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decreto legislativo, 2/7/2015
D.lvo 2 luglio 2015, n. 111, recanteDisposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della dirett. 2009/29/CE che modifica la dirett. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere ...
GU n.168 del 22-7-2015
decreto legislativo
Materia: ambiente / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111

 

Disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE  che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas  a effetto serra.

 

(GU n.168 del 22-7-2015)

 

  Vigente al: 23-7-2015  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per

l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e,  in  particolare,

l'articolo 1, comma 5;

  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante

attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva

2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema

comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto

serra;

  Visto il regolamento (UE)  n.  389/2013  della  Commissione  del  2

maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  alle

decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.  920/2010  e  n.

1193/2011 della Commissione;

  Visto il regolamento (UE) n.  1123/2013  della  Commissione  dell'8

novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di

crediti  internazionali  a  norma  della  direttiva  2003/87/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio;

  Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e  del

Consiglio  del  16  aprile  2014  recante  modifica  della  direttiva

2003/87/CE che istituisce un sistema  per  lo  scambio  di  quote  di

emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella  Comunita',  in   vista

dell'attuazione, entro il 2020,  di  un  accordo  internazionale  che

introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da  applicarsi

alle emissioni del trasporto aereo internazionale;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano

reso nella seduta del 7 maggio 2015;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 26 giugno 2015;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

 

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo  2013,

n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono  sostituite

dalle seguenti: "gestisce o controlla";

  b) la lettera ff) e' sostituita  dalla  seguente:  "ff)  'operatore

aereo amministrato dall'Italia':

  1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio  valida

rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

  2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1)  e  non

in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un  altro

Stato  Membro,  le  cui  emissioni  provenienti  dalle  attivita'  di

trasporto aereo, stimate per l'anno  di  riferimento,  siano  per  la

maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il  caso  in

cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non

abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu'

considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo

di riferimento successivo;

  3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2)  e

non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata  da  uno

Stato  Membro,  le  cui  emissioni  provenienti  dalle  attivita'  di

trasporto aereo,  stimate  per  i  primi  due  anni  del  periodo  di

riferimento precedente,  siano  per  la  maggior  parte  attribuibili

all'Italia;";

  c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di

riferimento': ai fini della definizione  di  cui  alla  lettera  ff),

numero 2), per gli operatori aerei  che  hanno  iniziato  ad  operare

nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006,  il  primo  anno  civile  di

esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre  dal 

gennaio 2006:

  f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione  di  cui

alla lettera ff), numeri 2) e 3),  il  periodo  compreso  tra  il 

gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi

di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato  di

cui al comma 1 e'  composto  da  un  Consiglio  direttivo  e  da  una

Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo  e'  l'organo  deliberante

del Comitato; per l'istruttoria delle attivita' di  cui  al  presente

articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";

  b) al comma 4, dopo la lettera o) e' inserita la seguente:  "o-bis)

redigere ed aggiornare  annualmente  una  lista  di  operatori  aerei

amministrati  dall'Italia,  avvalendosi   anche   dell'elenco   degli

operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";

  c) il comma 6 e' soppresso;

  d) al comma 8:

  1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti:  "di

comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";

  2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del  mare"  sono  inserite  le  seguenti:  ",

compreso il presidente,";

  3) dopo  le  parole:  "Ministro  dello  sviluppo  economico",  sono

inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";

  4) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I  membri  con

funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono  considerati

ai  fini  del  quorum  costitutivo  e  deliberativo   del   Consiglio

direttivo. I membri  del  Consiglio  direttivo  rimangono  in  carica

quattro anni.";

  e) il comma 9 e' soppresso;

  f) al comma 10 le  parole:  "composta  da  ventitre'  membri"  sono

sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";

  g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis.  I  curricula

dei membri del  Consiglio  direttivo  di  cui  al  comma  8  e  della

Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

  h) al comma 11 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il

regolamento disciplina  in  particolare  le  audizioni  dei  soggetti

interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio

direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno,

degli atti e delle  decisioni,  nonche'  i  lavori  della  Segreteria

tecnica in gruppi istruttori.";

  i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di  cui  al  comma  1"  sono

sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di  cui  al  comma

8";

  l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di  cui  al  comma  1"  sono

sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del

Consiglio direttivo";

  m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;

  n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

  "15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi  spese  ai  membri  del

Comitato si provvede a  valere  sui  proventi  delle  aste  ai  sensi

dell'articolo 19, comma 6, lettera i).

  15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabilite

le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei

rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in

modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".

  3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  e'

sostituito dal seguente:

 

"Art. 5.

 

Ambito di applicazione

 

  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano,  salvo  quanto

previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote  per  le

attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato  I  svolte  da  un

operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito  all'articolo

3, comma 1, lettera ff).

  2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di

applicazione del presente capo le attivita' di  volo  effettuate  con

aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del  codice

della navigazione.".

  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  al

comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno  di  riferimento",

sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".

  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  al

comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1),  2)  e

3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle  seguenti:

"anno di controllo".

  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013,

n. 30, prima delle parole:  "La  messa  all'asta"  sono  inserite  le

seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".

  7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite  dalle

seguenti: "sei mesi".

  8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 3, le parole: "ha facolta'  di  comunicare  al  Comitato"  sono

sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".

  9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite

dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".

  10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,

il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai  fini  dell'adempimento

dell'obbligo di restituzione per  il  periodo  2013-2020,  i  gestori

degli  impianti  esistenti,  degli  impianti  nuovi  entranti  e  gli

operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare  crediti,

CERs  ed  ERUs  che  rispettano   i   criteri   qualitativi   sanciti

dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva  2003/87/CE

e fino alla quantita' stabilita con deliberazione del Comitato, sulla

base  di  quanto  stabilito  dallo  stesso  articolo  11-bis  e,   in

particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi

dello stesso articolo.".

  11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al

comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse  e

non monitorate in conseguenza di omissioni o  false  informazioni  in

applicazione dell'articolo 16.";

  b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo  che  il  fatto

costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di  autorizzazione

alle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  che  non  fornisce   le

informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24,  comma

3, 25 e 26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da

10.000  euro  a  100.000   euro   aumentata,   per   ciascuna   quota

indebitamente rilasciata, di una somma pari a  tre  volte  il  valore

medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio

ad aprile dell'anno in corso fino ad  un  massimo  di  100  euro  per

ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue,  in  ogni

caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel  conto  unionale  di

cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento  (CE)  n.  389/2013

una quantita' di quote di emissione  pari  alle  quote  indebitamente

rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al  comma  6  in  caso  di

mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";

  c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Salvo  che  il  fatto

costituisca  reato,  nel  caso  in  cui  le   informazioni   di   cui

all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione  risultino

false o non veritiere il gestore dell'impianto  e'  soggetto  ad  una

sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000  euro  a  100.000  euro

aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una  somma

pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di  carbonio

nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino  ad  un

massimo di  100  euro  per  ciascuna  quota.  All'accertamento  della

violazione consegue, in  ogni  caso,  l'obbligo  per  il  gestore  di

trasferire nel conto unionale di cui all'articolo  53,  paragrafo  4,

del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di  emissione

pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione  di

cui al comma 6  in  caso  di  mancata  ottemperanza  dell'obbligo  di

restituzione delle quote.";

  d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Salvo che il  fatto

costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9,

verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22,  comma

2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto  e'  soggetto  ad

una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000  euro

aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una  somma

pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di  carbonio

nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino  ad  un

massimo di  100  euro  per  ciascuna  quota.  All'accertamento  della

violazione consegue, in  ogni  caso,  l'obbligo  per  il  gestore  di

trasferire nel conto unionale di cui all'articolo  53,  paragrafo  4,

del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di  emissione

pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione  di

cui al comma 6  in  caso  di  mancata  ottemperanza  dell'obbligo  di

restituzione delle quote.";

  e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il

fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4,  e'

punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000

euro, aumentata di 20 euro per ciascuna  tonnellata  di  biossido  di

carbonio  emessa  in  eccesso,  ciascun  anno,  rispetto   a   quelle

determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione  europea,

di cui al comma 5 del medesimo articolo  38.  All'accertamento  della

violazione consegue, in ogni  caso,  l'obbligo  di  corrispondere  il

pagamento o la restituzione  in  EUA  delle  tonnellate  di  biossido

emesse in eccesso.

  10-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   gestore

dell'impianto  di  ridotte  dimensioni  di  cui  all'articolo  38  e'

soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora

ometta di:

  a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni  dalla  formale

richiesta del Comitato;

  b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro

30 giorni dal verificarsi di modifiche  dell'identita'  del  gestore,

ampliamenti o  riduzioni  della  capacita'  produttiva  dell'impianto

superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e  al  funzionamento

dell'impianto  nonche'  modifiche   significative   al   sistema   di

monitoraggio  da  valutarsi  conformemente   ai   principi   di   cui

all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;

  c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto  serra

entro il 30 aprile di ciascun anno.";

  f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori

aerei,  soggetti  alla  disciplina  di  cui   al   presente   decreto

legislativo,  eleggono  domicilio  nel  territorio  della  Repubblica

italiana,  anche  ai  fini   dell'individuazione   della   competenza

territoriale di cui al comma 12.".

  12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, lettera c), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4.";

  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli impianti  di  cui

al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che,

in uno degli anni del  periodo  2013-2020,  emettono  piu'  di  25000

tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio  delle  quote

di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE

e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica  e'

fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni  di  cui

al comma 6, lettera a).";

  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis).  Allorche'  un

impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario  per  lo  scambio

delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a

norma dell'articolo 21 sono  rilasciate  a  decorrere  dall'anno  del

rientro.";

  d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base  biennale"

sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015";

  13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto  legislativo  13  marzo

2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attivita' di  cui",  sono

inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".

  14. All'Allegato I "Categorie di attivita' relative alle  emissioni

di gas serra  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  presente

decreto" sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) prima del punto 1 e' inserito il seguente: "01. Gli  impianti  o

le parti di impianti utilizzati per la  ricerca,  lo  sviluppo  e  la

sperimentazione di nuovi prodotti  e  processi  e  gli  impianti  che

utilizzano  esclusivamente  biomassa  non  rientrano   nel   presente

decreto.";

  b) il punto 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se una  unita'  serve

per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come  potenza

termica  nominale  totale,  la  soglia  espressa  come  capacita'  di

produzione di tale attivita'  e'  prioritaria  per  la  decisione  in

merito  all'inclusione  nel  campo  di  applicazione   del   presente

decreto.".

 

Art. 2

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed

i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti  previsti

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 3

 

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 2 luglio 2015

 

                             MATTARELLA

 

 

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            ministri

 

                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della

                            tutela del territorio e del mare

 

                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari

                            esteri     e      della      cooperazione

                            internazionale

 

                            Orlando, Ministro della giustizia

 

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle

                            finanze

 

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

 

                            Delrio, Ministro delle  infrastrutture  e

                            dei trasporti

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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