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legge, 27/11/2023
L. 27 novembre 2023, n. 169, di conv., con modif., del d.l. 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia,,interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
(GU n.278 del 28-11-2023)
legge
Materia: energia / disciplina

LEGGE 27 novembre 2023, n. 169

Conversione  in  legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge 29
settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia,
interventi per sostenere  il  potere  di  acquisto  e  a  tutela  del
risparmio. (23G00180)
(GU n.278 del 28-11-2023)
  Vigente al: 29-11-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 29  settembre  2023,  n.  131,  recante  misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere  di
acquisto e a tutela del risparmio, e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 novembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131

Testo del decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  131  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  228  del  29  settembre  2023),
coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.  169  (in
questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere  di
acquisto e tutela del risparmio». (23A06611)
(GU n.278 del 28-11-2023)
  Vigente al: 28-11-2023  
Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di
acquisto delle famiglie

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
  prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
 
  1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni  applicabili  nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che,  per  ciascuna  tipologia  di
cliente disagiato, i  livelli  obiettivo  di  riduzione  della  spesa
attesa nel medesimo trimestre siano  quelli  previsti  per  l'energia
elettrica dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  29
dicembre  2016,  ((di  cui  all'avviso  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), e per il gas dall'articolo  3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Con riferimento all'anno 2023, ((l'ARERA)) predispone  entro  il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione  di  cui  all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del  gas  naturale,  ((l'ARERA))
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di  sistema
per il settore del gas.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati  in  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse  disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  per
l'anno 2023.
  5. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul  valore  aggiunto   (IVA)   del   5   per   cento.   Qualora   le
somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica
anche  alla  differenza  tra  gli  importi  stimati  e  gli   importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre  2023.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023.
  6. La disposizione  di  cui  al  comma  5  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni  di
euro per l'anno 2023.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  utilizzo  ((di  quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8.
  8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,  e'  sostituito
dal seguente:
    «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario  per
il quarto trimestre 2023). - 1.  Ai  clienti  domestici  titolari  di
bonus sociale elettrico e'  riconosciuto,  per  i  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente  con
il numero di componenti del nucleo  familiare  secondo  le  tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
  2. L'Autorita' di regolazione  per  ((energia,  reti))  e  ambiente
(ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo  nei  tre  mesi
l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  8,  pari  a  300
milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede,  quanto  a  203,22
((milioni di euro,  mediante))  corrispondente  utilizzo  ((di  quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui  al  comma  8,
che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 ((milioni di  euro,
a valere)) sulle risorse disponibili  nel  bilancio  della  CSEA  per
l'anno 2023.
                             Art. 1-bis
 
((Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
  n. 199, in materia di servizi  informativi  per  la  pianificazione
  energetica comunale))
 
  ((1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:))
  ((«2-bis. Per finalita'  di  pianificazione  energetica  a  livello
comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente  Unico
S.p.A. la prestazione di servizi  informativi  sulla  base  dei  dati
disponibili nel Sistema informatico  integrato  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo  modalita'
disciplinate mediante  la  stipulazione  di  appositi  protocolli  di
intesa,  previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al  primo
periodo,   la   societa'    Acquirente    Unico    S.p.A.    assicura
l'anonimizzazione dei dati e  la  fornitura  dei  medesimi  in  forma
aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente».))
                               Art. 2
 
Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e  di
  borse di studio
 
  1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei  nuclei  familiari
meno  abbienti,  anche  a  seguito  dell'incremento  del  costo   del
carburante, ai beneficiari della social card di cui  all'articolo  1,
commi da 450 a 451-bis, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  e'
riconosciuto  un  ulteriore  contributo  ((nel  limite))  pro  capite
derivante dalla ripartizione della  somma  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con  una  dotazione  di
600 milioni di euro per l'anno 2023»;
    b) dopo le parole: «beni alimentari  di  prima  necessita'»  sono
aggiunte le seguenti: «e di carburanti,  nonche',  in  alternativa  a
questi ultimi, di ((abbonamenti ai servizi  di  trasporto))  pubblico
locale,».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sono stabiliti:
    a)  l'ammontare  del  beneficio  aggiuntivo  per  singolo  nucleo
familiare;
    b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di  cui
all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  al
fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione  e  del  titolo
abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni  di  assegnare
un nuovo termine  per  l'attivazione  ((della  carta,  qualora))  non
ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
    c) le prescrizioni necessarie ad  assicurare  che  l'acquisto  di
carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale  avvenga
nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
    d) le modalita' e le condizioni di accreditamento  delle  imprese
autorizzate alla vendita di carburanti  che  aderiscono  a  piani  di
contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
  4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  23,  e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Il fondo integrativo statale per  la  concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  ((e'  incrementato,  per  l'anno
2023)), dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla  corresponsione
delle borse di studio per  l'accesso  alla  formazione  superiore  in
favore degli idonei non  beneficiari  nelle  graduatorie  degli  enti
regionali per il diritto allo  studio  relative  all'anno  accademico
2022/2023.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3
 
Riforma del regime di agevolazioni a favore  delle  imprese  a  forte
  consumo di energia elettrica
 
  1. Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024,
accedono alle agevolazioni ((di cui al comma 4 del presente  articolo
le   imprese))   che,   nell'anno   precedente   alla   presentazione
dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  medesime,   hanno
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1
GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01;
    b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di
cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01;
    c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
21 dicembre 2017,  ((di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre  2017)),  recante  «Disposizioni  in
materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali
di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di
cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  ovvero  b),  del  medesimo
decreto.
  2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4
anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione
dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse,   abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1
GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della
Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in
conformita' a  quanto  previsto  al  punto  406  della  comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per  la  presentazione,
da  parte  delle  imprese  ovvero  delle  associazioni  di  categoria
interessate,  della  proposta  di  ammissione  del  settore   o   del
sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto  indipendente,  dei  dati  necessari  a  dimostrare  il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui  al  punto  405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte  di  cui  al  secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica che, verificatane la  regolarita'  e  la  completezza,  le
trasmette alla Commissione europea.
  3. Non accedono alle agevolazioni di cui al  presente  articolo  le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato
((di difficolta')) ai sensi  della  comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  non  finanziarie  in
difficolta'».
  4. Le imprese di cui ai commi 1  e  2  sono  soggette  ai  seguenti
contributi a copertura degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
    a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a),
nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
    b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b),
nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
    c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c),
nella misura del minor valore:
      1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per
cento del ((valoreaggiunto lordo)) dell'impresa;
      2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per  cento  del  ((valore
aggiunto lordo)) dell'impresa;
      3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per  cento  del  ((valore
aggiunto lordo)) dell'impresa.
  5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica  ((con  energia
prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui  almeno  il  10
per cento assicurato mediante un contratto  di  approvvigionamento  a
termine oppure almeno il  5  per  cento  garantito  mediante  energia
prodotta in sito o in sua  prossimita'  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e  2.1),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,  lettera  b),
e' pari al minor valore tra il 15 per cento  della  componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e lo  0,5  per  cento  del  valore
aggiunto lordo dell'impresa medesima.
  6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica  ((con  energia
prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui  almeno  il  10
per cento assicurato mediante un contratto  di  approvvigionamento  a
termine oppure almeno il  5  per  cento  garantito  mediante  energia
prodotta in sito o in sua  prossimita'  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e  2.1),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,  lettera  c),
e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor  valore  tra  il  35  per
cento della componente degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia  e
l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
  7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a),  b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori  al  prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
  8. Le imprese che accedono alle agevolazioni  di  cui  al  presente
articolo sono tenute a  effettuare  la  diagnosi  energetica  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102.  Le
imprese di cui al primo periodo  sono  altresi'  tenute  ad  adottare
almeno una delle seguenti misure:
    a) attuare le raccomandazioni di  cui  al  rapporto  di  diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo  non  ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita;
    b)  ridurre  l'impronta  di  carbonio  del  consumo  di   energia
elettrica  fino  a  coprire  almeno  il  30  per  cento  del  proprio
fabbisogno  ((con  energia  prodotta  da  fonti))  che  non  emettono
carbonio;
    c) investire una quota pari almeno al 50 per  cento  dell'importo
dell'agevolazione in progetti che  comportano  riduzioni  sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra al fine di  determinare,  ((ai
sensi del punto 415 della  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01)), un livello di riduzioni al di sotto del parametro  di
riferimento utilizzato per l'assegnazione  gratuita  nel  sistema  di
scambio  di  quote  di  emissione  dell'Unione  europea  di  cui   al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 ((della Commissione)), del 12
marzo 2021.
  9. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per
accertare  ((l'adempimento  dell'obbligo))  di  effettuazione   della
diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma  8,  anche  nei
casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un
sistema di gestione  dell'energia  conforme  alla  norma  ISO  50001.
L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle
misure previste ((dal comma 8, lettere a), b) e))  c),  collaborando,
anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE)  e  con  l'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  rispettivamente  in
relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c)  del
medesimo comma  8.  Il  GSE  svolge  i  controlli  per  accertare  la
sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e  6.  Gli  esiti  dei
controlli di cui al presente  comma  sono  comunicati,  entro  il  30
giugno di ogni anno, al Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  e  all'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA). In caso di ((inadempimento degli obblighi)) di  cui
al comma 8, l'impresa interessata e' tenuta  a  rimborsare  l'importo
delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato  ((adempimento
degli  obblighi))  medesimi   e   puo'   beneficiare   di   ulteriori
agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo  aver
provveduto  a  rimborsare  l'importo  stesso.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto
previsto al comma 10,  lettera  e),  le  amministrazioni  interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10. L'ARERA attua le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
definendo:
    a) le modalita' e ((i tempi))  con  cui  le  imprese  interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai  commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
    b) le modalita' con cui la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA), per  ciascuna  annualita'  a  decorrere  dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti  di
cui ai commi 1 e 2 e  costituisce  l'elenco  delle  imprese  a  forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di  cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
    c)  le  modalita'  per  la  copertura,  a  carico  delle  imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui alla lettera b);
    d)  le  modalita'  di   calcolo   del   valore   aggiunto   lordo
dell'impresa,  determinato  come  media  triennale,  e  del   consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2;
    e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti  ((dall'ENEA,
dall'ISPRA e dal GSE)) per lo svolgimento dei controlli ai sensi  del
comma 9;
    f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6;
    g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita'  per  il
((controllo ex post)) ai sensi  del  punto  413  della  comunicazione
((della Commissione  europea))  2022/C  80/01  e  il  recupero  delle
eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso  entro  il  1°  luglio
dell'anno successivo;
    h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo.
  11. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita  l'ARERA,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
criteri per il soddisfacimento delle  condizioni  e  ((l'assolvimento
degli obblighi)), inclusi quelli di consumo  energetico,  di  cui  ai
commi 5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del
comma 9, ((comprese le condizioni per la  revoca  totale  o  parziale
delle agevolazioni)).
  12. La CSEA trasmette  annualmente  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ((alle Camere)) e all'ARERA una relazione
sull'andamento ((dell'applicazione)) del regime  di  agevolazioni  di
cui al presente articolo e  provvede  agli  adempimenti  relativi  al
registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  13.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica
provvede    all'individuazione    dell'esperto    indipendente    per
l'adempimento all'obbligo di ((valutazione ex post))  del  regime  di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del  capo  5  della
comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  80/01.  Gli  oneri
derivanti dal primo periodo sono posti ((a carico della  componente))
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
  14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13  e'  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale  realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo,  la  pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di  cui  una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima.
Capo II
Misure in materia di versamenti fiscali

                               Art. 4
 
                Violazioni degli obblighi in materia
                 di certificazione dei corrispettivi
 
  1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno
commesso una o piu'  violazioni  in  materia  di  certificazione  dei
corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis  e  3,  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  possono   avvalersi   del
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state
gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,  a  condizione
che non siano state gia'  oggetto  di  contestazione  alla  data  del
perfezionamento del ravvedimento e che tale  perfezionamento  avvenga
entro la data del 15 dicembre 2023.
  2. Resta  fermo  che  le  violazioni  regolarizzate  ai  sensi  del
presente articolo non rilevano ai fini del computo per  l'irrogazione
della sanzione accessoria prevista dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Capo III
Misure a tutela del risparmio e della continuita' aziendale, nonche'
per il potenziamento delle attivita' di valutazione della spesa
pubblica

                               Art. 5
 
Disposizioni in  materia  di  cessioni  di  compendi  assicurativi  e
  allineamento di valori contabili per le imprese
 
  1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, ((del  codice  delle
assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo))  7  settembre
2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio  aziendale  da
un'impresa   di   assicurazione   posta   in   liquidazione    coatta
amministrativa ai sensi  dell'articolo  245  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare  in  sede  di
rilevazione iniziale gli attivi  finanziari  riferiti  alle  gestioni
separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come
risultante dal libro mastro delle gestioni  separate  della  cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I
valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari  sono
riconosciuti  tanto  ((ai  fini  dell'imposta   sul   reddito   delle
societa')) quanto ((ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive)) in capo al soggetto cedente e  ai  soggetti  cessionari,
indipendentemente   dal    prezzo    eventualmente    pattuito    per
l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di  compendio  aziendale  di
cui al primo periodo si considerano ((cessioni di ramo))  di  azienda
ai fini del decreto del Presidente della  ((Repubblica))  26  ottobre
1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni  di  compendio
aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro,  ipotecaria
e  catastale  si  applicano,  qualora  dovute,  nella  misura   fissa
normativamente prevista. Le  imprese  cessionarie  possono  valutare,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo
periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in
base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al  minore  tra
il valore di  rilevazione  iniziale  e  il  valore  di  realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo
non  possono  esercitare  l'opzione  per  la   trasparenza   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne'
per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello
stesso testo unico.
  2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005,  ((che,  entro))  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un
compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui  ((al  comma  1,
possono)) registrare in  sede  di  rilevazione  iniziale  gli  attivi
finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in
base al  valore  di  carico  alla  data  ((di  trasferimento,  come))
risultante dal libro mastro delle gestioni  separate  della  cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di  carattere  durevole.
Le cessioni di  compendio  aziendale  di  cui  al  primo  periodo  si
considerano ((cessioni di ramo)) di azienda ai fini del  decreto  del
Presidente della ((Repubblica)) 26 ottobre 1972, n. 633.  Le  imprese
cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in  quello  successivo,  gli
attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati  a  permanere
durevolmente  nel  loro  patrimonio  in  base  al  loro   valore   di
rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione
iniziale e il valore di realizzazione desumibile  dall'andamento  del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
  3. All'articolo  45  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso;
    b) al comma 3-decies:
      1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di  cui  all'
articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  dell'effetto  sugli
impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti  all'esercizio  di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
      2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  le
imprese  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
3-octies ((del presente articolo)) la  determinazione  della  riserva
indisponibile di cui al primo e secondo periodo e' effettuata  tenuto
conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati
riferiti  all'esercizio  di  bilancio  e  fino  a   cinque   esercizi
successivi.».
    c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
      «3-undecies.  Per  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi
contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-octies,  in  relazione  all'evoluzione  della  situazione  di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  3-duodecies.  Per  le
imprese  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
3-octies ((del presente articolo)), l'applicazione delle disposizioni
di  cui  al  terzo  periodo  del   comma   3-decies,   in   relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere prorogata con ((decreto)) del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.».
      3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo  91,  comma  2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di  cui  al
comma  3-octies  ((del  presente  articolo)),  l'applicazione   delle
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere prorogata con ((decreto)) del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.».
                               Art. 6
 
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di  cessione  di
  complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla  procedura  di
  amministrazione straordinaria
 
   1. In coerenza con l'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo  2001,  l'articolo  56,  comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  si  interpreta
nel senso che si intendono in  ogni  caso  operazioni  effettuate  in
vista della liquidazione dei beni del cedente, che non  costituiscono
trasferimento di azienda,  di  ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice  civile,  le  cessioni
poste in essere in esecuzione del programma di cui  all'articolo  27,
comma 2, lettere a)  e  b-bis),  del  medesimo  decreto  legislativo,
qualora siano effettuate sulla base di  decisioni  della  Commissione
europea  che  escludano  la  continuita'  economica  fra  cedente   e
cessionario.
                               Art. 7
 
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi  e
  valutazione della spesa, misure  in  materia  di  finanza  pubblica
  nonche' disposizioni urgenti in materia di  accesso  al  Fondo  per
  l'avvio di opere indifferibili
 
  1. All'articolo 26, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite ((dalla
seguente)): «al».
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alle societa' di  cui  alla  legge  24  aprile
1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e  operativa
delle predette societa', alle stesse non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica.
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione, gli interventi finanziati  con  le  risorse
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata  avviata
da parte dei soggetti attuatori  la  procedura  di  accesso  mediante
l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ma  che  non  siano  risultati
beneficiari  delle  risorse  del  Fondo  per   l'avvio   ((di   opere
indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7,  del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento  da  parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali, purche'  in  possesso  dei  relativi  requisiti  possono
essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui  al  primo  periodo,
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base  delle  modalita'
indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato,
con  propri  decreti,  ad  integrare  gli  elenchi  degli  interventi
beneficiari del Fondo per  l'avvio  di  opere  indifferibili  di  cui
all'articolo 26, comma 7, del ((decreto-legge n. 50)) del 2022.
  4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di  opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge n. 50 del 2022,  ((per  gli  interventi  relativi))  ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le  risorse  previste  dal
PNRR e dal PNC di  titolarita'  del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero dell'istruzione e  del  merito,  oggetto  di  procedure  di
affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  avviate  dal  18
maggio  2022  al  30  giugno  2023,  ((si  considera))  come  importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta  a  quello  attribuito
con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari  al
10 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto  provvedimento,
qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di  incrementi  delle
assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi  dei
materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  comunicano,  entro  il  20   ottobre   2023,   al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice  unico  di
progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro  dieci  giorni
dalla data di scadenza del termine di cui al  secondo  periodo,  sono
assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco  di  cui
allo stesso periodo. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213  del  12
settembre  2022,  e  dall'articolo  11  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  10  febbraio  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4 ((si provvede nel limite))  delle
risorse residue disponibili a valere  sulle  risorse  del  Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7,  del
decreto-legge n. 50 del 2022.
Capo IV
Disposizioni finali

                             Art. 7-bis
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  ((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.))
                               Art. 8
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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