REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9358 del 2004 proposto dall’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Brunello Filice e Vincenzo Ferrari ed elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25/B, presso l’Avv. Alfredo Samengo dello studio Pessi
contro
la Casa di Cura Sacro Cuore s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
per l’annullamento
della sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, Sezione prima, n. 953 del 26.4.2004.
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
Nessuno presente per l’azienda ricorrente;
Visto l’art. 26, commi quarto e quinto, della L. 6.12.1971 n. 1034;
Verificato che l’appello è stato ritualmente notificato alla parte evocata in giudizio;
Ritenuto e considerato in
FATTO e DIRITTO
che il TAR Calabria, con decreto n. 199 del 4.12.2002 ha ingiunto all’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza di pagare alla Casa di Cura Sacro Cuore la somma di € 2.472.845,92, oltre interessi, spese e competenze per l’intera produzione fatturata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2002, a fronte delle prestazioni erogate quale soggetto accreditato del SSN;
che l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto;
che il TAR Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha, in parte, dichiarato cessata la materia del contendere e, per l’effetto e nei limiti, ha revocato il decreto ingiuntivo, e, in parte, condannato l’Azienda a pagare alla Casa di Cura Sacro Cuore la somma di € 883.794,97 oltre interessi legali;
che l’Azienda ha proposto appello per l’annullamento della suddetta sentenza e per l’accoglimento del ricorso in opposizione e l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
che, nelle more processuali, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, comma 1, d.lgs 31.3.1988 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21.7.2000 n. 205, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ed ha precisato che devono essere, invece, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
che la presente controversia, avendo ad oggetto corrispettivi reclamati dalla Casa di Cura Sacro Cuore per prestazioni erogate quale soggetto accreditato del SSN, rientra tra quelle per le quali è esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che la sentenza della Corte Costituzionale, per i rapporti non esauriti, dispiega, in pendenza di giudizio, effetti retroattivi coinvolgendo l’intera vicenda processuale;
che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame e, per l’effetto, vanno annullati la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto;
che le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate;
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia in esame e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, con l'intervento dei Signori:
Raffaele CARBONI Presidente
Giuseppe FARINA Consigliere
Aniello CERRETO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Michele CORRADINO Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Nicolina Pullano f.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 febbraio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale |