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legge, 27/2/2004
Legge 27 febbraio 2004, n.47 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
Pubblicata in G.U. n. 48 del 27-2-2004.
legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

Legge 27 Febbraio 2004, n. 47

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

Art. 1.

 

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini  previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La  presente  legg  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

***

 

Testo del decreto-legge  24 dicembre  2003, n. 355, coordinato con  la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

 

Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi.

 

Art. 1.

Benefici in favore dell'emittenza locale

 

1. Il  termine  del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di  concorso  ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.

 

Art. 2.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

 

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo  25 novembre  1996, n. 625, possono  essere  effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione  di  cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.

 

Art. 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

 

1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

1-bis.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, il commissario straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento  delle  attivita' connesse  al  programma  di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge  14 maggio  1981,  n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato  di attuazione  del  piano di  ricostruzione  e  del trasferimento delle opere.

 

Art. 4.

Validita' attestazioni SOA

 

1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni  di cui al  comma 5  dell'articolo 15  del regolamento  di  cui al  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,  n.  34,  rilasciate  dalle  Societa'  Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

 

Art. 5.

Codice della strada

 

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.

214,  le  parole:  «1° luglio  2004»  sono sostituite dalle seguenti:

«1° gennaio 2005».

 

Art. 6.

Edilizia residenziale pubblica

 

1.  All'articolo  17-ter  del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2004».

 

Art. 7.

Interventi per incrementare il trasporto  di merci per ferrovia

 

1.  All'articolo  38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  come  modificato  dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».

Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle  seguenti: «Per  il  triennio 2004-2006».

 

Art. 8.

Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

 

1. I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali  per  l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298, e successive modificazioni, restano  in  carica  fino  alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli  organismi  pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci,  e  comunque  non  oltre  la  data  del 31 dicembre 2005. Alla scadenza  del  mandato  dei  componenti  dei comitati, determinata ai sensi  del  presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

 

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

 

1. Il termine di  cui  all'articolo  4,  comma  14,  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari  delle  scadenze  per  la  presentazione  delle  domande di autorizzazione  integrata  ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  4,  del  medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

 

Art. 10.

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti  di beni in polietilene

 

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma  6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' delle  sanzioni  previste dal medesimo  articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita al  31 marzo  2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

 

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

 

1.  Il  termine  di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003,  n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004.

 

Art. 12.

Servizio civile

 

1.  All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  le  parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

 

Art. 13.

Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui  alla legge 14 maggio 1981, n. 219

 

1.  All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

 

Art. 14.

Norme per la sicurezza degli impianti

 

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico  delle  disposizioni  legislative e  regolamentari  in materia edilizia, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La  proroga  non  si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

Art. 15.

Acque potabili trattate

 

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione  delle  disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

 

Art. 16.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari  di radiologia medica

 

1. Per garantire la  continuita'  assistenziale  e  fronteggiare l'emergenza  infermieristica,  le disposizioni previste dall'articolo 1,  commi  1,  1-bis,  2,  3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001,  n.  402,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002,  n.  1,  sono  prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

Art. 17.

Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

 

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, e' prorogato al 31 dicembre  2004,  limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo  decreto  legislativo  per  i  quali  non sia intervenuto il prescritto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso  di  fusione  o  unificazione  strutturale,  il  regolamento  da emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis.  Il  termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il  personale  gia'  dipendente  dalla Cassa depositi e prestiti puo' richiedere  l'attivazione  delle procedure di mobilita', e' differito al  31 luglio  2004.  Il  collocamento  del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto termine,  ferme  restando le modalita' previste al citato articolo 5, comma  26,  anche  in  soprannumero  nel limite complessivo di trenta unita',  con  priorita'  per i dipendenti gia' in servizio presso gli uffici  periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si  provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2004,  mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3,  comma 54,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

Art. 18.

Definizione transattiva delle controversie  per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

 

1.  Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

 

Art. 19.

Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise

 

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione  delle  procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del   Parco nazionale   d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,  i  contratti individuali  in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2.  La  proroga  di  cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale  previsto  per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per  gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 20.

Proroga e completamento degli interventi  per la ricostruzione nei comuni colpiti  da eventi sismici e da altre calamita'

 

1. I  termini  di  cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258  del  4 novembre  2002,  dell'8  novembre  2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del  14 novembre 2002, del 12 settembre 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003,  nonche'  il  termine  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  29 settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici  nel  territorio  della  provincia di Massa Carrara, sono prorogati  al  31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti  in  attuazione  dei  predetti provvedimenti il Dipartimento della  protezione  civile  e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali  ai  mutui  che i soggetti competenti possono stipulare allo  scopo;  a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni  di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e  2006.  I  predetti  mutui  possono  essere  stipulati con la Banca europea  per  gli  investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa,  la  Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo  1° settembre  1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno  si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottate  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2, della legge

24 febbraio  1992,  n.  225,  d'intesa con le regioni interessate. Le norme  contenute  nel  presente comma  entrano  in vigore il primo gennaio 2004.

2.  All'onere  di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005  e  ad  euro  10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  13,  comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

       

Art. 21.

Concessioni autostradali

 

1. In  presenza  di un  nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo  temporale  tra revisioni  successive  della  formula  tariffaria, relativamente al parametro  X, di  cui  alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996,  puo'  essere  fissato  in  un  periodo  fino a dieci anni. Con delibera  del  CIPE  e'  accertata  la  rilevanza  degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La  congrua  remunerazione  degli investimenti aggiuntivi, come definiti  ai  sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al  WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso  la predisposizione  di  piani  di convalida  economica per ogni singolo nuovo  investimento,  utilizzando  il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3.  Entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il   Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a  integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili   dei   risultati  ottenuti.  Essa  dovra'  essere  resa operativa  in  tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste  dagli  impegni  contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del  CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5.  Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre  di  ogni  anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede  a  verificare,  nei  quarantacinque  giorni  successivi  al ricevimento della  predetta  comunicazione,  la  correttezza  delle variazioni  tariffarie. Fermo restando  quanto  sopra stabilito, in presenza  di  un  nuovo  piano  di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti  investimenti,  il  concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di  ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario  entro  il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare  nei quindici giorni successivi  al ricevimento della predetta  comunicazione  la  correttezza  delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente  ai  Ministeri  delle infrastrutture  e  dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7.  Il  IV  atto  aggiuntivo  alla  vigente  convenzione tra ANAS e Autostrade  S.p.a.,  ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre  2002,  e'  approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo,  lo  stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno  dei  nuovi  interventi aggiuntivi  all'approvazione  del  relativo progetto  ai sensi della vigente  normativa;  i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.

 

Art. 22.

Gestione dei servizi di trasporto ferroviario

 

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto  dello  0,35  tra  ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende  che  attualmente  li svolgono,  fino al  31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

 

Art. 23.

Finanziamento  del  rinnovo contrattuale per il settore del trasporto   pubblico  locale,  proroga  di  termine  in  materia di servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale e differimento del nuovo  regime di ricorsi in materia di invalidita' civile

 

1. Al fine di assicurare il  rinnovo  del contratto collettivo relativo  al  settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata la  spesa  di  euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui  a decorrere  dall'anno  2005, i  trasferimenti  erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti, sentita  la Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2.  L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al

31 dicembre  2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3.  All'onere  complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 214.300.000 annui a  decorrere  dall'anno  2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa  conseguenti  all'aumento a  euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

3-bis.  Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18,  comma  3-bis,  del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per   l'affidamento   dello  svolgimento  dei  servizi  di  trasporto automobilistici   e'  prorogato  al  31 dicembre  2005.  Il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente  alla  ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine  di emanare provvedimenti  per  contribuire  al risanamento  e  allo  sviluppo  del  trasporto  pubblico  locale, al potenziamento  del  trasporto  rapido  di  massa  nonche' al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.

 

Art. 24.

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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