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legge, 11/1/2024
L.11 gennaio 2024, n. 2 , di conversione, con mod., del d.l. 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.
(GU n.10 del 13-1-2024)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

LEGGE 11 gennaio 2024, n. 2

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   15
novembre 2023, n. 161, recante disposizioni  urgenti  per  il  «Piano
Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano. (24G00006)
(GU n.10 del 13-1-2024)
  Vigente al: 14-1-2024  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante  disposizioni
urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente
africano, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 novembre 2023, n. 161

Testo del  decreto-legge  15  novembre  2023,  n.  161  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2023), coordinato
con la legge di conversione 11 gennaio 2024, n. 2 (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Contenente africano.».
(24A00172)
(GU n.10 del 13-1-2024)
  Vigente al: 13-1-2024  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
                            Piano Mattei
 
  1. ((Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia  e  Stati
del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e'
adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di  seguito
denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a
promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari
si esprimono con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti
delle Camere. Il termine per l'espressione del parere  e'  di  trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano e' approvato  anche
in assenza del parere)).
  2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento  e  priorita'  di
azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione
allo sviluppo, promozione delle esportazioni  e  degli  investimenti,
istruzione, formazione superiore e formazione professionale,  ricerca
e  innovazione,   salute,   agricoltura   e   sicurezza   alimentare,
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali,
incluse  quelle  idriche  ed  energetiche,  tutela  dell'ambiente   e
adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e  potenziamento
delle  infrastrutture  anche  digitali,  ((partenariato  nel  settore
aerospaziale,)) valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico
anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, ((dell'economia  circolare
e del riciclo,)) sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella
giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura,
prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e  gestione  dei
flussi migratori legali.
  3. Il  Piano  Mattei  prevede  strategie  territoriali  riferite  a
specifiche  aree  del  Continente  africano,  anche  differenziate  a
seconda dei settori di azione.
  4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e puo' essere  aggiornato
anche prima della scadenza.
  5.  Le  amministrazioni  statali   conformano   le   attivita'   di
programmazione((, di valutazione di impatto)) e di  attuazione  delle
politiche pubbliche di propria competenza  al  Piano  Mattei  con  le
modalita' previste dagli ordinamenti di  settore,  nell'ambito  delle
competenze stabilite dalla normativa vigente.
                               Art. 2
 
                 Cabina di regia per il Piano Mattei
 
  1. E' istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei,  presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri  e  composta  dal  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni
di vicepresidente, dagli altri  Ministri,  dal  Vice  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia
di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e  del
made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione  del
made in Italy nel mondo, ((dal Vice Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica delegato in materia  di  politiche  e  attivita'
relative allo sviluppo sostenibile,)) dal presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, dal  direttore  dell'Agenzia
italiana  per  la  cooperazione   allo   sviluppo,   dal   presidente
dell'ICE-Agenzia   italiana   per   la   promozione   all'estero    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  nonche'  da   un
rappresentante della societa' Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  uno
della societa' SACE S.p.A. e uno della societa' Simest  S.p.A.  Della
Cabina di regia fanno, altresi', parte rappresentanti  di  imprese  a
partecipazione pubblica, ((di imprese industriali,  della  Conferenza
dei   rettori   delle    universita'    italiane,))    del    sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e del ((Terzo
settore nonche')) rappresentanti di enti pubblici o privati,  esperti
nelle materie trattate, individuati con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. Su delega del Presidente  ((del  Consiglio  dei  ministri)),  la
Cabina di regia e' convocata e presieduta dal vicepresidente.
  3.  Per  la  partecipazione  alla  Cabina  di  regia((,   ai   suoi
componenti)) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Il segretariato  della  Cabina  di  regia  e'  assicurato  dalla
struttura di missione di cui all'articolo 4.
                               Art. 3
 
                    Compiti della Cabina di regia
 
  1. Ferme restando le  funzioni  di  indirizzo  e  di  coordinamento
dell'attivita' del Governo spettanti al Presidente del Consiglio  dei
ministri, la Cabina di regia:
    a) coordina, nel quadro della tutela  e  della  promozione  degli
interessi nazionali, le attivita' di ((collaborazione tra l'Italia  e
Stati)) del Continente africano svolte, nell'ambito delle  rispettive
competenze,  dalle  ((amministrazioni  pubbliche  che  compongono  la
Cabina medesima));
  ((a-bis) promuove le attivita' di  incontro  tra  i  rappresentanti
della societa' civile, imprese e associazioni italiane e africane con
lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale  e
promozione di attivita' di sviluppo;))
    b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
    c) monitora, anche ai fini del  suo  aggiornamento,  l'attuazione
del Piano ((Mattei));
    d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo
5;
    e) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico e privato interessato;
    f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe  a
disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni  internazionali,
incluse  le  istituzioni  finanziarie  internazionali  e  le   banche
multilaterali di sviluppo;
    g)   coordina   le   iniziative   di    comunicazione    relative
all'attuazione del Piano Mattei.
                               Art. 4
 
                        Struttura di missione
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  e'  istituita,  a
decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura  di  missione  alla
quale e' preposto un coordinatore ((e  che  e'  articolata))  in  due
uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  compreso   quello   del
coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale  non  generale.
Il coordinatore e' individuato tra  gli  appartenenti  alla  carriera
diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.
  2. La struttura di missione svolge le seguenti attivita':
    a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e  coordinamento  dell'azione
strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano  Mattei
e ai suoi aggiornamenti;
    b) assicura supporto al  Presidente  e  al  vicepresidente  della
Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;
    c) cura il segretariato della Cabina di regia;
    d)  predispone  la  relazione  annuale  al  Parlamento   di   cui
all'articolo 5.
  3. La struttura di missione e' composta da due unita'  dirigenziali
di  livello  generale,  tra  cui  il  coordinatore,  da  due   unita'
dirigenziali  di  livello  non  generale  e  da  quindici  unita'  di
personale non dirigenziale. Le unita' di personale  non  dirigenziale
di cui al primo periodo  sono  individuate  tra  il  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  tra  il  personale  dei
Ministeri   e   di   altre   amministrazioni   pubbliche,   autorita'
indipendenti,  enti  o  istituzioni,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Il predetto  contingente  di  personale  non
dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale di societa'
pubbliche controllate o partecipate  dalle  amministrazioni  centrali
dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 193.410 per  l'anno  2023  e  di
euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Alla struttura  di  missione  e'  assegnato  un  contingente  di
esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, che  prestano  la  propria  attivita'  a  titolo
gratuito con rimborso delle  spese  di  missione.  Per  le  spese  di
missione di cui al primo periodo nonche'  ((per  le  attivita'  della
struttura di missione di cui al comma 2)) e' autorizzata la spesa  di
euro 41.667 per l'anno 2023 e  di  euro  500.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2024.
  5. Il personale della struttura di missione non  appartenente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e' collocato  in  posizione  di
comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto   dai
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata  del  collocamento  fuori
ruolo, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico del personale di  cui  al
presente  comma  e'  corrisposto  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  n.  303  del
1999.
  6. Ai fini  del  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  ivi
compreso quello di coordinatore della struttura di missione,  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.
                               Art. 5
 
                   Relazione annuale al Parlamento
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il  Governo  trasmette  alle
Camere ((la relazione sullo stato di  attuazione  del  Piano  Mattei,
approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
lettera  d).))  La  relazione  indica  altresi'  le  misure  volte  a
migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere  l'efficacia
dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.
                               Art. 6
 
                      Disposizione finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro  235.077  per
l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 7
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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