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schema di decreto legislativo, 20/7/2007
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, in data 20 luglio 2007 (cd. "secondo correttivo")
schema di decreto legislativo
Materia: ambiente / disciplina

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli  76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 marzo 2007;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 28 giugno 2007 e 27 giugno 2007;

VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i secondi pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1 All’articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: “dd) ‘rete fognaria’: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.”.

2 All’articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: “qualsiasi immissione di acque reflue in” sono sostituite dalle seguenti: “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”.

3 All’articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “ h) ‘acque reflue industriali’: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;”.

4 All’articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “ i) ‘acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato;”.

5 All’articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: “in una fognatura dinamica” sono soppresse.

6 All’articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”.

7 All’articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.

8 All’art. 101, comma 5, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L’autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4."

8 bis. L’art. 101, comma 7, lett. b), del d.lgs 152/2006,  è così sostituito: “b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita anche sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto” .

1 All’articolo 108, comma 2, le parole: “può fissare” sono sostituite dalla seguente:“fissa”.

2 All’articolo 108, comma 5, le parole: “Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora, come nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,”.

1 All’articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”.

12. All’articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.”.

12 bis. All’art. 127 , comma 1, dopo le parole "ove applicabile", sono aggiunte le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione".

2 All’articolo 147, comma       2, lettera b), ed all’articolo 150, comma 1, le parole:“unicità della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “unitarietà della gestione”.

3 Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d’ambito competente.”.

4 L’articolo 161 è sostituito dal seguente:

" ART. 161

(Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche)

1 Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell’interesse degli utenti.

2 Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. 

3 I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Il Comitato, in particolare: a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’art. 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’Ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151, e la trasmette al Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle autorità d’ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore. j) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull’attività svolta.

4 Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell’Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 

5 Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell’ Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; d) livelli di qualità dei servizi erogati; e) tariffe applicate; f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6 I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 

7 L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.”. 

16. All’articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnicodell’APAT.”.

16 bis. All’art. 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole : "nonché al fine di preservare le risorse naturali".

2 All’articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia”.

3 L’articolo 181 è sostituito dal seguente:

“Art. 181

(Recupero dei rifiuti)

1 Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;b) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;c) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2 Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.”.

18 bis. Dopo l’art. 181, è introdotto il seguente: 

“Art. 181 bis

(Materie, sostanze e prodotti secondari).

1. Non rientrano nella definizione di cui all’art. 183 comma 1 lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:- siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;- siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;- siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse:- siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2 I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico.3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161.

1 All’articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l’effetto, il comma 3 dell’art. 107 è così sostituito: “3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.”

2 L’articolo 183 è sostituito dal seguente:

"Art. 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell’ambiente;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altreoperazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti peril loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta: 2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi.  In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 2.3. Nel caso in cui l’azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere svuotato; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta: 3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi.  In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 3.3. Nel caso in cui l’azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere svuotato;; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e1’etichettatura delle sostanze pericolose

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità,proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani,avente un rilevante contenuto energetico; 

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che disciplina anche la loro tracciabilità, che soddisfino le seguenti condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabiliteai sensi dell’articolo 181 bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. 

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo  n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;v) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida

o gassosa introdotta nell’atmosferiche possa causare inquinamento atmosferico;

z) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

ee) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.

21. All’articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “ 5-bis. I sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presentedecreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed ilMinistro della salute, da adottarsi entro il 30 giugno 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”.

21 bis. All’art. 184, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: - alla lettera b) è soppressa la parola "pericolosi";- alla lettera c) sono soppresse le parole "fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lettera i)";- è soppressa la lettera n).

22. L’articolo 185 è sostituito dal seguente:

"ART. 185

(Limiti al campo di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) gli effluenti gassosi emessi  nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t); b) qualora contemplati da altra normativa: 1) i rifiuti radioattivi; 2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici; 4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate,nell’ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all’allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006; 5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 6) i materiali esplosivi in disuso; c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, tramite specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.

23. L’articolo 186 è sostituito dal seguente:

"ART. 186

(Terre e rocce da scavo)

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell’ambito di un processo produttivo preventivamente individuato e definito; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; c) l’integrale utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego  non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che provengano da siti non contaminati e non sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia verificata e dimostrata.:

2 Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento.

3 Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi  dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le quantità oltre le quali l’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve formare oggetto di apposito progetto esecutivo, sono fissate nel decreto di cui al comma 6. Tale progetto, comprensivo delle determinazioni analitiche, atte a dimostrare che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione, deve essere approvato dall’autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente

4. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.

4 Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

5 Con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l’APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo, con riferimento a quanto indicato nei commi 2, 3 e 4.

6 Per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro 90 giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi 60 giorni. 

24. All’articolo 189, il comma 3, è sostituito dal seguente: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.”; al comma 4 la parola: “pericolosi” è soppressa.

24 bis. All’articolo 190, il comma 6 è sostituito dal seguente “I registri sono numerati e vidimati dagli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.”.

            25. All’articolo 193, comma 6, dopo le parole “di vidimazione” sono aggiunte le parole “ai sensi della lettera b)”; il comma 8 è sostituito come segue: “8. La scheda di accompagnamento di cui  all’articolo 13 del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.”.

26. All’articolo 195, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”; al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: “s-bis) l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.”.

2 All’articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.

3 L’articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.

28 bis. All’articolo 205, il comma 2 è soppresso.

29. L’articolo 206 è sostituito dal seguente:

”ART. 206

(Accordi, contratti di programma, incentivi)

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:a) promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3 Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.

4 Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5 Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002  della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell’ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.

29 bis. Dopo l’articolo 206 è inserito il seguente: 

“206-bis

(Osservatorio nazionale sui rifiuti).

1 Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed  all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l’elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti ;c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e deirifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2 L’Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:a) tre designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente;c) uno designato dal Ministro della salute;d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;e) uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell’Osservatorio è disciplinata dal DPR 14 maggio 2007, n. 90. . Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3 Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l’Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4 Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.

5 All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 224, con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e  conseguentemente all’articolo 170, il comma 13 è soppresso.

30. All’articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le parole “prodotti da terzi” sono soppresse e dopo le parole “Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,”; il comma 8 è sostituito come segue: “8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi  che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all’anno, ed è rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro il 30 giugno 2007 restano valide ed efficaci.”; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.

2 All’articolo 212, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, è sostituito dal seguente: “14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.”; al comma 18 le parole “e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993” sono soppresse.

3 All’articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole. “ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 178, comma 2”; il comma 3 è soppresso; al comma 9 le parole: “alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia.”.

4 All’articolo 215, comma 1, le parole: “alla competente Sezione regionale dell’Albo di cui all’articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente.”.

5 All’articolo 215, comma       3, le parole: ”La sezione regionale dell’Albo” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia.”.

6 All’articolo 215, comma 4, le parole da: ”La sezione regionale dell’Albo” fino a “disporre” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”.

7 All’articolo 216, comma 1, le parole: ”alla competente Sezione regionale dell’Albo di cui all’articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente.”; al comma 8, dopo le parole “disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione dei rifiuti” sono aggiunte le parole: “in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché”; i commi 9 e 10 sono soppressi.

8 All’articolo 216, comma       3, le parole: ”La sezione regionale dell’Albo” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia”.

9 All’articolo 216, comma 4, le parole da: ”La sezione regionale dell’Albo” fino a “disporre” sono sostituite dalle seguenti: “ La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”.

10 All’articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: “15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell’Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.”.

11 Il comma 1 dell’articolo 229 è sostituito dal seguente: “ 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.”.

41. All’articolo 229 sono soppressi l’ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5e 6.

12 All’articolo 235, comma 17, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

42 bis. All’articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole “comma 43” sono sostituite con le parole “comma 4”.

42 ter. All’Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 è soppressa

43 All’allegato 1 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica”, nella voce relativa alle “Componenti dell’analisi di rischio da parametrizzare”, trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da “rappresenta il punto fra la sorgente” a “dalla sorgente di contaminazione” sono sostituite dalle seguenti:“Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art.76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art.300).Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere  di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della parte quarta del presente decreto.Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all’inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall’Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l’assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle.A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l’analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell’area stessa”; al trattino relativo ai criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell’indice di rischio, le parole da “1x10-5” a “(<1)” sono sostituite con le parole “1x10-6 come  valore  di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10-5 come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del  non superamento della dose tollerabile  o accettabile (ADI o TDI)  definita per la sostanza (Hazard Index complessivo < 1)..

43 bis. Al comma 4 dell’articolo 242, le parole “I criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto” sono sostituite con le seguenti: “I criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, i criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”.

1 All’articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E’ fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione del tributo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2 All’articolo 265, al comma 1, dopo le parole “Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto” sono aggiunte le seguenti parole: “il recupero”; il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione. Sono fatti salvi gli interventi di rimodulazione degli obiettivi di bonifica già approvati dall’autorità competente”.

45 bis. All’articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia”.

1 All’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29sono abrogati.

2 Dall’attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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Secondo decreto legislativo correttivo del Codice dell’ambiente – Rifiuti

Relazione di accompagnamento

La presente relazione dà conto delle modificazioni apportate al secondo decreto legislativo correttivo del Codice dell’ambiente, a seguito dei pareri formulati dagli organi intervenuti. In dettaglio, dopo la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, e la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006, il testo è stato inviato per i rispettivi pareri, dapprima alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso le sue ragioni in data 29 marzo 2007; poi alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che hanno fornito le loro osservazioni in data 28 giugno 2007 e 27 giugno 2007.

A commento della nuova versione, in generale, si può osservare come si è ritenuto di accogliere le condizioni previste delle Commissioni, considerando anche quelle proposte dalla Conferenza unificata, sia pure limitatamente agli istituti già oggetto di prima approvazione nell’ambito del secondo correttivo. Infatti, pur condividendole in buona parte nei contenuti, si è rispettata la procedura prevista dalla legge delega, che istituisce anche il passaggio in Conferenza unificata oltre alla consultazione delle parti interessate.

La legge di delega n. 308/2004 prevede al comma 4 che la proposta di decreto correttivo o integrativo, da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, avvenga sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 5 prevede il doppio parere delle Commissioni parlamentari (preliminare e definitivo).

Cosi come dal punto di vista costituzionale ha la sua peculiarità una legge delega cosi strutturata, che prevede un doppio passaggio per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, allo stesso modo il parere della Conferenza unificata si pone quale criterio procedurale dell’esercizio del potere legislativo delegato ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione.

La Conferenza unificata, prevista nella legge delega, si pone quale necessario strumento di raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali minori.

Inserire in una fase avanzata della procedura (nella seconda lettura da parte del Governo) correzioni a parti del c.d. codice ambientale per le quali sia stato del tutto omesso il confronto con gli enti diversi dallo Stato, ma anche con le categorie di soggetti privati e categorie chiamate alla consultazione ai sensi della legge delega, significherebbe introdurre un vulnus (anche di costituzionalità) nel procedimento legislativo in questione.

Se è condivisibile quanto osservato dalla Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato, e cioè che in teoria è auspicabile che il decreto correttivo di un codice sia, ove possibile, unico, è legittimo che i correttivi siano anche vari, attesa la particolare complessità della materia e la corposità degli interventi da apportare a causa delle numerose difformità dal diritto comunitario.

E’ evidente che gli articolati dei diversi correttivi, che d’accordo con il DAGL, si è ritenuto di dedicare in futuro alle parti del D.Lgs 152/06 (per esempio, valutazioni ambientali, bonifiche, aria, acqua, danno, anche da trattare unitamente) debbano percorrere tutte le fasi procedurali previste, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, dalla legge di delega.

Per questi motivi, le proposte di modifica che si riferiscono a materie o istituti non compresi nel decreto correttivo come inizialmente proposto, pur condivisibili nei contenuti, non possono, in tale fase, essere prese in considerazione e saranno oggetto di un futuro decreto correttivo.

Per tale ragione, le proposte di modifica attinenti profili non espressamente valutati dai soggetti indicati nella legge delega riceveranno una sistemazione, nell’ambito degli ulteriori decreti correttivi già in avanzato corso di elaborazione, con riferimento in particolare, alle questioni che riguardano le parti delle bonifiche e del danno, come pure per le vicende riguardanti la gestione del servizio idrico.

Venendo ad un commento puntuale dell’articolato, questo verrà ora condotto seguendo analiticamente la numerazione originaria dei commi dell’art. 1 della proposta, sottolineando i motivi di accoglimento o di rimodulazione del disegno in rapporto alle osservazioni presentate.

Comma 1. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 2. Si è ritenuto di accogliere le modifiche proposte, e speculari, dal Senato e dalla Camera.

Comma 3. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 4. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 5. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 6. Sul testo non sono state proposte osservazioni.

Comma 7. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 8. Il testo accoglie la raccomandazione contenuta nel parere del Senato

Comma 8 bis. È stata accolta la prescrizione contenuta nel parere delle Regioni, introducendo un comma aggiuntivo alla proposta, e rendendo non necessaria la previa adozione della normativa tecnica ministeriale in quanto la regolazione dell’attività è possibile anche sulla base delle norme regionali già in atto.

Comma 9. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 10. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 11. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 12. Sul testo non sono state proposte osservazioni

Comma 12 bis. Si è accolta la raccomandazione del Senato e la prescrizione della Camera in maniera testuale

Comma 13. La raccomandazione del Senato, che prevedeva l’intera riscrittura dell’art. 147 e della disciplina delle Autorità di ambito territoriale ottimale, verrà attuata con il prossimo correttivo al Codice, dedicato alle acque.

Comma 14. Le raccomandazione di Senato e Camera, contrastanti tra loro in merito alla soppressione del comma 5, sono state riviste. Si è dunque conservata la possibilità dell’adesione facoltativa con una nuova formulazione, che la subordinata alla gestione integrale del ciclo di gestione delle acque, e non più in relazione alla tipologia di assunzione del servizio. Le istanze sulla revisione delle Autorità d’ambito saranno trattate nel prossimo correttivo del Codice, in materia di acque, in quanto necessitano di una valutazione organica..

Comma 15. È stata accolta la raccomandazione del Senato, in tema di riscrittura dell’art. 161 e delle prescrizioni in materia di acque e rifiuti. Al fine di rendere più coesa la disciplina, si è provveduto a concentrare nell’art. 161 i profili relativi alla disciplina delle acque (in particolare, in merito al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse) e ad introdurre un nuovo articolo, il 206 bis, per dare assetto organico alla disciplina dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti. 

Comma 15 bis. Le prescrizioni di Senato (in merito alla salvaguardia delle gestioni per consorzi ASI nel Mezzogiorno) e della Camera (per una modifica del regime transitorio prima della costituzione dei distretti idrografici) saranno considerate nell’ambito di un correttivo in tema di acque.

Comma 16. Sul testo non sono state proposte osservazioni.

Comma 16 bis. Viene accolta la raccomandazione del Senato, per indicare la finalità dell’azione

Comma 17. La raccomandazione della Camera è stata considerata compatibile con la formulazione proposta. 

Comma 18. Le osservazioni proposte, sia dal Senato come dalla Camera e dalla Regioni, sono state accolte, rimodellando l’art. 181, che assume una forma più snella ed una nuova numerazione dei commi, ed introducendo un nuovo art. 181 bis. Le proposte di modifica in merito alle modalità convenzionali di azione sono state accolte mediante modifica dell’art. 206; quelle sui modi di recupero sono state incorporate nel nuovo art. 181 bis.

Comma 18 bis. Completa la previsione di cui al comma precedente, accogliendo le indicazione per la introduzione di un autonomo articolo.

Comma 19. È stato accolta la raccomandazione del Senato, provvedendo al necessario coordinamento con l’art. 107.

Comma 20. Sono state accolte le indicazioni provenienti sia dal Senato che dalla Camera e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dove quest’ultima si è particolarmente soffermata sulle modalità di disciplina del deposito temporaneo, materia di competenza substatale. In particolare: a) si è data una regolamentazione più precisa alla raccolta della frazione organica umida; b) è stata introdotta la nozione di compost di qualità; c) è stata modificata la disciplina del deposito temporaneo di rifiuti, introducendo modalità alternative di tenuta e prevedendo comunque un obbligo scadenzato di sgombero totale; d) è stata introdotto la nozione di centro di raccolta, prevedendone la disciplina e le funzioni; e) è stata riferita alle sostanze pericolose la normativa in tema di etichettatura ed imballaggio; f) è stata introdotta la definizione di sottoprodotto. A tal proposito, in assenza di una normativa generale, anche a livello europeo, sul sottoprodotto, ed in presenza di linee guida che permettono unicamente una valutazione caso per caso, si è ritenuto più coerente con l’assetto comunitario che l’individuazione delle qualità avvenga tramite normativa tecnica, al fine di una maggiore certezza per lo svolgimento delle attività di produzione, ed a favore di tutte le parti coinvolte.

.Comma 21. La prescrizione della Camera è stata integralmente accolta

Comma 21 bis. Si è data attuazione alla raccomandazione del Senato, accogliendola integralmente

Comma 22. Non accolta la raccomandazione del Senato relativa allo spostamento alla lettera a) del comma 1 dei punti 3 e 4 della lettera b), in quanto un’esclusione “tout court” dei rifiuti in questione dal campo di applicazione della parte quarta sarebbe contraria alla direttiva rifiuti

Comma 23. Sono state accolte le osservazioni del Senato, della Camera e delle Regioni

Comma 24. Non sono state accolte le osservazioni del Senato e della Camera relative all’abrogazione della legge n. 70 del 1994, istitutiva del MUD, in quanto la legge delega non prevede la possibilità di eliminare gli istituti previsti dalla legge. Inoltre la richiesta sostituzione con studi di settore comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Inoltre si osserva che il modello dei controlli ambientali è mutuato da quello fiscale. Esiste un obbligo di dichiarazione annuale (MUD) relativa all’anno precedente che si aggiunge alla tenuta dei registri di carico e scarico. Il controllo delle amministrazioni, necessariamente diffuso, può riguardare sia la documentazione relativa ai registri, sia la dichiarazione unica. La utilità e la necessità di tale modello (c.d. MUD) è dovuta alla esigenza di “orientare” le attività deputate alla vigilanza e al controllo. La esigenza di confermare il sistema della dichiarazione unica annuale (MUD) è dovuta alla necessità di rafforzare – e non indebolire – i controlli ambientali. Al contrario il completamento del sistema dei controlli, oltre al potenziamento delle strutture e dei poteri, impone - sul modello dei controlli e accertamenti fiscali - di introdurre altresì gli “studi di settore” sui comportamenti dei soggetti potenzialmente pericolosi nella gestione dei rifiuti. Tuttavia, al fine di soddisfare le istanze di semplificazione sottese alle predette richieste di modifica, si è provveduto ad esonerare dall’obbligo della compilazione del MUD le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non abbiano più di tre dipendenti.

Comma 24 bis. L’emendamento si rende necessario per chiarire che i registri devono essere vidimati presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate, visto il gran numero di richieste di parere pervenute al Ministero dell’ambiente relativamente all’attuale comma 6 dell’articolo 190

Comma 25. Accolte la raccomandazione del Senato e della Camera e le osservazioni della Conferenza unificata.

Comma 26. Si è tenuto conto, estendendola alle altre possibili analoghe fattispecie, quali il conferimento dei RAEE ai distributori previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2005, della osservazione della Camera relativa alla necessità di semplificare le modalità di raccolta e trasporto dei consumabili esausti conferiti direttamente dagli utilizzatori finali e destinati al recupero di materia, prevedendo la possibilità di stabilire con decreto ministeriale semplificazioni anche derogatorie rispetto alla normativa quadro di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06, nel rispetto delle disposizioni comunitarie

Comma 27. Non è stato modificato

Comma 28. Non è stato modificato

Comma 28 bis. Sono state accolte le osservazioni della Conferenza unificata

Comma 29. Sono state parzialmente accolte le osservazioni del Senato, della Camera e della Conferenza unificata

Comma 29 bis. Vedi comma 15

Comma 30. Sono state parzialmente accolte le raccomandazioni del Senato, tenuto anche conto delle osservazioni della Camera e della Conferenza unificata

Comma 31. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato e apportate delle correzioni redazionali al testo

Comma 32. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato, della Camera e della Conferenza unificata

Comma 33. Sono state apportate delle correzioni redazionali al testo

Comma 34. Non è stato modificato

Comma 35. Non è stato modificato

Comma 36.Sono state accolte le raccomandazioni del Senato e apportate delle correzioni redazionali al testo

Comma 37. Non è stato modificato

Comma 38. Non è stato modificato

Comma 39. Non è stato modificato Comma 40. Non è stato modificato

Comma 41. Non è stato modificato

Comma 42. Non è stato modificato

Comma 42 bis. Si tratta della correzione di un errore materiale, che è stato da più parti segnalato al Ministero dell’ambiente

Comma 42 ter. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato e le osservazioni della Conferenza unificata

Comma 43. Sono state accolte le osservazioni della Conferenza unificata e sono state apportate alcune modifiche necessarie per adeguare l’allegato 1 a quanto previsto nella parte sesta sul danno ambientale; inoltre si è previsto un regime transitorio in attesa di un successivo decreto attuativo che dovrà consentire la riformulazione organica e dettagliata dell’allegato (si veda comma 43 bis)

Comma 43 bis. Si veda motivazione di cui al comma 43

Comma 44. Non è stato modificato

Comma 45. Accolte le osservazioni della Conferenza unificata

Comma 45 bis. Accolta la raccomandazione del Senato

Comma 46. Non è stato modificato

Comma 47. Non è stato modificato.

Va precisato inoltre che nei pareri resi erano richiesti interventi di tipo estensivo ed intensivo su argomenti non compresi nel decreto proposto dal Ministero, come già sottoposto ad una prima valutazione da parte del Consiglio dei Ministri.

In particolare, è parsa prematura e, come già detto, non rispettosa delle modalità previste dalla legge delega, l’introduzione di una modifica organica alla disciplina dei consorzi che si occupano delle diverse tipologie di rifiuto, da un lato, e all’intera materia della bonifica dei siti contaminati, dall’altro. Di conseguenza si è provveduto unicamente ad adeguare alcuni parametri tecnici ai valori di rischio cancerogeno, in conformità delle prescrizioni degli enti di ricerca, e ad introdurre una disciplina transitoria per le gestioni già in atto, in relazione a termini scaduti nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo.

A riguardo, va evidenziato comunque che questo Ministero ha già iniziato a predisporre un prossimo decreto correttivo, proprio sulle materie segnalate.

 

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