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TAR Abruzzo, Sez. Pescara, 1/9/2004 n. 750
Sulla giurisdizione del giudice ordinario a decidere una controversia avente ad oggetto il pagamento dei corrispettivi previsti da una convenzione stipulata tra un consorzio ed un comune.

Alla luce di quanto dichiarato dalla corte costituzionale nella recente sentenza 204 del 6 luglio 2004 una controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi di una convenzione stipulata fra un consorzio e un comune rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una controversia rientrante in quei casi nei quali la pubblica amministrazione agisce come titolare di un rapporto di carattere privatistico con altro soggetto.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, composto dai signori

Dr. Antonio Catoni                  Presidente

Dr. Mario Di Giuseppe            componente

Dr. Dino Nazzaro                    componente

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 98 del 2004, proposto da Consorzio bonifica Alento Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. Giustino Sartorelli,

 

contro

 il comune di Monte Silvano, rappresentato e difeso dall’Avv. Leo Nello Brocchi;

per dichiarare inadempiente

il comune intimato alle pattuizioni contenute nella convenzione stipulata fra i due enti per l'invio al depuratore di rifiuti prima dell'immissione in mare e per la gestione del collettore e degli relativi impianti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito in camera di consiglio, il 29 luglio 2004, il relatore Dr. Catoni ed uditi, altresì, l'avv.  Sartorelli per il consorzio  ricorrente e l’Avv. Brocchi per l’amministrazione resistente;

Visto l’art. 9 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 che consente in casi determinati una decisione in forma semplificata, assunta nel rispetto della completezza del contraddittorio;

Considerato che, nella specie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione della norma in questione dato che il ricorso è stato notificato a tutte le parti interessate e che la questione appare di facile soluzione;

Ritenuto  in fatto e diritto quanto segue:

Ritiene il collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

In effetti, nonostante la pronuncia del giudice ordinario, che con sentenza resa il 23 giugno 17 novembre 2003, aveva dichiarato la giurisdizione di questa sezione, il ricorso, viceversa, appare chiaramente rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

Pur trattandosi di controversia appartenente al settore dei pubblici servizi e, quindi, in una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è pur sempre evidente che la questione esula, comunque, dai casi nei quali la pubblica amministrazione agisce nell'ambito del proprio potere autoritativo, trattandosi nella specie di una controversia rientrante, invece, in quei casi nei quali la pubblica amministrazione agisce come titolare di un rapporto di carattere privatistico con altro soggetto, nella specie il consorzio.

Ma, anche ove volesse riconoscersi che la questione riguarda l'esplicazione di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, come ha chiarito la corte costituzionale nella recente sentenza 204 del 6 luglio 2004, l'articolo 33 comma primo del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 33, come sostituito dall'articolo 7 lettera a) della legge 21 luglio 2000 n. 205 nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, è incostituzionale nella misura in cui non limita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni, escluse quelle concernenti l'indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Ne consegue, evidentemente, che nella specie trattandosi di una controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi di una convenzione stipulata fra il consorzio ricorrente e il comune intimato, alla luce di quanto dichiarato dalla corte costituzionale nella sentenza citata, oggi è ancor più evidente il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Stante la scarsa chiarezza del testo legislativo che può aver indotto in errore il consorzio ricorrente, tanto che si è reso necessario, infatti,  un intervento della corte costituzionale, nonché l’esistenza di una sentenza del giudice ordinario, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara il 29 luglio 2004.

Dr. Antonio Catoni Presidente est.

Il Segretario di Udienza

 

Pubblicata mediante deposito 01.09.2004

Il Direttore di Segreteria

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