REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2496 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2023
che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. |
(3) |
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. |
(4) |
Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1o settembre. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: