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Consiglio di Stato, Sez. V, 8/2/2005 n. 341
Sulla legittimità dell'esclusione da una gara della società aggiudicatrice in via provvisoria se risulta di non essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

L'art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorchè non sia comprovato "il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa" trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d'opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d'incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.
E', infatti, evidente che un'impresa efficiente sotto l'aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi.
Né il fatto che l'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacità economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi esclude che il mancato assolvimento di tali obblighi incida su la detta capacità.
Ne consegue che, è legittimo escludere da una gara per l'appalto dei lavori di ampliamento della rete fognaria, la società aggiudicataria in via provvisoria nell'ipotesi in cui, in sede di verifica dei requisiti, emerga che la predetta società non sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  (Sezione quinta)

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3365 del 2003, proposto da Vazza Antonio e C. s.n.c., corrente in Tito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Vincenzo Zaccagnino e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, giusto mandato a margine del ricorso;

 

contro

il Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rizzardo del Giudice, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Lorenzo Valla, n. 2, presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco della Porta, giusto mandato a margine del controricorso;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I^, n. 1730 del giorno 8 marzo 2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il controricorso del Consorzio appellato con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1756 del 6 maggio 2003, emessa in ordine alla domanda cautelare avanzata dall’appellante;

Vista la memoria difensiva del Consorzio appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi, altresì, gli avv.ti G. Pafundi e R. Del Giudice.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

I°- La Vazza Antonio e C. s.n.c. partecipò ad una gara, indetta il 7 maggio 2002 dal Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano, per l’appalto dei lavori di ampliamento della rete fognaria, risultando aggiudicataria in via provvisoria.

In sede di verifica dei requisiti delle due prime imprese classificate emerse che la predetta Società non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Il Consorzio provvide, pertanto, a comunicare alla Vazza Antonio e C. s.n.c. l’avvio del procedimento di esclusione dalla gara e di applicazione nei suoi confronti delle misure sanzionatorie di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

In mancanza di alcun atto difensivo da parte della Vazza Antonio e C. s.n.c., il Consorzio, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2002, n. 73, revocò l’assegnazione dell’appalto a tale Società e decise di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria dalla stessa Società presentata e di adottare, a suo carico, le iniziative di carattere sanzionatorio di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

In conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con provvedimento 21 dicembre 2002, n. 3104, vennero disposte nei confronti della Vazza Antonio e C. s.n.c. la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’esclusione dalla gara, facendo riserva di procedere, con separati atti, alle iniziative di carattere sanzionatorio e alle segnalazioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

II°- Contro quest’ultimo provvedimento la Vazza Antonio e C. s.n.c. propose ricorso al T.A.R. Veneto, impugnandolo nei limiti concernenti la procedura di escussione della cauzione da essa presentata e le segnalazioni all’Autorità per la vigilanza su i Lavori Pubblici, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

A motivazione di tale impugnativa, la ricorrente dedusse l’illegittimità delle gravate determinazioni del Consorzio, stante la non definitività dell’accertamento dell’omissione contributiva segnalata dall’I.N.P.S..

Il T.A.R., con la sentenza n. 1730 del 2003, respinse il ricorso, atteso che le misure sanzionatorie di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescindono dall’accertamento della sostanziale irregolarità, in quanto vanno applicate allorchè non sia presentata la documentazione comprovativa dei requisiti dichiarati in sede di offerta, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, o non sia dimostrata la veridicità delle relative dichiarazioni.

Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello proposto da Vazza Antonio e C. s.n.c..

III°- L’appellato Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano ha, a sua volta, proposto controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’appello nonché del ricorso di primo grado e sostenendo l’infondatezza del gravame nel merito.

IV°- Il Collegio osserva che può prescindere – come fa – dall’esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal controricorrente Consorzio, essendo il ricorso in appello manifestamente infondato.

V°- Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto segue.

L’appellante censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, e per vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto.

Ciò, in quanto le misure sanzionatorie previste dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, sarebbero applicabili unicamente nell’ipotesi di accertata mancanza dei requisiti, di ordine speciale, delle capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quali definiti dall’art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, fra i quali non potrebbero essere ricompresi i requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Il T.A.R. avrebbe, pertanto, errato nel ritenere applicabile l’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, alla mancanza di un requisito di carattere generale (regolarità della posizione contributiva presso l’I.N.P.S.), non ancora definitivamente accertata, violando il principio di tassatività delle sanzioni.

Gli assunti difensivi dell’appellante mancano di fondamento.

L’art. 10 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 1 quater, introdotto dall’art. 3, comma 1, della L. 18 novembre 1998, n. 415, prescrive che nelle pubbliche gare, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte, un numero di offerenti non inferiore al 10 X 100 delle offerte presentate, scelti a sorteggio, debbono essere invitati a comprovare, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara o nella lettera di invito.

La stessa norma prescrive ulteriormente che, ove la detta prova non sia fornita o non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, “i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità” competente all’applicazione delle previste misure sanzionatorie.

La medesima norma prescrive, ancora, che la detta richiesta va inoltrata all’aggiudicatario e al concorrente che lo segue in graduatoria, ove non compresi tra i concorrenti sorteggiati, e che agli stessi si applicano le suddette sanzioni, ove non forniscano la prova richiesta o non confermino le loro dichiarazioni.

Il disciplinare della gara in questione, nello stabilire le modalità di partecipazione alla gara, richiedeva, fra l’altro, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Lo stesso disciplinare, nello stabilire la procedura di aggiudicazione, precisava che all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria sarebbe stata chiesta tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che, in caso di esito negativo della verifica, si sarebbe proceduto alla loro esclusione dalla gara e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara.

Il medesimo disciplinare prevedeva, altresì, la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La Vazza Antonio e C. s.n.c., nel chiedere di partecipare alla gara di cui trattasi, aveva dichiarato, tra l’altro, “di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertato, alle norme di contribuzione sociale”.

Nella prima seduta della gara di appalto, tenutasi il 4 luglio 2002, la menzionata Società risultò prima classificata e la Commissione giudicatrice decise di procedere alla verifica dei requisiti generali delle due prime imprese classificate, così come previsto dal disciplinare di gara.

In conformità a tale decisione venne chiesto all’I.N.P.S. di Potenza il certificato di regolarità contributiva di Vazza Antonio e C. s.n.c. (posizione n. 6402481418).

A riscontro di tale richiesta, l’I.N.P.S. comunicò al Consorzio che la menzionata Società non risultava al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il Consorzio provvide, pertanto, ad informare la Società interessata che, ove l’I.N.P.S. non avesse emesso nota liberatoria entro 15 giorni, si sarebbe proceduto secondo la normativa vigente.

La Vazza Antonio e C. s.n.c., ricevuta tale comunicazione, con nota 2 ottobre 2002, fece presente al Consorzio che per disguidi tecnici era stato dato un numero errato della matricola I.N.P.S. e chiese di rinnovare l’accertamento per la matricola n. 6403554658.

Il Consorzio ha reiterato richiesta di accertamento per quest’ultima matricola all’I.N.P.S., che, con la nota di riscontro del 10 ottobre 2002, ha informato l’Ente richiedente che per tale matricola la Vazza Antonio e C. s.n.c. aveva denunciato la sospensione dell’attività con dipendenti dal 31 ottobre 2001 e, nel contempo, ha riconfermato che per l’altra matricola non risultavano effettuati gli adempimenti contributivi.

Sulla base di tale ulteriore accertamento di contenuto negativo, il Consorzio, previa comunicazione alla Società interessata dell’avvio del procedimento, ha, poi, provveduto, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2002, n. 73, a revocare nei confronti della Vazza Antonio e C. s.n.c. l’aggiudicazione provvisoria della gara nonché ad escluderla dalla medesima gara e, nel contempo, ha deciso di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria dalla stessa Società presentata e di procedere alle iniziative sanzionatorie e alle segnalazioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

In tale situazione normativa e di fatto, il T.A.R. ha correttamente respinto il ricorso dell’odierna appellante, considerato che non rivestiva rilievo favorevole il fatto che l’accertamento dell’omissione contributiva non fosse stato definitivamente effettuato dall’I.N.P.S., mentre rilevava sfavorevolmente alla ricorrente l’omessa comprovazione del requisito “de quo” dichiarato in sede di richiesta di partecipazione alla gara, la cui mancanza risultava, per altro, confermata dalla successiva certificazione liberatoria rilasciata dall’I.N.P.S. solo in data 15 gennaio 2003.

VI°- Quanto alle tesi difensive, in questa sede svolte dall’appellante si considera quanto appresso.

L’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorchè non sia comprovato “il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d’incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.

E’, infatti, evidente che un’impresa efficiente sotto l’aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi.

Né il fatto che l’art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacità economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi esclude che il mancato assolvimento di tali obblighi incida su la detta capacità.

L’elencazione degli elementi in argomento contenuta nella norma “de qua” non è, infatti, tassativa, ma solo indicativa.

Dal che consegue l’infondatezza dell’assunto dell’appellante che nel caso non sarebbe stato applicabile l’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

Né può giovare all’appellante l’invocata distinzione tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.

L’art, 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescrive, infatti, l’escussione della cauzione e l’applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprovazione “dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara “senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.

Inoltre, come prima osservato, anche il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, ancorchè rientrante tra i requisiti di carattere generale indicati nell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, prescritti ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, costituisce, pur sempre, una significativa componente del requisito di capacità economico-finanziaria.

Quanto al fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo contributivo in parola non sarebbe stato ancora definitivamente accertato trattasi, così come notato dal T.A.R., di circostanza ininfluente, rilevando, piuttosto, il fatto che la Vazza Antonio e C. s.n.c. non aveva comprovato di aver adempiuto tale obbligo, così come attestato dall’I.N.P.S. con le succitate note.

Per altro l’I.N.P.S., con nota del 20 novembre 2002, richiamata nella summenzionata delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha informato il medesimo Consorzio che a carico della Vazza Antonio e C. s.n.c. era emersa una situazione debitoria di € 108.765,81, per il cui recupero sarebbe stata attivata la procedura di riscossione, a mezzo ruoli esattoriali.

Allorchè, quindi, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha adottato la detta delibera, l’accertamento, a carico della Vazza Antonio e C. s.n.c., circa il mancato assolvimento degli obblighi contributivi, era stato già effettuato da parte dell’I.N.P.S..

Per altro, l’inadempimento degli obblighi “de quibus” da parte della Vazza Antonio e C. s.n.c. allorchè chiese di essere ammessa alla gara trova conferma nella dichiarazione liberatoria rilasciata dall’I.N.P.S. solo in data 15 gennaio 2003, successivamente alla dichiarazione fatta da tale Società nella domanda di ammissione alla gara nonché dopo l’adozione a suo carico dei provvedimenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

Donde l’infondatezza degli assunti defensivi prospettati dall’appellante.

VII°- Conclusivamente, sulla scorta di quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quinta-definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale-Sezione quinta- riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Agostino Elefante                                            Presidente

Rosalia Maria Pietronilla Bellavia         Consigliere estensore

Corrado Allegretta                                          Consigliere

Goffredo Zaccardi                                           Consigliere

Marzio Branca                                    Consigliere

 

L'ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia   f.to Agostino Elefante

 

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 8 febbraio 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

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