REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Milano sezione I
nelle persone dei Signori:
EZIO MARIA BARBIERI Presidente
ELENA QUADRI Ref. , relatore
LUCA MONTEFERRANTE Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 06 Maggio 2004
Visto il ricorso 1997/2004 proposto da:MAGGI ELENA rappresentato e difeso da:MAESTRONI ANGELO con domicilio eletto in MILANO 2367AF PIAZZA BERTARELLI, 1 pressoMAESTRONI ANGELO
contro
COMUNE DI GARLATE rappresentato e difeso da:VALAGUSSA GIULIANA con domicilio eletto in MILANO 4629AF VIALE LAZIO 21 presso DE LUIGI MARIO
per l'annullamento
del provvedimento 20 febbario 2004 prot.1261 a firma del Segretario del Comune di Garlate recante rifiuto alla richiesta di visione del registro di Protocollo del Comune di Garlate, nonché per l'accertamento e la dichiarazione dell’obbligo di ottemperanza alla richiesta di accesso, con il conseguente rilascio di copia della documentazione relativa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:COMUNE DI GARLATE.
Visti gli atti tutti della causa;Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per la camera di consiglio del 6.5.2004; Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto:
che la ricorrente, consigliere comunale del comune di Garlate, ha inoltrato in data 12.2.2004 alla stessa amministrazione istanza diretta ad ottenere l’accesso e l’estrazione di copia del registro di protocollo generale del comune dall’1.1.2003 al 31.12.2003 per visionare la corrispondenza nelle istanze dettagliatamente descritta, motivando la ragione delle istanze in relazione all’esercizio del mandato amministrativo;
che il comune di Garlate ha emesso il provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione, motivandolo sulla base dell’insussistenza di un diritto indiscriminato di accesso da parte dei consiglieri comunali al registro di protocollo generale del comune;
Ritenuto che l’eccezione di irricevibilità ed inammissibilità del gravame sollevata dal comune sia da disattendere, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base di una nuova istanza di accesso formulata dalla ricorrente;
Considerato che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Che il consigliere comunale, non essendo equiparabile a qualsiasi cittadino in quanto esplicante un munus pubblico, non deve specificare le finalità della richiesta di accesso dallo stesso formulata, purchè legata alla propria funzione di consigliere comunale;
che, inoltre, il comune o l’azienda o la società a partecipazione pubblica non possono sindacare i motivi della richiesta di accesso, restando, altrimenti, arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul proprio operato;
che non si ritengono sussistenti esigenze di tutela di riservatezza, essendo il consigliere tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
che le suesposte argomentazioni sono conformi all’opinione della maggioranza della giurisprudenza amministrativa (C.d.S., V, 22.2.2000, n. 940; C.d.S, A.P., 28.4.1999, n. 6; T.A.R. Lecce, II, 10.8.1999, n. 676);
che gli atti afferenti l’attività del comune, compreso il registro di protocollo generale, sono sicuramente ricompresi tra le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato dei consiglieri comunali dell’ente medesimo, in quanto inerenti la funzione pubblica esercitata dall’ente locale;
che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto per le suesposte considerazioni, avendo l’amministrazione resistente l’obbligo di rilasciare all’istante la richiesta documentazione;
che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al comune di Garlate di rilasciare, mediante estrazione di copia, la documentazione di cui sopra dettagliatamente indicata nelle citate istanze di accesso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Depositata in segreteria
il 26 maggio 2004 |