REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.543/2003 proposto dalla Soc. SAIE s.r.l., con sede in Casciago (VA), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zoppolato Maurizio, Napoli Marco e Silvestri Patrizia, come da mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato eletto presso l’ultima in Pescara, via Venezia n. 25
contro
il Comune di Vittorito in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Cassano ed elettivamente domiciliato in L’Aquila Via G. D’Annunzio n. 1 presso lo studio dell’Avv. Andrea Filippo De Santis
e nei confronti
del Consorzio Gestione Risorse della Valle Peligna – CO.GE.R.VA.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. n.c.
per l’annullamento
della delibera del C.C. del Comune di Vittorito del 27.06.2003 per mezzo della quale si è preteso di revocare la precedente delibera consiliare n. 26 del 29.05.1993 che approva lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione alla SAIE s.r.l. del servizio di illuminazione votiva cimiteriale; il tutto attribuendo al Sindaco “l’incarico di predisporre tutti gli atti consequenziali e successivi per consentire l’affidamento del Servizio al CO.GER.VA.P.”
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica o comunque per equivalente economico;
Vista la ordinanza n. 246/2003 di accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittorito;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
Relatore alla pubblica udienza del 31 Marzo 2004 il Consigliere Rolando Speca ;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 27.10.2003 la istante Società SAIE s.r.l. espone che con delibera n. 26 del 29.05.1993, a seguito di procedura comparativa, le veniva affidato il servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale per la durata di 19 anni, secondo le norme di cui allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.
Precisa che per un disguido incorso tra le parti incorreva nel ritardo nella corresponsione al Comune delle quote di canone di cui all’articolo 12 dello schema di convenzione.
Aggiunge, però di avere provveduto in data 2.02.2002 e 30.06.2003 a versare quanto dovuto, saldando così ogni debito, per l’ammontare mediamente di 100.00 € all’anno.
Sennonché in data 2.02.2002 riceveva comunicazione del Sindaco ove si affermava che a seguito del mancato rispetto dell’articolo 12 della convenzione quest’ultima doveva ritenersi risolta con effetto immediato, per presunta inadempienza.
La istante società cercava di rendersi conto della vicenda e veniva così ad appurare che il Consiglio Comunale di Vittorito non aveva disposto alcunché in proposito e peraltro la medesima istante ha continuato a gestire (e gestisce) il servizio di illuminazione in parola.
Solamente nell’ottobre del 2003 la istante medesima veniva a conoscenza della revoca avendo potuto visionare in data 13.10.2003 il testo della cosiddetta delibera consiliare di revoca (n.19 del 29.06.2003) mai notificata alla parte ricorrente.
Con detta delibera il Consiglio comunale di Vittorito revocava precedente delibera, approvativa della convenzione relativa al servizio di che trattasi, (in ragione dei ritardati pagamenti di cui si è detto) e disponeva l’affidamento dei servizi di illuminazione votiva alla Società CO.GE.R.VaP.s.r.l. nonostante questa ultima non risulti in possesso delle abilitazioni di cui alla L. 46/1990.
Dal che la impugnativa per i motivi di cui appresso.
1)Sulla revoca della convenzione del 1993.
A – Violazione degli articoli 7 e 8 della L. 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di trasparenza e del contraddittorio. Violazione del principio di collaborazione tra Pubblica amministrazione e privato. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
L’intero procedimento che ha portato alla revoca della concessione affidata alla SAIE è stato compiuto in violazione degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 che impongono alla Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti l’atto finale è destinato a produrre effetti.
La SAIE infatti assume di non avere mai avuto notizia del procedimento che ha portato alla adozione della delibera consiliare dal 27.06.2003.
L’Amministrazione è quindi incorsa in una palese violazione del principio di collaborazione tra P.A. e privati.
1)B – Violazione dei principi generali in tema di “inadempimento contrattuale” e di autotutela.
Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta, nonché per sviamento della causa tipica.
Il “grave inadempimento” che si è preteso imputare alla SAIE si risolve esclusivamente nel ritardato pagamento di un importo che ammonta a meno di mille euro.
Ove nel caso fosse ravvisabile una risoluzione, la stessa sarebbe in violazione dell’articolo 1455 del C.C. nel senso che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro.
Il ritardato pagamento di 933 € non può costituire un gravissimo inadempimento.
Anche a volerlo considerare come revoca, l’impugnato provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto: a) tratterebbesi di un inadempimento non grave;
b) non si ravvisa un interesse pubblico alla violazione del contratto; e) manca la motivazione nell’impugnato provvedimento.
C – Sull’affidamento del servizio alla CO.GER.VAP. –
Violazione (per mancata applicazione) dell’articolo 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare.
Violazione della legge 5.03.1990 n. 46 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
L’affidamento viene effettuato in favore della CO.GER.VAP cioè di una società mista pubblico/privato (come socia è l’impresa individuale Santacroce di Santacroce Vincenzo) alla quale partecipa un socio privato non attraverso una gara di evidenza pubblica.
In effetti per quanto concerne la erogazione di servizi pubblici a rilevanza industriale gli Enti locali debbono provvedere alla indizione di procedure di evidenza pubblica, diversamente cioè da quando disposto dal Consiglio Comunale di Vittorito.
Inoltre è sufficiente un rapido esame del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della CO.GE.R.VaP per rendersi conto che tale società risulta priva di qualsivoglia abilitazione alle installazioni di impianti elettrici.
Chiede quindi la istante Società l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni subiti; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con memoria di costituzione depositata in data 10.11.2003 la Amministrazione comunale di Vittorito ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente chiedendo la reiezione del gravame con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con successiva memoria depositata in data 26.03.2004 parte resistente ha ribadito le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione insistendo sulle già rese conclusioni.
Il CO.GE.R.VaP. s.r.l. non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 – Il ricorso promosso dalla SAIE s.r.l. e prospettato come finalizzato all’annullamento del provvedimento di revoca ( di cui alla delibera consiliare del Comune di Vittorito n. 19 del 27.06.2003) con la quale si è per l’appunto disposto di revocare la delibera consiliare del ridetto Comune (n. 26 del 29.05.1993) – approvativa dello schema di convenzione per l’affidamento alla istante detta SAIE del servizio di illuminazione votiva cimiteriale – impone delle preliminari considerazioni.
A ben vedere le ragioni dell’anzidetto provvedimento di revoca (quali emergono dalla stessa delibera consiliare n. 19 del 27.06.2003) risiedono nella mancata corresponsione al Comune in parola delle quote, dovute in base a convenzione fino alla data del 13.02.2002 e per il periodo luglio 2001 – giugno 2002.
In sostanza quindi, si tratterebbe di una inadempienza contrattuale.
Ma se così è, né sembra possa diversamente opinarsi, non può non tenersi presente se nel caso di specie ricorresse o meno una ipotesi di risoluzione contrattuale, e se ai fini di questa ultima, come pure da parte ricorrente viene rappresentato, sussistevano tutti gli elementi configurativi come individuali sulla base delle norme del codice civile.
Anche perché, medio tempore, parte ricorrente assume di avere provveduto a corrispondere quanto dovuto sottolineando il carattere di non gravità dell’inadempimento.
Riportata nei termini anzidetti la controversia finisce per qualificarsi come appartenente alla giurisdizione della AGO posto che, in buona sostanza, trattasi di valutare se nel caso di specie l’inadempimento possa aver dato origine ad una risoluzione contrattuale.
E’ rispetto a tale valutazione è evidente che la revoca sindacale assume un carattere di mera ultroneità (ovvero conseguenzialità).
Alla luce di quanto precede il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice Amministrativo.
Le spese di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensate fra le parti concorrendo giuste ragioni.
P.Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2004, con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 03/11/04
Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Lattanzio)
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA |