REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-L’Aquila
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 578/2002) proposto dal Comune di Ovindoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Piccone ed Antonio Milo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Pezzopane, in L’Aquila, Via Strinella, n. 35
CONTRO
- la sig.ra Loreta Fedele, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bafile e Pasquale Bafile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in L’Aquila;
-la Società Servizi Municipali p.A., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
per la declaratoria della nullità
- della Società Servizi Municipali S.p.A. ai sensi dell’art. 2332, n. 4, cod. civ., e,
per l’annullamento
- dell’atto costitutivo e dello statuto della citata Società.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra Loreta Fedele.
Visto l’atto di intervento ad oppenendum del sig. Arcangelo Fedele, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bafile e Pasquale Bafile presso il cui studio legale in L’Aquila è elettivamente domiciliato.
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio del 12.01.2005, il dott. Fabio Mattei.
Uditi i difensori come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che con l’atto (n.578/2002) il Comune di Ovindoli, in persona del Sindaco pro tempore, ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare la nullità della Società Servizi Municipalizzati S.p.A., ai sensi dell’art. 2332, n. 4, cod. civ., partecipata con quota maggioritaria dal Comune, previa deliberazione consiliare del 20.10.1990, e costituita con la Veda s.r.l. di Arcangelo Fedele, per la declaratoria della nullità della Società ;
- che la difesa del Comune riferisce che, in sede di costituzione della citata Società Servizi Municipali le parti hanno provveduto ad approvare uno schema di statuto che prevedeva al punto n. 4 un oggetto sociale il quale è stato censurato in sede di controllo dal CO.RE.CO. in data 15.11.1990 poichè ritenuto assolutamente generico e tale nella relativa formulazione da “comportare l’affidamento alla costituenda società di tutti i servizi e le attività dell’Ente locale”;
- che, a seguito di detto rilievo, il Consiglio comunale in data 6.12.1990 ha provveduto a delimitare e precisare il contenuto dell’oggetto sociale della costituenda Società, e che tale modifica è stata oggetto di approvazione da parte del citato Organo regionale di controllo con atto n. 42006 del 4 gennaio 1991;
- che i legali rappresentanti del Comune di Ovindoli e della Veda s.r.l. in data 28 febbraio 1991 hanno sottoscritto innanzi a Notaio di Avezzano l’atto costitutivo della Società Servizi Municipali s.r.l. con allegato lo statuto debitamente modificato a seguito dei rilievi formulati dal CO.RE.CO. ;
- che il Tribunale di Avezzano non ha proceduto all’omologazione della Società, atteso che il nuovo soggetto avrebbe dovuto essere costituita sotto forma di S.p.A. e non di S.r.l. ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 142 del 1990;
- che, susseguentemente, il Consiglio comunale in data 31.3.1993 ha deliberato di costituire la Società Servizi Municipali sotto forma di società per azioni, avente il medesimo oggetto sociale approvato dal CO.RE.CO;
- che con successivo atto notarile del 6.6.1994 le parti hanno provveduto alla trasformazione della Società Servizi Municipali in società per azioni e che erroneamente è stato allegato all’atto costitutivo lo statuto riportante l’oggetto sociale nella versione censurata dal CO.RE.CO;
- che il socio privato (Veda s.r.l.) della Società Servizi Municipali S.p.A., in ragione dello statuto allegato all’atto costitutivo e specificamente dell’oggetto sociale originario, ha iniziato a richiedere all’Amministrazione comunale ricorrente l’affidamento della quasi totalità di tutti i servizi facenti capo all’Ente locale ricorrente;
- che il Comune di Ovindoli ha adito l’intestato Tribunale per la declaratoria della nullità della costituita Società Servizi Municipali S.p.A. ai sensi dell’art. 2332, n. 4 cod.civ., nonché per l’annullamento dell’atto costitutivo e dell’allegato statuto;
- che la parte resistente, nonché l’interveniente ad opponendum si sono costituiti in giudizio preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- che il Collegio, ritiene dover pregiudizialmente esaminare la questione della giurisdizione;
- che dall’atto introduttivo del giurdizio è dato rilevare che il petitum sostanziale della controversia attiene alla declaratoria di nullità della società per “illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale”, ex art. 2332 n. 4 cod. civ., pretesa dall’Amministrazione comunale di Ovindoli in considerazione dell’avvenuta erroenea allegazione all’atto costitutivo della Società Servizi Municipali S.p.A. dello statuto contenente la formulazione dell’oggetto sociale nella versione già censurata dal CO.RE.CO. e non in quella approvata da tale Organo con atto n. 42006 del 4 gennaio 1991;
- che il Collegio non può che ritenere fondata l’opposta eccezione pregiudiziale richiamando primariamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 dichiarativa, tra l’altro, dell’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a) della legge 21 luglio 2000, n. 205, ovverosia della disposizione normativa che riservava alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie “ a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione dei soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali, anche di trasformazione urbana…”, nonché ritenendo, in disparte dalla pronuncia del Giudice delle leggi sopra citata, che la disposizione di cui all’art. 33, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 80 del 1998, allorquando ha previsto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie concernenti l’istituzione, la modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società di capitali, si doveva riferire alle sole procedure pubblicistiche, dovendosi escludere ogni interferenza del giudice amministrativo in questioni di stretta attinenza, come peraltro nel caso di specie, al diritto societario;
- che il Collegio ritiene, attinendo la controversia de qua a vicende relative alla esclusiva validità del contratto sociale, dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso, in epigrafe indicato, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- che sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede de L’Aquila, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 12.01.2005, con l’intervento dei signori:
Dott. Santo Balba Presidente
Dott. Rolando Speca Consigliere
Dott. Fabio Mattei Referendario est.
Depositata in segreteria il
4 febbraio 2005 |