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proposta di direttiva, 20/12/2011
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

proposta di direttiva
Materia: concessioni / disciplina

 

CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 21 dicembre 2011 (11.01.2012)

(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:

2011/0437 (COD)

 

18960/11

 

MAP 8

MI 684

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: 21 dicembre 2011

n. doc. Comm.: COM(2011) 897 definitivo

Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

 

All.: COM(2011) 897 definitivo

 

COMMISSIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 20.12.2011

COM(2011) 897 definitivo

 

2011/0437 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1588 definitivo}

{SEC(2011) 1589 definitivo}

 

RELAZIONE

 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nella comunicazione L’Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, del 13 aprile 2011, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare un’iniziativa legislativa in materia di concessioni.

Attualmente l’aggiudicazione di concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto derivato, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del TFUE. Tale carenza provoca gravi distorsioni nel mercato interno, soprattutto limitando l’accesso delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di concessione. La mancanza di certezza giuridica è inoltre fonte di inefficienze.

La presente iniziativa ha lo scopo di ridurre l’incertezza che grava sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, a vantaggio di autorità pubbliche e operatori economici. Il diritto dell’Unione europea non limita la libertà delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di svolgere i compiti di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle loro competenze utilizzando le risorse proprie, ma quando un’amministrazione aggiudicatrice decide di affidare tali compiti a un soggetto esterno occorre garantire un effettivo accesso al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione.

A fronte delle notevoli restrizioni di bilancio e delle difficoltà economiche di molti Stati membri dell’UE, l'allocazione efficiente dei fondi pubblici è oggetto di particolare attenzione. Un idoneo quadro giuridico in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione stimolerebbe gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi strategici con il migliore rapporto qualità/prezzo. Il potenziale offerto da un’iniziativa legislativa in materia di contratti di concessione di creare un quadro a livello dell'Unione di sostegno per i PPP è stato evidenziato nella comunicazione della Commissione del 2009 Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privati.

Il presente progetto di direttiva viene presentato contestualmente alla revisione delle direttive sugli appalti pubblici1. Esso porterà all’adozione di uno strumento giuridico distinto di disciplinata dell’aggiudicazione delle concessioni che, insieme alle due proposte di revisione delle vigenti direttive sugli appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE), mira a creare un moderno quadro legislativo per gli appalti pubblici.

 

1 COM(2010) 608 definitivo, punto 1.4, proposta n. 17.

 

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Tra il 12 maggio e il 9 luglio 2010 la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica online aperta al grande pubblico. Tra il 5 agosto e il 30 settembre 2010 è stata organizzata un’altra consultazione pubblica destinata agli ambienti imprenditoriali, alle parti sociali e agli enti aggiudicatori. Le consultazioni hanno confermato che la mancanza di certezza giuridica è causa di problemi e ha messo in luce altresì gli ostacoli che le imprese devono affrontare in materia di accesso al mercato. Esse hanno anche dimostrando la necessità di un adeguato intervento dell’Unione europea. I risultati si possono consultare sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/concessions_en.htm Tali conclusioni sono state poi confermate nel corso di alcuni incontri bilaterali con i rappresentanti degli Stati membri, a livello locale, delle imprese operanti nei settori interessati e delle associazioni degli industriali.

Le informazioni raccolte durante le consultazioni sono state inserite nella relazione sulla valutazione dell’impatto, che è stata esaminata e accettata dal comitato per la valutazione dell’impatto il 21 marzo 2011. Il comitato ha formulato raccomandazioni concernenti tra l’altro la necessità di fornire ulteriori prove dell’entità dei problemi emersi, le conseguenze delle distorsioni individuate, il trattamento differenziato per appalti pubblici e concessioni e infine il potenziamento dell’analisi dell’impatto e del confronto tra le opzioni. La versione della valutazione dell’impatto che è stata ripresentata in seguito ha tenuto debito conto di queste raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato per la valutazione dell’impatto in merito alla relazione sono stati pubblicati insieme alla presente proposta, nonché alla valutazione definitiva dell’impatto e alla sua sintesi.

La relazione ha confermato la necessità di un nuovo intervento legislativo. Stando ai risultati della relazione, gli operatori economici si trovano ad agire in condizioni di disparità, le quali non di rado si traducono in occasioni commerciali mancate per le imprese. Questa situazione comporta costi e penalizza i concorrenti che hanno sede in altri Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nonché i consumatori. Inoltre, tanto la definizione di “concessione” quanto il contenuto preciso degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione previsti dal trattato risultano poco chiari. La conseguente mancanza di certezza giuridica accresce il rischio di cancellazione o cessazione anticipata di contratti aggiudicati illegalmente e, da ultimo, scoraggia le autorità dal ricorrere a concessioni anche laddove questo tipo di contratto può essere una soluzione valida.

Anche se gli Stati membri adottassero norme per istituire un quadro giuridico fondato sui principi del trattato, rimarrebbe comunque il rischio dell’incertezza giuridica connessa alle interpretazioni di tali principi da parte dei legislatori nazionali e alle grandi disparità tra le diverse legislazioni dei singoli Stati membri. In alcuni casi la totale assenza di legislazione nazionale è stata indicata come causa delle aggiudicazioni dirette, che comportano rischi di pratiche scorrette o persino di corruzione.

La soluzione ottimale che è stata individuata consiste in una legislazione basata sulle vigenti disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici adeguatamente modificate e integrate da una serie di disposizioni specifiche. Un approccio più restrittivo, consistente in una semplice estensione alle concessioni delle disposizioni applicabili agli appalti pubblici, è stato ritenuto controproducente perché avrebbe potuto scoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici dal ricorrere alle concessioni.

 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

 

· Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

· Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi indicati di seguito.

Il coordinamento delle procedure per gli appalti pubblici di valore superiore a determinate soglie costituisce uno strumento importante per realizzare il mercato interno nel settore degli acquisti pubblici, garantendo agli operatori economici un effettivo e uguale accesso alle concessioni in tutto il mercato unico. L’introduzione di procedure di appalto su scala europea garantisce trasparenza e obiettività negli appalti pubblici, consentendo di conseguenza notevoli risparmi e migliori risultati degli appalti stessi, a vantaggio delle autorità degli Stati membri e, in ultima analisi, dei contribuenti europei.

Tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto in misura sufficiente dall’azione degli Stati membri, la quale produrrebbe inevitabilmente procedure divergenti se non addirittura regimi procedurali in conflitto, aggravando la complessità normativa e ponendo ostacoli ingiustificati alle attività transfrontaliere. In effetti, fino a oggi numerosi Stati membri non hanno interpretato, né precisato adeguatamente e neppure attuato i pertinenti principi del trattato in materia di trasparenza e parità di trattamento in modo da garantire la corretta aggiudicazione dei contratti di concessione. La conseguente mancanza di certezza giuridica e l'esclusione dal mercato difficilmente potrà trovare rimedio senza un intervento a livello opportuno. L’intervento dell’Unione europea è pertanto necessario per superare le barriere che attualmente intralciano il funzionamento del mercato delle concessioni a livello di Unione, oltre che per garantire convergenza e parità di condizioni e assicurare in ultima istanza la libera circolazione di beni e servizi nei 27 Stati membri.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

 

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita a ciò che è necessario per realizzare l’obiettivo di garantire l’adeguato funzionamento del mercato interno fissando norme limitate sull'aggiudicazione di concessioni.

La valutazione dell’impatto ha permesso di individuare un ventaglio di soluzioni che successivamente sono state analizzate per verificare se fossero adeguate per realizzare gli obiettivi della legislazione. L’analisi ha dimostrato che tali obiettivi non si possono realizzare per mezzo di una politica in materia di infrazioni o con altri strumenti non legislativi, come le normative non vincolanti. Anche l’insieme di provvedimenti di base, attualmente applicabili alle concessioni di lavori, è stato giudicato inadeguato in quanto non fornisce sufficiente certezza giuridica né garantisce conformità ai principi del trattato. D’altra parte, una legislazione più dettagliata, analoga alle norme vigenti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, è stata considerata eccessiva rispetto a ciò che è necessario per realizzare gli obiettivi.

 

· Scelta dello strumento

Dal momento che la proposta si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del TFUE, il ricorso a un regolamento applicabili all'acquisto sia di beni che di servizi non sarebbe consentito dal trattato. Di conseguenza, lo strumento proposto è una direttiva.

 

Le opzioni non legislative sono state scartate per i motivi elencati dettagliatamente nella valutazione dell’impatto.

 

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

 

La proposta non incide sul bilancio.

 

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

 

· Riesame/revisione/clausola di cessazione dell’efficacia

La proposta contiene una clausola di riesame riguardante gli effetti economici sul mercato interno derivanti dall’applicazione delle soglie fissate all’articolo 5.

 

· Illustrazione dettagliata della proposta

Si prevede che la direttiva proposta garantisca trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell’aggiudicazione dei contratti di concessione, contribuendo in tal modo a offrire migliori opportunità di investimenti e, in ultima analisi, un maggior numero e una migliore qualità dei lavori e dei servizi. Essa si applicherà alle concessioni aggiudicate dopo la sua entrata in vigore, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di modifiche contrattuali (fatti salvi gli accordi temporanei che possano risultare strettamente necessari per garantire la continuità della fornitura del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione di una nuova concessione).

Si prevede di ottenere i vantaggi appena menzionati ricorrendo a una serie di precisazioni e requisiti procedurali applicabili all’aggiudicazione di concessioni, e miranti a realizzare due obiettivi di fondo: accrescere la certezza giuridica e garantire a tutte le imprese europee un migliore accesso ai mercati delle concessioni.

 

Certezza giuridica

L’obiettivo principale della direttiva è di definire chiaramente il quadro giuridico applicabile all’aggiudicazione di concessioni, senza dimenticare però l’esigenza di delimitare con precisione il campo di applicazione di tale quadro. Gli specifici obblighi vigenti in materia di concessioni rafforzeranno la certezza giuridica, da un lato offrendo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori norme precise che integrino i principi del trattato che disciplinano l'aggiudicazione delle concessioni, e dall’altro fornendo agli operatori economici alcune garanzie di base concernenti la procedura di aggiudicazione.

Definizione: la presente proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione, con riferimento al concetto di rischio operativo. La proposta precisa inoltre quali tipi di rischio si debbano considerare rischi operativi e come debba essere definito il rischio significativo. Essa fornisce infine riferimenti relativi alla durata massima delle concessioni.

Integrazione degli obblighi del trattato nel diritto derivato: la proposta estende a tutte le concessioni di servizi la maggior parte degli obblighi attualmente previsti in materia di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici. Inoltre essa introduce una serie di requisiti concreti e più precisi, applicabili alle diverse fasi del processo di aggiudicazione sulla base dei principi del trattato, nell’interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infine, la proposta estende l’applicazione del diritto derivato all’aggiudicazione dei contratti di concessione nel settore dei servizi di pubblica utilità, attualmente escluso dall’applicazione di tale legislazione.

Cooperazione pubblico-pubblico: in merito alla misura in cui le norme in materia di appalti pubblici debbano estendersi alla cooperazione tra le autorità pubbliche, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle amministrazioni aggiudicatrici. La presente proposta, quindi, precisa i casi in cui i contratti stipulati tra amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni. Tale precisazione è guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Modifiche: la modifica delle concessioni in vigenza delle stesse è diventata un nodo sempre più importante e problematico per gli operatori. Una disposizione specifica concernente la modifica delle concessioni riprende le principali soluzioni elaborate dalla giurisprudenza e offre una soluzione pragmatica che consente di affrontare le circostanze impreviste che possono esigere di adattare una concessione in vigenza della stessa.

 

Un accesso migliore ai mercati delle concessioni

La proposta migliora radicalmente l’accesso degli operatori economici ai mercati delle concessioni. Le disposizioni sono concepite in primo luogo per migliorare la trasparenza e l’equità delle procedure di aggiudicazione, limitando l’arbitrarietà delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori su aspetti come la pubblicazione precedente e a posteriori, le garanzie procedurali, i criteri di selezione e di aggiudicazione e i termini imposti agli offerenti. Inoltre, le disposizioni consentono un migliore accesso alla giustizia allo scopo di prevenire o affrontare eventuali violazioni delle disposizioni stesse. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, la presente proposta stabilisce l’obbligo di pubblicare i bandi relativi ai contratti di concessione di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR. Tale soglia, che già si applica alle concessioni di lavori, è stata ora estesa alle concessioni di servizi tenendo conto delle consultazioni pubbliche e degli studi effettuati dalla Commissione nel corso della preparazione della presente proposta. Lo scopo è quello di mantenere i costi e gli oneri amministrativi supplementari proporzionati al valore del contratto e di concentrarsi sui contratti che presentano un chiaro interesse transfrontaliero. La soglia sarà applicabile al valore dei contratti, calcolato in base al metodo indicato nel contratto. Nel caso dei servizi, tale valore riflette il valore complessivo stimato di tutti i servizi che il concessionario dovrà fornire nell’intero arco della durata della concessione.

 

Le nuove norme indicano le informazioni di minima da comunicare ai potenziali offerenti.

 

Termini: la presente proposta fissa inoltre un termine minimo di 52 giorni (uguale a quello ora vigente per le concessioni di lavori pubblici) per la presentazione delle manifestazioni d’interesse relative a qualsiasi procedura di aggiudicazione di concessioni. Si è deciso di prevedere un termine più lungo per le concessioni, rispetto agli appalti pubblici, dal momento che di solito i contratti di concessione sono più complessi.

Criteri di selezione e di esclusione: la proposta prevede obblighi attinenti ai criteri di selezione che le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono applicare in sede di aggiudicazione delle concessioni. Tali norme sono meno restrittive di analoghe disposizioni attualmente applicabili agli appalti pubblici. Esse limitano tuttavia i criteri di selezione alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell’offerente e restringono la portata dei criteri di esclusione ammissibili.

Criteri di aggiudicazione: la proposta prevede l’obbligo di applicare criteri obiettivi connessi all'oggetto della concessione, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e assicurando che la valutazione delle offerte si svolga in condizioni di concorrenza effettiva, in modo che sia possibile determinare un beneficio economico generale per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore. Tali criteri dovrebbero impedire decisioni arbitrarie da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori e essere pubblicati in anticipo ed elencati in ordine di importanza decrescente. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che lo desiderino possono prevedere o applicare il criterio dell'“offerta economicamente più vantaggiosa” per l’aggiudicazione delle concessioni.

Garanzie procedurali: a differenza delle direttive sugli appalti pubblici, le norme proposte non contengono un elenco prefissato di procedure di aggiudicazione. Tale soluzione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di seguire procedure più flessibili per l’aggiudicazione delle concessioni, così da poter riflettere, in particolare, le tradizioni giuridiche nazionali e riuscire a organizzare il processo di aggiudicazione con la massima efficienza. La proposta istituisce tuttavia una serie di chiare garanzie procedurali, da applicare all’aggiudicazione delle concessioni in particolare durante le negoziazioni. Tali garanzie mirano ad assicurare il carattere equo e trasparente del processo.

Ricorsi: la presente proposta contempla anche l’estensione dell’ambito di applicazione delle direttive sui ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE) a tutti i contratti di concessione che superano la soglia, così da garantire l’effettiva possibilità di adire il giudice per ricorrere contro una decisione di aggiudicazione, e stabilisce alcune norme minime in materia giurisdizionale che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono rispettare.

 

2011/0437 (COD)

 

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) l’assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l’aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell’ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell’Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo per l’aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 20204 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l’aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall’estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell’aggiudicazione dei contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea, concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano, in modo da eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno.

(3) La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri o delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull’esternalizzazione di tale fornitura a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire le caratteristiche del servizio da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

(4) Nel caso delle concessioni superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell’ottica di garantire l’apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

(5) È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l’aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori dell’erogazione di acqua ed energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in questione.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall’ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un’autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione dei concetti di “contratto di concessione” e di “appalto pubblico” sono state talvolta motivo di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di “rischio operativo sostanziale”. La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l’aggiudicatario deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

(8) Qualora la regolamentazione settoriale specifica preveda una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la realizzazione del contratto, il contratto stesso non si configurerebbe come una concessione ai sensi della presente direttiva.

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti. È opportuno perciò precisare che i diritti concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata garantita adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione dovrebbero rientrare la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale5, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica6, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio7, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle  condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi8 e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/709. Il progressivo diversificarsi delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello stesso concetto di appalto. Le norme dell’Unione in materia di concessioni si riferiscono all’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero finanziamento di un’attività, spesso legato all’obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non rientra di norma nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(10) È emersa inoltre la necessità di precisare il significato da attribuire all’espressione “appalto unico”, con la conseguenza – per quanto riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore aggregato di tutte le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover pubblicizzare l’appalto nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall’amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un’unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

(11) La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(12) È possibile, da parte degli enti aggiudicatori, procedere all’aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un’unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all’attività cui la concessione è principalmente destinata. Per determinare l’attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull’analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata dall’ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell’impatto della concessione e della fissazione dei documenti di gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l’attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all’allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell’esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

(14) È opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un’impresa collegata a enti aggiudicatori, la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno pure evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(15) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III se, nello Stato membro in cui l’attività viene svolta, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l’accesso ai quali non è limitato, come stabilisce la procedura istituita a tale scopo conformemente agli articoli 27 e 28 della direttiva [vigente direttiva 2004/17/CE]. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

(16) La presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però precisare in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali.

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l’esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall’applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate non provochino una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un’amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le soglie dovrebbero essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri. Per calcolare il valore di una concessione di servizi si dovrebbe tener conto del valore stimato di tutti i servizi che devono essere forniti dal concessionario dal punto di vista di un potenziale offerente.

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l’aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell’innovazione.

(22) Considerata l’importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a rispettare un termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed economica degli operatori, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione all’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali l’aggiudicatario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti nell'ambito di competenza di questi ultimi. Per tale ragione, questi ultimi dovrebbero conservare un margine di flessibilità nell’organizzazione della procedura di aggiudicazione che consenta di negoziare il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l’intera procedura di aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

(28) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quell’operatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale obiettivo nel modo migliore e favorire l’innovazione. Qualora si faccia riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti. Per dimostrare l’equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero essere accettati consentire anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico interessato non abbia accesso a tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i termini previsti.

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all’oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell’aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all’offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l’esecuzione del contratto, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi10 e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall’Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell’esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell’offerta.

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l’efficienza e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. L’uso di mezzi elettronici comporta un risparmio di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione. Inoltre, i mezzi elettronici di informazione e comunicazione dotati di opportune funzionalità possono consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verificano nel corso delle procedure d’appalto.

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono avere interesse a cooperare e ad aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche, per sfruttare nel modo migliore il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e ripartizione di rischi e benefici, soprattutto per quel che riguarda i progetti innovativi, che comportano rischi superiori a quanto può essere ragionevolmente sostenuto da un'unica amministrazione aggiudicatrice o da un unico ente aggiudicatore. Sarebbe quindi opportuno stabilire nuove norme sull’aggiudicazione congiunta di concessioni transfrontaliere, che indichino il diritto applicabile, in modo da agevolare l’aggiudicazione congiunta di concessioni pubbliche transfrontaliere. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti, che funzionino ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Per tale forma di aggiudicazione congiunta di concessioni sarebbe opportuno fissare norme specifiche.

(32) All'esecuzione delle concessioni si applicano le leggi, la regolamentazione e i contratti collettivi in vigore sia a livello nazionale che dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui i lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di una concessione, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi11 stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati.

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l’esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l’operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell’esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una concessione nel corso dell’esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si richiede una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l’intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull’esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un’estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale.

(35) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non avevano potuto prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente  dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell’esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell’aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un’alterazione della natura generale dell’appalto, per esempio a causa della sostituzione dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare con altro oppure a causa di un radicale mutamento del tipo di appalto, poiché in tal caso si può presupporre un’ipotetica influenza sull’esito.

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l’offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l’offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l’esecuzione della concessione, come riorganizzazioni meramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall’impresa.

(37) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato riguardo ad un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Caratteristiche e dettagli tecnici dei dispositivi di ricezione elettronica dovrebbero essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici e degli standard di elaborazione e di messaggistica delle procedure di aggiudicazione delle concessioni effettuate con l’ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative.

Inoltre, l’elenco degli atti legislativi dell’Unione che istituiscono metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe essere tempestivamente adeguato per integrarvi le misure adottate su base settoriale. Per soddisfare tali esigenze, sarebbe opportuno mettere in grado la Commissione di mantenere aggiornato l’elenco degli atti legislativi contenenti metodi per il calcolo dei costi del ciclo di vita.

(39) Allo scopo di garantire un’idonea tutela giurisdizionale dei candidati e degli offerenti durante le procedure di aggiudicazione di concessioni, nonché al fine di rendere effettivo il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e dei principi del trattato, la direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori12 e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni13 dovrebbero applicarsi anche alle concessione di servizi e alle concessioni di lavori aggiudicate sia da amministrazioni aggiudicatrici che da enti aggiudicatori. Occorre quindi modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

(40) Occorre che il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati14.

(41) Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici impone agli Stati membri di controllare in maniera uniforme e sistematica l’applicazione e il funzionamento di tali norme, così da garantire l’attuazione uniforme ed efficiente del diritto dell'Unione. Di conseguenza, qualora gli Stati membri affidino a un’unica autorità nazionale il monitoraggio, l’attuazione e il controllo degli appalti pubblici, a tale autorità possono essere attribuite le medesime responsabilità per quanto riguarda le concessioni. Un organismo unico, incaricato di compiti generali, garantirebbe una visione complessiva delle principali difficoltà di attuazione e potrebbe suggerire i rimedi opportuni a problemi strutturali di fondo. Tale organismo potrebbe poi fornire indicazioni immediate sul funzionamento della politica e sulle potenziali carenze della prassi e della legislazione nazionali, contribuendo in tal modo a individuare rapidamente le soluzioni e a migliorare le procedure di aggiudicazione delle concessioni.

(42) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(43) Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione della presente direttiva, la procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati da IV a VI, e la modifica delle soglie, è opportuno conferire competenze d’esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione15.

La procedura consultiva si dovrebbe utilizzare per l’adozione degli atti di esecuzione, che non incidono né dal punto di vista finanziario né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e che, al contrario, sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l’applicazione delle norme fissate dalla presente direttiva.

 (44) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

 

2 GU C, pag. .

3 GU C, pag. .

4 COM(2010) 2020 definitivo, 3.3-2010.

5 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1

6 GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

7 GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

8 GU J L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

9 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

10 GU L 18, 21.1.1997, pag.1.

11 GU L 18 21.1.1997, pag. 1.

12 GU L 395, 30.12.1989, pag. 33.

13 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

14 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

15 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Direttiva sulle concessioni

 

Indice

 

TITOLO I: DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI E CAMPO D’APPLICAZIONE

CAPO I: Definizioni, principi generali e campo d’applicazione

SEZIONE 1: DEFINIZIONI E CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 4: Enti aggiudicatori

Articolo 5: Soglie

Articolo 6: Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Articolo 7: Principi generali

SEZIONE II: ESCLUSIONI

Articolo 8: Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da

amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 9: Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 10: Esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate da enti

aggiudicatori

Articolo 11: Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

Articolo 12: Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente

aggiudicatore facente parte di una joint venture

Articolo 13: Notifica di informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 14: Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 15: Relazioni tra amministrazioni pubbliche

SEZIONE III: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16: Durata della concessione

Articolo 17: Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 18: Concessioni miste

Articolo 19: Concessioni che riguardano più attività

SEZIONE IV: SITUAZIONI SPECIFICHE

Articolo 20: Concessioni riservate

Articolo 21: Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II: Principi

Articolo 22: Operatori economici

Articolo 23: Nomenclature

Articolo 24: Riservatezza

Articolo 25: Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II: ORME SULL’AGGIUDICAZIOE DI COCESSIOI

CAPO I: Pubblicazione e trasparenza

Articolo 26: Bandi di concessione

Articolo 27: Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 28: Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 29: Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 30: Disponibilità elettronica dei documenti di gara

CAPO II: Svolgimento della procedura

SEZIONE 1: CONCESSIONI CONGIUNTE, TERMINI E SPECIFICHE

TECNICHE

Articolo 31: Concessioni congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori di Stati membri diversi

Articolo 32: Specifiche tecniche

Articolo 33: Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

SEZIONE II: SCELTA DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE

CONCESSIONI

Articolo 34: Principi generali

Articolo 35: Garanzie procedurali

Articolo 36: Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 37: Fissazione dei termini

Articolo 38: Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla

concessione

Articolo 39: Criteri di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 40: Calcolo dei costi del ciclo di vita

TITOLO III: ORME SULL’ESECUZIOE DELLE COCESSIOI

Articolo 41: Subappalto

Articolo 42: Modifica delle concessioni in vigenza delle stesse

Articolo 43: Cessazione delle concessioni

TITOLO IV: MODIFICHE DELLE DIRETTIVE IRELAZIOE ALLE

PROCEDURE DI RICORSO EL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 44: Modifica della direttiva 89/665/CEE

Articolo 45: Modifica della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETEZE D’ESECUZIOE E

DISPOSIZIOI FIALI

Articolo 46: Esercizio della delega di poteri

Articolo 47: Procedura d’urgenza

Articolo 48: Procedura di comitato

Articolo 49: Attuazione

Articolo 50: Disposizioni transitorie

Articolo 51: Riesame

Articolo 52: Entrata in vigore

Articolo 53: Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I: ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO

1, PUNTO 5)

ALLEGATO II: ELENCO DELLA LEGISLAZIONE UE DI CUI ALL’ARTICOLO 40,

PARAGRAFO 3

ALLEGATO III: ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI

ALL’ARTICOLO 4

ALLEGATO IV: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE

ALLEGATO V: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE

DI CONCESSIONI

ALLEGATO VI: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI

AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI

SERVIZI SPECIFICI (ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2)

ALLEGATO VII: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI

UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 42

ALLEGATO VIII: DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO IX: CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X: SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 17

ALLEGATO XI: ELENCO DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE

EUROPEA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

ALLEGATO XII: REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE

ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

ALLEGATO XIII: INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEGLI AVVISI DI

PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI

ALTRI SERVIZI SPECIFICI

 

TITOLO I

DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI E CAMPO

D’APPLICAZIONE

 

CAPO I

Definizioni, principi generali e campo d’applicazione

 

SEZIONE I

DEFINIZIONI E CAMPO D’APPLICAZIONEE

 

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1. La presente direttiva istituisce norme relative alle procedure d’appalto applicate da

amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per le concessioni il cui valore

stimato non è inferiore alle soglie indicate all’articolo 5.

2. La presente direttiva si applica all’acquisizione di lavori o servizi, comprese le

forniture accessorie rispetto all’oggetto della concessione, da operatori economici

scelti da uno dei seguenti soggetti:

a) amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal fatto che i lavori o

sevizi, comprese le relative forniture, siano destinati a un fine pubblico;

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi, comprese le relative

forniture, siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui

all’allegato III.

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1) per “concessioni” si intendono concessioni di lavori pubblici, concessioni di lavori o

concessioni di servizi;

(2) per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato

per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni

aggiudicatrici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei

lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del

contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

 (3) i termini “scritto” o “per iscritto” si intende un insieme di parole o cifre che può

essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni

trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

(4) per “concessione di lavori” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per

iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più enti aggiudicatori, avente per

oggetto l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista

unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto

accompagnato da un prezzo;

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende l’esecuzione o, congiuntamente, la

progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I

o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente

alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita

un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

(6) per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che

di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per

iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici

o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da

quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista

unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto

accompagnato da un prezzo;

(8) per “candidato” si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è

stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

(9) per “concessionario” si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una

concessione;

(10) per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica o un ente

pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la

realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o di servizi;

(11) per “offerente” si intende un operatore economico che ha presentato un’offerta;

(12) per “mezzo elettronico” si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione

(compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la

diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o

altri mezzi elettromagnetici;

(13) per “documenti di gara” si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali

l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere

o determinare gli elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara,

le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la

presentazione dei documenti da parte di candidati od offerenti, le informazioni sugli

obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi

la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione, nell’arco dell’esistenza di un

prodotto o di lavori o della prestazione di un servizio, dall’acquisizione delle materie

prime o dalla produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e

all’approvazione.

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta

sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si

considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui

non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la

gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione.

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

(a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione

del servizio; oppure

(b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal

concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

 

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della presente direttiva le “amministrazioni aggiudicatrici” sono lo Stato, gli

enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da

uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto

pubblico, diversi da quelli che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere

un’attività di cui all’allegato III.

2. Per “autorità regionali” si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che

rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio16.

3. Per “autorità locali” si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che

rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il

regolamento n. 1059/2003.

4. Per “organismi di diritto pubblico” si intendono gli organismi che presentano tutte le

seguenti caratteristiche:

(a) sono specificamente istituiti o hanno lo specifico scopo di soddisfare

esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o

commerciale;

(b) sono dotati di personalità giuridica;

(c) sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure i cui dirigenti

sono soggetti alla vigilanza di questi ultimi; oppure il cui organo di

amministrazione, di direzione e di sorveglianza è costituito per più della

metà da membri designati dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da

altri organismi di diritto pubblico.

Ai fini del primo comma, lettera a), un organismo che opera in normali condizioni di

mercato, mira a generare profitti e sostiene le perdite derivanti dall’esercizio della

propria attività; esso non ha lo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale,

aventi carattere non industriale o commerciale.

 

16 GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1

 

 

Articolo 4

Enti aggiudicatori

1. Ai sensi della presente direttiva sono “enti aggiudicatori”:

(1) lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le

associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da

uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3,

paragrafi 2-4;

(2) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

(3) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese

pubbliche, operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi

dall’autorità competente di uno Stato membro,

allorché aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di cui

all’allegato III.

2. Per “impresa pubblica” si intende qualsiasi impresa su cui le amministrazioni

aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza

dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in

virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,

direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

(a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

(b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse

dall’impresa, oppure

(c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di

amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'impresa.

3. Per “diritti speciali o esclusivi” si intendono i diritti concessi da un’autorità

competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa,

regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti

l’esercizio di un’attività di cui all’allegato III e di incidere sostanzialmente sulla

capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti concessi per mezzo di una procedura nel cui ambito sia stata garantita

adeguata pubblicità e la concessione di tali diritti sia basata su criteri oggettivi non

costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Tale

procedura comprende:

(a) le procedure d’appalto con previa indizione di gara, conformemente alla

direttiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla presente direttiva;

(b) le procedure ai sensi di altri atti legislativi dell’Unione, elencati

nell’allegato XI, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la

concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all’articolo 46 riguardo alle modifiche dell’elenco degli atti legislativi dell’Unione di

cui all’allegato XI, qualora le modifiche si dimostrino necessarie in seguito

all’adozione di nuova legislazione dell'Unione o all’abrogazione di vigente

legislazione dell'Unione.

 

Articolo 5

Soglie

1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o

superiore a 5 000 000 EUR:

(a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una

delle attività di cui all’allegato III;

(b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.

2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma

inferiore a 5 000 000 EUR, con l’eccezione dei servizi sociali e di altri servizi

specifici, sono soggette all’obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della

concessione conformemente agli articoli 27 e 28.

 

Articolo 6

Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sull’importo totale pagabile al

netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore

compresa qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi proroga della durata della

concessione.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e

dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano

parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico

possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive

impostate inizialmente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore,

nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un’unica funzione economica e

tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o

pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato

della concessione.

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può

essere fatta con l’intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di

applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi

non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d’applicazione della

presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

4. Detta stima è valida al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui

siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o

l’ente aggiudicatore avviano la procedura di aggiudicazione della concessione, in

particolare definendo le caratteristiche essenziali della concessione prevista.

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore

stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato

delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario da parte delle

amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per

l’esecuzione dei lavori.

6. Quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo a

concessioni aggiudicate contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore

complessivo stimato della totalità di tali lotti.

7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 5,

la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare

concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di

aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto

dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 1 milione di EUR. Il valore aggregato

dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del

valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista o il progetto

di acquisto di servizi.

9. Il valore delle concessioni di servizi equivale al valore complessivo stimato dei

servizi da prestare da parte del concessionario nell’arco dell’intera durata della

concessione, calcolato secondo una metodologia obiettiva specificata nel bando di

concessione o nei documenti di gara.

La base di calcolo del valore stimato della concessione è, a seconda dei casi, la

seguente:

(a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di

remunerazione;

(b) per i servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre

forme di remunerazione;

(c) per i servizi di progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e

altre forme di remunerazione.

10. Il valore delle concessioni include sia gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia gli

importi pagabili da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore.

 

Articolo 7

Principi generali

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su

un piano di parità e agiscono con trasparenza e proporzionalità. La progettazione della

procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l’obiettivo di

escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la

concorrenza.

 

SEZIONE II

ESCLUSIONI

 

Articolo 8

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti

aggiudicatori

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate da

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un operatore

economico che è a sua volta un ente aggiudicatore o un’associazione di tali enti, in

base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e

pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale

dell’Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle

attività di cui all’allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando la legislazione settoriale di cui

al paragrafo 1 del presente articolo non prevede specifici obblighi settoriali di

trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3.

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che un’amministrazione

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore è obbligato ad aggiudicare od organizzare in

conformità delle procedure d’appalto previste da:

(a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno

Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, forniture o

servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un

progetto da parte degli Stati firmatari;

(b) un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di

stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

(c) la particolare procedura di un’organizzazione internazionale;

(d) nei casi in cui le concessioni sono finanziate interamente da

un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di

finanziamento.

Tutti gli accordi di cui al primo comma, lettera a) sono comunicati alla

Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di

cui all’articolo 48.

Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata in misura

notevole da un’organizzazione internazionale oppure da un’istituzione internazionale

di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle

concessioni applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea.

4. Ai sensi dell’articolo 346 del trattato, la presente direttiva non si applica

all’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, nella

misura in cui la protezione degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato

membro non possono essere garantiti dalle norme previste dalla presente direttiva.

5. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per:

(a) l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie,

di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su

tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate

anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di

acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel

campo di applicazione della presente direttiva;

(b) l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi

destinati alla diffusione – intesa come trasmissione e distribuzione per

mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – aggiudicati da parte di

emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di

trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;

(c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;

(d) i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da

banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la

stabilità finanziaria (SESF);

(e) i contratti di lavoro;

(f) i servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai

sensi del regolamento (CE) n. 1008/200817 del Parlamento europeo e del

Consiglio18;

(g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE)

n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio19.

La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e

distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.

 

17 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

18 GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

 

 

Articolo 9

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere

alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di

comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo:

(a) per “rete pubblica di comunicazioni” si intende una rete di comunicazioni

elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che consentono il trasferimento di

informazioni tra i punti terminali della rete;

(b) per “reti di comunicazioni elettroniche” si intendono i sistemi di trasmissione e, se

del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse

(compresi gli elementi della rete non attivi) che consentono di trasmettere segnali via

cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese

le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione

di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in

cui siano usati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei

programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente

dal tipo di informazione trasportato;

(c) per “punto terminale di rete” si intende il punto fisico a partire dal quale l'abbonato

ha accesso a una rete pubblica di comunicazioni; nel caso di reti in cui abbiano luogo

la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un

indirizzo di rete specifico, che può essere correlato al nome o al numero

dell'abbonato;

(d) per “servizi di comunicazione elettronica” si intendono i servizi forniti di norma a

pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di

segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni

e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare

radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi

utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo

editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società

dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti

interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni

elettroniche.

 

19 GU L 315 del 3.12.2007.

 

Articolo 10

Esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti

aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all’allegato III, o

per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo

sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all'interno dell'Unione.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all’organo di vigilanza

nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa. La

Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di attività che considera

escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che

gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

 

Articolo 11

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

1. Ai fini del presente articolo, “impresa collegata” è qualsiasi impresa i cui conti

annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della settima

direttiva 83/349/CEE del Consiglio20.

2. Nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, per “impresa collegata” si intende

qualsiasi impresa:

(a) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o

indirettamente, un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 4,

paragrafo 2, della presente direttiva;

(b) che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;

(c) che, assieme a quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di

un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione

finanziaria ovvero di norme interne.

3. Nonostante l’articolo 15 e alle condizioni previste dal paragrafo 4, la presente

direttiva non si applica alle seguenti concessioni:

(a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un’impresa

collegata;

(b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente

da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui

all’allegato III, presso un’impresa collegata a uno di tali enti

aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:

20 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

 (a) alle concessioni di servizi purché almeno l’80% del fatturato totale

realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo

dei servizi in generale provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese

cui è collegata;

(b) alle concessioni di lavori purché almeno l’80% del fatturato totale

realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo

dei lavori in generale provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese

con cui è collegata.

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il

fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri,

in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al

paragrafo 4, lettere a) e b).

6. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi,

forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto

del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori

da parte di tali imprese collegate.

 

20 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del

 

 

Articolo 12

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una

joint venture

Nonostante l’articolo 15, e purché la joint venture sia stata costituita per svolgere le attività di

cui trattasi almeno per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint venture

preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso

periodo, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da:

(a) una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per

svolgere le attività di cui all’allegato III, a uno di tali enti aggiudicatori,

oppure

(b) da un ente aggiudicatore a una joint venture di cui fa parte.

 

Articolo 13

Notifica di informazioni da parte di enti aggiudicatori

Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all’organo di vigilanza nazionale, su

loro richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e

3, e dell’articolo 12.

(a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate,

(b) la natura e il valore delle concessioni considerate,

(c) gli elementi che la Commissione o l’organo di vigilanza nazionale

possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l’impresa o la

joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore

rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

 

Articolo 14

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora,

nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, l’attività sia direttamente esposta alla

concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva [che sostituisce la direttiva

2004/17/CE].

 

Articolo 15

Relazioni tra amministrazioni pubbliche

1. Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente

aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a un’altra persona

giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano

soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla

persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso

esercitato sui propri servizi;

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il

controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui

all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo

analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma,

lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle

decisioni significative della persona giuridica controllata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è

un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4,

paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all’ente che lo controllo oppure a

un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice,

purché non vi sia partecipazione privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata

la concessione pubblica.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4,

paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del

paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare una concessione senza applicare le

disposizioni della presente direttiva a una persona giuridica che controlla

congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora

siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui

all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla

persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi

esercitato sui propri servizi;

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui

all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre

persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o

ente aggiudicatore;

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente

controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni

cumulative:

(a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da

rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o di tutti gli enti

aggiudicatori partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1);

(b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4,

paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza

decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona

giuridica controllata;

(c) la persona giuridica controllata non persegue alcun interesse distinto da quello

delle amministrazioni pubbliche a essa collegate;

(d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il

rimborso dei costi effettivi, dagli appalti pubblici stipulati con le

amministrazioni aggiudicatrici.

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è considerato una

concessione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della presente direttiva,

qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a) l’accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere

congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare

diritti e obblighi reciproci per le parti;

(b) l’accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse

pubblico;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non

realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10% delle

attività rilevanti nel contesto dell’accordo;

(d) l’accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli

corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture;

(e) non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati.

5. L’assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al

momento dell’aggiudicazione della concessione o della conclusione dell’accordo.

Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui

ha luogo un’eventuale partecipazione privata, con la conseguenza che le concessioni

in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di

aggiudicazione delle concessioni.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 16

Durata della concessione

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il

concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme

con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

 

Articolo 17

Servizi sociali e altri servizi specifici

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato X che

rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono soggette agli obblighi

previsti dall’articolo 26, paragrafo 3 e dall’articolo 27, paragrafo 1.

 

Articolo 18

Concessioni miste

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi che forniture sono aggiudicati ai sensi della

presente direttiva allorché l’oggetto principale dell’appalto in questione è formato da

servizi e qualora si tratti di concessioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1).

2. Le concessioni aventi per oggetto sia servizi ai sensi dell’articolo 17, sia altri servizi,

sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di servizio che

caratterizza l’oggetto principale dell’appalto in questione.

3. Nel caso di appalti misti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’oggetto principale viene

determinato mediante un confronto tra i valori dei rispettivi servizi o forniture.

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto concessioni disciplinate dalla presente

direttiva nonché contratti o altri elementi non disciplinati da essa né dalle direttive

[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE] o dalla direttiva

2009/81/CE, la parte dell’appalto che costituisce una concessione trattata dalla

presente direttiva viene aggiudicata conformemente alla presente direttiva. Se però le

differenti parti dell’appalto non sono oggettivamente separabili, l’applicazione della

presente direttiva viene determinata sulla base dell’oggetto principale dell’appalto

stesso.

5. Nel caso di concessioni soggette alla presente direttiva e di appalti soggetti alle

direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE21, la parte

dell’appalto che costituisce una concessione disciplinata dalla presente direttiva

viene aggiudicata conformemente alle disposizioni della stessa.

Se le differenti parti di detti appalti non sono oggettivamente separabili,

l’applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell’oggetto

principale dell’appalto stesso.

 

Articolo 19

Concessioni che riguardano più attività

1. A una concessione destinata all’esercizio di più attività si applicano le norme relative

all’attività principale cui è destinata.

Tuttavia, la scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o l’aggiudicazione di

un certo numero di concessioni separate non può essere fatta con l’obiettivo di

escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva.

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione disciplinata dalle disposizioni

della presente direttiva è elencata nell’allegato III e un’altra attività non vi è elencata,

e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia

destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente

alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni

aggiudicatrici.

3. Se una delle attività cui è destinato l’appalto o la concessione è disciplinata dalla

presente direttiva e l’altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né

dalle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE22, e

se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto o la concessione

siano destinati in via principale, l’appalto o la concessione sono aggiudicati secondo

la presente direttiva.

 

SEZIONE IV

SITUAZIONI SPECIFICHE

 

Articolo 20

Concessioni riservate

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione

delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia

l’integrazione sociale e professionale dei lavoratori disabili e svantaggiati, oppure disporre

che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che

più del 30% dei lavoratori operanti in tali laboratori, operatori economici o programmi sia

composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione menziona la presente

disposizione.

 

21 GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.

22 GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.

 

Articolo 21

Servizi di ricerca e sviluppo

1. La presente direttiva si applica alle concessioni di servizi di ricerca e sviluppo con

numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di

73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, purché siano soddisfatte entrambe le

seguenti condizioni:

(a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione

aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore perché li usino nell'esercizio della

propria attività,

(b) la prestazione dei servizi è interamente retribuita dall’amministrazione

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

2. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi pubblici di ricerca e

sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, a eccezione

di 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0 qualora una delle suddette condizioni non

sia soddisfatta.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all’articolo 46 riguardo ai numeri di riferimento citati nel presente articolo,

ogniqualvolta le modifiche della nomenclatura CPV debbano riflettersi nella presente

direttiva, senza che ciò comporti una modifica del campo di applicazione della

presente direttiva.

 

CAPO II

Principi

 

Articolo 22

Operatori economici

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale

sono stabiliti, sono autorizzati a fornire il servizio di cui trattasi non possono essere

respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è

aggiudicata la concessione, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone

giuridiche.

2. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nell’offerta o nella

domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali appropriate delle

persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi.

3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a

candidarsi.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non stabiliscono, per la

partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione delle

concessioni, condizioni specifiche che non siano imposte ai candidati singoli. Ai fini

della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono esigere che i

raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono stabilire, per

l’esecuzione della concessione da parte di un raggruppamento, condizioni specifiche,

purché queste siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate. Al

raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica

specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale

trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

 

Articolo 23

Nomenclature

1. Qualsiasi rimando alle nomenclature nell’ambito dell’aggiudicazione di concessioni

viene effettuato ricorrendo al “Vocabolario comune per gli appalti” (CPV) di cui al

regolamento (CE) n. 2195/200223.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo

46 riguardo ai numeri di riferimento usati negli allegati I e X, ogniqualvolta le

modifiche della nomenclatura CPV debbano riflettersi nella presente direttiva, senza

che ciò comporti una modifica del campo di applicazione della presente direttiva.

 

Articolo 24

Riservatezza

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in

materia di accesso all’informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in

materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli

offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva,

l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori

economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in

particolare, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti

riservati delle offerte.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre agli

operatori economici requisiti volti a proteggere la natura riservata delle informazioni

che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rendono disponibili nel

corso dell’intera procedura di aggiudicazione delle concessioni.

 

23 GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

 

Articolo 25

Norme applicabili alle comunicazioni

1. Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo

28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, amministrazioni

aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere tra i seguenti mezzi di

comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

(a) mezzi elettronici in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5;

(b) posta o fax;

(c) telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure

(d) una combinazione di tali mezzi.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso dei mezzi elettronici di

comunicazione, per le concessioni, al di là degli obblighi fissati all'articolo 28,

paragrafo 2, e all'articolo 30 della presente direttiva.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da

non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione

della concessione.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni,

amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da

salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono visione del contenuto

delle offerte e delle domande di partecipazione solo dopo la scadenza del termine

previsto per la loro presentazione.

3. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative

caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,

comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia

dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso, e non devono limitare

l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della

concessione. Le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione

elettronica da considerarsi conformi al primo comma del presente paragrafo sono

elencate all’allegato XII.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all’articolo 46 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche elencate

all’allegato XII, in seguito a sviluppi tecnici o motivi di ordine amministrativo.

Per garantire la compatibilità dei formati tecnici nonché degli standard di processo e

messaggistica, soprattutto in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 per rendere

obbligatorio l’uso di specifici standard tecnici, almeno per quanto riguarda l’uso

della presentazione elettronica di domande di partecipazione e di offerte, i cataloghi

elettronici e i mezzi di autenticazione elettronica.

4. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono, ove necessario,

imporre l’uso di strumenti non comunemente disponibili, a condizione di offrire

mezzi di accesso alternativi.

Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

garantiscano adeguati mezzi di accesso alternativi nei casi seguenti:

(a) essi offrono accesso libero, diretto e completo per via elettronica a tali

strumenti a partire dalla data di pubblicazione del bando in conformità

dell’allegato IX o dalla data d’invio dell’invito a manifestare interesse; il testo

del bando o dell’invito a manifestare interesse indica il sito internet sul quale

tali strumenti sono accessibili;

(b) garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati membri diversi da quello

dell’amministrazione aggiudicatrice possano accedere alla procedura di

aggiudicazione della concessione utilizzando token temporanei resi disponibili

online senza costi supplementari;

(c) assicurano un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di

trasmissione e ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le

seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche per la presentazione di offerte e

domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e i

servizi di apposizione del giorno e dell’ora, sono messe a disposizione

degli interessati;

b) i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme elettroniche soddisfano

i requisiti dell’allegato XII;

c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori precisano il

livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione

nelle varie fasi della procedura adottata per l’aggiudicazione delle

concessioni. Tale livello è proporzionale ai rischi;

d) ove siano richieste firme elettroniche avanzate ai sensi della direttiva

1999/93/CE24 del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori accettano firme basate su un

certificato elettronico qualificato nel quadro dell’elenco di fiducia

previsto dalla decisione della Commissione europea 2009/767/CE25, con

o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, purché siano

soddisfatte le condizioni seguenti:

(i) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori devono

definire il formato richiesto per la firma avanzata sulla base dei

formati previsti dalla decisione della Commissione 2011/130/UE26

e varare le misure necessarie per trattare tecnicamente tali formati;

(ii) se un’offerta viene firmata valendosi di un certificato qualificato

compreso nell’elenco di fiducia, amministrazioni aggiudicatrici ed

enti aggiudicatori non devono introdurre requisiti supplementari

che possano ostacolare il ricorso a tali firme da parte degli

offerenti.

6. Le seguenti norme si applicano alla trasmissione delle domande di partecipazione:

(a) le domande di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della

concessione possono essere presentate per iscritto o per telefono; nel secondo

caso, è necessario inviare una conferma scritta prima della scadenza dei termini

fissati per la ricezione;

(b) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono esigere, se

necessario o per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione

presentate via fax siano confermate per posta o per via elettronica.

Ai fini della lettera b), nel bando di concessione o nell’invito a manifestare interesse

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore chiedono esplicitamente che

le domande di partecipazione inviate via fax vengano confermate per posta o per via

elettronica, precisando i termini per l’invio di tale conferma.

7. Gli Stati membri garantiscono che, entro cinque anni dalla data indicata nell’articolo

49, paragrafo 1, tutte le procedure per l’aggiudicazione di concessioni ai sensi della

presente direttiva vengano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica,

in particolare per quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di

offerte, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Detto obbligo non si applica quando l’utilizzo di mezzi elettronici richiederebbe

strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati

membri ai sensi del paragrafo 3. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori

che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte hanno

la responsabilità di dimostrare nei documenti di gara che l’uso di mezzi elettronici,

per la particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici,

richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili

in tutti gli Stati membri.

Si considera che amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori abbiano

motivazioni legittime per non richiedere l’utilizzo di mezzi di comunicazione

elettronici nel processo di presentazione delle domande e delle offerte nei casi

seguenti:

(a) la descrizione delle specifiche tecniche, a causa della natura specialistica

dell’aggiudicazione della concessione, non si può effettuare con i formati

di file generalmente supportati dalle applicazioni più comuni;

 (b) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione

delle specifiche tecniche sono protette da un sistema di licenze

proprietarie e l’amministrazione aggiudicatrice non può metterle a

disposizione per scaricarle o utilizzarle a distanza;

(c) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione

delle specifiche tecniche utilizzano formati di file non gestibili da altre

applicazioni aperte o scaricabili.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le

procedure di appalti pubblici allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli

errori che si verifichino in ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti.

 

24 GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

25 GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

26 GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.

 

 

TITOLO II

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI

 

CAPO I

Pubblicazione e trasparenza

 

Articolo 26

Bandi di concessione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare

una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate in parte dell’allegato IV e,

ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli uniformi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare

una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici rendono nota l’intenzione

di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di

preinformazione quanto prima dopo l’inizio dell’esercizio di bilancio. Tali avvisi

contengono le informazioni di cui all’allegato XIII.

4. La Commissione stabilisce i modelli uniformi. I relativi atti di esecuzione vengono

adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 48.

5. In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori

non è richiesto di pubblicare un bando di concessione in uno qualsiasi dei seguenti

casi:

(a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta

appropriata o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione

in risposta a una procedura di concessione, purché le condizioni iniziali

del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e

purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o all’organo

nazionale di vigilanza designato in conformità dell’articolo 84 della

direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a richiesta di questi

ultimi;

(b) quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un

determinato operatore economico per l’assenza di concorrenza per motivi

tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d’autore o di altri diritti di

proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non

esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non

sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per

l’aggiudicazione della concessione;

 (c) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi

analoghi già affidati all’operatore economico a cui le medesime

amministrazioni aggiudicatrici o i medesimi enti aggiudicatori avevano

aggiudicato la concessione iniziale soggetta all’obbligo di cui al

paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un

progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione

iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi

aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.

Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto del

costo totale stimato dei lavori o servizi successivi, al momento di

applicare le disposizioni dell’articolo 5.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), un’offerta non è ritenuta appropriata se:

- è irregolare o inaccettabile, e

- non presenta alcuna pertinenza con la concessione, ed è quindi inadeguata a

rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente

aggiudicatore specificate nei documenti di gara.

Le offerte vengono ritenute irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i

prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze della concorrenza.

Le offerte sono ritenute inaccettabili nei seguenti casi:

(a) sono state ricevute in ritardo;

(b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche prescritte;

(c) il prezzo proposto supera il bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice o

dell’ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione

della concessione e documentato per iscritto;

(d) sono ritenute eccessivamente basse.

 

Articolo 27

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

1. Entro 48 giorni dall’aggiudicazione di una concessione, le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano un avviso contenente i risultati della

procedura di aggiudicazione.

2. L’obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche alle concessioni di servizi il cui

valore stimato, calcolato in base alle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 5, sia

pari o superiore a 2 500 000 EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri

servizi specifici di cui all’articolo 17.

3. Detti avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V o, in relazione alle

concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui

all’allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell’articolo 28.

Articolo 28

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 e all’articolo 43, paragrafo 6, secondo

comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato

dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

La Commissione stabilisce i modelli uniformi mediante atti di esecuzione da adottare

in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 48.

2. I bandi e gli avvisi sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e

pubblicati in conformità dell’allegato IX. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro

cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli

avvisi da parte della Commissione sono a carico dell’Unione.

3. I bandi di cui all’articolo 26 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali

dell’Unione a scelta dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il

testo pubblicato in tale lingua è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi

importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono essere in grado di

comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

La Commissione rilascia all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore

una conferma della ricezione dell’avviso o bando e della pubblicazione delle

informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma

vale come prova della pubblicazione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pubblicare bandi e

avvisi relativi a concessioni non soggette all’obbligo di pubblicazione previsto dalla

presente direttiva a condizione che tali bandi e avvisi vengano trasmessi alla

Commissione per via elettronica secondo il formato e le procedure di trasmissione

indicati nell’allegato IX.

 

Articolo 29

Pubblicazione a livello nazionale

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 nonché le informazioni ivi contenute

non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione ai sensi

dell’articolo 28.

2. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni

diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma

menzionano la data della trasmissione del bando o dell’avviso alla Commissione.

 

Articolo 30

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono gratuitamente, per

via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi

dell’articolo 28, o dalla data dell’invio dell’invito a presentare offerte, l’accesso

libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando o dell’invito precisa

il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e

gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano le informazioni aggiuntive

sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per

la ricezione delle offerte.

 

CAPO II

Svolgimento della procedura

 

SEZIONE I

CONCESSIONI CONGIUNTE, TERMINI E SPECIFICHE TECNICHE

 

Articolo 31

Concessioni congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri

diversi

1. Fatto salvo l’articolo 15, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di

Stati membri diversi possono aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche

mediante uno dei mezzi descritti nel presente articolo.

2. Varie amministrazioni aggiudicatrici o vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi

possono aggiudicare concessioni congiuntamente. In tal caso, le amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che

determini:

(a) quali disposizioni nazionali si applicano alla procedura di aggiudicazione

della concessione;

(b) l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione della

concessione, tra cui la gestione della procedura, la ripartizione delle

responsabilità, la distribuzione di lavori, forniture o servizi da

aggiudicare e la conclusione della concessione.

Al momento di determinare la legislazione nazionale applicabile in conformità alla

lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere

le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle

amministrazioni partecipanti.

3. Qualora varie amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri

diversi abbiano costituito un soggetto giuridico congiunto, compresi i gruppi europei

di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio27, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori partecipanti, con decisione dell’organo competente del soggetto

giuridico congiunto, si accordano in merito alle norme nazionali applicabili in

materia di aggiudicazione delle concessioni di uno dei seguenti Stati membri:

(a) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico

ha la propria sede legale;

(b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico

svolge la propria attività.

Tale accordo può applicarsi sia a tempo indeterminato, se ciò è stabilito nell’atto

costitutivo del soggetto giuridico congiunto, o può limitarsi a un periodo di tempo, ad

alcuni tipi di concessioni oppure a una o più aggiudicazioni di singole concessioni.

4. In mancanza di un accordo che definisca le norme applicabili in materia di

concessioni, la legislazione nazionale che disciplini l’aggiudicazione delle

concessioni è determinata secondo le seguenti modalità:

(a) se la procedura viene svolta o gestita da un’amministrazione

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli

altri, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale

amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

(b) se la procedura non viene svolta o gestita da un’amministrazione

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli

altri, e

(i) riguarda una concessione di lavori pubblici o di lavori, le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le

disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la

maggior parte dei lavori;

(ii) riguarda una concessione di servizi, le amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni

nazionali dello Stato membro in cui è fornita la maggior parte dei

servizi;

(c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in

conformità alle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro

dell’amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei

costi.

5. In mancanza di un accordo che definisca la legge applicabile in materia di

aggiudicazione di concessioni ai sensi del paragrafo 3, la legislazione nazionale che

disciplina le procedure di aggiudicazione delle concessioni da parte di soggetti

giuridici congiunti istituiti da varie amministrazioni aggiudicatrici o da vari enti

aggiudicatori di Stati membri diversi è determinata secondo le seguenti modalità:

(a) se la procedura viene svolta o gestita dall’organo competente del

soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello

Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale;

(b) se la procedura viene svolta o gestita da un membro del soggetto

giuridico per conto del soggetto giuridico, si applicano le norme di cui al

paragrafo 4, lettere a) e b);

(c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in

conformità del paragrafo 4, lettere a) o b). le amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali

dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale.

6. Una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori possono

aggiudicare singole concessioni nell’ambito di un accordo quadro concluso da

un’amministrazione aggiudicatrice ubicata in un altro Stato membro o

congiuntamente a essa, a condizione che l’accordo quadro contenga specifiche

disposizioni che consentano alla rispettiva o alle rispettive amministrazioni

aggiudicatrici o ancora all’ente aggiudicatore o agli enti aggiudicatori di aggiudicare

le singole concessioni.

7. Le decisioni in materia di aggiudicazione di concessioni transfrontaliere sono

soggette ai normali meccanismi di ricorso messi a disposizione dalla legislazione

nazionale applicabile.

8. Per consentire un efficace funzionamento dei meccanismi di ricorso, gli Stati membri

consentono che le decisioni degli organi di ricorso ubicati in altri Stati membri, ai

sensi della direttiva 89/665/CEE del Consiglio28 e della direttiva 92/13/CEE del

Consiglio, siano pienamente eseguite nell’ambito del loro ordinamento giuridico

nazionale, se tali decisioni coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori stabiliti sul loro territorio e partecipanti alla pertinente procedura di

aggiudicazione di concessioni transfrontaliere.

 

27 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

 

Articolo 32

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII figurano nei documenti

di gara. Esse definiscono le caratteristiche richieste per i lavori, i servizi o le

forniture.

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di

produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi

altra fase del suo ciclo di vita di cui all’articolo 2, punto 14).

Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di

proprietà intellettuale.

Per tutte le aggiudicazioni di concessioni il cui oggetto è destinato all’uso da parte di

persone fisiche, che si tratti del pubblico o del personale dell’amministrazione

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, le specifiche tecniche devono essere redatte,

salvo casi giustificati, in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per le

persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Se si adottano norme obbligatorie in materia di accessibilità con atto legislativo

dell’Unione, le specifiche tecniche, per quanto riguarda i criteri di accessibilità

vengono definiti in relazione a quest’ultimo.

2. Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori economici parità di accesso alla

procedura di aggiudicazione delle concessioni e non comportano la creazione di

ostacoli ingiustificati all’apertura alla concorrenza dell’aggiudicazione delle

concessioni.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono

compatibili con la normativa dell'Unione, le specifiche tecniche sono formulate

secondo una delle modalità seguenti:

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le

caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano

sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare

l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti

aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;

(b) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII e, in

ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme

europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche

comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento

adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano,

alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle

specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di

realizzazione delle opere e uso delle forniture; ciascun riferimento

contiene la menzione “o equivalente”;

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con

riferimento alle specifiche tecniche citate alla lettera b) quale mezzo per

presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

(d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per

talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla

lettera a) per le altre caratteristiche.

4. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche

non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un

procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a

un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o

eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono

autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente

precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il

paragrafo 3; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati

dall’espressione “o equivalente”.

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al

paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non

possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti

non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria

offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova

di cui all’articolo 33, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera

equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le

specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere

un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma nazionale che

recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica

tecnica comune, a una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da

un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le

prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare, con qualsiasi mezzo appropriato,

compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 33, che i lavori, le forniture o i servizi

conformi alla norma ottemperano alle prestazioni o ai requisiti funzionali

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

 

28 GU L 395, del 30.12. 1989, pag. 33.

 

Articolo 33

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono esigere che gli

operatori economici presentino come mezzo di prova della conformità alle specifiche

tecniche una relazione di prova redatta da un organismo riconosciuto o un certificato

rilasciato da tale organismo.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati

rilasciati da organismi riconosciuti per attestare la conformità a particolari specifiche

tecniche accettano anche certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti

equivalenti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori accettano anche altri mezzi

di prova appropriati quali una documentazione tecnica del fabbricante qualora

l’operatore economico interessato non abbia accesso ai certificati né alle relazioni di

prova di cui al paragrafo 1, né abbia alcuna possibilità di ottenerli entro i termini

previsti.

3. Per organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di

prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati ai

sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio29.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta,

qualsiasi informazione concernente le prove e i documenti esibiti per provare la

conformità ai requisiti tecnici di cui all’articolo 32 e al presente articolo. Le autorità

competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono tali informazioni

conformemente alle disposizioni in materia di governance di cui all’articolo 88 della

direttiva (direttiva che sostituisce la direttiva 2004/18/CE).

 

SEZIONE II

SCELTA DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI

 

Articolo 34

Principi generali

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri esposti dall’amministrazione

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 39, purché vengano soddisfatte

le seguenti condizioni cumulative:

(a) l’offerta soddisfa i requisiti, le condizioni e i criteri indicati nel bando di

concessione o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di

gara;

(b) l’offerta è stata presentata da un offerente che

(i) non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione

in conformità dell’articolo 36, paragrafi da 4 a 8, e

(ii) soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in conformità dell’articolo

36, paragrafi da 1 a 3.

 

Articolo 35

Garanzie procedurali

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara,

nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della

concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base

di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l’entità della

concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di

partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i

criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i

negoziati.

2. Nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento a tutti gli

offerenti. In particolare, non forniscono informazioni in maniera discriminatoria, il

che potrebbe favorire taluni offerenti a scapito di altri.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che limiti il numero di

candidati ad un livello adeguato deve farlo in modo trasparente e sulla base di criteri

oggettivi resi noti a tutti gli operatori economici interessati.

4. Le norme per l’organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione,

comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla

tempistica, sono stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti.

5. Qualora l’aggiudicazione della concessione comporti lo svolgimento di negoziazioni,

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rispettano le seguenti

norme:

(a) se le negoziazioni si svolgono dopo la presentazione delle offerte,

negoziano con gli offerenti le offerte che questi hanno presentato per adattarle

ai criteri e ai requisiti indicati in conformità del paragrafo 1;

(b) non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre

informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni

senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una

deroga generale ma è considerato in riferimento alla prevista comunicazione di

soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate;

(c) possono svolgere le negoziazioni in fasi successive per ridurre il numero

delle offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel

bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara. Nel

bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara

l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare se si è avvalsa di tale facoltà;

(d) valutano le offerte secondo quanto negoziato sulla base dei criteri di

aggiudicazione inizialmente indicati;

(e) tengono una registrazione scritta delle delibere formali nonché di ogni altro

fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della

concessione. In particolare, viene assicurata con ogni mezzo adeguato la

tracciabilità delle negoziazioni.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori informano quanto prima i

candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una

concessione, ivi compresi i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un

appalto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la

procedura.

7. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica

quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

(a) a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domande di

partecipazione;

 (b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi

di cui all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non

equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non

sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

(c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche

e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato

aggiudicato l’appalto o le parti dell’accordo quadro;

(d) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile lo svolgimento e

l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

8. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune

informazioni di cui al paragrafo 6 relative all’appalto, qualora la loro diffusione

ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i

legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa

recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

 

29 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

 

 

Articolo 36

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le

condizioni di partecipazione in materia di:

(a) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

(b) capacità economica e finanziaria;

(c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in

grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche

e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la

concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente

proporzionali all’oggetto dell’appalto, tenendo conto della necessità di garantire la

concorrenza effettiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di

concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono

presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti

riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all’oggetto della

concessione.

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una

particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri

soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal

caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che

disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio

mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda

la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti

aggiudicatori possono richiedere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra

siano responsabili in solido dell’esecuzione dell’appalto.

3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui

all’articolo 22 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri

soggetti.

4. Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la

corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della

procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le misure adottate si limitano allo stretto

necessario per prevenire o eliminare gli eventuali conflitti individuati. In particolare,

esse consentono di escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto

qualora non si possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi.

5. È escluso dalla partecipazione alla concessione il candidato o l’offerente condannato

con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

(a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo

2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio30;

(b) corruzione, secondo la definizione di cui all’articolo 3 della convenzione

relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti

funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione

europea e all’articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI del

Consiglio31, nonché corruzione secondo la definizione contenuta nella

legislazione nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o

dell’operatore economico;

(c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli

interessi finanziarie delle Comunità europee32;

(d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti

rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro

2002/475/GAI33 ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un

reato quali definiti all’articolo 4 della stessa decisione quadro;

(e) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’articolo 1

della direttiva 91/308/CEE del Consiglio34.

L’obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a una

concessione si applica anche qualora la condanna con sentenza definitiva riguardi i

dirigenti delle imprese o qualsiasi persona avente potere di rappresentanza, di

decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell’offerente.

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è a conoscenza di una

sentenza passata in giudicato che dichiari che detto operatore non è in regola con gli

obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in

conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello

Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

7. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione

all’aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti

condizioni:

(a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni delle norme del diritto

nazionale e dell’Unione europea volte a tutelare gli interessi pubblici

compatibili con il trattato;

(b) se l’operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di

liquidazione, se i suoi beni sono amministrati da un liquidatore o dal

giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha

sospeso l’attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante

da una procedura simile ai sensi delle leggi e dai regolamenti nazionali;

(c) se l’operatore economico ha evidenziato gravi e persistenti carenze nel

rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti concessioni di

natura simile con la medesima amministrazione aggiudicatrice o con il

medesimo ente aggiudicatore.

Per applicare i motivi di esclusione di cui al primo comma, lettera c), le

amministrazione aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un metodo di

valutazione dell’esecuzione del contratto basato su criteri obiettivi e misurabili e

applicato in maniera sistematica, coerente e trasparente. La valutazione

dell'esecuzione è comunicata all’operatore economico in questione, al quale deve

essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e ottenere tutela giurisdizionale.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi

da 5 a 7 può fornire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore prove

che dimostrino la sua affidabilità nonostante l’esistenza di motivi di esclusione.

9. Gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. Su

richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai

motivi di esclusione elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato

membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 88 della

direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE].

 

30 GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

31 GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

32 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

33 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

34 GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

 

Articolo 37

Fissazione dei termini

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte,

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare

della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte,

fatti salvi i termini minimi stabiliti dall’articolo 37.

2. Qualora le domande o le offerte soltanto possano essere presentate soltanto previa

visita dei luoghi o previa consultazione in loco della documentazione allegata ai

documenti di gara, i termini fissati per la presentazione delle domande sono

prorogati, in modo tale che tutti gli operatori economici interessati possano prendere

conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte.

 

Articolo 38

Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione

1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a

una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere

inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l’ente

aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai

sensi dell’articolo 25.

 

Articolo 39

Criteri di aggiudicazione delle concessioni

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che

assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che

consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non

attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice

o all’ente aggiudicatore.

Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti

che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che

le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle

prove fornite dagli offerenti.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica nel bando o nei

documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al

paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l’aggiudicazione delle concessioni sul

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2.

Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti

criteri:

(a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e

funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti,

caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

 (b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la

progettazione di lavori, si può tener conto dell’organizzazione, delle

qualifiche e dell’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione della

concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l’aggiudicazione

della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il

consenso dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, i

quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano

un’organizzazione e un livello qualitativo equivalenti;

(c) il servizio post-vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il

termine di consegna o di esecuzione;

(d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle

forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di

cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri

riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il

processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o

dei servizi richiesti.

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente

aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell’invito a presentare un’offerta o nei

documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per

determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il

minimo e il massimo deve essere appropriato.

L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per

ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente d’importanza.

 

Articolo 40

Calcolo dei costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto pertinente, tutti i seguenti costi del

ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o dei lavori di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, punto 14):

(a) costi interni, compresi i costi relativi all’acquisizione (come i costi di

produzione), l’uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il

fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

(b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di

poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo

delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la

mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un approccio basato

sui costi del ciclo di vita, nei documenti di gara devono indicare la metodologia

adottata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare

tutte le seguenti condizioni:

 (a) è stata elaborata sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri

oggettivamente verificabili e non discriminatori;

(b) è stata concepita per un’applicazione ripetuta o continua;

(c) è accessibile a tutte le parti in causa.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consentono agli operatori

economici di applicare una metodologia diversa per stabilire i costi del ciclo di vita

della propria offerta, a condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i

requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata

nell’ambito di un atto legislativo dell’Unione, anche mediante atti delegati in

conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi

del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 39,

paragrafo 4.

L’allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo

all’aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all’adozione di una nuova

legislazione o all’abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si

rendano necessarie.

 

TITOLO III

Norme sull’esecuzione delle concessioni

 

Articolo 41

Subappalto

1. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può

chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di

indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi,

nonché i subappaltatori proposti.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore

economico principale.

 

Articolo 42

Modifica delle concessioni in vigenza delle stesse

1. Ai fini della presente direttiva, la modifica sostanziale delle disposizioni di una

concessione in vigenza della stessa viene considerata una nuova aggiudicazione e

richiede una nuova procedura di aggiudicazione conformemente alla presente

direttiva.

2. La modifica di una concessione in vigenza della stessa viene considerata sostanziale

ai sensi del paragrafo 1, se rende la concessione sostanzialmente diversa da quella

inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica viene

considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della

procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito

di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o

avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato

od offerente;

(b) la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a favore del

concessionario oppure

(c) la modifica amplia considerevolmente l’ambito della concessione per

includere forniture, servizi o lavori non inizialmente coperti dalla

concessione stessa.

3. La sostituzione del concessionario viene considerata una modifica sostanziale ai

sensi del paragrafo 1.

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso di successione universale o parziale

nella posizione dell’aggiudicatario iniziale, in seguito a operazioni di ristrutturazione

societaria, di insolvenza o sulla base di una clausola contrattuale di un altro operatore

economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a

condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non

miri ad aggirare l’applicazione della presente direttiva.

4. Quando il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica

non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 se il suo valore non supera le

soglie fissate all’articolo 5 e se è inferiore del 5% al prezzo del contratto iniziale, a

condizione che la modifica non alteri la natura generale dell’appalto. Nel caso di

modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo delle

modifiche successive.

5. Le modifiche della concessione non sono considerate sostanziali ai sensi del

paragrafo 1, se sono previste dalla documentazione di gara mediante opzioni o

clausole di riesame chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole definiscono

l’ambito e la natura delle opzioni o delle modifiche possibili, nonché le condizioni

alle quali possono essere utilizzate. Non prevedono modifiche od opzioni che

altererebbero la natura generale della concessione.

6. In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale non richiede una nuova procedura

di aggiudicazione di concessioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni

cumulative:

(d) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che un’amministrazione

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto

prevedere;

(e) la modifica non altera la natura generale della concessione;

(f) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici

quando l'aumento dei prezzi non superi il 50% del valore della

concessione originale.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pubblicano nella Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi

contengono le informazioni di cui all’allegato VII e vengono pubblicati in conformità

delle disposizioni dell’articolo 28.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non si avvalgono delle

modifiche alle concessioni nei casi seguenti:

(a) qualora la modifica intenda rimediare a carenze della prestazione del

concessionario o alle relative conseguenze, cui si possa porre rimedio

imponendo l’esecuzione degli obblighi contrattuali;

(b) qualora la modifica intenda compensare i rischi derivanti da aumenti di

prezzi provocati da fluttuazioni dei prezzi che potrebbero influire

sensibilmente sull’esecuzione di un appalto e che sono stati coperti dal

concessionario.

 

Articolo 43

Cessazione delle concessioni

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

abbiano la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto contrattuale nazionale applicabile, di

porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una qualsiasi delle

seguenti condizioni:

(a) le eccezioni di cui all’articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una

partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato

l’appalto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4;

(b) una modifica della concessione rappresenta una nuova aggiudicazione ai

sensi dell’articolo 42;

(c) la Corte di giustizia dell’Unione europea constata che, in una procedura

ai sensi dell’articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a

uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che

un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente

allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto

senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

 

TITOLO V

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E

92/13/CEE

 

Articolo 44

Modifica della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è modificata come segue:

1. l’articolo 1 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di

servizi, a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale

direttiva.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle

amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva [sull’aggiudicazione delle

concessioni] a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 8, 9, 15

e 21 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi

quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione”.

(b) l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto

riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, o dalla direttiva [sulle

concessioni], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere

oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo

le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base

del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di

aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono”.

2. L’articolo 2 bis, paragrafo 2, è modificato come segue:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un

appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE o dalla direttiva [sulle concessioni]

non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a

decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione

dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è

avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri

mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni

civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di

aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci

giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di

aggiudicazione dell’appalto”;

(b) al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“– una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2,

della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 3,

della medesima, o all’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva [sulle concessioni], fatte

salve le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8, della medesima direttiva e”,

3. All’articolo 2 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) se la direttiva 2004/18/CE o la direttiva [sulle concessioni] non prescrivono la

previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”;

4. l’articolo 2 quinquies è modificato come segue:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa

pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò

sia consentito a norma della direttiva 2004/18/CE o della direttiva [sulle

concessioni]”;

(b) al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“- l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza

previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia

consentita a norma della direttiva 2004/18/CE o della direttiva [sulle concessioni]”,

5. L’articolo 2 septies, paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:

(a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

- l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma

dell’articolo 35, paragrafo 4, e degli articoli 36 e 37 della direttiva 2004/18/CE o

degli articoli 26 e 27 della direttiva [sulle concessioni], a condizione che tale avviso

contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di

affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea, oppure”;

(b) dopo il primo trattino, si inserisce il seguente trattino:

“- l’amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati

della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una

relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della

direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, di detta

direttiva o all’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva [sulle concessioni] fatte salve le

disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si

applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), della presente direttiva”;

6. All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se,

prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave

violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici in una procedura di

aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE o dalla direttiva

[sulle concessioni].”.

 

Articolo 45

Modifica della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è modificata come segue:

1. l’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

(a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di

appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di

trasporto e servizi postali (1), a meno che tali appalti siano esclusi a norma

dell’articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 19 a 26, degli articoli 29 e 30 o

dell’articolo 62 di tale direttiva.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti

aggiudicatori, di cui alla direttiva [sulle concessioni] a meno che tali appalti siano

esclusi a norma degli articoli 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 21 di tale direttiva.”;

(b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto

riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva [sulle

concessioni], le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un

ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni

previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che

tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli

appalti o le norme nazionali che lo recepiscono”;

2. L’articolo 2 bis, paragrafo 2, è modificato come segue:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un

appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva [sulle concessioni]

non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a

decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione

dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è

avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri

mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a

decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di

aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci

giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di

aggiudicazione dell’appalto”;

(b) nel quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2,

della direttiva 2004/17/CE o all’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva [sulle

concessioni], fatte salve le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8, della medesima

direttiva, e”;

3. All’articolo 2 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) se la direttiva 2004/17/CE o la direttiva [sulle concessioni] non prescrive la

previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”;

4. L’articolo 2 quater è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 quater

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione

presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di

aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva

[sulle concessioni] debba essere presentato prima dello scadere di un determinato

termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo

alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al

candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la

spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni

civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente

aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni

civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente

aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore a ogni

offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti.

In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2,

paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette a una notifica

specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione

della decisione di cui trattasi”.

5. L’articolo 2 quinquies è modificato come segue:

(a) nel paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione

del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito a

norma della direttiva 2004/17/CE o della direttiva [sulle concessioni]”;

(b) nel paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 “— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa

pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita a

norma della direttiva 2004/17/CE o della direttiva [sulle concessioni]”;

6. All’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli

articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE, o degli articoli 26 e 27 della direttiva

[sulle concessioni], a condizione che tale avviso contenga la motivazione della

decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione

di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea oppure

— l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula

del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica

dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE o

dell’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva [sulle concessioni], fatte salve le

disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8, della medesima direttiva. Quest’ultima

opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), della presente

direttiva”;

7. Nell’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se,

prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave

violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti in una procedura di

aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva

[sulle concessioni] o ancora in relazione all’articolo 27, lettera a), della direttiva

2004/17/CE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione”.

 

TITOLO VI

POTERI DELEGATI, COMPETENZE D’ESECUZIONE

E DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 46

Esercizio della delega di poteri

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni

stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3,

all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e

all'articolo 52, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per una durata

indeterminata a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3,

all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e

all'articolo 52, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento

europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una

data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già

in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica

al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il

Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale

termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione

che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su

iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 47

Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore

immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente

al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio

illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato

secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione

abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il

Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

 

Articolo 48

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici

istituito con la decisione del Consiglio 71/306/CEE35. Esso è un comitato ai sensi del

regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 4 del

regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Articolo 49

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il

30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali

disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento

alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali

di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 50

Disposizioni transitorie

I riferimenti all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e b), della direttiva 2004/17/CE e

all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, nonché al Titolo III della direttiva 2004/18/CE s’intendono fatti

alla presente direttiva.

 

Articolo 51

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno derivanti

dall’applicazione delle soglie fissate all’articolo 5 e riferisce in materia al Parlamento europeo

e al Consiglio entro il 30 giugno 2016.

 

Articolo 52

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

35 GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.

 

Articolo 53

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

 

ALLEGATI

Omissis

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