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decreto legge, 30/12/2023
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante" Disposizioni urgenti in materia di termini normativi."
(GU n.303 del 30-12-2023)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)
(GU n.303 del 30-12-2023)
  Vigente al: 31-12-2023  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di
adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione
delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 6-quater, del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di  un  contingente  di
segretari comunali  e  provinciali  da  parte  delle  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a  tempo  indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi  negli  anni  precedenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31  dicembre  2023»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato a valere su apposito Fondo,  le  parole:  «31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
riguardante  l'autorizzazione  per  il  Ministero   dell'interno   ad
assumere determinate unita' di personale, in aggiunta  alle  facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  nell'ambito  della
vigente dotazione organica, le parole: «fino  al  31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate  in  materia
di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
    b) al comma  495,  relativo  all'assunzione  in  deroga  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita',
le parole: «30 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024».
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e  2021,  per
il triennio 2021-2023, e per l'anno  2022  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  134  del  12
giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20  agosto  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  marzo  2022
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche'
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  11  maggio  2023  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al
31 dicembre 2024.
  8.  Al  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per  il
Ministero dell'interno  ad  assumere  unita'  di  personale  a  tempo
determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, le parole: «per il  biennio  2022-2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
    b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in
particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  parole:  «per   il   biennio
2022-2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   il   triennio
2022-2024».
  9.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione  per
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  a  bandire   apposite
procedure concorsuali, secondo le modalita'  semplificate  in  deroga
alle ordinarie  procedure  di  mobilita',  ovvero  a  procedere  allo
scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici,  le
parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per il triennio 2022-2024»;
    b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di
durata dei  contratti  a  tempo  determinato  del  personale  addetto
all'Ufficio per il processo, le  parole:  «della  durata  massima  di
trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza  non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»;
    c) all'articolo 13,  comma  1,  concernente  il  reclutamento  di
personale a tempo determinato per il supporto alle linee  progettuali
per la giustizia del PNRR:
      1) all'alinea:
        1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della durata di trentasei mesi,  prorogabile  fino  al  30
giugno 2026»;
        1.2)  le  parole:  «5.410  unita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «4.745 unita'»;
        1.3) dopo le parole:  «non  dirigenziale»  sono  inserite  le
seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;
      2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.100 unita'»;
      3) alla lettera b), le parole:  «750  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «145 unita'»;
      4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.500 unita'».
  10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  parole:  «per  il   triennio
2021-2023»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «per   il   periodo
2021-2024».
  11. All'articolo 1, comma 884, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, che  concerne  l'autorizzazione  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali al fine di potenziare  e  accelerare  le  attivita'  e  i
servizi  svolti  dalle  ragionerie  territoriali  dello   Stato   nel
territorio nazionale, le parole: «per l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
  12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, in materia  di  supporto  alle  amministrazioni  locali
titolari  di  interventi  del  PNRR,  le  parole:  «per  il   biennio
2022-2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   il   triennio
2022-2024».
  13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c)  della  legge  31
agosto  2022,  n.  130,  relativo  alle   assunzioni   di   personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento delle finanze, le parole:  «per  l'anno  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  14. Il termine per le assunzioni  di  personale  della  Guardia  di
finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e  2023  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni  2020,
2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed  e),
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dall'articolo  19,  comma  1,
lettere b)  e  c),  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, dall'articolo  1,  comma  961-sexies,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12,  lettera  a),  e
comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al  31
dicembre 2024.
  15. Il termine per  le  assunzioni  di  personale  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle  cessazioni  dal
servizio  verificatesi  negli  anni  2019,   2020,   2021   e   2022,
dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e)  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19,  comma  1,  lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  dall'articolo
1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2,  lettera  c),
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,
commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29  dicembre  2022,
n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del  decreto-legge  22
aprile 2023 n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
  16. Alla legge 8 agosto  1995,  n.  335,  recante  disposizioni  in
materia assistenziale e previdenziale,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni all'articolo 3:
    a)  al  comma  10-bis,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b)  al  comma  10-ter,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali  per  gli  obblighi   contributivi   in   favore   dei
collaboratori coordinati  e  continuativi  e  figure  assimilate,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024».
  17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  18. Fino al 31 dicembre 2024,  per  assicurare  l'espletamento  dei
propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello  Stato,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, e'  autorizzata  ad
avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di  comando,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  19.   Il   termine   per   l'autorizzazione    all'assunzione    di
trecentocinquanta  unita'  appartenenti   all'area   III,   posizione
economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma  317,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  anche  allo
scopo di prevenire l'instaurazione  di  nuove  procedure  europee  di
infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre
2024.
  20.  Il  termine  per  l'autorizzazione  all'assunzione   a   tempo
determinato del  contingente  massimo  di  centocinquanta  unita'  da
inquadrare  nell'area  III,  posizione   economica   F1,   ai   sensi
dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo all'assunzione presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica di  personale  da  assegnare  funzionalmente  ai
commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto  al
dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
  21. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  5
ottobre 2019, relativo alle procedure di  reclutamento  di  personale
dirigenziale e non dirigenziale del ruolo  Agricoltura  e  del  ruolo
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono
essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
  22. All'articolo 1, comma 18-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura,  entro  il  31
dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita'  di  personale  mediante
scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento  di  1.052  unita'  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato,  da  inquadrare  nella  II  Area,
posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2024».
                               Art. 2
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3.  Le  procedure  semplificate  per  l'accesso  alla  carriera  di
segretario comunale e provinciale, di  cui  all'articolo  25-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  applicate  ai
bandi di concorso  per  il  reclutamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali fino al 31 dicembre 2024.
  4. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,  comma  15,  concernente  la  validita'  della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella  qualifica
di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  n.  310
dell'11 giugno 2019, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
    b) all'articolo 2, comma 4, concernente le  risorse  relative  al
contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze
armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e  2024».  Alla  compensazione
degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento   netto
derivanti dal primo periodo, pari a 300.000  euro  per  il  2024,  si
provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10.
  5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18  novembre  2022,  n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio  2023,  n.
6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9  agosto  2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n.  142,  in  materia  di  ricostituzione  del  fondo   anticipazioni
liquidita',  le  parole:  «rendiconto  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «rendiconto 2024» e le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  7. In relazione agli  accresciuti  impegni  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga  al  limite  di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per  il
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario  svolte
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 74,  comma  6,  del  decreto-legge  5
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022  di  cessazione
del relativo stato di emergenza.
  8. Agli oneri derivanti dal comma  7  pari  a  euro  8.338.000  per
l'anno 2024  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione  «  Fondi  da
ripartire», dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in  relazione
alla  banca  dati  nazionale  unica  in   cui   sono   contenute   le
comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 97, comma 1,  le  parole:  «regolamento  previsto
dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis»;
    b) all'articolo 99:
      1) comma 1:
        1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita':»
sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate  le  modalita'»  e
sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  «di  funzionamento  della
banca  dati  nazionale  unica  e  di  collegamento  con   il   Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
        1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto
del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite
e aggiornate le modalita'  di  autenticazione,  autorizzazione  e  di
registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca
dati nazionale unica; di accesso da parte del personale  delle  Forze
di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso  da
parte della Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo  per  lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice  di
procedura penale e di consultazione da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto  ministeriale
di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di  cui  al
Capo IV, sezione II, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati
numeri 2, 3, 4 e 5.».
                               Art. 3
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, relativo alla disciplina  dei  contratti  di  locazione
passiva stipulati  dalle  Amministrazioni  statali,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2 All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
relativo al termine per la presentazione  di  specifiche  istanze  di
liquidazione di  crediti  derivanti  da  obbligazioni  contratte  dal
comune di Roma, le parole:  «sessanta  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «settantadue mesi».
  3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica  per
gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2023 e 2024,».
  4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di
un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  prorogati  di  due
anni».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  a  1,64  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83  milioni
di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. I termini  per  la  notifica  degli  atti  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e
il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga  all'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di  garantire
il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti  de
minimis  non   subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
concessione ovvero subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti  di
concessione o di autorizzazione alla fruizione  comunque  denominati,
il cui importo non e' determinabile nei  predetti  provvedimenti,  ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione  resa  a  fini
fiscali nella  quale  sono  dichiarati,  per  i  quali  le  Autorita'
responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione  dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti  dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo  periodo,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.  100,  in  materia  di
giochi, trovano applicazione altresi'  nell'anno  2024.  Le  maggiori
entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le
disposizioni  ivi  previste  continuano  ad  applicarsi  fino  al  31
dicembre 2024.
  9. In considerazione dell'attacco subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Molise, ai fini del computo dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del  30  gennaio  2024.  Le  disposizioni  del
presente  comma  non  si  applicano  ai  procedimenti   relativi   al
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di
ripresa e resilienza approvato con decisione  del  Consiglio  del  13
luglio 2021, nonche'  a  quelli  relativi  alla  realizzazione  degli
interventi  previsti  dal  piano  nazionale  complementare   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  10. La Regione Molise e  i  suoi  enti  strumentali  adottano  ogni
misura organizzativa idonea ad  assicurare  comunque  la  ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui  al  comma  9,
con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base  di
motivate istanze degli interessati.
  11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della
Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il  medesimo  periodo
di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', i servizi
informatici  del  Sistema  Tessera  Sanitaria  e  dell'Infrastruttura
nazionale per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari  elettronici
(INI), anche per le finalita' degli specifici interventi previsti dal
PNRR,  nelle  more  del  definitivo   perfezionamento   della   nuova
Convenzione, e comunque non oltre il  31  marzo  2024,  continuano  a
prodursi gli effetti  giuridici  delle  disposizioni  previste  dalla
Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle  finanze,  Agenzia
delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e  dei  relativi  Accordi
Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.
                               Art. 4
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. Il termine di approvazione  del  bilancio  preventivo  dell'anno
2024 degli Ordini delle  professioni  sanitarie  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233,  e'  prorogato  fino  alla  data  di  presentazione  del   conto
consuntivo dell'anno 2023.
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo alla  proroga  della  possibilita'  per  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o  di
sostituzione  di  medici   di   medicina   generale,   nonche'   alla
possibilita' per i medici iscritti al corso  di  specializzazione  in
pediatria, durante  il  percorso  formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il servizio sanitario  nazionale,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. Il termine di validita'  dell'iscrizione  nell'elenco  nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per  i  soggetti  iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero  della  salute
in  data  1°  aprile  2020,  e'  prorogato  fino  alla  pubblicazione
dell'elenco  nazionale  aggiornato  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2024.
  4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione  delle  misure  straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali  di  lavoro  autonomo  ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni  sanitarie,  agli  operatori  socio-sanitari  e  ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per
gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli
anni 2022, 2023  e  2024»  e  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo al conferimento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e  iscritti  agli  ordini
professionali anche se privi della specializzazione, le  parole:  «31
dicembre 2023 nei limiti  delle  risorse  disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024 nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo  11,  comma
1,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
  6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, relativo alla  proroga  degli  incarichi  semestrali  di  lavoro
autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari,  nonche'  per
il personale del ruolo sanitario del comparto sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza dal collocamento a riposo, nonche' per  gli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, ,  le  parole:  «31  dicembre
2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2024»,  nel
rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto  dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.».
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  406-bis,  relativo  alla  sperimentazione  per  la
remunerazione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni   assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, dopo il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno
2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione  degli
esiti della sperimentazione.»;
    b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della
sperimentazione delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali
svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2021, 2022 e 2024».
  8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  in  materia  di  incentivi  al  processo  di
riorganizzazione della rete dei  laboratori  del  Servizio  sanitario
nazionale,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostitute  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
                               Art. 5
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito
 
  1. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  della
Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  riguardante   interventi
finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla  predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2024. Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.
  2.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma  4-ter,  recante  disciplina  in  deroga
delle procedure di  istituzione  di  graduatorie  e  conferimento  di
supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»  e  le  parole:  «il  successivo
aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti:  «i
successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».
    b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione
del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
  3.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  alla  riforma   R.   1.3
«Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»  della  Missione   4   -
Componente  1  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e   resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il  comma
83-bis sono inseriti i seguenti:
    «83-ter. In deroga ai termini previsti  dall'articolo  19,  comma
5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre  2011,  n.
111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni  provvedono  al
dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio
2024, con le modalita' previste dal presente comma. Fermi restando il
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,  dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,  le
Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono  attivare  un
ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al
2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti  di  dirigente
scolastico e di  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
definito, per ciascuna  Regione,  per  il  medesimo  anno  scolastico
2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali  attribuire
solo reggenze e senza un  corrispondente  incremento  delle  facolta'
assunzionali. La facolta' di cui al presente  comma  e'  esercitabile
anche dalle Regioni che  hanno  gia'  provveduto  al  dimensionamento
della rete scolastica ai sensi dell'articolo  19,  commi  5-quater  e
5-quinquies del decreto-legge n. 98 del  2011.  In  ogni  Regione  il
numero di autonomie scolastiche attivate in misura non  superiore  al
2,5 per cento di cui al secondo periodo  non  rileva  ai  fini  della
mobilita' e delle nomine in ruolo  dei  dirigenti  scolastici  e  dei
direttori  dei  servizi  generali  ed  amministrativi.   Per   l'anno
scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle
Regioni in cui non viene esercitata la facolta' di  cui  al  presente
comma sono messe  a  disposizione  le  risorse  conseguentemente  non
utilizzate, individuate dal decreto di cui  al  secondo  periodo  del
comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni
di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del  medesimo
comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di  euro
per il 2025. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440.
    83-quater.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2024/2025,   la
facolta' di richiesta  della  concessione  dell'esonero  o  del  semi
esonero dall'insegnamento di cui  al  comma  83-bis  e'  riconosciuta
anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a  seguito
del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  definiti  parametri,  criteri  e  modalita'  per
l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di
cui al primo  periodo,  ovvero  affidate  in  reggenza,  che  possono
avvalersi della predetta facolta', nel rispetto del limite  di  spesa
di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32
milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari  a
1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede,  mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione  «Fondi  da  ripartire»,  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.».
                               Art. 6
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
 
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286,  relativo  alla  nomina  dei  componenti  dell'organo  direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR),  al  primo  periodo  la  parola:  «due»,  e'
sostituita dalla seguente: «tre».
  2. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per
interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e  prestiti
Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024».
  3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,  relativo  allo
svolgimento degli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio  di
talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione
di cui al primo periodo non  si  applica  alle  professioni  indicate
all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro
che hanno conseguito una  delle  lauree  professionalizzanti  di  cui
all'articolo 2 della medesima legge.
  4.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024».
  5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14,  relativo  al  termine  per  la  conclusione  dei  lavori   delle
Commissioni nazionali per l'abilitazione  scientifica  nazionale,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
febbraio 2024».
  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  relativo  alle  graduatorie  nazionali  AFAM,  le   parole:
«2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti:  «2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025».
  7. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
relativo  al  reclutamento  di  personale  docente  e  di   personale
amministrativo  e  tecnico  del  comparto  AFAM,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026».
  8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, relativo al reclutamento di  personale  docente  del  comparto
AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
    b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b),  c)  ed
e), e 35-bis», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  35,
comma 3, lettere a), b), c)  ed  e)  e  comma  5-bis  e  all'articolo
35-bis».
                               Art. 7
 
              Proroga di termini in materia di cultura
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  relativo  alla   segreteria   tecnica   di
progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente  speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le  parole:  «sette
anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo all'incremento del personale facente  capo  alla  segreteria
tecnica  di  progettazione   di   cui   si   avvale   l'ufficio   del
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del  24  agosto
2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  1,
comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla  figura
di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) dopo il nono periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Per  l'anno
2024 e' autorizzata  la  spesa  di  100.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per  i  rimborsi  delle  spese
spettanti ai componenti  dello  stesso  Comitato.  A  tali  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura.».
  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  relativo  alle  semplificazioni   amministrative   per   la
realizzazione di spettacoli dal vivo e  proiezioni  cinematografiche,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024» e le  parole:  «1.000  partecipanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.000 partecipanti».
  6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024».
                               Art. 8
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti
 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164,  relativo  agli  adempimenti  previsti  dal
decreto di finanziamento di alcuni interventi,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2024  con  riferimento  agli   adempimenti   previsti   per
l'aeroporto di Firenze.
  2.All'articolo 4  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
relativo all'operativita' dell'Agenzia per  la  somministrazione  del
lavoro  in  porto  e  per  la  riqualificazione  professionale,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «a settantotto  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;
    b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,  8.800.000  euro
per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  2.200.000  euro  per  l'anno
2024».
  3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per  l'anno
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2021, n.  21,  relativo  a  disposizioni  in  materia  di
trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
relativo  alla  realizzazione,  mediante  procedure  di   affidamento
semplificate, degli  interventi  finanziati  con  risorse  del  Piano
nazionale  di  ripresa   e   resilienza   e   dal   Piano   nazionale
complementare, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024».
  6. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore
delle categorie M2 e M3  adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2»  sono  inserite  le
seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le  regioni  e
le province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  il  15  gennaio
2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  2
adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;
    c)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «dei   veicoli   con
caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti:  «Euro  2
e»;
    d) al quinto periodo, dopo le  parole:  «l'esonero  dei  veicoli»
sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole:  «delle  risorse  di
cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse
di cui al quinto periodo»;
    e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  apposito  decreto  da
adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro
2 di cui al quarto periodo e definisce le  modalita'  di  verifica  e
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».
  7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo alle procedure semplificate di affidamento  dei  lavori,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024».
  8.  All'articolo  36  del  decreto-legge6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
relativo  alle  attivita'  dell'ANAS,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 3-bis:
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «a),  b)  e  c)»  sono
inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;
      2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono  soppresse
e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono  inserite  le  seguenti:
«al 31 dicembre 2023»;
    b) dopo il  comma  3-bis  e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.  A
decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3-bis,   comprensivi   delle   spese   di
progettazione degli interventi,  sono  riconosciuti  all'ANAS  S.p.A.
nella misura non  superiore  al  12,5  per  cento  del  totale  dello
stanziamento  destinato  alla   realizzazione   dell'intervento   con
esclusione delle spese previste da  altre  disposizioni  di  legge  o
regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto  approvato.
Entro il  predetto  limite  percentuale,  le  eventuali  risorse  che
residuano rispetto  alle  spese  effettivamente  sostenute  da  parte
dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  sulla  base  delle  risultanze   della   contabilita'
analitica, rimangono a disposizione della societa'.
  9. All'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
relativo  all'aggiornamento  dei  piani  economico   finanziari   dei
concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il 30
marzo 2024 le societa' concessionarie per le quali e' intervenuta  la
scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le  proposte
di  aggiornamento  dei  piani  economico-finanziari  predisposti   in
conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo  16,  comma
1, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  dall'Autorita'
di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n.  214,  nonche'  alle  disposizioni  emanate  dal
concedente.   L'aggiornamento   dei   Piani   economici   finanziari,
presentati entro il termine del  30  marzo  2024  conformemente  alle
modalita' stabilite, e' perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre
2024.  Nelle  more  degli  aggiornamenti  convenzionali,  le  tariffe
autostradali relative alle concessioni di cui al primo  periodo  sono
incrementate  nella  misura  del  2,3   per   cento,   corrispondente
all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in
eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari  sono
definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.».
  10. All'articolo 35, comma 1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni
caso la scadenza del  rapporto  concessorio  inerente  alla  gestione
delle  tratte  autostradali  da  parte  della   Societa'   Autostrada
Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione  della
convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre
2028.».
                               Art. 9
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano  in
Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia,  ovvero  vi  hanno
filiali o partecipate, le parole: «fino al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
  2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
recante misure in favore delle imprese esportatrici a  seguito  della
crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
  3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo ad interventi per il completamento della  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
relativo alla riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi
per il sostegno alle forze armate e di sicurezza  afghane  restituiti
dalle competenti organizzazioni  internazionali,  le  parole:  «negli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2022,
2023 e 2024».
                               Art. 10
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa
 
  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75,  comma
3,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  concernente  le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze  nei  procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.
                               Art. 11
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                              giustizia
 
  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma
5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai  corsi
di formazione per magistrati con funzioni direttive o  semidirettive,
e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all'attribuzione  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi,  sia
requirenti che giudicanti, sia di  primo  che  di  secondo  grado,  i
magistrati che abbiano frequentato il  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del  2006  o
che abbiano presentato domanda di partecipazione al  corso  medesimo,
nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine  finale  per
la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano
svolto  funzioni  direttive  o  semidirettive,  anche  solo  per  una
frazione del periodo indicato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  ai  bandi
per il  conferimento  di  funzioni  direttive  o  semidirettive  gia'
pubblicati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  I
magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono
tenuti a partecipare al  corso  di  formazione  entro  sei  mesi  dal
conferimento delle stesse,  salvo  che  lo  abbiano  frequentato  nei
cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche  solo
per una frazione del medesimo periodo.
  3. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quando il termine massimo di  permanenza  dei  magistrati
presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella
stessa  posizione  tabellare  o  nel  medesimo  gruppo   di   lavoro,
individuato dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  (CSM)  in
applicazione dell'articolo 19, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31  dicembre  2024,
esso e' prorogato fino a tale data.
  4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo  non  superiore  a
sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n.  1,  e
il termine di sei mesi  di  cui  all'articolo  10-bis,  terzo  comma,
secondo  periodo,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12,
concernenti l'assunzione  delle  funzioni  in  caso  di  tramutamenti
successivi, sono elevati a un anno.
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, concernente la possibilita'  di  delegare  al  giudice  onorario
specifici  adempimenti  per  i  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la
responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni,  le
parole: «Sino al 30 aprile  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino alla  data  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
  6. Al  fine  di  garantire  la  durata  quadriennale  dei  Consigli
giudiziari prevista  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo  27
gennaio  2006  n.  25,  le  elezioni  dei  componenti  del  consiglio
giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di  cassazione,  di
cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre.
  7. Il  termine  di  cui  all'articolo  94,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  in  materia  di  giudizi  di
impugnazione, e' prorogato al 30 giugno 2024.
  8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
recante misure per la funzionalita'  degli  uffici  giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2024».
  9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, relativo  al  termine  di  efficacia  della
modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila  e  Chieti,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
  10. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  9  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.520.000  per  l'anno  2025,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 12
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
             dell'ambiente e della sicurezza energetica
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune  di  Cogoleto  in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione  dei  siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».
  3.  All'articolo  11,  comma  8-undecies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione  e  per  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, le parole:  «Conseguentemente,  il»  sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le  parole:  «ulteriori  sei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
  4.  La  durata  degli  organi  dell'Ispettorato  nazionale  per  la
sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto non siano  stati  ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a  uso  irriguo,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024».
  6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, relativo  al  sito  di  interesse  nazionale  di  Taranto,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «,  senza  diritto  ad  alcun
compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza  pubblica,»   sono
soppresse;
    b) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il  compenso
del  Commissario,  in  misura  non  superiore   a   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
    c) al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024»;
    d) dopo l'undicesimo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234».
                               Art. 13
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
 
  1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  In  considerazione  del
perdurare della crisi energetica collegata alla  guerra  in  Ucraina,
dell'aumento  dei  tassi  di  interesse   bancario,   nonche'   degli
eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel  corso  del  2023,
che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di  garantire
liquidita' alle aziende agricole, fino al 31 dicembre  2024,  qualora
per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a  carico
delle  risorse  pubbliche  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo  di
anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti  possono  rinviare
l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma  1-quinquies,  lettere
b) e c), al momento  dell'erogazione  del  saldo.  In  tale  caso  il
pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».
  2. All'articolo 8-ter, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione  del  batterio
Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».
  3. All'articolo 11, comma  5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021,  n.  228,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   di
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo  alla  revisione  delle
macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
                               Art. 14
 
               Proroga di termini in materia di sport
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2024».
  2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici, le  parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
                               Art. 15
 
Proroga dell'attivita' della Cabina di regia  per  la  determinazione
  dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
    b) al comma 795, le parole: «Entro  sei  mesi  dalla  conclusione
delle attivita' di cui al comma 793» sono sostituite dalle  seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2024»;
    c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi  793
e 795» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  termine  stabilito  dal
comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «del suddetto termine».
                               Art. 16
 
              Proroga di termini in materia di editoria
 
  1. Nelle more dell'espletamento delle  procedure  di  gara  di  cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e
comunque  non  oltre  il  30  giugno  2024,  e  al  fine  di  evitare
interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore
medio complessivo negli anni 2018-2022 dei  contratti  stipulati  dal
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate  vincitrici
della procedura di gara del 2017, e'  ripartito  fra  le  Agenzie  di
stampa iscritte nell'Elenco delle  Agenzie  di  stampa  di  rilevanza
nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un
contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando  di  gara
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno
2017.
  2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa  ai  sensi
del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei  giornalisti
assunti negli ultimi cinque  anni  con  contratto  a  tempo  pieno  e
indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  luglio  2023,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27  luglio  2023,
recante «Requisiti e parametri  per  l'iscrizione  nell'elenco  delle
Agenzie di rilevanza nazionale».
  3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1
e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il  Ministero  per
gli affari esteri e la cooperazione  internazionale  in  aggiunta  ai
servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 luglio 2023.
  4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie
di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per
gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma  3
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  17,  comma  2,   del
decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato.
                               Art. 17
 
Interventi del  Fondo  complementare  al  PNRR  riservati  alle  Aree
  colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario  del
Governo per  la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche
in deroga ai termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti  con  scadenza  al  31  dicembre  2023,  quali   soggetti
attuatori, a dare continuita' agli  interventi  del  Fondo  nazionale
complementare al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  riservati
alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per  effetto  di
quanto previsto dal  primo  periodo  i  soggetti  responsabili  degli
interventi sono autorizzati ad assumere  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti di durata pluriennale.
                               Art. 18
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali
 
  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
      1)   al   primo   periodo,   le   parole:    «dell'associazione
Assoprevidenza   -   Associazione   italiana   per   la    previdenza
complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato
"Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011»;
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;
      3) al  terzo  periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il  Comitato
Previdenza Italia definisce specifici programmi  di  attivita'  sulla
base degli indirizzi formulati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con obbligo di  rendiconto  al  suddetto  Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali informa il Parlamento  con  cadenza  biennale
delle attivita' svolte dal Comitato.»;
    c) al comma  5,  le  parole:  «Per  lo  svolgimento  dei  compiti
dell'Assoprevidenza»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Per   il
funzionamento del Comitato»;
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il contributo
di cui al comma 5 e'  erogato  direttamente  al  Comitato  Previdenza
Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione
delle attivita' svolte e  approvazione  delle  stesse  da  parte  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonche' gli indirizzi
per la programmazione delle attivita'.».
  2.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  58-bis,  comma  5,   del
decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal  comma  1,  lettera
c), e' erogato direttamente al Comitato entro  il  29  febbraio  2024
previa rendicontazione delle attivita' svolte  e  approvazione  delle
stesse da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui
al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma  1,
lettera d), e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.
  3. L'articolo 3-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n.112,
e' abrogato.
  4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo  sono  destinate  al
finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di  patronato  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
secondo le modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione  definiti  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione.».
                               Art. 19
 
Proroghe  di  termini  in  materie  di  competenza  del  sistema   di
                    informazione per la sicurezza
 
  1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge  18  febbraio
2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei   servizi   di
informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31  gennaio  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
                               Art. 20
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Tajani,   il   Vicepresidente,   ex
                                  articolo 8, comma 1, della legge 23
                                  agosto 1988, n. 400
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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