HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 2/3/2024
D.l. 2 marzo 2024, n.19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
(GU n.52 del 2-3-2024)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).
(GU n.52 del 2-3-2024)
  Vigente al: 2-3-2024  

Titolo I
Governance per il PNRR e il PNC

Capo I
Misure per l'attuazione del PNRR

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza;
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»;
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»;
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  coerentemente  con
il relativo cronoprogramma;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali  all'attuazione  del  PNRR,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2024;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica  amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport  e  i  giovani,
per la protezione civile e le politiche  del  mare,  per  le  riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del
lavoro e delle politiche  sociali,  della  giustizia,  della  salute,
delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica,  del  turismo,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
dell'istruzione e del merito;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Disposizioni  per  la  realizzazione  degli  investimenti  del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non  piu'  finanziati
  con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del  Piano
  nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
 
  1.  Al  fine  di  garantire  una  piu'  efficiente   e   coordinata
utilizzazione delle risorse europee e  del  bilancio  dello  Stato  e
consentire la tempestiva realizzazione degli  investimenti  stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto  dei
traguardi e degli obiettivi dallo stesso  previsti,  come  modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' incrementato di 2.911 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  3.973
milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di  euro  per  l'anno
2026. Per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in
tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR,  a  seguito  della
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  e'  autorizzata
la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024,  di  785
milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di  euro  per  l'anno
2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027,  di  400  milioni  di
euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
  2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale,
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  il  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano
un'informativa  congiunta  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi
afferenti alla realizzazione degli interventi  e  degli  investimenti
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC),
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
come  modificati  ai  sensi  del  presente  articolo,  nonche'  sulle
iniziative  intraprese  ai  fini  del   reperimento   di   fonti   di
finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio  nazionale  per
la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5.  L'informativa
di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da'  conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'applicazione
del presente articolo, l'obbligazione  giuridicamente  vincolante  e'
raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui  al  secondo
periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto  ai
sensi  dell'ultimo  periodo  del  citato  articolo   34,   comma   2,
l'obbligazione  giuridicamente  vincolante  e'   raggiunta   con   il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e  di
individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento  riguardi
il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula  del  contratto
in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al  presente  comma,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e successivamente con cadenza semestrale, le  amministrazioni
titolari degli interventi di cui  al  PNC  trasmettono  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione  e  per  il  Sud
l'elenco dei predetti interventi  identificati  dal  relativo  codice
unico di progetto  (CUP),  con  l'indicazione  del  provvedimento  di
assegnazione   o   concessione   del   finanziamento,    dell'importo
complessivo e della quota a carico delle  risorse  del  PNC,  nonche'
l'indicazione del relativo stato  procedurale  di  attuazione,  degli
impegni  contabili   assunti,   ivi   inclusa   l'indicazione   delle
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,   nonche'   dei   pagamenti
effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto
periodo, le informazioni sono tratte dai  sistemi  informativi  della
Ragioneria generale dello Stato.
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, approvati  dal  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro venti giorni dalla data di presentazione delle  informative  di
cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime,
sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto  di
definanziamento  in  ragione  del   mancato   perfezionamento   delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono  contestualmente  rese  indisponibili  le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo  si  tiene  conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla  data  di
adozione  delle  relative   informativa   e   dell'inosservanza   dei
cronoprogrammi  procedurali  contenenti   gli   obiettivi   iniziali,
intermedi e finali dei programmi  e  degli  interventi  del  medesimo
Piano, come definiti con il decreto di  cui  al  comma  11.  Al  fine
dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o  del  loro  stato  di  avanzamento.  Con  i
decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da
destinare  all'incremento  del  Fondo  sviluppo  e  coesione  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino
a concorrenza dell'importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e,  per
l'eventuale quota residua,  all'incremento  delle  autorizzazioni  di
spesa oggetto di riduzione ai sensi del  comma  7,  lettera  f).  Gli
schemi di decreto di cui al presente comma,  corredati  di  relazione
tecnica, sono trasmessi alle  Camere  per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel
termine di sette giorni dalla data di trasmissione. E', in ogni caso,
esclusa  la  possibilita'  di  disporre  il   definanziamento   degli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera   b),   del
decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei  programmi  recanti  misure
fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2,  e  lettera
m).
  4.  Qualora   le   somme   relative   a   interventi   oggetto   di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34,  comma
2, quarto periodo, della legge  n.  196  del  2009,  le  stesse  sono
disimpegnate e conservate ai fini del loro  trasferimento,  anche  in
conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le  risorse  di
cui al primo periodo, risultino gia' trasferite alle  amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse  sono  versate  entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto  di  cui  al  comma  3,
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai sensi del presente articolo.
  5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non
piu' finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR,
a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre  2023,
di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di  765  milioni
di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di
400 milioni di euro per l'anno 2028 e di  260  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, e' destinata:
    a) quanto a 19 milioni di euro per  l'anno  2024,  all'intervento
"Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
    b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2026, all'intervento "Sviluppo  dell'Industria  cinematografica  -
Progetto Cinecitta'";
    c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per
l'anno 2028 e 205 milioni di  euro  per  l'anno  2029  all'intervento
"Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate";
    d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520  milioni  di
euro per l'anno 2025, 470 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  153,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  all'intervento  "Piani  urbani
integrati - progetti generali";
    e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno  2024,  95  milioni  di
euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne - Potenziamento  servizi
e infrastrutture sociali di comunita'";
    f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro  per
l'anno 2029 all'intervento "Valorizzazione dei beni  confiscati  alle
mafie".
  6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi
50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027  e  975
milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:
    a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di  euro
per l'anno 2025;
    b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
    c) alla lettera c):
      1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
      2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
      3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
      4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e
di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
      5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
      6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
    d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
    e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di  euro
per l'anno 2026;
    f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di  euro
per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
    g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
    h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di  euro
per l'anno 2027.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di euro 19.221.000 per
l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di
euro per  l'anno  2024,  4.878  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8  milioni  di  euro
per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro  per  l'anno  2028  e  260
milioni di  euro  per  l'anno  2029,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025,  2.284,6  milioni
di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per  l'anno  2028,
675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2030, si provvede:
    a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per  l'anno  2024,  1.453,53
milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 1,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
nelle seguenti misure:
      1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
      2) comma 2, lettera b), numero  1:  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
      3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno
2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
      4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per
l'anno 2026;
      5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2024;
      6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di  euro  per
l'anno 2026;
      7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l'anno 2024 e
160 per l'anno 2025;
      8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno
2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;
      9) comma 2, lettera c), numero  5:  220  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
      10) comma 2, lettera c), numero  6:  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
      11) comma 2, lettera c), numero 7:  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
      12) comma 2, lettera c),  numero  9:  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
      13) comma 2, lettera c), numero 10:  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
      14) comma 2, lettera c), numero 11:  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
      15) comma 2, lettera d), numero 1:  135  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
      16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2024;
      17) comma 2, lettera e), numero 2:  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025  e  120  milioni  di
euro per l'anno 2026;
      18) comma 2, lettera e), numero  3:  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di
euro per l'anno 2026;
      19) comma 2, lettera f), numero  3:  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2025;
      20) comma 2, lettera g), numero. 1:  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
      21) comma 2, lettera h), numero 1:  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
      22) comma 2, lettera i), numero  1:  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2024;
      23) comma 2, lettera a), numero  3:  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2026;
    b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2025  e
2026, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  l'avvio  di
opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo   26,   comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;?
    c) quanto a  690  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2,  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; ?
    d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni
di  euro  per  l'anno   2027,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2027  e
2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno  2026,  656.649.550  euro
per  l'anno  2027  e  397.921.550  euro  per  l'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione delle somme indicate nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto,
gia'   attribuite   alle   amministrazioni   interessate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 140, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  e
dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.  160  per
le finalita' indicate, rispettivamente, dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  28  novembre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  28  del  2  febbraio  2019,  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta  dei
Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette  riduzioni
di spesa possono essere  rimodulate  nell'ambito  di  ogni  stato  di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione e a  invarianza  di  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica;
    g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2028,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando:
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024  e  13.212.680  euro  per
l'anno 2025;
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per
l'anno 2025;
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro
per l'anno 2025;
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669  euro  per  l'anno  2025  e
13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno  2024
e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per  l'anno
2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
      7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 3.375.305 euro per  l'anno  2024,  3.924.497
euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2028;
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e  2.407.100  euro
per l'anno 2025;
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro  per
l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli  anni  dal  2026  al
2028;
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per  1.792.118  euro  per
l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328  euro  per  l'anno  2025  e
25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
      15) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
    h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per  l'anno  2026  e  115
milioni di euro per l'anno 2027, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme  iscritte  in  conto
residui, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;?
    i) quanto a 36,65 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  73,35
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno
2026 mediante  corrispondente  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto  residui,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per
lo sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione  2014-2020  e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
2013, n. 147;
    l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a  250  milioni
di  euro  per  l'anno   2025,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2027  e
2028, mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  disponibili
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   nell'ambito   della   missione    29    "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica",
programma  5  "Regolazioni  contabili,  restituzioni  e  rimborsi  di
imposte", unita' di voto 1.4;
    n) quanto a 415,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini  di  sola
cassa,  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo   di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2027  e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
    p) quanto  a  39  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266;
    r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027  e
2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
11, comma  4-sexies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.  221,  con
riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni  nella  legge
24 novembre 2003, n. 326;
    s) quanto a euro 30.373.000 per l'anno 2026 e euro 30.000.000 per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del  decreto-legge  10  settembre
2021, n.121;
    t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e  2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    u)  quanto  a  euro  21.000.000   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre  2021,
n. 234.
  9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono  rese  indisponibili»  sono
aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
  10. Al fine di reintegrare  le  disponibilita'  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  per
la realizzazione degli interventi di cui al comma  178  del  medesimo
articolo 1, sono abrogati:
    a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101;
    b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  11. Al fine di adeguare i  programmi  e  gli  interventi  PNC  alle
riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7,  lettere  a)  e
c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato
di concerto con il Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali  contenenti  gli  obiettivi  iniziali,
intermedi e finali dei programmi  e  degli  interventi  del  medesimo
Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.  Ai
fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere  sul  Fondo
per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26,  comma  7,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il  termine  finale
e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con  il  decreto  di
cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle  economie  a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione  di  opere  pubbliche
inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate  al  finanziamento
dello stesso intervento fino al suo collaudo.
  12.  All'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.   59
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
comma 7-bis e' abrogato.
  13. Gli investimenti destinati  alla  realizzazione  del  programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia'  finanziati
a carico del Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad  esclusione  di  quelli  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e  della  Regione  Campania,
sono posti a carico del finanziamento di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n.  67.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo  1988,  n.  67  e'
incrementata, per l'anno 2024, di una somma  pari  a  39  milioni  di
euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo  1,  comma
2, lettera e), numero 2, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
disponibili  in  conto  residui.   Per   assicurare   la   tempestiva
realizzazione dell'investimento 1.1  "Case  della  Comunita'"  e  1.3
"Ospedali di  Comunita'"  di  cui  alla  Componente  1,  del  PNRR  e
dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro  e  sostenibile"  di
cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli  interventi  gia'
posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari
al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali,  non  abbiano
ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili
di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.
50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,
le regioni possono sostenere i  maggiori  costi  emergenti  accedendo
alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  integrando  il
quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di
Sviluppo (CIS) gia' sottoscritti. La richiesta  regionale,  corredata
di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori  costi  e  del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate  agli
investimenti  interessati  dal  presente  comma,  e'   trasmessa   al
Ministero della salute che la approva, con decreto  ministeriale,  ai
fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da  parte  del
Nucleo di Valutazione degli  Investimenti  e  previa  intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le  risorse  finanziarie  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite
alla regione interessata, su richiesta del  Ministero  della  salute,
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla  osta
del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS  sottoscritti.
La   regione   presenta   al   Ministero   dell'economia   e    delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
periodicita' semestrale,  il  rendiconto  delle  risorse  finanziarie
complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
  14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti  sui
conti aperti presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
ovvero sulle contabilita'  speciali  attivate  per  l'attuazione  del
PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto dei  saldi  programmati  di  finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante  le
ordinarie procedure di bilancio.
  15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a
realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come  modificato  con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei
conti  correnti  di  tesoreria  Next  Generation  EU-Italia,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Nei
medesimi conti affluiscono le risorse assegnate  dall'Unione  europea
per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.
                               Art. 2
 
          Disposizioni in materia di responsabilita' per il
               conseguimento degli obiettivi del PNRR
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento,   anche   in   via
prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle
misure e dei relativi interventi  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti  attuatori  dei  programmi  e
degli  interventi  provvedono  a  rendere   disponibile   ovvero   ad
aggiornare sul sistema informatico «ReGiS»  di  cui  all'articolo  1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   il
cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun  programma  e
intervento  aggiornato  alla  data  del   31   dicembre   2023,   con
l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unita'
di missione ovvero la  struttura  di  livello  dirigenziale  generale
dell'amministrazione  centrale,  titolare  della  misura,  cui   sono
attribuite le  attivita'  previste  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  provvede  entro  i  successivi
trenta giorni ad attestare tramite il  predetto  sistema  informatico
«ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi  inseriti
dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento  dei  traguardi  e
degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo  e
al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni  centrali,
titolari di misure e di  interventi,  che  svolgono  le  funzioni  di
soggetto attuatore.
  2. La  Struttura  di  missione  PNRR  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e  la  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato  generale  per  il  PNRR  provvedono  d'intesa  a
verificare l'adempimento dell'obbligo di cui  al  comma  1.  Qualora,
sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui
all'articolo 1, comma 1043,  della  legge  n.  178  del  2020,  siano
rilevati dei  disallineamenti  ovvero  delle  incoerenze  rispetto  a
quanto indicato nel cronoprogramma  reso  disponibile  ai  sensi  del
comma 1, la Struttura  di  missione  PNRR  provvede  a  richiedere  i
necessari chiarimenti all'amministrazione centrale,  assegnando  alla
stessa un termine non superiore a quindici  giorni,  prorogabile  una
sola volta e per non piu' di sette giorni. In caso di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito
dei  chiarimenti  forniti,  il  cronoprogramma  inviato  non  risulti
coerente con  le  risultanze  del  sistema  informatico  «ReGiS»,  la
Struttura di missione PNNR,  sentita  la  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato generale per il PNRR, richiede  al  Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  di
proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021,  secondo  le
modalita'  previste  dal  comma  1,  secondo  periodo,  del  medesimo
articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei
bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione
dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione   delle   risorse   e   non
espressamente stabiliti dal PNRR, non si  provvede  all'adozione  dei
provvedimenti  di  cui  all'articolo  8,  comma   5,   del   medesimo
decreto-legge  n.  77  del  2021,  ne'   all'esercizio   dei   poteri
sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e
l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante  la
documentazione di  cui  al  comma  1  e  le  risultanze  del  sistema
informatico «ReGiS», la possibilita' di completare l'intervento o  il
programma ad esso assegnato entro i  termini  espressamente  previsti
dal PNRR.
  3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio  2021,  l'omesso  ovvero  l'incompleto  conseguimento
degli obiettivi finali di realizzazione previsti per  i  programmi  e
gli  interventi  del  PNRR,   l'amministrazione   centrale   titolare
dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire  gli  importi
percepiti,  attivando  le  corrispondenti  azioni  di  recupero   nei
confronti  dei  soggetti  attuatori  inadempienti,   anche   mediante
compensazione con altre risorse ad essi  dovute  a  valere  su  altre
fonti di finanziamento nazionale.  Qualora  al  raggiungimento  degli
obiettivi concorrano piu' soggetti attuatori, le azioni  di  recupero
sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti.
Se la riduzione  operata  ai  sensi  del  paragrafo  8  del  predetto
articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 e' superiore  agli  importi
percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a procedere direttamente al recupero  delle  somme  non  riconosciute
dalla Commissione europea  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse  statali  finalizzate  alla  realizzazione  di   investimenti
assegnate  all'amministrazione  centrale   titolare   dell'intervento
ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla
data di adozione da parte della Commissione europea  della  decisione
di cui al citato articolo 24, paragrafo 8.  Qualora  le  funzioni  di
soggetto attuatore  siano  svolte  da  un  soggetto  diverso  da  una
pubblica amministrazione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  recupero  di  cui  al
secondo periodo puo' essere  effettuato,  fino  a  concorrenza  della
minore somma riconosciuta dalla Commissione europea,  anche  mediante
riduzione  delle  risorse  statali  diverse  da  quelle  relative  ad
investimenti, nonche' delle risorse a  qualunque  titolo  gestite  da
soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori  e
agli stessi non ancora trasferite alla  data  di  adozione  da  parte
della Commissione europea della decisione di cui al  citato  articolo
24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. E' fatto  divieto  ai
soggetti  attuatori,  qualora  societa'  pubbliche,  beneficiari   di
canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza,  di  trasferire
sulla  stessa  gli  oneri  derivanti   dall'attivita'   di   recupero
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi  del
presente comma.
  4. La Struttura di missione PNRR provvede  a  pubblicare  sul  sito
internet  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e),  del  decreto-legge  n.  13  del
2023,  i  cronoprogrammi  trasmessi  ai  sensi  del  comma   1,   con
l'indicazione di quelli per i quali e'  stato  richiesto  l'esercizio
dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.
                               Art. 3
 
Misure   per   la   prevenzione   e   il   contrasto   delle    frodi
  nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle  politiche
  di coesione
 
  1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle  attivita'  di
prevenzione  e  contrasto  alle  frodi  e  agli  altri  illeciti  sui
finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di  coesione  relative
al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a  questi
comunque correlati, sono estese anche al PNRR  le  funzioni  previste
dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato  per  la  lotta  contro  le
frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  6  e  7  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalita' di cui al  comma
1, il Comitato, provvede, in particolare, a:
    a)  richiedere  informazioni  circa  le  iniziative  adottate  da
istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi  e
gli altri illeciti di cui al comma 1;
    b)  promuovere  la  stipulazione  e  monitorare  l'attuazione  di
protocolli d'intesa di  cui  all'articolo  7,  comma  8,  del  citato
decreto-legge n. 77 del 2021;
    c) valutare l'opportunita', anche sulla  base  dell'attivita'  di
cui  alla  lettera  a),  di  elaborare  eventuali   proposte,   anche
normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero  alla
Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n.  77
del 2021;
    d)  sviluppare  attivita'   di   analisi   anche   con   riguardo
all'andamento dei risultati dell'azione di  prevenzione  e  contrasto
delle frodi e degli altri illeciti di cui al  comma  1.  I  risultati
dell'attivita' svolta sono inclusi nella relazione al  Parlamento  di
cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del
2012.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1  e  2,  la  composizione  del
Comitato, come definita dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 e' cosi' integrata:
    a) il coordinatore  della  Struttura  di  missione  PNRR  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
    b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    c) il  coordinatore  della  Struttura  di  missione  ZES  di  cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162;
    d) il presidente della Rete  dei  referenti  antifrode  del  PNRR
istituita  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    e) il presidente del Comitato di coordinamento  istituito  presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
    f)  un  rappresentante  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri;
    g) un  rappresentante  del  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza;
    h)  un  rappresentante  del  Nucleo  speciale  spesa  pubblica  e
repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
    i) un rappresentante della Corte dei conti;
    l) un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
    m) un  rappresentante  dell'Unita'  di  informazione  finanziaria
della Banca d'Italia;
    n)  un  rappresentante  della  Direzione  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo;
    o) un  rappresentante  del  Ministero  dell'interno  -  Direzione
Centrale della Polizia Criminale;
    p) un  rappresentante  del  Ministero  dell'interno  -  Direzione
Investigativa Antimafia.
  4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma  3,  lettere  f),
g), h), i), l), m), n), o)  e  p),  provvede  alla  designazione  del
proprio rappresentante secondo  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere  invitati,  in
ragione  della   tematica   affrontata,   rappresentanti   di   altre
amministrazioni, istituzioni, enti o  organi  nazionali  ed  europei,
nonche' i  soggetti  incaricati  dell'attuazione  di  progetti  o  di
investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti
al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
  5. La partecipazione alle riunioni del  Comitato  non  da'  diritto
alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni  di  presenza  o
altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti  alle  riunioni
del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi nei  confronti  dell'Unione
europea di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del  2012
svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
  6. Con decreto del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati  l'organizzazione
e il funzionamento del Comitato.
  7. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito  dei
protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono  altresi'  definite
le modalita' con cui la Guardia di finanza puo' condividere, anche in
deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  dati,  informazioni  e
documentazione  acquisiti  nell'ambito   delle   relative   attivita'
istituzionali e ritenuti rilevanti per  le  attivita'  di  competenza
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e  delle   amministrazioni
centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo  restando
il  rispetto  delle  norme  sul   segreto   investigativo   e   delle
disposizioni di cui  al  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.».
  9. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma,  e'
aggiunto il seguente:
    «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi,  al  fine
di eludere le disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia,
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' di  imprese,  quote
societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore
o la societa' partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione
di appalti o di concessioni.».
  10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7  agosto  1992,
n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei delitti di cui agli
articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
                               Art. 4
 
Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione
  PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo
del  capitolo  RepowerEU,  anche  mediante  il  rafforzamento   delle
attivita' di indirizzo e  coordinamento  dell'azione  strategica  del
Governo relativamente alla fase attuativa, nonche' delle attivita' di
verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  del  medesimo  PNRR,
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  alinea,  primo  periodo,  le  parole:  «quattro
direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      «2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1  e  2,  alla
Struttura di  missione  sono,  altresi',  trasferiti  i  compiti,  le
funzioni e le risorse umane  attribuiti  all'unita'  di  missione  di
livello dirigenziale generale, istituita ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per
le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, che viene contestualmente  soppressa.  La  decadenza  dagli
incarichi dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi
all'unita' di missione di cui al primo periodo e la cessazione  delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di
conferimento dei  nuovi  incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
    c) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Ai
fini della verifica della coerenza  della  fase  attuativa  del  PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura  di  missione  PNRR
puo' procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione,
sia presso le amministrazioni centrali  titolari  delle  misure,  sia
presso i soggetti attuatori.»;
    d) al comma 4:
      1) al primo periodo, le parole: «nove  unita'  dirigenziali  di
livello  non  generale  e  di  cinquanta  unita'  di  personale   non
dirigenziale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dodici   unita'
dirigenziali di livello non generale e di  sessantacinque  unita'  di
personale non dirigenziale» e  le  parole:  «di  euro  6.061.290  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649  per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026»;
      2)  al  settimo  periodo,  le  parole:   «Per   le   spese   di
funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023
e di euro 832.655 per ciascuno degli anni  dal  2024  al  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento  e  per  le
spese di missione  del  personale  della  Struttura  di  missione  e'
autorizzata la spesa  di  euro  693.879  per  l'anno  2023,  di  euro
1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni
2025 e 2026».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  2.878.289
per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli  anni  2025  e
2026, si provvede:
    a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per
ciascuno degli anni 2025 e  2026,  mediante  utilizzo  delle  risorse
assegnate all'unita' di missione di  livello  dirigenziale  generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n.  77
del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di  coesione  e  il
Sud  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
    b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875,  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto - legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108,  le  parole:  «all'Unita'  per   la   razionalizzazione   e   il
miglioramento  della  regolazione  di  cui   all'articolo   5»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione  PNRR  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».
                               Art. 5
 
       Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
 
  1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30  giugno  2026
degli obiettivi della Missione 4, Componente  1,  del  PNRR  relativa
alla realizzazione di  nuovi  posti  letto  destinati  agli  studenti
universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto su proposta del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  e'  nominato  un  Commissario   straordinario,   cui   sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera  presso  il
Ministero   dell'universita'   e    della    ricerca    e    provvede
all'espletamento dei propri compiti  e  delle  proprie  funzioni  con
tutti i poteri e secondo  la  modalita'  previste  dall'articolo  12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo  con  l'Unita'
di missione per l'attuazione degli interventi  del  PNRR  del  citato
Ministero,  nonche'  con  la  Struttura  di  missione  PNRR  di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di
una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette   dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui  al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla  struttura   di
supporto e' assegnato un contingente  massimo  di  personale  pari  a
cinque unita', di cui una di personale dirigenziale  di  livello  non
generale e quattro  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni centrali e  di  enti  territoriali,  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale non dirigenziale del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  e,  con   uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile
2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale
dirigenziale  della  struttura  di  supporto   e'   riconosciuta   la
retribuzione di parte variabile e  di  risultato  in  misura  pari  a
quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del  Ministero
dell'universita' e della ricerca.  All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per
l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia
del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti  territoriali.
Il Commissario straordinario, per le finalita' di  cui  al  comma  1,
puo' altresi' avvalersi di  un  numero  massimo  di  tre  esperti  di
comprovata  qualificazione  professionale,   nominati   con   proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a  carico
dell'amministrazione  per   singolo   incarico.   Il   compenso   del
Commissario straordinario e' determinato con il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6,  primo
e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021,  e  dall'articolo
1, comma 489, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  agli  oneri
derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in  euro
798.416 per ciascuno degli anni 2025 e  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca.
                               Art. 6
 
Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione  dei  beni
  confiscati alla criminalita' organizzata
 
  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione  degli  interventi
di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati
alla  criminalita`  organizzata,   con   l'obiettivo   di   aumentare
l'inclusione sociale, supportare la creazione di  nuove  opportunita'
di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione,  aumentare
i presidi di legalita' e sicurezza  del  territorio  e  creare  nuove
strutture  per  l'ospitalita',   la   mediazione   e   l'integrazione
culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e  le  funzioni  di  cui
all'articolo 12, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai  sensi
del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e  provvede
all'espletamento dei propri compiti  e  delle  proprie  funzioni  con
tutti i poteri e secondo  la  modalita'  previste  dall'articolo  12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di
una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette   dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui  al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla  struttura   di
supporto e' assegnato un contingente  massimo  di  personale  pari  a
dodici unita', di  cui  una  di  personale  dirigenziale  di  livello
generale, due di personale dirigenziale di  livello  non  generale  e
nove  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le
amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita' richiesti  per  il  perseguimento
delle finalita' e l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente
articolo,  con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e,  con  uno  o
piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,   puo'   essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente
svolte, oltre a quelle gia' previste  dai  rispettivi  ordinamenti  e
comunque nel rispetto  della  disciplina  in  materia  di  orario  di
lavoro, di cui al decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66.  Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  70,   comma   12,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Al  personale  dirigenziale  di
livello generale e  non  generale  della  struttura  di  supporto  e'
riconosciuta la retribuzione di parte variabile  e  di  risultato  in
misura pari a quella riconosciuta  rispettivamente  ai  dirigenti  di
livello  generale  e  di   livello   non   generale   del   Ministero
dell'interno.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario.  Con  il
provvedimento   istitutivo   della   struttura   di   supporto   sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche
dotazioni finanziarie e strumentali  nonche'  quelle  del  personale,
anche dirigenziale, di cui al secondo  periodo  del  presente  comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio
delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'  avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni  e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  delle  strutture,  anche
periferiche,  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata   e   delle   amministrazioni   centrali   dello   Stato,
dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e  degli  enti
territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita'  di  cui
al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero  massimo  di  cinque
esperti di  comprovata  qualificazione  professionale,  nominati  con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo  incarico.  Il  compenso  del
Commissario straordinario e' determinato con il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3  del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo del decreto- legge n. 77 del 2021, e dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri  derivanti  dal
comma 2, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed  a  euro  1.649.158
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 ,  si  provvede,  quanto  ad
euro 1.374.298, per l'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno,  e  quanto  ad  euro
1.649.158, per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2029,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.
                               Art. 7
 
Disposizioni  per  il  superamento  degli  insediamenti  abusivi  per
  combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
 
  1. Al fine di assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  della
Missione 5, Componente 2,  Investimento  2.2  del  PNRR  relativa  al
superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento
dei  lavoratori  in  agricoltura,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  nominato  un   Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e  le  funzioni  di  cui
all'articolo 12, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai  sensi
del primo periodo, opera presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e provvede all'espletamento dei  propri  compiti  e
delle proprie funzioni con tutti i  poteri  e  secondo  la  modalita'
previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021,
in  raccordo  con  l'Unita'  di  missione  per   l'attuazione   degli
interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con la Struttura di
missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41.
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica per fino  al  31  dicembre  2026  e  si
avvale  di  una  struttura  di  supporto  posta  alle   sue   dirette
dipendenze, costituita con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di
cessazione  dell'incarico   del   Commissario   straordinario.   Alla
struttura  di  supporto  e'  assegnato  un  contingente  massimo   di
personale pari a dodici unita', di cui una di personale  dirigenziale
di livello generale, due di personale  dirigenziale  di  livello  non
generale  e  nove  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti   di
pubbliche amministrazioni centrali e  di  enti  territoriali,  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e,  con   uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile
2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale
dirigenziale di livello generale e non generale  della  struttura  di
supporto e' riconosciuta la retribuzione  di  parte  variabile  e  di
risultato in misura pari a  quella  riconosciuta  rispettivamente  ai
dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per
l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia
del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti  territoriali.
Il Commissario straordinario, per le finalita' di  cui  al  comma  1,
puo' altresi' avvalersi di un numero massimo  di  cinque  esperti  di
comprovata  qualificazione  professionale,   nominati   con   proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a  carico
dell'amministrazione  per   singolo   incarico.   Il   compenso   del
Commissario straordinario e' determinato con il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3  del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri  derivanti  dal
comma 2, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a  euro  1.647.164
per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
                               Art. 8
 
Misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
  amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
 
  1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al  2026,»  sono  inserite  le
seguenti: «le regioni,».
  2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti:  «in  deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
    b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo,  dopo  le  parole:
«anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in  deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e,  al
terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto  di  proroga»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  deroga  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
    c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile
fino al 30  giugno  2026»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» e' inserita  la
seguente: «anche»;
    b) al comma 6, dopo le parole: «con  le  risorse  interne,»  sono
inserite  le  seguenti:  «ivi  compreso  personale  assunto  mediante
contratti di lavoro subordinato a  tempo  determinato  ai  sensi  del
comma 6-ter»;
    c) al comma 6-ter, al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «non
eccedente il 30 giugno  2026»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i
progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il  progetto
del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il  progetto  finanziato
con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  dopo  il
comma 290, sono inseriti i seguenti:
    «290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari  straordinari  di
cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi  di  un  numero  massimo  di
sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti  estranei  alla
pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i
cui oneri sono posti a carico dei quadri economici  degli  interventi
da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di  cui
ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico  prestato  dai
soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento  dei
commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo
di 70.000 euro annui per  ogni  esperto  o  consulente.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3,  e  14.1,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
    290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1,  comma
519, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e'  regolata  dalle
procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del  decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
giugno 2023,  n.  68.  Il  Commissario  e'  tenuto  all'aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
  5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
520 e' abrogato.
  6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160,  dopo  il  terzo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Il divieto di cui al presente comma non  si  applica  alle
assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma  1,
del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
  7. All'articolo  26  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma  1  e'
integrata di  1,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  Agli  oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al  primo  periodo,  pari  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
      a) quanto a euro 1.270.000, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
      b) quanto a euro  230.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  3,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con  modificazioni,
con legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
  8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento  delle  competenze
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste  in  materia  di  analisi,  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con  gli  obiettivi
del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  891  a
893, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  e  nell'ottica  di  un
progressivo efficientamento  del  processo  di  programmazione  delle
risorse finanziarie e degli  investimenti  a  supporto  delle  scelte
allocative, e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito
dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministro  dell'agricoltura,   della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione organica, un posto  di  funzione  dirigenziale  di  livello
generale, anche in deroga alle percentuali di  cui  all'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  con  compiti
di studio e di analisi in  materia  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per   coadiuvare   e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio.
  9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8,  il  direttore
generale  si  avvale  di  personale  indicato   dalle   articolazioni
ministeriali interessate dai processi di revisione della  spesa,  con
competenza in materia di bilancio pubblico,  nonche'  di  esperti  in
materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e  istituti
di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 891, della legge n.  197  del  2022,  ripartite  a  favore  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, secondo le modalita' e  nei  limiti  previsti  dal  medesimo
articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge  n.  197
del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate  risorse  per
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato  e  al
conferimento  di  incarichi  a  esperti  in   materia   di   analisi,
valutazione  delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della  spesa,
nonche' a convenzioni con universita' e istituti di formazione.
  10. Per le finalita' di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa  di
euro 141.233 per l'anno 2024 e di  euro  282.466  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
  11. La dotazione del Fondo per l'attuazione  degli  interventi  del
PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233, e'  incrementata  di  euro  3  milioni  per
ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026,  al  fine  di  consentire
l'attuazione degli interventi programmati nei  tempi  previsti.  Agli
oneri  derivanti   dal   presente   comma,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente    utilizzando    l'accantonamento     del     Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
  12. Al fine di  garantire  l'urgente  copertura  di  fabbisogno  di
personale  di  ruolo  necessario  per  accelerare  il   processo   di
rafforzamento delle  proprie  capacita',  valorizzando  la  specifica
professionalita' acquisita dal personale di livello non  dirigenziale
assunto con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
attraverso procedura selettiva pubblica ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
anche per lo svolgimento delle progettualita' previste  dalla  misura
1.5  del  PNRR,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale   puo'
procedere all'indizione,  nell'anno  2024  e  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica, di procedure  selettive
finalizzate  alla  stabilizzazione  nei  propri  ruoli  del  predetto
personale,  che  abbia  conseguito  una  valutazione  eccellente  del
servizio prestato e che  abbia  prestato  servizio  continuativo  per
almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
entro il termine previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di
cui al primo  periodo,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
procede agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia
superato le prove selettive.  Tale  inquadramento  costituisce  nuovo
titolo di assunzione, con  conseguente  determinazione  del  segmento
professionale  e  del  livello  economico  secondo  quanto   indicato
nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale  di
cui al  presente  comma  sono  effettuate  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili
a legislazione vigente.
  13. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  12,  fino  al  31
dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 82 del 2021, e' ridotto a un anno.
  14.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
connessi all'attuazione del PNRR, anche  mediante  l'omogeneizzazione
del trattamento economico accessorio  del  personale  dell'Avvocatura
dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la
consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree  di
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del  comparto   funzioni   centrali   per   il   triennio   2019-2021
dell'Avvocatura dello Stato, e' incrementato di 1,5 milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Alla  copertura  degli   oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero  della
salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
di revisione  della  spesa,  anche  in  coerenza  con  gli  specifici
obiettivi del PNRR, a decorrere dal  1°  giugno  2024,  la  dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 ottobre 2023, n. 196, e' incrementata  di  un  posto  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale   nell'ambito   dell'Ufficio   di
Gabinetto  del  Ministro  con  compiti  di   consulenza   e   ricerca
nell'ambito di  analisi,  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e
revisione della spesa in materia sanitaria, nonche' per coadiuvare  e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio. Per lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  al
presente comma, il dirigente generale puo'  avvalersi  del  personale
del  Ministero  della  salute  competente  in  materia  di   analisi,
valutazione delle politiche pubbliche  e  revisione  della  spesa  in
materia sanitaria.
  16. Agli oneri derivanti dal comma 15,  pari  a  euro  178.596  per
l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede,
quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo  di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e,  a  decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
  17. Al fine di completare e accelerare la  migrazione  dei  sistemi
informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del  Polo
strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221,  e  all'articolo  35  del  decreto-legge  6
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre  2020,   n.   120,   nell'ambito   dell'investimento   1.1.
«Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1  «Migrazione
al PSN -  PAC  pilota»  del  PNRR,  di  completare  e  accelerare  la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
«Turismo e Cultura» del PNRR  e,  in  particolare,  dell'investimento
4.1.  «Tourism  Digital  Hub»  e  dei  servizi  informatici  connessi
all'attuazione  della  riforma  4.1.  della  professione   di   guida
turistica di cui alla legge 13 dicembre  2023,  n.  190,  nonche'  di
garantire la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
informatico e di assicurare l'interoperabilita' e  il  consolidamento
delle infrastrutture, il  Ministero  del  turismo  puo'  ricorrere  a
societa'  direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo   Stato
operanti nel settore dei servizi informatici.
  18. Al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  umane  e
strumentali per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  per
il raggiungimento degli obiettivi PNRR, all'articolo 7, comma 1,  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le  parole:  «con  almeno
nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con  almeno  otto  anni»,
nonche', in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  14,
della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  il  personale  di  qualifica
dirigenziale   e   non    dirigenziale    appartenente    ai    ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, Area  e  Comparto  Funzioni
centrali, non puo' essere comandato, distaccato  o  assegnato  presso
altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto
divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e  alle  assegnazioni
in corso, nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.
  19. All'articolo 1, comma 685,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,  di  5,5
milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri,  pari  a  400.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  20. Nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,
con uno o piu' decreti  del  Ragioniere  generale  dello  Stato  sono
individuati  e  disciplinati,  nelle  modalita'  di  attuazione,  gli
interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti  dalla
delibera CIPESS  del  22  dicembre  2021,  n.  78,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  aprile  2022,  n.  94,  e   finalizzati
all'attivazione  di  adeguati  sistemi  di  controllo  dei  programmi
2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78,
79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 giugno  2021.  I  predetti  interventi  possono
riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita' alle attivita' di
supporto alle autorita' di audit dei programmi cofinanziati dai fondi
europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027  e
di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i  quali  occorre
garantire una funzione  di  audit  indipendente,  nonche'  misure  di
rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e  tecnica  per   le
attivita' di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi
finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso  adeguamento
degli strumenti  informatici  e  la  messa  in  opera  di  interventi
specifici di assistenza tecnica.
  21.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  57,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al  comma  3-bis
del citato articolo 57 e' incrementato di ulteriori  2,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
    a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190;
    b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota  parte
delle  risorse  rinvenienti  dall'abrogazione  dell'articolo  13-ter,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,  di   cui
all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.
  23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24
dicembre 2003, n.  350  non  si  applicano  agli  interventi  di  cui
all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto
2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte  della  Giunta
regionale dell'atto di cui al comma 4 del  medesimo  articolo  6,  la
societa' indicata al comma 1 del citato  articolo  6  abbia  perdite,
anche  ultrannuali,  assorbite  in  un  piano  economico  finanziario
approvato dall'Autorita' competente e l'apporto di capitale del socio
pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e
preveda una redditivita' adeguata superiore a quella  dei  Titoli  di
Stato nazionali a lungo termine.
                               Art. 9
 
       Misure per il rafforzamento dell'attivita' di supporto
                     in favore degli enti locali
 
  1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base
territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le  sinergie  tra
le diverse  amministrazioni  e  i  soggetti  attuatori  operanti  nel
medesimo territorio, nonche' di migliorare l'attivita' di supporto in
favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori  prassi,
presso ciascuna prefettura  -  ufficio  territoriale  di  Governo  e'
istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto  o  da
un  suo  delegato,  per  la  definizione  del  piano  di  azione  per
l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi  previsti  dal
PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento  partecipano
il Presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana
o loro delegati, un rappresentante della regione  o  della  provincia
autonoma, un rappresentante della Ragioneria  Generale  dello  Stato,
una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR
o loro delegati e i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  centrali
titolari dei programmi  e  degli  interventi  previsti  dal  PNRR  da
attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono
essere  chiamati  a  partecipare  anche   altri   soggetti   pubblici
interessati. La cabina di coordinamento  di  cui  al  presente  comma
esercita, altresi', i compiti di monitoraggio attribuiti al  prefetto
dall'articolo  55,  comma  1,   lettera   a),   numero   1-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108  e  la  partecipazione   del
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  alla
medesima cabina e' prevista  solo  in  caso  di  criticita'  rilevate
nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura  di  missione
PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
d'intesa  con  la  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per il PNRR e il  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite  linee  guida
per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della
sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
  2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono  comunicati
dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di  cui  all'articolo  2
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per  il  PNRR,
anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12
ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto
strettamente  indispensabile  per  la   risoluzione   di   specifiche
criticita' attuative rilevate in sede di monitoraggio e  suscettibili
di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR,
la Struttura di missione PNRR, d'intesa con  la  Ragioneria  generale
dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR,  puo'  proporre  alla
Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  77
del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti  da  personale
messo  a  disposizione  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 operanti nel territorio  di  riferimento  del  piano  di  azione,
nonche'  dal  personale  dei   soggetti   incaricati   del   supporto
tecnico-operativo all'attuazione  dei  progetti  PNRR,  ivi  compresi
quelli di cui all'articolo 10 del  citato  decreto-legge  n.  77  del
2021.
  3. Restano ferme le attivita' di  collaborazione  e  supporto  alle
amministrazioni locali  titolari  di  interventi  del  PNRR  previste
dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies,  del  decreto-legge  16
giugno 2022, n. 68, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108.
  4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di
cui al comma 1 non  da'  diritto  alla  corresponsione  di  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque  denominati.  Le  amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e  2  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  5. Al fine di far fronte alle  perduranti  esigenze  connesse  alla
proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390,
della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  e'  autorizzata  fino  al  31
dicembre  2024  la   prosecuzione   dei   progetti   di   accoglienza
prioritariamente dedicati ai profughi  provenienti  dall'Ucraina  nel
Sistema di accoglienza e integrazione di  cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A  tal  fine,  il
Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e'
incrementato, per l'anno 2024, di  euro  26.200.000.  Ai  conseguenti
oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1.
                               Art. 10
 
Contributo  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del   lavoro
                       all'attuazione del PNRR
 
  1. Al fine di  rafforzare  ulteriormente  la  cooperazione  con  il
partenariato economico e sociale nell'attivita' di monitoraggio e  di
attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  dopo  le  parole:  «alle  sedute
della cabina di regia partecipano» sono  inserite  le  seguenti:  «il
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per
favorire il contributo del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla  legge  30  dicembre
1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di  cui
al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936,» sono soppresse;
    b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti  pubblici»
sono inserite le seguenti: «, nonche'  con  enti  del  terzo  settore
(ETS), istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita'  e
con le modalita' previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
contratti pubblici».
  3. Al fine di  concorrere  al  potenziamento  in  risorse  umane  e
tecnologiche dell'archivio  nazionale  dei  contratti  collettivi  di
lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:
    a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e
del lavoro di cui alla tabella  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e' incrementata di una unita'  di
dirigenziale di livello generale e  di  una  unita'  dirigenziale  di
livello non generale. In sede di prima applicazione e' consentito  il
conferimento  di  tali  incarichi   dirigenziali   in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di una unita';
    b) in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4,  del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  il   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro e' autorizzato ad assumere  con  contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel  triennio  2024-2026,
nei limiti della dotazione organica vigente, una unita'  dirigenziale
di livello non  generale,  otto  unita'  da  inquadrare  nel  livello
iniziale dell'area dei funzionari e sette unita'  da  inquadrare  nel
livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unita'  sono
reclutate  mediante  nuove  procedure  concorsuali,  scorrimento   di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione  di  procedure
di mobilita'  volontaria,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001;
    c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26  ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n.  157,  dopo  la  lettera  f-sexies)  e'  aggiunta   la   seguente:
«f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
  4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli  2
e 5  della  legge  n.  936  del  1986  non  trovano  applicazione  le
previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1,  comma  3,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad  euro
1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si  provvede  nei  limiti
dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale  della
economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936  del  1986.  Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari,  in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101  per  l'anno
2024 e euro 617.792 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo I
Misure di semplificazione amministrativa

                               Art. 11
 
      Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
 
  1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli  interventi
del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro
i  termini  di  scadenza  previsti,  la  misura  delle  anticipazioni
iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma  pari
al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali
maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
  2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il
PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  in
favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  un'anticipazione
pari di norma al 30 per cento dell'importo  assegnato  all'intervento
e, comunque, nel limite  della  disponibilita'  di  cassa  esistente.
Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai
fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al  primo  periodo,
l'avvio  dell'operativita'  dell'intervento  ovvero   l'avvio   delle
procedure propedeutiche alla fase di operativita'.
  3. Le amministrazioni titolari di interventi non piu' finanziati  a
valere  sulle  risorse  del  PNRR,  come  modificato  in  esito  alla
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023  provvedono  al
recupero delle somme eventualmente gia' erogate a favore dei medesimi
interventi e a versarle, tempestivamente,  negli  appositi  conti  di
tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre
2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato puo' autorizzare le  operazioni
di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie  con
le corrispondenti risorse nazionali  individuate  a  copertura  degli
interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione.  Per  le
misure di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  presente  decreto,  il
versamento  ai  suddetti  conti  di  tesoreria  e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari  a  valere  sulle  risorse  autorizzate  dal
medesimo articolo 1, comma 5.
                               Art. 12
 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di
affidamento  di   lavori   ovvero   di   affidamento   congiunto   di
progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali.
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del  PNC,  restano  confermate  le  assegnazioni  per
l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio  di
opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo  periodo,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, previste dal  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  108  del  2021,  dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle   specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare  e  agevolare  la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC.
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77  del  2021  si  applicano  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
ovvero al libro III del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  esclusivamente  a  quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della  concessione
del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi  di  cui
al  primo  periodo  abbiano  gia'  beneficiato  di  contributi  o  di
finanziamenti  diversi  dal  PNRR,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  le  disposizioni  di
cui al  primo  periodo  si  applicano  alle  sole  procedure  avviate
successivamente alla data  di  comunicazione  della  concessione  del
finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  adottano  i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione   dei   provvedimenti   da   aggiornare,   ferma    restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  alle  allegate  tabelle  B.I  e  B.II,  che
formano parte integrante del presente decreto, non  sono  soggette  a
titoli abilitativi, segnalazione o  comunicazione.  Restano  fermi  i
regimi  amministrativi  previsti  dalla  normativa  di  settore   per
l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti  previsti  dalla
legge 8 agosto 1985,  n.  443,  e  quelli  previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea.
      2. Ai fini e agli effetti del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985.
      3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le  attivita'  non  espressamente  elencate  nelle
tabelle  B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro  specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.»;
    b) all'articolo 6:
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
    c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I  e  B.II
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto.
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3.
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.».
  15.  Fuori  dai  casi  previsti  dagli  articoli  12   e   13   del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il  PNRR  ovvero  del  Ministro  competente  in  relazione
all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai
presidenti  delle  province  e  ai  sindaci  metropolitani  i  poteri
previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41.  In
caso di adozione del decreto di cui al primo periodo,  si  applicano,
ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni  di  cui
al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020,  nonche'
quelle di cui all'articolo 24, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41.
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

                               Art. 13
 
Misure  di  semplificazione  per  l'attuazione   della   Missione   4
  Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di  Riforma
  del  sistema  ITS  e  di  Sviluppo  del   sistema   di   formazione
  professionale terziaria - ITS
 
  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e  dei  traguardi  del
PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 10, le  parole:  «sono  stabiliti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' stabilita» e le parole: «e  i  crediti
riconoscibili» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  le  classi  di
concorso»;
    b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole:  «per  dotare
gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle  seguenti:
«relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
    c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. In  via  straordinaria,  esclusivamente  fino  all'anno
2025, il cofinanziamento di cui all'articolo  11,  comma  8,  non  ha
natura obbligatoria.
      5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni  2024,
2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma  5  possono  essere
utilizzate altresi' per spese di gestione ordinaria per  il  corretto
funzionamento delle Fondazioni».
                               Art. 14
 
Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione  4  -
  Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di  riforma
  del sistema  di  orientamento,  di  reclutamento  dei  docenti,  di
  didattica  digitale  integrata  e  formazione   sulla   transizione
  digitale del personale scolastico e di  nuove  competenze  e  nuovi
  linguaggi
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma  2,  dopo  le  parole:  «equipollente  o
equiparato,» sono  inserite  le  seguenti:  «oppure  del  diploma  di
specializzazione  per  le  tecnologie  applicate  e  del  diploma  di
specializzazione  superiore  per  le  tecnologie  applicate  di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022,
n. 99,»;
    b) all'articolo 16-ter:
      1) al comma 4-bis:
        1.1)  al  quinto  periodo,  la   parola:   «regolamento»   e'
sostituita dalla seguente: «decreto»;
        1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e'  sostituita
dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;
      2) al comma 9:
        2.1) il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentite  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al  comma
1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma  4
criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti  e  della
capacita' didattica.»;
        2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita
dalla seguente: «decreto».
    c) all'articolo 18, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «1-bis. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2023/2024,  le
attivita' formative durante il periodo annuale di servizio  in  prova
prevedono  anche  la  frequenza,  comprovata  dal  conseguimento   di
apposito attestato finale, di uno o piu' moduli  formativi,  pari  ad
almeno il 20  per  cento  delle  ore  complessivamente  previste  nel
decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto  periodo,  erogati
nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della  Missione  4,
Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
  2. All'articolo 1  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 7 e' abrogato;
    b)  al  comma  9,  lettera  d),  le  parole:  «,  a  cui  possono
partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.
  3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «e' definita la  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale» sono inserite le seguenti:
    «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di  studio  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo  grado  di
scuola,».
  4. Al  fine  di  consentire  l'adeguamento  ai  nuovi  percorsi  di
formazione  iniziale  previsti   dalla   riforma   del   sistema   di
reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1  del
PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, la parola:  «biennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «annuale».
  5. Al fine di dare piena attuazione alla  riforma  del  sistema  di
orientamento - R 1.4 della Missione 4  -  Componente  1  del  PNRR  e
valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni
scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di
primo grado a supporto della scelta  del  percorso  di  istruzione  e
formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto  del
Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e'  adottato  il   modello
nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio
previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  328  del  22  dicembre
2022.
  6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento -  R  1.4
della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 21,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  le
parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti:
«In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma  descrittiva,  i
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte  a  carattere
nazionale di cui all'articolo 19, distintamente  per  ciascuna  delle
discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle  abilita'
di comprensione e uso della  lingua  inglese.  Sono  altresi'»  e  le
parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:
«svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e  per
l'orientamento».
  7. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  del  target  finale
collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei  docenti  -  R
2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano
medesimo, con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  335,  della
legge  30   dicembre   2021,   n.   234   puo'   essere   autorizzata
l'anticipazione  delle  facolta'  assunzionali  anche  relative  alle
annualita' successive, fermo  restando  che  le  assunzioni  potranno
essere effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali  maturate  e
disponibili a legislazione vigente.
  8. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al
termine dell'anno scolastico 2025/2026, e' individuato dal  Ministero
dell'istruzione e del merito - Unita' di  missione  per  il  PNRR  un
contingente di ulteriori  cinque  unita'  tra  docenti  e  assistenti
amministrativi   da   porre   in   posizione   di   comando    presso
l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  per
euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno  2025  ed  euro
94.819 per l'anno 2026.».
  9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche',  nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica,  eventuali  canoni  per  l'affitto  di
immobili o il  noleggio  di  strutture  temporanee  modulari  ad  uso
scolastico  per  il  tempo  necessario   alla   realizzazione   degli
interventi di demolizione e ricostruzione di  edifici  scolastici  di
cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».
  10. All'articolo 1,  comma  558,  terzo  periodo,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:
«, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  salvo  nel  caso  di
utilizzo  delle   risorse   finanziarie   in   ambiti   inerenti   al
finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».
  11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,  n.  191
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:
«In caso  di  rinuncia  all'incarico,  e'  possibile  attingere  alle
graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024  i  predetti
contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e  non
oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.   Al   fine   di   garantire   un   adeguato   supporto
amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il  corretto
e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale  destinatario
degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui  alla
Missione  4  -  Componente  1  del  PNRR,  ivi  incluse  quelle  gia'
trasferite alle istituzioni scolastiche, nel  limite  massimo  di  40
milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio,  anche
mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento
delle retribuzioni del personale scolastico assunto con  contratto  a
tempo determinato fino al termine delle attivita'  didattiche,  sulla
base  dei  dati  contrattuali  inseriti  nell'apposita  funzione  del
sistema  informativo  del  Ministero  da  parte   delle   istituzioni
scolastiche.
      1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione  e
del  merito  effettua  un  monitoraggio   dei   contratti   stipulati
nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine  di  provvedere
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  di
cui al  comma  1-bis,  per  gli  importi  corrispondenti  alle  spese
effettivamente sostenute per la  copertura  dei  contratti  stipulati
dalle istituzioni scolastiche.
      1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei  progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche  a  valere  sulle  linee  di
investimento PNRR su cui gravano  le  risorse  per  i  contratti  del
personale  amministrativo  e  tecnico,  sono   accantonate   e   rese
indisponibili, per l'anno  2025,  una  quota  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per
un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
      1-quinques. In esito alla rendicontazione finale  dei  progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche  a  valere  sulle  linee  di
investimento PNRR su cui gravano  le  risorse  per  i  contratti  del
personale amministrativo e tecnico, il  Ministero  dell'istruzione  e
del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il  disaccantonamento
delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle
somme per le quali si e' conclusa la rendicontazione da  parte  delle
istituzioni scolastiche.».
  12. All'articolo 21, comma 4-bis.2,  del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso  di
rinuncia all'incarico, resta salva la possibilita' per le istituzioni
scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».
                               Art. 15
 
     Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti  dal  PNRR,
all'articolo  26  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) alla lettera a):
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:  «a)  aggiornamento
dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;
        1.2) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1)  rafforzare
le  competenze  generali  linguistiche,   storiche,   matematiche   e
scientifiche,  giuridiche  ed  economiche,  nonche'   le   competenze
tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare
riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo  studio  dei
prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;
        1.3) dopo il numero  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)
rafforzare la connessione al  tessuto  socioeconomico-produttivo  del
territorio   di   riferimento,   favorendo    la    laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e  degli  enti  del
territorio;»;
        1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole:  «Ministro
dell'istruzione» sono inserite le  seguenti:  «e  del  merito»  e  le
parole:  «e  i  relativi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  le
necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento  e  i
corrispondenti»;
      2) alla lettera d), il secondo periodo e' soppresso;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione  tecnica
possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la
certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui
al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente  al
fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini  della
loro spendibilita' in un contesto di studio e/o di lavoro esterno  al
percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e  del
merito, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i
modelli e le modalita' di rilascio delle  certificazioni  di  cui  al
primo periodo.».
                               Art. 16
 
                  Disposizioni in materia di Scuola
                 di alta formazione dell'istruzione
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16-bis:
      1) al comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dalla  seguente:  «E'
istituita, presso il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  la
Scuola di alta  formazione  dell'istruzione,  di  seguito  denominata
Scuola. La Scuola, che opera alle  dirette  dipendenze  del  Ministro
dell'istruzione e del merito:»;
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «,  e'  dotata   di   autonomia
amministrativa  e  contabile  e  si   raccorda,   per   le   funzioni
amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le
parole: «e stipula» sono sostituite dalle  seguenti:  «anche  per  la
stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
      3) al comma 3, le parole: «Sono organi della  Scuola  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Scuola e' composta dal» e  la  parola:
«il», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «dal»;
      4) al comma 4, al quarto  periodo,  le  parole:  «,  ne  ha  la
rappresentanza legale»  sono  soppresse  e,  al  quinto  periodo,  le
parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono
soppresse;
      5) al comma 5, al  secondo  periodo,  le  parole:  «tramite  il
direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione  degli  atti,
predispone le convenzioni e  svolge  le  attivita'  di  coordinamento
istituzionale  della  Scuola»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma  6,  predispone
gli atti di competenza della Scuola»;
      6) al comma 6:
        6.1) il primo periodo e' soppresso;
        6.2) al secondo periodo, le parole:  «Il  direttore  generale
e'» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e' posta
una segreteria tecnica, coordinata da un direttore  generale,»  e  le
parole: «, con collocamento nella  posizione  di  fuori  ruolo»  sono
soppresse;
        6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
        6.4) dopo  il  quarto  periodo,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il  competente
Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
      7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
        «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a
supporto  della  Scuola,  la   dotazione   organica   del   Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata di un dirigente di prima
fascia, di un dirigente di seconda  fascia  e  di  dodici  unita'  di
personale  da  inquadrare  nell'area  dei  funzionari   del   vigente
contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui
reclutamento il Ministero dell'istruzione e del  merito,  nei  limiti
delle  risorse  finanziarie   assegnate,   procede   utilizzando   le
graduatorie dei concorsi per funzionari di  area  III  del  Ministero
medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia e'  conferito  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
      8) al comma 9:
        8.1) al primo periodo,  le  parole:  «2  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2  milioni
di euro per l'anno 2023, di 1.553.190  euro  per  l'anno  2024  e  di
1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
        8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione
4 - Componente 1 -  Riforma  2.2  del  PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito»;
    b) all'articolo 16-ter, comma 2:
      1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite  le
seguenti:  «in  raccordo  con  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito,»;
      2) alla lettera a), la parola: «accreditamento»  e'  sostituita
dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;
    c) l'allegato A e' abrogato.
  2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte  dal
comma 1, restano fermi gli atti gia' adottati e  gli  incarichi  gia'
conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono  confermati  fino
alla  naturale  scadenza.   Nell'incarico   di   coordinatore   della
segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della  Scuola
di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis,  comma
6, del decreto legislativo n. 59  del  2017,  subentra  il  direttore
generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma  6,  quinto  periodo,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di universitŕ e ricerca

                               Art. 17
 
Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di
  alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione  del
  PNRR
 
  1. Al fine di assicurare il raggiungimento  degli  obiettivi  della
Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma  della  legislazione
sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per  studenti
(M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre  2000,  n.  338,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1-bis:
      1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a  660  milioni
di euro,» sono soppresse.
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate  alle  imprese,
agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  l),
dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36-, agli altri soggetti privati di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli  altri  soggetti
pubblici, sulla base delle proposte selezionate  da  una  commissione
istituita presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;
      3) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «E'  possibile  erogare  anticipatamente   il   contributo
relativo ai primi tre anni di  gestione  dell'immobile,  in  un'unica
soluzione, a  fronte  di  idonea  garanzia  bancaria  o  assicurativa
condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel  periodo  di
riferimento del contributo di gestione.»;
      4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti  aggiudicatari  ai
sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai  proprietari
dei relativi immobili, ove non coincidenti con i  primi,  cosi'  come
risultanti dalla domanda di  partecipazione  alle  procedure  per  la
presentazione delle proposte di intervento,»;
    b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle  regioni»  sono
soppresse;
    c) dopo l'articolo 1-ter e' inserito il seguente:
      «Art.  1-quater  (Semplificazioni   in   tema   di   cambi   di
destinazione  d'uso  degli  immobili   da   destinare   a   residenze
universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione  di  alloggi  e
residenze per studenti mediante l'utilizzo  del  patrimonio  edilizio
esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del PNRR, e' sempre ammesso il  mutamento  di  destinazione  d'uso
funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie
anche in deroga alle eventuali prescrizioni  e  limitazioni  previste
dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
      2. Gli interventi  connessi  al  mutamento  della  destinazione
d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la  segnalazione
certificata di inizio di attivita'  (SCIA)  di  cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti
in aree sottoposte a tutela ai sensi  della  Parte  III  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  sono  realizzabili  ove  siano
mantenuti    sagoma,    prospetti,    sedime    e     caratteristiche
planivolumetriche e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  e  non
siano previsti incrementi di  volumetria,  mediante  la  segnalazione
certificata  di  inizio  di  attivita'  (SCIA)  e  segnalazione  alla
soprintendenza che, in caso di accertata carenza di  tali  requisiti,
nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della  segnalazione,
adotta  i  motivati  provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere  iniziata,
anche  nei  casi  di  cui  al  secondo  periodo,  dalla  data   della
presentazione  della  segnalazione  all'amministrazione   competente.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo
periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti in presenza delle condizioni  previste  dall'articolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false
e  non  veritiere,  la  soprintendenza  competente  puo'  inibire  la
prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione  delle  opere  gia'
eseguite e il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  anche  dopo  la
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fatta   salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni  previste
dal  capo  VI  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1
e 2 permane un vincolo  di  destinazione  funzionale  per  la  durata
prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata  non
inferiore a dodici anni.
      4.  Gli  alloggi  e  le  residenze  per  studenti,   rientranti
nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione  4,  Componente  1,  del
PNRR, non sono assoggettati al  reperimento  di  ulteriori  aree  per
servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro  dei
lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e  dalle  disposizioni  di  legge
regionale, ne'  sono  soggetti  al  vincolo  della  dotazione  minima
obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17  agosto  1942,  n.
1150.
      5. Sono fatte salve  le  normative  regionali  e  comunali  che
prevedono disposizioni di maggiore incentivazione  e  semplificazione
nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
      6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di
cui al comma  1  il  valore  della  rendita  catastale  dell'immobile
dovesse  variare  in  aumento,  tale  incremento,  nel  periodo   del
finanziamento, non si applica  ai  fini  della  determinazione  della
tassazione  sugli  immobili,  nonche'  delle  imposte  ipotecarie   e
catastali.
      7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380
relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti
delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi  di  cui
al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori
al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.
Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d)  del
citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
      8.  Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  degli  immobili
suscettibili di essere destinati a residenze universitarie,  fino  al
30  giugno  2026,  le  universita'  statali  comunicano  al  Ministro
dell'universita' e della ricerca, che si  esprime  con  parere  entro
sessanta giorni  dalla  ricezione,  le  ipotesi  di  acquisizione  di
diritti  reali   o   di   godimento   su   immobili   aventi   durata
ultranovennale.».
    d) dopo l'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
      «Art. 2-bis (Disposizioni  sulle  risorse  per  gli  alloggi  e
residenze per studenti universitari). -  1.  Le  somme  destinate,  a
qualsiasi titolo, dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  al
finanziamento delle attivita' di cui alla  presente  legge  non  sono
soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di  accantonamento.
Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti  ai  fondi  di  cui
alla  presente  legge  sono  nulli  e  la  nullita'   e'   rilevabile
d'ufficio.».
      2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  15  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
        a) al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati  ad  alloggi  o
residenze  universitarie,  anche  oggetto  di   finanziamento   anche
parziale,»;
        b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
          «2-bis.  Per  accelerare  la  realizzazione  di  interventi
necessari a destinare i beni  immobili  dello  Stato  a  residenze  e
alloggi universitari, la Struttura per la progettazione  di  beni  ed
edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,  della
legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  su  richiesta  delle  universita'
statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi
regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, puo',
senza oneri diretti per le prestazioni professionali  rese,  svolgere
il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione  dell'intervento
nonche' provvedere alle attivita' di progettazione nel  limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106  della
citata legge n. 145 del 2018.
          2-ter.  Per  supportare  e  favorire  la  realizzazione  di
interventi necessari a  destinare  i  beni  immobili  dello  Stato  a
infrastrutture  e  laboratori  di  ricerca,  la  Struttura   per   la
progettazione di beni ed edifici pubblici,  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a  170,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  su
richiesta  degli  enti  pubblici  di  ricerca  di  cui   al   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, puo', senza oneri  diretti  per
le prestazioni professionali rese,  svolgere  il  ruolo  di  stazione
appaltante per la realizzazione  dell'intervento  nonche'  provvedere
alle attivita' di progettazione nel limite delle risorse  disponibili
a legislazione vigente di cui al  comma  106  dell'articolo  1  della
citata legge n. 145 del 2018.»;
        c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza  della  progettazione
degli interventi di cui al comma 3, le  amministrazioni  pubbliche  e
gli  enti  pubblici,  qualora  siano   soggetti   attuatori,   ovvero
beneficiari di finanziamenti,  nell'ambito  delle  misure  del  PNRR,
possono avvalersi, previa convenzione e senza  oneri  diretti  per  i
richiedenti, dei servizi di  progettazione  della  Struttura  per  la
progettazione di beni ed edifici  pubblici  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei  limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente.».
                               Art. 18
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                  di formazione superiore e ricerca
 
  1. Al fine di  garantire  l'attuazione  degli  interventi  previsti
dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n.  400»  sono  soppresse  e  le  parole:
«sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con il  decreto  di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  sono
definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti  dallo
studente  a  conclusione  dei  percorsi  realizzati  dagli   istituti
tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n.  99
del 2022.».
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o  precedenti»
sono soppresse;
      2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di  euro»
sono soppresse;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure  ivi
disciplinate possono accedere altresi' i soggetti che:
        a) hanno partecipato, in qualita' di Principal Investigators,
a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research
Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello
A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso  al
finanziamento;
        b) sono risultati vincitori di  bandi  relativi  alle  Azioni
individuali Marie Sklodowska-Curie (MSCA).»;
        c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
          «2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure
di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi' assegnati  fondi  per  lo
svolgimento dei  rispettivi  progetti  di  ricerca,  conformemente  a
quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
e a quanto specificato  nei  relativi  avvisi  e  limitatamente  alle
risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
  3. Al fine di conseguire il pieno  raggiungimento  degli  obiettivi
della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del  Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilita'  reciproca  tra
universita' ed enti pubblici di ricerca,  ai  ricercatori,  ai  primi
ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti  tramite  le  procedure
selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo
25  novembre  2016,  n.  218,  e'   riconosciuto,   ai   fini   della
ricostruzione  di  carriera  e  dell'inquadramento,  il  periodo   di
servizio maturato  presso  l'universita'  di  provenienza  a  cui  si
provvede nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali. Ai medesimi
fini di cui al primo periodo, ai professori di  prima  e  di  seconda
fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui
all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n.
240,  e'  assicurato,  ai  fini  dell'inquadramento,  il  periodo  di
servizio maturato presso l'ente di appartenenza  a  cui  si  provvede
nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali.
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di sport

                               Art. 19
 
Disposizioni  per  l'attuazione  della  Misura  5  -   Componente   2
  Infrastrutture sociali, famiglie, comunita'  e  terzo  settore  del
  PNRR in materia di sport e inclusione sociale
 
  1. Al fine di garantire il  raggiungimento  degli  obiettivi  della
Missione 5,  Componente  2,  investimento  3.1  «Sport  e  inclusione
sociale» del PNRR,  per  gli  interventi  relativi  all'impiantistica
sportiva  finanziati  in  tutto  o  in  parte  con  fondi  PNRR,   il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
puo' autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta
nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati  registrati,
anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.  Per  gli  interventi
che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo  per  l'avvio  delle
opere  indifferibili  di  cui   all'articolo   26,   comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al
comma  7-bis,  lettera  e),  del  medesimo  articolo  26  e  di   cui
all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre  2022,
n. 197.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento per
lo sport della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  sulla  base
degli indirizzi dell'Autorita' di governo competente  in  materia  di
sport, e' autorizzato  a  riprogrammare  le  risorse  afferenti  alla
misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a  revoche
ovvero  a  rinunce  da  parte  dei   soggetti   attuatori,   per   la
realizzazione di nuove palestre  pubbliche  nei  Comuni  delle  isole
minori marine, ovvero per l'efficientamento  energetico  di  impianti
sportivi di proprieta' pubblica destinati esclusivamente alla pratica
di sport invernali, fermo restando il rispetto delle  condizionalita'
e del cronoprogramma del PNRR.
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

                               Art. 20
 
          Modifiche al codice dell'amministrazione digitale
 
  1. Al  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «E'  fatta  salva  la  facolta'  di  avvalersi,
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, del supporto di societa' in house.»;
    b) all'articolo 50-ter,  comma  7,  le  parole:  «previsti  dalla
legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
    c) all'articolo 62:
      1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
        «2-quater. I dati relativi alle strade  urbane  e  ai  numeri
civici  contenuti  nell'ANPR  sono  costantemente  allineati  con   i
medesimi dati resi disponibili  dall'Archivio  nazionale  dei  numeri
civici delle strade  urbane  (ANNCSU),  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
      2) al comma 5,  le  parole:  «a  tal  fine  necessari  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  tal  fine  necessari,  o»  e  dopo  le
parole:  «archivi  informatizzati»,  sono   inserite   le   seguenti:
«opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui
al comma 3»;
    d) l'articolo 64-ter e' sostituito dal seguente:
      «Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione  deleghe).  -  1.  Il
cittadino iscritto in ANPR puo' delegare l'accesso ai servizi in rete
erogati    dalle    pubbliche    amministrazioni    che    richiedono
identificazione informatica, a non piu' di due soggetti  iscritti  in
ANPR, titolari dell'identita' digitale di cui all'articolo 64,  comma
2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
      2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma
di  cui  al  comma  5,  mediante   una   delle   modalita'   previste
dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici  del  comune
di residenza. La delega e' revocabile in ogni momento.  Il  delegante
viene puntualmente informato dalla piattaforma di  cui  al  comma  5,
dell'esercizio della delega da parte del delegato.
      3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste  dal
codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a  provvedere
ai propri interessi, il Ministero della giustizia  rende  disponibile
alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della  piattaforma
di cui all'articolo  50-ter,  le  informazioni,  ove  disponibili  in
formato digitale  idoneo,  relative  alla  qualifica  di  tutore,  di
curatore o di amministratore di sostegno del  soggetto  che  richiede
l'accesso ai  servizi  in  rete  quale  rappresentante  del  soggetto
tutelato.
      4. I gestori di identita' digitale, tramite la  piattaforma  di
cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe  in  capo
al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
pubbliche amministrazioni.
      5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura  la  manutenzione  della
piattaforma  per  la  gestione  delle  deleghe.  L'accesso  ai   dati
attraverso la piattaforma non modifica la  disciplina  relativa  alla
titolarita'   del   trattamento,   ferme   restando   le   specifiche
responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,  nonche'
le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati  in  qualita'  di
titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma
di cui al primo periodo rientra nel  programma  «Servizi  digitali  e
cittadinanza digitale» del  PNC  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), numero 1),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,   sono   definiti   le
caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di
sicurezza, le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui  al
comma 5, nonche' le tipologie di dati oggetto di  trattamento  e,  in
generale, le modalita' e le  procedure  per  assicurare  il  rispetto
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
      7. Agli oneri derivanti dalla  progettazione,  realizzazione  e
graduale messa a disposizione della piattaforma di cui  al  comma  5,
pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per  l'anno
2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate,  nell'ambito  del
Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1,
Componente 1 di titolarita'  della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale.».
    e) dopo l'articolo 64-ter e' inserito il seguente:
      «Art. 64-quater (Sistema di  portafoglio  digitale  italiano  -
Sistema  IT-Wallet)  -  1.  Al  fine  di  valorizzare  e   rafforzare
l'interoperabilita'  tra  le  banche  dati  pubbliche  attraverso  la
Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  (PDND)  di  cui  all'articolo
50-ter, nonche' di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi  in
rete erogati da soggetti pubblici e privati, e' istituito il  Sistema
di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
      2. Il Sistema IT-Wallet  e'  costituito  da  una  soluzione  di
portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa  disponibile
mediante il punto di accesso telematico di cui  all'articolo  64-bis,
nonche' da  soluzioni  di  portafoglio  digitale  private  (IT-Wallet
privato), rese disponibili dai soggetti privati  interessati,  previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 3.
      3. Al fine di garantire la  necessaria  celere  evoluzione  del
Sistema IT-Wallet, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ovvero  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentite  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale,  per  i  profili  di  competenza,   e   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  approvate  apposite
linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo,  adottate  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:
        a) le caratteristiche tecniche e  le  modalita'  di  adozione
dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni  di  IT-Wallet  privato  da
parte di cittadini e imprese, nonche' la tipologia  di  servizi  resi
disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
        b) le modalita' di accreditamento presso l'AgID dei  soggetti
privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;
        c) i servizi resi disponibili alle pubbliche  amministrazioni
e ai soggetti privati accreditati, sia in qualita'  di  erogatori  di
servizi, sia in qualita' di erogatori  di  attestazioni  elettroniche
relative  a  prerogative,  caratteristiche,  licenze  o  qualita'  di
persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui
all'articolo-50-ter;
        d)   gli   standard   tecnici    adottati    per    garantire
interoperabilita' del Sistema  IT-Wallet  con  le  banche  dati  e  i
sistemi informativi della pubblica  amministrazione  e  dei  soggetti
privati accreditati,  inclusa  la  piattaforma  di  cui  all'articolo
50-ter, anche al fine di garantire la  compatibilita'  dell'IT-Wallet
pubblico e  delle  soluzioni  di  IT-Wallet  privato  con  precedenti
sistemi  di  identita'  digitale  e  con  i   relativi   sistemi   di
autenticazione per l'accesso in rete gia' predisposti;
        e) le misure da adottare sul piano  tecnico  e  organizzativo
per assicurare livelli di affidabilita', disponibilita'  e  sicurezza
adeguati al Sistema IT-Wallet;
        f) le modalita'  per  la  messa  a  disposizione  del  codice
sorgente di tutte le componenti  dell'IT-  Wallet  pubblico  e  delle
soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.
      4.  La  societa'  di  cui  all'articolo   8,   comma   2,   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la societa'  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21  aprile  1999,  n.  116
provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al  comma  3,  alla
realizzazione  e  gestione  della  infrastruttura   organizzativa   e
tecnologica  necessaria  per  l'attuazione  del  Sistema  IT  Wallet,
assicurando,  in  particolare,   la   disponibilita'   dell'IT-Wallet
pubblico e dei servizi necessari ai soggetti  privati  interessati  a
rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa'  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116  e'
affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione  e  la
gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio,  la
certificazione e  la  verifica  delle  attestazioni  elettroniche  di
identita'   digitale,   di    quelle    relative    a    prerogative,
caratteristiche, licenze o qualita' presenti nelle banche dati  della
pubblica  amministrazione  nonche'   dei   registri   fiduciari   per
l'accreditamento dei soggetti coinvolti  nei  processi  di  rilascio,
certificazione e verifica nonche' per la verifica della  validita'  e
la gestione del ciclo di vita delle attestazioni  elettroniche.  Agli
oneri occorrenti per rendere  disponibili  da  parte  degli  Identity
provider pubblici i servizi di verifica di cui  secondo  periodo  del
presente comma si provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, ove nominata,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
        a) i compiti  e  le  funzioni  attribuiti  a  ciascuna  delle
societa' di cui al comma 4;
        b) la data a decorrere dalla quale  l'IT-Wallet  pubblico  e'
reso disponibile, nonche' il termine entro il quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i
documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita'
di  persone  fisiche  e  giuridiche  sotto  forma   di   attestazioni
elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la
generazione di attestazioni elettroniche, nonche' ad avvalersi  delle
attestazioni   elettroniche   presenti   nelle   istanze   e    nelle
dichiarazioni  formulate  nei  loro  confronti  con   esenzione   dei
controlli  di  cui  al  capo  V  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
        c) la  data  a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  privati
accreditati  possono  rendere  disponibili  soluzioni  di   IT-Wallet
privato;
        d) al fine di concorrere alla  sostenibilita'  economica  del
Sistema  IT-Wallet  a  regime   e   ferma   restando   la   gratuita'
dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini  e  imprese,  la
tipologia di servizi che possono essere oggetto di  remunerazione  da
parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati  accreditati  in
qualita' di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni  di
costo.
      6. Agli oneri derivanti dalla  progettazione,  realizzazione  e
graduale messa a  disposizione  dell'infrastruttura  tecnologica  per
l'attuazione del Sistema  IT-Wallet,  di  cui  al  comma  4,  pari  a
complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025  e  2026,  si
provvede quanto a 69 milioni a valere  sulle  risorse  assegnate  per
l'Investimento  1.3  "Dati  e  interoperabilita'"  della  Missione  1
"Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura", Componente
1 "Digitalizzazione, innovazione e  sicurezza  nella  PA"  del  PNRR,
quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione  tecnologica
e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del  decreto  legge  19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
      7. Nelle more della piena funzionalita' del Sistema IT  Wallet,
sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis,  le  versioni  digitali  della
Tessera sanitaria - Tessera  europea  di  assicurazione  di  malattia
(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea  della
disabilita'. La verifica di validita' di tali  versioni  digitali  e'
consentita, anche  a  soggetti  terzi,  mediante  funzionalita'  rese
disponibili dal punto di accesso  telematico.  La  versione  digitale
della TS/TEAM  e'  disponibile  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e
i documenti necessari per la  generazione  delle  versioni  digitali,
della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita'
sono  resi  disponibili,   rispettivamente,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti e dall'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS) alla  societa'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della  piattaforma
di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi  previsti  dalla
TS/TEAM in qualita' di  Carta  Nazionale  dei  Servizi,  la  versione
digitale della TS/TEAM ha lo  stesso  valore,  per  la  fruizione  di
servizi erogati online o in presenza, del  documento  rilasciato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze su supporto  plastificato  ai
sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
. La patente di guida mobile e' la versione digitale della patente di
guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo
118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'  titolare.
Tale patente mobile consente la verifica,  tramite  collegamento  con
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di  cui  all'articolo
226, comma 10, del  citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
dell'esistenza e della validita'  del  diritto  alla  guida  del  suo
titolare ed e' equipollente a documento di identita' dello stesso. Ai
fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di  guida
mobile soddisfa gli  obblighi  di  cui  all'articolo  180,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.».
  2.  Al  fine  di  popolare  l'Anagrafe  nazionale   dell'istruzione
superiore  (ANIS)  di  cui  all'articolo  62-quinquies   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, il Ministero dell'universita' e della ricerca  trasmette
all'ANIS, entro il 30 giugno 2025,  i  dati  relativi  ai  titoli  di
studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli  studenti,
dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilita' tra  le  banche
dati  pubbliche  e  di  valorizzazione  della  Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo  n.
82 del 2005, nonche' di razionalizzazione e di riassetto  industriale
nell'ambito  delle  partecipazioni   detenute   dallo   Stato,   sono
attribuiti rispettivamente all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51  per  cento,  e,  per  la
restante  quota  di  partecipazione,  al   fornitore   del   servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  22  luglio
1999, n.  261,  i  diritti  di  opzione  per  l'acquisto  dell'intera
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella  societa'  PagoPA
S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote  di  cui  al
primo periodo e' determinato sulla base di una relazione  giurata  di
stima prodotta da uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza  e
qualificazione professionale nominati dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico
delle stesse. Tutti gli atti  connessi  alle  operazioni  di  cui  al
presente  comma  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  diretta   e
indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di  cui  al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate, nel medesimo anno,  nell'ambito  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, al primo  periodo,  le  parole:  «interamente  partecipata  dallo
Stato»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «controllata,   anche
indirettamente, dallo Stato».
  5.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti   dal   PNRR   nella   Missione   1,   Componente    1    -
"Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma
1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le  parole:
«terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla societa'
PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12».
                               Art. 21
 
Misure  in  materia   di   digitalizzazione   e   dematerializzazione
  documentale delle pubbliche amministrazioni
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace  e  tempestiva  attuazione  dei
processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale  delle
pubbliche  amministrazioni  connessi  agli  obiettivi   di   cui   al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  le   pubbliche
amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai
sensi dell'articolo 10 del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
del supporto tecnico-operativo assicurato dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A.
  2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e  nell'ambito  del
programma servizi  digitali  e  cittadinanza  digitale  del  PNC,  il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo' ricorrere, mediante apposita convenzione,
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato   S.p.A.   per   la
realizzazione di  progetti  pilota  per  investimenti  relativi  alla
definizione di  modelli  per  la  dematerializzazione  degli  archivi
cartacei  e   per   la   digitalizzazione   dei   relativi   processi
caratterizzati da elevata replicabilita'.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. puo' avvalersi, sulla  base  di  un'apposita
convenzione,  di  concessionari  di  pubblici  servizi,  ivi  incluse
societa' da questi controllate, che  siano,  anche  in  relazione  al
relativo  gruppo  societario,  dotati  di  infrastrutture  fisiche  e
digitali gia' operative e capillari su tutto il territorio nazionale,
e di piattaforme tecnologiche  integrate  caratterizzate  da  elevati
livelli di sicurezza informatica, che siano,  anche  in  relazione  a
societa' da  questi  controllate,  Identity  Provider  e  abbiano  la
qualifica di Certification  Authority  accreditata  dall'Agenzia  per
l'Italia  digitale,  con  esperienza  pluriennale  nella   ricezione,
digitalizzazione  e  gestione  delle  istanze  e  dichiarazioni  alla
pubblica amministrazione.
Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di giustizia

                               Art. 22
 
            Disposizioni urgenti in materia di personale
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11:
      1) al comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «o  titoli
equipollenti o equiparati»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:
«ovvero deve aver conseguito  i  titoli  di  studio  anzidetti  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso
sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto
dal corso di laurea»;
      2) al comma 4:
        2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la
sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «almeno
due anni consecutivi»;
        2.2) alla  lettera  d)  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»;
        2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
          «d-bis) costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.».
    b) all'articolo 14:
      1) al comma 11, terzo periodo, le parole:  «per  uno  solo  dei
distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o piu'  sedi  dei
distretti»;
      2) dopo il comma 12-ter e' inserito il seguente: «12-quater. Se
il  lavoratore  assunto  a  tempo  determinato  alle  dipendenze  del
Ministero della giustizia ai sensi degli articoli  11  e  13  risulta
vincitore  di  un  concorso  indetto   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa
dal Ministero della giustizia, la data di immissione  in  ruolo  puo'
essere differita fino al termine del rapporto a tempo  determinato  e
non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e
del lavoratore interessato.»;
    c) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:
      «Art. 16-bis (Stabilizzazione del  personale  assunto  a  tempo
determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  20  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1°  luglio
2026 il Ministero della giustizia e' autorizzato a  stabilizzare  nei
propri ruoli i  dipendenti  assunti  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, primo  periodo  e  dell'articolo  13,  che
hanno  lavorato  per  almeno  ventiquattro  mesi  continuativi  nella
qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del  30  giugno
2026,  previa  selezione  comparativa  sulla   base   dei   distretti
territoriali e degli  uffici  centrali,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali maturate e disponibili  a  legislazione  vigente  e  dei
posti disponibili in organico, con possibilita' di scorrimento fra  i
distretti.
      2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026  il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa e' autorizzato a
procedere, nel limite di ottanta unita' da inquadrare  nell'area  dei
funzionari  del  vigente  Contratto  collettivo   nazionale   (CCNL),
Comparto funzioni centrali e di dieci unita' da inquadrare  nell'area
degli assistenti del medesimo CCNL e  con  corrispondente  incremento
della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia
amministrativa,  alla  stabilizzazione  nei  propri   ruoli,   previa
selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo,  che  hanno  lavorato
per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
risultano in servizio alla  data  del  30  giugno  2026.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro  2.457.650
per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere  dall'anno  2027,  si
provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia
amministrativa disponibili a legislazione vigente  e  senza  nuovi  e
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Alla  compensazione
dei relativi effetti  finanziari,  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per  l'anno  2024  e  euro
2.531.379 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione   alle   disposizioni   previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere  settanta
unita'  di  personale  dirigenziale  di  livello  non  generale,  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della  vigente
dotazione organica. Per l'espletamento  delle  procedure  concorsuali
relative all'assunzione del personale di cui  al  primo  periodo,  e'
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di
cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  a),  numeri  2.1)  e
2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per l'espletamento delle  procedure  concorsuali  relative  alle
assunzioni dei profili  professionali  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa  nel
limite  di  spesa  previsto  dal  comma  3   dell'articolo   16   del
decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento  M1C1  -  1.8
del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le  finalita'  di
cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro  2.350.000,  e'
destinata ad incrementare per  l'anno  2024  le  risorse  autorizzate
dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
  5. All'articolo 67 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «analisi  e  comparazione  della
grafia» e' inserita la seguente: «, trascrizione,»;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
      «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,  sono  stabilite  le
ulteriori categorie dell'albo e  i  settori  di  specializzazione  di
ciascuna categoria.».
  6. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  all'articolo  67,
comma  5-bis,  delle  norme  di  attuazione,   di   coordinamento   e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo n. 271 del 1989, le  ulteriori  categorie  dell'albo  dei
periti e i settori di specializzazione  di  ciascuna  categoria  sono
quelli di cui agli allegati A e  B  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
  7. In attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  5  e  6,  con
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati
del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche  tecniche
previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n.
221.
                               Art. 23
 
Incentivi per  gli  uffici  giudiziari  per  il  conseguimento  degli
  obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR  il
Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la
percentuale  di  riduzione  dei  procedimenti  civili  pendenti   per
ciascuna  delle  annualita'  di  attuazione  del   PNRR   e   procede
all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
  2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia
puo' individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1
-  1.8.  del  PNRR,  comprensiva  degli  oneri  riflessi   a   carico
dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del  Fondo  risorse
decentrate  del  personale   amministrativo   del   Ministero   della
Giustizia.
  3. Le risorse di cui al  comma  2  sono  corrisposte  al  personale
amministrativo degli uffici giudiziari che  riducono  i  procedimenti
civili  pendenti,  in  relazione  al  grado  di  conseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri  previsti  dalla
contrattazione  integrativa,  nel  limite  del  15  per   cento   del
trattamento   economico   individuale   complessivo   lordo    annuo.
L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai
predetti criteri e' versata dal Ministero della giustizia  in  favore
dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo  1,  comma  1038,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. La quota  parte  di  risorse  individuate  dal  Ministero  della
Giustizia per le finalita' di cui al comma 2 sono versate, negli anni
2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui  all'articolo  1,
comma 1038, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al  pertinente
capitolo di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
Giustizia.
                               Art. 24
 
                Disposizioni in materia reclutamento
                      dei magistrati tributari
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma
10, sono inseriti i seguenti:
    «10-bis. Nell'ambito delle facolta' assunzionali  dei  magistrati
tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e  in  deroga  agli
articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il
reclutamento di 68 unita' di magistrati, aumentate delle  unita'  non
assunte ai sensi del comma  10,  primo  periodo,  con  le  specifiche
modalita' di seguito definite. Alla procedura concorsuale di  cui  al
presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma  3.
La procedura concorsuale di cui al presente comma  e'  articolata  in
una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova
preselettiva, che puo' avere luogo anche in sedi decentrate e in date
o  sessioni  diverse,  e'  realizzata  con  l'ausilio  di   strumenti
informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque  quesiti
a risposta multipla  da  risolvere  nel  tempo  massimo  di  sessanta
minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale
civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e  diritto
commerciale. La valutazione della prova  preselettiva  e'  effettuata
sulla base del punteggio attribuito con  i  criteri  individuati  nel
bando di concorso. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche'
per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o  Istituti
specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle  risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla  validazione  dei
quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati sul sito  del
Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a  quella
individuata per lo svolgimento della prova preselettiva  fissata  nel
bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre
alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta  e'
ammesso un numero di candidati pari a  tre  volte  i  posti  messi  a
concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro  che  hanno
riportato lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  candidato  che  risulta
ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed  ammessi  comunque
alla prova scritta:
      a)  i  giudici  tributari  presenti  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
      b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
      c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
      d)  i  candidati  diversamente   abili   con   percentuale   di
invalidita' pari o superiore all'80 per cento, in  base  all'articolo
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis,  consiste  nello
svolgimento di due elaborati tra  i  tre  indicati  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545.  Gli
elaborati da svolgersi durante  le  prove  scritte  sono  individuati
mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza  della  prova.  Sono
ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un  punteggio  non
inferiore a diciotto trentesimi  in  ciascun  elaborato  della  prova
scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora
la  valutazione  dell'elaborato  della  prima  prova  scritta  svolta
risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta  ferma  per  la  prova
orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e  5,  del  citato
decreto legislativo n. 545 del 1992.  Il  mancato  superamento  della
prova scritta o della prova orale rileva ai fini e  per  gli  effetti
dell'articolo 4-bis,  comma  1,  lettera  d),  del  predetto  decreto
legislativo n. 545 del  1992.  La  commissione  di  concorso  di  cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo  n.  545  del  1992  e'
nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, previa delibera del Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente comma, si applica la disciplina di cui  agli  articoli  4  e
seguenti  del  decreto  legislativo  n.  545  del  1992,  in   quanto
compatibile.».
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
di presidenza  della  giustizia  tributaria,  bandisce  la  procedura
concorsuale di cui al all'articolo 1, commi 10-bis  e  10-ter,  della
legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
                               Art. 25
 
               Disposizioni in materia di pignoramento
                       di crediti verso terzi
 
  1. Al codice di procedura  civile,  di  cui  al  regio  decreto  28
ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Dal giorno in cui gli e'  notificato  l'atto  previsto
nell'articolo 543, il terzo e' soggetto agli obblighi  che  la  legge
impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,
nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di  1.000,00
euro per i crediti fino a 1.100,00  euro,  di  1.600,00  euro  per  i
crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e  della  meta'  per  i
crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
    b) dopo l'articolo 551, e' inserito il seguente:
      «Art.  551-bis  (Efficacia  del  pignoramento  di  crediti  del
debitore  verso  terzi). -  Salvo  che  sia  gia'  stata  pronunciata
l'ordinanza di  assegnazione  delle  somme  o  sia  gia'  intervenuta
l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il
pignoramento di crediti del  debitore  verso  terzi  perde  efficacia
decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento  o  della
dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
      Al fine di conservare l'efficacia  del  pignoramento,  nei  due
anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo
comma il creditore pignorante o  il  creditore  intervenuto  a  norma
dell'articolo 525 puo' notificare a tutte le parti  e  al  terzo  una
dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo  pignoratizio.
La dichiarazione contiene l'indicazione della data  di  notifica  del
pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale  e'  pendente
la procedura esecutiva, delle  parti,  del  titolo  esecutivo  e  del
numero di  ruolo  della  procedura,  nonche'  l'attestazione  che  il
credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e' notificata  dal
creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di  deposito
dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e'  depositata
nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa,
entro dieci  giorni  dall'ultima  notifica.  Se  il  pignoramento  e'
eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del  medesimo  si
produce solo nei  confronti  dei  terzi  rispetto  ai  quali  non  e'
notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
      In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse  di
cui al secondo comma, il terzo e' liberato  dagli  obblighi  previsti
dall'articolo 546 decorsi sei mesi  dalla  scadenza  del  termine  di
efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
      Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni
dalla  notifica  al  terzo  del  pignoramento  o   della   successiva
dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu', dall'ultima delle
notifiche ai medesimi.
      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
se l'esecuzione e' sospesa.»;
    c) all'articolo 553:
      1) al primo comma,  dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i
seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione e' accompagnata
da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i  dati
necessari  per  provvedere  al   pagamento   previsti   dall'articolo
169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente  codice.
L'obbligo  di  pagamento  decorre,  per  il  terzo,  dalla   notifica
dell'ordinanza di  assegnazione  e  della  dichiarazione  di  cui  al
secondo periodo.»;
      2) dopo il terzo comma sono aggiunti  i  seguenti:  «I  crediti
assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore  e
del terzo se l'ordinanza di assegnazione non e' notificata  al  terzo
entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla  sua  comunicazione,
unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.
Gli interessi  riprendono  a  decorrere  dalla  data  della  notifica
dell'ordinanza e della dichiarazione.
      L'ordinanza  di  assegnazione,  pronunciata  entro  il  termine
previsto dall'articolo 551-bis, primo comma,  diventa  inefficace  se
non e' notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla  scadenza
del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
      Fermo  quanto  previsto  dal  primo   comma,   terzo   periodo,
l'ordinanza di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria ai  terzi
pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata  risultano
dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio  digitale  speciale
ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma   4-quinquies,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.»;
    d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo,  dopo  le
parole: «a cura del cancelliere», sono inserite  le  seguenti:  «alle
parti,» e dopo le parole:  «fuori  dall'udienza»,  sono  inserite  le
seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati  i  cui  indirizzi  di
posta elettronica certificata risultano dai pubblici  elenchi  o  che
hanno eletto  domicilio  digitale  speciale  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il terzo pignorato puo' accedere al fascicolo senza necessita'
di autorizzazione del giudice.»;
    b) al Titolo IV,  alla  rubrica  del  Capo  II  dopo  la  parola:
«mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
    c) dopo l'articolo 169-sexies e' inserito il seguente:
      «Art. 169-septies - Informazioni necessarie  al  pagamento  dei
crediti assegnati -  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo  553,
primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
        1) il numero di  ruolo  della  procedura,  l'indicazione  del
titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore
e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
        2)  l'importo  dovuto,  comprensivo   del   dettaglio   degli
interessi, degli accessori e delle spese;
        3)   l'identificativo   del   conto   di   pagamento   ovvero
l'indicazione di altra modalita' di esecuzione del pagamento.».
  3. L'articolo 551-bis del codice di  procedura  civile,  introdotto
dal comma 1, lettera b), si applica anche  alle  procedure  esecutive
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Il
pignoramento di crediti presso terzi pendente  da  almeno  otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto  perde  efficacia
se il creditore procedente o il creditore intervenuto  non  procedono
alla notifica della dichiarazione di interesse  al  mantenimento  del
vincolo pignoratizio  entro  il  termine  di  due  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. I crediti gia' assegnati ai sensi dell'articolo 553  del  codice
di procedura civile alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione,
che non sia stata antecedentemente notificata, non e'  notificata  al
terzo entro  novanta  giorni  dalla  data  medesima  unitamente  alla
dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo  periodo,
introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere
dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
  5. Se, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento  ed
e' stata pronunciata ordinanza di  assegnazione,  quest'ultima  perde
efficacia se non e' notificata nel termine di due anni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e il terzo e'  liberato  dagli
obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.
                               Art. 26
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
                      14 novembre 2002, n. 313
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario  giudiziale  europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei
relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) "casellario giudiziale" e'  la  base  dati  di  interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
      2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le  parole  «l'insieme  dei
dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti:  «la  base  dati  ai
sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, che contiene i»;
      3) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
        «p) "ufficio  centrale"  e'  l'ufficio  presso  la  direzione
generale degli affari interni del  dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del Ministero della giustizia;»;
      4) dopo la lettera p-bis) e' inserita la seguente:
        «p-ter) «DGSIA»  e'  la  Direzione  generale  per  i  sistemi
informativi  automatizzati  del  Dipartimento  per   la   transizione
digitale,  l'analisi  statistica  e  le  politiche  di  coesione  del
Ministero della giustizia;»;
      5)  alla  lettera  q),  il  segno  di  interpunzione:  «.»   e'
sostituito dal seguente: «;»;
      6) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
        «q-bis) «PDND» e' la Piattaforma Digitale Nazionale Dati,  di
cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno
diritto ad accedervi.»;
    b) all'articolo 28, comma 6, lettera b), dopo  le  parole  «nelle
more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;
    c) all'articolo 39, comma  1,  dopo  la  parola:  «avviene»  sono
inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle  more
dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
    d) all'articolo 42:
      1) al comma 1, le parole da: «decreto  dirigenziale»  a:  «dati
personali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «provvedimento   del
Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali e la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la trasformazione digitale»;
      2) al comma  1-bis,  dopo  le  parole:  «dati  personali»  sono
aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento per la trasformazione digitale»;
    e) dopo l'articolo 42, e' aggiunto il seguente:
      «Art. 42-bis  (Gestione  del  sistema  informatico).  -  1.  Il
sistema informatico e' gestito dalla DGSIA.
      2. Ferme restando le  competenze  dell'Ufficio  del  casellario
centrale, la DGSIA:
        a) raccoglie e  conserva  i  dati  immessi  nel  sistema  del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente
quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
        b) raccoglie e conserva i dati  immessi  nell'anagrafe  delle
sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  nell'anagrafe  dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
        c)  conserva  i  dati  raccolti  adottando  le  piu'   idonee
modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la
reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
        d) conserva a  fini  statistici,  in  modo  anonimo,  i  dati
eliminati;
        e)  gestisce  le  modalita'  tecniche  di  funzionamento  del
sistema   di   cui   all'articolo   42,   relative    all'iscrizione,
eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione  dei  dati  nelle
procedure degli e tra gli uffici;
        f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire  il
pieno svolgimento  delle  funzioni  del  casellario  giudiziale,  del
casellario  dei  carichi  pendenti,  dell'anagrafe   delle   sanzioni
amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei   carichi
pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
        g) assicura l'accreditamento alla PDND della  base  dati  del
casellario giudiziale,  dei  carichi  pendenti,  dell'anagrafe  delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
        f) all'articolo 43, comma  1,  le  parole  da:  «con  decreto
dirigenziale» a: «le tecnologie,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa  con
il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».
                               Art. 27
 
      Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
                 in materia di giustizia riparativa
 
  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 92:
      1) al comma 1, le parole: «di entrata in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
      2) al  comma  2,  le  parole:  «nell'ultimo  quinquennio»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre
2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
    b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «del  31  dicembre
2023».
Capo VII
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

                               Art. 28
 
               Disposizioni per la realizzazione degli
              interventi ferroviari finanziati dal PNRR
 
  1. Nelle more  dell'aggiornamento,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, del contratto di programma, parte investimenti,  sottoscritto
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   con   Rete
ferroviaria italiana S.p.A. in relazione  al  periodo  programmatorio
2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)  nella
seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  262
del 9 novembre 2022, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle  fonti  di
finanziamento degli interventi  ferroviari  ricompresi  nella  misura
M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del  Consiglio
dell'Unione europea dell'8 dicembre  2023,  al  fine  di  consentirne
l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di  cui  al  primo
periodo  si  provvede  altresi'  alla  ricognizione   delle   risorse
nazionali che si rendono disponibili a  seguito  della  rimodulazione
del  PNRR  per  le  misure  di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   da   finalizzare   nell'ambito
dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte
investimenti.
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro

                               Art. 29
 
               Disposizioni in materia di prevenzione
                  e contrasto del lavoro irregolare
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o  servizi
e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un  trattamento  economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto  collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per  la
zona il cui ambito di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con
l'attivita' oggetto dell'appalto.»;
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,  n.  73  e
del 20 per cento per  quanto  riguarda  gli  importi  dovuti  per  la
violazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
  4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»;
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
    d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
      1) «5-ter. Quando la somministrazione di  lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
      2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»;
      3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a  euro  5.000  ne'
superiore a euro 50.000».
      4) «5-sexies. Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo comma 445.»;
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
e' abrogato.
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: «354.  In  caso  di  superamento  del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al  comma  346,  si  trasforma  in  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da  quelli  di
cui al comma 344, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 500  euro  a  2.500  euro  per  ciascun
lavoratore  al  quale  si  riferisce  la  violazione,  salvo  che  la
violazione del comma 344 da parte dell'impresa  agricola  non  derivi
dalle   informazioni   incomplete   o   non    veritiere    contenute
nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del  comma  345.
Non si applica la procedura di diffida di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato  «Lista  di
conformita' INL». L'iscrizione  nell'elenco  informatico  di  cui  al
primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8.
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte
salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.
  10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati  di  realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei  lavori,  il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il  committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza  della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120.
  11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000  euro,  fermi   restando   i   profili   di   responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo  finale  da
parte del responsabile del progetto  in  assenza  di  esito  positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da  parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e'  considerato  dalla  stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello  stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),  anche  ai
fini  dell'esercizio  dei  poteri  ad  essa   attribuiti   ai   sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera  b),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore  a
500.000 euro, il versamento del saldo finale,  in  assenza  di  esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori,  comporta  la  sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati.
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione  del  lavoro  di
cura prestato al  domicilio  della  persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in  corso  di
validita', non superiore a euro 6.000.
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  27  (Sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e  dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1°  ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui  al  comma  9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a).  La  patente  e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente  sede  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al  possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale  dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente:
        a)  iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e
artigianato;
        b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi  formativi
di cui all'articolo 37;
        c) adempimento,  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
        d) possesso del documento unico di  regolarita'  contributiva
in corso di validita' (DURC);
        e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
        f)  possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarita'  Fiscale
(DURF).
      2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al  Titolo  IV,  salva  diversa
comunicazione notificata dalla competente sede  dell'Ispettorato  del
lavoro.
      3. La patente e' dotata di  un  punteggio  iniziale  di  trenta
crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
      4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo:
        a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti;
        b) accertamento delle violazioni che espongono  i  lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
        c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi  3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
        d)  riconoscimento  della  responsabilita'  datoriale  di  un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
          1) la morte: venti crediti;
          2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti;
          3)   un'inabilita'   temporanea   assoluta   che    importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti.
      5. Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o
un'inabilita'  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la
competente sede territoriale dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i  criteri,
le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione.  Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti  ed  i  provvedimenti  emanati  in  relazione  al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare
una decurtazione superiore a venti crediti.
      6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i  provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta  giorni
dalla  notifica  ai   destinatari,   anche   alla   competente   sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale  procede
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  alla  decurtazione   dei
crediti.
      7. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei  confronti  del  quale  e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei  corsi
di  cui  all'articolo  37,  comma  7.  Ciascun  corso   consente   di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del  relativo   attestato   di   frequenza   alla   competente   sede
dell'Ispettorato nazionale del  lavoro.  I  crediti  riacquistati  ai
sensi del presente comma non  possono  superare  complessivamente  il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica  degli  atti  e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  previa  trasmissione  alla
competente  sede  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  di  copia
dell'attestato di frequenza di uno  dei  corsi  di  cui  al  presente
comma, la patente e' incrementata di  un  credito  per  ciascun  anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci  crediti,  qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese  che
adottano  i  modelli  di  organizzazione  e  di   gestione   di   cui
all'articolo 30.
      8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione  dei  crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2  e  con  riferimento  al
completamento delle attivita' oggetto  di  appalto  o  subappalto  in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di  diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione  dalla  partecipazione  ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
      9.  Le  informazioni  relative  alla  patente  confluiscono  in
un'apposita  sezione  del  portale  nazionale  del  sommerso  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36  convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti  informativi
della patente di cui al presente articolo.
      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  9  possono  essere
estese ad altri ambiti  di  attivita'  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base  di  quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a  livello  nazionale  dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
      11. Non sono  tenute  al  possesso  della  patente  di  cui  al
presente  articolo  le  imprese   in   possesso   dell'attestato   di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
    b) all'articolo 90, comma 9:
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
        «b-bis)  verifica  il   possesso   della   patente   di   cui
all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese  esecutrici  o   dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di  subappalto,  ovvero,  per  le
imprese che non sono tenute al possesso della patente  ai  sensi  del
comma 8 del medesimo articolo 27,  dell'attestato  di  qualificazione
SOA;»;
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno  2025  per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo  1,  comma  591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
                               Art. 30
 
Misure per il  rafforzamento  dell'attivita'  di  accertamento  e  di
  contrasto delle violazioni in ambito contributivo
 
  1. Al fine di dare attuazione  alla  linea  II  della  Missione  5,
Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  relativa
alla introduzione di misure dirette e indirette  per  trasformare  il
lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente  vantaggioso
operare nell'economia regolare, a decorrere dal  1°  settembre  2024,
all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole  «maggiorato  di  5,5  punti;»
sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e'
effettuato   entro   centoventi   giorni,   in    unica    soluzione,
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)  in  caso  di
evasione  connessa   a   registrazioni,   denunce   o   dichiarazioni
obbligatorie omesse o non conformi  al  vero,  poste  in  essere  con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o  premi  mediante
l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni  erogate
o redditi prodotti, ovvero  di  fatti  o  notizie  rilevanti  per  la
determinazione  dell'obbligo  contributivo,  al  pagamento   di   una
sanzione civile, in ragione d'anno,  pari  al  30  per  cento,  fermo
restando che la sanzione civile non puo' essere superiore al  60  per
cento dell'importo dei contributi o premi non  corrisposti  entro  la
scadenza di legge. Se  la  denuncia  della  situazione  debitoria  e'
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori  e  comunque  entro  dodici  mesi  dal  termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi,  i  soggetti  sono
tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in  ragione  d'anno,
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato  di  5,5  punti,  se  il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi  sia  effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento
e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica  soluzione  dei
contributi o premi e' effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti  entro  la
scadenza  di  legge.  In  caso  di  pagamento   in   forma   rateale,
l'applicazione della misura di cui al  secondo  e  terzo  periodo  e'
subordinata  al  versamento  della  prima  rata.  Si   applicano   le
disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge  9  ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di  insufficiente  o  tardivo
versamento di una delle  successive  rate  accordate  si  applica  la
misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;
    c) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) in caso di
situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori  ovvero
a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile
di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per
cento, se il pagamento dei contributi e premi e' effettuato, in unica
soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In
caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione  della  misura  di
cui al primo periodo e' subordinata al versamento della  prima  rata.
Si  applicano  le  disposizioni  dall'articolo  2,  comma   11,   del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni.
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso  di  mancato  ovvero  di
insufficiente o tardivo  versamento  di  una  delle  successive  rate
accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere
a) e b).».
  2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116,  comma  10,
della legge n. 388 del 2000, le  parole:  «si  applica  una  sanzione
civile, in ragione d'anno, pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi  non  corrisposti
entro la scadenza di legge.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono
dovuti gli interessi legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice
civile.».
  3. All'articolo 116, comma 15, della legge n.  388  del  2000  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole:  «nei  seguenti
casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
    b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato  e  ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
    c) la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  crisi,
riconversione o ristrutturazione aziendale per i  quali  siano  stati
adottati  i  provvedimenti  di   concessione   del   trattamento   di
integrazione salariale straordinario e comunque in tutti  i  casi  di
crisi che presentino particolare rilevanza sociale  ed  economica  in
relazione alla situazione occupazionale  locale  ed  alla  situazione
produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».
  4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di
regimi sanzionatori piu' favorevoli per il  contribuente  rispetto  a
quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5.  Al  fine  di  introdurre  nuove  e  piu'  avanzate   forme   di
comunicazione  tra  il  contribuente  e  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto  alle
scadenze contributive, finalizzate a  semplificare  gli  adempimenti,
stimolare  l'assolvimento  degli  obblighi  contributivi  e  favorire
l'emersione spontanea delle  basi  imponibili,  a  decorrere  dal  1°
settembre 2024 l'INPS mette a disposizione  del  contribuente  ovvero
del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo  possesso
riferibili  allo  stesso  contribuente,  acquisiti   direttamente   o
pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e
agli elementi rilevanti ai fini della determinazione  degli  obblighi
contributivi.  Il  contribuente  puo'  segnalare  all'INPS  eventuali
fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
  6. Con deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione  dell'INPS,
assunta con la maggioranza assoluta dei componenti  in  carica,  sono
individuati i criteri e le  modalita'  con  cui  gli  elementi  e  le
informazioni di  cui  al  comma  5  sono  messi  a  disposizione  del
contribuente e sono indicate,  altresi',  le  fonti  informative,  la
tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le  fattispecie
di esclusione, i criteri, le modalita' e i termini  di  comunicazione
tra quest'ultimo e l'amministrazione,  assicurate  anche  a  distanza
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonche'  i  livelli  di
assistenza  e  i  rimedi  per  la   regolarizzazione   di   eventuali
inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma
entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali,  da  adottarsi  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data del ricevimento.
  7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le
modalita' e i termini indicati con la deliberazione di cui  al  comma
6, comporta l'applicazione, in ragione della  violazione  contestata,
delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma  8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
    a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in  ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;  la  sanzione  civile
non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
    b) in caso di evasione contributiva, della sanzione,  in  ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5
punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere  superiore  al
40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge.
  8. In caso di pagamento  in  forma  rateale,  l'applicazione  della
misura di cui al comma 7 e' subordinata  al  versamento  della  prima
rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo  2,  comma  11,  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso  di  mancato  ovvero  di
insufficiente o tardivo  versamento  di  una  delle  successive  rate
accordate si applica la misura di  cui  all'articolo  116,  comma  8,
primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000,  n.
388.
  9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato  pagamento  nei
termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede  alla  notifica
al  contribuente  dell'importo   della   contribuzione   omessa   con
l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo
116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
    a) nelle ipotesi  relative  alla  omissione  contributiva,  nella
misura, in ragione d'anno, pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non  puo'  in  ogni  caso
essere  superiore  al  40  per  cento  dei  contributi  o  premi  non
corrisposti entro la scadenza di legge;
    b) nelle  ipotesi  relative  alla  evasione  contributiva,  nella
misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la  sanzione  civile
non puo' in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
  10.  Senza  pregiudizio   dell'eventuale   ulteriore   accertamento
ispettivo, le  attivita'  di  controllo  e  addebito  dei  contributi
previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso  di  utilizzo
di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a  titolo
di  responsabilita'  solidale,  possono  fondarsi   su   accertamenti
eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla  base  di  elementi  tratti  anche
dalla consultazione di banche di dati  dell'Istituto  medesimo  o  di
altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere
in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei  relativi
dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di  basi  imponibili
non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi,  esenzioni  o
agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le
disposizioni del presente comma  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
settembre 2024.
  11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma  10,  gli  uffici
dell'INPS possono:
    a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
    b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad  esibire  o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento  nei
loro confronti;
    c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e  notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento  nei  loro
confronti o nei confronti di altri contribuenti con i  quali  abbiano
intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
    d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in
copia fotostatica, atti o documenti rilevanti  concernenti  specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire  i  chiarimenti
relativi, nonche' a rendere dichiarazioni  su  questionari  trasmessi
dall'INPS.
  12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in
via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di
notificazione   decorre   il   termine   fissato   dall'ufficio   per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore in ogni caso a  quindici
giorni.
  13.  Sulla  base  delle   risultanze   dell'attivita'   accertativa
effettuata d'ufficio, l'INPS puo' formare avviso di accertamento,  da
notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica
certificata. Qualora il contribuente esegua  il  pagamento  integrale
dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica  dell'avviso
di accertamento, si applica la sanzione civile nella  misura  di  cui
all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre  2000,
n. 388. L'INPS provvede alla notifica di un  avviso  di  addebito  ai
sensi dell'articolo 30, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo
ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma  13,  la
mancata comparizione all'invito di  cui  al  comma  11,  lettera  a),
ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei  dati,  delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e  d)
del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova  ai  quali  il
giudice di merito puo' attribuire rilevanza, anche in via  esclusiva,
ai fini della decisione.
  15. L'INPS provvede alle attivita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6,  10,
11, 12, 13 e 14 con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8
milioni di euro per l'anno 2024  e  50,4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di  euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,  quanto  a  50,4
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,  comma  1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
                               Art. 31
 
                   Ulteriori disposizioni urgenti
                        in materia di lavoro
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  vigilanza  in  materia  di
lavoro, legislazione sociale,  nonche'  di  salute  e  sicurezza  sui
luoghi di lavoro mediante il potenziamento  del  personale  ispettivo
preposto  ai  controlli  sul  territorio,  le   autorizzazioni   alle
assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e
previste dall'articolo 13, comma  2,  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre
2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli  anni
2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo
esperimento delle previste procedure  di  mobilita',  250  unita'  di
personale da inquadrare nell'area funzionari  del  vigente  Contratto
collettivo   nazionale,   Comparto   funzioni   centrali,    famiglia
professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,  con
incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti.
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro  e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2024,  2025  e  2026,  a  bandire
procedure  concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed  esami,  su   base
regionale, anche svolte mediante l'uso di  tecnologie  digitali,  con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un  solo  ambito  regionale  e  per  una  sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti   incapiente   rispetto   ai   posti   messi   a    concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione  di  lavoro  in  altri  ambiti  regionali,  previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente  ai  titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2  e  3,  pari  ad
euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento  delle  procedure
concorsuali, nonche' pari ad euro  2.500.000  per  il  2025  ed  euro
1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti  agli  oneri  indiretti  per
l'assunzione   di   personale,   sono   a   carico    del    bilancio
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  Alla   compensazione   dei
relativi  effetti  finanziari,  in  termini  di   fabbisogno   e   di
indebitamento netto, pari  a  euro  325.000  per  l'anno  2024,  euro
2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a  decorrere  dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale  di  cui  al
comma 2, pari ad euro  11.777.968  annui  a  decorrere  dal  2025  si
provvede:
    a) quanto a 1.700.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  utilizzo  di  quota   parte   delle   risorse   rinvenienti
dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del  presente
decreto;
    b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere  dall'anno  2025,
mediante  utilizzo   delle   risorse   rinvenienti   dall'abrogazione
dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter  e  14,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma  2,  del  presente
decreto;
    c) quanto 6.077.968 annui a decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente  di  personale
dell'Arma dei carabinieri, di cui  all'articolo  826,  comma  1,  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di  50  unita'  in  soprannumero
rispetto all'organico attuale.
  6. All'articolo  826,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole:  «660  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «710 unita'»;
    b) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
271;»;
    c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 254;».
  7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  5,  l'Arma  dei
carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari  a
euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569  per  l'anno  2025,  a
euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno  2027,  a
euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno  2029,  a
euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030  al  2033  e  a  euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034,  si  provvede,  per  euro
380.810 per l'anno 2024,  euro  2.054.569  per  l'anno  2025  e  euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  9.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie di cui al comma 8, comprese le spese per mense e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno
2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026  e  di  euro
35.000  a  decorrere  dall'anno  2027,  cui  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  10. Al fine  di  garantire  un  adeguato  presidio  del  territorio
attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento  su
tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in  materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto  al  lavoro
sommerso   e   irregolare,   le   somme   destinate    al    bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  degli  articoli  13,
comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  possono  essere   altresi'   utilizzate   per
finanziare, nel limite  di  20  milioni  di  euro,  l'efficientamento
dell'Ispettorato  nazionale  del   lavoro,   attraverso   misure   da
individuare con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato. 11. Al  fine  di
garantire l'efficacia delle misure  incentivanti  gia'  destinate  al
personale   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,   a   fronte
dell'aumento del numero delle unita' ispettive previsto dall'articolo
8-bis del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter
del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  nonche'  dal
presente decreto, all'articolo 14,  comma  1,  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21
febbraio 2014, n. 9, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)
il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni,  ed  i  maggiori  introiti  derivanti
dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato  a  misure,
da definire con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi  di  carattere  organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,  nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  per  la  quota
destinata alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo,
possono essere corrisposte al predetto personale nel  limite  del  15
per cento del trattamento  economico  individuale  complessivo  lordo
annuo.».
  12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1  e
3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le  dotazioni  organiche
dell'INAIL  e  dell'INPS  sono  incrementate  del  numero  di   posti
corrispondenti alle  unita'  di  personale  ispettivo  inserite,  con
decorrenza 1° gennaio  2017,  nei  ruoli  ad  esaurimento  dei  piani
triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto
legislativo 30  marzo  2001  n.  165  e  al  Decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo,  sono
eliminate le parole «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7,  comma
2, primo periodo, dopo le parole «INPS  e  INAIL»  sono  aggiunte  le
parole  «,  ferme  restando  le  rispettive  competenze  ed  evitando
sovrapposizioni  degli  interventi,».  Le  risorse  derivanti   dalle
economie per le  cessazioni  dal  servizio  del  personale  ispettivo
cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai  fini  della  determinazione  del  budget  assunzionale
previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data entrata in
vigore del presente decreto, i fondi per  il  trattamento  accessorio
dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo  effettuate  utilizzando  il  predetto  budget
assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del Decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75.  Entro  90  giorni
dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   il   personale
amministrativo  dell'INPS  e  dell'INAIL,  che  ha  svolto   funzioni
ispettive in virtu'  del  precedente  inquadramento  nel  profilo  di
vigilanza, puo' chiedere di essere  reinquadrato  nei  corrispondenti
profili di  vigilanza  dei  rispettivi  Istituti,  nei  limiti  delle
disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.
Capo IX
Disposizioni urgenti in materia di investimenti

                               Art. 32
 
                       Disposizioni in materia
                  di investimenti infrastrutturali
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 136, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte,  dalle  risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il  termine
entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con
quello previsto dalla misura di riferimento.»;
    b) il comma 139 - ter e' sostituito dal seguente:
      «139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139
per le annualita' 2024 e  2025,  sono  finalizzate  allo  scorrimento
della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.  I  comuni
beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e
2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;
    c) il comma 139-quater e' abrogato;
    d) al comma 140:
      1)  al  primo  periodo  dell'alinea,  dopo   le   parole:   «di
riferimento del contributo» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:
«secondo le modalita' dettagliate nell'apposito decreto del Ministero
dell'interno. Per i contributi riferiti  al  triennio  2026-2028,  il
termine di cui al primo periodo e' fissato al 15  settembre  2025  e,
per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui  al
primo periodo e' fissato al 15 settembre 2028»;
      2) alla lettera c-bis),  la  parola:  «biennio»  e'  sostituita
dalla seguente: «triennio»;
    e) al comma 141, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per  i
contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i  contributi  riferiti
al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo  e'  fissato
al 15 novembre 2028»;
    f) al comma 143:
      1) al primo periodo, la parola: «affidare» e' sostituita  dalla
seguente:  «aggiudicare»  e  le  parole:   «l'affidamento»,   ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;
      2) dopo il secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con
riferimento alle annualita' 2021-2022, il termine  di  cui  al  primo
periodo e' riferito all'affidamento dei lavori che  coincide  con  la
data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito,  in
caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;
      3) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «I  risparmi
derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero  alla  regolare  esecuzione  di  cui  al  comma  144  e,  alla
conclusione dell'opera, eventuali economie di  progetto  non  restano
nella disponibilita' dell'ente e sono versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
      4)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per   le
annualita' dal 2026 al  2030,  gli  enti  beneficiari  delle  risorse
concludono   i   lavori   entro   ventiquattro   mesi   dall'avvenuta
aggiudicazione dei lavori.»;
    g) al comma 144:
      1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno
di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base  degli»
sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il  10  per
cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il
60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e
dopo le parole «decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50»  sono
inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30  marzo  2023,  n.
36.»;
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei  mesi
dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni  sono  tenuti
ad  alimentare   integralmente   il   sistema   di   monitoraggio   e
rendicontazione di cui al comma 146.  In  caso  di  mancato  rispetto
degli obblighi di cui al terzo periodo,  le  somme  gia'  corrisposte
saranno recuperate secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  con  apposito
decreto  del  Ministro  dell'interno.  I   comuni   destinatari   dei
contributi che  abbiano  gia'  provveduto  alla  rendicontazione  dei
progetti attraverso il sistema di monitoraggio e  rendicontazione  di
cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  a  seguito  del
collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera,  ad  alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui  al
comma 146. I comuni destinatari dei contributi che  ottemperino  agli
adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di  monitoraggio
e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo  di  presentazione  del
rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
    h) al comma 145:
      1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228» sono inserite le seguenti: «e le somme recuperate  sono  versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;
      2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    i) il comma 146 e' sostituito dal seguente: «146. Il monitoraggio
e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da  139  a
145 e' effettuato  dai  comuni  beneficiari  secondo  le  indicazioni
fornite con il decreto di cui al comma  141.  Il  monitoraggio  e  la
rendicontazione delle opere pubbliche per i  comuni  beneficiari  del
contributo sono effettuati attraverso  il  sistema  ReGiS  sviluppato
dalla  Ragioneria  generale  dello   Stato,   cosi'   come   previsto
dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
    l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
    m) al comma 148, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le
attivita'  di  supporto,  assistenza  tecnica  e  vigilanza  connesse
all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno  sono  disciplinate  secondo
modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, nel  limite  massimo  annuo  di  500.000
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  30,  comma  14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
  2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 1, e'  premesso  il  seguente:  «01.  Il
Ministero della difesa, mediante le proprie competenti  articolazioni
del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione  dei
lavori nonche' all'acquisizione delle  forniture  necessarie  per  la
realizzazione delle strutture di cui all'allegato  1  al  Protocollo,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;
    b) all'articolo 6:
      1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2
milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite
con le seguenti: «la spesa di euro 65  milioni  per  l'anno  2024  in
favore del Ministero della difesa»;
      2) al comma 4, sostituire le parole: «euro 29 milioni»  con  le
seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;
      3) al comma 5, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per le finalita' di cui al primo periodo e', altresi', istituito  un
fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa,  con  una
dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;
      4) al comma 6, le parole «pari a  euro  47.680.000  per  l'anno
2024, si provvede» sono sostituite con  le  seguenti:  «pari  a  euro
73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di  euro
a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi  dell'articolo
21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.  162,  quanto  a
15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190  e
quanto a 47.680.000 di euro»;
      5) al comma 7:
        5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono  sostitute
con le seguenti: «96.126.475 euro»;
        5.2. alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «quanto  a»  sono
inserite le seguenti: «1.270.0000 euro per l'anno 2024».
                               Art. 33
 
               Disposizioni in materia di investimenti
                  infrastrutturali «piccole opere»
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 29-bis, quarto periodo,  le  parole:  «31-ter»  e  le
parole: «nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva  del
sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del
PNRR.» sono soppresse;
    b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016,  n.  50»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  di  cui
all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;
    c) il comma 31-bis e' sostituito dal seguente: «31-bis. I  comuni
beneficiari dei contributi inseriscono  all'interno  del  sistema  di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi
di  progetto  (CUP)  per  ciascuna  annualita'  riferita  al  periodo
2020-2024. Qualora non  vi  abbiano  ancora  provveduto,  i  medesimi
comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di  progetto  (CUP)
per ciascuna annualita' riferita al periodo  2020-2024  entro  il  30
aprile 2024.»;
    d) il comma 31-ter e' abrogato;
    e) il comma  32  e'  sostituito  dal  seguente:  «32.  Il  comune
beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma  29  e'  tenuto  ad
aggiudicare i lavori  entro  il  15  settembre  di  ciascun  anno  di
riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il  termine  di  cui  al
primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del
contributo  per  piu'  annualita',  il  termine  di  riferimento  per
l'aggiudicazione dei lavori e' quello riferito alla prima annualita'.
Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i  lavori
devono essere conclusi entro il termine unico del 31  dicembre  2025.
Per i contributi  relativi  alle  annualita'  dal  2020  al  2024,  i
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al
collaudo ovvero alla  regolare  esecuzione  di  cui  al  comma  33  e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti,
per le medesime finalita' previste dal comma 29, a condizione che gli
stessi siano impegnati entro sei  mesi  dal  collaudo,  ovvero  dalla
regolare esecuzione.»;
    f) il comma 33 e' sostituito dal seguente: «33. I  contributi  di
cui al comma 29 sono erogati dal  Ministero  dell'interno  agli  enti
beneficiari, per  il  50  per  cento  previa  verifica  dell'avvenuta
aggiudicazione dei lavori attraverso il  sistema  di  monitoraggio  e
rendicontazione di cui al comma 35 e  per  il  50  per  cento  previa
trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui  al
comma 35, del certificato di collaudo o del certificato  di  regolare
esecuzione  rilasciato   dal   direttore   dei   lavori,   ai   sensi
dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo  116  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30  marzo
2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con  piu'  annualita'
di contributo, il Ministero dell'interno eroga il  50  per  cento  di
tutte    le    annualita'    di    riferimento    previa     verifica
dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di  monitoraggio
e rendicontazione di cui comma 35, nonche', l'ulteriore 50 per  cento
previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione  di
cui al comma 35, del certificato di collaudo  o  del  certificato  di
regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o  ai  sensi  dell'articolo
116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo  2023,  n.  36.
Entro sei mesi dal  collaudo,  ovvero  dalla  regolare  esecuzione  i
comuni  sono  tenuti  ad  alimentare  integralmente  il  sistema   di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato
rispetto degli obblighi di  cui  al  terzo  periodo,  le  somme  gia'
corrisposte sono  recuperate,  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'interno, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni  destinatari  dei
contributi che  abbiano  gia'  provveduto  alla  rendicontazione  dei
progetti attraverso il sistema di monitoraggio e  rendicontazione  di
cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo
ovvero  dalla   regolare   esecuzione   dell'opera,   ad   alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui  al
comma 35. I comuni destinatari dei contributi  che  ottemperino  agli
adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di  monitoraggio
e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati  dall'obbligo  di
presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo
158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
    g) il comma 34 e' sostituito  dal  seguente:  «34.  Nel  caso  di
mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di  cui  al
comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle  annualita'
dal 2020 al 2023 e' revocato, in tutto o in parte,  con  decreto  del
Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio  2024.  Con  il
medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei  confronti
degli enti inadempienti agli obblighi di  cui  al  comma  31-bis.  Il
mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di  cui  al
comma 32, a  valere  sul  contributo  riferito  all'annualita'  2024,
comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo  con
decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta  giorni
dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori.  Il
mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori  di  cui
al comma 32, comporta  la  revoca  del  contributo  con  decreto  del
Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente  comma  sono
recuperate  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128   e   129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e  sono  versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
    h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  classificando  le  opere  sotto  la   voce
Contributo  piccoli  investimenti  legge  di  bilancio   2020»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ReGiS  sviluppato   dalla   Ragioneria
generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
    i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.
                               Art. 34
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                      di Piani urbani integrati
 
  1. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  21,  comma  1,  le  parole:  «per  un  ammontare
complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026,
nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  di
125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per
l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025  e  di  754,52
milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per
un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro  per  il  periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di
euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73
milioni di euro per l'anno 2026.»;
    b)  l'Allegato  1  e'  sostituito  dall'Allegato  3  al  presente
decreto.
  2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n.
152 del 2021  come  modificato  dal  comma  1,  sono  integrate,  per
complessivi 1.593,80 milioni di euro ai  sensi  dell'articolo  1  del
presente decreto, nel limite massimo  di  450  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro
per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.
                               Art. 35
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                di interventi di rigenerazione urbana
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite  le
seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,»
e dopo le parole: «13 luglio 2021,»  sono  inserite  le  seguenti  «e
revisionato a seguito della decisione  del  Consiglio  ECOFIN  dell'8
dicembre 2023,»;
    b) al comma 42-quater, dopo  le  parole:  «I  comuni  beneficiari
delle  risorse  del  comma  42-bis,»  sono  inserite   le   seguenti:
«unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse  di  cui  al
comma 42 per il periodo 2021-2026,».
                               Art. 36
 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e
  per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli
  eventi sismici del 2009 e del 2016
 
  1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto
attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'
competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle
condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del
2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.».
                               Art. 37
 
              Attivita' del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»
 
  1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  prestare
supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli
interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione,  coerentemente  con
le linee del  PNRR,  di  un  progetto  avente  particolare  rilevanza
strategica per ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  denominato
«Progetto bandiera», ferme  restando  le  competenze  delle  medesime
Amministrazioni  titolari  di  interventi  PNRR  e  le  modalita'  di
finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79;».
                               Art. 38
 
                           Transizione 5.0
 
  1. Al fine di sostenere il  processo  di  transizione  digitale  ed
energetica delle imprese, in  attuazione  di  quanto  previsto  dalla
decisione  del  Consiglio  ECOFIN  dell'8   dicembre   2023   e,   in
particolare, di quanto disposto in relazione  all'Investimento  15  -
«Transizione 5.0», della Missione 7  -  REPowerEU,  e'  istituito  il
Piano Transizione 5.0.
  2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  e  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal  settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime  fiscale  di
determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024  e  2025
effettuano nuovi investimenti in  strutture  produttive  ubicate  nel
territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici, e'  riconosciuto,  nei
limiti delle risorse  di  cui  al  comma  21,  un  credito  d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per  gli  investimenti  effettuati
alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta  alle  imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione  coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale,  o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  inoltre,
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse  al
credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata
al rispetto delle normative sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
applicabili in  ciascun  settore  e  al  corretto  adempimento  degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.
  4.  Sono  agevolabili  gli  investimenti  in   beni   materiali   e
immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa  di  cui  agli
allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e  che
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della  produzione
o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi,  si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della
struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si
riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento  o,
in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi
interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.  Ai  fini
della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni  di  cui
all'allegato  B  alla  legge  11   dicembre   2016,   n.   232,   ove
specificamente previsti dal progetto  di  innovazione,  anche:  a)  i
software,  i  sistemi,  le  piattaforme   o   le   applicazioni   per
l'intelligenza  degli  impianti  che  garantiscono  il   monitoraggio
continuo e la visualizzazione dei consumi energetici  e  dell'energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione  dei  dati  anche
provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente
ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
  5. Nell'ambito dei  progetti  di  innovazione  che  conseguono  una
riduzione dei consumi energetici nelle misure e  alle  condizioni  di
cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
    a)  gli  investimenti  in  beni   materiali   nuovi   strumentali
all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia  da
fonti  rinnovabili  destinata  all'autoconsumo,  a  eccezione   delle
biomasse,  compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio  dell'energia
prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e  all'autoconsumo  di
energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181.  Gli
investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere
b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta
per un importo pari, rispettivamente, al 120  per  cento  e  140  per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181,
sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base
di apposita attestazione  rilasciata  dal  produttore,  rispettino  i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle  lettere
a), b) e c) del medesimo articolo 12;
    b)  le  spese  per   la   formazione   del   personale   previste
dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all'acquisizione  o  al
consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la
transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel
limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui
al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di
300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano  erogate
da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita'
ivi stabilite.
  6. Al fine di garantire il rispetto del principio di  non  arrecare
un danno significativo all'ambiente ai  sensi  dell'articolo  17  del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  18  giugno  2020,  non  sono  in  ogni  caso   agevolabili   gli
investimenti destinati:
    a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;
    b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    c)  ad  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    d) ad  attivita'  nel  cui  processo  produttivo  venga  generata
un'elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)  n.  1357/2014  della
Commissione, del 18 dicembre  2014  e  il  cui  smaltimento  a  lungo
termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi' esclusi
gli investimenti in  beni  gratuitamente  devolvibili  delle  imprese
operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle
telecomunicazioni,  della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  35  per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni  di
euro, nella misura del 15 per  cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di  euro
e  nella  misura  del  5  per  cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite  massimo  di
costi ammissibili pari a 50 milioni di  euro  per  anno  per  impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto  dei  beni.  Per  gli  investimenti  nei   beni   di   cui
all'allegato B  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  utilizzati
mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse  di  calcolo
condivise e connesse, si assume anche il costo  relativo  alle  spese
per servizi imputabili per competenza.
  8.  La  misura  del  credito  d'imposta  per  ciascuna   quota   di
investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata:
    a) al 40 per cento, 20 per cento e 10  per  cento,  nel  caso  di
riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura   produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento  o,  in
alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi
interessati dall'investimento superiore al 10 per  cento,  conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
    b) al 45 per cento, 25 per cento e 15  per  cento,  nel  caso  di
riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura   produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o,  in
alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi
interessati dall'investimento superiore al 15 per  cento,  conseguita
tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
  9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,  riproporzionata  su
base annuale, e' calcolata  con  riferimento  ai  consumi  energetici
registrati  nell'esercizio  precedente  a  quello  di   avvio   degli
investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle
condizioni esterne che influiscono sul  consumo  energetico.  Per  le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito  e'
calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a  uno
scenario controfattuale, individuato secondo i criteri  definiti  nel
decreto di cui al comma 17.
  10. Per l'accesso al  beneficio,  le  imprese  presentano,  in  via
telematica,  sulla  base  di  un  modello  standardizzato   messo   a
disposizione dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  s.p.a  (GSE),  la
documentazione di cui al comma 11  unitamente  ad  una  comunicazione
concernente la descrizione del progetto di investimento  e  il  costo
dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della  completezza
della  documentazione,  trasmette  quotidianamente,   con   modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco
delle   imprese   che   hanno   validamente   chiesto    di    fruire
dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando  che
l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non  ecceda
il limite di spesa di cui al comma  21.  Ai  fini  dell'utilizzo  del
credito, l'impresa invia al  GSE  comunicazioni  periodiche  relative
all'avanzamento dell'investimento ammesso  all'agevolazione,  secondo
modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. In base a  tali
comunicazioni  e'  determinato  l'importo   del   credito   d'imposta
utilizzabile, nel  limite  massimo  di  quello  prenotato.  L'impresa
comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al
comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese
beneficiarie di cui al presente comma con  l'ammontare  del  relativo
credito   d'imposta   utilizzabile   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11. Il beneficio e'  subordinato  alla  presentazione  di  apposite
certificazioni rilasciate  da  un  valutatore  indipendente,  secondo
criteri e modalita' individuate con il  decreto  del  Ministro  delle
imprese e del made  in  Italy  di  cui  al  comma  17,  che  rispetto
all'ammissibilita' del progetto di investimento  e  al  completamento
degli investimenti, attestano:
    a) ex ante, la  riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
    b)  ex  post,  l'effettiva   realizzazione   degli   investimenti
conformemente a quanto previsto dalla  certificazione  ex  ante.  Con
decreto di cui al comma 17 sono individuati  i  requisiti,  anche  in
termini    di    indipendenza,    imparzialita',    onorabilita'    e
professionalita',  dei  soggetti  autorizzati   al   rilascio   delle
certificazioni.  Tra  i  soggetti   abilitati   al   rilascio   delle
certificazioni sono  compresi,  in  ogni  caso:  i)  gli  Esperti  in
Gestione dell'Energia  (EGE)  certificati  da  organismo  accreditato
secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company  (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI  11352.
Il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  esercita,  anche
avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti
abilitati  al   rilascio   delle   certificazioni,   verificando   la
correttezza formale delle  certificazioni  rilasciate  e  procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo,  alla  verifica  nel  merito
della rispondenza del loro contenuto  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
  12. Per  le  piccole  e  medie  imprese,  le  spese  sostenute  per
adempiere all'obbligo di certificazione  di  cui  al  comma  11  sono
riconosciute in aumento del credito  d'imposta  per  un  importo  non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di  cui  al
comma 7.
  13.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  decorsi   cinque   giorni   dalla   regolare
trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate,  dell'elenco
di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31  dicembre
2025,  presentando  il  modello  F24  unicamente  tramite  i  servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate  pena  il   rifiuto
dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla
predetta data e' riportato in avanti ed  e'  utilizzabile  in  cinque
quote annuali di pari  importo.  L'ammontare  del  credito  d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo  utilizzabile
ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di  versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite  sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio»  aperta  presso  la  Tesoreria  dello  Stato.  Il   credito
d'imposta non  puo'  formare  oggetto  di  cessione  o  trasferimento
neanche all'interno del  consolidato  fiscale.  Non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  nonche'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a  finalita'
estranee all'esercizio  dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto  all'agevolazione
anche se appartenenti  allo  stesso  soggetto,  nonche'  in  caso  di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di  beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre  del  quinto
anno successivo a quello  di  completamento  degli  investimenti,  il
credito   d'imposta   e'   corrispondentemente   ridotto   escludendo
dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
d'imposta  eventualmente  gia'   utilizzato   in   compensazione   e'
direttamente riversato dal  beneficiario  entro  il  termine  per  il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi  dovuta  per  il  periodo
d'imposta  in  cui  si  verificano   le   suddette   ipotesi,   senza
applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35  e  36,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  in  materia   di   investimenti
sostitutivi.
  15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che  si  avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del
beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A
tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri  documenti
relativi  all'acquisizione  dei  beni  agevolati   devono   contenere
l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la  corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile  predisposta  dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata  dal  soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale  dei
conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i
principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro
adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
  16. Sulla base della documentazione tecnica prevista  dal  presente
articolo nonche' della  eventuale  ulteriore  documentazione  fornita
dalle imprese, ivi inclusa  quella  necessaria  alla  verifica  della
prevista riduzione dei consumi energetici, il  GSE,  effettua,  entro
termini  concordati  con  l'Agenzia  delle   entrate,   i   controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti  tecnici  e  dei  presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione  del  beneficio.  Nel
caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonche' le  verifiche
documentali e in  situ  di  cui  all'art.  22  del  Regolamento  (UE)
2021/241 svolte dai  competenti  organi  di  controllo  nazionali  ed
europei sia  rilevata  la  fruizione,  anche  parziale,  del  credito
d'imposta, il GSE ne  da'  comunicazione  all'Agenzia  delle  Entrate
indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche  su
cui si fonda il recupero, per i  conseguenti  atti  di  recupero  del
relativo importo, maggiorato di interessi  e  sanzioni.  Nei  giudizi
tributari avverso gli atti di  recupero  il  GSE  e'  litis  consorte
necessario ai sensi dell'articolo  14,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546.
  17. Con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dell'Ambiente e della  sicurezza  energetica,  da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto
e sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui  al
presente articolo, con particolare riguardo:
    a)  al  contenuto  nonche'  alle  modalita'  e  ai   termini   di
trasmissione   delle   comunicazioni,    delle    certificazioni    e
dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la
spettanza del beneficio, ivi  compresa  l'attestazione  dell'avvenuta
interconnessione dei beni al  sistema  aziendale  di  gestione  della
produzione o  alla  rete  di  fornitura,  della  congruita'  e  della
pertinenza delle spese sostenute;
    b) ai criteri per  la  determinazione  del  risparmio  energetico
conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al
comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati
agli investimenti;
    c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche'  di
controllo, esclusione e recupero del beneficio atte  a  garantire  il
rispetto della normativa nazionale ed europea;
    d) alle modalita'  finalizzate  ad  assicurare  il  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 21;
    e)  all'individuazione  dei  requisiti,  anche  in   termini   di
indipendenza, imparzialita',  onorabilita'  e  professionalita',  dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante  ed  ex
post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche'  alle
coperture assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere
indenni le  imprese  in  caso  di  errate  valutazioni  di  carattere
tecnico;
    f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse
agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
    g) alle modalita' con le quali e' effettuato il  monitoraggio  in
ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi  in
materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI  del
regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
  18. Il credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  e'
cumulabile, in  relazione  ai  medesimi  costi  ammissibili,  con  il
credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali  di  cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti  nella  ZES
unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita'  del  credito  di
imposta di cui al  presente  articolo  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
e del Consiglio.
  19. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  provvede  allo
sviluppo, implementazione e gestione di una  piattaforma  informatica
finalizzata a consentire  l'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo
sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini  del  rispetto
dei limiti delle risorse di  cui  al  comma  21.  La  piattaforma  e'
altresi' funzionale a facilitare la  valutazione,  lo  scambio  e  la
gestione  dei  dati  trasmessi  dal  GSE,  nonche'  alle  gestione  e
monitoraggio di altre misure incentivanti,  in  modo  da  individuare
sinergie attivabili con altre fonti  di  finanziamento  europee,  con
particolare  riguardo  ai  settori  maggiormente  strategici  per  la
competitivita' e  l'autonomia  tecnologica  nazionale  e  dell'Unione
europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
  20. Il GSE provvede sulla base  di  convenzione  con  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla ricezione  delle  domande  di
prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma  11  lett.
b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di  cui
al comma 17 relative  alla  rendicontazione  dell'investimento  e  al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della
documentazione allegata dagli istanti, nonche' ai controlli di cui al
comma  16  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate,  con  oneri  a
valere sulle risorse di cui al comma 21  nei  limiti  massimi  di  45
milioni.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,
pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5  milioni
di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2026 al 2030, che  aumentano  in  termini  di  indebitamento
netto a 3.118,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  e  agli  oneri
derivanti dai commi  16,  19  e  20,  pari  complessivamente  a  euro
63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla  nuova  Misura
PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo  Next
Generation EU-Italia.».
                               Art. 39
 
            Misure urgenti per assicurare la continuita'
                  operativa degli impianti ex Ilva
 
  1.  Al  fine  di  assicurare   la   continuita'   operativa   degli
stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  nazionale  e  la
tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza  dei  lavoratori
addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria  di
ILVA  S.p.A.  trasferisce  all'amministrazione  straordinaria   della
societa' Acciaierie d'Italia S.p.A., su  richiesta  del  Commissario,
somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere  sulle  risorse
di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20.
                               Art. 40
 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da  parte
  delle pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 6, comma  2,  dell'Allegato  II.14  al  Codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «trenta giorni».
  2. All'articolo 44,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  le
parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite  dalle
seguenti: «trenta giorni».
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente:
      «867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  ad  esclusione  di
quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,  commi
6 e seguenti, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  comunicano,
mediante la piattaforma elettronica di cui al  comma  861,  entro  il
mese successivo a ciascun trimestre,  l'ammontare  complessivo  dello
stock di debiti commerciali residui scaduti e non  pagati  alla  fine
del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;
    b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente:
      «870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'
pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti  commerciali  residui
scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e  terzo  trimestre
dell'esercizio.».
  4. Al fine di attuare la riforma  1.11,  «Riduzione  dei  tempi  di
pagamento  delle  pubbliche   amministrazioni   e   delle   autorita'
sanitarie», della Missione 1, Componente 1,  del  PNRR,  i  ministeri
che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei  tempi
di pagamento, calcolato  con  l'indicatore  di  ritardo  annuale  dei
pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b),  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per  la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  un'analisi  delle  cause,  anche   di   carattere
organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di  pagamento
dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il
Piano degli interventi ritenuti  necessari  per  il  superamento  del
suddetto ritardo.
  5. Il Piano degli interventi, di cui al comma 4, e'  approvato  con
decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli  uffici
di cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo
2001, n. 165 ed e' trasmesso, entro il 31 marzo  2024,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso
l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla  sua  ricezione,
di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri
interessati e della Struttura di missione PNRR presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui articolo  2  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile  2023,  n.  41.   Qualora   si   riscontrino   disallineamenti
significativi rispetto  a  quanto  previsto  dal  Piano,  ovvero  sia
necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre  pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle  finanze  ne  da'
comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo  2
del  decreto  -  legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti  dei
gruppi di lavoro (task-force), di cui  al  primo  periodo,  non  sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati.
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  4,  i  Sindaci  dei
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre
2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64  superiore  a  dieci
giorni, effettuano, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  un'analisi  delle  cause,  anche  di
carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi  di
pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro  il  medesimo
termine,  il  Piano  degli  interventi  ritenuti  necessari  per   il
superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del
procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
    a) l'efficientamento e  la  semplificazione  delle  procedure  di
spesa, nel rispetto del  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali (TUEL) di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267;
    b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una  struttura
dedicata, preposta al pagamento  nei  termini  di  legge  dei  debiti
commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare  riguardo  al
programma dei pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione annuale.
  7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata
con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi  dell'articolo
49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario  dell'Ente,  e'
trasmessa entro il 31  marzo  2024  dal  comune  al  Tavolo  tecnico,
istituito  ai  sensi  del  comma  8,  ai   fini   della   valutazione
dell'adeguatezza delle misure proposte  rispetto  agli  obiettivi  di
riduzione dell'indicatore dei tempi di  ritardo.  Il  Tavolo  termina
l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro  il  31
maggio 2024,  con  la  comunicazione  ai  comuni  degli  esiti  della
valutazione  effettuata.  Qualora  la  valutazione  del  Tavolo   sia
positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte  dal  Tavolo,
entro quindici giorni dalla data di  comunicazione  al  comune  della
predetta valutazione positiva ovvero dalla data di  comunicazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dell'accettazione  delle
modifiche richieste, viene sottoscritto, ai  sensi  dell'articolo  15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, un  accordo  tra  il  Sindaco  del
comune interessato e il Ministro dell'economia e  delle  finanze  che
recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del
Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi  rispetto  a
quanto previsto dal medesimo  Piano  ovvero  sia  necessario  avviare
specifici interventi d'intesa con  altre  pubbliche  amministrazioni,
provvede  a  darne  comunicazione,  per  il  tramite   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il  PNRR.  In
caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque,  in
caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla
data di comunicazione al  comune  degli  esiti  dell'istruttoria,  il
Tavolo  provvede  ad  informare,  per   il   tramite   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le
valutazioni e le iniziative di competenza.
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' istituito presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti
dai  comuni  ai  sensi  del  comma  7.  Il  Tavolo  e'  composto   da
rappresentanti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero dell'interno, della Struttura di missione  PNRR  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  dell'Associazione  nazionale
comuni  italiani  con  funzioni  di  supporto   all'istruttoria.   Ai
componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  ed  altri   emolumenti   comunque
denominati.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto
compatibili, alle province e citta' metropolitane che al 31  dicembre
2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  superiore  a  dieci
giorni.
                               Art. 41
 
             Disposizioni in materia di controlli sugli
              interventi di efficientamento energetico
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021  e  all'articolo  129  del
regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze  per  la  fruizione  di
detrazioni  fiscali  afferenti  agli  interventi  di  efficientamento
energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla  Missione
2  Componente  3  «Efficienza  energetica  e  riqualificazione  degli
edifici»,  investimento  2.1  «-  Rafforzamento   dell'Ecobonus   per
l'efficienza energetica», e' pubblicato sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  nel  rispetto
delle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)   2016/679,   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,  l'elenco
delle asseverazioni  rendicontate,  comprensive  del  codice  univoco
identificativo (codice ASID) attribuito dal  portale  informatico  di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
6 agosto 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246  del  5
ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le  finalita'
di verifica, il  programma  dei  controlli  predisposto  dall'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, e' integrato con le
istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi  di  controllo
nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente
ai  predetti  organismi  di  controllo  nazionali  ed  europei,   con
priorita' e nel rispetto della tempistica relativa ai  controlli  del
PNRR.
Capo X
Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute

                               Art. 42
 
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario  elettronico,  sistemi
  di sorveglianza nel  settore  sanitario  e  governo  della  sanita'
  digitale
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole: «e dal  Ministero  della  salute»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  dal  Ministero   della   salute   e
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
    b)  al  comma  15-undecies,  lettera  g),  dopo  le  parole   «di
telemedicina»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   di   intelligenza
artificiale  e  valutazione  delle   tecnologie   sanitarie   (Health
Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
    c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione  dei
servizi  di  telemedicina  necessario  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi  riconducibili  al  sub-intervento  di  investimento   M6C1
1.2.3.2 "Servizi di telemedicina",  tra  cui  il  target  comunitario
M6C1-9, nonche'  per  garantire  la  tempestiva  attuazione  del  sub
intervento  M6C1  1.2.2.4  "COT-Progetto   pilota   di   intelligenza
artificiale", l'AGENAS avvia le attivita' relative  alla  raccolta  e
alla gestione dei dati utili anche  pseudonimizzati,  garantendo  che
gli interessati non siano direttamente identificabili.».
  1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali provvede alle attivita'  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 43
 
      Interoperabilita' delle certificazioni sanitarie digitali
 
  1. Per far fronte a  eventuali  emergenze  sanitarie,  nonche'  per
agevolare il rilascio  e  la  verifica  di  certificazioni  sanitarie
digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla  rete  globale
di certificazione  sanitaria  digitale  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' (OMS), dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  la  Piattaforma   nazionale   digital   green   certificate
(Piattaforma nazionale - DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
e),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia  e
verifica  le  certificazioni  di  cui  al  medesimo  articolo  9  del
decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni  sanitarie
digitali individuate e  disciplinate  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro  della  salute,  adottati  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali.
  2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate  in  formato
digitale,  compatibile  con  le  specifiche  tecniche  di  cui   alla
decisione di esecuzione (UE)  2021/1073  della  Commissione,  del  28
giugno 2021.
  3. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale -
DGC  per  il  collegamento  della  stessa  alla   rete   globale   di
certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonche' di assicurare  la
conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI  S.p.A.  A  decorrere  dall'anno  2025,  per  la  conduzione  e
manutenzione  ordinaria  della  Piattaforma  nazionale   -   DGC   e'
autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire  nell'ambito
della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le  risorse  di
cui al presente comma  sono  iscritte  sull'apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
costituiscono incremento del limite di  spesa  annuo  della  predetta
vigente convenzione.
  4. All'onere derivante dai  commi  2  e  3,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
                               Art. 44
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
 
  1. All'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
      «1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati,
sono trattati, anche mediante interconnessione, dal  Ministero  della
salute,  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),   dall'Agenzia
nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),  dall'Agenzia
italiana  del  farmaco  (AIFA),  dall'Istituto   nazionale   per   la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie  della  poverta'  (INMP),  nonche',  relativamente  ai
propri assistiti,  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  nel
rispetto  delle  finalita'  istituzionali  di  ciascuno,  secondo  le
modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, adottato
ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione  dei
dati personali.»;
    b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
      «1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con  uno  o  piu'
decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione  a  livello
nazionale   dei   sistemi   informativi    su    base    individuale,
pseudonomizzati,  ivi  incluso  il  fascicolo  sanitario  elettronico
(FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma  1-bis  o
da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano  i  propri
sistemi informativi. I decreti di  cui  al  primo  periodo  adottati,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  nel
rispetto  del  Regolamento,   del   presente   codice,   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle linee guida emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale   in   materia   di   interoperabilita',   definiscono    le
caratteristiche e disciplinano  un  ambiente  di  trattamento  sicuro
all'interno del quale vengono messi a  disposizione  dati  anonimi  o
pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di ciascuno,  secondo
le modalita' individuate al comma 1.».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera b), pari a  28.342.068,00  euro,  si  provvede  a
valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento
1.3.2.3.2, del PNRR.
Titolo III
Disposizioni finali e di coordinamento

Capo I
Disposizioni finali

                               Art. 45
 
                             Abrogazioni
 
  1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 2 e' abrogato.
  2. All'articolo 39 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  i
commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.
                               Art. 46
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Garnero  Santanche',  Ministro  del
                                  turismo
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                                           Allegato 1
                                          (Art. 1, comma 8, lett. f))
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
                                  (Articolo 12, comma 12, lettera c))
 
 
  «Tabella B.I - Artigianato - elenco attivita1
   
=====================================================================
| N. |  Attivita'  |     Descrizione      | Codici ATECO pertinenti |
|    |             |                      |      all'attivita'      |
+====+=============+======================+=========================+
|  1.|Addobbatore  |Attivita' di          |? 96.09.05 Organizzazione|
|    |per feste e  |realizzazione di      |  di feste e cerimonie   |
|    |cerimonie    |composizioni con      |                         |
|    |             |palloncini o altro    |                         |
|    |             |materiale, gadget,    |                         |
|    |             |manufatti o simili in |                         |
|    |             |carta, tessuto e      |                         |
|    |             |cartone               |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  2.|Allestitore  |Attivita' di montaggio|? 43.29.09 Altri lavori  |
|    |di stands    |di palchi, stand e    |  di costruzione e       |
|    |             |altre strutture simili|  installazione n.c.a    |
|    |             |per manifestazioni    |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  3.|Artigiano    |Attivita' di          |? 41.2 Costruzione di    |
|    |edile /      |costruzione,          |  edifici residenziali e |
|    |Carpentiere /|ricostruzione e       |  non residenziali       |
|    |Muratore /   |ristrutturazione di   |? 43.1 Demolizione e     |
|    |Scavatore /  |tutti i tipi di       |  preparazione del       |
|    |Operatore di |edifici residenziali  |  cantiere edile         |
|    |movimento    |(case monofamiliari,  |? 43.39.01 Attivita' non |
|    |terra        |case plurifamiliari,  |  specializzate di lavori|
|    |             |inclusi edifici       |  edili (muratori)       |
|    |             |multipiano) e non     |? 43.39.09 Altri lavori  |
|    |             |residenziali          |  di completamento e di  |
|    |             |(fabbricati a uso     |  finitura degli edifici |
|    |             |industriale - ad es.  |  n.c.a.                 |
|    |             |fabbriche,            |? 43.9 Altri lavori      |
|    |             |officine, capannoni -,|  specializzati di       |
|    |             |ospedali, scuole,     |  costruzione (coperture |
|    |             |fabbricati            |  ecc.)                  |
|    |             |per uffici, alberghi, |                         |
|    |             |negozi,               |                         |
|    |             |centri commerciali,   |                         |
|    |             |ristoranti, aeroporti,|                         |
|    |             |impianti sportivi al  |                         |
|    |             |coperto, parcheggi    |                         |
|    |             |coperti, inclusi i    |                         |
|    |             |parcheggi sotterranei,|                         |
|    |             |magazzini, edifici    |                         |
|    |             |religiosi)            |                         |
|    |             |                      |                         |
|    |             |Attivita' di          |                         |
|    |             |demolizione e di      |                         |
|    |             |preparazione del      |                         |
|    |             |cantiere edile, di    |                         |
|    |             |trivellazione e       |                         |
|    |             |perforazione e        |                         |
|    |             |movimento della terra |                         |
|    |             |per diversi usi       |                         |
|    |             |                      |                         |
|    |             |Attivita' di          |                         |
|    |             |realizzazione di      |                         |
|    |             |piccoli lavori edili  |                         |
|    |             |cimiteriali,          |                         |
|    |             |installazione di      |                         |
|    |             |caminetti, costruzione|                         |
|    |             |di sottofondi per     |                         |
|    |             |pavimenti             |                         |
|    |             |                      |                         |
|    |             |Attivita' di          |                         |
|    |             |realizzazione di      |                         |
|    |             |coperture, quali:     |                         |
|    |             |costruzione e         |                         |
|    |             |copertura di tetti,   |                         |
|    |             |installazione di      |                         |
|    |             |grondaie e pluviali   |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  4.|Attacchino   |Attivita' di          |? 82.99.99 Altri servizi |
|    |             |volantinaggio e/o     |  di sostegno alle       |
|    |             |affissione di         |  imprese n.c.a.         |
|    |             |manifesti             |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  5.|Cestaio      |Attivita' di          |? 16.29.30 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione e       |  di articoli in paglia e|
|    |             |riparazione di ceste e|  materiali da intreccio |
|    |             |oggetti in vimini e di|                         |
|    |             |altri prodotti in     |                         |
|    |             |materiale da          |                         |
|    |             |intreccio: stuoie,    |                         |
|    |             |divisori, contenitori |                         |
|    |             |ecc.                  |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  6.|Graphic      |Attivita' di disegno  |? 74.10.2 Attivita' dei  |
|    |designer     |grafico di pagine web,|  disegnatori grafici    |
|    |             |grafica pubblicitaria,|                         |
|    |             |illustratore          |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  7.|Imbianchino /|Attivita' di: di      |? 43.31.00 Intonacatura e|
|    |Tinteg-      |intonacatura e        |  stuccatura             |
|    |giatore /    |stuccatura interna ed |? 43.33.00 Rivestimento  |
|    |Pittore      |esterna di edifici o  |  di pavimenti e di muri |
|    |edile/       |di altre opere di     |? 43.34.00 Tinteggiatura |
|    |Intonacatore/|costruzione, inclusa  |  e posa in opera di     |
|    |Decoratore   |la posa in opera dei  |  vetri                  |
|    |             |relativi materiali di |                         |
|    |             |stuccatura;           |                         |
|    |             |tinteggiatura interna |                         |
|    |             |ed esterna di edifici;|                         |
|    |             |verniciatura di       |                         |
|    |             |strutture di genio    |                         |
|    |             |civile; verniciatura  |                         |
|    |             |di infissi gia'       |                         |
|    |             |installati;           |                         |
|    |             |installazione di      |                         |
|    |             |caminetti; costruzione|                         |
|    |             |di sottofondi per     |                         |
|    |             |pavimenti; pulizia a  |                         |
|    |             |vapore, sabbiatura e  |                         |
|    |             |attivita' simili per  |                         |
|    |             |pareti esterne di     |                         |
|    |             |edifici; applicazione |                         |
|    |             |di stucchi ornamentali|                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  8.|Organizzatore|Attivita' di          |? 85.59.20 Corsi di      |
|    |di corsi     |organizzazione di:    |  formazione e corsi di  |
|    |professionali|corsi di formazione in|  aggiornamento          |
|    |             |informatica; corsi di |  professionale          |
|    |             |formazione per chef,  |                         |
|    |             |albergatori e         |                         |
|    |             |ristoratori; corsi di |                         |
|    |             |formazione per        |                         |
|    |             |estetisti e           |                         |
|    |             |parrucchieri; corsi di|                         |
|    |             |formazione per        |                         |
|    |             |riparazione di        |                         |
|    |             |computer; corsi di    |                         |
|    |             |primo soccorso,       |                         |
|    |             |antincendio,          |                         |
|    |             |rappresentante dei    |                         |
|    |             |lavoratori per la     |                         |
|    |             |sicurezza e/o         |                         |
|    |             |responsabile servizio |                         |
|    |             |prevenzione e         |                         |
|    |             |protezione            |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
|  9.|Piastrel-    |Attivita' di: posa in | ? 43.33.00 Rivestimento |
|    |lista /      |opera, applicazione o |    di pavimenti e di    |
|    |Posatore /   |installazione, in     |    muri                 |
|    |Pavimentista |edifici o in altre    |                         |
|    |             |opere di costruzione, |                         |
|    |             |di: piastrelle in     |                         |
|    |             |ceramica, calcestruzzo|                         |
|    |             |o pietra da taglio per|                         |
|    |             |muri o pavimenti,     |                         |
|    |             |accessori per stufe in|                         |
|    |             |ceramica, parquet e   |                         |
|    |             |altri rivestimenti in |                         |
|    |             |legno per pavimenti e |                         |
|    |             |pareti, moquette e    |                         |
|    |             |rivestimenti di       |                         |
|    |             |linoleum, gomma o     |                         |
|    |             |plastica per          |                         |
|    |             |pavimenti,            |                         |
|    |             |rivestimenti alla     |                         |
|    |             |veneziana, in marmo,  |                         |
|    |             |granito o ardesia, per|                         |
|    |             |pavimenti o muri,     |                         |
|    |             |carta da parati;      |                         |
|    |             |trattamento di        |                         |
|    |             |pavimenti: levigatura,|                         |
|    |             |lucidatura, rasatura  |                         |
|    |             |eccetera;             |                         |
|    |             |realizzazione di      |                         |
|    |             |pavimenti             |                         |
|    |             |continui in resina,   |                         |
|    |             |cemento ecc.          |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 10.|Ponteggista /|Attivita' di montaggio|? 43.99.09 Altre         |
|    |Operatore di |e smontaggio di       |  attivita' di lavori    |
|    |edilizia     |ponteggi per          |  specializzati di       |
|    |acrobatica   |l'edilizia e di       |  costruzione n.c.a.     |
|    |             |edilizia aerea e      |                         |
|    |             |acrobatica senza      |                         |
|    |             |l'ausilio di ponteggi |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 11.|Prestatore di|Attivita' di servizi  |? 62.09.01 Configurazione|
|    |servizi      |tecnici di informatica|  di personal computer:  |
|    |informatici  |                      |? 62.09.09 Altre         |
|    |multimediali |                      |  attivita' dei servizi  |
|    |             |                      |  connessi alle          |
|    |             |                      |  tecnologie             |
|    |             |                      |  dell'informatica n.c.a |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 12.|Produttore di|Attivita' di          |? 62.01 Produzione di    |
|    |software non |scrittura, modifica,  |  software non connesso  |
|    |connesso     |verifica,             |  all'edizione           |
|    |all'edizione |documentazione e      |                         |
|    |             |assistenza di         |                         |
|    |             |software;             |                         |
|    |             |progettazione della   |                         |
|    |             |struttura e dei       |                         |
|    |             |contenuti e/o         |                         |
|    |             |compilazione dei      |                         |
|    |             |codici informatici    |                         |
|    |             |necessari per la      |                         |
|    |             |creazione e           |                         |
|    |             |implementazione di:   |                         |
|    |             |software di sistema   |                         |
|    |             |(inclusi gli          |                         |
|    |             |aggiornamenti),       |                         |
|    |             |applicazione di       |                         |
|    |             |software (inclusi gli |                         |
|    |             |aggiornamenti)        |                         |
|    |             |database, pagine web -|                         |
|    |             |personalizzazione di  |                         |
|    |             |software              |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 13.|Sarto /      |Attivita' di sartoria |? 14.13.20 Sartoria e    |
|    |Modista /    |e confezione su misura|  confezione su misura di|
|    |Modellista   |di abbigliamento      |  abbigliamento esterno  |
|    |             |esterno, camicie,     |? 14.14.00 Confezione di |
|    |             |T-shirt, corsetteria e|  camicie, T-shirt,      |
|    |             |altra biancheria      |  corsetteria e altra    |
|    |             |intima, accessori per |  biancheria intima      |
|    |             |l'abbigliamento;      |? 14.19.10 Confezioni    |
|    |             |rifinitura (attacco   |  varie e accessori per  |
|    |             |bottoni, taglio fili  |  l'abbigliamento        |
|    |             |in avanzo, ripulitura |? 95.29.03 Modifica e    |
|    |             |dei capi di           |  riparazione di articoli|
|    |             |abbigliamento)        |  di vestiario non       |
|    |             |                      |  effettuate dalle       |
|    |             |Attivita' di modifica |  sartorie               |
|    |             |e riparazione di      |                         |
|    |             |articoli di vestiario |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 14.|Spazzacamino |Attivita' di mera     |? 81.22.02 Altre         |
|    |             |pulizia e manutenzione|  attivita' di pulizia   |
|    |             |ordinaria della canna |  specializzata di       |
|    |             |fumaria (compresa la  |  edifici e di impianti e|
|    |             |video ispezione del   |  macchinari industriali |
|    |             |camino)               |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 15.|Tecnico audio|Attivita' di supporto |? 90.02.09 Altre         |
|    |video e luci |a manifestazioni,     |  attivita' di supporto  |
|    |             |eventi e cerimonie    |  alle manifestazioni    |
|    |             |                      |  artistiche             |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 16.|Vetrinista / |Attivita' di          |? 73.11.01 Ideazione di  |
|    |Visual       |allestimento di       |  campagne pubblicitarie |
|    |merchandiser |vetrine, progettazione|? 73.11.02 Conduzione di |
|    |             |di sale d'esposizione;|  campagne di marketing e|
|    |             |ideazione di stand e  |  altri servizi          |
|    |             |altre strutture e     |  pubblicitari           |
|    |             |spazi espositivi      |                         |
|    |             |                      |                         |
|    |             |Attivita' di          |                         |
|    |             |consulenza sulla      |                         |
|    |             |disposizione dei      |                         |
|    |             |prodotti all'interno  |                         |
|    |             |del punto vendita     |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
   
 
  Tabella B.II - Artigianato - elenco attivita1
   
=====================================================================
| N. |  Attivita'  |     Descrizione      | Codici ATECO pertinenti |
|    |             |                      |      all'attivita'      |
+====+=============+======================+=========================+
| 17.|Biciclettaio |Attivita' di          |? 30.92.10 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione         |  e montaggio di         |
|    |             |artigianale,          |  biciclette             |
|    |             |montaggio,            |? 95.29.02 Riparazione di|
|    |             |manutenzione e        |  articoli sportivi      |
|    |             |riparazione di        |  (escluse le armi       |
|    |             |biciclette e altri    |  sportive) e            |
|    |             |mezzi sportivi non    |  attrezzature da        |
|    |             |motorizzati           |  campeggio (incluse le  |
|    |             |                      |  biciclette)            |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 18.|Calzolaio /  |Attivita' di          |? 15.20.10 Fabbricazione |
|    |Creatore di  |riparazione di        |  di calzature           |
|    |calzature su |stivali, scarpe,      |? 95.23.00 Riparazione di|
|    |misura       |valigie e articoli    |  calzature e articoli da|
|    |             |simili                |  viaggio in pelle, cuoio|
|    |             |                      |  o in altri materiali   |
|    |             |Attivita' di          |  simili                 |
|    |             |fabbricazione di      |                         |
|    |             |calzature su misura,  |                         |
|    |             |di qualsiasi          |                         |
|    |             |materiale, stampaggio |                         |
|    |             |incluso               |                         |
|    |             |                      |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 19.|Ceramista    |Attivita' di          |? 23.41.00 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione di      |  di prodotti in ceramica|
|    |             |vasellame e di altri  |  per usi domestici e    |
|    |             |articoli di uso       |  ornamentali            |
|    |             |domestico e da        |                         |
|    |             |toletta di ceramica,  |                         |
|    |             |statuette e altri     |                         |
|    |             |articoli ornamentali  |                         |
|    |             |di ceramica, ceramica |                         |
|    |             |artistica e           |                         |
|    |             |tradizionale          |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 20.|Coltel-      |Attivita' di          |? 25.71.00 Fabbricazione |
|    |linaio /     |fabbricazione,        |  di articoli di         |
|    |Affilatore / |manutenzione e        |  coltelleria, posateria |
|    |Arrotino     |riparazione di:       |  e armi bianche         |
|    |             |articoli di           |? 33.12.91 Riparazione e |
|    |             |coltelleria e         |  manutenzione di parti  |
|    |             |posateria: coltelli,  |  intercambiabili per    |
|    |             |forchette, cucchiai   |  macchine utensili      |
|    |             |ecc.;                 |? 95.29.04 Servizi di    |
|    |             |altri articoli di     |  riparazioni rapide,    |
|    |             |coltelleria: mannaie e|  duplicazione chiavi,   |
|    |             |scuri, rasoi e lame,  |  affilatura coltelli,   |
|    |             |forbici e sfoltitrici |  stampa immediata su    |
|    |             |per capelli; sciabole,|  articoli tessili,      |
|    |             |spade, baionette ecc. |  incisioni rapide su    |
|    |             |                      |  metallo non prezioso   |
|    |             |Attivita' di          |                         |
|    |             |affilatura di coltelli|                         |
|    |             |e forbici, lame e     |                         |
|    |             |seghe                 |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 21.|Corniciaio   |Attivita' di          |? 16.29.40 Laboratori di |
|    |             |fabbricazione di      |  corniciai              |
|    |             |cornici per specchi,  |                         |
|    |             |fotografie e/o tele da|                         |
|    |             |pittura               |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 22.|Costruttore  |Attivita' di          |? 32.20.00 Fabbricazione |
|    |di strumenti |fabbricazione         |  di strumenti musicali  |
|    |musicali /   |artigianale e         |  (incluse parti e       |
|    |Riparatore di|riparazione di        |  accessori)             |
|    |strumenti    |strumenti musicali: a |? 95.29.01 Riparazione di|
|    |musicali /   |corda; a corda con    |  strumenti musicali     |
|    |Accordatore  |tastiera, inclusi i   |                         |
|    |             |pianoforti automatici;|                         |
|    |             |organi a canne con    |                         |
|    |             |tastiera, inclusi     |                         |
|    |             |armonium e strumenti  |                         |
|    |             |simili a tastiera ad  |                         |
|    |             |ance metalliche       |                         |
|    |             |libere; fisarmoniche e|                         |
|    |             |strumenti simili,     |                         |
|    |             |incluse le armoniche  |                         |
|    |             |a bocca; strumenti    |                         |
|    |             |musicali a fiato;     |                         |
|    |             |strumenti musicali a  |                         |
|    |             |percussione; scatole  |                         |
|    |             |musicali, orchestrion,|                         |
|    |             |organi a vapore ecc.; |                         |
|    |             |parti e accessori per |                         |
|    |             |strumenti musicali:   |                         |
|    |             |metronomi,            |                         |
|    |             |accordatori, diapason,|                         |
|    |             |schede, dischi e rulli|                         |
|    |             |per strumenti         |                         |
|    |             |meccanici automatici  |                         |
|    |             |ecc.; fischietti,     |                         |
|    |             |corni di richiamo e   |                         |
|    |             |altri strumenti di    |                         |
|    |             |richiamo e di         |                         |
|    |             |segnalazione a bocca  |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 23.|Creatore di  |Attivita' di:         |? 32.13 Fabbricazione di |
|    |articoli di  |fabbricazione di      |  bigiotteria e articoli |
|    |bigiotteria  |gioielleria in metalli|  simili                 |
|    |             |non preziosi (non     |                         |
|    |             |soggetti alla licenza |                         |
|    |             |del Questore di cui   |                         |
|    |             |all'art. 127 R.D. n.  |                         |
|    |             |773/1931): posateria, |                         |
|    |             |vasellame, pentole,   |                         |
|    |             |articoli da toletta,  |                         |
|    |             |articoli per ufficio o|                         |
|    |             |da scrittoio, oggetti |                         |
|    |             |religiosi ecc., e/o di|                         |
|    |             |articoli tecnici o di |                         |
|    |             |laboratorio in metalli|                         |
|    |             |non preziosi (esclusi |                         |
|    |             |strumenti o parti di  |                         |
|    |             |essi): crogiuoli,     |                         |
|    |             |spatole, anodi per    |                         |
|    |             |galvanostegia ecc.,   |                         |
|    |             |e/o di cinturini e    |                         |
|    |             |bracciali per orologi,|                         |
|    |             |polsini e             |                         |
|    |             |portasigarette in     |                         |
|    |             |metalli non preziosi, |                         |
|    |             |e/o di bigiotteria o  |                         |
|    |             |imitazione di         |                         |
|    |             |gioielleria: anelli,  |                         |
|    |             |braccialetti, collane |                         |
|    |             |e articoli di         |                         |
|    |             |gioielleria simili;   |                         |
|    |             |incisione             |                         |
|    |             |personalizzata di     |                         |
|    |             |oggetti in metalli non|                         |
|    |             |preziosi;             |                         |
|    |             |incastonatura di      |                         |
|    |             |pietre non preziose   |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 24.|Fabbro /     |Attivita' di          |? 25.11.00 Fabbricazione |
|    |Ramaio /     |fabbricazione e/o     |  di strutture metalliche|
|    |Tornitore del|riparazione e         |  e parti assemblate di  |
|    |metallo      |manutenzione di       |  strutture              |
|    |             |oggetti in ferro, rame|? 25.99.30 Fabbricazione |
|    |             |o altri metalli       |  di oggetti in ferro, in|
|    |             |                      |  rame e altri metalli   |
|    |             |Attivita' di          |? 33.11.09 Riparazione e |
|    |             |fabbricazione         |  manutenzione di altri  |
|    |             |(anche al tornio) di  |  prodotti in metallo    |
|    |             |telai e strutture     |                         |
|    |             |metalliche, o parti di|                         |
|    |             |esse, per le          |                         |
|    |             |costruzioni (torri,   |                         |
|    |             |pali, travi, ponti    |                         |
|    |             |ecc.), elementi       |                         |
|    |             |modulari per          |                         |
|    |             |esposizioni, tettoie, |                         |
|    |             |serre, chioschi,      |                         |
|    |             |grondaie, coperture   |                         |
|    |             |per tetti, lucernai,  |                         |
|    |             |cupole mobili, sipari |                         |
|    |             |di sicurezza, paratoie|                         |
|    |             |metalliche per la     |                         |
|    |             |regolazione delle     |                         |
|    |             |acque, cappe, camini e|                         |
|    |             |tubazioni in lamiera e|                         |
|    |             |altre ossature        |                         |
|    |             |metalliche per le     |                         |
|    |             |costruzioni           |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 25.|Falegname /  |Attivita' di          |? 16.21 Fabbricazione di |
|    |Ebanista /   |fabbricazione (anche  |  fogli da               |
|    |Tornitore del|al tornio) e/o        |  impiallacciatura e di  |
|    |legno        |riparazione di        |  pannelli a base di     |
|    |             |prodotti in legno,    |  legno                  |
|    |             |sughero, paglia e     |? 16.22 Fabbricazione di |
|    |             |materiali da          |  pavimenti in parquet   |
|    |             |intreccio, quali      |  assemblato             |
|    |             |mobili, complementi   |? 16.23.10 Fabbricazione |
|    |             |d'arredo, oggetti di  |  di porte e finestre in |
|    |             |arredamento, fogli da |  legno (escluse porte   |
|    |             |impiallacciatura,     |  blindate)              |
|    |             |pannelli a base di    |? 16.23.21 Fabbricazione |
|    |             |legno, pavimenti      |  di stand e altre       |
|    |             |artigianali in parquet|  strutture simili per   |
|    |             |assemblato, porte e   |  convegni e fiere       |
|    |             |finestre in legno     |  prevalentemente in     |
|    |             |(escluse porte        |  legno                  |
|    |             |blindate), pallets e  |? 16.23.22 Fabbricazione |
|    |             |contenitori in legno  |  di altri elementi in   |
|    |             |per trasporto, e altri|  legno e di falegnameria|
|    |             |prodotti in legno,    |  per l'edilizia (esclusi|
|    |             |stand e strutture     |  stand e strutture      |
|    |             |simili per convegni e |  simili per convegni e  |
|    |             |fiere, altri elementi |  fiere)                 |
|    |             |in legno e di         |? 33.19.01 Riparazioni di|
|    |             |falegnameria per      |  pallets e contenitori  |
|    |             |l'edilizia            |  in legno per trasporto |
|    |             |                      |? 33.19.04 Riparazioni di|
|    |             |                      |  altri prodotti in legno|
|    |             |                      |  n.c.a.                 |
|    |             |                      |? 95.24.01 Riparazione di|
|    |             |                      |  mobili e di oggetti di |
|    |             |                      |  arredamento            |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 26.|Gastronomo / |Attivita' di          |? 56.10.20 Ristorazione  |
|    |Rosticciere /|preparazione e        |  senza somministrazione |
|    |Friggitore   |vendita di arrosti,   |  con preparazione di    |
|    |             |cibi, anche fritti, e |  cibi da asporto        |
|    |             |pasta fresca.         |                         |
|    |             |Per la vendita di beni|                         |
|    |             |diversi da quelli di  |                         |
|    |             |propria produzione,   |                         |
|    |             |restano ferme le      |                         |
|    |             |disposizioni previste |                         |
|    |             |dalla normativa di    |                         |
|    |             |settore relative      |                         |
|    |             |all'attivita'         |                         |
|    |             |commerciale, nonche'  |                         |
|    |             |quelle di cui al      |                         |
|    |             |d.lgs. n. 222/2016.   |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 27.|Gelatiere    |Attivita' di          |? 56.10.30 Gelaterie e   |
|    |             |preparazione e vendita|  pasticcerie            |
|    |             |di gelati. Per la     |                         |
|    |             |vendita di beni       |                         |
|    |             |diversi da quelli di  |                         |
|    |             |propria produzione,   |                         |
|    |             |restano ferme le      |                         |
|    |             |disposizioni previste |                         |
|    |             |dalla normativa di    |                         |
|    |             |settore relative      |                         |
|    |             |all'attivita'         |                         |
|    |             |commerciale, nonche'  |                         |
|    |             |quelle di cui al      |                         |
|    |             |d.lgs. n. 222/2016    |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 28.|Giocattolaio |Attivita' di          |? 32.40.20 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione,        |  di giocattoli (inclusi |
|    |             |manutenzione e        |  i tricicli e gli       |
|    |             |riparazione di        |  strumenti musicali     |
|    |             |bambole e di vestiti, |  giocattolo)            |
|    |             |parti ed accessori per|                         |
|    |             |bambole, animali      |                         |
|    |             |giocattolo, giocattoli|                         |
|    |             |a ruote destinati a   |                         |
|    |             |essere montati,       |                         |
|    |             |inclusi i tricicli,   |                         |
|    |             |strumenti musicali    |                         |
|    |             |giocattolo            |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 29.|Magliaio     |Attivita' di          |? 13.91.00 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione         |  di tessuti a maglia    |
|    |             |artigianale e         |? 14.31.00 Fabbricazione |
|    |             |riparazione di tessuti|  di articoli di         |
|    |             |a maglia, pullover,   |  calzetteria in maglia  |
|    |             |cardigan, articoli di |? 14.39.00 Fabbricazione |
|    |             |calzetteria e altri   |  di pullover, cardigan e|
|    |             |articoli simili a     |  altri articoli simili a|
|    |             |maglia                |  maglia                 |
|    |             |                      |                         |
|    |             |Attivita' di          |                         |
|    |             |rimagliatura,         |                         |
|    |             |trapuntatura di       |                         |
|    |             |tessuti               |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 30.|Marmista     |Attivita' di taglio,  |? 23.70.10 Segagione e   |
|    |             |modellatura e finitura|  lavorazione delle      |
|    |             |di pietre grezze      |  pietre e del marmo     |
|    |             |estratte da cave e in |                         |
|    |             |uso nell'edilizia, nei|                         |
|    |             |lavori stradali, nella|                         |
|    |             |costruzione di tetti  |                         |
|    |             |eccetera; attivita' di|                         |
|    |             |fabbricazione di      |                         |
|    |             |mobili (o parti di    |                         |
|    |             |essi) in pietra       |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 31.|Mosaicista   |Attivita' di          |? 23.70.20 Lavorazione   |
|    |             |lavorazione artistica |  artistica del marmo e  |
|    |             |del marmo e di altre  |  di altre pietre affini,|
|    |             |pietre affini, lavori |  lavori in mosaico      |
|    |             |in mosaico per diversi|                         |
|    |             |usi in edilizia       |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 32.|Ombrellaio   |Attivita' di          |? 32.99.20 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione         |  di ombrelli, bottoni,  |
|    |             |artigianale,          |  chiusure lampo,        |
|    |             |manutenzione e        |  parrucche e affini     |
|    |             |riparazione di        |                         |
|    |             |ombrelli, ombrelloni, |                         |
|    |             |bastoni da passeggio o|                         |
|    |             |bastoni-sedile        |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 33.|Operatore di |Attivita' di          |? 59.20.30 Studi di      |
|    |studio di    |registrazione sonora, |  registrazione sonora   |
|    |registrazione|inclusa la            |                         |
|    |discografica |registrazione su      |                         |
|    |             |nastro (ossia, non dal|                         |
|    |             |vivo) di programmi    |                         |
|    |             |radiofonici           |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 34.|Orologiaio   |Attivita' di          |? 95.25.0 Riparazione di |
|    |             |fabbricazione e/o     |  orologi e di gioielli  |
|    |             |riparazione di orologi|? 26.52.00 Fabbricazione |
|    |             |e di loro parti, quali|  di orologi             |
|    |             |casse e custodie di   |                         |
|    |             |materiali non         |                         |
|    |             |preziosi; ingranaggi, |                         |
|    |             |cronometri eccetera;  |                         |
|    |             |attivita' di          |                         |
|    |             |riparazione di        |                         |
|    |             |gioielli              |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 35.|Parruccaio   |Attivita' di          |? 32.99.20 Fabbricazione |
|    |             |fabbricazione         |  di ombrelli, bottoni,  |
|    |             |artigianale,          |  chiusure lampo,        |
|    |             |manutenzione e        |  parrucche e affini     |
|    |             |riparazione di        |                         |
|    |             |parrucche, barbe e    |                         |
|    |             |sopracciglia finte    |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 36.|Pasticciere  |Attivita' di          |? 56.10.30 Gelaterie e   |
|    |             |preparazione e vendita|  pasticcerie,           |
|    |             |di prodotti di        |                         |
|    |             |pasticceria, dolci,   |                         |
|    |             |torte e biscotti. Per |                         |
|    |             |la vendita di beni    |                         |
|    |             |diversi da quelli di  |                         |
|    |             |propria produzione,   |                         |
|    |             |restano ferme le      |                         |
|    |             |disposizioni previste |                         |
|    |             |dalla normativa di    |                         |
|    |             |settore relative      |                         |
|    |             |all'attivita'         |                         |
|    |             |commerciale, nonche'  |                         |
|    |             |quelle di cui al      |                         |
|    |             |d.lgs. n. 222/2016.   |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 37.|Pizzaiolo    |Attivita' di          |? 56.10.20 Ristorazione  |
|    |             |preparazione e vendita|  senza somministrazione |
|    |             |di pizze da asporto.  |  con preparazione di    |
|    |             |Per la vendita di beni|  cibi da asporto,       |
|    |             |diversi da quelli di  |                         |
|    |             |propria produzione,   |                         |
|    |             |restano ferme le      |                         |
|    |             |disposizioni previste |                         |
|    |             |dalla normativa di    |                         |
|    |             |settore relative      |                         |
|    |             |all'attivita'         |                         |
|    |             |commerciale, nonche'  |                         |
|    |             |quelle di cui al      |                         |
|    |             |d.lgs. n. 222/2016.   |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 38.|Restauratore |Attivita' di          |? 33.19.09 Riparazione di|
|    |             |conservazione,        |  altre apparecchiature  |
|    |             |restauro e            |  n.c.a.                 |
|    |             |riparazione di        |? 95.24.01 Riparazione di|
|    |             |creazioni artistiche e|  mobili e di oggetti di |
|    |             |letterarie            |  arredamento            |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 39.|Rilegatore / |Attivita' di:         |? 18.14.00 Legatoria e   |
|    |Legatore di  |legatoria,            |  servizi connessi       |
|    |libri        |preparazione dei      |                         |
|    |             |campioni e servizi    |                         |
|    |             |successivi a supporto |                         |
|    |             |delle attivita' di    |                         |
|    |             |stampa (ad es.        |                         |
|    |             |legatura e finissaggio|                         |
|    |             |di libri, opuscoli,   |                         |
|    |             |riviste, cataloghi    |                         |
|    |             |ecc., tramite         |                         |
|    |             |piegatura, taglio e   |                         |
|    |             |rifilatura,           |                         |
|    |             |assemblaggio, cucitura|                         |
|    |             |a filo refe, brossura,|                         |
|    |             |taglio e adattamento  |                         |
|    |             |copertine, incollatura|                         |
|    |             |fascicolatura,        |                         |
|    |             |imbastitura,          |                         |
|    |             |impressione in oro,   |                         |
|    |             |rilegatura a spirale e|                         |
|    |             |a punto metallico);   |                         |
|    |             |rilegatura e          |                         |
|    |             |finissaggio di carta e|                         |
|    |             |cartone stampati,     |                         |
|    |             |tramite piegatura,    |                         |
|    |             |stampigliatura,       |                         |
|    |             |foratura,             |                         |
|    |             |fustellatura,         |                         |
|    |             |goffratura,           |                         |
|    |             |incollatura,          |                         |
|    |             |laminatura;           |                         |
|    |             |servizi finalizzati   |                         |
|    |             |alla corrispondenza:  |                         |
|    |             |personalizzazione,    |                         |
|    |             |imbustamento e        |                         |
|    |             |preparazione alla     |                         |
|    |             |spedizione; altre     |                         |
|    |             |attivita' di          |                         |
|    |             |finissaggio quali:    |                         |
|    |             |fustellatura,         |                         |
|    |             |stampigliatura        |                         |
|    |             |e copia in Braille    |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 40.|Riparatore di|Attivita' di          |? 95.11.00 Riparazione e |
|    |elettro-     |manutenzione e        |  manutenzione di        |
|    |domestici    |riparazione di        |  computer e periferiche |
|    |e apparecchi |computer, periferiche,|? 95.12.01 Riparazione e |
|    |elettronici  |telefoni di tutti i   |  manutenzione di        |
|    |             |tipi, altre           |  telefoni fissi,        |
|    |             |apparecchiature per le|  cordless e cellulari   |
|    |             |comunicazioni,        |? 95.21.00 Riparazione di|
|    |             |prodotti elettronici  |  prodotti elettronici di|
|    |             |di consumo audio e    |  consumo audio e video  |
|    |             |video,                |? 95.22.01 Riparazione di|
|    |             |elettrodomestici e    |  elettrodomestici e di  |
|    |             |articoli per la casa e|  articoli per la casa   |
|    |             |il giardinaggio       |? 95.22.02 Riparazione di|
|    |             |                      |  articoli per il        |
|    |             |                      |  giardinaggio           |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 41.|Riparatore di|Attivita' di          |? 33.11 Riparazione e    |
|    |macchinari e |riparazione e         |  manutenzione di        |
|    |utensili     |manutenzione di       |  prodotti in metallo    |
|    |             |stampi, portastampi,  |? 33.12 Riparazione e    |
|    |             |sagome, forme per     |  manutenzione di        |
|    |             |macchine, utensileria |  macchinari             |
|    |             |ad azionamento        |? 95.29.09 Riparazione di|
|    |             |manuale, macchine di  |  altri beni di consumo  |
|    |             |impiego generale,     |  per uso personale e per|
|    |             |forni, fornaci e      |  la casa n.c.a.         |
|    |             |bruciatori, macchine e|                         |
|    |             |apparecchi di         |                         |
|    |             |sollevamento e        |                         |
|    |             |movimentazione        |                         |
|    |             |(esclusi ascensori),  |                         |
|    |             |attrezzature di uso   |                         |
|    |             |non domestico per la  |                         |
|    |             |refrigerazione e la   |                         |
|    |             |ventilazione, altre   |                         |
|    |             |macchine di impiego   |                         |
|    |             |generale, altre       |                         |
|    |             |macchine per          |                         |
|    |             |l'agricoltura, la     |                         |
|    |             |silvicoltura e la     |                         |
|    |             |zootecnia, altre      |                         |
|    |             |macchine per impieghi |                         |
|    |             |speciali (incluse le  |                         |
|    |             |macchine utensili),   |                         |
|    |             |apparecchi per uso    |                         |
|    |             |domestico non         |                         |
|    |             |elettrici e altri beni|                         |
|    |             |per uso personale e   |                         |
|    |             |per la casa           |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 42.|Serramen-    |Attivita' di          |? 25.12.10 Fabbricazione |
|    |tista /      |fabbricazione, posa in|  di porte, finestre e   |
|    |Produttore di|opera, manutenzione e |  loro telai, imposte e  |
|    |casseforti   |riparazione di porte, |  cancelli metallici     |
|    |             |finestre e loro telai,|? 25.99.20 Fabbricazione |
|    |             |infissi, imposte e    |  di casseforti, forzieri|
|    |             |cancelli in metallo,  |  e porte metalliche     |
|    |             |pareti divisorie in   |  blindate               |
|    |             |metallo da fissare al |? 33.11.04 Riparazione e |
|    |             |pavimento, e/o di     |  manutenzione di        |
|    |             |casseforti, forzieri e|  casseforti, forzieri,  |
|    |             |porte metalliche      |  porte metalliche       |
|    |             |blindate              |  blindate               |
|    |             |                      |? 43.32.01 Posa in opera |
|    |             |                      |  di casseforti,         |
|    |             |                      |  forzieri, porte        |
|    |             |                      |  blindate               |
|    |             |                      |? 43.32.02 Posa in opera |
|    |             |                      |  di infissi, arredi,    |
|    |             |                      |  controsoffitti, pareti |
|    |             |                      |  mobili e simili        |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 43.|Stiratore    |Attivita' di          |? 13.30.00 Finissaggio   |
|    |(senza       |apprettatura,         |  dei tessili, degli     |
|    |attivita' di |asciugatura,          |  articoli di vestiario e|
|    |tinto-       |vaporizzazione,       |  attivita' similari     |
|    |lavanderia e |sanforizzazione di    |                         |
|    |senza        |tessili e di articoli |                         |
|    |mercerizza-  |tessili, inclusi gli  |                         |
|    |zione)       |articoli di vestiario;|                         |
|    |             |pieghettatura di      |                         |
|    |             |tessuti e lavori      |                         |
|    |             |simili; stiratura,    |                         |
|    |             |applicazione di       |                         |
|    |             |etichette su capi di  |                         |
|    |             |abbigliamento,        |                         |
|    |             |piegatura             |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 44.|Tappezziere  |Attivita' di          |? 95.24.02 Laboratori di |
|    |             |creazione/ riparazione|  tappezzeria            |
|    |             |di imbottiture e      |                         |
|    |             |rivestimenti di       |                         |
|    |             |stoffa, pelle o altri |                         |
|    |             |materiali per mobili  |                         |
|    |             |imbottiti come divani,|                         |
|    |             |poltrone, sedie,      |                         |
|    |             |interni di auto e     |                         |
|    |             |veicoli, barche,      |                         |
|    |             |ovvero di rifinitura e|                         |
|    |             |imbottitura di pareti |                         |
|    |             |con carta e stoffe    |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
| 45.|Vetraio      |Attivita' di posa in  |? 33.19.03 Riparazione di|
|    |             |opera di vetrate,     |  articoli in vetro      |
|    |             |specchi, pellicole per|? 43.34.00 Tinteggiatura |
|    |             |vetri ecc., e/o di    |  e posa in opera di     |
|    |             |riparazione di        |  vetri                  |
|    |             |articoli in vetro     |                         |
+----+-------------+----------------------+-------------------------+
   
   1 Per  le  attivita'  indicate  nelle  tabelle,  a  seconda  delle
caratteristiche dell'attivita' e delle attrezzature utilizzate,  deve
essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi  amministrativi  e
adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi  quelli
ambientali, di salute e di  sicurezza,  soggetti  alla  presentazione
dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione)  al  SUAP
competente per territorio. A titolo esemplificativo:
    -  in  caso  di  scarichi  idrici,   e'   necessario   verificare
l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di  AUA  o  di  dichiarazione  di
assimilazione agli scarichi idrici domestici;
    - in caso di emissioni in atmosfera, e' necessario verificare  se
l'attivita' rientri nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  272,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) relativo all'autorizzazione c.d. "in deroga" alle
emissioni in  atmosfera  e,  in  particolare,  se  sia  riconducibile
all'elenco di impianti e attivita' di cui alla Parte II dell'Allegato
IV alla parte V del citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria all'emissioni di  cui
all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con
conseguente obbligo di AUA;
    - e' necessario verificare l'eventuale ricorrenza di  adempimenti
in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011);
    - in caso di  detenzione  o  impiego  di  prodotti  infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso  di  incendio  gravi
pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni (cfr. Allegato I  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151)  e'
necessaria la SCIA per la prevenzione incendi.
  Per  le  attivita'  di  produzione,  trasformazione  e  vendita  di
alimenti e  bevande  e'  sempre  necessario  presentare  la  notifica
sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del  regolamento  n.  852/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso  di  incendio  gravi
pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni (cfr. Allegato I  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)  sono
soggette alla SCIA per la prevenzione incendi.»
 
                                                           Allegato 3
                                       (Art. 34, comma 1, lettera b))
Sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,
                     convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
 
 
                                                          «Allegato 1
                                                   (art. 21, comma 3)
 
   

+================+==========+=======+======+==========+=============+
|    ENTE        |  Popola- | Fun-  |Media-| Funzione |  Assegna-   |
|                |zione post| zione |  na  | Utilita' |    zione    |
|                |  censi-  |Utili- | IVSM | popola-  |   TOTALE    |
|                |  mento   |ta' CM |(2018)| zione e  |             |
|                |1° gennaio|       |      | mediana  |             |
|                |   2020   |       |      |(quadrato)|             |
+================+==========+=======+======+==========+=============+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 3.034.410|  1.742| 111,3|21.578.808|  351.207.758|
|DI NAPOLI       |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 4.253.314|  2.062|  99,2|20.294.907|  330.311.511|
|ROMA CAPITALE   |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 3.265.327|  1.807|  97,1|17.037.340|  277.292.703|
|MILANO          |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 2.230.946|  1.494|  98,1|14.374.162|  233.947.918|
|TORINO          |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 1.222.988|  1.106| 104,4|12.053.470|  196.177.292|
|PALERMO         |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 1.072.634|  1.036| 104,9|11.396.638|  185.486.966|
|CATANIA         |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 1.230.205|  1.109| 100,4|11.180.370|  181.967.074|
|BARI            |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI|   995.517|    998|  98,4| 9.660.832|  157.235.707|
|FIRENZE         |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI| 1.021.501|  1.011|  97,8| 9.667.120|  157.338.045|
|BOLOGNA         |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI|   613.887|    784| 101,8| 8.119.696|  132.152.814|
|MESSINA         |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI|   826.194|    909|  97,7| 8.676.212|  141.210.434|
|GENOVA          |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI|   848.829|    921|  96,5| 8.579.554|  139.637.277|
|VENEZIA         |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI|   530.967|    729| 100,0| 7.286.748|  118.596.100|
|REGGIO CALABRIA |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|CITTA'          |          |       |      |          |             |
|METROPOLITANA DI|   422.840|    650|  97,8| 6.219.647|  101.228.402|
|CAGLIARI        |          |       |      |          |             |
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
|                |          |       |      |    TOTALE|2.703.790.000|
+----------------+----------+-------+------+----------+-------------+
   
»

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici