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TAR Lazio, Sez. Latina, 20/7/2004 n. 645
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente agli inadempimenti della convenzione stipulata a seguito dell'affidamento di un servizio pubblico.

Giusta la correzione apportata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 all'art.33 della legge 21 luglio 2000 n. 205, in fatto di affidamento di pubblico servizio la cognizione del giudice amministrativo attiene a tale affidamento, non, anche, agli eventuali inadempimenti contrattuali consistenti nella violazione delle clausole contenute nella connessa convenzione.
Il predetto art. 33, nella versione conseguente alla correzione operata dalla Corte Costituzionale, limita infatti la giurisdizione del giudice amministrativo, pur se trattasi comunque di giurisdizione esclusiva, ad affidamento del genere, nulla dicendo quanto alle possibili questioni connesse alla relativa convenzione.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati

-Dott. Franco BIANCHI – Presidente

-Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere relatore

-Dott. Sandro AURELI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 27 del 2003, proposto dal COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Pietrosanti ed Armando Argano, con domicilio presso quest’ultimo in Latina, Via Ulpiano n.2;

 

contro

COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco, n.c.;

per la condanna al pagamento di somme.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti di causa.

Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.

Udito, alla pubblica udienza del 9 luglio 2004, l’Avv. Armando Argano per il Comune ricorrente.

Ritenuto e considerato quanto segue.

 

IN FATTO:

Con ricorso notificato il 18 dicembre 2002, depositato il successivo 10 gennaio 2003, il COMUNE DI SABAUDIA ha premesso:

-di avere effettuato il servizio di trasporto, refezione e fornitura di libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo nel proprio territorio ma residenti nel territorio del Comune di Terracina, a partire dall’anno scolastico 1991-1992;

-che, giusta convenzione, avente durata di un biennio, intercorsa con il Comune di Terracina in data 4 novembre 1998, quest’ultimo si era obbligato al rimborso delle spese, precisate nella stessa convenzione, che il Comune di Sabaudia avesse sostenuto per ogni bambino trasportato, per ogni pasto erogato, per i libri forniti; si era obbligato inoltre, con riferimento ai servizi  resi a vantaggio dei propri alunni dal 1991 al 1997, al rimborso forfettario di complessive lire 175.000.000, da erogare, quanto a lire 75.000.000, nel corso dell’anno 1998, quanto a lire 100.000.000, nel corso dell’anno 1999;

-che, nonostante il tempo trascorso e nonostante solleciti vari, il Comune di Terracina non ha adempiuto i propri obblighi, per cui il debito complessivo a carico di esso Comune ammonta, a tutto il 2001, a lire 427.181.361 (pari ad euro 220.620,76), giusta il prospetto allegato 12 al ricorso.

Tanto premesso, il Comune di Sabaudia ha chiesto condannarsi il Comune di Terracina al pagamento del dovuto, come sopra quantificato, oltre interessi legali dal 4 novembre 1998 al saldo; con vittoria di spese.

Comune di Terracina non si è costituito.

All’udienza del 9 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

IN DIRITTO:

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Trattasi, nel caso, giusta la non contestata esposizione del Comune ricorrente, di inadempimento dell’intimato Comune di Terracina ad obblighi dallo stesso assunti verso il Comune di Sabaudia.

Il rapporto instauratosi fra i due Comuni si presenta riconducibile alla fattispecie dell’affidamento di un pubblico servizio, avendo il Comune di Terracina concordato con il limitrofo Comune di Sabaudia che quest’ultimo avrebbe provveduto al trasporto, alla refezione e alla fornitura di libri di testo in favore di alunni appartenenti a Terracina.

E’ perciò da distinguere fra il predetto affidamento, di cui spetta conoscere, in caso di controversie, al giudice amministrativo, e gli obblighi derivanti dalla connessa convenzione, obblighi la cui violazione spetta invece conoscere al giudice ordinario.

Giusta, infatti, la correzione apportata con la sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004 all’art. 33 della legge 21 luglio 2000 n. 205, in fatto di affidamento di pubblico servizio la cognizione del giudice amministrativo attiene a tale affidamento, non, anche, agli eventuali inadempimenti contrattuali consistenti nella violazione delle clausole contenute nella connessa convenzione.

Il predetto art.33, nella versione conseguente alla correzione operata dalla Corte Costituzionale, limita infatti la giurisdizione del giudice amministrativo, pur se trattasi comunque di giurisdizione esclusiva, ad affidamento del genere, nulla dicendo quanto alle possibili questioni connesse alla relativa convenzione.

A tali questioni, pertanto, si applica la regola generale in base alla quale dei diritti soggettivi spetta conoscere al giudice ordinario.

Nel caso, il dedotto inadempimento del Comune di Terracina viola il diritto soggettivo del Comune di Sabaudia ad ottenere il pagamento di quanto convenuto.

Cosicché va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:

-DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, proposto dal COMUNE DI SABAUDIA contro il COMUNE DI TERRACINA;

-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;

-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministra-tiva.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 9 luglio 2004.

 

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott.Elia Orciuolo)

 

IL PRESIDENTE

(Dott.Franco Bianchi)

 

IL SEGRETARIO

Pasquale Cucchi

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 20 luglio 2004

(art.55 L. 27.4.1982 n.186)

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

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