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TAR Lombardia, Sez. Brescia, 25/1/2005 n. 36
Sulla possibilità da parte di un comune di avvalersi della facoltà di riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti d'affidamento o di concessione.

L'art. 1, comma 69 della L. 23.8.2004, n. 239, entrata in vigore il 28.9.2004, prevede testualmente che "La disposizione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 23.5.2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21.6.2000, data d'entrata in vigore del medesimo D.Lgs., va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti d'affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite…"
L'anzidetta novella legislativa ha all'evidenza introdotto una norma d'interpretazione autentica, avente come tale efficacia immediatamente retroattiva, che trova dunque applicazione a tutti i rapporti concessori in essere ed alle controversie medio tempore insorte proprio con riferimento all'interpretazione del ridetto art. 15.
Tale disposizione, è finalizzata all'intento di anticipare, ove le convenzioni in essere lo consentano e nel rispetto delle prescritte "finestre" temporali, la liberalizzazione del mercato della distribuzione del gas metano ed il conseguente recupero a favore dell'Ente territoriale e dunque degli utenti finali del servizio della rendita monopolistica od oligopolistica percepita dalle società concessionarie, cui sovente l'incarico constava affidato in difetto di pubblica gara.

Materia: gas / estinzione rapporto di concessione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

su ricorso n. 259/2003, e motivi aggiunti, proposto da

ITALCOGIM S.p.A.

ITALCOGIM RETI S.p.A.

in persona dei rispettivi regali rappresentanti rappresentate e difese dagli Avv. Giuseppe Franco Ferrari e Elena Pagani ed elettivamente domiciliate presso l’Avv. Elena Pagani, in Brescia, via Gramsci n. 30;

 

contro

IL COMUNE DI BONATE SOTTO

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Giannone e Silvio Maria Unito e domiciliato presso la Segreteria della Sezione, in Brescia, via Malta n. 12;

 

per l'annullamento

dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25.10.2002 recante riscatto anticipato della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale (ric. introduttivo);

- deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12.2.2003 recante riscatto anticipato del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale e dei relativi impianti ed avvio del procedimento arbitrale (primo ricorso per motivi aggiunti);

- deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 9.2.2004 recante precisazione ed interpretazione della delibera di giunta comunale n. 22 del 2003 (secondo ricorso per motivi aggiunti).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i ricorsi per motivi aggiunti e relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bonate Sotto;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato, quale relatore alla pubblica udienza del 14.5.2004, il Dott. Gianluca Morri;  

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto quanto segue in fatto e in diritto,

 

FATTO

La società ITALCOGIM Spa gestiva il servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Bonate Sotto in forza della convenzione stipulata in data 10.12.1971 fra il Comune stesso e la società National Gas Orobica, alla quale ITALCOGIM Spa subentrò successivamente.

L'art. 2 del contratto di gestione che regolava i rapporti tra le predette parti riservava al Comune di Bonate Sotto la facoltà di riscattare l'impianto trascorsi dieci anni dall'inizio dell'erogazione ai sensi dell'art. 24 del T.U. 15.10.1925 n. 2578.

La stessa facoltà di riscatto venne poi riservata al Comune dall'art. 2 della convenzione per la proroga della concessione dell'impianto di distribuzione di gas naturale sottoscritta tra le parti il giorno 29.9.1988, che testualmente recita: “Il comune si riserva la facoltà di riscattare l'impianto ai sensi dell'art. 24 del T.U. 15.10.1925 n. 2578 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi”.

Il Comune di Bonate Sotto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 25.10.2002, decideva, in forza dell'art. 2 della convenzione disciplinante i rapporti con il gestore del servizio (Soc. ITALCOGIM Spa), di esercitare la facoltà di riscatto del servizio al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 164 del 2000.

Avverso la predetta deliberazione le società ITALCOGIM Spa e ITALCOGIM RETI Spa propongono ricorso chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 164 del 2000, poiché l’istituto del riscatto del servizio di distribuzione gas, a favore dell'ente locale, sarebbe divenuto inapplicabile in quanto incompatibile con il nuovo sistema delineato dal D.Lgs. n. 164 del 2000. Ne conseguirebbe, a giudizio delle ricorrenti, che la concessione non può essere risolta prima della scadenza del periodo transitorio disciplinato dall’art. 15 del citato Decreto legislativo;

2. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di riscatto;

3. Violazione del R.d. n. 2578 del 1925 nonché del D.p.r. n. 902 del 1986 per violazione dei termini stabiliti per l'esercizio del riscatto;

4. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione circa la convenienza di procedere al riscatto anticipato.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12.2.2003 recante disposizioni attuative della delibera consiliare n. 55 del 25.10.2002 (impugnata con il ricorso introduttivo) e avvio al procedimento arbitrale.

Avverso la predetta deliberazione vengono dedotte le seguenti censure:

1. Illegittimità derivata per vizi della delibera consiliare n. 55 del 2002;

2. Violazione del R.D. n. 2578 del 1925 e del D.p.r. n. 902 del 1986 per incompetenza della giunta comunale a deliberare in ordine ai predetti oggetti;

3. Illegittimità dell’avvio del procedimento arbitrale per impossibilità dell'ente locale di procedere al riscatto anticipato del gas fino alla scadenza del periodo transitorio;

4. Illegittimità dell'azione amministrativa per mancato riconoscimento dell’indennità di riscatto (sotto il profilo del lucro cessante) prevista dal R.D. n. 2578 del 1925.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 9.2.2004, avente ad oggetto: “Precisazioni ed interpretazione della delibera di Giunta comunale n. 22 del 12.2.2003”.

Avverso la predetta deliberazione vengono dedotti i vizi derivati dai precedenti atti deliberativi impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti. Le ricorrenti deducono, altresì, incompetenza della giunta comunale a deliberare su tale oggetto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bonate Sotto che eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ITALCOGIM Spa nonché l’incompetenza di questo Tribunale a favore del giudizio arbitrale previsto dalla convenzione fra le parti. Nel merito contesta le deduzioni delle ricorrenti chiedendone la reiezione poiché ritenute infondate.

All'udienza del 14.5.2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Nella camera di consiglio svoltasi lo stesso 14.5.2004, il Collegio stabiliva di sospendere il giudizio per sottoporre un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia della Comunità europea.

Il Collegio, riunitosi successivamente nella camera di consiglio del 13.1.2005, dopo un riesame dei termini della vicenda alla luce della sopravvenuta Legge 23.8.2004 n. 239 è pervenuto alla conclusione che la causa può essere decisa nel merito essendo venuti meno i presupposti per procedere al rinvio pregiudiziale.

 

DIRITTO

1. È necessario esaminare preliminarmente le eccezioni processuali sollevate dal Comune di Bonate Sotto.

1.1 Con una prima eccezione viene contestata la legittimazione attiva della ricorrente ITALCOGIM Spa poiché la titolare della concessione di distribuzione gas dovrebbe essere solo la società ITALCOGIM RETI Spa.

L'eccezione è infondata.

Come emerge dagli atti ITALCOGIM Spa, sottoscrittrice del contratto di concessione con il Comune di Bonate Sotto, controlla il 100% della società ITALCOGIM Reti Spa attraverso la quale opera la gestione e la manutenzione degli impianti del gas, per cui la stessa deve ritenersi titolare dell'interesse (ancorché indiretto) a dolersi di eventuali illegittimità compiute dall'ente locale nel riscattare gli impianti ponendo così fine alla concessione del servizio.

1.2 Con la seconda eccezione viene contestata la competenza di questo Tribunale poiché la convenzione tra le parti manda alla cognizione arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che possono sorgere in esecuzione della stessa.

Anche la predetta eccezione deve ritenersi infondata.

Come ha già sottolineato in diverse occasioni il Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 30.8.2004 n. 5652 resa su caso analogo), con giurisprudenza qui condivisa, anche a voler ammettere che si sia in presenza della previsione di un arbitrato rituale, la clausola con la quale il Comune e la concessionaria hanno convenuto di rimettere ad un collegio arbitrale tutte le questioni che potessero insorgere durante la concessione o successivamente sulla interpretazione ed esecuzione della convenzione, è invalida ed inefficace in quanto risulta introdotta in vigenza della Legge 6.12.1971 n. 1034 e prima dell’entrata in vigore della Legge 21.7.2000 n. 205 (Cons. Stato, Sez. V, 14.6.2004 n. 3823). Anteriormente a quest’ultima legge, invero, non era data alle parti la facoltà di compromettere in arbitri le materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass, Sez. Un., 2.5.1979 n. 25229); mentre, d’altra parte, l’art. 6, comma 2, della Legge n. 205 del 2000, che introduce anche in tali materie la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto, non fa salva la precedente clausola compromissoria volta all’applicazione di un arbitrato obbligatorio, in quanto non contiene una clausola di retroattività (Cons. Stato, Sez. V, 31.1.2003 n. 472).

La competenza arbitrale è poi esclusa in caso di arbitrato irrituale e in caso di arbitrato rituale di equità, poiché il citato art. 6 comma 2 della Legge n. 205 del 2000 contempla solo l'arbitrato rituale di diritto (Cass., Sez. Unite, 27.7.2004, n. 14090). La predetta competenza è altresì esclusa quando la situazione giuridica azionata ha consistenza di interesse legittimo (Cass., Sez. Unite da ultima citata).

2. Nel merito i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

3. Con un primo motivo, contenuto nel ricorso introduttivo rivolto contro la delibera di Consiglio comunale n. 55 del 25.10.2002, si deduce violazione degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 164 del 2000 poiché l’istituto del riscatto del servizio di distribuzione gas, a favore dell'ente locale, sarebbe divenuto inapplicabile in quanto incompatibile con il nuovo sistema delineato dal D.Lgs. n. 164 del 2000. Ne conseguirebbe, a giudizio delle ricorrenti, che la concessione non può essere risolta prima della scadenza del periodo transitorio disciplinato dall’art. 15 del citato Decreto legislativo.

Osserva il Collegio, al riguardo, che l’art. 1, comma 69 della L. 23.8.2004, n. 239, entrata in vigore il 28.9.2004, prevede testualmente che “La disposizione di cui all’art. 15, comma 5 del D.Lgs. 23.5.2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21.6.2000, data d’entrata in vigore del medesimo D.Lgs., va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti d’affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite…”

L’anzidetta novella legislativa ha all’evidenza introdotto una norma d’interpretazione autentica, avente come tale efficacia immediatamente retroattiva, che trova dunque applicazione a tutti i rapporti concessori in essere ed alle controversie medio tempore insorte proprio con riferimento all’interpretazione del ridetto art. 15.

Per quest’aspetto è appena il caso di premettere che questa Sezione aveva già fatto propria una lettura della norma coincidente con quella ora enunciata in via incondizionatamente vincolante da parte del Legislatore con le proprie sentenze 12.11.2001, n. 891 e 23.4.2003, n. 456.

L’indirizzo del Consiglio di Stato si era, tuttavia, consolidato nell’opposto indirizzo sul rilievo che il riscatto anticipato fosse un istituto coerente con il previgente regime, che prevedeva la distribuzione in proprio del gas; la possibile disdetta nel corso della concessione sarebbe stata dunque unicamente finalizzata alla riassunzione in proprio della gestione, peraltro ormai venuta pacificamente meno, restando oggi gli Enti territoriali titolati a conferire il servizio mediante una pubblica gara e ad esercitare solo un’attività d’indirizzo, vigilanza e programmazione sull’erogazione del gas nel proprio territorio.

Nel rappresentato quadro interpretativo il periodo transitorio stabilito dal D.Lgs. 164/2000 avrebbe espresso, ad avviso del Consiglio di Stato, l’inequivoca esigenza di apprestare la graduale transizione tra il precedente ed il nuovo sistema liberalizzato, nonché la concorrente composizione su un piano di equità dei contrapposti interessi pubblici e privati, essendo stato, da una parte, congruamente contenuto sul piano temporale e, dall’altra, essendo stata indicata una data certa per la cessazione dei rapporti in corso (cfr. Cons. Stato Sez. V 8.8.2003, n. 4590; V 13.6.2003, n. 3343; V 11.6.2003, n. 3246; V 25.6.2002, n. 3455; 15.2.2002, n. 902).

Riepilogati i termini della precorsa vicenda giurisprudenziale e passando all’esame del merito la prodotta censura in via principale e derivata deve essere conseguentemente respinta alla luce della sopravvenuta disposizione legislativa.

Quest’ultima appare all’evidenza finalizzata all’intento di anticipare, ove le convenzioni in essere lo consentano e nel rispetto delle prescritte “finestre” temporali, la liberalizzazione del mercato della distribuzione del gas metano ed il conseguente recupero a favore dell’Ente territoriale e dunque degli utenti finali del servizio della rendita monopolistica od oligopolistica percepita dalle società concessionarie, cui sovente l’incarico constava affidato in difetto di pubblica gara.

3.1. Con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di riscatto.

La predetta censura deve ritenersi infondata poiché, come emerge dagli atti depositati in giudizio, anche in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1355 del 2003, pur in assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento è stata comunque acquisita aliunde la conoscenza della volontà del Comune di Bonate Sotto di procedere al riscatto anticipato del servizio con la possibilità di partecipare al relativo procedimento.

Come già affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa, l'avviso di avvio del procedimento amministrativo serve essenzialmente a consentire al destinatario dell'atto conclusivo la partecipazione alla procedura stessa, mercé la presentazione di difese, deduzioni e documenti, di cui la p.a. deve tener conto in sede istruttoria e nella statuizione finale, onde detta formalità è superflua quando l'interessato consegua aliunde la conoscenza del procedimento e vi possa partecipare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26.6.2003, n. 3837; Sez. IV, 9.12.2002, n. 6693; Sez. V, 28.5.2001 n. 2884).

3.2. In ordine ai presupposti dell’azione amministrativa, le ricorrenti deducono violazione del R.D. n. 2578 del 1925 nonché del D.p.r. n. 902 del 1986 per violazione dei termini stabiliti per l'esercizio della facoltà di riscatto. Al riguardo evidenziano che l'Amministrazione non avrebbe potuto riscattare gli impianti solo in ragione dell’avvenuto decorso un ventennio dall'inizio del servizio (avvenuto in data 1.1.1974 e con scadenza al 31.12.1993) e così di quinquennio in quinquennio, ossia al 31.12.1998 e al 31.12.2003 (in quest'ultimo caso con preavviso da darsi entro il 31.12.2002).

Secondo la ricostruzione della ricorrente il calcolo compiuto dall’Amministrazione deve ritenersi errato poiché si sarebbe dovuta applicare la regola del terzo della durata complessiva della convenzione (dall’1.1.1974 al 31.12.2022), per cui la prima data utile per il riscatto si sarebbe avverata decorsi sedici anni e quattro mesi (un terzo della durata della concessione), e così di quinquennio in quinquennio a partire dal 30.4.1990.

Osserva il Collegio, al riguardo, che in base all’art. 24 del R.D. 2578/1925, i Comuni possono avvalersi della facoltà di disdetta quando sia decorso un terzo del periodo complessivo della concessione; in ogni caso essi hanno tuttavia diritto al riscatto dopo 20 anni dall’inizio della relativa attività di distribuzione, ma non possono esercitarlo prima che ne siano passati 10. Infine, in difetto di disdetta alle scadenze considerate, l’esercizio della facoltà di riscatto può avvenire dopo il decorso di un quinquennio e così successivamente di seguito.

Per applicare correttamente il richiamato art. 24 alla vicenda in esame, anche in coerenza con quanto già statuito da questa Sezione al riguardo (cfr. Tar Brescia, 12.11.2001 n. 891), occorre dunque considerare che alla data del preavviso era già decorso il periodo di 20 anni dall’1.1.1974, il che abilitava comunque il Comune a dare il prescritto preavviso di quinquennio in quinquennio.

In conclusione, andando a maturare al 31.12.1993 la scadenza del periodo ventennale, le scadenze dei quinquenni successivi coincidono rispettivamente con il 31.12.1998 e 31.12.2003, il che significa che la delibera 25.10.2002 n. 55 è dunque pienamente tempestiva agli effetti considerati, essendo stata adottata nell’anno anteriore all’ultimo quinquennio indicato.

3.3. Con l'ultima cesura contenuta nel corso introduttivo si deduce violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione circa la convenienza di procedere al riscatto anticipato.

Giova rilevare, al riguardo, che la volontà di riscattare il servizio anticipatamente rispetto alla scadenza del periodo transitorio per procedere poi al riaffidamento mediante pubblica gara, secondo i principi concorrenziali imposti dalle norme comunitarie, appare sufficientemente motivata in tal senso senza necessità di ulteriore motivazione in concreto, proprio perché si tratta di anticipare un risultato voluto dal legislatore.

3.4. La delibera consiliare n. 55 del 25.10.2002 deve ritenersi, di conseguenza, immune dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo, per cui non può inficiare, per vizi derivati, i successivi provvedimenti dell'Amministrazione impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti.

4. Il primo ricorso per motivi aggiunti è diretto contro la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12.2.2003 recante disposizioni attuative della delibera consiliare n. 55 del 25.10.2002 e avvio al procedimento arbitrale.

4.1. Il primo vizio proprio dell'impugnata deliberazione concerne la pretesa violazione del R.D. n. 2578 del 1925 e del D.p.r. n. 902 del 1986 per incompetenza della giunta comunale a deliberare in ordine ai predetti oggetti.

In sostanza, secondo le ricorrenti, alla delibera di consiglio comunale avente ad oggetto il preavviso del riscatto, da notificare al concessionario almeno un anno prima (delibera di C.C. n. 55 del 2002 impugnata con il ricorso introduttivo), avrebbe dovuto seguire una nuova deliberazione consiliare avente ad oggetto il riscatto vero e proprio, con indicazione dei mezzi con cui l'ente ritiene di procedere alla gestione nonché della consistenza dell'impianto che si intende riscattare.

Osserva il Collegio, al riguardo, che la procedura di riscatto risulta disciplinata dal concorso di norme contenute nel R.D. n. 2578 del 1925 e nel D.p.r. n. 902 del 1986.

Il primo stabilisce che il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno (art. 24 comma 3) mentre il secondo dispone che la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza dei consiglieri in carica, ed inoltre che entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale. Il preavviso è comunque valido anche se la deliberazione non è ancora esecutiva (art. 9).

La normativa citata tiene quindi distinta la volontà dell'ente di riscattare il servizio, con ciò assumendo la titolarità dello stesso attraverso la maggioranza qualificata prevista dall'art. 2 del D.p.r. n. 902 del 1986, dal preavviso rivolto al concessionario allo scopo di consentire allo stesso la dismissione del servizio entro un termine ragionevolmente lungo.

Il fatto che la legge tenga distinti questi due momenti non esclude che entrambi nascano attraverso la medesima deliberazione consiliare.

Nel caso in esame la deliberazione n. 55 del 2002 contiene non solo le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a riscattare il servizio, ma anche tutte le valutazioni in merito alla riassunzione dello stesso compresi gli aspetti relativi alla consistenza dell'impianto e al reperimento delle risorse finanziarie attraverso la gara per l'individuazione del nuovo gestore.

La volontà consiliare dell'ente risulta quindi compiutamente formata attraverso la predetta deliberazione, che reca altresì le valutazioni circa i termini consentiti per l'esercizio del riscatto stabiliti dall'art. 24 del R.d. n. 2578 del 1925.

La sopra esposta conclusione risulta confermata da quanto dispone l'art. 11 del D.p.r. 902 del 1986, secondo cui: “Quando l'indennità di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta, il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 2”. Appare quindi evidente che la deliberazione di cui al precedente art. 9, contenente la volontà di procedere al riscatto, a cui segue la notifica del preavviso, assume una propria autonoma valenza provvedimentale oggetto di successiva deliberazione consiliare, sempre a maggioranza qualificata, solo nel caso in cui si riscontri la differenza fra l'indennità ipotizzata al momento di avvio della procedura e l’indennità definitivamente determinata a conclusione della stessa. In caso contrario la legge non impone alcuna specifica deliberazione confermativa, tantomeno a maggioranza qualificata, trattandosi di porre in essere solo provvedimenti attuativi della volontà consiliare di competenza di organi diversi quali il sindaco, la giunta e i funzionari dirigenti, in ossequio al principio contenuto nell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che riserva al consiglio i soli poteri di indirizzo e di controllo-politico amministrativo con competenze limitate alle materie specificatamente elencate dal predetto articolo, riservando ad organi diversi la successiva attività gestionale e attuativa.

4.2. In ordine alla seconda doglianza contenuta nel ricorso per motivi aggiunti in esame, concernente l’illegittimità dell’avvio del procedimento arbitrale per impossibilità dell'ente locale di procedere al riscatto anticipato del gas fino alla scadenza del periodo transitorio, si rinvia a quanto già detto in precedenza in ordine alla clausola arbitrale nonché circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla riscatto anticipato del servizio.

4.3. Per quanto concerne le controversie tra le parti di tipo puramente economico concernenti l'esercizio del riscatto, il Collegio ritiene che queste esulino dalla giurisdizione di questo giudice per effetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 5-6 luglio 2004. Quanto precede riguarda altresì l'ultimo motivo di doglianza dedotto con il primo ricorso per motivi aggiunti, concernente la pretesa illegittimità dell'azione amministrativa per mancato riconoscimento dell’indennità di riscatto (sotto il profilo del lucro cessante) prevista dal R.D. n. 2578 del 1925. Si tratta, infatti, di un profilo economico connesso con la conclusione del rapporto concessorio che dovrà, se del caso, essere fatto valere davanti al giudice ordinario.

5. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è rivolto contro la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 9.2.2004, avente ad oggetto: “Precisazioni ed interpretazione della delibera di Giunta comunale n. 22 del 12.2.2003”.

L’unico vizio dedotto in via autonoma concerne la pretesa incompetenza della giunta comunale a deliberare su tale oggetto.

In ordine all'infondatezza di tale censura si rinvia a quanto già detto nel precedente punto 4.1.

6. Quanto alle spese di lite è avviso del Collegio che le ricordate oscillazioni giurisprudenziali, che hanno coinvolto anche la Sez. V del Consiglio di Stato, ben giustifichino la loro integrale compensazione tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia, nelle camere di consiglio del 14 maggio 2004 e del 13 gennaio 2005, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo     - Presidente

Gianluca Morri             - Giudice relat. est.

Stefano Tenca              - Giudice

 

Depositata in segreteria il

25 gennaio 2005

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