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decreto legge, 18/10/2023
D.l. 18 ottobre 2023, n. 145, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(GU n.244 del 18-10-2023)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore  degli  enti
territoriali, a tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili.
(23G00158)
(GU n.244 del 18-10-2023)
  Vigente al: 19-10-2023  
Capo I
Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza  di
adottare disposizioni in favore degli enti territoriali,  in  materia
di pensioni e di  rinnovo  dei  contratti  pubblici,  in  materia  di
investimenti, istruzione e di sport, nonche' in materia di tutela del
lavoro e della sicurezza;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, il Ministro della  difesa,  il  Ministro
per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del
mare, il Ministro dell'interno, il  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito e il Ministro della salute;
 
                                Emana
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
         Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2023 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della
perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma  5,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e'  anticipato  al  1°
dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 566  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e  566  milioni
di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori  entrate
per l'anno 2023 e quota parte delle  minori  spese  per  l'anno  2024
derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 2
 
                         Campagna reddituale
 
  1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate  alla  campagna
di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della  legge
30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonche'
alle  verifiche  di  cui   all'articolo   35,   comma   10-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  relative  al
periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024.
                               Art. 3
 
                 Anticipo rinnovo contratti pubblici
 
  1. Nelle more della definizione del quadro finanziario  complessivo
relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio  2022-2024,  per  il
personale con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  dipendente
dalle amministrazioni statali, in via  eccezionale,  l'emolumento  di
cui all'articolo 1,  comma  609,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e'  incrementato,  a
valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte  il  relativo  valore
annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il
predetto  incremento  non  rileva  ai  fini   dell'attribuzione   del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge  29  dicembre
2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  possono  erogare  al  proprio
personale dipendente a tempo indeterminato  l'incremento  di  cui  al
comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al  medesimo  comma  1
con oneri a carico dei propri bilanci.
                               Art. 4
 
         Rinvio del versamento della seconda rata di acconto
                        delle imposte dirette
 
  1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche  titolari
di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi
o compensi di  ammontare  non  superiore  a  centosettantamila  euro,
effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base
alla  dichiarazione  dei  redditi,  con  esclusione  dei   contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi  INAIL,  entro
il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili  di
pari importo, a decorrere dal mese di  gennaio,  aventi  scadenza  il
giorno 16 di ciascun mese. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono
dovuti gli interessi di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate  in  2.540,9
milioni di euro per l'anno 2023 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
23.
                               Art. 5
 
      Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento
      del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9:
      1) al primo periodo, le parole: «entro  il  30  novembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto
e le modalita' di trasmissione del modello di  comunicazione  per  la
richiesta di applicazione della procedura sono  definiti  con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
    b) al comma 10:
      1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;
      2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024  e
il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16
dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;
      3) al terzo periodo, le parole «a  decorrere  dal  17  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  17  dicembre
2024»;
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;
    d) al comma 12, dopo le parole: «al  comma  10»  e'  inserito  il
seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza  per  l'emissione  degli
atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento  impositivo,  e'
prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di  cui  al
comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  33
milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 6
 
  Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127
 
  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,   non   concorrono   alla
determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di
riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione  d'imposta  o
vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi  dell'articolo
109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, nel testo previgente alle modifiche  apportate  dall'articolo
1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  nel
limite  del  30  per  cento  del  complesso  delle  medesime  riserve
risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al
1° gennaio 2022.
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio
netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti
essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127,
e' abrogato.
  4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle  somme  gia'
versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
  5.  Per  il  solo  anno  2024  e'  istituito   un   contributo   di
solidarieta',  a  carico  dei  soggetti  che   si   avvalgono   delle
disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  di
ammontare  pari   al   beneficio   che   si   ottiene   per   effetto
dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate  di
pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.
                               Art. 7
 
                   Misure in materia di riduzione
                delle accise sui prodotti energetici
 
  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007  n.  244
le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese
precedente» e la parola «quadrimestre» e' sostituita  dalla  seguente
«bimestre».
                               Art. 8
 
   Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE
 ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50
 
  1. All'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «15 settembre 2024»;
    b) al comma 4:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «20  novembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000  milioni
di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da  finanziare,  si
provvede ai sensi dell'articolo 23.
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali

                               Art. 9
 
                Disposizioni in favore delle Regioni
            e delle Province autonome di Trento e Bolzano
 
  1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo  in  materia  di  finanza
pubblica, sottoscritto in  data  16  ottobre  2023  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Presidente   della   Regione
siciliana,  e'  riconosciuto  in  favore  della   Regione   siciliana
l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso
all'onere    derivante    dall'innalzamento    della     quota     di
compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11  per  cento
di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. All'onere derivante dal presente comma, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  2. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 841 e' sostituito dal seguente: «841.  In  attuazione
dei principi dell'equilibrio e della sana  gestione  finanziaria  del
bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e
della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli  81
e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la  Regione
siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di  otto
anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote  di
disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022,  secondo  le
modalita' definite con l'accordo  tra  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in
data 16 ottobre 2023;
    b) al comma 842, le parole: «ridetermina le  quote  costanti  del
disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro
l'esercizio 2032» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ridetermina  le
quote  costanti  del  disavanzo  relativo   all'esercizio   2018   da
recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;
    c) il comma 843 e' sostituito dal  seguente:  «843.  In  caso  di
mancato rispetto da  parte  della  Regione  degli  specifici  impegni
derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il  regime  di
ripiano pluriennale secondo le  modalita'  individuate  dal  medesimo
accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano  previsto
dall'articolo 42 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli  impegni
assunti   ovvero   dall'esercizio   immediatamente   successivo    se
l'accertamento  interviene  dopo   il   termine   previsto   per   la
deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.».
    d) i commi 844 e 845 sono abrogati.
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  lettera  f),  dell'articolo  75,  le  parole:  «,
nonche' i nove decimi delle accise sugli  altri  prodotti  energetici
ivi consumati» sono soppresse;
    b) dopo il comma 1, dell'articolo 75  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g),  non  e'  compresa
l'accisa sui prodotti petroliferi di  cui  al  comma  1,  lettera  f)
utilizzati come combustibili per riscaldamento».
    c) al  comma  4-bis  dell'articolo  79,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto  dal
periodo precedente e' pari a 713,71  milioni  di  euro.  A  decorrere
dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71  milioni
di euro»;
    d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».
  4. Le disposizioni recate dal comma 3 del  presente  articolo  sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo  104  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente
della Regione Trentino Alto  Adige  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,  e'  riconosciuto
in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40  milioni  di
euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite  per
gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di  compartecipazione  al  gettito
delle accise sui prodotti energetici  ad  uso  riscaldamento  di  cui
all'articolo 75, comma 1, lettera f),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  al
netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in  applicazione
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  6. In attuazione del punto 6 dell'accordo  in  materia  di  finanza
pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente
della Regione Trentino Alto  Adige  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano del 25  settembre  2023,  e'  attribuito
alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro  24,061
milioni a titolo di compensazione  del  minor  rimborso  degli  oneri
derivanti  dalla  Convenzione  con  la  RAI  del  31  dicembre  2012,
riconosciuto  dallo  Stato  per   gli   anni   2013-2015   ai   sensi
dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177.
  7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di  euro
per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle
aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, puo' essere destinato, qualora ricorrano le
condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del  medesimo  comma,
anche alla copertura del  disavanzo  di  amministrazione  diverso  da
quello sanitario.
  9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia  di  garanzia
degli equilibri di bilancio  sanitario,  le  regioni  determinano  il
finanziamento degli  enti  dei  propri  Servizi  sanitari  regionali,
assegnando le relative quote  con  uno  o  piu'  atti,  ivi  comprese
eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti  stessi,  allo
scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai  fini  del  generale
equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
  10. Alla regione Molise e' assegnato per l'anno 2023 un  contributo
di 40 milioni di euro  vincolato  alla  riduzione  del  disavanzo  di
amministrazione.
  11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti  dalle  Regioni  per
l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita
alle stesse Regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra  le  Regioni  interessate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle  Regioni  in
sede di auto-coordinamento tenendo  conto  del  fabbisogno  derivante
dagli indennizzi corrisposti.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a
90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo
23.
                               Art. 10
 
                      Trasporto pubblico locale
 
  1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200,  comma
1,  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  autorizzata  la
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce  limite
massimo di  spesa,  al  fine  di  contribuire  a  compensare  in  via
definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai  passeggeri
nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e  conseguente  alle
limitazioni alla capienza massima dei mezzi  adibiti  ai  servizi  di
trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19. Le risorse di cui al primo  periodo  sono  ripartite  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base
dei criteri stabiliti con il decreto di cui al  comma  2  del  citato
articolo 200 tenendo conto dei contributi gia' assegnati a titolo  di
anticipazione e assicurando  una  compensazione  uniforme  in  misura
percentuale  ai  soggetti  ivi  previsti.  Le  eventuali  regolazioni
finanziarie  tra  le  regioni,   proporzionalmente   alle   effettive
riduzioni dei ricavi subite nel  periodo  considerato,  sono  operate
anche utilizzando, a tal fine, le risorse di  cui  all'articolo  200,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  non  ancora
ripartite e con le modalita' ivi previste.
  2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  23  e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  535  milioni
di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Capo III
Misure in materia di investimenti e in materia di sport

                               Art. 11
 
                       Edilizia universitaria
 
  1. Al fine di sostenere gli studenti  della  formazione  superiore,
nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi  e  posti  letto
per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione  del  diritto  di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o
altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine
di contratti di  locazione  gia'  in  essere  da  parte  di  soggetti
pubblici e privati in  relazione  ad  immobili  adibiti  a  residenze
universitarie,  in  considerazione  della  rimodulazione  del  target
M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza,
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e' istituito un  Fondo  finalizzato  alla  corresponsione  di
tutti gli importi dovuti a  titolo  di  co-finanziamento  nell'ambito
delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter,
e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con  una
dotazione di euro 96.570.000 per l'anno  2023,  euro  13.349.000  per
ciascuno degli anni dal 2024 al  2032,  euro  11.370.000  per  l'anno
2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035,
euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037,  euro
2.501.000 per l'anno 2038,  euro  2.186.000  per  l'anno  2039,  euro
1.809.000 per l'anno 2040,  euro  1.540.000  per  l'anno  2041,  euro
570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043,  euro  487.000  per
ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per  l'anno  2047,
euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al  2053.  Ai  relativi
oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026  ai  sensi
dell'articolo  23  e,  per  gli  anni  dal  2027  al  2053,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Le procedure amministrative relative agli interventi di  cui  al
comma 1, gia' concluse, ovvero ancora in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto-legge, nonche' i  connessi  pagamenti,
conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge.
  3. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  il  30
giugno 2026, effettua il monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
comma  1,  tenendo  conto  della  quota  di   alloggi   eventualmente
riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini
del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato.
                               Art. 12
 
                      Anticipo investimenti FS
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  396,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' incrementata di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per
l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 13
 
    Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
 
  1. Al fine di assicurare continuita' alle misure di  sostegno  agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese  attuati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
autorizzata la somma di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2023.  Agli
oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 14
 
Rifinanziamento  Fondo  di  cui  articolo   7-bis,   comma   3,   del
  decreto-legge 16 giugno 2022 n.  68  convertito  con  modificazioni
  dalla legge 5 agosto 2022 n. 108
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16
giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5  agosto
2022, n. 108 e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2023.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 15
 
                           Anticipo difesa
 
  1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  dei  programmi  di
ammodernamento  e  rinnovamento  destinati  alla  difesa   nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7
agosto 1997, n. 266 e'  rifinanziata  di  326  milioni  di  euro  per
l'esercizio  2023.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 23.
                               Art. 16
 
                     Misure in materia di sport
 
  1. Per le  attivita'  connesse  alla  preparazione  olimpica  e  al
supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici  di  Parigi
2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano
(CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni di euro
nell'anno  2023.  Per  le  attivita'   connesse   alla   preparazione
paralimpica e al supporto della delegazione  italiana  per  i  Giochi
Paralimpici di Parigi  2024,  il  contributo  assegnato  al  Comitato
italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio
2017, n. 43, e' incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.
  2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un
Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e
273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' disposto  un  contributo
di euro 8  milioni  per  l'anno  2023  in  favore  della  Federazione
ciclistica italiana. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  il
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
procede all'aggiornamento dell'accordo di  programma  quadro  di  cui
all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di  euro  per
l'anno  2023,  si   provvede   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri a valere sulle risorse  affluite  sul  proprio
bilancio  autonomo  per  effetto  dell'articolo  10,  comma  3,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,
derivanti dal primo periodo, pari a 8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
Capo IV
Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

                               Art. 17
 
               Fondo nazionale delle politiche sociali
 
  1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 18
 
    Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico
 
  1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella  parte  in  cui  prevede  il
riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennita' una tantum a favore
dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto
di lavoro a tempo  parziale  ciclico  verticale  nell'anno  2021,  si
intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari
di un rapporto di lavoro a tempo parziale  che  prevede  periodi  non
interamente lavorati  di  almeno  un  mese  in  via  continuativa,  e
complessivamente non inferiori a sette settimane e  non  superiori  a
venti settimane,  dovuti  a  sospensione  ciclica  della  prestazione
lavorativa.
  2. Per l'anno 2023, ai lavoratori  dipendenti  di  aziende  private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno
2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un  mese
in  via  continuativa,  e  complessivamente  non  inferiori  a  sette
settimane e non superiori a venti  settimane,  dovuti  a  sospensione
ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della  domanda,
non siano titolari di altro  rapporto  di  lavoro  dipendente  ovvero
percettori della  Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI) o di un trattamento  pensionistico,  e'  attribuita
un'indennita' una tantum pari a 550 euro.  L'indennita'  puo'  essere
riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
  3. L'indennita' di cui al comma 2 non concorre alla formazione  del
reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.
L'indennita' e'  erogata  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro
per l'anno 2023. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di spesa, non sono adottati  altri  provvedimenti  di
concessione dell'indennita'.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
                               Art. 19
 
          Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge
                      29 dicembre 2022, n. 197
 
  1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n.  197
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023»  sono  sostituite
da «30 novembre 2023»;
    b) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Decorso  tale
termine in assenza  della  suddetta  comunicazione,  l'erogazione  e'
sospesa.»;
    c) dopo il quarto periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Il  limite
temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa  in  carico
di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari  che  in
ragione della loro caratteristiche sono stati comunque  trasmessi  ai
servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4
convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo
restando la comunicazione della effettiva presa in  carico  entro  il
predetto termine del 30 novembre 2023».
                               Art. 20
 
            Misure per le scuole dell'infanzia paritarie
 
  1. Il  contributo  alle  scuole  dell'infanzia  paritarie,  di  cui
all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  e'
incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 21
 
   Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione
      delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina
 
  1.   Per   il   finanziamento   delle   misure   urgenti   connesse
all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati
nonche' in favore dei minori non accompagnanti  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un  fondo  con  una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno  2023.  I  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  sono
stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Al  successivo
riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.
  2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «per l'anno 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2023 e 2024»;
    b) le  parole  «nel  limite  massimo  di  euro  37.259.690»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 51.886.624, di
cui euro 7.400.624 per l'anno 2023  ed  euro  44.486.000  per  l'anno
2024».
  3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi  europei  e  dei
comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un
contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato  di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
  4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito  di  cui
al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite  di
spesa  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.
  5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri  di
permanenza  per  i  rimpatri  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle  espulsioni
degli stranieri irregolarmente  presenti  nel  territorio  nazionale,
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro  7.000.000
per l'anno 2023.
  6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma  3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «, per la meta',» e  «,  per  l'altra  meta',»  sono
soppresse;
    b)  dopo  le  parole  «in  materia  di  immigrazione,   asilo   e
cittadinanza»  sono  inserite   le   seguenti:   «e   ad   interventi
assistenziali straordinari».
  7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di  primo  soccorso
e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.
  8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo  1,  al  comma
600, dopo le parole «corresponsione dei compensi per  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale del Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite  le
seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
  9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di
emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza,
nel territorio nazionale, alla  popolazione  ucraina  in  conseguenza
della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio  dei  ministri  del  28  febbraio  2022  e  successivamente
prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei  ministri  del  23
febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata  la  spesa  di
180 milioni di euro per l'anno 2023.
  10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,
dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte  le  seguenti  «e  di  2,2
milioni di euro per l'anno 2024».
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7,  9  pari  a  euro
239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il
2024 si provvede:
    a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche  di
cui alla lettera b) del comma 2;
    b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486  milioni
per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.
                               Art. 22
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
 
  1. All'articolo  12  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
      «3.  Il  Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   immediatamente
disponibili i dati di cui al comma 1:
        a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
per le finalita' di cui all'articolo 62,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale;
        b)  ai  Comuni,  per  il  tramite  della  posta   elettronica
certificata (PEC),  disponibile  nell'Indice  dei  domicili  digitali
delle pubbliche amministrazioni e dei  gestori  di  pubblici  servizi
(IPA), di cui all'articolo 6-ter  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more
della  messa  a   disposizione   dei   servizi   di   ANPR   relativi
all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
        c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per  tutti  i
soggetti, non registrati in ANPR, che hanno usufruito di  prestazioni
sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  che
non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1,  punti
b) e c) del DPCM 1°  giugno  2022,  concernente  l'Istituzione  della
medesima ANA;
        d) all'ISTAT.»
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
      «3-bis. Il  Sistema  Tessera  Sanitaria,  per  consentire  agli
operatori sanitari l'eventuale consultazione  dei  dati  inseriti  ai
fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente  per  un
mese  e  rende  immediatamente  disponibili  le  eventuali   relative
rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.»
Capo V
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 23
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760  milioni
di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per  l'anno  2025  e  16
milioni di euro  per  l'anno  2026,  destinato  all'attuazione  della
manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 7.
  2. Al fine  di  consentire  il  perfezionamento  delle  regolazioni
contabili del bilancio dello Stato delle  agevolazioni  per  i  bonus
edilizi le risorse di cui  all'articolo  119,  comma  16-quater,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  in
legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di  15.000  milioni  di
euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto  da
finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
  3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
la lettera a) e' abrogata.
  4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma
del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 216,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.
  5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  incrementata  di
2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari
a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo  netto
da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
  6. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  7,
lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno  2024,  65
milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni
di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3
milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2033, 173,2 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2035,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni
di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2
milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9  milioni  di  euro
per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032,  174  milioni
di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8,  9,  10,  11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4,  5  e  6  del
presente articolo, determinati  in  27.981,47  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 5.655,596 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  218,049
milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro  per  l'anno
2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro
per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro  per  l'anno  2029,  160,096
milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di  euro  per  l'anno
2031, 176,288 milioni di euro per l'anno  2032,  184,793  milioni  di
euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2034, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di  euro
per l'anno 2025, 145,54 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  153,227
milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro  per  l'anno
2029, 171,708 milioni di euro per l'anno  2030,  180,867  milioni  di
euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022
milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2034, si provvede:
    a) quanto a 3.134,8 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle missioni  e  dei  programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto;
    b) quanto a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione,  in  relazione  alle   risultanze   emerse
dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30  settembre  2023,  delle
risorse finanziarie iscritte in bilancio ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
    c) quanto a  258  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
    d) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234;
    e)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307;
    g) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma
1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
    h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni  di
euro   per   l'anno   2025,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  3,  della
legge 7 agosto 1997, n. 266;
    i) quanto a 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    l) quanto a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in  favore  delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge
30 dicembre 2021, n. 234;
    m) quanto a 2.530 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel  medesimo  anno,
di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini  di
saldo netto da  finanziare,  mediante  corrispondente  versamento  in
entrata da parte di Cassa depositi e prestiti  con  riferimento  alle
somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5,  comma
3, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito  con
modificazioni in legge  24  novembre  2003,  n.  326,  come  indicate
all'articolo 6,  comma  6,  lettera  c),  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
    o) quanto a 2.990,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  e  54,4
milioni di euro per l'anno  2026,  e,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, 970 milioni di euro per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti   dagli
articoli 3, 4, 5 e 6;
    p) quanto a 1.472 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle minori  spese  derivanti
dall'articolo 1;
    q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
  8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 24
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                                           Allegato 1
                                     Articolo 23, comma 7, lettera a)
 
  Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
 
Stato di previsione ¦
--------------------+ 2023
MISSIONE/programma  ¦
 
+----------------------------------------------------------+--------+
|        Ministero dell'economia e delle finanze           |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
|3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)                     |   1.000|
+----------------------------------------------------------+--------+
|3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in |        |
|ambito UE (10)                                            |   1.000|
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                                          |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela|        |
|della finanza pubblica (29)                               |   1.020|
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione  |        |
|dei beni immobiliari dello Stato (10)                     |      20|
+----------------------------------------------------------+--------+
| 1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della       |        |
|tesoreria (12)                                            |   1.000|
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                                          |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
|23. Fondi da ripartire (33)                               |     920|
+----------------------------------------------------------+--------+
|23.1 Fondi da assegnare (1)                               |     340|
+----------------------------------------------------------+--------+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)                      |     580|
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                                          |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
|21. Debito pubblico (34)                                  |   187,8|
+----------------------------------------------------------+--------+
|21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)         |   187,8|
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                                          |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
|              Ministero della giustizia                   |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita'     |        |
|giudiziaria (6)                                           |     7,0|
+----------------------------------------------------------+--------+
|1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine    |        |
|ragionevole del processo (6)                              |     7,0|
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                                          |        |
+----------------------------------------------------------+--------+
|                                         TOTALE           | 3.134,8|
+----------------------------------------------------------+--------+
 
 
                                                           Allegato 2
                                               (articolo 23, comma 8)
 
                                                           Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
                                         (importi in milioni di euro)
 
                       RISULTATI DIFFERENZIALI
 
                           - COMPETENZA -
 
===============================================
|  Descrizione risultato  |             |             |             |
|      differenziale      |    2023     |    2024     |    2025     |
+=========================+=============+======
|Livello massimo del saldo|             |             |             |
|netto da finanziare,     |             |             |             |
|tenuto conto degli       |             |             |             |
|effetti derivanti dalla  |             |             |             |
|presente legge           |   227.600   |   143.000   |   116.814   |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del      |             |             |             |
|ricorso al mercato       |             |             |             |
|finanziario, tenuto conto|             |             |             |
|degli effetti derivanti  |             |             |             |
|dalla presente legge (*) |   538.420   |   456.468   |   435.554   |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
 
                              - CASSA -
 
=============================================
|  Descrizione risultato  |             |             |             |
|      differenziale      |    2023     |    2024     |    2025     |
+=========================+=============+======
|Livello massimo del saldo|             |             |             |
|netto da finanziare,     |             |             |             |
|tenuto conto degli       |             |             |             |
|effetti derivanti dalla  |             |             |             |
|presente legge           |   282.600   |   185.000   |   152.814   |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del      |             |             |             |
|ricorso al mercato       |             |             |             |
|finanziario, tenuto conto|             |             |             |
|degli effetti derivanti  |             |             |             |
|dalla presente legge (*) |   593.431   |   498.468   |   471.554   |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
 
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima
della  scadenza  o  di  ristrutturare  passivita'  preesistenti   con
ammortamento a carico dello Stato.

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