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decreto legislativo, 5/3/2023
D.lgs 5 febbraio 2024, n. 20, recante Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della delega conferita al Governo.
(GU n.54 del 5-3-2024)
decreto legislativo
Materia: pubblica amministrazione / Autorità amministrative indipendenti

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20

Istituzione  dell'Autorita'  Garante  nazionale  dei  diritti   delle
persone con disabilita', in  attuazione  della  delega  conferita  al
Governo. (24G00034)
(GU n.54 del 5-3-2024)
  Vigente al: 20-3-2024  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18;
  Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni  Unite
contro la tortura e altri  trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato  e  reso
esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma  2,
lettera f), che prevede l'istituzione  del  Garante  nazionale  delle
disabilita', al fine di assicurare la piena attuazione  e  la  tutela
dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita';
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»;
  Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la  tutela
giudiziaria   delle    persone    con    disabilita'    vittime    di
discriminazioni»,  come  modificata  dal   decreto   legislativo   1°
settembre 2011, n. 150;
  Visto il decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  concernente
«Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 21 settembre 2023;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente in  data
10 gennaio 2024 da parte della 10ª Commissione  Senato,  in  data  16
gennaio 2024 dalla 5ª Commissione Senato, e in data 16  gennaio  2024
dalla V Commissione e dalle Commissioni riunite I e XII della  Camera
dei deputati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2024;
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali,   della   salute,   della   giustizia,   per   la   pubblica
amministrazione  e  per  la  famiglia,  la  natalita'   e   le   pari
opportunita';
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
            Istituzione dell'Autorita' «Garante nazionale
             dei diritti delle persone con disabilita'»
 
  1. Al fine di assicurare la tutela, la  concreta  attuazione  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita', in  conformita'
a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione
europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  e'
istituita l'Autorita' «Garante nazionale dei  diritti  delle  persone
con disabilita'», di seguito denominato «Garante»,  che  esercita  le
funzioni e i compiti ad  essa  assegnati  dal  presente  decreto  con
poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa  e
senza vincoli di subordinazione gerarchica.
  2. Il Garante costituisce un'articolazione  del  sistema  nazionale
per la promozione e la  protezione  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  fatta  a  New  York  il  13
dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3  marzo  2009,
n. 18, e  per  il  monitoraggio  della  sua  applicazione,  ai  sensi
dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in
collaborazione con l'Osservatorio nazionale  sulla  condizione  delle
persone con disabilita'. Il Garante, con riguardo  alle  persone  con
disabilita' che sono private  della  liberta'  personale,  individua,
ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione  con
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta'
personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10.
  3. Il Garante ha sede in Roma in  luogo  pienamente  accessibile  e
fruibile per le persone con disabilita'.
                               Art. 2
 
        Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita'
                        e nomina del Garante
 
  1. Il Garante e' organo collegiale composto dal presidente e da due
componenti. Nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  il
Garante,  con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
disciplina l'esercizio delle attivita' del collegio e del presidente.
Su proposta del presidente,  con  delibera  collegiale  del  Garante,
possono essere attribuite  a  ciascuno  dei  componenti  del  Garante
deleghe per il compimento di singoli  atti  o  per  sovraintendere  a
determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.
  2. Il presidente e  i  componenti  del  collegio  sono  scelti  tra
persone  di  notoria  indipendenza  e  di  specifiche  e   comprovate
professionalita', competenze o esperienze nel campo  della  tutela  e
della promozione dei diritti umani e in materia  di  contrasto  delle
forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilita'.
  3. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere
scelti tra  persone  che  rivestono  incarichi  pubblici  elettivi  o
cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche  nell'anno  precedente  la
nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di  interessi  in
conflitto con le funzioni del Garante.
  4. Per la durata dell'incarico, il presidente e  i  componenti  del
collegio non possono  esercitare,  a  pena  di  decadenza,  attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono  svolgere
le funzioni  di  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi  natura  o  rivestire
cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno
di  partiti  politici  o  movimenti  politici  o   in   associazioni,
organizzazioni, anche  sindacali,  ordini  professionali  o  comunque
organismi  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della   disabilita'.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i  componenti
del collegio sono collocati fuori ruolo se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni  ovvero  magistrati  o  avvocati  dello   Stato.   Se
professori universitari di ruolo, il presidente e  i  componenti  del
collegio  sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per  la
durata del mandato. Per la durata del  collocamento  fuori  ruolo  e'
reso indisponibile nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza, un numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.
  5. Per il periodo di un anno a  decorrere  dalla  cessazione  delle
funzioni, il presidente e i componenti del  collegio  e  i  dirigenti
dell'Ufficio  del  Garante,  di  cui  all'articolo  3,  non   possono
intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di  consulenza  o
di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore  dei
servizi per le persone con disabilita'.
  6. Il presidente e i componenti  del  collegio  sono  nominati  con
determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica.
  7. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere
rimossi o destituiti per motivi connessi allo  svolgimento  dei  loro
compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
  8. Il presidente e i componenti del  collegio  sono  immediatamente
sostituiti   in   caso   di   dimissioni,   morte,   incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico  o  psichico,  ovvero  nel
caso in  cui  riportino  una  condanna  definitiva  per  delitti  non
colposi.
  9. Il presidente e i componenti del collegio durano  in  carica  di
quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.
  10. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione  pari  al
trattamento economico annuo spettante ad un capo  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro
200.000 annui, al lordo degli oneri a carico  dell'amministrazione  e
ai  componenti  e'  attribuita  un'indennita'  di  funzione  pari  al
trattamento economico annuo spettante  a  un  capo  ufficio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque,  nel  limite
di  euro   160.000   annui,   al   lordo   degli   oneri   a   carico
dell'amministrazione.
  11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso  delle
spese   sostenute   e   documentate   in   occasione   di   attivita'
istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il  regolamento  di
cui all'articolo 3, comma  1,  e  comunque  nel  limite  della  spesa
autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
                               Art. 3
 
                         Ufficio del Garante
 
  1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e' istituito
l'Ufficio  del  Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita', di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto  alle
dipendenze  del  Garante.   Nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa, il Garante adotta con regolamento le  disposizioni  in
materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni  e
contabilita', nonche' un codice di condotta per i propri componenti e
per il personale dell'Ufficio del Garante.
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del
Garante,  al  quale  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  comprese  quelle  di  cui   alla   vigente
contrattazione collettiva.
  3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore  al
1° gennaio 2026, e' costituita da una unita' dirigenziale di  livello
generale e una unita' dirigenziale  di  livello  non  generale  e  20
unita' di personale non dirigenziale di cui 10 unita' di categoria  A
e 10 unita' di categoria  B,  in  possesso  delle  competenze  e  dei
requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni  e
alle caratteristiche di indipendenza  e  imparzialita'  del  Garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
  4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della  dotazione  organica  di
cui al comma 3, puo' avvalersi anche  di  personale  appartenente  ai
ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di  comando
secondo la disciplina vigente per il personale  chiamato  a  prestare
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'  in
posizione di aspettativa o collocati  fuori  ruolo  o  altra  analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con  esclusione
del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle
forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Per  la  durata  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, un numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.
  5. L'Ufficio del Garante puo' avvalersi  di  esperti,  fino  ad  un
massimo  di  otto,  di  elevata  competenza  in   ambito   giuridico,
amministrativo, contabile o di comprovata esperienza  in  materia  di
disabilita'.  Gli  esperti  possono   prestare   la   propria   opera
professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse
disponibili, puo' prevedere un compenso, fino a un importo massimo di
euro 25.000 lordi annui per singolo  incarico,  entro  il  limite  di
spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.
  6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5, al  fine  di  consentire  l'immediato  avvio  delle  sue
attivita', il Garante, a decorrere dal 1°  gennaio  2025,  si  avvale
provvisoriamente di un primo contingente di personale  amministrativo
e tecnico, non superiore a nove unita', selezionato tra il  personale
dipendente  della  pubblica   amministrazione   in   possesso   delle
competenze  e  dei  requisiti  di  professionalita'   ed   esperienza
necessari,   collocato,   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle
amministrazioni   di   appartenenza   entro   il   termine   previsto
dall'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
composto da un dirigente di livello non generale  e  otto  unita'  di
personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria
A e tre appartenenti alla categoria B. Per il  personale  proveniente
da  amministrazioni  diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri o  dai  Ministeri,  il  trattamento  economico  fondamentale
rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio  e'
a carico del Garante. Il  servizio  prestato  presso  il  Garante  e`
equiparato  ad  ogni  effetto  di  legge  a  quello  prestato   nelle
amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in  comando
o fuori ruolo, e per tutta la  loro  durata,  i  posti  in  dotazione
organica   lasciati   vacanti   sono   resi   indisponibili    presso
l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo
autonomo, puo' confluirvi su richiesta il  personale  gia'  assegnato
provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della  relativa
dotazione organica.
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro il 30  settembre  2024,  su  proposta  dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita', e' individuato il  luogo
dove ha  sede  l'Ufficio  del  Garante  e  sono  previste  le  misure
organizzative al fine  di  garantirne  la  piena  operativita'  e  il
funzionamento dal 1° gennaio 2025.
  8. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante e' soggetto
al controllo della Corte dei conti.
                               Art. 4
 
                 Funzioni e prerogative del Garante
 
  1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
    a) vigila  sul  rispetto  dei  diritti  e  sulla  conformita'  ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18,  e  dagli
altri trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in  materia
di protezione  dei  diritti  delle  persone  con  disabilita',  dalla
Costituzione,  dalle  leggi  dello  Stato  e  dai  regolamenti  nella
medesima materia;
    b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta,  indiretta  o
di molestie in ragione della condizione di disabilita' e del  rifiuto
dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;
    c) promuove l'effettivo godimento dei diritti  e  delle  liberta'
fondamentali  delle  persone  con  disabilita',  in   condizione   di
eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che  esse  siano
vittime di segregazione;
    d) riceve le segnalazioni presentate da persone con  disabilita',
dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli
enti legittimati ad agire in difesa delle  persone  con  disabilita',
individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1°  marzo  2006,  n.
67, da  singoli  cittadini,  da  pubbliche  amministrazioni,  nonche'
dall'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'  anche  a
seguito di rilevazione del Dipartimento per le  politiche  in  favore
delle persone con disabilita' presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della  propria  autonomia
organizzativa, le procedure e le  modalita'  di  presentazione  delle
segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un  centro  di  contatto
dedicato, assicurandone l'accessibilita'. Il Garante all'esito  della
valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione
delle persone  con  disabilita'  legittimate,  esprime  con  delibera
collegiale pareri motivati;
    e) svolge verifiche,  d'ufficio  o  a  seguito  di  segnalazione,
sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
    f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari  di  pubblici
servizi di fornire le  informazioni  e  i  documenti  necessari  allo
svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati
sono tenuti  a  rispondere  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante  puo'
proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
    g) formula raccomandazioni e pareri  inerenti  alle  segnalazioni
raccolte   alle   amministrazioni   e   ai   concessionari   pubblici
interessati,  anche  in  relazione  a  specifiche  situazioni  e  nei
confronti  di  singoli  enti,  proponendo   o   sollecitando,   anche
attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, interventi,  misure
o  accomodamenti  ragionevoli  idonei  a   superare   le   criticita'
riscontrate;
    h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con
disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e
progetti,  iniziative  ed  azioni  positive,  in  particolare   nelle
istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  le  amministrazioni
competenti per materia;
    i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di
collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici  comunque
denominati a cui sono  attribuite,  a  livello  regionale  o  locale,
specifiche competenze in relazione  alla  tutela  dei  diritti  delle
persone  con  disabilita',  in  modo  da  favorire,  fatte  salve  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  trattamento  dei  dati  anche
sanitari, lo scambio di dati e di  informazioni  e  un  coordinamento
sistematico  per  assicurare  la  corretta,   omogenea   e   concreta
applicazione delle norme, tenendo conto  della  differenziazione  dei
modelli  e  delle  pratiche  di  assistenza  e  protezione  su   base
territoriale;
    l) assicura, in coerenza con l'articolo  4,  paragrafo  3,  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa
esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18,  la  consultazione  con  le
organizzazioni e con le associazioni  rappresentative  delle  persone
con disabilita' sui temi affrontati e sulle  campagne  ed  azioni  di
comunicazione e di sensibilizzazione;
    m) trasmette entro il 30 settembre di ogni  anno,  una  relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  o  all'Autorita'  politica  delegata  in  materia   di
disabilita' sull'attivita' svolta;
    n) visita, con accesso illimitato ai  luoghi,  ferma  l'esclusiva
applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti
di  cui  alla  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  avvalendosi,   ove
necessario, della collaborazione di  altri  organi  dello  Stato,  le
strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui  alla  legge
12  giugno  1990,  n.  146,  e  all'articolo  89,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante
puo' avere colloqui riservati, senza testimoni, con  le  persone  con
disabilita' e con qualunque altra persona possa fornire  informazioni
rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che  accompagnano  il
Garante per ragioni del loro ufficio,  in  quanto  esperti  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualita' di consulenti  a  titolo
gratuito;
    o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e  67-bis  della
legge n. 354 del 1975;
    p)  agisce  e  resiste  in  giudizio  a  difesa   delle   proprie
prerogative;
    q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in
materia di tutela dei diritti delle persone con  disabilita'  nonche'
di modelli di accomodamento ragionevole;
    r) collabora  con  gli  organismi  indipendenti  nazionali  nello
svolgimento dei rispettivi compiti.
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e),  f),  g)
ed  n),  restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti
di sicurezza e qualita' delle strutture sanitarie di cui  al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1,  il  Garante
assicura la consultazione, con  cadenza  almeno  semestrale,  con  le
federazioni   maggiormente   rappresentative   delle   persone    con
disabilita' e assicura, altresi', forme di concertazione in relazione
alle specifiche attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed h).
  4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere  b)  ed
e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le  pari  opportunita'  e  con  l'Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali per la  promozione  di  azioni
positive contro fenomeni discriminatori multipli  e  per  lo  scambio
reciproco  di  segnalazioni  relative  a  detti  fenomeni   ai   fini
dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.
  5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.
                               Art. 5
 
                         Pareri del Garante
 
  1.  Il  Garante  valuta   le   segnalazioni   ricevute   ai   sensi
dell'articolo 4, comma  1,  lettera  d)  e  verifica  l'esistenza  di
discriminazioni  comportanti  lesioni  di  diritti  soggettivi  o  di
interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le  modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante,
all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti
destinatari delle  proposte  nel  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al  comma  4,
esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni
di cui ai commi 2, 3 e 4.
  2. Nel caso  in  cui  un'amministrazione  o  un  concessionario  di
pubblico servizio adotti un provvedimento o  un  atto  amministrativo
generale in relazione al quale la parte lamenta  una  violazione  dei
diritti della persona con disabilita', una discriminazione o  lesione
di interessi legittimi, il Garante  emette  un  parere  motivato  nel
quale indica  gli  specifici  profili  delle  violazioni  riscontrate
nonche' una proposta  di  accomodamento  ragionevole,  come  definito
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita' e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del  principio
di proporzionalita' e adeguatezza.
  3. Quando le verifiche di cui  al  comma  1  hanno  ad  oggetto  il
mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di
barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al  pubblico
e da quelli privati che  forniscono  strutture  e  servizi  aperti  o
forniti  al   pubblico,   nonche'   l'eliminazione   delle   barriere
sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce  alle  persone
con  disabilita'  di  potervi  accedere   in   condizione   di   pari
opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in
modo significativo,  il  Garante  puo'  proporre  all'amministrazione
competente un cronoprogramma per rimuovere  le  barriere  e  vigilare
sugli stati di avanzamento.
  4. Nei casi di urgenza dovuta  al  rischio  di  un  danno  grave  e
irreparabile per i diritti delle persone con disabilita', ove non sia
stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo', anche  d'ufficio,
a seguito di un sommario esame circa  la  sussistenza  di  una  grave
violazione del principio di non discriminazione in  danno  di  una  o
piu'  persone  con  disabilita',  proporre   l'adozione   di   misure
provvisorie. La proposta e' trasmessa senza  indugio  alle  pubbliche
amministrazioni procedenti.
  5. Le proposte di accomodamento  ragionevole,  nel  rispetto  della
normativa in materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  possono
essere rese conoscibili  sul  sito  del  Garante  o  con  ogni  altro
opportuno mezzo di pubblicita' al  fine  di  favorire  la  diffusione
delle buone pratiche in materia.
                               Art. 6
 
               Azione del Garante avverso il silenzio
                    e la declaratoria di nullita'
 
  1. Il Garante, trascorsi novanta giorni dal parere motivato di  cui
ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 5,  constatata  l'inerzia  da  parte
delle  amministrazioni  e  concessionari  di  pubblici  servizi  puo'
proporre azione ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  2. Entro centottanta  giorni  dall'adozione  del  provvedimento  da
parte delle amministrazioni  e  concessionari  di  pubblici  servizi,
sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2,  3
e 4 dell'articolo 5, il Garante puo' agire,  ai  sensi  dell'articolo
31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, per il
solo accertamento delle nullita' previste dalla legge.
  3. Dei ricorsi e' data immediata  notizia  sul  sito  istituzionale
dell'amministrazione intimata.
                               Art. 7
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000
per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 8
 
                         Disposizioni finali
 
  1. All'articolo 67, primo comma, della legge  26  luglio  1975,  n.
354, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la seguente:
    «l-quater) Il Garante nazionale dei  diritti  delle  persone  con
disabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f),  della  legge
22 dicembre 2021, n. 227.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 febbraio 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Locatelli,    Ministro     per     le
                                disabilita'
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Calderone,  Ministro  del  lavoro   e
                                delle politiche sociali
 
                                Schillaci, Ministro della salute
 
                                Nordio, Ministro della giustizia
 
                                Zangrillo, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione
 
                                Roccella, Ministro per  la  famiglia,
                                la natalita' e le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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