con riferimento)) alle risorse dell'otto per mille oggetto di
ripartizione  nell'anno  2023.  Dall'anno  2024  all'anno   2027   la
deliberazione del Consiglio dei ministri include tra  gli  interventi
tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero  dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti
per le  scelte  effettuate  dai  contribuenti  con  riferimento  alle
dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO,
AUTOSORVEGLIANZA E
MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

                               Art. 9
 
Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza
  e modifica  della  disciplina  del  monitoraggio  della  situazione
  epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a) l'articolo 10-ter e' abrogato;
      b) all'articolo 13, comma 1, le parole «((,10-ter, comma  2,))»
sono soppresse.
  2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24  marzo  2022,  n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
al secondo periodo, le parole: «e li  comunicano  quotidianamente  al
Ministero della salute e  all'Istituto  superiore  di  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute
e all'Istituto superiore di sanita' con  periodicita'  stabilita  con
provvedimento della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria
((del Ministero della salute))» e sono inseriti, in fine, i  seguenti
periodi: «Il Ministero  della  salute,  anche  sulla  base  dei  dati
ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta
fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al
contenimento e al contrasto della diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,
quanto previsto ((dall'articolo 32, primo  comma,))  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, relativamente al  potere  del  Ministro  della
salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
materia di igiene e sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.».

Capo VII
DISOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

                               Art. 10
 
       Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione
                     del Ministero della cultura
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  dello  Stato  nelle
seguenti aree funzionali:
        a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
        b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale,  degli
istituti e dei luoghi della cultura;
        c)   promozione    dello    spettacolo,    delle    attivita'
cinematografiche,  teatrali,  musicali,  di  danza,  circensi,  dello
spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni  cinematografiche,
audiovisive, radiotelevisive e multimediali;
        d)   promozione   delle   attivita'    culturali;    sostegno
all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,   accademie   e   altre
istituzioni di cultura;
        e) studio, ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
materie di competenza;
        f) promozione del libro e sviluppo dei servizi  bibliografici
e  bibliotecari  nazionali;  tutela  del  patrimonio   bibliografico;
gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;
        g)   tutela   del   patrimonio   archivistico;   gestione   e
valorizzazione degli archivi statali;
        h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
        i) promozione  delle  imprese  culturali  e  creative,  della
creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica
e partecipazione alla progettazione di opere destinate  ad  attivita'
culturali;
  ((i-bis)  vigilanza  sull'Istituto  per  il  credito   sportivo   e
culturale Spa, per quanto di competenza.))»;
      b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle  aree  funzionali  di
cui  all'articolo  53,  e  il  numero  delle  posizioni  di   livello
dirigenziale generale non puo'  essere  superiore  a  trentadue,  ivi
inclusi i capi dei dipartimenti.».
  2.Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei   regolamenti   di
organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023,  mediante  le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,
n. 204, ((continua ad applicarsi)) il regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.  169.
Gli incarichi dirigenziali generali e non generali  decadono  con  il
perfezionamento delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  funzioni  delle  strutture
preposte all'attuazione degli interventi  ((del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza))  di  cui  all'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge  24   febbraio   2023,   n.   13,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,))  nonche'  della
Soprintendenza speciale per il  PNRR,  di  cui  all'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3.Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura.
  4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 e'
abrogato.
  5.All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1°giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le
parole «15  settembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
dicembre 2023.
  ((5-bis. Al comma  2-bis  dell'articolo  14  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"I relativi incarichi possono  essere  conferiti,  con  procedure  di
selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di
una documentata  esperienza  di  elevato  livello  nella  gestione  e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e
luoghi della cultura o nella gestione di strutture,  enti,  organismi
pubblici e privati, nonche' a  esperti  di  riconosciuta  fama  nelle
materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o  in
materie attinenti alla gestione del patrimonio  culturale,  anche  in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  comunque  nei  limiti  delle
dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))"

Capo VIII
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 11
 
     Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione
 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  trattenere  in  servizio,
fino al 31 dicembre 2026, ((nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
previste  a  legislazione  vigente,))  i  dirigenti  generali,  anche
apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo  i
rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli  gia'  collocati  in
quiescenza, che siano attuatori  di  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Il comma 4-bis ((dell'articolo 1)) del decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, e' abrogato.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  o
confermati in data antecedente a quella  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto proseguono fino alla naturale  scadenza  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026.
  3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di  vertice  degli
uffici di diretta collaborazione  delle  autorita'  politiche.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  489,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  ((3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Gli enti locali»)).

Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

                               Art. 12
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
fatto salvo quanto previsto agli articoli  2((,  5-bis))  e  10,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 13
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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