REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall’A.T.I. Coop. Soc a r.l. Promozione 80, quale capogruppo mandataria con la Soc. Coop. Pegaso a r.l., Soc. Coop. AS.SO. a r.l., Piccola Soc. Coop. Sociale La Porta del Futuro a r.l. e alla Soc. Coop. Sociale SCISM a r.l., mandanti, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lo Sasso e con lo stesso domiciliati in Potenza presso la Segreteria del T.A.R.
CONTRO
Il Comune di Cancellara in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Rocco De Bonis e con lo stesso elettivamente domiciliato nel di lui studio in Potenza alla via Nazario Sauro n.102
e nei confronti
della Soc. Coop. Consorzio CS Cooperazione e Solidarietà, Consorzio Cooperative Sociali a r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Santangelo e con questi elettivamente domiciliato in Potenza, via Racioppi n. 48
controinteressato e ricorrente incidentale
per l'annullamento
parziale, previa sospensiva, dei verbali di gara nn. 4 relativamente alla definizione della graduatoria per l’attribuzione del punteggio per la offerta tecnica e 5/bis del 19/12/02 comunicato con la nota del 24/30-12.02, con il quale la commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE HANDICAPPATE E DELLE FAMIGLIE ha proceduto per la rettifica nell’attribuzione del punteggio alle concorrenti alla gara e limitatamente alla determina del punteggio di 94 punti a favore del Consorzio CS Cooperazione e Solidarietà e di punti 85,05 a favore dell’ATI Soc. Coop. A r.l. promozione 80 nonché per l’annullamento della nota del 15/1/03 prot. 257 a firma del responsabile del Servizio (Presidente della commissione di gara) Ing. G. Rienzi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e del controinteressato ;
Visto l’atto per motivi aggiunti notificato il 3/3 e depositato il 6/3 del 2003;
Visto il ricorso incidentale notificato l’11 marzo e depositato il 12 marzo 2003;
Vista l’ordinanza collegiale n. 74/03 del 12/3/03 con cui è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’ATI ricorrente ha partecipato alla gara indetta, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 157/95, per l’affidamento del servizio di “interventi a sostegno delle persone con handicap e delle loro famiglie mediante appalto concorso” con importo a base d’asta di euro 353.915,52 per la durata di anni tre.
Nell’ambito della graduatoria finale la ricorrente si è collocata al 3° posto con complessivi punti 85,05 mentre il Consorzio controinteressato è risultato aggiudicatario con complessivi punti 94.
Di qui il presente gravame, basato sui seguenti motivi:
a) Si rileva che il consorzio controinteressato (e ciascuna cooperativa consorziata) manca della certificazione di qualità ISO 9001 relativa alla gestione dei servizi da appaltare ed è in possesso solo della certificazione ISO 9002 che non riguarda le procedure interne di valutazione. Non doveva pertanto essergli attribuito alcun punteggio (invece degli 8 punti riconosciutigli) mentre il ricorrente, che era in possesso del certificato ISO 9001, in base allo stesso criterio doveva avere altri 4 punti oltre ai 4 già riconosciuti per la voce di cui all’art.11 lett. c del capitolato;
b) relativamente alla valutazione dei curricula generali, relativamente alla voce n. 7 dell’art. 12 del capitolato (esperienze gestionali dell’impresa sul territorio) è stato illegittimamente attribuito al Consorzio CS il punteggio massimo di 10 punti in quanto privo di esperienze gestionali riferibili all’ambito di zona dell’espletando servizio e in possesso solo di esperienze in ambiti diversi.
Altrettanto incoerentemente e illogicamente la commissione ha attribuito solo 6 punti all’ATI ricorrente benché avesse dimostrato il possesso dei servizi in parola;
c) incoerente e illogica è pure l’attribuzione del punteggio massimo di 8 al consorzio per la voce n. 8 ex art. 12 del capitolato relativo alle esperienze in servizi identici il cui percorso valutativo è immotivato laddove si tenga conto che tale requisito dipende ed è connesso a quello precedente;
d) contraddittoria è la valutazione relativa al requisito di cui al n. 4 dell’art. 12 del capitolato, attinente le “capacità formative” atteso chè sono stati assegnati 5 punti sia alla ricorrente e sia alla controinteressata benché la prima avesse dimostrato il possesso di dette capacità già in sede di gara mentre la seconda ne rinviava la realizzazione a dopo l’aggiudicazione.
Con atto notificato l’1/3/03 e depositato il 6/3/03 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, per la precisione eccesso di potere per illogicità, incoerenza, inadeguatezza della valutazione ed attribuzione del punteggio e inosservanza delle regole tecniche recuperate dai criteri fissati nella lettera invito e nel CSA.
Nella sostanza si estendono alla determina di aggiudicazione definitiva n. 83 del 20/12/02 tutte le censure proposte col ricorso e, in più, si deduce l’incompetenza del dirigente che la ha adottata dato che questi era pure presidente della commissione; inoltre la determina non motiva le valutazioni definitive anche in relazione alle osservazioni proposte.
Si è costituito il Comune di Cancellara che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Si è costituito il Consorzio controinteressato che resiste, chiede il rigetto del gravame e propone a sua volta ricorso incidentale per i seguenti motivi:
-eccesso di potere per violazione del punto 2 della lettera invito e dell’art. 11 del capitolato speciale di gara- eccesso di potere per violazione del principio di segretezza dell’offerta.
Si sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara dato che, avendo inserito il curriculum all’interno della busta contenente la documentazione di ammissione, ha portato la commissione a conoscere anticipatamente una parte dell’offerta gestionale prima di procedere alla determinazione dei criteri di valutazione.
La ricorrente ha pure allegato alla predetta documentazione la specifica economica, documento che doveva invece essere inserito nella busta dell’offerta economica in quanto contiene informazioni relative a quest’ultima;
-eccesso di potere per violazione punto 2 della lettera invito.
L’ATI, anziché allegare il certificato di regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL richiesto dalla lettera invito, ha invece prodotto autocertificazione dichiarativa della regolarità contributiva non riportante tutti i dati richiesti;
-eccesso di potere per violazione della lettera di invito e del CSA- disparità di trattamento- difetto di istruttoria.
La commissione non ha tenuto conto del parametro del fatturato cui è ancorata la valutazione dei servizi identici e analoghi dato che nonostante l’irrisorio fatturato dell’ATI la commissione le ha attribuito 7 punti;
-eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione CSA.
La commissione ha erroneamente valutato, come personale impiegato nell’appalto, tutto quello indicato nel progetto dall’ATI che è in realtà solo quello di cui dispongono le cooperative;
-eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del CSA.
Non doveva riconoscersi all’ATI alcun punteggio per la voce del capitolato relativa alla capacità di attivare metodologie di raccordo con organizzazioni di volontariato e di utenti operanti sul territorio dato che nessuna concreta dimostrazione di ciò è stata prodotta al riguardo.
Con ordinanza collegiale n. 74 del 12/3/03 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Occorre partire dai motivi aggiunti e anzitutto è infondata la censura d’incompetenza mossa a carico della delibera di aggiudicazione definitiva.
E’ infatti “ius receptum” (cfr. Cons. St., V, 14/2/03 n. 805; T.A.R. Veneto, I, 26/2/03 n.1563; T.A.R Puglia, Lecce, II, 19/1/04 n.625) che la legge (cfr. art. 107 d.lgs. n.267/00), nel rimettere ai dirigenti degli enti locali la responsabilità delle procedure di appalto (oltre alla presidenza delle relative commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti, ha inteso conferire anche il correlativo potere di approvazione degli atti di gara a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell’iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario.
Né comunque a carico dell’organo approvante esisteva un obbligo di valutazione alle osservazioni proposte, successivamente alla conclusione della procedura di gara, dall’A.T.I. ricorrente per confutare le valutazioni effettuate in relazione ai vari aspetti dei progetti gestionali offerti dagli aspiranti all’appalto.
Si può ora passare alle censure relative ai punteggi, proposte col ricorso introduttivo e poi riprese con i motivi aggiunti nei confronti della determina di aggiudicazione definitiva.
E’ anzitutto infondata la censura sub b).
Quest’ultima riposa sul presupposto che la controinteressata non avesse corredato l’offerta con l’indicazione di attività svolte nella gestione ed erogazione di servizi socioassistenziali, sociosanitari ed educativi nel territorio nel quale l’appalto avrebbe dovuto trovare esecuzione.
Ora, la censura risulta infondata in fatto poiché dall’esame del curriculum dell’aggiudicataria risulta che quest’ultima (tramite cooperative consorziate) ha gestito, dal novembre 1998 al dicembre 2001, il progetto di assistenza fisica ai portatori di handicap finanziato dalla Regione Basilicata ai sensi della l.r. 38/84 in convenzione col Comune di Tolve che, come risulta dal bando di gara, rientra nell’ambito di zona “Basento” cui l’appalto “de quo” si riferisce e di cui quello di Cancellara è il Comune capoarea.
Solo con la memoria finale -e pertanto tardivamente- il ricorrente censura il “quantum” di punteggio attribuito alla controinteressata in quanto eccessivo in relazione al fatto che l’unico servizio “utile” è quello appunto di Tolve.
Poiché quindi detta attribuzione di punteggio non è viziata nei sensi prospettati in ricorso, non può neppure ritenersi arbitraria, sulla base d’una meccanica comparazione fra i due curricula, la valutazione di “soli” sei punti effettuata dalla commissione nei confronti dell’esperienza gestionale svolta dalla ricorrente e versata in sede di gara.
Pure infondata poi è la censura sub c).
In primo luogo va rilevato che il punto 8 dell’art. 12 del capitolato speciale premia le esperienze svolte in “servizi identici” ed è quindi del tutto distinto e autonomo da quello preso in considerazione con la precedente censura e indicato al punto 7 del medesimo articolo.
I servizi identici in parola infatti possono trovare valutazione in quanto tali e cioè anche senza che siano stati svolti nell’ambito di zona dell’appalto “de quo”.
Sotto questo profilo non può quindi considerarsi immotivato il punteggio massimo (8 p.) riconosciuto dalla commissione al curriculum della controinteressata, contenente numerose esperienze gestionali identiche o analoghe svolte in varie località del territorio nazionale (cfr. curriculum del Consorzio C.S. agli atti della produzione comunale).
Pure infondata è la censura sub d).
Gli articoli 11 e 12 del capitolato speciale prevedono fino ad un massimo di 5 punti per l’offerta-progetto che contenga “programmi di formazione ed aggiornamento del personale, programmi atti ad affinare il coordinamento del lavoro degli operatori”.
Questo è il contenuto effettivo della voce “capacità formative” contenuta al punto 4 dell’art. 12 ma con rinvio all’art. 11 punto d) che, appunto, reca la predetta descrizione dei “programmi”.
Trattasi, come si evince sempre dall’art. 12 citato, di componente del “progetto gestionale” in senso stretto, diversa dalle voci inerenti la “affidabilità” dell’impresa e quindi da valutare non come parametro dell’esperienza già svolta bensì come impegno formativo futuro, da garantire cioè in caso di esecuzione del servizio da appaltare.
Conseguentemente non è viziata sotto questo profilo la valutazione effettuata in favore della controinteressata.
Infine, relativamente alle censure sub a), vi è infondatezza in relazione alla lamentata sottovalutazione (solo 4 punti su un massimo di 8 attribuibili) della voce “procedure interne di valutazione” del progetto dell’A.T.I. ricorrente atteso chè trattasi di valutazione di merito sindacabile solo per manifesto contrasto con i parametri oggettivi di razionalità e logicità che, ovviamente, non può evincersi per effetto di confronto con la valutazione effettuata, per la stessa voce, su altro progetto, specie allorché di quest’ultima se ne eccepisca, come appunto il ricorrente fa nella fattispecie, la radicale illegittimità (si sostiene infatti che il Consorzio aggiudicatario non avrebbe in sostanza certificato le procedure interne di verifica del servizio da erogare né avrebbe la relativa certificazione di qualità).
Quanto invece alla censura riferita appunto alla valutazione di 8 punti effettuata dalla commissione con riguardo al certificato di qualità UNI EN ISO 9002 del Consorzio C.S. prodotto in sede di gara, la stessa è inammissibile per carenza d’interesse atteso chè, anche ove, in ipotesi di accoglimento, alla controinteressata fosse tolto l’intero punteggio attribuito (8), la stessa si vedrebbe ridotto il punteggio complessivo finale da 94 a 86, mantenendo sempre però una posizione di vantaggio sulla ricorrente (che ha totalizzato complessivi punti 85,05) la quale oltretutto neppure conseguirebbe l’aggiudicazione che spetterebbe invece alla Cooperativa Demetra che ha totalizzato un punteggio finale di 86,22.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque rigettati.
Conseguentemente il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla sua trattazione.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
-spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 8 luglio 2004, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti COMPONENTE Est.
Giulia Ferrari COMPONENTE
Depositata in Segreteria l’8 Novembre 2004 |