REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 8606/2003 proposto dal Comune di Sarzana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Cocchi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14, c/o Avv. Enrico Romanelli,
CONTRO
Italgas, S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Bassi e Stefano D’Ercole ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Largo del Teatro Valle, n. 6,
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Liguria, II Sezione, del 5.6.2003, n. 712;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.6.2004, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Italiana per il Gas – Italgas, S.p.A., impugnava la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sarzana del 19.12.2002, n. 116, concernente il riscatto anticipato della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale gestito dalla società ricorrente.
Il Comune di Sarzana si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. della Liguria, Sezione II, con la sentenza del 5.6.2003, n. 712, ha respinto il ricorso.
Il Comune di Sarzana appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Resiste all’appello l’Italgas chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 8.6.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Comune di Sarzana appella la sentenza del 5.6.2003, n. 712, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla Italgas, S.p.A., avverso la deliberazione del Consiglio comunale dell’ente appellante del 19.12.2002, n. 116.
Con tale provvedimento, il Comune di Sarzana aveva disposto il riscatto anticipato del servizio pubblico di distribuzione del gas metano gestito in concessione dalla predetta società e dei relativi impianti.
L’appello è infondato.
Il Comune di Sarzana preliminarmente ripropone l’eccezione già respinta in primo grado, secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un arbitrato, in base alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 20 della convenzione attuativa della concessione, che devolve ad un collegio arbitrale tutte le controversie relative alla interpretazione e alla esecuzione della convenzione in ogni sua clausola insorgenti durante il rapporto concessorio o successivamente a questo.
L’eccezione è nuovamente da respingere.
La controversia non rientra nell’ambito di operatività del citato art. 20.
Con la deliberazione impugnata, infatti, il Comune di Sarzana ha disposto il riscatto anticipato della concessione, ai sensi dell’art. 24 del R.D. 15.10.1925, n. 2578.
Tale disposizione, richiamata dall’art. 16 della convenzione stipulata tra le parti nel 1987 e all’epoca ancora in vigore, come è noto, assegnava ai comuni la facoltà di riscattare le concessioni relative ai servizi pubblici - trascorso un periodo di tempo dall’inizio della concessione, variabile a seconda dei casi - per consentire ai predetti enti di assumerne direttamente la gestione, come previsto in via di massima dall’art. 1 dello stesso testo normativo.
Nella specie, il Comune di Sarzana si è determinato a riscattare il servizio in concessione alla Italgas proponendosi l’obiettivo di assegnare al servizio di cui trattasi il diverso assetto prefigurato dal D.Lgs n. 164 del 2000 (cd. Decreto Letta), da poco entrato in vigore.
Per tale nuova normativa, che ha disciplinato ex novo l’intero settore relativo alle attività di provvista, di distribuzione e di vendita del gas naturale in attuazione della direttiva CEE 98/30, il servizio di distribuzione del gas naturale deve essere assegnato esclusivamente mediante gare e per periodi non superiori ai dodici anni.
Il Comune, quindi, ha esercitato una facoltà che non ha la sua fonte nella convenzione.
Non si tratta, infatti, di una controversia attinente alla violazione di obblighi inerenti al rapporto concessorio dovuta a contrastanti interpretazioni delle clausole convenzionali.
La verifica della legittimità della deliberazione dell’ente con la quale tale facoltà è stata esercitata è dunque fuori dalla materia deferibile ad arbitrato delineata dall’art. 20 della convenzione attuativa della concessione di cui trattasi ed è rimessa al sindacato del giudice amministrativo (nell’ambito della giurisdizione esclusiva spettante a detto giudice in materia di servizi pubblici ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998).
Tale conclusione assorbe tutte le argomentazioni prospettate dal Comune a sostegno della ritualità dell’arbitrato regolato dal citato art. 20.
Anche nel merito, l’appello è infondato.
Il T.A.R., inserendosi nel filone della ormai costante giurisprudenza amministrativa (V, 8.8.2003, n. 4589; 25.6.2002, n. 3455; 15.2.2002, n. 902), ha affermato che il diritto di riscatto come disciplinato dagli artt. 24 e 25 del R.D. n. 2578 del 1925, per quanto attiene al servizio di distribuzione del gas naturale, è stato implicitamente abrogato dalla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 164 del 2000. Nel sistema del R.D. n. 2578, infatti, il diritto di riscatto anticipato risultava strettamente connesso con la facoltà per i comuni di assumere direttamente la gestione del servizio. Tale facoltà non è più configurabile nel nuovo ordinamento del settore, stante la obbligatorietà stabilita in tale decreto dell’affidamento del servizio esclusivamente mediante procedure di evidenza pubblica e, pertanto, è venuto meno anche lo strumento a ciò direttamente preordinato nel previgente ordinamento, rappresentato dal riscatto anticipato del servizio.
La sentenza appellata ha anche correttamente rilevato che la facoltà di riscatto non ha la sua fonte diretta nell’art. 4 della convenzione.
Tale disposizione, infatti, si limita ad operare un rinvio di carattere formale alla normativa vigente in ordine al riscatto anticipato delle concessioni di servizi pubblici.
Il Comune appellante non oppone a tali conclusioni valide deduzioni.
L’unico argomento, fondato sulla normativa contenuta nel disegno di legge Atto Camera n. 3297 sul riordino dei servizi energetici, in base alla quale sarebbero salve le disposizioni contenute negli atti di concessione relative al riscatto anticipato, è del tutto privo di incidenza sulla fattispecie in esame, non potendosi assegnare alcun rilievo ad una disciplina non ancora venuta ad esistenza.
La tesi sostenuta dal Comune appellante, secondo cui il riscatto anticipato che, nel previgente ordinamento, era preordinato all’assunzione diretta del servizio, in base al disegno di legge n. 3297, sarebbe giustificabile in vista dell’obiettivo di affidare il servizio mediante gara, è quindi priva di ogni consistenza giuridica.
L’appello del Comune di Sarzana, in conclusione, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’8.6.2004, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
Antonio Natale |