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Regolamento Delegato UE, 15/11/2023
Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
GU L, 2023/2510
Regolamento Delegato UE
Materia: appalti / disciplina

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2510

16.11.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2510 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2023

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente gli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.

(3)

Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.

(4)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024.

(5)

Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1o settembre. A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;

2)

alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)   GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


 

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