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legge, 9/10/2023
L. 9 ottobre 2023, n. 136, con mod., del d.l. 10/08/2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di atività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
(GU n.236 del 9-10-2023)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10  agosto
2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti,  in
materia  di  attivita'  economiche  e  finanziarie   e   investimenti
strategici. (23G00148)
(GU n.236 del 9-10-2023)
  Vigente al: 10-10-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  recante  disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'  economiche  e
finanziarie e investimenti strategici, e' convertito in legge con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure  urgenti
in materia di finanziamento di investimenti di interesse  strategico,
e' abrogato. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 9 ottobre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Tajani,   il   Vicepresidente    ex
                                  articolo 8, comma 1, della legge 23
                                  agosto 1988, n. 400
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 186 del 10  agosto  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione  9  ottobre  2023,  n.  136  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  a
tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie
e investimenti strategici.». (23A05615)
(GU n.236 del 9-10-2023)
  Vigente al: 9-10-2023  
Capo I
MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
 
                              ((Art. 1
 
                   Disposizioni per la trasparenza
               dei prezzi praticati sui voli nazionali
 
  1. Gli articoli 2 e 3 della legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  si
applicano anche nel caso in cui l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, su istanza di ogni soggetto o  organizzazione  che  ne
abbia interesse, o anche  d'ufficio,  accerti  che  il  coordinamento
algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo
faciliti, attui  o  comunque  monitori  un'intesa  restrittiva  della
concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che  il  livello  dei
prezzi  fissati  attraverso  un  sistema  di  gestione   dei   ricavi
costituisce abuso di posizione dominante.
  2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato puo' tener conto della circostanza  che  le
condotte di cui al comma 1:
    a) sono praticate su  rotte  nazionali  di  collegamento  con  le
isole;
    b) sono praticate durante un periodo di picco di  domanda  legata
alla stagionalita' o  in  concomitanza  di  uno  stato  di  emergenza
nazionale;
    c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o  dei  servizi
accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore  alla
tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
  3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),  e'
vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle
tariffe basate su attivita' di profilazione web dell'utente  o  sulla
tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,
quando  esso  comporta  un  pregiudizio  al  comportamento  economico
dell'utente. Si applicano gli articoli da 18  a  27  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi'  ai
collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma  2,  lettera
a), in presenza di uno stato di emergenza  nazionale  ovvero  qualora
gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il  territorio  nazionale
siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati
da pubbliche autorita'.
  5.  Se  in  esito  a  un'indagine  conoscitiva  condotta  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato   riscontra
problemi concorrenziali  che  ostacolano  o  distorcono  il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori, essa puo' imporre alle imprese interessate, nel rispetto
dei  principi   dell'ordinamento   dell'Unione   europea   e   previa
consultazione del mercato, ogni misura strutturale o  comportamentale
necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della
concorrenza.  A  tal  fine,  sui  mercati  del  trasporto  aereo   di
passeggeri, l'Autorita' puo' considerare,  tra  l'altro,  i  seguenti
elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalita' di definizione
dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi  di  gestione  dei
ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e  per
i  consumatori   derivanti   dall'utilizzo   di   algoritmi   fondati
sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli  utenti;  d)
le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse  alla  stagionalita'
della  domanda;   e)   le   esigenze   di   territori   difficilmente
raggiungibili tramite  mezzi  di  trasporto  diversi  dall'aereo;  f)
l'esigenza  di  tutela  di  classi  particolarmente  vulnerabili   di
consumatori.  Nel  corso  dell'indagine   conoscitiva,   le   imprese
interessate possono presentare impegni  tali  da  far  venir  meno  i
problemi  concorrenziali  e  il   conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori. In tal caso,  l'Autorita',  valutata  l'idoneita'  degli
impegni e previa consultazione del mercato, puo' renderli obbligatori
per  le  imprese  con  il   provvedimento   che   chiude   l'indagine
conoscitiva.  L'Autorita'  esercita  i  poteri  di  indagine  di  cui
all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalita' di mora
di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990,  n.
287.
  6. In caso di inottemperanza alle misure di  cui  al  comma  5,  si
applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo  15,
commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  In  esito
all'indagine conoscitiva, l'Autorita' puo' altresi'  raccomandare  le
iniziative  legislative  o  regolamentari  opportune,  al   fine   di
migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
  7. All'articolo 13 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 14, le parole da: «, secondo modalita' da  definirsi»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «.  Al  fine
di esperire  le  procedure  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  di
assicurare la piu' ampia trasparenza e accessibilita'  ai  meccanismi
di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata
pubblicita', anche mediante pubblicazione nel proprio  sito  web,  ai
criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti  richiesti  per
il relativo accesso.»;
    b) al comma 15, dopo la parola: « comunicano  »  e'  inserita  la
seguente: « annualmente », dopo la parola: «  competitivita'  »  sono
aggiunte  le  seguenti:  «  nonche'   ai   fini   dell'attivita'   di
monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze » ed  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Qualora le Autorita' di cui al  primo
periodo ravvisino nell'ambito delle  proprie  attivita'  di  verifica
elementi distorsivi del rispetto delle condizioni  di  trasparenza  e
competitivita',   ne   danno   comunicazione   al   Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made
in Italy».
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
dopo le parole: «sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di
voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese,  tasse
e altri oneri aggiuntivi,» sono inserite le seguenti: «inevitabili  e
prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,».
  9. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica nel
proprio  sito  internet  istituzionale  un  documento,  costantemente
aggiornato anche alla luce del diritto  vigente,  sui  diritti  degli
utenti in relazione  alla  trasparenza  delle  condizioni  di  prezzo
praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle  compagnie
aeree e' contenuto, nella pagina web visualizzata  al  momento  della
prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
  10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle  competenze  e
dei  poteri  di  cui  ai  commi  da  1  a  6,  la   pianta   organica
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  e'  aumentata
in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e  di  due
unita' di ruolo della carriera  operativa.  Ai  relativi  oneri,  nel
limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per  l'anno
2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno
2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno
2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno
2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446  annui  a
decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede   mediante   corrispondente
incremento del contributo di  cui  all'articolo  10,  commi  7-ter  e
7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente
sufficiente a garantire la  copertura  integrale  dell'onere  per  le
assunzioni.))
                               Art. 2
 
     Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili
 
  1. Nel caso in cui siano imposti  oneri  di  servizio  pubblico  ai
sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.  1008/2008   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del   24   settembre   2008,
l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa
in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle  compagnie
aeree ove emerga il  rischio  che  le  dinamiche  tariffarie  possano
condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi
straordinari, nazionali o  locali.  Se  l'amministrazione  si  avvale
della facolta' di cui all'articolo  16,  paragrafo  9,  del  predetto
regolamento (CE) n.  1008/2008,  il  livello  massimo  tariffario  e'
altresi'  indicato  nel  bando  di  gara  quale  requisito  oggettivo
dell'offerta.
                               Art. 3
 
             Misure urgenti per far fronte alle carenze
               del sistema di trasporto taxi su gomma
 
  1.  Nelle  more  della  ricognizione  dei   dati   riguardanti   la
consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici
non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo
10-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge 11 febbraio  2019)),  n.
12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8,  comma  2,
secondo  periodo,  della  legge  15  gennaio  1992,  n.  21,  possono
rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive  per  l'esercizio
del servizio di taxi per  fronteggiare  lo  straordinario  incremento
della domanda legato a grandi eventi  o  ((a  eccezionali  flussi  di
presenze turistiche)). Le licenze di cui al  primo  periodo,  il  cui
numero e' determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno
carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore
a dodici mesi, prorogabili per un massimo di  ulteriori  dodici  mesi
per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla  ricognizione
dei dati di cui al primo periodo. ((L'ulteriore licenza  puo'  essere
rilasciata esclusivamente in favore dei  soggetti  gia'  titolari  di
licenza)) per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo
7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
    a) l'affidamento, anche a titolo oneroso,  a  terzi,  purche'  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge  n.  21  del
1992;
    b) la gestione in proprio, anche  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  10  della  medesima  legge  n.  21  del  1992((,   come
modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo.))
  2. Al fine di far fronte al consistente  e  strutturale  incremento
della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea,
nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i  comuni  capoluogo
di regione, i comuni capoluogo  sede  di  citta'  metropolitane  e  i
comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga  alla  procedura
di cui all'articolo 37, comma 2, lettera  m),  secondo  periodo,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge ((22 dicembre 2011, n. 214)), e ai  principi  di  cui  al
((numero 1) del medesimo  articolo  37,  comma  2,  lettera  m))),  a
incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore  al  20
per  cento  delle  licenze  gia'  rilasciate,  tramite  un   concorso
straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze  da
assegnare  ai  soggetti   in   possesso   dei   requisiti   stabiliti
dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario
di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il
rilascio della licenza, l'utilizzo di  veicoli  a  basso  livello  di
emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 ((g/km di CO2))
.
  3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza
e' fissato da ciascun comune  sulla  base  di  una  ricognizione  del
valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio  del  servizio
di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del  contributo  e
le modalita' di calcolo del medesimo, e' trasmesso  all'Autorita'  di
regolazione  dei  trasporti  per  un  preventivo  parere.   Trascorsi
quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorita' si
sia pronunciata o abbia  chiesto  ulteriori  elementi  istruttori  il
comune   puo'   comunque   procedere   all'indizione   del   concorso
straordinario. Il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  puo'  essere
interrotto  dall'Autorita'  per  una  sola  volta  per  esigenze   di
approfondimento istruttorio  e  decorre  nuovamente  dal  momento  di
ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio
o definitivo emesso oltre il  termine  di  legge  e'  privo  di  ogni
effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle  licenze  aggiuntive
confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono
destinati integralmente a compensare i soggetti titolari  di  licenza
per l'esercizio del servizio di taxi alla data di  pubblicazione  del
bando.
  4. Ai soggetti vincitori del ((concorso di cui ai commi 2 e 3))  e'
riconosciuto, fino al 31 dicembre  2024,  ai  fini  dell'acquisto  di
veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi  nelle  fasce  0-20,
21-60 e 61-135 ((g/km di CO2)) , da  adibire  al  servizio  taxi,  un
incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita'
((dai decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  attuativi))
dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al
31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma  4  per  l'acquisto  di
veicoli non inquinanti e' altresi' riconosciuto:
    a) ai titolari di  ((licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di
taxi)) che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
    b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
  6. ((L'incentivo di cui ai  commi  4  e  5  e'  riconosciuto))  nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».
  7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni  2023
e 2024, a valere  sulle  disponibilita'  delle  risorse  presenti  in
bilancio derivanti ((dai decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri attuativi)) dell'articolo  22  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, mediante la previsione di una  riserva  sino  al  limite
complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22  del  decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n.34, le  misure  di  cui  al  comma  5  possono  essere
prorogate sino al 31 dicembre 2026.
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata apposita intesa in sede di  Conferenza
unificata ai sensi ((dell'articolo 9,  comma  2)),  lettera  b),  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  l'individuazione  di
soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle
aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocita' commerciale ((dei
servizi di taxi)), nonche' per la realizzazione  di  aree  di  sosta,
supportate dall'installazione di colonnine di  ricarica  per  veicoli
elettrici, idonee a  garantire  un  ordinato  utilizzo  del  servizio
specialmente nelle zone ad intenso traffico di  passeggeri  quali  le
stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le  risorse
finanziare disponibili a legislazione vigente e gia' finalizzate agli
scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9.  Alla  legge  n.  21  del  1992  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. Al fine di  assicurare  per  il  servizio  di  taxi  il
tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del  servizio
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla  mobilita',  ai
titolari di ((licenze per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi))  e'
sempre consentito avvalersi di  sostituti  alla  guida  come  seconde
guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da  quelle  svolte  dai
titolari. I sostituti  alla  guida  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita'  in
conformita' alla vigente normativa. Si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
      5-ter. Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il  titolare  di
licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio  del
servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di  inizio
attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del ((testo
unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma
5-bis, almeno il  giorno  precedente  all'avvio  del  servizio  nella
turnazione integrativa.
      5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
    b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione
regionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  con   cadenza   almeno
mensile,».
  10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le lettere a) e c) sono soppresse.
                               Art. 4
 
                   Fondo a favore dei viaggiatori
         e degli operatori del settore turistico e ricettivo
 
  1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli  operatori  del  settore
turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa  degli
eventi eccezionali determinati dai roghi e  dagli  incendi  che,  nel
periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023,  hanno  colpito  il
territorio della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  del  turismo,  un
Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per  l'anno  2023,  da
destinare ai viaggiatori e agli operatori  del  settore  turistico  e
ricettivo, ((ivi inclusi)) le agenzie di viaggio e i  tour  operator,
le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e  balneari,
i parchi tematici, i ((parchi di divertimento)), gli agriturismi, gli
operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio  di
autobus con conducente, i locali da ballo, ((i porti  turistici  e  i
campeggi)), per l'erogazione di un contributo  a  totale  o  parziale
rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali,
quali  le  difficolta'  nel   raggiungimento   delle   ((destinazioni
turistiche  delle  isole)),  la   mancata   fruizione   dei   servizi
originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non  previsti  e  la
riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
  2. Con decreto  del  Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso,  le  procedure  di
erogazione,  le  modalita'   di   assegnazione   e   i   criteri   di
determinazione del rimborso nel limite della dotazione del  Fondo  di
cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo  e  di
revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
  3. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b),  e
108   del   Trattato   sul   funzionamento    dell'Unione    europea,
all'autorizzazione   della   Commissione   europea,    fatta    salva
l'applicazione delle condizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non
applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo
1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE

                               Art. 5
 
Credito ((d'imposta)) per la ricerca  e  lo  sviluppo  ((nel  settore
  della microelettronica)) e Comitato tecnico per la microelettronica
 
  1. Nelle more dell'attuazione della  riforma  fiscale,  nonche'  in
coerenza  con  gli  obiettivi  indicati  nella  comunicazione   della
Commissione  europea  (COM  2022)  45  final  dell'8  febbraio  2022,
concernente «Una normativa  sui  chip  per  l'Europa»,  alle  imprese
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti
in  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  relativi   al   settore   dei
semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti delle risorse  di  cui  al
comma 11,  un  incentivo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/ 2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  e  in   particolare   dell'articolo   25   del
((medesimo)) regolamento (UE) n. 651/2014, in  materia  di  «Aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo».
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato  sulla  base
dei costi ammissibili elencati nell'articolo  25,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi  agli
immobili, sostenuti dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  sino  al  31  dicembre  2027.  Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.  Non
si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
L'utilizzo  in  compensazione  del  credito  d'imposta  e'   comunque
subordinato al rilascio,  da  parte  del  soggetto  incaricato  della
revisione  legale  dei   conti,   della   certificazione   attestante
l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza  degli  stessi
alla documentazione contabile predisposta dall'impresa  beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge  alla  revisione
legale dei conti, la certificazione  e'  rilasciata  da  un  revisore
legale dei conti o  da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese
residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non  residenti  che  eseguono  le  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo ((relative al  settore  dei  semiconduttori))  nel  caso  di
contratti stipulati con imprese  residenti  o  localizzate  in  altri
Stati membri dell'Unione europea, negli  Stati  aderenti  all'accordo
sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati  compresi  nell'elenco
di cui al decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  220
del 19 settembre 1996.
  4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta ((di cui al  comma
1))  le  imprese  ((possono  richiedere))  la  certificazione   delle
attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a
5,  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
  5.  Il  credito  d'imposta  previsto  dal  presente   articolo   e'
alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati i criteri di assegnazione e le procedure  applicative  ai
fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo  scopo
di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso  il  modello  F24  telematico,  le  risorse  stanziate   a
copertura del credito d'imposta sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta
presso la Tesoreria dello Stato.
  7. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituito un Comitato tecnico permanente per  la  microelettronica((,
di seguito denominato «Comitato»)), composto da un rappresentante del
Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze ((e  da  un  rappresentante))
del Ministero dell'universita' e della ricerca.
  8. Il Comitato svolge  funzioni  di  coordinamento  e  monitoraggio
dell'attuazione   delle   politiche   pubbliche   nel   campo   della
microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori,  anche
al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made
in  Italy  eventuali  crisi  di   approvvigionamento.   Il   Comitato
predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del  Ministro
delle  imprese  e  del  made  in  Italy  un  Piano  nazionale   della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le  azioni  da
intraprendere e le fonti di finanziamento  disponibili,  nonche'  gli
obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio  di  cui  al  primo
periodo.
  9. Per l'analisi tecnica  necessaria  allo  svolgimento  delle  sue
funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design  dei
circuiti integrati ((a semiconduttore)) di cui all'articolo 1,  comma
404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Per  le   attivita'   di
segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative  del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
  10. Per  la  partecipazione  al  Comitato  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti  comunque
denominati.
  11. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e 130 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,
del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.
                           ((Art. 5 - bis
 
        Interventi urgenti a sostegno di attivita' economiche
                  strategiche per il made in Italy
 
  1. Al fine di  incentivare  e  sviluppare  le  potenzialita'  della
filiera nazionale foresta-legno e  di  favorire  il  riposizionamento
strategico delle  aziende  italiane  rispetto  alla  concorrenza  dei
mercati   esteri,    anche    potenziando    le    possibilita'    di
approvvigionamento della materia prima, all'articolo  149,  comma  1,
lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  le  parole:  «indicati
dall'articolo  142,  comma  1,  lettera  g)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».))
                               Art. 6
 
((Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca
  e  sviluppo  nell'ambito  del  partenariato  europeo  «Chips  Joint
  Undertaking»))
 
  1.  In  relazione  alle  accresciute  esigenze  di   partecipazione
dell'Italia al  finanziamento  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
nell'ambito  del  partenariato  europeo  «Chips  Joint  Undertaking»,
nell'ambito  della  strategia  di  cui   alla   comunicazione   della
Commissione Europea (COM 2022) 45  Final,  nonche'  per  lo  sviluppo
dell'infrastruttura  di  ricerca  ((per   le   nanostrutture   e   le
eterostrutture)) e per i materiali avanzati a semiconduttore:
    a) lo stanziamento  annuale  sulla  sezione  del  Fondo  per  gli
Investimenti nella ricerca scientifica e  tecnologica  (FIRST)((,  di
cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,)) destinato al  finanziamento  di  progetti  di  cooperazione
internazionale e' incrementato di 6  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028;
    b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di  3  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2024 al 2027.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2023, ((a 11  milioni))  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno
2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno  2023,  a  9
milioni di euro ((per ciascuno degli anni)) dal 2024 al 2027  e  a  4
milioni  di  euro  ((per  l'anno  2028)),   mediante   corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   23,   comma   1,   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere  sulle  somme  di  cui
all'articolo 1, comma 870, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.
  ((2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 218, dopo il comma 4-quinquies e' aggiunto il seguente: «4-sexies.
In caso di assunzione a tempo  indeterminato,  indipendentemente  dal
canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con  contratto
a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso  il  medesimo
Ente, con mansioni  del  medesimo  profilo  e  area  o  categoria  di
inquadramento,  concorrono  a  determinare  l'anzianita'   lavorativa
eventualmente richiesta  per  l'applicazione  di  specifici  istituti
contrattuali»)).
                               Art. 7
 
      Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche
 
  1. All'articolo 2, comma  1-ter,  del  ((decreto-legge  15  marzo))
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «In  ogni
caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno  ad  oggetto
attivi coperti  da  diritti  di  proprieta'  intellettuale  afferenti
all'intelligenza artificiale, ai  macchinari  per  la  produzione  di
semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di
stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di
produzione alimentare  e  riguardano  uno  o  piu'  soggetti  esterni
all'Unione europea, la disciplina del presente  articolo  si  applica
anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando  la  verifica
in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri
speciali. ».
  2. I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo  2  del  ((decreto-legge  15  marzo))   2012,   n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter
del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal  comma
1 ((del presente articolo.
  2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
e' abrogato)).
                               Art. 8
 
          Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
 
  1. All'articolo 5, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell'iniziativa agevolata»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero  entro  dieci  anni  se  trattasi  di
grandi  imprese,  individuate  ai   sensi   della   ((raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»)).
                               Art. 9
 
       Interventi in materia di opere di interesse strategico
 
  1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture   strettamente
necessari  alla  realizzazione   di   osservatori   astronomici   sul
territorio  nazionale,  nell'ambito   di   programmi   coordinati   e
finanziati dall'Agenzia spaziale  italiana  o  dall'Agenzia  spaziale
europea, sono considerati di rilevante  interesse  nazionale  per  lo
sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica.
  2. L'approvazione ((del progetto  delle  opere,  degli  impianti  e
delle infrastrutture di cui al comma 1))) equivale a dichiarazione di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  e  urgenza  dei  lavori.   Gli
interventi possono essere realizzati anche in deroga alla  disciplina
di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
                               Art. 10
 
               Misure urgenti nel settore della pesca
 
  1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione  della  specie
granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire  l'aggravamento  dei
danni inferti all'economia del settore  ittico  a  far  data  dal  1°
agosto 2023, e' autorizzata la spesa  di  2,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di  acquacoltura  e
della pesca che provvedono alla cattura  ed  allo  smaltimento  della
predetta  specie.  Alla  relativa  copertura  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  ((2. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  sono  individuati  le  aree  geografiche
colpite  dall'emergenza  della  diffusione  del   granchio   blu,   i
beneficiari del sostegno  previsto  dal  comma  1,  le  modalita'  di
presentazione delle domande per  accedere  al  predetto  sostegno,  i
costi  sostenuti  dai  consorzi  e  dalle  imprese  della   pesca   e
dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed  i  criteri  di  riparto
delle risorse di cui al comma 1.
  2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti  per  l'accesso
ai benefici di cui agli articoli 1 e 2  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine  di
sostenere l'attivita' produttiva dei  consorzi  e  delle  imprese  di
acquacoltura colpite dalla  crisi  determinata  dalla  proliferazione
della specie granchio blu, e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro  per  l'anno
2023 da assegnare alle suddette  imprese  per  il  riconoscimento  di
contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento,  dal
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  dalle
suddette imprese  anche  per  i  loro  dipendenti.  Con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle  predette
somme ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto  dal  primo
periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro
per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,  a
500.000 euro per l'anno 2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste)).
                           ((Art. 10 - bis
 
             Sanzioni in materia di riproduzione animale
 
  1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia
di riproduzione animale agli obblighi  e  ai  requisiti  stabiliti  a
carico degli operatori  dalle  disposizioni  adottate  in  attuazione
dell'articolo 11 del decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.  52,
all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, le parole: «dall'articolo 4 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 19  luglio  2000,  n.
403,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente» e  le
parole: «dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n.
403» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
  b) al comma  5,  le  parole:  «dell'articolo  40  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  19  luglio
2000, n. 403,» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  disposizioni
vigenti»;
  c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
  «a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86
euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle  disposizioni
in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla  gestione  di
stazioni  di  monta,  di  requisiti  e  obblighi  delle  stazioni  di
inseminazione artificiale di  equidi,  di  requisiti  e  obblighi  di
centri di produzione  dello  sperma  e  di  stoccaggio  di  materiale
germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri
di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati
degli interventi fecondativi o  di  impianto  embrionale  nonche'  di
autocontrollo di qualita' del materiale germinale e di  qualita'  del
seme bovino e bufalino;
  b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  258,23
euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione  delle  disposizioni
in materia  di  pratica  di  inseminazione  artificiale  nonche'  del
relativo flusso di informazioni da  parte  di  medici  veterinari  ed
operatori pratici».))
                               Art. 11
 
              Misure urgenti per le produzioni viticole
 
  1. Le imprese agricole, che  hanno  subito  danni  da  attacchi  di
peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che  non
beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze  assicurative  o  da
fondi mutualistici, possono accedere  agli  interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 102 del 2004. Le regioni  territorialmente  competenti
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi entro il termine perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle  regioni  avviene
sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria  delle  domande
di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale  ((di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102,))  presentate  dai  beneficiari  a
fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1; nel
caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la
verifica delle relative dichiarazioni di produzione di  uva  da  vino
della  vendemmia  2023,  ai  sensi  ((degli  articoli  31  e  33  del
regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della   Commissione,   dell'11
dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione
(UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.
  2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e'  effettuata
con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  con  preferenza  per  le  imprese
agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole,  dimostrino
di aver sostenuto  costi  finalizzati  a  trattamenti  preventivi  di
contrasto agli attacchi di peronospora)).
  3. La dotazione del «Fondo di solidarieta' nazionale  -  interventi
indennizzatori»,  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di ((7 milioni di  euro
per l'anno 2023, e' destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
  3-bis.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  controllo  sulle
superfici e' assegnato all'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura
un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri  derivanti
dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.
  3-ter. Per  il  periodo  vendemmiale  relativo  all'anno  2023,  in
considerazione dei danni causati  da  attacchi  di  peronospora  alle
produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo  31,
comma 12, della legge 12 dicembre  2016,  n.  238,  possono  omettere
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma
restando  la  condizione  che  almeno  il  70  per  cento  delle  uve
utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.
  3-quater. La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
interventi indennizzatori  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  e'  incrementata  di  6
milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)).
                           ((Art. 11 - bis
 
                      Modifiche all'articolo 18
                della legge 11 febbraio 1992, n. 157
 
  1. All'articolo 18 della legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole: «I termini di  cui  al  comma  1  possono
essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano
le modifiche previo  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica. I termini devono  essere  comunque  contenuti  tra  il  1°
settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo  indicato  al  comma   1.   L'autorizzazione   regionale   e'
condizionata  alla  preventiva  predisposizione  di  adeguati   piani
faunistico-venatori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  regioni,
entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale  e
il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel  rispetto  di
quanto stabilito ai commi 1, 1-bis  e  3  e  con  l'indicazione,  per
ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di
cui e' consentito  il  prelievo  e  previa  acquisizione  dei  pareri
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  e
del  Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale   di   cui
all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla  richiesta
e  dai  quali  le  regioni  possono  discostarsi  fornendo   adeguata
motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui
al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono
modificare, per determinate specie, i termini di cui al  comma  1  in
relazione  alle   situazioni   ambientali   delle   diverse   realta'
territoriali,  a  condizione  della  preventiva  predisposizione   di
adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere  comunque
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1»;
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. In caso di impugnazione del calendario venatorio,  qualora  sia
proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo  119,  comma  3,
del codice del processo amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».))
                           ((Art. 11 - ter
 
                      Modifica all'articolo 31
                della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
 
  1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel  tempo
e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver  svolto
tale attivita', detiene munizioni contenenti  una  concentrazione  di
piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1  per  cento  in
peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20  a  euro
300.
  1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono  qualificate
zone umide le seguenti:
  a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute  e  inserite
nell'elenco della Convenzione relativa alle zone  umide  d'importanza
internazionale, soprattutto come  habitat  degli  uccelli  acquatici,
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario  (SIC)  o
in zone di protezione speciale (ZPS);
  c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e  oasi  di
protezione istituite a livello nazionale e regionale.
  1-quater. La sanzione non si applica se  il  soggetto  dimostra  di
detenere munizioni di piombo  di  cui  al  comma  1-bis  al  fine  di
svolgere attivita' diverse dall'attivita' di tiro».))
                               Art. 12
 
       Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia -
        Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa
 
  1. Al  fine  di  accompagnare  i  processi  di  ricollocazione  dei
lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa'  aerea  italiana  S.p.a.
((e di Alitalia Cityliner))  S.p.a.,  coinvolti  dall'attuazione  del
programma della procedura di  amministrazione  straordinaria  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
consentire la  realizzazione  dei  programmi  formativi  che  possono
essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di  politica  attiva
del  lavoro,  il  trattamento  di  integrazione  salariale   di   cui
all'articolo 10, comma 1, del ((decreto-legge 21 ottobre  2021)),  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215,  puo'  proseguire,  anche   successivamente   alla   conclusione
dell'attivita' del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al
31 ottobre  2024,  non  ulteriormente  prorogabile.  La  proroga  del
trattamento di cui al presente comma e'  riconosciuta,  ((per  l'anno
2024)), nel limite di spesa di 51,2  milioni  di  euro  ((per  l'anno
2024)). Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente  comma,
pari a 51,2 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2.  Dal  1°  gennaio  2024,   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale di cui al comma 1 non e' dovuto dalla data  di
maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di
vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi  7  e  11,  del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n.  164,  ovvero  della  pensione
anticipata di cui all'articolo 24, commi  10  e  11,  del  ((citato))
decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma  3,  del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo,  il  datore
di lavoro invia  i  dati  del  personale  interessato  all'((Istituto
nazionale della previdenza sociale))  (INPS)  che  e'  autorizzato  a
certificare il primo diritto utile  alla  decorrenza  della  pensione
entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in  via  prospettica,  anche
dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.
  3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  95269  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118
del 21 maggio 2016, il Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e del  sistema  aeroportuale  eroga  una  prestazione
integrativa  del  trattamento  di  cui  al  comma  1  ((del  presente
articolo)), nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024,  tale
da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per  cento
della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle
voci retributive lorde fisse, delle  mensilita'  lorde  aggiuntive  e
delle  voci  retributive  lorde  contrattuali  aventi  carattere   di
continuita', percepite dai lavoratori  interessati  dall'integrazione
salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e, in  ogni  caso,  nei  limiti  di
quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' riconosciuta nei limiti di  spesa
di  5,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  L'INPS  provvede   al
monitoraggio del limite di  spesa  di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A  tal
fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale e' incrementato di 5,8 milioni di  euro  per
l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal  quarto  periodo  del  presente
comma, pari a 5,8 milioni di euro ((per l'anno  2024)),  si  provvede
mediante la riduzione, al  fine  di  garantire  la  compensazione  in
termini  di  indebitamento  netto  e   fabbisogno   delle   pubbliche
amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per  l'anno  2024  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. L'importo del trattamento complessivo di cui al  comma  1,  come
integrato dalle previsioni di  cui  al  comma  3,  per  ogni  singolo
lavoratore non puo' superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024  al  31
ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.
  5. Le societa' ((Alitalia -  Societa'  aerea  italiana  S.p.a.))  e
Alitalia Cityliner S.p.a. che  hanno  usufruito  del  trattamento  di
integrazione salariale di  cui  al  comma  1,  previa  autorizzazione
dell'INPS  a  seguito  di  apposita  richiesta,  sono  esonerate  dal
pagamento delle quote  di  accantonamento  del  trattamento  di  fine
rapporto relative alla retribuzione persa a seguito  della  riduzione
oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del  contributo
previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28  giugno  2012,  n.
92, nel limite di spesa complessivo  di  15,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del  presente
comma, pari a 15,3 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante la riduzione, al  fine  di  garantire  la  compensazione  in
termini  di  indebitamento  netto  e   fabbisogno   delle   pubbliche
amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 ((del  Fondo
sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Ai
fini del  monitoraggio  della  spesa,  l'INPS  verifica  con  cadenza
mensile i flussi di  spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,
effettuato anche in via prospettica,  emerga  che,  a  seguito  delle
domande accolte per  la  fruizione  dei  benefici  di  cui  al  primo
periodo, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di  spesa  di
cui al primo periodo, l'INPS non prende in  considerazione  ulteriori
domande e pone in essere ogni adempimento di propria  competenza  per
ripristinare in capo alle predette  aziende  gli  oneri  relativi  ai
benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
  6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego
dei lavoratori di Alitalia - ((Societa' aerea)) italiana  S.p.a.  ((e
di Alitalia Cityliner)) S.p.a., ai datori di lavoro privati che,  nel
periodo dal 1°  gennaio  2024  al  31  ottobre  2024,  assumono,  con
contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  i  predetti
lavoratori e' riconosciuto ((per ciascuno di questi ultimi)), per  un
periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero  totale  dal  versamento
dei contributi previdenziali a  carico  dei  datori  di  lavoro,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile e  nel  limite  massimo  di  spesa  di  1,3
milioni di euro per l'anno 2024,  ((di  3,1  milioni  di  euro))  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro  per  l'anno
2027.  Resta  ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
concesse ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo   e   del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e  dell'acquacoltura.  Ai  fini  del  monitoraggio  della
spesa, l'INPS verifica con cadenza  mensile  i  flussi  di  spesa  e,
qualora  dal  monitoraggio  medesimo,   effettuato   anche   in   via
prospettica, emerga che e'  stato  raggiunto  o  sara'  raggiunto  il
limite di spesa di  cui  al  primo  periodo,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui  al
presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo del  presente  comma,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno  2024,  ((a  3,1  milioni  di  euro))  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e  ((a  1,8  milioni))  di  euro  per
l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per
l'anno 2029((,)) si provvede:
    a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, ((a 1  milione))
di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
    b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni  di
euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6  milioni
di euro per l'anno 2027 e 0,43  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,
mediante   corrispondente   riduzione   del   ((Fondo   sociale   per
occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche  al  fine  di
assicurare la compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.
                           ((Art. 12 - bis
 
      Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le  procedure  adottate
ai sensi del presente articolo non escludano,  in  via  preventiva  e
generalizzata, determinate  categorie  di  soggetti  dall'offerta  di
prodotti e servizi esclusivamente in ragione  della  loro  potenziale
elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo»;
  b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: «sono adeguate
al  rischio  rilevato»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  basate  su
informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  lettera
d)».))
                           ((Art. 12 - ter
 
   Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
 
  1.  All'articolo  12,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, non si applicano alle opere per la realizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente  articolo,  i  cui
procedimenti autorizzativi abbiano gia'  ottenuto,  prima  dell'avvio
del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico,  il
provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ovvero
altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti».))
                         ((Art. 12 - quater
 
Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei  piani
                       di sviluppo strategico
 
  1.  Nei  casi  di   attuazione   dei   processi   di   transizione,
riqualificazione e riconversione produttive  di  imprese  industriali
operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico  di  cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
realizzati da datori di lavoro che  abbiano  acquisito  il  controllo
delle imprese a seguito  di  partecipazione  a  procedura  di  avviso
pubblico,  ai  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinari
riconosciuti  entro  il  31  dicembre  2023  non  si   applicano   le
limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22,  comma
4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma  1  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di  euro  per
l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della  spesa,  l'INPS  verifica
con cadenza mensile i flussi di spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio
medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga  che  e'  stato
raggiunto o sara' raggiunto il  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo, l'INPS non prende in considerazione  ulteriori  domande  per
l'accesso ai benefici di cui al comma  1,  dandone  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede:
  a) quanto a 0,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025,  mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  1   in
applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo   5   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno  2023,  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

                               Art. 13
 
          Realizzazione di programmi di investimento esteri
                  di interesse strategico nazionale
 
  1. Il Consiglio dei ministri puo'  con  propria  deliberazione,  su
proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  dichiarare
il preminente interesse  strategico  nazionale  di  grandi  programmi
d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la
loro   realizzazione,   procedimenti   amministrativi   integrati   e
coordinati   di   enti   locali,    regioni,    province    autonome,
amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi
natura.
  2.  Per  grandi  programmi  d'investimento  esteri   si   intendono
programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal  valore
complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato, d'intesa con il Presidente della  regione  territorialmente
interessata, un commissario straordinario di Governo  per  assicurare
il coordinamento  e  l'azione  amministrativa  ((necessari))  per  la
tempestiva ed efficace  realizzazione  del  programma  d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai  sensi
del comma 1. Al commissario non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti,  comunque  denominati.  Il
commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti»  di  cui  al   comma   1-bis   dell'articolo   30   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Ai  fini  dell'esercizio  dei  propri  compiti,  il  commissario
straordinario, ove necessario, puo' provvedere, a mezzo di ordinanza,
sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni  disposizione
di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Le
amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche
in  mancanza  dei  pareri.  Le  ordinanze  adottate  dal  commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Nel  caso  in  cui  la
deroga riguardi la legislazione regionale,  l'ordinanza  e'  adottata
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui  al  comma  4,  gli
atti  amministrativi  necessari  alla  realizzazione  del   programma
d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi
del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento  unico  di
autorizzazione.  L'autorizzazione  unica,  nella  quale  confluiscono
tutti gli ((atti di concessione, autorizzazione)),  assenso,  intesa,
parere e nulla  osta  comunque  denominati,  previsti  dalla  vigente
legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione
del ((programma)) e alle attivita' da  intraprendere,  e'  rilasciata
dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza  di  servizi,  convocata  dal  medesimo  commissario,   in
applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Alla conferenza di  servizi  sono  convocate  tutte  le
amministrazioni  competenti,  ivi  comprese  quelle  per  la   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
  6. Il rilascio dell'autorizzazione unica  ((di  cui  al  comma  5))
sostituisce ad ogni  effetto  tutti  i  provvedimenti  e  ogni  altra
determinazione, concessione, autorizzazione,  approvazione,  assenso,
intesa, nulla  osta  e  parere  comunque  denominati  e  consente  la
realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel
((programma)). L'autorizzazione unica ha effetto  di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo  dei  pareri,  dei  nulla
osta  e  di  ogni  eventuale   ulteriore   autorizzazione,   comunque
denominata,  anche  ambientale,  igienico-sanitaria  o   antincendio,
necessari ai fini della realizzazione degli interventi  previsti  nel
programma d'investimento di cui al comma 1 e della  loro  conformita'
urbanistica,    paesaggistica    e    ambientale.     Il     rilascio
dell'autorizzazione  unica  equivale  a  dichiarazione  di   pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  necessarie  alla
realizzazione del programma, anche ai  fini  dell'applicazione  delle
procedure del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  e  costituisce  titolo  per  la
localizzazione delle opere((, che avviene sentito il Presidente della
Giunta regionale interessata,)) e per la  costituzione  volontaria  o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione  delle  attivita'  e
delle opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita',  e
per l'apposizione di vincolo espropriativo.
  7. Rimane ferma in ogni caso  l'applicazione,  nei  casi  previsti,
delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonche' del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56.
                           ((Art. 13 - bis
 
       Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni
             attinenti a societa' di rilievo strategico
 
  1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti  a  societa'
di   rilievo   strategico,   ivi   comprese   l'acquisizione   o   la
riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  degli
articoli  7  e  8  del  testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e' autorizzata la spesa nel  limite  massimo  di  2.525
milioni di euro per l'anno  2023.  Agli  oneri  di  cui  al  presente
articolo si provvede mediante uno o piu' versamenti  all'entrata  del
bilancio dello Stato e riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze delle risorse, in conto  residui,  di  cui  all'articolo  27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
                               Art. 14
 
Disposizioni urgenti  per  garantire  l'operativita'  della  societa'
  concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre  1971,
  n. 1158
 
  1. Alla societa' di cui all'articolo  1  della  legge  17  dicembre
1971, n. 1158, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  3-bis
della  medesima  legge  n.  1158  del  1971,  non  si  applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  relativamente  al
trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  ai
dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19  del  ((testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al))
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  2. Ai dirigenti e dipendenti della societa' di cui al comma  1  non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai  fini  della  determinazione
del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori della societa' di cui  al  comma  1,  la  medesima  e'
classificata nella prima fascia  del  decreto  attuativo  di  cui  al
predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del ((decreto-legge
n. 201)) del 2011 e di cui all'articolo  11,  comma  6,  del  ((testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,))  e  non
si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3.  All'articolo  20,  comma   3-undecies,   primo   periodo,   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ((dopo  le  parole:  «fino  al  31
dicembre  2026,  al  conferimento  di»  sono  inserite  le  seguenti:
«incarichi di studio, di consulenza e di» e)) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' i limiti di cui all'articolo 1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2023,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Al fine di  determinare  la  composizione  dell'azionariato
della societa' concessionaria, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ((di concerto)) con il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, provvede a  sottoscrivere,  entro  il  31  dicembre  2023,
compiendo ogni atto a tal fine necessario,  un  aumento  di  capitale
della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di
cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
nonche' a quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del  presente
decreto. Il prezzo di sottoscrizione  delle  azioni  dell'aumento  di
capitale di cui al primo periodo e' determinato  sulla  base  di  una
relazione giurata di  stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di
adeguata  esperienza  e  qualificazione  professionale  nominati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle
operazioni di cui  al  presente  comma  sono  esenti  da  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»;
    c) al comma 4, al primo periodo le  parole:  «Al  fine  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal  comma
3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso.
  ((4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  societa'
garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per
il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile».
  4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58,
dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
    «b-quater) la restituzione da parte dei soggetti  affidatari  dei
servizi  connessi  alla  realizzazione   dell'opera   dell'indennizzo
percepito in applicazione  dell'articolo  34-decies,  comma  10,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
                               Art. 15
 
       Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
 
  1. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  1331  del
codice della navigazione e dell'articolo 17,  comma  1,  lettera  b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro  e
delle politiche  sociali  e  della  salute,  il  Governo  provvede  a
modificare le disposizioni ((del libro I, titolo III,  capo  VI,  del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(Navigazione marittima), di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15  febbraio  1952,  n.  328)),  dettando  una  disciplina
uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo 208 del ((medesimo regolamento)) di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,
nel rispetto di quanto previsto dal  regolamento  (UE)  2017/352  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.
  ((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre
2022, n. 202, nonche' dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale  dei
canoni per le concessioni di aree e  pertinenze  demaniali  marittime
rilasciate   dalle   Autorita'   di   sistema   portuale,    previsto
dall'articolo  04  del  decreto-legge  5  ottobre   1993,   n.   400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
e' calcolato  sulle  misure  unitarie  individuate  dal  decreto  del
Ministro della marina mercantile 19  luglio  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  23  dicembre  1989,  ovvero  sulla
componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  28
dicembre 2022, n. 202.))
                               Art. 16
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                     di concessioni autostradali
 
  1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di  cui
al comma 1, gia' trasmessi al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del medesimo comma  1  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e  per  i  quali  sono  scaduti  i
termini     per     l'approvazione     previsti      dal      ((piano
economico-finanziario)), la relazione di cui al comma 1  e'  soggetta
all'attivita' di verifica da parte dei soggetti individuati ai  sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato  I.7  al  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo  2023,
n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo  non  e'  richiesto  il
parere di cui al comma 3 del presente articolo.».
  ((1-bis. All'articolo 11, comma  5,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre 1992, n. 498, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione  dei  contratti
sono nominate dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
fermi  restando  i  poteri  di  vigilanza  dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione di cui  all'articolo  222  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
  1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo le parole: «una societa' per azioni» sono
inserite le seguenti: «in house»;
  b) al secondo periodo,  le  parole:  «quale  organismo  di  diritto
pubblico» sono sostituite dalle seguenti:  «o  il  soggetto  da  essa
interamente partecipato», la parola: «diretto»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «analogo congiunto» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36»;
  c) il quinto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Alla  societa'
possono altresi' essere affidate le attivita' di realizzazione  e  di
gestione,  comprese  quelle  di  progettazione  e   di   manutenzione
ordinaria e straordinaria:
  a) di ulteriori tratte  autostradali  situate  prevalentemente  nel
territorio della  regione  Veneto,  nonche',  previa  intesa  tra  le
regioni interessate, nel territorio delle  regioni  limitrofe,  anche
secondo le modalita' previste  dal  comma  7  dell'articolo  186  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
  b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non  soggette  a
pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
  c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze
di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione».
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, la societa'  di  cui
all'articolo 2, comma 290, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter».))
                               Art. 17
 
           Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  ((a) al comma 2:
  1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
considerato il complesso dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale
eserciti sul territorio di ciascuna regione  risultanti  dalla  banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire  dal  2024,  dei
costi  di  gestione  dell'infrastruttura  ferroviaria  di  competenza
regionale»;
  2) la lettera e) e' abrogata;
  a-bis) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
  «2-quater. Limitatamente agli anni 2023  e  2024,  al  riparto  del
Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  si   provvede,   per   una   quota   pari   a   euro
4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-bis
del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate  per  l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50  per  cento  di  cui  al
comma 2, lettere a e b), si provvede a valere sulle  risorse  residue
del Fondo,  decurtate  dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma»));
    b) al comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«((Fermo restando quanto previsto dal comma  2-quater,))  nelle  more
dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di
assicurare la ripartizione del Fondo  di  cui  al  medesimo  articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si  provvede  alla
ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui  al
comma 2, lettera a), del presente articolo».
  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614,
le  parole:  «e   scelto,»   e   le   parole:   «fra   i   funzionari
dell'amministrazione  dello  stato  in  servizio»   sono   soppresse.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la
realizzazione della linea C della Metropolitana  di  Roma  e  per  la
realizzazione del sistema delle tranvie di  Roma  sono  attribuiti  i
compiti  relativi  alla  programmazione,   ((alla   progettazione   e
all'affidamento)), nonche' alla realizzazione di tutti gli interventi
urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana  di
Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica
per  il  2025  nella  citta'  di  Roma,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili ((per  i  predetti  scopi)).  A  tal  fine,  il  predetto
Commissario  e'  autorizzato  ad  avvalersi,   senza   soluzione   di
continuita',  della  struttura  di  Roma  Metropolitane   S.r.l.   in
liquidazione, anche in caso  di  operazioni  di  fusione  o  cessione
temporanea in altra societa' sottoposta al controllo analogo di  Roma
Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti  a  carico
del quadro economico degli interventi di cui al primo  periodo  ((nel
limite della quota di  cui  all'articolo  36,  comma  3-bis,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla  base  delle
risultanze  della  contabilita'  analitica   afferente   alle   spese
effettivamente  sostenute  da  parte  della  medesima  societa'  Roma
Metropolitane S.r.l. per le attivita' di investimento o, nel caso  si
tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi  inseriti
nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui  al
primo periodo.
  3-bis.  Per  accelerare  la  realizzazione  della  linea  C   della
Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3
e' autorizzato ad approvare, previo parere  dell'Avvocatura  generale
dello Stato  e  di  Roma  Capitale,  uno  o  piu'  eventuali  accordi
transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e  Metro  C
S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a
completa definizione dei relativi  giudizi  pendenti  tra  le  parti,
anche sulla base delle determinazioni rese  dal  collegio  consultivo
tecnico costituito ai sensi  dell'articolo  6  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120.
  3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo  1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla  realizzazione  delle
tratte,  per  garantire  la  copertura  finanziaria  degli  eventuali
accordi transattivi di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  il
Commissario straordinario e' autorizzato  ad  utilizzare  le  risorse
disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario
dell'opera, nonche' la quota massima di 100 milioni di euro destinata
dall'articolo 1, comma 478, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,
all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della
linea C.
  3-quater.  Il  provvedimento  di   approvazione   del   Commissario
straordinario, di cui  al  comma  3-bis,  e'  soggetto  al  controllo
preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati
i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio
di  linea  utili  a  garantire  la  sicurezza  e  l'isolamento  degli
operatori di guida da ogni rischio di aggressione o  interferenza  da
parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo  di  installazione
dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli  adibiti  a  servizi  di
linea e' a carico dei gestori dei medesimi servizi.
  3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi  volti  all'utilizzo
di  modalita'  di  trasporto  alternative  al  trasporto  stradale  e
all'ottimizzazione della catena logistica e' autorizzata la spesa  di
37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
                               Art. 18
 
Misure urgenti per la realizzazione degli ((interventi del PNRR))  di
  competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 48, comma 5, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi)): «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati
con  le  risorse  previste  dal  PNRR,  dal  PNC  o   dai   programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  ivi  inclusi
quelli cui si  applica  l'articolo  44,  la  stazione  appaltante  e'
altresi' abilitata a svolgere la conferenza  di  servizi  di  cui  al
presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla  osta  e
autorizzazioni necessari, anche  ai  fini  ((della  localizzazione  e
della conformita')) urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei
progetti di risoluzione delle interferenze  di  reti  o  servizi  con
l'opera ferroviaria qualora  non  approvati  unitamente  al  progetto
dell'infrastruttura ferroviaria.  Gli  effetti  della  determinazione
conclusiva della conferenza di servizi di cui  al  primo  periodo  si
producono  anche  a  seguito  dell'approvazione   del   progetto   di
risoluzione delle interferenze da parte  della  stazione  appaltante,
ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo  al  (soggetto
gestore»;))
    b) all'articolo 48-bis, comma 1:
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi infrastrutturali  ferroviari  finanziati  con  le  risorse
previste dal PNRR, dal PNC o dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie  di  cui
agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel  caso  in  cui  il
progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale  o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse  e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le  predette
infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della  conferenza  di
servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione  del
progetto ferroviario.»;
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  medesimi
effetti  si  producono  anche  nel  caso  in  cui  la  determinazione
conclusiva della conferenza  di  servizi,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto  di
modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  o  nuova
realizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche  connesse   e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le  predette
infrastrutture.».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi
finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste  dal  PNRR,
affidati a contraente generale dalle  societa'  del  gruppo  Ferrovie
dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si
provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, ((a valere sulle somme)),  anche
nel conto dei residui, del Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere
pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n.  120,  fino  a  concorrenza  delle  somme  ivi  stanziate  a
legislazione vigente. A seguito di verifica da  parte  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dell'effettivo   fabbisogno
aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al  primo  periodo((,
al netto di quanto stabilito al quarto periodo,))  sono  riconosciute
al  contraente  generale,  anche  in  deroga  a  specifiche  clausole
contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ((per le  lavorazioni
eseguite o contabilizzate entro il 31  dicembre  2024,  tenuto  conto
anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa,
nonche' per le modifiche dei  contratti  di  cui  al  terzo  periodo,
stipulate entro il 30 giugno 2024,)) ove ricorrano le  condizioni  di
cui all'articolo 120, comma 1, lettera c)((, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine
di garantire il rispetto degli impegni  connessi  all'attuazione  del
PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico  dei  Giovi  il  soggetto
attuatore e' autorizzato a  negoziare  con  il  contraente  generale,
anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche  dei
contratti di cui al secondo  periodo  derivanti  dal  recepimento  di
disposizioni legislative o  specifiche  tecniche  sopravvenute  o  da
cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel  limite  massimo  di
spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti  dal
terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di  euro  per  l'anno
2023,  a  valere   sulle   risorse   disponibili   gia'   finalizzate
all'intervento nell'ambito del vigente contratto di  programma  parte
investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni
di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme  individuate  ai  sensi
del primo periodo)). Gli importi riconosciuti ai sensi  del  presente
comma sono inseriti nell'aggiornamento  del  contratto  di  programma
parte investimenti con specifica evidenza.
  3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023  ed  euro
180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per  lo  svolgimento
dei controlli sostanziali da parte dell'Unita'  di  missione  per  il
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e  procedurale
degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per  l'anno  2023  ed
euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  ((Al  fine   di   consentire   la
continuita' nella gestione delle  attivita'  amministrative  connesse
all'attuazione del PNNR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno
di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022,  n.  71,
e' aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1
del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel PNRR.
  3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma 1, le  parole:  «31  dicembre  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026»;
  b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti  i
compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio  delle  attivita'
dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale  e  alla  Diga
foranea di Genova. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di
cui al presente decreto.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   il   Commissario   straordinario   per   la
realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55,  cessa  le
proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati
e sono fatti salvi gli effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici
sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente  disposizione  il  Commissario  straordinario  per  la
realizzazione  della  nuova  Diga  foranea  di  Genova  trasmette  al
Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una  relazione  circa
lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni
finanziari   assunti   nell'espletamento   dell'incarico.   Per    lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 4».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro  1.500.000
per l'anno 2025 e a euro  1.000.000  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))
                           ((Art. 18 - bis
 
                Misure per incentivare la produzione
                  di energia da fonti rinnovabili 
 
  1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2,  Componente
2,  Investimento  1.4,  del  PNRR,  in  materia  di  sviluppo   della
produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del  Ministro  della
transizione ecologica 15 settembre 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle  spese  ammissibili  di
cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati,  in  fase  di
pubblicazione dei singoli bandi, da parte  del  Gestore  dei  servizi
energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento  all'indice
nazionale dei prezzi  al  consumo  per  l'intera  collettivita',  per
tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e
il  mese  di  pubblicazione  del  bando  della  relativa   procedura.
All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche  di
offerta nell'ambito dei meccanismi di  asta  e  registro  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  9  agosto  2019,
all'articolo 9, comma  5,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, le parole: «di nuova  realizzazione»,  ovunque
ricorrono, sono soppresse.))
                               Art. 19
 
      Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali,
          ponti e viadotti di competenza degli enti locali
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito un fondo, denominato  «Fondo  investimenti
stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro
per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12  milioni  di
euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui  al  primo  periodo
sono destinate ai comuni individuati ai sensi del  comma  2,  lettera
a), per il finanziamento  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia
determinata ai sensi  del  comma  2,  lettera  b).  Sono  considerate
ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.  Nell'anno
2023  le  risorse  di  cui   al   presente   comma   sono   assegnate
prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo  anno  sia  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ai  sensi  del  ((codice  della
protezione civile, di cui al)) decreto legislativo  2  gennaio  2018,
n.1.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
    a) i requisiti per la presentazione da  parte  dei  comuni  delle
istanze di accesso al  fondo,  parametrati  sul  relativo  numero  di
abitanti;
    b) l'importo massimo del contributo complessivamente  concesso  a
ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie  di
cui all'articolo 50 ((del codice dei contratti pubblici, di cui  al))
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    c) i contenuti e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 3;
    d) i criteri e i parametri per l'elaborazione  della  graduatoria
di cui al comma 4 nonche' le modalita' di scorrimento della  medesima
graduatoria;
    e)  le  procedure   di   erogazione,   monitoraggio,   revoca   e
rendicontazione delle risorse assegnate.
  3. ((Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del  decreto
di  cui  al  comma  2,))  i  comuni  presentano  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche,
le politiche abitative e  urbane,  le  infrastrutture  idriche  e  le
risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al  fondo  di
cui al comma 1. Gli interventi  inclusi  nell'istanza  devono  essere
identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
  4. ((Entro quindici giorni dal termine  di  cui  al  comma  3,  con
decreto del Capo  del  Dipartimento))  per  le  opere  pubbliche,  le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse
umane  e  strumentali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ((sono approvati)) la graduatoria degli interventi  ammessi
al finanziamento identificati dal CUP  e  l'elenco  degli  interventi
beneficiari ((e sono concessi i finanziamenti)).
  5. Entro novanta giorni dalla  data  di  adozione  del  decreto  di
concessione del finanziamento, il comune  beneficiario  e'  tenuto  a
stipulare il  contratto  relativo  ai  lavori  per  la  realizzazione
dell'investimento((,)) pena la revoca del finanziamento;  i  medesimi
lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi  centoventi
giorni.
  6. Il monitoraggio  degli  investimenti  realizzati  ai  sensi  del
presente articolo e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso  il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le
opere  sono  classificate  sotto  la  voce  «Contributo  investimenti
stradali nei piccoli comuni».
  7. Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4  e
5 sono definiti con provvedimento del Capo del  Dipartimento  per  le
opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,  le  infrastrutture
idriche  e  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il  15  gennaio  di
ciascun anno, ferma restando la  necessita'  che  sia  assicurata  la
conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'.
  8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  18  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di  euro
per  l'anno  2025,  che  aumentano  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede:
    a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno  2023,  20  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
    b) quanto a 12,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione  dei  lavori
di ristrutturazione antisismica del tratto  golenale  del  ponte  sul
fiume Po tra i comuni di ((San Benedetto Po e Bagnolo San Vito)),  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024  e  di  2,5
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente  comma
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni
((dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,))
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno   2023,   allo   scopo   ((parzialmente))    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. ((In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza
e il ripristino della  viabilita'  connessi  al  completamento  degli
interventi di cui  al  primo  periodo,  per  l'affidamento  congiunto
dell'aggiornamento del progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica,
della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione  dei  lavori
si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo
76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  9-bis. In favore dei comuni della regione  Sardegna  colpiti  dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio
2023 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2023,
per lavori di ripristino, nel limite di spesa  autorizzato  ai  sensi
del  presente  comma,  delle  infrastrutture  viarie  danneggiate  di
propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che  provvede  alla
relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei  danni  segnalati
dai comuni.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili,   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Per  gli
interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla  parte  seconda
del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il  Commissario
straordinario,   d'intesa   con   i    Presidenti    delle    regioni
territorialmente   competenti,   puo'   richiedere    al    Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la  regione
quale  autorita'  competente  allo  svolgimento  della  procedura  di
valutazione  d'impatto  ambientale   (VIA)   o   alla   verifica   di
assoggettabilita' a VIA. Entro e  non  oltre  i  successivi  quindici
giorni, il competente ufficio del Ministero comunica  al  Commissario
straordinario  e   alla   regione   la   determinazione   in   merito
all'autorita' competente».
  9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019,  n.  55,  si  interpreta  nel  senso  che  la  struttura
commissariale di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  4-ter  cessa
alla scadenza del termine previsto per la nomina del  Commissario  di
cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.))
                           ((Art. 19 - bis
 
             Commissario straordinario per l'esecuzione
                      della variante di Demonte
 
  1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo
delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  nominato  un  Commissario  straordinario  per
l'esecuzione della variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La  fase  realizzativa  dell'opera  e'  finanziata  nell'ambito   del
prossimo aggiornamento del contratto di programma  stipulato  con  la
societa' ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29
dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla  rete  stradale  di
interesse nazionale.
  2. Al Commissario straordinario di cui  al  comma  1  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque  denominati.  Per  l'esercizio  dei  compiti  assegnati,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi  delle  strutture   della
societa' ANAS S.p.A. senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.))
                               Art. 20
 
          Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
 
  1. All'articolo 37,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonche'  in  relazione  alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono  inserite
le seguenti: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci».
  2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 201  del  2011,  ((non  e'  dovuto  dagli  operatori
economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.))
                               Art. 21
 
            Interventi per le attivita' degli enti locali
                        in crisi finanziaria
 
  1. Ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane  che  hanno
deliberato il dissesto finanziario ((a far data dal 1° gennaio 2017))
e  che   hanno   aderito   alla   procedura   semplificata   prevista
dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
((esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni  allo
stesso titolo,)) e' attribuita,  previa  apposita  istanza  dell'ente
interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo  di  100
milioni di euro  per  gli  anni  2024,  2025  e  2026,  da  destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti ammessi, con le modalita'  di  cui  al  medesimo
articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
  ((1-bis.   Ai   fini   dell'ammissibilita'   della   richiesta   di
anticipazione  di  cui  al  comma  1,   l'adesione   alla   procedura
semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.))
  2. L'anticipazione ((di cui al comma 1)) e' ripartita,  nei  limiti
della  massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota  pro-capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione  di  dissesto,
secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
ed e' concessa con decreto annuale  del  Ministero  dell'interno  nel
limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito e'  erogato
all'ente locale, che e' tenuto a metterlo a disposizione  dell'Organo
Straordinario  di  Liquidazione   entro   trenta   giorni.   L'organo
straordinario  di  liquidazione  provvede  al  pagamento  dei  debiti
ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta  giorni
dalla disponibilita' delle risorse.
  3. La restituzione dell'anticipazione ((di  cui  al  comma  1))  e'
effettuata, con piano di ammortamento a  rate  costanti,  comprensive
degli interessi, in un periodo massimo  di  dieci  anni  a  decorrere
dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'  erogata  la   medesima
anticipazione,  mediante  operazione  di  giro  fondi   sull'apposita
contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno.  Il  tasso
di  interesse  da  applicare  alle   suddette   anticipazioni   sara'
determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali
del tesoro a cinque anni in corso di  emissione  con  comunicato  del
Direttore generale del tesoro ((da pubblicare nel sito)) internet del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. In caso di mancata  restituzione  delle  rate  entro  i  termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque
titolo dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento
sulla ((contabilita' speciale di cui al comma  3)).  Per  quanto  non
previsto nel presente  comma  si  applica  il  decreto  del  Ministro
dell'interno 11 gennaio 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 33 dell'8  febbraio  2013,  adottato  in
attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, ((del testo unico  di  cui
al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Per le province e le  citta'  metropolitane,  l'importo  massimo
dell'anticipazione di cui al comma  1  e'  fissato  in  20  euro  per
abitante.
  ((5-bis. Al testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 253, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  e'   tenuto   a
richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720»;
  b) all'articolo 256, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  «11-bis.  L'organo  straordinario  di   liquidazione,   una   volta
approvato il rendiconto della gestione, e'  tenuto  a  richiedere  la
chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 253, comma  3-bis.  Nell'ipotesi  di  rilevata  mancata
chiusura del  conto  da  parte  dell'organismo  di  liquidazione,  il
Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico  dello
Stato, alla  richiesta  di  chiusura  del  conto  di  Tesoreria,  con
riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi
in cui tra gli  importi  riversati  all'ente  locale  siano  presenti
contributi assegnati dal Ministero dell'interno e  non  rendicontati,
questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento  dei
debiti censiti nel piano di rilevazione della massa  passiva  di  cui
all'articolo 254 e non ancora liquidati».
  5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato
approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata
fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere
finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione
delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e'  attribuita,
previa   istanza   dell'ente   interessato,   un'anticipazione   fino
all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno  degli  anni
2024, 2025 e 2026,  da  destinare  al  pagamento  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili.
  5-quater. L'anticipazione di cui  al  comma  5-ter  e'  concessa  a
valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  La
restituzione dell'anticipazione e' effettuata secondo le disposizioni
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.))
  6. Per il potenziamento delle iniziative in  materia  di  sicurezza
urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli  eventi
eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio  della
Regione siciliana, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana  della
Regione siciliana che si  trovano  nelle  condizioni  previste  dagli
articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 267 del 2000 e' assegnato un contributo di  natura  corrente,  nel
limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno  2023,  in
base alla popolazione residente al 1° gennaio  2022  secondo  i  dati
ISTAT nella misura indicata dalla ((tabella 1  allegata  al  presente
decreto e che costituisce parte integrante  del  medesimo  decreto)).
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.
                           ((Art. 21 - bis
 
Assunzioni  di  personale  negli  enti  in  riequilibrio  finanziario
  pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio
 
  1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  previsione  che  gli  enti
possano impegnare solo spese correnti si  interpreta  nel  senso  che
possono  essere  impegnate  anche  le  spese  per  le  assunzioni  di
personale, anche a tempo indeterminato, gia'  autorizzate  dal  piano
triennale del  fabbisogno  di  personale,  nonche'  dal  bilancio  di
previsione finanziario ai  sensi  dell'articolo  164,  comma  2,  del
medesimo testo unico.
  2. Le assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato  programmate  dagli  enti  in  dissesto  finanziario,  in
riequilibrio finanziario pluriennale  o  strutturalmente  deficitari,
sottoposte  all'approvazione  della  commissione  per  la  stabilita'
finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  gia'  autorizzate,  possono
essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a
quello  dell'autorizzazione  anche   in   condizione   di   esercizio
provvisorio.))
                           ((Art. 21 - ter
 
           Riequilibrio finanziario dei comuni interessati
                          da eventi sismici
 
  1. I comuni interessati dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2  e  2-bis  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive  modificazioni,  e
che hanno adottato un piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro
il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  l'esercizio
della facolta' di  riformulare  il  suddetto  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale.
  2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una
proposta di riformulazione  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1°
gennaio   2024.   Dall'adozione   della   delibera   consiliare    di
riformulazione discendono gli  effetti  previsti  dai  commi  3  e  4
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 267 del 2000.
  3. L'esercizio della facolta' di riformulazione di cui al  comma  1
del presente articolo sospende il  termine  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  4. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis.  La  facolta'  di
cui al comma 1 e' applicabile al  maggiore  disavanzo  emergente  dal
rendiconto  2022  dei  comuni  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli  allegati
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive
modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo  di  calcolo
utilizzato  nella  determinazione  del  fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita',  dalla  differenza  tra  il  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede  di
approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato
iscritto  nel  bilancio  2022  per  il  fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita' al netto degli utilizzi  del  fondo  effettuati  per  la
cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia
esigibilita' accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto
dei principi contabili. La facolta' di cui al periodo precedente puo'
essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti  di
cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi degli articoli  243-bis  e  seguenti
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data
antecedente   all'applicazione   delle   norme    sull'armonizzazione
contabile il cui risultato di  amministrazione  risulti  peggiore  di
quello   atteso   nell'ultimo   anno    del    piano    in    ragione
dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilita'».))
                               Art. 22
 
                 Conferimento di funzioni in materia
                      di bonifiche e di rifiuti
 
  1.  Le  Regioni  possono  conferire,   con   legge,   le   funzioni
amministrative ((di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a),  208,
242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  agli
enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto
in particolare del principio  di  adeguatezza)).  La  medesima  legge
disciplina i poteri di indirizzo,  coordinamento  e  controllo  sulle
funzioni da parte della Regione  il  supporto  tecnico-amministrativo
agli enti cui sono trasferite le funzioni ((e l'esercizio dei  poteri
sostitutivi da parte della Regione)), in caso di  verificata  inerzia
nell'esercizio delle  medesime.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni
regionali, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  che  hanno  trasferito  le   funzioni   amministrative
predette.
                               Art. 23
 
Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione  dei  territori
  colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
  maggio 2023
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  ((0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
  «12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  disposizione,  l'ARERA,  con  proprio  provvedimento,
introduce agevolazioni di  natura  tariffaria  con  riferimento  alle
fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti
ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a
favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano
richiesta e che  dichiarino  o  abbiano  dichiarato  che  l'utenza  o
fornitura e' asservita a un'abitazione o una sede che  sia  risultata
compromessa,  sulla  base  dei  criteri  definiti   dal   Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  20-ter,  nella  sua  integrita'
funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali  verificatisi  nel
mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce
anche le modalita' per la copertura  finanziaria  delle  agevolazioni
stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso,
ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo»;
  0b) all'articolo  7,  comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  «620
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «372 milioni»;
  0c) all'articolo 8,  comma  2,  le  parole:  «253,6  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «53,6 milioni»;
  0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le  disposizioni  di
cui al presente articolo e agli articoli  da  20-ter  a  20-duodecies
trovano applicazione, con le medesime modalita' di cui  al  comma  2,
anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023,  avevano
la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o
unita'  locali  o  esercitavano  la  propria  attivita'   lavorativa,
produttiva o di funzione nei territori delle regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche di cui al  comma  2,  primo  periodo,  e  in  quelli
individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al  terzo
periodo del medesimo comma 2»;
  0e) all'articolo 20-ter, comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  «e
degli  organismi  in  house  delle  medesime  amministrazioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli organismi in house  delle  medesime
amministrazioni, della societa' Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  e
delle societa' da questa controllate, nonche' dell'Agenzia  regionale
per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della
regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6»;))
    a) all'articolo 20-quinquies:
      1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e
alla missione  7,  programma  5,  soggette  al  piano  approvato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi  pluriennali,
possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto  piano  e  al
correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, per il completamento degli interventi  infrastrutturali
di edilizia pubblica e prevenzione del rischio  sismico,  nonche'  di
quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei  mezzi  e
della digitalizzazione.»;
      2) al comma 4, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi)):
«Il Commissario e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di  apposito
conto corrente  bancario  o  postale  limitatamente  all'esigenza  di
procedere  a  pagamenti  massivi  gia'  deliberati,  con  particolare
riferimento  alle  attivita'  residuali  trasferite   alla   gestione
commissariale straordinaria, di cui  all'articolo  20-ter,  comma  3,
agli interventi di somma urgenza posti in  essere  nelle  prime  fasi
emergenziali, nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino
e di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui  all'articolo
20-ter, comma 7, lettera c), ((numero 1))). Al predetto conto e  alle
risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 ((del  codice  di  cui
al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»;
  ((b) all'articolo 20-sexies:
  1) al comma 6, le  parole:  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «490 milioni»;
  2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e' incrementata
di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo
periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di  cui  alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione,  ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso produttivo,  b),  c)  e  g)  del
comma 3»;
  b-bis) all'articolo 20-septies:
  1) al comma 1, lettera a), le parole: «e verificata  dall'autorita'
statale competente o da parte del personale tecnico del comune  o  da
personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente
formato,  senza  ulteriori  oneri  per  la  finanza  pubblica»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  sulla  base  di  apposito   modello
predisposto dal Commissario straordinario»;
  2) al  comma  8,  le  parole:  «I  comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni»;
  3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis. Gli  enti  locali  compresi  nei  territori  delle  regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri  del  4
maggio 2023, del 23  maggio  2023  e  del  25  maggio  2023,  per  lo
svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da  20-bis  a
20-duodecies, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli  eventi  e  del
numero stimato di procedimenti facenti capo agli  enti  locali,  sono
autorizzati ad assumere a  tempo  determinato,  per  un  periodo  non
superiore  a  ventiquattro  mesi,  mediante  lo   scorrimento   delle
graduatorie vigenti di concorsi  gia'  banditi,  fino  a  un  massimo
complessivo di 250 unita' di personale con professionalita'  di  tipo
tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti,  164  funzionari  e  80
istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo
tra  gli  enti  locali  interessati  e'   operata   dal   Commissario
straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma  8,
d'intesa con le regioni interessate. A tale fine  e'  autorizzata  la
spesa di euro 2.859.500 per  l'anno  2023,  di  euro  11.438.000  per
l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per  l'anno
2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno
2025, si provvede, quanto a  2.859.500  euro  per  l'anno  2023  e  a
7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e  a  8.580.000
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga  ai
vincoli  assunzionali  di  cui  all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  comma
557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  in  deroga
all'articolo 259,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
  b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: «entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione»;
  b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2,  al  primo  periodo,  le
parole:  «delegare  ai  comuni,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni,» e, al secondo periodo,
le parole: «puo' individuare lo stesso ente  locale  titolare,»  sono
sostituite dalle seguenti: «puo' individuare lo stesso  consorzio  di
bonifica, lo stesso ente locale titolare,».
  1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri  1)  e  2),
pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
  a)  quanto  a  149,65  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse destinate alle finalita' di  cui  all'articolo
4, commi  da  2  a  5,  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
  b) quanto a 370 milioni di euro, mediante  utilizzo  delle  risorse
rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di  cui  alle
lettere 0b) e 0c) del comma 1.
  1-ter. Le risorse del fondo di cui  all'articolo  14-quinquies  del
decreto-legge   18   novembre   2022,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari
a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da  eventi  alluvionali
relativi alle dichiarazioni di  stato  di  emergenza  deliberate  dal
Consiglio dei  ministri  il  28  agosto  2023,  in  proporzione  alla
quantificazione  dei  danni  subiti.   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' politica delegata per la protezione civile,
previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  individuati   criteri   e
modalita' di riparto delle somme di cui  al  primo  periodo,  tenendo
conto della  quantificazione  dei  danni  subiti  e  sulla  base  dei
fabbisogni individuati  dal  Commissario  delegato  e  comunicati  al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri ai fini della valutazione di congruita'. Con  successivo
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per
la protezione civile, sono stabilite le somme  assegnate  ai  singoli
comuni.
  1-quater. Al fine di garantire tempestivita' agli interventi di cui
al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare
le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni  provvedono
alla  restituzione  di  quanto  anticipato,  a  valere  sulle   somme
assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo  del  comma
1-ter.
  1-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.))
Capo IV
((DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE))

                               Art. 24
 
     Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica
 
  1.  All'articolo   119,   comma   8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le  parole:  «30  settembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
                               Art. 25
 
Disposizioni in materia  di  comunicazioni  derivanti  dall'esercizio
  delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere  a)  e  b),
  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
 
  1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati,  derivanti
dall'esercizio delle  opzioni  di  cui  all'articolo  121,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  risultino  non
utilizzabili per cause diverse dal decorso dei  termini  di  utilizzo
dei medesimi crediti ((di cui al comma 3 del  predetto  articolo  121
del decreto-legge n. 34 del 2020)) l'ultimo cessionario e'  tenuto  a
comunicare tale circostanza all'Agenzia delle  entrate  entro  trenta
giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non
utilizzabilita' del  credito.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel  caso  in
cui  la  conoscenza   dell'evento   che   ha   determinato   la   non
utilizzabilita' del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre  2023,
la comunicazione e' effettuata entro il 2 gennaio 2024.
  2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i  termini  ivi
previsti  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
tributaria pari a 100 euro.
  3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate.
                               Art. 26
 
                   Imposta straordinaria calcolata
            ((sull'incremento del margine di interesse))
 
  1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del  costo
del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria,
determinata ai sensi dei commi 2 e 3  ((del  presente  articolo)),  a
carico delle banche di cui all'articolo 1  del  ((testo  unico  delle
leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui))  al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  ((2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando  un'aliquota
pari al 40 per  cento  sull'ammontare  del  margine  degli  interessi
ricompresi nella voce 30 del  conto  economico  redatto  secondo  gli
schemi  approvati  dalla  Banca   d'Italia   relativo   all'esercizio
antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2024  che  eccede  per
almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente
a quello in corso al 1°  gennaio  2022.  Resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212)).
  3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso,  non  puo'
essere superiore a una quota ((pari allo 0,26 per cento  dell'importo
complessivo  dell'esposizione  al  rischio   su   base   individuale,
determinato ai sensi  dei  paragrafi  3  e  4  dell'articolo  92  del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  26  giugno  2013,  con  riferimento  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023)).
  4.  L'imposta  straordinaria  e'  versata  entro  il   sesto   mese
successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente  a  quello
in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di
legge approvano il bilancio oltre il termine di  quattro  mesi  dalla
chiusura  dell'esercizio  effettuano  il  versamento  entro  il  mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti  con
esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui  ai
primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento  e'  effettuato
((nell'anno 2024)) e, comunque, entro il 31 gennaio.
  5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
  ((5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4,  le  banche  di
cui al comma  1  possono  destinare,  in  sede  di  approvazione  del
bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°
gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine  individuata
un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta  calcolata  ai
sensi del presente articolo.  Tale  riserva  rispetta  le  condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la  sua  computabilita'
tra gli elementi del capitale  primario  di  classe  1.  In  caso  di
perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo  inferiore  a
quello del suddetto ammontare, la riserva e' costituita  o  integrata
anche  utilizzando  prioritariamente   gli   utili   degli   esercizi
precedenti a partire da quelli  piu'  recenti  e  successivamente  le
altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla
riserva non distribuibile gli utili destinati  a  riserva  legale  ai
sensi dell'articolo 37, comma 1,  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Qualora la  riserva  sia  utilizzata  per  la
distribuzione di  utili,  l'imposta  di  cui  al  presente  articolo,
maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di  versamento  di
cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno,  al  tasso  di
interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,  e'  versata
entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.))
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni  e  della  riscossione
dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano  le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  ((6-bis. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  sui  costi
dei servizi erogati  nei  confronti  di  imprese  e  clienti  finali.
L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  vigila  sulla
puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo  anche
mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle  Camere
con apposita relazione.))
  7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo  affluiscono
ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
essere destinate,  anche  mediante  riassegnazione,  sulla  base  del
monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito  fondo
da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle  misure  di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera  c)  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, ((al finanziamento delle misure previste  dall'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,)))  e
per interventi  volti  alla  riduzione  della  pressione  fiscale  di
famiglie e imprese. Alla ripartizione  del  fondo  di  cui  al  primo
periodo si procede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.
                               Art. 27
 
      Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
 
  1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, i  periodi  secondo  e  seguenti  sono  sostituiti  dal
seguente:  «Nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,   come
interpretato dalle pronunce  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti  sottoscritti
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto  continuano   ad   applicarsi,   fatte   salve   le
disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e  di
arricchimento senza causa, le disposizioni  dell'articolo  125-sexies
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti  alla  data
della sottoscrizione dei contratti;  non  sono  comunque  soggette  a
riduzione le imposte.».
Capo V
((DISPOSIZIONI FINALI))

                               Art. 28
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  ((Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto,)) il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
                               Art. 29
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 
                              Tabella 1
 
                                               (Articolo 21, comma 6)
 
    =============================================================
    |     Ente      |Popolazione al 1/1/2022|      Riparto      |
    +===============+=======================+===================+
    |Palermo        |                635.439|          1.097.677|
    +---------------+-----------------------+-------------------+
    |Catania        |                301.104|            520.136|
    +---------------+-----------------------+-------------------+
    |Messina        |                221.246|            382.187|
    +---------------+-----------------------+-------------------+
    |Totale         |              1.157.789|          2.000.000|
    +---------------+-----------------------+-------------------+
 

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