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legge, 30/12/2023
L. 30 dicembre 2023, n. 214, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
(GU n.303 del 30-12-2023)
legge
Materia: concorrenza / disciplina

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (23G00220)
(GU n.303 del 30-12-2023)
  Vigente al: 31-12-2023  

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
Misure per l'adozione dei piani per la  rete  di  trasporto  del  gas
  naturale  e  del  Piano  di  sviluppo  della  rete   elettrica   di
  trasmissione nazionale
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16:
      1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore  trasmette
annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa  maggiore  di
trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli  altri  gestori
della rete, trasmette ogni due anni»;
      2) al comma 4, le parole: «il Gestore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»;
      3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
      4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a  esso»  sono
sostituite dalle seguenti:  «l'impresa  maggiore  di  trasporto,  per
cause a essa»  e  le  parole:  «al  Gestore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
    b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
      «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un  Piano  decennale
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,  coerente  con  gli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e  di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico  stabiliti  nel  Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo  presenta,
entro il 31 gennaio di ogni biennio,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla
data di presentazione, comprensivi dei  termini  per  la  valutazione
ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di  Terna
S.p.A.  ai  sensi  della  parte  seconda,  titolo  II,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  previa  acquisizione  del  parere
delle regioni e delle province autonome territorialmente  interessate
dagli interventi in programma, che si esprimono entro il  termine  di
sessanta  giorni  dalla   richiesta   di   parere,   nonche'   previa
acquisizione delle valutazioni  formulate  dall'ARERA  ai  sensi  del
comma 13. In caso di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  alle
regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano.  Il
Piano individua le  linee  di  sviluppo  degli  interventi  elettrici
infrastrutturali da compiere nei  dieci  anni  successivi,  anche  in
risposta alle criticita' e  alle  congestioni  riscontrate  o  attese
sulla  rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati   e   i   nuovi
investimenti  da   realizzare   nel   triennio   successivo   e   una
programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto
stabilito  nella  concessione  per  l'attivita'  di  trasmissione   e
dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a  Terna  S.p.A.  ai
sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni  anno  Terna
S.p.A.  presenta  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica  e  all'ARERA  un  documento   sintetico   relativo   agli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. puo'  integrare
il  Piano  trasmesso  nel  caso  in  cui  si  renda   necessaria   la
pianificazione  di  nuovi  interventi  in  ragione   di   specifiche,
indifferibili e comprovate esigenze del  sistema  elettrico.  In  tal
caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui
al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  della   proposta   di
integrazione del Piano, sono ridotti della meta'.
      13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla  valutazione
dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti,  effettua  una
consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e  trasmette
l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di  presentazione  del
Piano medesimo».
                               Art. 2
 
Promozione  dell'utilizzo  dei  contatori  intelligenti  di   seconda
  generazione e  accesso  ai  dati  di  consumo  tramite  il  sistema
  informativo integrato
 
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica
promuove,  in  collaborazione  con  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di
formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialita' dei
contatori intelligenti di seconda generazione  a  fini  di  risparmio
energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  L'ARERA  disciplina  gli  obblighi   in   capo   alle   imprese
distributrici di  assicurare  l'informazione  dei  clienti  circa  le
funzionalita'  dei  contatori  intelligenti,   nel   rispetto   delle
condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 210.
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        «d) nel caso dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  su
richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in  qualita'
di gestore del Sistema  informatico  integrato  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del
Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale  istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, metta i dati del contatore di fornitura relativi  all'immissione
e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas  naturale  a
disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale,
a disposizione di  un  soggetto  terzo  univocamente  designato,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
in un formato facilmente comprensibile che  possa  essere  utilizzato
per  confrontare  offerte  comparabili  ovvero  per  l'erogazione  di
servizi da parte dei predetti soggetti terzi»;
      2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
        «e-bis) le attivita' funzionali all'attivazione  dei  servizi
abilitati dal  canale  di  comunicazione,  dal  misuratore  verso  il
corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato
per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualita'  di  gestore
del Sistema informatico integrato»;
        b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
          «3-bis. E' istituito presso l'Acquirente  Unico  S.p.A.  un
registro informatico recante l'elencazione  dei  soggetti  terzi  che
accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d).
Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo  gratuito  la
messa a disposizione dei  clienti  finali  di  ciascuna  informazione
concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese
la cronologia di tali accessi e la tipologia di  dati  consultati.  I
costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai  sensi  del  presente
comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi  di
cui al comma 3, lettera d),  secondo  criteri  e  modalita'  definiti
dall'ARERA».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed  e-bis)
del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del  2014,
rispettivamente modificata e introdotta  dal  comma  3,  lettera  a),
numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno
2023 e a 1.000.000 di euro per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
                               Art. 3
 
                       Servizi di cold ironing
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' premesso il seguente:
      «01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di
strutture, opere e impianti  realizzati  sulla  terraferma  necessari
all'erogazione di energia elettrica alle navi  ormeggiate  in  porto.
L'erogazione di energia elettrica da  impianti  di  terra  alle  navi
ormeggiate in porto costituisce un servizio  di  interesse  economico
generale fornito dal gestore  dell'infrastruttura  di  cold  ironing,
individuato  dall'autorita'  competente  nelle  forme  e  secondo  le
modalita'   previste   dalla   normativa    vigente.    Il    gestore
dell'infrastruttura di cui al primo periodo e':
        a) un cliente finale ai  sensi  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia
elettrica  prelevata  dalla  rete   pubblica   o   dal   sistema   di
distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura e' connessa;
        b) un consumatore  finale  dell'energia  elettrica,  ai  fini
dell'applicazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Al  fine  di  favorire  la   riduzione   dell'inquinamento
ambientale  nelle  aree  portuali  mediante   la   diffusione   delle
tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA)  adotta  uno  o  piu'  provvedimenti
volti a prevedere uno sconto, per un periodo di  tempo  proporzionato
al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai  punti  di  prelievo
dell'energia elettrica che alimentano le  infrastrutture  di  cui  al
comma 01 del presente articolo»;
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma
01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle  misure
di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio  di  cold
ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e  di  fornitura
eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura  di  cui
al comma 01 insista su aree portuali gia' affidate in concessione  ai
sensi  dell'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,   n.   84,
l'Autorita' di sistema portuale adotta, anche mediante la  previsione
di apposite clausole negli atti di concessione, le misure  necessarie
a  evitare  che  il  concessionario  possa  beneficiare  di  vantaggi
ingiustificati  ovvero  operare   discriminazioni   tra   i   diversi
utilizzatori».
                               Art. 4
 
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
                                 81
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  sicurezza
e di interoperabilita' del trasporto ferroviario»;
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,   i   gestori   delle   infrastrutture
ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i  servizi
pubblici  di  pronto  soccorso,  predispongono,  sulla  base  di  una
determinazione e valutazione  dei  rischi,  procedure  operative  per
l'attuazione, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea  in
materia  di  sicurezza   e   di   interoperabilita'   del   trasporto
ferroviario, di un piano di intervento recante le modalita' operative
del soccorso  qualificato  lungo  la  rete  ferroviaria,  incluso  il
trasporto degli infortunati.  Ciascun  datore  di  lavoro  individua,
sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei  rischi,
i ruoli e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto  conto
delle relative categorie di inquadramento,  dei  titoli  formativi  e
delle mansioni».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 5
 
Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto
 
  1. All'articolo 8, comma 6, del  decreto  legislativo  22  dicembre
2000, n. 395, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non
siano previste  sedute  d'esame  nella  provincia  di  residenza,  e'
consentita la partecipazione alle prove  d'esame  anche  in  province
diverse da quella di residenza,  previa  sottoscrizione  di  apposito
protocollo in sede di Conferenza unificata».
                               Art. 6
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
  49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei  rifiuti  di
  apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano
la pubblicita', anche attraverso la diffusione  mediante  il  proprio
sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui
al comma 3 e al  periodo  di  loro  applicazione,  differenziati  per
ciascuna  apparecchiatura  elencata   nei   raggruppamenti   di   cui
all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  25  settembre
2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023,
n. 40.
    3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis  sono  pubblicate  e
aggiornate a cura dei sistemi di gestione  individuali  e  collettivi
entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
    3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che
destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti  dai
contributi ambientali alla riduzione  degli  importi  dei  contributi
stessi, assicurano la pubblicita' ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter
anche degli importi dei contributi cosi' determinati».
                               Art. 7
 
Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore  della  gestione
                              dei RAEE
 
  1.  All'articolo  178-ter,  comma  6,  lettera  e),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dopo  le  parole:  «del  presente
articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti  di
legge stabiliti per le diverse filiere».
  2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento,  in
almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1  per
cento, in almeno un raggruppamento, o almeno  pari  all'1  per  cento
risultante  dalla   somma   delle   percentuali   in   ogni   singolo
raggruppamento»;
    b) all'articolo 33:
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Al Centro di  coordinamento  devono  iscriversi  anche  i
sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici  e  i  sistemi  di
gestione individuali  o  collettivi  di  RAEE  fotovoltaici.  Possono
altresi' iscriversi i sistemi individuali e  collettivi  di  gestione
dei RAEE professionali»;
      2) al comma 5, alinea, dopo  le  parole:  «sistemi  collettivi»
sono inserite le seguenti: «e individuali».
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 8
 
Modifiche alla disciplina per lo svolgimento  della  professione  del
                        mediatore del diporto
 
  1.  Al  codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 49-ter:
      1) al comma 3, dopo le parole: «puo' svolgere» sono inserite le
seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «,
di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle
seguenti: «o di  rappresentanza  ovvero  da  altro  rapporto  che  ne
possa»;
      2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite  dalle
seguenti: «per il quale»;
      3) al comma  6,  dopo  le  parole:  «del  codice  civile»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche', per i profili  ivi  disciplinati,  il
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati
membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  o
svizzeri, e l'articolo 49 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per  i  cittadini
di Paesi terzi»;
      4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
        «6-bis. Ai fini  del  presente  codice,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  l'autorita'  nazionale  competente
per le attivita' amministrative connesse  alla  figura  professionale
del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;
    b) all'articolo 49-quater:
      1) al comma 3:
        1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
          «a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione
europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
immigrazione   e   di   lavoro,   fatti   salvi   eventuali   accordi
internazionali in materia»;
        1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
          «d) essere in possesso di diploma di istruzione  secondaria
di  secondo  grado  o  di  diploma   di   istruzione   e   formazione
professionale ovvero di titolo di studio  riconosciuto  o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane»;
        1.3) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
          «g)  salvo   che   siano   intervenuti   provvedimenti   di
riabilitazione  o  che  il  reato  sia  estinto,  non  essere   stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  non
essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore
a tre anni»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        «4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3,  lettera  e),
e' organizzato da enti di formazione di diritto pubblico  o  privato,
italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. L'iscrizione al corso e' in ogni caso subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato  al  costo  sostenuto  dall'ente  di  formazione  per  la
gestione del corso»;
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5. Con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sono  stabiliti  i  criteri  e   le   modalita'   per   il
riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»;
      4) al comma 6:
          4.1) all'alinea, le parole: «del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per
il luogo in cui e' stata commessa la violazione»;
          4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso  e'
disposto»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «L'ammonimento   e'
disposto»;
          4.3)  alla  lettera   c),   le   parole:   «nell'esclusione
temporanea»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «nell'interdizione
temporanea»;
        5) al comma  11,  lettera  d),  le  parole:  «salvo  che  sia
intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo
che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il  reato
sia estinto»;
        6) al comma 13:
          6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del  made  in
Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  per
la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei  trasporti  e
della giustizia»;
          6.2)  le  parole:  «con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto delegato  28  agosto  1997,  n.  28»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
          6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono
inserite le seguenti:  «limitatamente  agli  enti  di  formazione  di
diritto interno,» e le parole: «del luogo  in  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «competente per il luogo in cui».
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 9
 
Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del  gas
                              naturale
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «Ministero  dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono
condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita'  di  vendita
di  gas  naturale  ai  clienti  finali.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    su    proposta
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA),
sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  (AGCM),
sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita'  e  i  requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza
e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al  comma  1.
Il Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  con  il
medesimo decreto di cui al secondo periodo,  fatto  salvo  il  potere
sanzionatorio attribuito  all'ARERA,  all'AGCM,  al  Garante  per  la
protezione dei dati  personali  e  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli,   esercitato   nell'ambito   delle   rispettive   funzioni,
disciplina  un  procedimento  speciale,  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per  l'eventuale
esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che
tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari  poste
in essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate  e  sanzionate
dalle predette Autorita'. L'ARERA  formula  la  proposta  di  cui  al
secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione».
  2. All'articolo 51, comma 6, del codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non e'  valido  se  il
consumatore  non  ha  preliminarmente  confermato  la  ricezione  del
documento contenente tutte le condizioni contrattuali,  trasmesse  su
supporto  cartaceo  o   altro   supporto   durevole   disponibile   e
accessibile».
                               Art. 10
 
          Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
 
  1. Al fine di potenziare la rete mobile  e  garantire  a  utenti  e
imprese l'offerta di servizi di connettivita'  di  elevata  qualita',
senza pregiudizio per la salute  pubblica,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  i  limiti  di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi  di  qualita'  di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22  febbraio  2001,  n.  36,
sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce  delle
piu' recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto  delle
regole,  delle  raccomandazioni  e  delle  linee  guida   dell'Unione
europea. Si applica  il  comma  3  dell'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36.
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza  di  specifiche
previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non
sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria
e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per  quanto  attiene
all'intensita' di campo elettrico E, a un valore pari  a  0,039  A/m,
per quanto attiene all'intensita' di campo magnetico H, e a un valore
pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densita' di potenza D.
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera b),  della  legge  22  febbraio
2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «in particolare il  Ministro  della  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;
    b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «,
e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la  raccolta
e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse  ad  impianti,
apparecchiature  e  sistemi  radioelettrici   per   usi   civili   di
telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di  cui
all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere  le  attivita'  di
monitoraggio ambientale e consentire una piu' efficiente e  razionale
gestione dello spettro elettromagnetico».
  4. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

                               Art. 11
 
Modalita' di assegnazione delle concessioni per il commercio su  aree
                              pubbliche
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci  anni,  sulla
base  di  procedure  selettive,  nel   rispetto   dei   principi   di
imparzialita',   non   discriminazione,   parita'   di   trattamento,
trasparenza e pubblicita', secondo linee guida adottate dal Ministero
delle imprese  e  del  made  in  Italy,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
5 giugno 2003, n. 131, da  sancire  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di  cui  al
comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
    a) prevedere, nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,
specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita'
occupazionale  del  personale  impiegato  e  a  tenere  conto   della
professionalita'  e  dell'esperienza  precedentemente  acquisite  nel
settore di riferimento;
    b) prevedere la valorizzazione dei requisiti  dimensionali  della
categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo  2
del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
    c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito
della  medesima  area  mercatale,  ciascun  operatore   puo'   essere
titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
  3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
compiono una ricognizione annuale delle aree destinate  all'esercizio
del commercio su aree pubbliche e, verificata  la  disponibilita'  di
aree concedibili, indicono procedure selettive  con  cadenza  annuale
nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui  al  comma  1.  La  prima
ricognizione e' effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge.
  4. Continuano ad avere  efficacia  fino  al  termine  previsto  nel
relativo titolo le concessioni gia' assegnate alla data di entrata in
vigore della presente  legge  con  procedure  selettive  ovvero  gia'
riassegnate ai sensi dell'articolo 181,  commi  4-bis  e  4-ter,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. I procedimenti tesi al rinnovo dei  titoli  concessori  indicati
all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che alla data di entrata in vigore della medesima  legge  n.  77  del
2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata
in vigore della presente legge  non  risultano  ancora  conclusi  per
qualsiasi  causa,  compresa  l'eventuale  inerzia  dei  comuni,  sono
conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e  nel
rispetto del termine di durata del rinnovo ivi  previsto,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Qualora
l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine  predetto,
le  concessioni  si  intendono  comunque  rinnovate  salva   rinuncia
dell'avente titolo e salvo il potere di  adottare  determinazioni  in
autotutela ai sensi dell'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in  caso  di  successivo  accertamento  dell'originaria
mancanza dei requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  e  degli
altri requisiti prescritti.
  6. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel servizio,  nelle
more  della  preparazione  e  dello  svolgimento   delle   gare,   le
concessioni non interessate  dai  procedimenti  di  cui  al  comma  5
conservano la loro validita' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga
al  termine  previsto  nel  titolo  concessorio  e   ferma   restando
l'eventuale maggiore durata prevista.
  7. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati:
    a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis
dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205;
    c) l'articolo 1, comma 686, lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145.
  8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
                               Art. 12
 
         Semplificazioni in materia di attivita' commerciali
 
  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, dopo  le  parole:  «rinnovo  dei  locali»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' accumulo di  scorte  di  prodotti  in  conseguenza
della chiusura  temporanea  e  perdurante  a  causa  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
    «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli  operatori,
qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in  una  serie
di esercizi commerciali,  anche  situati  in  diversi  comuni,  delle
vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7  del  presente  articolo,
essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello unico per  le
attivita' produttive (SUAP) del comune dove l'esercente  ha  la  sede
legale  dell'impresa,  un'unica   comunicazione   con   le   date   e
l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo  altresi'  le
informazioni  richieste  dalle  norme  vigenti   per   la   specifica
attivita'. Il SUAP  ricevente  trasmette  la  comunicazione  ai  SUAP
competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali  e
in  conformita'  alle  modalita'  telematiche  di  comunicazione  del
Sistema informatico degli  Sportelli  unici  di  cui  all'articolo  3
dell'allegato al regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  3  dicembre  2021.   La   relativa
documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di  controllo
nell'esercizio per due anni,  oppure  in  un  sito  internet  il  cui
indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai  comuni
e che deve essere mantenuto attivo per almeno  due  anni  dalla  fine
della vendita sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata
nella comunicazione inviata ai comuni».
  3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e)  del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e  di  servizio
rappresentati dalle attivita'  commerciali  e  artigiane  nei  centri
urbani, nonche' in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione europea COM(2008) 394  definitivo,  del  25  giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale  per  la  piccola  impresa» -
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la  Piccola  Impresa
(uno «Small Business Act» per l'Europa):
    a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo  31  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
    b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente:
      «2. Secondo la disciplina dell'Unione europea  e  nazionale  in
materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione
di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale
la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali nel  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori,  dell'ambiente  e  dei  beni  culturali,   nonche'   alla
salvaguardia   della   sicurezza,   del   decoro   urbano   o   delle
caratteristiche  commerciali  specifiche  dei  centri  storici  o  di
delimitate aree commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta'
metropolitane  e   i   comuni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere,
d'intesa con le associazioni degli operatori e senza  discriminazioni
tra  essi,  limitazioni  all'insediamento  di  determinate  attivita'
commerciali in talune  aree  o  l'adozione  di  misure  di  tutela  e
valorizzazione di talune tipologie  di  esercizi  di  vicinato  e  di
botteghe artigiane, tipizzati sotto il  profilo  storico-culturale  o
commerciale, anche tramite costituzione di  specifici  albi  volti  a
valorizzarli.  I  comuni   possono   altresi'   promuovere   percorsi
conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a  evitare
fenomeni di  espulsione  di  operatori  commerciali  qualificati  dai
centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro
mesi dalla data della loro entrata in vigore».
  4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022,  n.  118,
dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
    «l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto
delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del  commercio
e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia  del  decoro
urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o  tradizionali
dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni
degli  operatori  e  senza   discriminazioni   tra   essi,   mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in talune  aree
o l'adozione di specifiche  misure  di  tutela  e  valorizzazione  di
talune tipologie di esercizi di vicinato  e  di  botteghe  artigiane,
tipizzati sotto il profilo  storico-culturale  o  commerciale,  anche
tramite costituzione di specifici albi.  Previsione  che  detti  albi
possano  essere  raccolti,  secondo  criteri  unificati,  a   livello
nazionale, ai fini della valorizzazione turistica  e  commerciale  di
dette attivita'».
Capo III
MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

                               Art. 13
 
Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in  ragione
                    del fornitore di provenienza
 
  1.  All'articolo  98-duodecies  del  codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «1-bis.  I  fornitori  di  reti  o   servizi   di   comunicazione
elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite  per  il
tramite del database per la portabilita' dei numeri  mobili,  nonche'
quelle comunque acquisite  per  esigenze  di  carattere  propriamente
operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a  oggetto
requisiti o condizioni generali  di  accesso  o  di  uso  di  reti  o
servizi, comprese le  condizioni  tecnico-economiche,  che  risultino
differenti  in  ragione  del  fornitore  di  rete   o   servizio   di
comunicazione elettronica di provenienza».
                               Art. 14
 
                Contratti di servizi a tacito rinnovo
 
  1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
l'articolo 65 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo).  -  1.  Nei
contratti di servizi stipulati a tempo determinato  con  clausola  di
rinnovo automatico, il  professionista,  trenta  giorni  prima  della
scadenza del contratto, e' tenuto ad avvisare  il  consumatore  della
data entro cui puo' inviare formale disdetta. La comunicazione di cui
al primo periodo  e'  inviata  per  iscritto,  tramite  sms  o  altra
modalita' telematica indicata dal  consumatore,  e  la  sua  mancanza
consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto,
di recedere in qualsiasi momento senza spese».
                               Art. 15
 
Misure di semplificazione in materia di  prodotti  ortofrutticoli  di
                            quarta gamma
 
  1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa  vigente  in
materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea,  le  fasi  del   lavaggio   e
dell'asciugatura di cui al comma  1  non  si  applicano  ai  prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo,  dalla
semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge  all'interno
di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a  clima
controllato e con livelli di filtrazione dell'aria  adeguati  per  la
limitazione delle particelle aerotrasportate.  Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro
delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al  decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 4,  individuando  le  tecniche  e  le
modalita' di produzione  dei  prodotti  di  cui  al  presente  comma,
compatibili con  la  normativa  vigente  in  materia  di  igiene  dei
prodotti alimentari»;
    b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
Capo IV
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

                               Art. 16
 
                  Preparazione dei farmaci galenici
 
  1.  All'articolo  68,  comma  1,  lettera  c),  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, le parole: «, purche' non si utilizzino principi  attivi
realizzati industrialmente» sono soppresse.
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

                               Art. 17
 
            Termine per il controllo delle concentrazioni
 
  1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: «quarantacinque giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«novanta giorni».
                               Art. 18
 
Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022
 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'
l'autorita' designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  14  settembre  2022,
relativo a mercati equi e contendibili nel  settore  digitale  e  che
modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.
  2. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  pone  in
essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione  previste  dal
citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso
delle  ispezioni  richieste  dalla  Commissione   europea,   all'uopo
adottando  propri  regolamenti  compatibili  con  le  procedure  gia'
previste in materia di concorrenza.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione   dell'articolo   38   del   citato
regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui  al  titolo
II, capo II, della legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  previsti  per
l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando  propri
regolamenti compatibili con le procedure gia' previste in materia  di
concorrenza.
  4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorita' garante
della concorrenza e del  mercato  puo'  irrogare  le  sanzioni  e  le
penalita' di mora di cui all'articolo 14 della citata  legge  n.  287
del 1990.
  5. Con le stesse modalita' gia' previste per  l'applicazione  della
citata legge n. 287 del 1990, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per l'assolvimento delle funzioni  in  quanto  autorita'
designata ad applicare il citato  regolamento  (UE)  2022/1925,  puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza,  che  agisce
con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973,  n.  600,  e
dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione  di
altri organi dello Stato.
  6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento
(UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato,  compatibilmente   con   la   normativa
dell'Unione europea, ai  fini  dell'esercizio  dei  suoi  poteri  nei
mercati digitali di  cui  al  predetto  regolamento  (UE)  2022/1925,
nonche' in materia di intese restrittive della concorrenza, di  abuso
di posizione  dominante,  di  abuso  di  dipendenza  economica  e  di
operazioni di concentrazione.
  7. L'Autorita' svolge i compiti di cui al presente articolo con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e  controllo  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  con  particolare
riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi  2,  6  e
10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13,  paragrafo  5,  del  citato
regolamento (UE) 2022/1925.
Capo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI

                               Art. 19
 
Disposizioni relative alle partecipazioni  in  societa'  del  settore
                             fieristico
 
  1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di  societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2016,  n.  175,  dopo  le   parole:   «Sono   altresi'   ammesse   le
partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e
dopo le parole: «nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente
la  gestione  di  spazi  fieristici  e  l'organizzazione  di   eventi
fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei  principi
di concorrenza e apertura al mercato, le attivita', le forniture e  i
servizi direttamente connessi  e  funzionali  ai  visitatori  e  agli
espositori».
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa
consultazione   delle   associazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le  quali
sono definite le modalita' che il  gestore  dello  spazio  fieristico
osserva  per   garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non
discriminatorie e una corretta e completa informazione  alle  imprese
terze  che  operano  nel  mercato   fieristico.   L'efficacia   delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1   decorre   dalla   pubblicazione
dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida  nella  Gazzetta
Ufficiale.
                               Art. 20
 
Criteri di misurazione della rappresentativita'  nelle  attivita'  di
                intermediazione dei diritti d'autore
 
  1. All'articolo 180, secondo  comma,  numero  1),  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate»  sono  aggiunte
le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli  e  proporzionate
al valore  economico  dell'utilizzo  dei  diritti  negoziati  e  alla
rappresentativita' di ciascun organismo di gestione  collettiva.  Con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  sono
definiti i criteri per  la  determinazione  della  rappresentativita'
degli organismi di gestione  collettiva  per  ciascuna  categoria  di
diritti intermediati».
                               Art. 21
 
Differimento dei termini per la revisione del regolamento di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
 
  1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le
parole: «Entro centottanta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro ventiquattro mesi».
                               Art. 22
 
                          Entrata in vigore
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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