DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
(GU n.168 del 22-7-2015)
Vigente al: 23-7-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare,
l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante
attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2
maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle
decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n.
1193/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione dell'8
novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di
crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', in vista
dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che
introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi
alle emissioni del trasporto aereo internazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite
dalle seguenti: "gestisce o controlla";
b) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore
aereo amministrato dall'Italia':
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida
rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non
in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro
Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di
trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la
maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in
cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non
abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu'
considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo
di riferimento successivo;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e
non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno
Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di
trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di
riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili
all'Italia;";
c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di
riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff),
numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare
nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di
esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1°
gennaio 2006:
f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui
alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi
di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato di
cui al comma 1 e' composto da un Consiglio direttivo e da una
Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo e' l'organo deliberante
del Comitato; per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente
articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";
b) al comma 4, dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis)
redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei
amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli
operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";
c) il comma 6 e' soppresso;
d) al comma 8:
1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti: "di
comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";
2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ",
compreso il presidente,";
3) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", sono
inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I membri con
funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati
ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio
direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica
quattro anni.";
e) il comma 9 e' soppresso;
f) al comma 10 le parole: "composta da ventitre' membri" sono
sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";
g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. I curricula
dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della
Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
h) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti
interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio
direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno,
degli atti e delle decisioni, nonche' i lavori della Segreteria
tecnica in gruppi istruttori.";
i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di cui al comma
8";
l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del
Consiglio direttivo";
m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;
n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del
Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in
modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto
previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le
attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un
operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo
3, comma 1, lettera ff).
2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di
applicazione del presente capo le attivita' di volo effettuate con
aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice
della navigazione.".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento",
sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e
3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti:
"anno di controllo".
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le
seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".
7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi".
8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 3, le parole: "ha facolta' di comunicare al Comitato" sono
sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".
9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite
dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".
10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori
degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli
operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti,
CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti
dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE
e fino alla quantita' stabilita con deliberazione del Comitato, sulla
base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in
particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi
dello stesso articolo.".
11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al
comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e
non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in
applicazione dell'articolo 16.";
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto
costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le
informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma
3, 25 e 26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota
indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore
medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio
ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per
ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni
caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di
cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013
una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente
rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di
mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Salvo che il fatto
costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui
all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino
false o non veritiere il gestore dell'impianto e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro
aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma
pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio
nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un
massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della
violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di
trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione
pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di
cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di
restituzione delle quote.";
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Salvo che il fatto
costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9,
verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma
2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro
aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma
pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio
nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un
massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della
violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di
trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione
pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di
cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di
restituzione delle quote.";
e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000
euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di
carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle
determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea,
di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della
violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il
pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido
emesse in eccesso.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore
dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 e'
soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora
ometta di:
a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale
richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro
30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore,
ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva dell'impianto
superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento
dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di
monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra
entro il 30 aprile di ciascun anno.";
f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori
aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto
legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica
italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza
territoriale di cui al comma 12.".
12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli impianti di cui
al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che,
in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono piu' di 25000
tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote
di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE
e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica e'
fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui
al comma 6, lettera a).";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis). Allorche' un
impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio
delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a
norma dell'articolo 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del
rientro.";
d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base biennale"
sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015";
13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attivita' di cui", sono
inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".
14. All'Allegato I "Categorie di attivita' relative alle emissioni
di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del punto 1 e' inserito il seguente: "01. Gli impianti o
le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che
utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente
decreto.";
b) il punto 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se una unita' serve
per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come potenza
termica nominale totale, la soglia espressa come capacita' di
produzione di tale attivita' e' prioritaria per la decisione in
merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente
decreto.".
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
|