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TAR Sicilia, sez. II, 26/11/2004 n. 2614
Sull'insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle controversie in materia di servizi pubblici aventi natura patrimoniale.

Le controversie in materia di pubblici servizi, aventi natura patrimoniale, essendo relative al pagamento di somme di denaro, in forza di un'obbligazione scaturente da un contratto che regola il relativo rapporto, sfuggono all'ambito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n.204/2004.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II,

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

sui ricorsi riuniti nn. 3792/2002 e 6307/2003, sezione II, proposti quanto al ricorso 3792/2002: dal Consorzio I.M.S.O. DUE (Consorzio Isole Minori Sicilia Occidentale), in persona del Liquidatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Candia, Francesco Saverio Mussari e Anna Maria Ricucci, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Pirandello n. 2, presso lo studio del primo

 

CONTRO

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

quanto al ricorso 6307/2003:

dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

 

CONTRO

il Consorzio I.M.S.O. DUE (Consorzio Isole Minori Sicilia Occidentale), in persona del Liquidatore pro tempore, non costituito

 

E NEI CONFRONTI

del Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco tempore, non costituito

 

PER LA CONDANNA

al pagamento di somme relative alla gestione dell’impianto di dissalazione del Comune di Pantelleria, oltre interessi e rivalutazione

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana nel primo ricorso;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;

Uditi, alla pubblica udienza del 19 novemnre 2004 i procuratori delle parti come da verbale1;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

FATTO

Con i ricorsi in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, le parti contrapposte del rapporto contrattuale relativo alla gestione dell’impianto di dissalazione del Comune di Pantelleria hanno chiesto condannarsi la rispettiva controparte al pagamento di somme a titolo di credito nascente dall’esecuzione delle prestazioni del predetto rapporto.

I ricorsi sono stati trattenuti in decisione all’udienza del 19 novembre 2004.

 

DIRITTO

Stante l’evidente connessione oggettiva, in quanto entrambe le domande si fondano sul medesimo titolo, i ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Per affermazione incontestata, posta peraltro a fondamento di entrambi i ricorsi, le domande in esame hanno ad oggetto pretese patrimoniali derivanti dalla esecuzione di un contratto con il quale è stata regolata, fra le parti medesime, la gestione di un servizio pubblico (la produzione di acqua dissalata nell’isola di Pantelleria).

Avuto riguardo a tali tratti strutturali, caratterizzanti la fattispecie dedotta, deve essere rilevato pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

All’atto della proposizione di entrambi i ricorsi, tale controversia avrebbe potuto essere sussunta nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 33, secondo comma, lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall’art. 7, primo comma, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205).

La questione va però esaminata con riferimento all’intervenuta abrogazione parziale – prima dell’udienza di discussione – della norma attributiva della giurisdizione esclusiva, per effetto della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale.

Ad una attenta lettura della motivazione della citata sentenza, appare infatti evidente come la presente controversia sfugga all’ambito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi come ridisegnato dalla Corte costituzionale.

Posta la – peraltro incontestata - natura di pubblico servizio dell’attività di dissalazione delle acque marine, va chiarito che la domanda proposta nel presente giudizio ha certamente natura patrimoniale, essendo relativa al pagamento di somme di denaro, in forza di un’obbligazione scaturente da un contratto che regola il relativo rapporto.

La citata sentenza della Corte costituzionale ha circoscritto l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi alle fattispecie caratterizzate dall’esercizio di poteri amministrativi, escludendo invece quelle in cui la semplice presenza della pubblica amministrazione come parte del rapporto in nulla differenzia il rapporto medesimo da una vicenda tra privati.

La Corte costituzionale, nella sentenza in esame, non ha ricondotto la linea discretiva del sistema ad un attributo formale (provvedimento o negozio), ma ha chiarito che il ricorso, da parte dell’amministrazione, a strumenti privatistici non elimina l’attributo pubblicistico-funzionale della fattispecie, laddove lo strumento negoziale operi in sostituzione dell’atto di esercizio del potere, la cui sostanziale connotazione pubblicistica continua, evidentemente, a permeare la fattispecie: “La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990)”.

Non tutto l’agire iure privatorum della pubblica amministrazione fuoriesce, in materia di pubblici servizi, dalla norma attributiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, siccome riscritta dalla Corte costituzionale: laddove la ricostruzione formalmente privatistica della fattispecie sia un’opzione qualificatoria – rilevante unicamente con riferimento alla scelta operata sul piano degli strumenti operativi – riferita purtuttavia ad una fattispecie comunque imperniata sul potere funzionale dell’amministrazione, deve ritenersi che la relativa controversia rimanga attratta nell’orbita della giurisdizione esclusiva, pur vertendo intorno alla tutela di diritti soggettivi.

Poiché, nel caso in esame, così non è, giacché si è al di fuori dall’esercizio di poteri funzionali o dalla stipula di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, è palese la riferibilità della lite all’ambito contrattualizzato della materia che la Corte costituzionale ha inteso escludere dalla previsione della giurisdizione esclusiva.

In considerazione, poi, della natura della posizione soggettiva azionata (diritto di credito), la lite fuoriesce altresì dall’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo la tradizionale regola di riparto fondata sul c.d. petitum sostanziale.

Non rileva, infine, che la parziale abrogazione della norma attributiva della giurisdizione sia intervenuta successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame, non operando, in tal caso, il principio della perpetuatio iurisdictionis (Cass., SS.UU., 6 maggio 2002 n. 6487; Cass., III, 22 aprile 1996, n. 3813; Cass., sez. I, 9 settembre 1996, n. 8176).

I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi, n.3792/2002 e n. 6307/2004 in epigrafe indicati, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:

- Calogero Adamo,                 Presidente

- Filippo Giamportone, Consigliere

- Giovanni Tulumello,   Referendario, estensore.

 

Depositato in Segreteria

 il 26.11.2004

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