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legge, 27/11/2023
L. 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con mod., del d.l. 29/09/2023 n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
(GU n.278 del 28-11-2023)
legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

LEGGE 27 novembre 2023, n. 170

Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00181)
(GU n.278 del 28-11-2023)
  Vigente al: 29-11-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni
urgenti in materia di  proroga  di  termini  normativi  e  versamenti
fiscali, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 novembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132

Testo del decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  228  del  29  settembre  2023),
coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.  170  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni
urgenti in materia di  proroga  di  termini  normativi  e  versamenti
fiscali.». (23A06570)
(GU n.278 del 28-11-2023)
  Vigente al: 28-11-2023  

 
Avvertenza:

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione   sono riportate in video tra i segni (( ... )).
   
 
                               Art. 1
 
Differimento di termini in materia di ((agevolazioni  per  l'acquisto
                     della casa di abitazione))
 
  1. Il termine di cui all'articolo 64,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' differito al
31 dicembre 2023.
                             Art. 1 bis
 
  ((Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative))
 
  ((1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi
ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime  di  edilizia
agevolata rientranti nel programma straordinario di cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati  fino  a  tale
data ai medesimi termini e condizioni.
  2.  Ferma  la  facolta'  di  riscatto  eventualmente  prevista  nei
contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario
che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di  cui
al medesimo comma  1  deve  notificare  la  proposta  di  alienazione
all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si
applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in
quanto compatibili.
  3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  la
prelazione di cui al comma 2 puo'  essere  esercitata  alle  seguenti
condizioni:
  a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di  decesso,
dal  suo  nucleo  familiare  al  momento  della  notificazione  della
volonta' di alienarlo;
  b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto  con  contratto
preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con  altro
contratto costitutivo o traslativo di usufrutto,  uso  o  abitazione,
trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto;
  c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente
al pagamento dell'indennita' di occupazione.
  4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di  prelazione,  i
contratti di cui al  comma  3  si  intendono  rinnovati  sino  al  31
dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo  che  non  sia
intervenuto  provvedimento   passato   in   giudicato   di   rilascio
dell'immobile.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano  le
facolta'  di  riscatto  eventualmente   previste   a   favore   degli
assegnatari degli immobili di cui al comma 1.))
                               Art. 2
 
((Proroga di termini per il versamento dell'imposta  sostitutiva  per
  la rideterminazione del valore delle cripto-attivita'))
 
  ((1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:
«15 novembre 2023».
  2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 87, e' abrogato.))
                               Art. 3
 
           Rimessione in termini concernente il versamento
                       di tributi e contributi
 
  1.  I  versamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria,  in
scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio  2023,  dovuti  dai  soggetti
che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede
legale o la sede operativa nei Comuni interessati  dagli  eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione
Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  del
28 agosto  2023,  si  considerano  tempestivi  se  effettuati,  senza
l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro  il
31 ottobre 2023.
  2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle  ((somme  che
siano state gia' versate)) in adempimento del  dovuto,  eventualmente
per effetto di versamento tardivo  con  applicazione  di  sanzione  e
interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.
  ((2-bis. All'articolo 3, comma 10, del  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le parole:  «1°  gennaio  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2025».
  2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita'  funzionali   al   raggiungimento   dell'oggetto   sociale,
finalizzate tra l'altro  alla  valorizzazione  e  alla  gestione  del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  alla  societa'  di  gestione  del
risparmio  costituita  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  ferma  restandone  l'autonomia
finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. Alla predetta societa' di  gestione  del  risparmio
non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti
di  cui  all'articolo  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile,  la
disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6,  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dall'articolo 23-bis  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Agli  oneri  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
500.000 euro  annui  a  decorrere  dal  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  2-quater. All'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023».))
                             Art. 3 bis
 
              ((Differimento dei termini per l'adesione
                     al ravvedimento speciale))
 
  ((1. I soggetti che, entro il termine del 30  settembre  2023,  non
hanno  perfezionato  la  procedura   di   regolarizzazione   di   cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo
restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste,
se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre
2023 e rimuovono le irregolarita'  od  omissioni  entro  la  medesima
data.))
                               Art. 4
 
((Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai  soci  e
       per il versamento della relativa imposta sostitutiva))
 
  1. All'articolo 1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  100,  le  parole:  «30  settembre  2023»,  ((ovunque
ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
    b) al comma 105, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a
104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30  novembre  2023,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
                               Art. 5
 
((Differimento del termine per la comunicazione della variazione  del
  codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori))
 
  1. Il  termine  di  decadenza  per  la  comunicazione  in  caso  di
variazione del codice IBAN tramite il portale  del  Fondo  indennizzo
risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis,  del  decreto-legge
10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87, e' differito al 15 ottobre 2023.
                             Art. 5 bis
 
((Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e
  liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanita'))
 
  ((1. All'articolo 8, comma 11-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro
mesi decorrenti dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».))
                               Art. 6
 
Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi  informativi
                           ai fini fiscali
 
  1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative  di
cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
con i principi della legge 9 agosto  2023,  n.  111,  in  materia  di
concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi  di  cui  al
predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014,  relativi
al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
  ((1-bis.  All'articolo  18,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2026». Entro il termine  modificato  ai  sensi
del primo periodo la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob)  si  avvale,  per  il  personale,  fino  alla  qualifica  di
consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo  2,  commi
4-duodecies, con le modalita' di selezione pubblica ivi  previste,  e
4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facolta' di  cui
al secondo  periodo  puo'  essere  esercitata  mediante  una  o  piu'
procedure alle quali  puo'  essere  ammesso  a  partecipare  solo  il
personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando  i
periodi di servizio svolti con uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore  a
3 anni.
  1-ter. Nelle more dell'approvazione della  riforma  del  quadro  di
governance economica dell'Unione europea, per gli anni  2023  e  2024
continua   ad   applicarsi   la   metodologia    di    determinazione
dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del  comma  20
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei
predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto  agli
obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e  al  rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno  devono   essere   valutati   con
riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021  e
2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145,  riguardante  il  saldo  del  risultato  di
competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e
non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto  della
gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
                             Art. 6 bis
 
               ((Proroga del termine per la relazione
                 sugli obiettivi di servizio 2022))
 
  ((1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023,
n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.
87, le parole: «entro  il  31  luglio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».))
                             Art. 6 ter
 
((Proroga del termine di decorrenza  dell'obbligo  di  utilizzare  il
  prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di  spending
  review degli enti locali))
 
  ((1. In considerazione delle criticita' riscontrate dai  comuni,  a
seguito  della  fase  di   sperimentazione,   nell'elaborazione   del
prospetto di cui all'articolo 1, commi 756  e  757,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e  dell'esigenza  di  tener  conto  di  alcune
rilevanti  fattispecie  attualmente  non  considerate  dal   predetto
prospetto, l'obbligo di redigere la delibera  di  approvazione  delle
aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del  prospetto,  utilizzando
l'applicazione informatica  messa  a  disposizione  sul  portale  del
Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno  d'imposta
2025.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
850 e' sostituito dal seguente:
  «850. Ai fini della tutela dell'unita' economica della  Repubblica,
in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica
e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza  pubblica,
nelle more della definizione  delle  nuove  regole  della  governance
economica europea, le regioni e le province autonome assicurano,  per
ciascuno degli anni dal 2023 al  2025,  un  contributo  alla  finanza
pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le
province e le citta'  metropolitane  assicurano  un  contributo  alla
finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i  comuni,  e  a  50
milioni di euro, per le  province  e  le  citta'  metropolitane,  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025».
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni   del   comma   850
dell'articolo 1 della legge n. 178  del  2020,  come  sostituito  dal
comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
853 e' sostituito dal seguente:
  «853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica  da  parte  dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui  al  comma
850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024,  previa  intesa
in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
proporzione agli impegni di  spesa  corrente  al  netto  della  spesa
relativa alla missione  12  "Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti
dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di  mancanza,  dall'ultimo
rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024  e
2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun
ente sono erogate al  netto  del  rispettivo  concorso  alla  finanza
pubblica. In caso di incapienza si applicano  le  procedure  previste
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione
Valle  d'Aosta  l'importo  del  concorso  e'  versato  dalla  regione
all'erario con imputazione sul capitolo 3465,  articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  di  ciascun
anno e, in mancanza di tale versamento, tale  importo  e'  trattenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di  mancata
intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione  all'ordine
del giorno della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  della
proposta, il decreto puo'  comunque  essere  adottato.  Ciascun  ente
accerta le  entrate  di  cui  ai  periodi  precedenti  al  lordo  del
contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo  delle
minori somme ricevute, provvedendo,  per  le  entrate  non  riscosse,
all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».))
                            Art. 6 quater
 
       ((Differimento di termini in materia di investimenti))
 
  ((1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2023».))
                          Art. 6 quinquies
 
((Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli
                            enti locali))
 
  ((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».))
                               Art. 7
 
Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo  del
  contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  d'imposta,  in
  favore delle imprese per l'acquisto  di  energia  elettrica  e  gas
  naturale
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
  3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui  all'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e  di  cui
all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
dovessero emergere minori esigenze finanziarie  rispetto  alla  spesa
autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono
destinate, per l'anno  2023,  al  rifinanziamento  di  interventi  in
favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di  cui
all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023,  n.
100, ((al  fine  di  concedere  misure))  di  sostegno  alle  imprese
danneggiate dagli  eventi  alluvionali  che  hanno  interessato  ((le
regioni Emilia-Romagna, Toscana)) e Marche. L'integrazione di risorse
di cui al presente comma  puo'  avvenire  anche  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  e  successiva  ((riassegnazione
alla spesa)).
  ((3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, le parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».))
                             Art. 7 bis
 
((Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo
  40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in  materia  di
  bioliquidi sostenibili))
 
  ((1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le parole da:  «dal  2023»  fino  a:  «della
direttiva (UE) 2018/2001,» sono sostituite dalle seguenti: «a partire
dal terzo mese successivo a quello  di  approvazione  di  un  sistema
volontario a basso rischio di cambiamento indiretto  di  destinazione
d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025».))
                             Art. 7 ter
 
((Disposizioni per  garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico
                             nazionale))
 
  ((1. I gestori degli impianti di generazione di  energia  elettrica
alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300  MW
che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3,
del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5  aprile  2022,  n.  28,  e  che,   in
considerazione  del  divieto  di  importazione  del   carbone   russo
stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n.  833/2014
del Consiglio, del 31  luglio  2014,  non  riescono  a  reperire  sul
mercato carbone di qualita' tale da garantire l'osservanza dei valori
limite delle emissioni, possono usufruire  di  ulteriori  deroghe  ai
sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
  a) i medesimi impianti siano inseriti dalla societa'  Terna  S.p.A.
nell'elenco degli impianti essenziali per la  sicurezza  del  sistema
elettrico ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  11,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale  indisponibilita'  non
programmata dei medesimi impianti comporterebbe  il  rischio  elevato
del mancato rispetto degli standard di sicurezza  dell'esercizio  del
sistema elettrico;
  c) la deroga sia limitata a quanto  necessario  per  consentire  il
rispetto degli  standard  di  sicurezza  dell'esercizio  del  sistema
elettrico.))
                            Art. 7 quater
 
       ((Disposizioni in materia di continuita' territoriale))
 
  ((1. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  494,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8  milioni  di
euro per l'anno 2023.
  2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
le parole: «e  Lampedusa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
Lampedusa e d'Elba».
  3. Per la  compensazione  degli  oneri  di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba,  verso
alcuni tra i principali aeroporti nazionali,  accettati  dai  vettori
selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli  articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026.  Gli  enti  territoriali
possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento  degli
oneri di cui al primo periodo, come definiti in  apposita  conferenza
di servizi, finalizzata a  individuare  altresi',  sulla  base  delle
risorse individuate ai sensi del presente comma, il  contenuto  degli
oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e  per
l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto  disposto  dal
regolamento (CE) n. 1008/2008.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))
                               Art. 8
 
           Proroga del termine in materia di lavoro agile
                      per i lavoratori fragili
 
  1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
finalita' di cui al primo periodo, il personale docente  del  sistema
nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalita'  agile
e'  adibito  ad  attivita'  di  supporto  all'attuazione  del   Piano
triennale dell'offerta formativa.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((valutati in)) euro 1.674.243
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 607,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234.
                             Art. 8 bis
 
((Proroga di termine in materia  di  contratti  di  arruolamento  dei
  membri dell'equipaggio o del personale  dei  servizi  ausiliari  di
  bordo))
 
  ((1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2024».))
                               Art. 9
 
               Proroga di termini in materia sanitaria
 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1°
dicembre 2023».
  ((1-bis. All'articolo 9, comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, le parole: «30 novembre 2023», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
  1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
le parole: «30 ottobre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
novembre 2023».
  1-quater. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  8  novembre
2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 196, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». Con  riferimento  alle  misure  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
gli effetti delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  operano
limitatamente alle unita'  con  contratto  di  lavoro  flessibile  in
servizio alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno  2024.  I
Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,  decadono,  ove
non confermati con le procedure di cui al  medesimo  articolo  2  del
decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.
  1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di
infrazione n.  2023/4001  per  presunta  violazione  della  direttiva
2011/7/UE in relazione ai pagamenti  dovuti  dal  servizio  sanitario
della  regione  Calabria,  all'articolo  16-septies,  comma  2,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) e' abrogata.
  1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla  legge
30 dicembre 2020, n. 181, le  parole:  «ovvero,  previa  convenzione,
dalla centrale di committenza della regione Calabria» sono sostituite
dalle seguenti: «o di Azienda per  il  governo  della  sanita'  della
regione Calabria - Azienda Zero, ovvero,  previa  convenzione,  della
stazione unica appaltante della regione Calabria».
  1-septies. Per il completamento dei piani  di  riorganizzazione  di
cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' di quelli  derivanti  dall'adeguamento  ai  nuovi  requisiti,
imposti  dalla  pandemia  di  COVID-19,  delle  progettazioni   delle
strutture di cui all'accordo di programma per  gli  investimenti  nel
settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
tra il Ministero della salute, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007,
e' autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e  di
38,6 milioni di euro  per  l'anno  2025.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a  38,6
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67,  a  valere  sulla  quota  assegnata  alla
regione Calabria.
  1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti  dal  comma  1-quater,
relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
                             Art. 9 bis
 
   ((Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale))
 
  ((1. All'articolo 4, comma 3-bis, del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  15  novembre
2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  3
adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo. Dal 1° gennaio 2024  l'utilizzo  delle  risorse  dell'Unione
europea, nazionali e regionali gia' assegnate  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della
flotta dei mezzi di trasporto pubblico  locale,  e'  prioritariamente
finalizzato  alla  sostituzione  dei  veicoli   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con apposito decreto, entro il 15  dicembre  2023,  dispone
l'esonero dei  veicoli  di  cui  al  terzo  periodo  e  definisce  le
modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle  risorse  di
cui al quarto  periodo.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente».))
                               Art. 10
 
((Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale
  e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire  il
  tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve  e  saltuaria
  del personale scolastico))
 
  1. Al fine di assicurare  il  regolare  ed  efficiente  svolgimento
delle attivita' relative al  sesto  quadrimestre,  nell'ambito  della
tornata   dell'Abilitazione    scientifica    nazionale    2021-2023,
all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le  parole:  «7  ottobre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «7 dicembre 2023».
  2. Fino al 31 dicembre 2023 e' autorizzata la spesa di 55,6 milioni
di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento  dei  contratti
di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai  relativi
oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di  cui
all'articolo  231-bis,  comma  1,  lettera  b),  primo  periodo,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  ((2-bis.  Il  termine  previsto  per  l'adozione  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  per  stabilire  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di
cui all'articolo 18, comma 3.2,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024.
  2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2024».
  2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
dicembre 2023».
  2-quinquies.  All'articolo  2-ter,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per  l'anno  scolastico
2021/2022 e  per  l'anno  scolastico  2022/2023  nonche'  per  l'anno
scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».))
                             Art. 10 bis
 
     ((Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali))
 
  ((1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 marzo 2025»;
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito  un   tavolo   tecnico,   con   la   partecipazione   delle
amministrazioni interessate, degli enti proprietari  delle  strade  e
delle  associazioni  di  categoria,  per  la  definizione  del  Piano
nazionale  per  i  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'.  Il
predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua  i  corridoi  dedicati  ai  trasporti  in   condizioni   di
eccezionalita'  che  garantiscono  il  collegamento   tra   le   aree
industrializzate  del  Paese  e  i  principali   poli   logistici   e
industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e  le  azioni
necessarie   per   risolvere   le   criticita'   anche   di    natura
infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo  finalizzate  a
legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei
predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del  Piano,  il
tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i  criteri  e  le
modalita' per ridefinire i contenuti  e  l'operativita'  delle  linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai  fini  della
relativa adozione entro il termine di cui al  comma  2  del  presente
articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati»)).
                             Art. 10 ter
 
((Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo  in  favore  delle
              vittime di reati intenzionali violenti))
 
  ((1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2025»;
  b) le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2025».))
                           Art. 10 quater
 
             ((Proroga di termini in materia sportiva))
 
  ((1.  All'articolo  28,  comma  5,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  la  parola:  «settembre»  e'
sostituita dalla seguente:  «ottobre»  e  le  parole:  «entro  il  31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».))
                               Art. 11
 
Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei
  membri togati del Consiglio della magistratura militare
 
  1. Il  termine  previsto  dall'articolo  14  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per  il  rinnovo
dei  componenti  del  Consiglio  della  magistratura   militare,   e'
prorogato al 31 gennaio 2024.
                             Art. 11 bis
 
((Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici  dipendenti
  e differimento della rilevazione del dato associativo))
 
  ((1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle
elezioni degli organismi di rappresentanza  dei  pubblici  dipendenti
dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della  rilevazione  del
dato associativo degli stessi dal 31 dicembre  2020  al  31  dicembre
2021  e  la  proroga  della  durata  triennale  del   mandato   delle
rappresentanze dei lavoratori  dei  comparti  pubblici,  le  elezioni
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.
  2. Con  riferimento  al  periodo  contrattuale  2025-2027,  i  dati
relativi  alle  deleghe  rilasciate   a   ciascuna   amministrazione,
necessari  per  l'accertamento  della   rappresentativita'   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sono
rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi  all'Agenzia  per
la rappresentanza negoziale delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)
non  oltre  il  31  marzo  dell'anno   successivo   dalle   pubbliche
amministrazioni,     controfirmati     da      un      rappresentante
dell'organizzazione  sindacale   interessata,   con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza delle informazioni.))
                               Art. 12
 
Proroga  del  termine  in   materia   di   rappresentativita'   delle
  Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
 
  1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui  all'articolo
13, comma 1, della legge 28 aprile  2022,  n.  46,  ((in  materia  di
rappresentativita'  delle  associazioni  professionali  a   carattere
sindacale tra militari)), e' prorogato al 31 gennaio 2024.
                               Art. 13
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prosecuzione  delle  attivita'
              emergenziali connesse alla crisi ucraina
 
  1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile ((della
Presidenza del Consiglio dei ministri)) e' autorizzato a garantire la
prosecuzione delle forme  di  assistenza  coordinate  dai  presidenti
delle regioni in qualita' di commissari  delegati  e  dai  presidenti
delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  attuazione  di
quanto  previsto  dall'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del  12  marzo  2022,  e  delle  ulteriori  attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa  di  36
milioni di euro, da erogare alle  amministrazioni  interessate  ((nel
corso)) della predetta annualita'.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
                             Art. 13 bis
 
((Proroghe  in  materia  di  sicurezza  informatica  nella   pubblica
                          amministrazione))
 
  ((1. In coerenza con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione,  al  fine  di   garantire   la   sicurezza
informatica  della  pubblica  amministrazione,  gli   importi   e   i
quantitativi massimi complessivi degli strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e  dai  soggetti
aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi  di  sicurezza
da remoto, compliance e controllo e  sicurezza  on  premise,  il  cui
termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi  strumenti  e
comunque di non oltre un anno e i  relativi  importi  e  quantitativi
massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il
quantitativo massimo, sono incrementati in  misura  pari  al  50  per
cento del valore iniziale, purche' detti  strumenti  non  siano  gia'
stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso  dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                               Art. 14
 
Proroga di termini in materia di riorganizzazione del  Ministero  del
  lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.
112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  ((16  dicembre  2022,  n.  204)),  come
modificato dall'articolo 1,  comma  5,  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30  novembre  2023,
con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 204,».
  2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma  2,
primo  periodo,  del  decreto-legge  del  22  aprile  2023,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'
prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.
  ((2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro  il
termine del 30 novembre 2023 di cui al  comma  1,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e'  autorizzato  a  incrementare  il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n.
77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  2-ter.  Al  fine   di   garantire   la   piena   attuazione   della
riorganizzazione prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2023,  n.  125,  il
comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
sostituito dal seguente:
  «1. Il  limite  di  spesa  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,
e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023  e  di  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del  limite  di  spesa
complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento
dei relativi incarichi  anche  in  deroga  al  limite  percentuale  e
numerico previsto dalle vigenti disposizioni».
  2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
2-ter, pari a 250.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.))
                             Art. 14 bis
 
((Proroga dei termini  di  temporaneo  ripristino  del  funzionamento
  delle  sezioni  distaccate  di  tribunale  di  Ischia,   Lipari   e
  Portoferraio))
 
  ((1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio  2014,  n.
14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»;
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»;
  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Il termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Ischia, Lipari  e  Portoferraio,  e'  prorogato  al  1°
gennaio 2025.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro  159.000  per  l'anno  2024,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.))
                               Art. 15
 
Proroga ((di)) termini in materia di amministrazione straordinaria di
                grandi imprese in stato di insolvenza
 
  1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma  4-septies,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' prorogato fino
ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui  risulti  pendente
un contenzioso giurisdizionale avente  a  oggetto  la  validita',  in
tutto o  in  parte,  della  cessione  dei  complessi  aziendali,  con
provvedimento del  Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,
adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  4,   comma   4-ter   del   predetto
decreto-legge n. 347 del 2003.
  ((1-bis.  All'articolo  1,  comma   8.4,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n.  13,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e comunque  fino  alla  definitiva  cessione  dei
complessi aziendali».))
                             Art. 15 bis
 
((Proroga di termine in materia di  misure  a  tutela  dell'interesse
              nazionale nel settore degli idrocarburi))
 
  ((1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023,  n.
10, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».))
                             Art. 15 ter
 
((Differimento di termini per la rateizzazione in materia  di  debiti
                     relativi alle quote-latte))
 
  ((1. I termini di cui ai commi 7  e  13  dell'articolo  10-bis  del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono  differiti  al  31  dicembre
2023.))
                           Art. 15 quater
 
((Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
                                36))
 
  ((1.  Al  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 16, comma 1, le  parole:  «concreta  ed  effettiva»
sono soppresse;
  b) all'articolo  73,  comma  4,  le  parole:  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».))
                          Art. 15 quinquies
 
((Proroga del termine per l'operativita' del  Tecnopolo  Mediterraneo
                    per lo Sviluppo Sostenibile))
 
  ((1.  Al  fine  di  assicurare  l'operativita'   della   fondazione
«Istituto  di  Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo  per   lo   Sviluppo
Sostenibile», all'articolo 1, comma  732,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, dopo le parole: «e 2021» sono inserite le seguenti:  «e
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca.))
                           Art. 15 sexies
 
((Differimento di termini per la realizzazione  del  nuovo  complesso
               ospedaliero della citta' di Siracusa))
 
  ((1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
  b) al comma 2, le parole: «e' di un anno, prorogabile per due anni»
sono sostituite dalle seguenti:  «e'  fissata  fino  al  31  dicembre
2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  16.000  euro
per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
                               Art. 16
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                             Art. 16 bis
 
                ((Disposizioni per aree terremotate))
 
  ((1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  «b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d)  ed  e)
del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di  committenza
e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la  struttura
del Commissario straordinario».
  2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126,  le  parole:  «nelle  medesime  funzioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei predetti Uffici, anche  in  posizioni
contrattuali diverse».))
                               Art. 17
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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