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LEGGE 11 gennaio 2024, n. 2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano. (24G00006) (GU n.10 del 13-1-2024) Vigente al: 14-1-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 gennaio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 novembre 2023, n. 161
Testo del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2023), coordinato con la legge di conversione 11 gennaio 2024, n. 2 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Contenente africano.». (24A00172) (GU n.10 del 13-1-2024) Vigente al: 13-1-2024
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Piano Mattei 1. ((Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano e' approvato anche in assenza del parere)). 2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorita' di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, ((partenariato nel settore aerospaziale,)) valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, ((dell'economia circolare e del riciclo,)) sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali. 3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione. 4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato anche prima della scadenza. 5. Le amministrazioni statali conformano le attivita' di programmazione((, di valutazione di impatto)) e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalita' previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente. Art. 2 Cabina di regia per il Piano Mattei 1. E' istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, ((dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attivita' relative allo sviluppo sostenibile,)) dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' da un rappresentante della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della societa' SACE S.p.A. e uno della societa' Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresi', parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, ((di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e del ((Terzo settore nonche')) rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Su delega del Presidente ((del Consiglio dei ministri)), la Cabina di regia e' convocata e presieduta dal vicepresidente. 3. Per la partecipazione alla Cabina di regia((, ai suoi componenti)) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. Il segretariato della Cabina di regia e' assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4. Art. 3 Compiti della Cabina di regia 1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia: a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attivita' di ((collaborazione tra l'Italia e Stati)) del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle ((amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima)); ((a-bis) promuove le attivita' di incontro tra i rappresentanti della societa' civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attivita' di sviluppo;)) b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano ((Mattei)); d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo; g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei. Art. 4 Struttura di missione 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, e' istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale e' preposto un coordinatore ((e che e' articolata)) in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore e' individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. 2. La struttura di missione svolge le seguenti attivita': a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti; b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) cura il segretariato della Cabina di regia; d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5. 3. La struttura di missione e' composta da due unita' dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unita' dirigenziali di livello non generale e da quindici unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorita' indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024. 4. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attivita' a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonche' ((per le attivita' della struttura di missione di cui al comma 2)) e' autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. 6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Art. 5 Relazione annuale al Parlamento 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere ((la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).)) La relazione indica altresi' le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti. Art. 6 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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