REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione IV)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.g. n. 775/2003 proposto dalle società IPAS s.p.a., AVIP s.p.a., Affissi standard s.a.s., nonché dalla Ditta Abbiati di Lucio Abbiati e dall’Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale (A.N.A.C.S.), ciascuna in persona del proprio legale rappresentante, tutte rappresentate e difese dall’ avv. Francesco Laruffa nello studio del quale é elettivamente domiciliato in Milano, via M. Malpighi n. 4
contro
il Comune di Nerviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Carmine Farace nello studio del quale é elettivamente domiciliato in Milano, vl. Caldara n. 43
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
della deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 3 dicembre 2002 avente ad oggetto la rideterminazione del canone di concessione per gli impianti pubblicitari collocati su suolo e spazi pubblici e, giusta motivi aggiunti, del provvedimento prot. 2276 avente ad oggetto la richiesta alla società IPAS S.p.a. di pagamento del canone concessorio, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO il ricorso per motivi aggiunti prodotto dalla ricorrente società IPAS s.p.a.;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nerviano;
VISTA la memoria prodotta dall’Amministrazione resistente a sostegno delle proprie difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 5 ottobre 2004 il Referendario dr. Alessandro Cacciari;
Uditi i procuratori delle parti, come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente ricorso, notificato l’1 marzo 2003 e depositato il 26 marzo 2003, è stata impugnata l’epigrafata deliberazione adottata dalla Giunta del Comune intimato, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Il Comune si é costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso relativamente ad alcune ricorrenti, e chiedendone altresì la reiezione integrale nel merito.
Con motivi aggiunti, notificati il 28 marzo 2003 e depositati il 4 aprile 2003, la sola ricorrente società IPAS ha impugnato il provvedimento prot. 2276 avente ad oggetto la richiesta di pagamento del canone concessorio.
Con ordinanza n. 601 del 9 aprile 2003 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione.
All’udienza del 5 ottobre 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è impugnata la deliberazione emanata dalla Giunta dell’Amministrazione Comunale intimata, con la quale essa ha determinato il canone di concessione che deve essere corrisposto per l’occupazione di suolo e spazi pubblici con impianti pubblicitari.
1.1 Con primo motivo le ricorrenti sostengono che la deliberazione sarebbe tardiva, perché è stata adottata dopo il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento (nella specie, l’anno 2003), in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Con secondo motivo, deducono che il canone deliberato non sarebbe parametrato agli elementi indicati dall’art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire le soggezioni che derivano alla strada dall’apposizione dell’impianto pubblicitario, il valore economico del provvedimento concessorio ed il vantaggio che ne ricava l’utente.
Con terzo motivo sostengono che sarebbero stati violati gli artt. 62 e 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in base ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto limitare la quantificazione del canone ad una somma non eccedente il 25% dell’imposta sulla pubblicità.
Con quarto motivo le ricorrenti deducono l’incompetenza della Giunta ad adottare il provvedimento di cui è causa, poiché l’art. 42, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riserverebbe al Consiglio Comunale l’adozione dei provvedimenti per la disciplina generale delle tariffe.
Con quinto motivo, infine, sostengono che la deliberazione gravata sarebbe stata adottata in violazione del giudicato, per avere riproposto il contenuto della precedente deliberazione n. 285 del 18 dicembre 2001, annullata da questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza . 2509 del 18 giugno 2002.
1.2 Con motivi aggiunti la sola ricorrente società IPAS s.p.a. impugna il provvedimento prot. 2276, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del canone concessorio, deducendone l’illegittimità derivata dalla presupposta deliberazione di Giunta Comunale n. 284/02.
2. L’Amministrazione intimata eccepisce il difetto di interesse in capo alla ricorrente Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale, ed anche in capo alle altre ricorrenti AVIP s.p.a., Affissi standard s.a.s. e Ditta Abbiati di Lucio Abbiati. Nessuna di queste, infatti, è titolare delle autorizzazioni di cui è causa e questo, a dire della resistente, le renderebbe prive dell’interesse ad agire.
Nel merito, replica che la quantificazione delle tariffe non costituirebbe un atto di “disciplina generale” della materia e, pertanto, la relativa competenza spetterebbe alla Giunta Comunale.
Inoltre, il termine previsto dall’art. 53, comma 7, del d.P.R. 495/992 per l’emanazione del provvedimento in discussione avrebbe carattere ordinatorio e non comporterebbe perciò decadenza.
Quanto alla quantificazione del canone, esso sarebbe stato correttamente parametrato con riguardo alle soggezioni che derivano alla strada dal rilascio dei provvedimenti ed in relazione allo spazio occupato dall’intera massa dell’impianto pubblicitario.
Non sarebbe infine stata effettuata alcuna violazione del d.lgs. n. 446/97, poiché nel Comune di Nervino è in vigore non il canone, ma la tassa di occupazione suoli ed aree pubbliche che, nel caso che interessa, viene assorbita nel canone oggetto della deliberazione gravata.
Infine l’impugnata deliberazione si sarebbe conformata al giudicato, correggendo il difetto di motivazione per cui la precedente deliberazione n. 285/01 era stata annullata.
3. In via preliminare il Collegio rileva che, nella presente controversia, viene in rilievo la determinazione dell’ammontare del corrispettivo per la concessione di spazi pubblici.
Ritiene il Collegio che detta controversia rientri nella propria giurisdizione, poiché il disposto di cui all’art. 5, comma secondo, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel riservare all’autorità giudiziaria ordinaria le controversie in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi per le suddette concessioni, non ha inteso istituire una giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario, ma ha statuito che, in deroga al disposto di cui al comma primo del medesimo articolo, che stabilisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo nella materia in esame, quando nell’ambito di questa si controverta sul pagamento di somme di denaro, riprendono vigore i normali criteri di riparto della giurisdizione (C.d.S. sez. VI, 9.4.2001 n. 2155; Cass. SS.UU. n. 15603).
Ne segue che laddove, come nel caso in esame, venga in rilievo il corretto uso del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione nel determinare il canone per la concessione di beni pubblici, a fronte del quale si stagliano posizioni di interesse legittimo, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo in sede di legittimità.
4. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione tendente a fare dichiarare il difetto di interesse da parte di alcune ricorrenti.
L’eccezione deve essere respinta.
4.1 Per quanto attiene alle ricorrenti società AVIP s.p.a, Affissi standard s.a.s. e ditta Abbiati di Luciano Abbiati il Collegio ritiene che sussista l’interesse alla definizione della presente controversia, poiché queste sono tutte imprenditori del settore e la gravata deliberazione giuntale n. 284/02 apporta loro una lesione attuale ed effettiva, nei termini di una sicura riduzione del giro d’affari conseguente all’aumento dei costi per la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune intimato. Inoltre esse, dall’accoglimento del ricorso, possono trarre un vantaggio quanto meno nei termini strumentali del riesame della questione controversa.
Non rileva, quindi, la mancanza da parte loro della titolarità di autorizzazioni della specie di cui si tratta.
4.2 Quanto alla ricorrente Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale, dal suo statuto si evince che essa ha lo scopo, tra l’altro, di tutelare gli associati presso gli Enti pubblici interessati alla collocazione della cartellonistica stradale. Ne segue che, anche relativamente a questa ricorrente, è irrilevante la mancanza della titolarità di rapporti autorizzatori per l’occupazione di aree pubbliche con impianti pubblicitari, poiché ciò che conta, ai fini della sussistenza dell’interesse alla presente controversia, è il ruolo di rappresentanza che essa ha assunto al rispetto degli interessi collettivi appartenenti alla categoria delle aziende di cartellonistica stradale, che nel caso di specie vengono incisi da un atto amministrativo a contenuto generale, sia pure suscettibile di ledere concretamente le posizioni delle singole imprese della categoria.
5. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5.1 Deve essere respinto il motivo con il quale le ricorrenti denunciano l’incompetenza della giunta comunale ad adottare il provvedimento di cui è causa, ritenendo che spetti al consiglio comunale.
L’art. 42, comma 2, lett. f) del d. lgs. n. 267/00 riserva al consiglio comunale, oltre all’istituzione e all’ordinamento dei tributi (con esclusione della determinazione delle aliquote), la sola “disciplina generale” delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali. Ne segue che quest’organo è competente ad indicare gli indirizzi ed i criteri con i quali devono essere computate dette tariffe, la cui quantificazione in concreto spetta invece alla giunta, in virtù del disposto di cui all’art. 48, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 267/00 che attribuisce a tale organo tutti i compiti “di governo”, non rientranti cioè nelle competenze della dirigenza, che non sono riservati al consiglio comunale o al sindaco.
Il motivo deve quindi essere respinto.
5.2 Deve parimenti essere respinto il motivo con il quale le ricorrenti lamentano che l’impugnata deliberazione sia stata emanata il 3 dicembre 2002, con superamento, quindi, del termine previsto a tale scopo dall’art. 53, comma 7, del d.P.R. n. 495/92 (31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento). Tale disposto, infatti, non ricollega alcuna decadenza dal potere di provvedere al mancato rispetto del suddetto termine, ed in assenza di una esplicita previsione in tal senso, non è dato all’interprete di ricavarne l’esistenza in via interpretativa.
5.3 Coglie nel segno, indice, il motivo con cui le ricorrenti deducono il mancato rispetto, da parte dell’intimata Amministrazione, dei criteri previsti dall’art. 27, comma 8, del d. lgs. 285/92. Questa disposizione prevede, infatti, che la misura della somma dovuta dai concessionari venga rapportata alle soggezioni che derivano alla strada interessata, al valore economico del provvedimento ampliativo ed al vantaggio che l’utente ne ricava.
Nell’impugnata deliberazione è esplicitato, al quarto capoverso delle premesse, quello che appare come supporto motivazionale del provvedimento in sé, ma non é dato evincere come l’Amministrazione sia giunta a quantificare le somme del canone. La normativa soprarichiamata richiede che “la misura”, cioè il quantum dovuto per le concessioni, venga determinata in base ai criteri suddetti, del che occorre dare atto nella motivazione del provvedimento.
5.4 E’ fondata anche l’ulteriore doglianza con la quale le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 62 e 63 del d. lgs. n. 446/97.
Dalla fattura n. 21/2002, prodotta in copia dalla Affissi standard s.a.s., risulta infatti che l’importo annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità, per l’anno 2002, ammontava a € 290,25 per un cartello di 12 metri quadrati. La gravata deliberazione ne determina il canone, per la medesima tipologia, nella misura di € 1.000 annuali.
Orbene, il “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, alternativo al canone ex art. 27 d. lgs. 285/92, è una componente del “canone per l’installazione di mezzi pubblicitari” il quale, a norma dell’art. 62 soprarichiamato, deve essere determinato in misura non superiore al 25% dell’imposta comunale sulla pubblicità deliberata per l’anno solare precedente. Se tale limitazione vale per il secondo, dovrà valere, a maggior ragione, come parametro anche per il primo, dovendo in ogni caso l’Amministrazione Pubblica seguire, per l’attività determinativa del quantum, un criterio di ragionevolezza desumibile dalla normativa e rapportato ai contrapposti interessi pubblici e privati, che devono trovare adeguata composizione in un giusto equilibrio .
5.5 La deliberazione n. 284/02 adottata dalla Giunta del Comune intimato deve quindi essere annullata, e questo comporta, per gli stessi motivi accolti, un effetto caducante sulla consequenziale richiesta di pagamento impugnata con motivi aggiunti, sotto il profilo dell’illegittimità derivata.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000 (tremila/00), cui devono essere aggiunti gli importi per IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. IV, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Nerviano al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura di € 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2004 con l'intervento dei magistrati:
dr. Maurizio Nicolosi, Presidente
dr. Adriano Leo, Consigliere
dr. Alessandro Cacciari, Referendario, estensore.
Depositata in segreteria l’8 novembre 2004 |