REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sede di Bari - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 246 del 2000, proposto BANCA MEDITERRANEA S.p.a., in persona del suo vice presidente e legale rappresentante, sig. Vito Giuzio, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Bonis e Giuseppe Chiaia Noya ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bari alla via Putignani n. 152, in virtù di mandato a margine del ricorso;
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA 3, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante dott. Egidio Mele, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo, dall’avv. Gianfranco Di Mattia, insieme al quale è elettivamente domiciliata in Bari alla via D. Signorile n. 53, presso l’avv. Donato Giuratrabocchetta;
E NEI CONFRONTI DI
BANCA CARIME S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t. avv. Riccardo Di Renzo, nella sua qualità di Capo del Servizio Legale e Contenzioso (in virtù di procura generale conferitagli per atto Notar Francesco Giglio in data 29.12.1997 rep. N. 16304 racc. 5800 reg. Cosenza n. 5541), rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bagnoli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante Alighieri n. 25, giusta procura a margine del presente atto;
per l’annullamento
previa sospensiva, della delibera n. 413 dell’11 novembre 1999, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale Foggia 3 ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, da esercitare nel triennio 1.2.2000 – 31.12.2002;
- della lettera di invito a gara dell’11 novembre 1999;
- della nota del Commissario Straordinario datata 22 dicembre 2002;
- dei verbali di gara della Commissione nominata per la valutazione delle offerte;
- della delibera commissariale n. 742 del 29 dicembre 1999, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del suddetto servizio alla CARIME S.p.a., Filiale di Foggia;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali eventualmente ostativi all’accoglimento del presente ricorso.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. Foggia 3 e della Banca CARIME S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, altresì, l’avv. Garofalo, in sostituzione degli avvocati Chiaia Noya e De Bonis, per la ricorrente, l’avv. Ruotolo, in sostituzione dell’avv. Di Mattia, per l’Azienda U.S.L. FG/3 e l’avv. Bagnoli per la Banca Carime.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con atto notificato l’11 gennaio 2000 e depositato il successivo 2 febbraio, la Banca Mediterranea S.p.a. impugnava gli atti in epigrafe meglio specificati, relativi alla gara indetta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Foggia 3 per l’affidamento del servizio di tesoreria nel triennio1.1.2000 – 31.12.2002.
2) Esponeva di avere ricevuto, dall’Azienda resistente, lettera datata 11 novembre 2002 contenente l’invito a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2000 – 31.12.2002 e di avere, entro il termine stabilito, inoltrato la propria offerta, redatta secondo i parametri indicati dallo schema di convenzione allegato alla lettera di invito.
Successivamente, a seguito della richiesta di conoscere la data di apertura dei plichi contenenti le offerte per poter presenziare allo svolgimento delle operazioni di gara, l’Azienda U.S.L. FG/3 precisava che “la procedura di gara prescelta per l’affidamento del servizio era quello della trattativa privata, per la quale non è prevista, in fase di apertura delle offerte, la presenza dei partecipanti.
In seguito il servizio veniva aggiudicato alla Banca Carime.
3) A sostegno del gravame deduceva in unica censura la violazione degli articoli 1, 3, 5 e 7 del D.L.vo 17.3.1995 n. 157 e il difetto di motivazione.
Sostiene che l’Amministrazione appaltante non aveva la facoltà di affidare il servizio di tesoreria con il metodo della trattativa privata, in quanto il D.L.vo 157/95, applicabile alla fattispecie in esame, consente di ricorrere alla procedura negoziata solo nei casi tassativamente indicati dalla stessa norma.
4) Con atto depositato il 2 febbraio 2000 si costituiva in giudizio la Azienda Unità Sanitaria Locale Foggia 3 la quale, con successiva memoria del 22 febbraio 2000, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo dell’avvenuta acquiescenza al metodo selettivo prescelto dall’Amministrazione e del difetto di interesse.
5) Con atto depositato il 7 febbraio 2000 si costituiva in giudizio la controinteressata Banca CARIME S.p.a. la quale, con memoria del 22 febbraio 2000, eccepiva anch’essa l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza e con note difensive depositate all’udienza del 15 dicembre 2004 eccepiva l’improcedibilità del ricorso medesimo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, nelle more del giudizio, gli effetti degli atti impugnati con il presente ricorso sono cessati alla data del 31.12.2002, allorquando è scaduto il termine di durata triennale della convenzione di tesoreria stipulata dalla U.S.L. FG/3 con la Banca Carime S.p.a. per il periodo 1.1.2000 – 31.12.2002.
6) In via preliminare il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza al provvedimento gravato.
7) È infatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui inammissibili, per acquiescenza, devono ritenersi le censure proposte con il ricorso giurisdizionale da un partecipante ad una gara a trattativa privata ove siano dirette a contestare l'utilizzo di siffatto strumento di scelta del contraente per difetto di condizioni legittimanti la scelta del tipo di gara (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 29 agosto 2001, n. 899; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 26 ottobre 2000, n. 852).
8) Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la ricorrente ha dichiarato di avere presentato domanda di partecipazione alla gara e pertanto in tal modo, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che il Collegio condivide, ha evidenziato in modo chiaro ed univoco la volontà di accettare implicitamente la tipologia di gara scelta dall’Amministrazione resistente.
9) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
10) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000 (duemila) a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004, con l’intervento dei signori:
Dott. Gennaro Ferrari Presidente
Dott. Leonardo Spagnoletti Componente
Dott. Roberto M. Bucchi Componente Rel.
Depositata in segreteria
il 4 gennaio 2005 |