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disegno di legge, 17/11/2014
disegno di legge recante: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
Approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014
disegno di legge
Materia: ambiente / disciplina

N. 1676

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
 (ZANONATO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 (LUPI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze
 (SACCOMANNI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
 (DEL RIO)
con il Ministro della salute
 (LORENZIN)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
 (D'ALIA)

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali


Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1.

(Misure per la sensibilizzazione dei
proprietari dei carichi inquinanti trasportati
via mare)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Programma di mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

Art. 4.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, la parola: «ventitré» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Ambito di applicazione). -- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione»;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «comporta le seguenti conseguenze» sono sostituite dalle seguenti: «comporta una delle seguenti conseguenze»;

d) all'articolo 36, comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

Art. 9.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 10.

(Disposizioni per agevolare il ricorso
agli appalti verdi)

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefìci di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

Art. 11.

(Disposizioni per promuovere l'adozione
dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

Art. 12.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture
e negli affidamenti di servizi)

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi».

Art. 13.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni.».

4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

Art. 14.

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Il Piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi.

2. Nella definizione delle azioni da inserire nel Piano di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 12 della presente legge;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

d) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali;

e) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel Piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Capo V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO

Art. 15.

(Accordi di programma e incentivi
per l'acquisto dei prodotti derivanti
da materiali post consumo)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-ter. - (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo). -- 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;

c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.

Art. 206-quater. - (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). -- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 206-quinquies. - (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materialipost consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.

Art. 206-sexies. - (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). -- 1.Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:

a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;

b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;

d) i materiali post consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino e dell'aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, prevedono nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010, riportati nell'Allegato L-ter alla presente parte. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo».

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L sono aggiunti gli allegati L-bis e L-ter di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 16.

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -- Legno» e «19 12 07 -- Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Art. 17.

(Modifica all'allegato 2 al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

Art. 18.

(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

Art. 19.

(Modifiche alle norme in materia
di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Art. 20.

(Attività di vigilanza
sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani;

b) percentuale di raccolta differenziata totale;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER».

5. Al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».

6. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,».

Art. 21.

(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in materia
di gestione degli imballaggi)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,» sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;

b) all'articolo 221:

1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;

c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi»;

d) all'articolo 223:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;

e) all'articolo 224:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2015»;

3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorirne il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità».

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono inserite le seguenti: «, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».

Art. 22.

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

Art. 23.

(Misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) al comma 3, le parole: «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Trattamento del rifiuto
tramite compostaggio aerobico)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, con l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Art. 25.

(Sistema di restituzione di specifiche
tipologie di imballaggi destinati
all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

Art. 26.

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».

Art. 27.

(Programma di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.

3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».

Art. 28.

(Bilancio di esercizio
del Consorzio nazionale imballaggi)

1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».

Art. 29.

(Rifiuti di prodotti da fumo
e gomme da masticare)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

«Art. 232-bis. - (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare). -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1º luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Art. 30.

(Gestione del fine vita
di pannelli fotovoltaici)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».

Art. 31.

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

Art. 32.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati.

Art. 33.

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

Art. 34.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 35.

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, letterad)»;

c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;

d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

Art. 36.

(Misure per incrementare la raccolta
differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Art. 37.

(Disposizione in materia di rifiuti
non ammessi in discarica)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.

Art. 38.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

Capo VII

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 39.

(Norme in materia di Autorità di bacino)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (Autorità di bacino distrettuale). -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;

f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1º luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (Distretti idrografici). -- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive.

Art. 40.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico). -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 41.

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE
L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Art. 42.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dall'anno 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri in esso contenuti.

3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto dei princìpi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43.

(Contratti di fiume)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 44.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 45.

(Disposizioni in materia di sovracanone
di bacino imbrifero montano)

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».

Art. 46.

(Clausola di salvaguardia per la regione
autonoma Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Art. 47.

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL
RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 48.

(Acque reflue dei frantoi oleari)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

Art. 49.

(Modifica all'articolo 180-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE
IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 50.

(Comitato per il capitale naturale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 51.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli)

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 -- Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 52.

(Disposizioni in materia
di gestione di rifiuti speciali
per talune attività economiche)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 53.

(Delega al Governo per l'introduzione
di sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 54.

(Oil free zone)

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».

2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

3. La costituzione di Oil free zone è promossa dai comuni interessati, per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento. Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free zone è promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.

4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.

5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Art. 55.

(Strategia nazionale
delle Green community)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico e la cogenerazione;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);

h) integrazione dei servizi di mobilità.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 56.

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come previsto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce della nuova procedura di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 57.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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