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schema di decreto legislativo, 27/7/2007
Schema di decreto legislativo correttivo della parte prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007 (cd. "terzo correttivo").
schema di decreto legislativo
Materia: ambiente / disciplina

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il secondo parere della Commissione VIII della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Gli articoli da 1 a 3 della Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

 

“PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

 

ART. 1

(Principi sulla produzione del diritto ambientale).

1.I principi posti agli articoli dal 2 sino al 7 costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2,3,9, 32, 41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell’Unione europea.

2.I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

3. Essi sono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

4.I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.

 

ART. 2

(Principio dello sviluppo sostenibile).

1.Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane .

 

ART. 3

(Principio di prevenzione).

1.La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere in primo luogo garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche mediante un’adeguata azione preventiva che consenta di neutralizzare il rischio di inquinamenti o danni all’ambiente ed alla salute umana.

 

ART. 4

(Principio di precauzione).

1.Ove siano stati identificati effetti potenzialmente negativi per l’ambiente derivanti da un fenomeno, prodotto, o un processo, anche se non vi sia la certezza scientifica che essi possano prodursi, tutti gli enti pubblici e privati e le persone fisiche e giuridiche, per quanto di propria spettanza, adottano, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia, misure precauzionali per la prevenzione di tali effetti.

 

ART. 5

(Principio di responsabilità o del “chi inquina, paga”).

1. Chiunque ponga in essere una attività inquinante, idonea a deteriorare la condizione delle risorse ambientali, è tenuto quanto meno a correggere ed a ridurre, ove non sia possibile l’integrale ripristino dello status quo ante, le conseguenze negative che siano state cagionate dalla propria condotta, a proprie spese, fatta salva la possibilità di interventi pubblici mirati a promuovere il risanamento dell’ambiente, anche mediante l’adozione di nuove tecnologie.

 

ART. 6

(Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione).

1.I principi fissati dalla presente Parte Prima costituiscono principi statali che pongono le linee guida per assicurare condizioni minimali di garanzia della tutela dell’ambiente uniformi per tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, fermo il rispetto dei principi di cui al comma 1, forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.

5.Tutti gli enti esponenziali dei diversi livelli di governo sono tenuti a collaborare lealmente anche alla realizzazione degli obiettivi degli organi di governo del livello a loro superiore.

 

ART. 7

(Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo).

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e può partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali.

 

ART. 8

(Finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

ART. 9

(Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi).

1. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

 

ART. 10

(Ambito di applicazione).

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.”.

2. Gli articoli da 4 a 52 della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

 

“ PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATE-GICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIEN-TALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIEN-TALE (IPPC)

 

Titolo I

Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

 

ART. 11

(Finalità)

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

2. Il presente decreto individua, nell’ambito della procedura di Valutazione dell’impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, anche in parziale modifica dello stesso.

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Essa assume l’approccio della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative, di informazione ambientale, di pianificazione, programmazione ed amministrative.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A tal fine, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1) l'uomo, la fauna e la flora;

2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

 

ART. 12

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali di malfunzionamenti;

c bis) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dal paesaggio in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’ articolo 20;

f) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;

g) studio preliminare ambientale: elaborato che, in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento,

comprende:

1) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale e con eventuali prescrizioni di tutela diretta ed indiretta dei beni culturali e del paesaggio;

2) lo studio sui prevedibili impatti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali, culturali, paesaggistiche e sulla salute dei cittadini;

3) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

4) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani

finanziari dei lavori; 5) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all’articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’ articolo 29;

l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale e quindi devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E’ un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani e programmi e l’adozione del provvedimento di valutazione d’impatto ambientale nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, sono considerate come aventi interesse.

 

ART. 13

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e VI del presente decreto, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. La valutazione viene effettuata per:

a) i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale,

b) le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2,

c) i piani e programmi e le loro modifiche, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione di progetti non elencati negli allegati II, III e VI del presente decreto,qualora l’autorità competente, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19, valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica e quando non sia in ogni caso possibile lo svolgimento della VAS.

5. La valutazione d’impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b) i progetti di cui all’allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria per:

a) i progetti elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II ;

c) i progetti elencati nell’allegato IV qualora l’autorità competente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 27, valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV nella misura massima del trenta per cento. Sempre con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell’autorità competente in sede statale, possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, qualora l’applicazione delle disposizioni che seguono possa pregiudicare tali scopi come determinati con decreto interministeriale dei Ministri dell’ambiente e della tutela del e mare e della difesa.

11. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire in tutto o in parte l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale caso l’autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa.;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

 

ART. 14

(Competenze)

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 13, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS in sede regionale i piani e programmi di cui all’articolo 13, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali.

3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II al presente decreto .

4. Sono sottoposti a VIA in sede regionale i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.

5. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di Via e il parere motivato in sede di Vas sono espressi di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

6. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale a tal fine designata dalle regioni e dalle province autonome.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

a) i criteri per la individuazione delle province e dei comuni interessati;

b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l’individuazione dei piani e programmi

o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;

d) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di banche dati;

e) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

 

ART. 15

(Norme di organizzazione)

1. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.….., assicura al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnicoscientifico per l’attuazione delle norme di cui al presente decreto.

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all’allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione prevista per l’applicazione dello stesso decreto n. 59 del 2005.

 

ART. 16

(Norme procedurali generali)

1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorità competente può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

 

ART. 17

(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)

1. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato e che ricadano nel campo di applicazione di cui all’allegato V del decreto n. 59 del 2005, il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione unica ambientale di cui all’articolo 5 dello stesso decreto n. 59 del 2005. A tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali presentati devono contenere anche le informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, ed il provvedimento finale le condizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta alle regioni o alle province autonome, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all’allegato I del decreto n. 59 del 2005, le regioni e le province autonome assicurano che le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica integrata siano coordinate all’interno del procedimento di VIA. Deve essere in ogni caso assicurato che la procedura di consultazione del pubblico sia unica per le due procedure. Ove l’autorità competente in materia di VIA, è la stessa autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica integrata, le regioni e le province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo dell’autorizzazione unica ambientale di cui all’articolo 5 del decreto n. 59 del 2005. A tal fine, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali presentati devono contenere anche le informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, ed il provvedimento finale le condizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente deve essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all’ articolo 27 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 29, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovranno essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

 

Titolo II

La valutazione ambientale strategica

ART. 18

(Modalità di svolgimento)

 

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) l’elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l’informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. L’autorità competente e l’autorità proponente collaborano in ogni momento della VAS al fine di assicurare l’integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:

a) dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;

b) individuare un percorso metodologico e procedurale stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato da consultare, le regioni e gli Stati eventualmente interessati;

c) definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale ed il loro livello di dettaglio;

d) assicurare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;

e) individuare le necessità e le modalità di monitoraggio di cui all’articolo 25.

3. In particolare, l’autorità competente si esprime:

a) sull’assoggettabiltà del piano o programma alla fase di valutazione;

b) sugli approfondimenti da condurre e la qualità del rapporto ambientale;

c) sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio.

4. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .

5. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

6. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.

 

ART. 19

(Verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 13, comma 3, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.

2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette ad esse il documento preliminare per l’espressione del loro parere. Il parere deve essere inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente provvede sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, a verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.

4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 20 a 25 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

 

ART. 20

(Redazione del rapporto ambientale)

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma deve essere comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 21, comma 1, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione.

6. La documentazione deve essere depositata presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

 

ART. 21

(Consultazione)

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 20, comma 5, l’autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.

 

ART. 22

(Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione)

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale sono svolte dall’autorità competente con cui collabora l’autorità procedente che assicura che la documentazione presentata sia completa ed integrata se occorre.

2. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 21 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 21.

3. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l’adozione o approvazione.

 

ART. 23

(Decisione)

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, viene trasmesso all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma. La decisione finale deve tenere conto del parere motivato e della documentazione acquisita.

 

ART. 24

(Informazione sulla decisione)

1. La decisione viene resa pubblica attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Devono inoltre essere rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall’autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, del rapporto ambientale redatto e degli esiti della consultazioni svolte, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 25.

 

ART. 25

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Il piano o programma individua le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

 

Titolo III

La valutazione d’impatto ambientale

 

ART. 26

(Modalità di svolgimento)

1. La valutazione d’impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 35:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

c) la comunicazione del progetto;

d) lo svolgimento di consultazioni;

f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;

g) la decisione;

h) l’informazione sulla decisione;

i) il monitoraggio.

 

ART. 27

(Verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di progetti:

a) elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II;

c) elencati nell’allegato IV;

il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. La trasmissione contiene copia conforme, in formato elettronico su idoneo supporto, degli elaborati presentati.

2. Dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma per i progetti di rispettiva competenza, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L’autorità competente provvede nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, a verificare se il progetto possa avere impatti significativi sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Nel caso il progetto non possa avere impatti ambientali significativi o non costituisca modifica sostanziale, l’autorità competente provvede all’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, definisce le necessarie prescrizioni.

6. Nel caso che il progetto possa avere impatti significativi si applicano le disposizioni degli articoli da 28 a 35.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene reso pubblico a cura dell’autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente.

 

ART. 28

(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, di cui occorre fornire una copia in formato elettronico, include l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L’autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente ed in quella sede si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale ed esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. la suddetta autorità

3. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni.

 

ART. 29

(Studio di impatto ambientale)

1 La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all’allegato V del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all’articolo 28, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale e sul patrimonio culturale.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

6. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente, prima dell’avvio della fase di valutazione, presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta ponderando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente ha accesso comunque alla documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

 

ART. 30

(Comunicazione del progetto)

1. Il proponente l’opera o l’intervento deve inoltrare all’autorità competente apposita domanda allegando il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa, di cui all’articolo 31, commi 1 e 2. Dalla data della comunicazione decorrono i tempi per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda dovrà essere allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, dei nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati presentati, conforme agli originali presentati.

3. La documentazione deve essere depositata in congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4. Entro trenta giorni l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l’indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

 

ART. 31

(Consultazione)

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 30 deve essere data notizia a mezzo stampa e sui siti web dell’autorità competente.

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l’indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.

9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell’ambito dell’inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all’autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe i termini della valutazione . In questo caso l’autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L’autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria predisposta deve essere pubblicata sul sito web dell’autorità competente.

 

ART. 32

(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente.

2. L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 31, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 31, comma 1.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all’articolo 31, l’autorità competente, al fine di acquisirne le determinazioni, trasmette la domanda, completa di allegati, al Ministero per i beni e le attività culturali ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione ovvero nell’ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall’autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L’autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

 

ART. 33

(Decisione)

1.L'autorità competente rende il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale nei novanta giorni successivi al termine per la ricezione delle osservazioni, dei pareri e delle determinazioni di cui all’ articolo 31 ed all’articolo 32, comma 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L’inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all’organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all’entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.

3. L’autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 30, comma 1, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L’autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l’apposito ufficio dell’autorità competente e dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalità di cui all’articolo 31, commi 2 e 3. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. L’interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, l’autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.

6. L’iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall’avvio della fase di valutazione.

7. In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nei termini di cui al comma 1, il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l’espressione del provvedimento medesimo .

7. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.

 

ART. 34

(Informazione sulla decisione)

1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della Provincia autonoma, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve essere pubblicato per intero sui siti web dell’ autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive.

 

ART. 35

(Monitoraggio)

1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti provocati.

2. Dei risultati del monitoraggio è data adeguata informazione attraverso i siti web delle Agenzie interessate e delle autorità competenti .

 

ART. 36

(Controlli e sanzioni)

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente vigila sull’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l’effettuazione dei controlli l’autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato tramite l’utilizzo del deposito cauzionale di cui all’articolo 37 ed, in caso di loro incapienza, con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizione di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Resta, in ogni caso, salva l’applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

 

ART. 37

(Deposito cauzionale)

1. Il proponente è tenuto alla costituzione a favore dell’autorità competente, prima dell’inizio dei lavori, di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. L'ammontare della cauzione è stabilito nell’ambito del provvedimento di verifica o di valutazione dell’impatto ambientale tenuto conto del valore dell’opera e dei costi conseguenti all’inadempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.

2. L’autorità competente può concedere, anche su istanza del proponente, l’esonero dal deposito cauzionale nel caso di interventi di modesta rilevanza.

3. Il deposito cauzionale, può essere prestato in numerario ovvero tramite fidejussione bancaria o assicurativa senza beneficio della preventiva escussione.

4. La restituzione della cauzione è autorizzata da nulla-osta dell’autorità competente, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

5. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico non si procede alla costituzione del deposito cauzionale.

 

Titolo IV

Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

 

ART. 38

(Impatti ambientali interregionali)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d’intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

 

ART. 39

(Attribuzione competenze)

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dalla presente legge per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

 

ART. 40

(Consultazioni transfrontaliere)

1. Nel caso di piani, programmi e progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell’ambito delle fasi di cui agli articoli 20 e 28 , provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto. Nell’ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l’informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui agli articoli 21 e 31.

Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l’espressione dei pareri delle autorità pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 20 e 30.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o dell’autorità procedente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.

5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero degli esteri, d’intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l’attuazione della convenzione.

 

Titolo V

Norme transitorie e finali

 

ART. 41

(Oneri istruttori)

 

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

 

ART. 42

(Norme tecniche, organizzative e integrative)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla modifica ed all’integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale con uno o più regolamenti nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.

2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni economiche, sociali ed ambientali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni economiche, sociali ed ambientali, provvede all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni e le province autonome si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione. Le regioni promuovono l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile offrono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto assicurando la semplificazione delle attività di valutazione e la loro coerenza agli obiettivi di sostenibilità definiti ai vari livelli. Dette strategie sono definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze ed assicurare la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, nel rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.

6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

a) determinare, nell’ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;

b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;

c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;

d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell’integrazione ambientale; e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un’ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano, una volta definito il quadro delle strategie di sviluppo sostenibile a tutti i livelli, la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d’impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente. Motivo centrale dell’analisi è la valutazione della coerenza ed il contributo alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per protezione ambientale Apat e Sistema Statistico Nazionale Sistan, garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti.

 

ART. 43

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

3. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l’avvenuta presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell’avviso al pubblico del deposito della documentazione.

4. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATI

 

(omissis)

 

***

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Il presente schema di decreto è volto a sostituire le Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed è emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, che consente di introdurre modifiche al predetto decreto entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Il provvedimento in esame è il terzo decreto correttivo predisposto: con il primo, già in vigore, il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, sono state operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale, mentre con il secondo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006 ed attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, dopo il parere reso dalla Conferenza unificata il 29 marzo 2007, sono state apportate parziali modifiche alle disposizioni relative alla tutela delle acque ed alla gestione dei rifiuti contenute nelle parti III e IV del decreto n. 152 del 2006.

Il presente decreto costituisce, dunque, il terzo e il più ampio intervento di modifica in quanto è volto a sostituire le Parti Prima e Seconda del decreto n. 152. Quest’ultima, ai sensi della legge delega, avrebbe dovuto provvedere al riordino ed alla semplificazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti (VIA), anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dalla direttiva 96/61/CE (IPPC), nonché ad assicurare il pieno recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la cosidetta valutazione ambientale strategica (VAS), e della direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.

Considerati i molteplici profili di non conformità alle disposizioni comunitarie rilevati nella parte seconda del decreto n. 152 e tenuto conto anche dell’esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell’iter di approvazione del decreto n. 152, non è stato possibile intervenire con modifiche puntuali, ma si è resa necessaria la riscrittura dell’intera parte seconda. La complessità delle modifiche da apportare ha, di conseguenza, reso inevitabile prevedere il differimento dell’entrata in vigore di dette disposizioni, inizialmente prevista ad agosto 2006, prima al 31 gennaio 2007 e, poi, al 31 luglio 2007.

Le disposizioni introdotte con il provvedimento in esame sono, in primo luogo, finalizzate ad introdurre espressamente nell’ordinamento i principi generali in materiale ambientale sanciti a livello europeo, novellando la Parte Prima del decreto n. 152 del 2006.

In secondo luogo esse sono volte, mediante una integrale sostituzione anche della Parte Seconda, a porre rimedio alle violazioni della normativa comunitaria dovute all’errato o incompleto recepimento delle disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC, nonché di accesso alle informazioni e di partecipazione pubblica (Convenzione di Aarhus) con specifico riferimento alle procedure di VIA e di VAS operato dal decreto n. 152: sia alle violazioni già contestate dalla Commissione europea in specifiche procedure d’infrazione, che, nel caso non si intervenga rapidamente, si

concluderanno in tempi brevi con sentenze sfavorevoli della Corte di Giustizia ( proc. infraz. 2005/640; proc. infraz. 2004/0929; proc. infraz. 2002/5170 e proc. infraz. 2003/2049), sia alle ulteriori palesi violazioni rinvenibili, sempre nella parte seconda del decreto n. 152, che, se non corrette, sarebbero sicuramente oggetto di nuove censure da parte della stessa Commissione.

Quanto, in particolare, alle procedure d’infrazione pendenti, nella prima ( proc. infraz. 2005/640), già arrivata allo stadio di ricorso alla Corte di Giustizia, la Commissione europea, che inizialmente aveva contestato al Governo italiano solo un inadempimento meramente formale, vale a dire il mancato recepimento nei termini della citata direttiva 2003/35/CE, successivamente, in sede di ricorso alla Corte di Giustizia, ha avanzato anche censure sostanziali sul merito del provvedimento, avendo riscontrato che il decreto n. 152 non aveva trasposto alcune disposizioni della direttiva: l’articolo 2, paragrafo 2, con riferimento all’allegato I, lettera f), che impone l’obbligo di informare il pubblico anche con riguardo ai piani per la qualità dell’aria; l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), che stabilisce il

contenuto delle informazioni da fornire agli Stati membri interessati nel caso di progetti che possono avere effetti transfrontalieri significativi sul loro ambiente; l’articolo 3, paragrafo 3, che stabilisce le condizioni da rispettare nei casi eccezionali di esclusione di determinati progetti dalla procedura di VIA; l’articolo 3, paragrafo 4, lettere d) e g), che impone l’adozione di determinate misure per garantire l’informazione del pubblico sulla procedura di VIA, e l’articolo 4, paragrafi 4 e 6, che, invece, stabilisce l’obbligo di adottare specifiche misure per garantire sia la partecipazione del pubblico alla procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, sia l’accesso alla giustizia nel caso di violazione di dette misure.

La seconda procedura d’infrazione, anch’essa allo stadio di ricorso alla Corte di Giustizia, è stata avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento nei termini prescritti della citata direttiva 2001/42/CE (proc. infraz. 2004/0929). Cionondimeno numerosi e rilevanti sono i profili di non conformità alla direttiva rinvenibili nelle disposizioni sulla VAS introdotte dal decreto n. 152 che, se non corretti, darebbero origine a nuove procedure d’infrazione per non corretta trasposizione nell’ordinamento interno della normativa comunitaria:

- la mancata autonomia della disciplina relativa VIA rispetto quella in materia di VAS, mentre la direttiva, già nelle sue permesse e poi all’articolo 11, sancisce la piena autonomia delle due procedure in quanto aventi finalità e funzioni diverse ( articolo 12 del decreto n. 152, dove è stabilito che l’autorità preposta deve esprimere, impropriamente, un giudizio di compatibilità ambientale di VAS su piani e programmi, ed articolo 33 dove si danno per acquisiti, nel momento dell’esame dei progetti soggetti a procedura di VIA, gli elementi positivamente esaminati in occasione della VAS);

- la riduzione del campo di applicazione rispetto alla direttiva in quanto la procedura di VAS è prevista nel decreto n. 152 solo per i piani e i programmi “statali, regionali e sovracomunali”, mentre la direttiva, all’articolo 3, stabilisce un ambito di applicazione più ampio ( articolo 4, comma 1, lettera a),terzo alinea, del decreto n. 152);

- l’esclusione dal campo di applicazione del decreto n. 152 dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile, soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”, in contrasto con il dettato dell’articolo 3, comma 8, della direttiva che, invece, prevede l’esclusione dal proprio campo di applicazione solamente dei “piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile e dei piani e programmi finanziari e di bilancio” (articolo 7, comma 8, lettera c), del decreto n. 152);

- il depotenziamento degli istituti della consultazione dei soggetti istituzionali e della partecipazione del pubblico al processo decisionale. Si tratta di elementi fondamentali della VAS che accompagnano lo svolgimento della procedura di valutazione strategica sin dalle sue fasi iniziali e che risultano, invece, nel decreto n. 152 relegati nella parte conclusiva dell’iter di valutazione, incidendo assai poco sul processo decisionale ( articoli 10 e 13 del decreto n. 152).

Nella terza procedura d’infrazione, (proc. infraz. 2002/5170), allo stadio di parere motivato, la Commissione europea contesta al Governo italiano di non aver previsto, per le opere cosiddette strategiche, l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione di impatto ambientale nei casi in cui il progetto definitivo fosse sensibilmente diverso da quello preliminare (articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, richiamato dall’articolo 185, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). Il decreto n. 152 non solo non ha abrogato detta disposizione, ma ha esteso lo stesso impianto logico (anticipazione della VIA alla progettazione preliminare) anche alle opere non strategiche. Si segnala che la Corte di Giustizia ha recentemente accolto un ricorso promosso dalla Commissione europea contro il Regno Unito e l’Irlanda per aver introdotto disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle sulla VIA strategica contestate al Governo italiano ( Causa C-508/03 contro Regno Unito e Irlanda del nord) e analoga posizione la stessa Corte ha assunto anche nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords nella causa C-290/03.

Nella quarta procedura d’infrazione, infine, allo stadio di parere motivato, (proc. infraz. 2003/2049), la Commissione europea formula numerosi ulteriori rilievi alla normativa di recepimento della direttiva 85/337/CEE, come successivamente modificata, non superati con l’adozione del decreto n. 152, ad eccezione di quelli relativi alla procedura cosiddetta di scoping, cosicché ancora oggi nemmeno il recepimento formale della direttiva 85/337/CEE può ritenersi completato. In particolare, la Commissione contesta: al punto 29 del parere motivato la previsione della diminuzione del 50% delle soglie introdotte dalla normativa statale solo nel caso di progetti ricadenti all’interno di aree naturali protette da norme nazionali e non anche nel caso di progetti ricadenti in aree tutelate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (ZPS) e 92/43/CEE (ZSC); al punto 30 del parere motivato che nel determinare le soglie il legislatore nazionale non ha tenuto conto di tutti i criteri indicati nell’allegato III della direttiva; al punto 31 del parere motivato che l’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ( Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di valutazione di impatto ambientale), che stabilisce i criteri di selezione da tenere in considerazione per effettuare la cosiddetta verifica di assoggettabilità a VIA, non è conforme all’allegato III della direttiva; ai punti 48. 49, 50, 51, 52 e 53 del parere motivato la non completa conformità degli allegati al citato decreto 12 aprile 1996 alle disposizioni contenute negli allegati I e II della direttiva.

L’urgenza di introdurre le modiche previste dal presente provvedimento nasce, però, oltre che, come già detto, dall’esigenza di superare le procedure d’infrazione pendenti e di evitare nuovo contenzioso, anche dalla necessità di bloccare l’entrata in vigore di disposizioni che, se divenissero efficaci, metterebbero a rischio, nel tentativo di semplificare, innumerevoli procedure autorizzative e bloccherebbero l’attività di pianificazione, di fatto, peraltro, già paralizzata dal mancato recepimento della direttiva 2001/42/CE.

La disciplina di riordino introdotta con il decreto n. 152, oltre a non tener conto delle novità e delle esperienze maturate in quasi un ventennio di applicazione della normativa in materia di VIA, in quanto è stata ancorata a norme emanate, in via transitoria, quasi venti anni fa, ha, infatti, inteso la semplificazione solo come una compressione generalizzata dei tempi procedurali, ma con una burocratizzazione non funzionale di tutti i passaggi e con un complessivo appesantimento. In particolare, ha compresso i tempi della procedura di VIA regionale, a dispetto delle norme vigenti, rischiando di intaccare prassi già consolidate e funzionanti, introducendo anche meccanismi di attribuzione di competenze non chiari e penalizzanti per le regioni; ha dimenticato, inoltre, nell’operare la semplificazione, di chiarire i rapporti con le previsioni legislative relative alla Conferenza dei servizi, allo sportello unico ed anche alle procedure di screening e scoping definite dalla legge sui lavori pubblici e dai suoi regolamenti attuativi; ha, infine, tenuto in vita le norme speciali sulla VIA, senza chiarirne i rapporti con le procedure previste dalle sue disposizioni.

Al contrario il presente provvedimento non si è limitato affrontare esclusivamente in termini di semplificazione delle procedure il problema della contemperazione delle esigenze ambientali con gli interessi di un’economia dinamica volta alla crescita, ma, più efficacemente, ha ancorato i procedimenti di valutazione a strategie di sviluppo sostenibile condivise e fra loro coerenti, riconducendoli, così, ad un sistema sovraordinato di obiettivi che collegano i disegni strategici a tutti i livelli territoriali. Aver legato i processi di valutazione, a qualsiasi livello, alla logica della sostenibilità consentirà di armonizzare, proprio attraverso questi processi, le modalita’ di definizione della pianificazione territoriale e settoriale e, successivamente, anche di operare una semplificazione delle procedure di valutazione attraverso la ridefinizione delle relative modalità istruttorie. Coerentemente anche le definizioni previste dal decreto in esame, comuni, per quanto possibile, per tutti e tregli strumenti normati (VIA, VAS ed IPPC), sono orientate in maniera più precisa alle politiche di sostenibilità.

Si evidenzia, infine, che con lo schema di decreto in esame si è inteso anche a:

- delineare in maniera chiara le competenze statali e quelle regionali, avendo come riferimento la corrente attribuzione;

- uniformare le procedure di valutazione, evitando inutili discrasie fra Stato e regioni;

- introdurre, come richiesto dalla delega, disposizioni anche in materia di IPPC ;

- restituire autonomia alla procedura di VAS, che, tenuto conto della peculiare natura di tale valutazione e secondo quanto richiesto anche dalla direttiva 2001/42/CE, non può concludersi con un provvedimento amministrativo, come avviene per la VIA;

- assicurare ampi livelli di partecipazione attraverso il vasto ricorso al Web e la valorizzazione dei processi di Agenda 21 locale nell’ambito delle procedure di pianificazione e di valutazione;

- assicurare una reale semplificazione, sistematizzando in un unico testo tutta la produzione normativa degli ultimi 20 anni riguardante la VIA.

Sullo schema di decreto all’esame, predisposto dalla Commissione ministeriale di studio appositamente istituita per la revisione del decreto n. 152 del 2006, sono state avviate, secondo le modalità previste dalla legge delega n. 308 del 2004 e dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 7 giugno 2005, concernente “Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la tutela dell’ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004”, le previste consultazioni che hanno dapprima riguardato i principi guida individuati per la stesura del testo, poi l’articolato nel suo dettaglio.

Il testo dello schema di decreto è composto da due articoli.

Il primo articolo consta di tre commi che novellano, rispettivamente, il primo la Parte Prima ed il secondo la Parte Seconda del vigente codice dell’ambiente. Il terzo comma modifica tutti gli Allegati della Parte Seconda, sostituendoli integralmente.

La nuova Parte Prima si compone di dieci articoli, recanti i principi generali del diritto ambientale e le disposizioni comuni, individuati anche e soprattutto in attuazione del diritto europeo.

L’articolo 1 pone i principi sulla produzione del diritto ambientale, qualificandoli come “principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione” e dettando una clausola di resistenza rinforzata alle abrogazioni, possibili soltanto ove espresse e contenute in fonte del medesimo rango.

L’articolo 2 detta il principio dello sviluppo sostenibile, al quale deve conformarsi tutta l’attività sia pubblica sia privata.

L’articolo 3 detta il principio di prevenzione dei rischi ambientali, che devono essere neutralizzati “alla fonte”.

L’articolo 4 pone il principio di precauzione che si traduce nell’obbligo di adottare tutte le misure precauzionali efficaci ad evitare la prevenzione di un danno ambientale il cui rischio si sia già manifestato.

L’articolo 5 prevede il principio di responsabilità, o del “chi inquina, paga”, secondo il quale le spese dell’attività di ripristino di un danno ambientale già prodottosi debbono essere poste a carico di chi lo ha provocato.

L’articolo 6 pone il principio di sussidiarietà tra il livello di governo superiore ed i livelli di governo inferiori nella risoluzione di questioni involgenti profili ambientali, nonché il principio di leale collaborazione tra tutti gli organi esponenziali di governo sul territorio.

L’articolo 7 prevede, senza condizionarli alla dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo al soggetto istante, sia il diritto di accesso alle informazioni ambientali, sia il diritto di partecipazione ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali, attuando sul punto i principi posti dalla Convenzione di di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

L’articolo 8 detta le finalità peserguite dal codice ambientale nel suo complesso, riproducendo il disposto del vigente articolo 2.

L’articolo 9 reca i criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi, riproducendo la lettera del del vigente articolo 3, eccettuato il primo comma di quest’ultimo, eliminato per evitare duplicazioni.

L’articolo 10 individua l’ambito di applicazione, riproducendo il disposto del vigente articolo 1.

La nuova Parte Seconda consta di trentatré articoli divisi in cinque titoli e da sette allegati di seguito illustrati.

Titolo I - Principi Generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (artt. 11-17).

Articolo 11” Finalità”. Definisce gli obiettivi del decreto: il recepimento delle direttive comunitarie concernenti la valutazione ambientale strategica e la valutazione dell’impatto ambientale e l’individuazione, nell’ambito della procedura di VIA, di modalità di semplificazione e di coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure relative al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Articolo 12. “Definizioni”. Individua le definizioni, tenendo conto dell’esigenza di semplificare il quadro di riferimento e richiamando, ove possibile ed opportuno, definizioni comuni.

Articolo 13.”Oggetto della disciplina”. Definisce il campo di applicazione del decreto riprendendo le corrispondenti disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale. Prevede, in coerenza con le disposizioni comunitarie, le procedure d’informazione della Commissione nei casi di interventi concernenti la difesa nazionale e gli interventi urgenti in caso di calamità.

Articolo 14. “Le competenze”. Individua le competenze statali e regionali. Nel caso della VIA la ripartizione riprende sostanzialmente quella vigente, assicurando la corrispondenza fra le competenze in materia di VIA e quelle in materia di IPPC. Per quanto riguarda la VAS l’attribuzione è effettuata in ragione della titolarità della competenza ad approvare i piani e programmi da valutare.

Articolo 15. “Norme di organizzazione”. Definisce l’organizzazione della Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, prevedendo procedure di evidenza pubblica per la selezione dei membri. E’ previsto, nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato e che ricadano nel campo di applicazione di cui all’allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il lavoro della Commissione sia coordinato con quello della Commissione istruttoria prevista all’articolo 5, comma 9, del citato decreto n. 59 del 2005.

Articolo 16. “Norme procedurali generali”. Prevede il raccordo delle disposizioni sulle modalità di partecipazione ai procedimenti disciplinati dal decreto con quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, e la possibilità, per i soggetti cui si applicano le procedure di VAS e di VIA, di regolare con appositi accordi le modalità istruttorie, ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti stessi.

Articolo 17. “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti”. Prevede norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti con riferimento al coordinamento fra le procedure di VIA e di VAS e quelle previste per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, nel caso di progetti soggetti a VIA statale ed anche all’autorizzazione di cui all’articolo 5 del decreto n. 59 del 2005, il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale; nel caso di progetti per i quali la VIA è di competenza regionale e per i quali è prevista anche l’autorizzazione integrata ambientale, le regioni devono assicurare il coordinamento delle due procedure all’interno del procedimento di VIA; qualora l’autorità proposta alla Via coincida con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le regioni possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo dell’autorizzazione integrata ambientale.

Titolo II - La Valutazione ambientale strategica (artt. 18-25).

Articolo 18. “Modalità di svolgimento”. Elenca le varie fasi della valutazione ambientale strategica le cui modalità vengono poi normate nei successivi articoli.

Articolo 19. “Verifica di assoggettabilità”. Individua le modalità per la verifica di assoggettamento o di esclusione dalla valutazione ambientale strategica di piani e di programmi diversi da quelli obbligatoriamente sottoposti alla VAS e rientranti in alcuni casi specifici.

Articolo 20. “Redazione del rapporto ambientale” ”. Definisce il significato del rapporto ambientale che accompagna l’intero processo di elaborazione e di approvazione del piano o del programma. Prevede che nel rapporto ambientale, redatto dal proponente, siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma, le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, anche secondo quanto disposto dall’Allegato VI del presente decreto;

Articolo 21. “Consultazione”. Definisce le modalità e i tempi della consultazione del pubblico e delle altre autorità interessate sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, con riferimento all’uso del web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 22 “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione” . Disciplina lo svolgimento delle attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale realizzate attraverso la collaborazione tra l’autorità competente e quella procedente.

Articolo 23. “Decisione”. Prevede la trasmissione, per la decisione finale, della documentazione di VAS all’organo competente all’approvazione o all’adozione del piano o programma.

Articolo 24. “Informazione sulla decisione”. Definisce le modalità con cui le autorità individuate e coinvolte dal processo, il pubblico, e, eventualmente, gli Stati membri consultati siano informati circa l’adozione/approvazione del piano o programma. Si prevede, a tali fini, il ricorso al web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 25. “Monitoraggio”. Stabilisce l’obbligo di effettuare un piano di monitoraggio per controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma, con lo scopo, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi.

Titolo III - La Valutazione d’impatto ambientale (artt. 26-35).

Articolo 26. “Modalità di svolgimento”. Elenca le varie fasi della valutazione di impatto ambientale, le cui modalitàvengono poi disciplinate nei successivi articoli.

Articolo 27. “Verifica di assoggettabilità”. Individua le modalità per la verifica di assoggettamento alla VIA o di esclusione dalla stessa per i progetti.

Articolo 28. “Definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale”. Prevede la facoltà per il proponente di avviare una fase di consultazione con l’autorità competente per definire la portata delle informazioni da includere nello studio d’impatto ambientale (fase cosiddetta di scoping).

Articolo 29. “Studio d’impatto ambientale”. Definisce le modalità per la predisposizione, a cura del proponente, del progetto dello studio d’impatto ambientale, secondo le indicazioni dell’allegato V.

Articolo 30. “Comunicazione del progetto”. Disciplina le modalità di inoltro all’autorità competente della domanda e della relativa documentazione.

Articolo 31. “Consultazione”. Definisce le modalità e i tempi della consultazione sul progetto, prevedendo lo specifico riferimento all’uso del web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 32. “Valutazione dello studio d’impatto ambientale e degli esiti della consultazione”. Disciplina lo svolgimento delle attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale. Viene prevista la possibilità di effettuare accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate ai fini della semplificazione delle procedure.

Articolo 33. “Decisione”. Disciplina le modalità e i tempi per il rilascio, da parte dell’autorità competente, del provvedimento di valutazione d’impatto ambientale, provvedimento che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.

Articolo 34. “Informazione sulla decisione”. Definisce le modalità con cui le autorità individuate e coinvolte dal procedimento e il pubblico devono essere informati circa il provvedimento di VIA. Si prevede, a tal fine, il ricorso al web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 35. “Monitoraggio”. Prevede lo svolgimento di attività di controllo e di monitoraggio degli impatti provocati.

Articolo 36. “Controlli e sanzioni” . Stabilisce le modalità di controllo volte ad assicurare la corretta applicazione della procedura di VIA e dei suoi esiti e, in questo ambito, individua i compiti del sistema delle agenzie ambientali. Nel caso di violazioni delle disposizioni sulla VIA, di cui al Titolo III, sono previste sanzioni che vanno dalla sospensione dei lavori, alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambiental, a cura e spese dell’inadempiente.

Articolo 37. “Deposito cauzionale”. Viene prevista, a garanzia del rispetto del procedimento di VIA, la costituzione di un deposito cauzionale da restituire una volta verificati la corretta esecuzione delle opere e il rispetto delle prescrizioni impartite. Tale deposito non è previsto nel caso il proponente sia un soggetto pubblico.

TITOLO IV - Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere (artt. 28-30).

Articolo 38. “Impatti ambientali interregionali”. Disciplina le procedure di VIA che interessano più regioni.

Articolo 39. “Attribuzione competenze”. Disciplina le procedure di VIA che interessano più regioni nel caso in cui si manifestino dei conflitti.

Articolo 40. “Consultazioni transfrontaliere”. Disciplina, in conformità alle disposizioni comunitarie, a quelle previste dalla Convenzione di Espoo, sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, già ratificata, e dal protocollo di Kiev, sulla valutazione ambientale strategica, da ratificare ed ancora non entrato in vigore, le procedure nel caso di piani, programmi e progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato.

Titolo V - Norme transitorie e finali (artt. 41-43).

Articolo 41. “Oneri istruttori”. Stabilisce che alla copertura dei costi sopportati dall’autorità competente perl’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste dal decreto si faccia fronte con le entrate derivanti da apposite tariffe poste a carico dei proponenti.

Articolo 42. “Norme tecniche, organizzative e integrative”. Prevede, al comma 1, che entro due anni dalla data della entrata in vigore del decreto, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda alla modifica ed alla integrazione delle norme tecniche vigenti in materia di VIA. Ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 stabilisce che, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, vengano elaborate ed aggiornate ai livelli nazionale, regionale e locale strategie di sviluppo sostenibile condivise e fra loro coerenti. Al comma 7 prevede che, una volta definito il quadro delle strategie di sviluppo sostenibile a tutti i livelli, con successive norme tecniche, si provveda alla semplificazione delle procedure di VIA e di VAS attraverso la ridefinizione delle relative modalità istruttorie.

Articolo 43. “Disposizioni transitorie e finali”. Individua i tempi per gli eventuali adeguamenti normativi da parte delle regioni e le modalità di svolgimento delle istruttorie già iniziate al momento della entrata in vigore delle nuove norme.

Sono, infine, previste la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del provvedimento.

ALLEGATO I. “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 9”

Definisce i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata per i piani e per i programmi la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui all’articolo 19.

ALLEGATO II. “Progetti di competenza statale”. Individua i progetti per i quali la procedura di VIA è di competenza statale. Rispetta le competenze attuali ed introduce delle modifiche minori, che riguardano gli impianti chimici, per assicurare che, per lo stesso progetto di impianto l’autorità competente per la VIA coincida con quella competente per l’AIA.

ALLEGATO III. “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”. Individua i progetti per i quali la procedura di VIA è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO IV. “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”. Individua i progetti che devono essere sottoposti, nell’ambito della VIA, alla verifica di assoggettabilità, di cui all’articolo 17, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO V. “Criteri per verifica di assoggettabilità di cui all’art. 27” Definisce i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la verifica di assoggettabilità alla procedura di Via per i progetti individuati al comma 1 dell’articolo 27.

ALLEGATO VI. “Contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 20” Definisce i contenuti del rapporto ambientale che il proponente o l’autorità procedente deve redigere, nell’ambito della procedura di VAS, per ciascun piano o programma.

ALLEGATO VII. “Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’art. 29” Definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale che il proponente il progetto deve effettuare nell’ambito della procedura di VIA.

 

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi:

a) Necessità dell’intervento normativo

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, ha introdotto un nuovo corpus giuridico per i principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto è emersa la necessità di apportarvi modifiche, anche sostanziali, soprattutto per adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, correggendo le violazioni derivanti dall’errato o incompleto recepimento della normativa comunitaria.

Il provvedimento in esame è il terzo decreto correttivo predisposto: con il primo, già in vigore, il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, sono state operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale. Con esso si è, anzitutto, posto rimedio alla soppressione delle Autorità di bacino, di cui alla legge del 1989 n. 183, disposta in via immediata, a partire dal 30 aprile 2006, dall’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo un regime transitorio per evitare soluzioni di continuità, a livello operativo, tra l’applicazione del vecchio e del nuovo regime e, in secondo luogo, è stata soppressa l’“Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sorta sulle ceneri del precedente “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche”, in modo da inglobare anche le competenze prima spettanti all’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Infine, è stato prorogato da sei a dodici mesi il termine posto all’articolo 224, comma 2, del decreto n. 152 del 2006 per l’adeguamento dello Statuto del Conai ai principi del codice ambientale.

Con il secondo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006 ed attualmente all’esame della Commissioni parlamentari, dopo il parere reso dalla Conferenza unificata il 29 marzo 2007, sono state apportate parziali, ma significative modifiche alle disposizioni relative alla tutela delle acque ed alla gestione dei rifiuti contenute nelle parti III e IV del decreto n. 152 del 2006.

Il presente decreto costituisce, dunque, il terzo e il più ampio intervento di modifica in quanto è volto a sostituire le Parti I e II seconda del decreto n. 152. Le disposizioni introdotte con il provvedimento in esame sono, in primo luogo, finalizzate ad introdurre espressamente nell’ordinamento i principi generali in materiale ambientale sanciti a livello europeo, novellando la Parte Prima del decreto n. 152 del 2006. Inoltre sono volte a rivedere la Parte II dello stesso decreto n. 152 del 2006 che, ai sensi della legge delega, avrebbe dovuto provvedere al riordino ed alla semplificazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti (VIA), anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dalla direttiva 96/61/CE (IPPC), nonché ad assicurare il pieno recepimento sia della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la cosidetta valutazione ambientale strategica (VAS), che della direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.

Considerati i molteplici profili di non conformità alle disposizioni comunitarie rilevati nella parte seconda del decreto n. 152 e tenuto conto anche dell’esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell’iter di approvazione del decreto n. 152, non è stato possibile intervenire con modifiche puntuali, ma si è resa necessaria la riscrittura dell’intera parte seconda. La complessità delle modifiche da apportare ha, di conseguenza, reso inevitabile prevedere il differimento dell’entrata in vigore di dette disposizioni, inizialmente prevista ad agosto 2006, prima al 31 gennaio 2007 e, poi, al 31 luglio 2007.

Le disposizioni che si intendono introdurre con il provvedimento in esame si prospettano come urgenti innanzitutto per porre rimedio alle violazioni della normativa comunitaria dovute all’errato o incompleto recepimento delle disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC, nonché di accesso alle informazioni e di partecipazione pubblica ( Convenzione di Aarhus) operato dal codice ambientale: sia alle violazioni già contestate dalla Commissione europea in specifiche procedure d’infrazione, che, nel caso non si intervenga rapidamente, si concluderanno in tempi brevi con sentenze sfavorevoli della Corte di Giustizia ( proc. infraz. 2005/640; proc. infraz. 2004/0929; proc. infraz. 2002/5170 e proc. infraz. 2003/2049), sia alle ulteriori palesi violazioni rinvenibili, sempre nella parte seconda del decreto n. 152, che, se non corrette, sarebbero sicuramente oggetto di nuove censure da parte della stessa Commissione.

b) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente Governo di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati e con la medesima procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.

c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario: al contrario il provvedimento nasce prima di tutto proprio dalla necessità di correggere le violazioni al diritto comunitario conseguenti all’errato recepimento della normativa comunitaria in materia di VIA, VAS e IPPC operato dalle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando così, per le violazioni già contestate, le ormai prossime pronunce sfavorevoli della Corte di Giustizia per inadempimento degli obblighi comunitari e, per le ulteriori violazioni, l’apertura di nuove procedure d’infrazione.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Anche in questo caso non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Anzi va ribadito che con il provvedimento in esame si intendono recepire i rilievi della Conferenza unificata non accolti nel corso dell’iter di approvazione del decreto n. 152 del 2006.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislativo primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento, come già rilevato, prevedendo la necessità di apportare le dovute correzioni ed integrazioni al vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera interventi di rilegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento all’esame introduce, all’articolo 13, nuove definizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, richiamando ove possibili definizioni comuni.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E’ stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Considerati i molteplici profili di non conformità alle disposizioni comunitarie rilevati nella parte seconda del decreto n. 152 e tenuto conto anche dell’esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell’iter di approvazione del decreto n. 152, non è stato possibile utilizzare la tecnica novella legislativa, ma si è provveduto alla modifica normativa sostituendo integralmente la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame prevede la sostituzione delle parti I e II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a)Ambito dell’intervento con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Destinatari diretti dell’intervento si configurano tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non solo dunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma anche gli altri dicasteri concertanti.

Ai Ministeri vanno aggiunti tutti gli enti pubblici, le autorità indipendenti e le altre amministrazioni che a vario titolo annoverano tra le proprie competenze istituzionali l’esercizio di poteri in materia ambientale.

Vanno poi inseriti tra i destinatari del provvedimento le regioni e gli enti locali sulla base anche delle prerogative costituzionalmente loro riconosciute.

In considerazione della complessità della materia e dei riflessi economici vanno citati gli operatori economici, le strutture imprenditoriali, come pure i privati cittadini, che possono essere destinatari, diretti o indiretti, del provvedimento.

b) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Le motivazioni dell’intervento sono state ampiamente evidenziate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda.

L’obiettivo è in ogni caso quello di adeguare il quadro normativo statale in materia ambientale alla normativa europea, mediante il corretto recepimento delle direttive comunitarie in materia ambientale.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Una delle finalità del provvedimento in esame è proprio quella di conseguire una reale razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi individuando, nell’ambito della procedure di VIA, modalità di semplificazione e di coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

d) Aree di criticità

Il provvedimento in esame nasce dall’esigenza anche di evitare criticità e disfunzioni che deriverebbero dall’attuazione immediata del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non sussistono altre opzioni possibili o praticabili.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, appunto, l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua entrata in vigore.

 

 

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell’art. 11- ter legge 468/1978

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha previsto la possibilità per il Governo di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati e con la medesima procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Il provvedimento all’esame costituisce il terzo ed il più ampio intervento di modifica del codice ambientale in quanto è volto a sostituire le disposizioni delle Parti I e II del decreto n. 152 del 2006, la cui entrata in vigore, inizialmente prevista ad agosto 2006, è stato necessario differire, tenuto conto della complessità dell’intervento, prima al 31 gennaio 2007 e, poi, al 31 luglio 2007.

In particolare, ai sensi della legge delega, le disposizioni della Parte II avrebbero dovuto provvedere al riordino ed alla semplificazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti (VIA), anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dalla direttiva 96/61/CE (IPPC), nonché ad assicurare il pieno recepimento sia della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la cosidetta valutazione ambientale strategica (VAS), che della direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.

Lo schema di decreto in esame, pur con una diversa articolazione, non innova il quadro delle competenze dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche definito dal decreto n. 152 del 2006 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ripropone lo stesso strumento individuato dal codice ambientale per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle sue disposizioni.

All’articolo 41 del presente provvedimento, in analogia a quanto stabilito all’articolo 49, comma 2, del decreto n. 152 del 2006, è, infatti, previsto che alla copertura degli oneri derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento delle attività istruttorie relative alle valutazioni ambientali (Valutazione ambientale strategica – VAS - e Valutazione di impatto ambientale – VIA-), dalle attività di monitoraggio, di cui agli articoli 25 e 35, e dall’attività di controllo, di cui all’articolo 36, comma 2, si farà fronte con gli introiti derivanti da apposite tariffe poste a carico dei proponenti il piano, il programma o il progetto.

Si fa, inoltre, osservare che, per quanto riguarda le disposizioni del Titolo III (VIA) si tratta di competenze relative ad attività già attribuite a legislazione vigente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle altre amministrazioni statali e pubbliche.

Per quanto riguarda le valutazioni ambientali transfrontaliere i relativi atti e documenti sono anch’essi a cura del proponente o dell’autorità procedente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In merito, infine, ai sistemi informativi finalizzati ad una complessiva strategia di sviluppo sostenibile di cui si doteranno le regioni, gli stessi saranno svolti senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali.

Pertanto, dalle disposizioni del presente schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, né, in generale, della finanza pubblica.

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