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TAR Lazio, Sez. III ter, 12/7/2004 n. 6720
La stazione appaltante non può richiedere requisiti sproporzionati rispetto all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante con la fissazione dei requisiti minimi di capacità economica e tecnica tende a garantire che i concorrenti possiedano la capacità di far luogo realmente alla corretta esecuzione dell'appalto, tuttavia, essa non può adottare parametri sproporzionati rispetto all' "oggetto del contratto" e comunque tali da costituire un elemento di oggettiva restrizione della concorrenza

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^ ter          

composto da

dr. Francesco Corsaro                        Presidente

dr. Umberto Realfonzo            Consigliere, relatore

dr. Stefania Santoleri                           Consigliere

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

in forma semplificata ai sensi dell’art.26 quarto comma della L. 6 dicembre 1971 n.1034 (come mod ed int. dalla Legge 21 luglio 2000 n.205) sul ricorso n. 6156/2004 R.G. proposto da Soc. LA GAIA s.r.l., in persona del legale rappresentante amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano D’Ercole e Nicola Palombi, presso lo studio dei quali, in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6, è elettivamente domiciliata;

 

contro

INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., patrocinato dall’Avvocatura dell’Istituto;

e nei confronti di

Soc. Gruppo Gorla s.p.a., non costituitasi in giudizio;

 

per l'annullamento

del bando di gara per l’appalto del servizio di pulizia, di disinfestazione e di derattizzazione dei locali della sede centrale dell’INPS in Roma e servizio di sanificazione delle apparecchiature informatiche e telefoniche della sede centrale dell’INPS in Roma pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee n. S 63 del 30.2.2004, nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza dell’8.7.2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la Soc. ricorrente, che ha presentato offerta di partecipazione alla relativa procedura impugna il bando di gara dell’appalto per i servizi di pulizia negli edifici dell’INPS in Roma.

L’Istituto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.

La causa, chiamata alla Camera di Consiglio dell’ 8 luglio 2004 è stata introitata, previa comunicazione alle parti, per essere decisa in forma semplificata.

Il ricorso è fondato nei sensi e negli esclusivi limiti che seguono:

1. Come esattamente dedotto con alcuni profili del primo motivo, la clausola del bando che richiedeva l’esercizio di servizi identici a quello oggetto della gara per un importo medio annuo pari al 150% dell’importo della gara, viola l’art. 13 del D.Lgs. n.159/95.

Al riguardo il Collegio osserva che, con la fissazione dei requisiti minimi di capacità economica e tecnica la stazione appaltante tende a garantire che i concorrenti possiedano realmente la capacità di far luogo alla corretta esecuzione dell’appalto. Ciò, però non può risolversi nell’adozione di parametri sproporzionati rispetto all’ ”oggetto del contratto” e comunque tali da costituire un elemento di oggettiva restrizione della concorrenza.

Nel caso di specie la fissazione di un limite nel triennio pari a 450%, del valore dell’appalto appare del tutto illogico e irragionevole e come tale illegittimo.

Il ricorso, in tali assorbenti limiti, è dunque fondato e va accolto.

Per l’effetto il bando deve essere annullato sul punto.

Le spese possono, tuttavia, essere integralmente compensate.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter :

1) accoglie il ricorso di cui in epigrafe ed annulla il bando nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;

2) Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004.

IL PRESIDENTE                                           dr. Francesco Corsaro

IL CONSIGLIERE-EST.                               dr. Umberto Realfonzo

 

Depositata in segreteria

il 12 luglio 2004

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